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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» del 19 marzo 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)», depositata il 12 dicembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20193, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 12 dicembre 2017 «Stop all'isola dei prezzi elevati per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 96 cpv. 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l'acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all'estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.
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RS 101 FF 2018 185 FF 2019 4059
2021-0870
FF 2021 663
Iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». DF
FF 2021 663
Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 96 cpv. 1 Entro due anni dall'accettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.
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Le disposizioni d'esecuzione dell'Assemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi: 2
a.
le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);
b.
in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all'estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;
c.
le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l'acquisto all'estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;
d.
le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;
e.
l'acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.