FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 19 marzo 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 3

Definizioni

I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni.

1

2

I beni patrimoniali comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti.

Si considera spesa la diminuzione di valori patrimoniali e l'incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

3

Si considera ricavo l'incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l'aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

4

5

Si considerano uscite: a.

1 2

le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti);

FF 2020 333 RS 611.0

2021-0840

FF 2021 670

Finanze della Confederazione. LF

b.

6

FF 2021 670

gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti).

Si considerano entrate: a.

i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti);

b.

il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

7

Art. 6 lett. a e f bis Il conto annuale della Confederazione comprende: a.

Abrogata

f bis. l'attestato del rispetto del freno all'indebitamento; Art. 7 Abrogato Art. 8

Conto economico

Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni.

Art. 8a 1

Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

Le uscite per investimenti comprendono segnatamente le uscite per investimenti materiali, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti.

2

Le entrate per investimenti comprendono segnatamente il compenso per l'alienazione di investimenti materiali, i rimborsi di mutui e di contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti ricevuti.

3

Art. 9 cpv. 3 3

Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

2 / 10

Finanze della Confederazione. LF

Art. 9b

FF 2021 670

Attestato del rispetto del freno all'indebitamento

In base alle entrate, al fattore congiunturale e alle uscite, l'attestato mostra se le direttive del freno all'indebitamento di cui agli articoli 13­18 sono rispettate e indica l'ammontare delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie.

1

Il conto di compensazione e il conto di ammortamento sono aggiornati nel quadro del consuntivo.

2

Art. 19 cpv. 1 lett. c Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: 1

c.

le spese e i ricavi presumibili nonché le uscite e le entrate per investimenti presumibili;

Art. 27, rubrica, cpv. 1 e 2 Crediti addizionali Se, prima o durante l'attuazione di un progetto, risulta che il credito d'impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un credito addizionale.

1

Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito addizionale dopo l'esecuzione del progetto.

2

Art. 30 cpv. 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.

1

Art. 33

Crediti aggiuntivi

Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi.

1

Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

2

Art. 34

Crediti aggiuntivi urgenti

Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito.

1

Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze.

2

3 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

3

Art. 35

Limitazione dei crediti aggiuntivi

Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate.

Art. 36

Sorpassi di credito

Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle finanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l'importo della spesa o dell'investimento non supera i 5 milioni di franchi.

1

Secondo l'articolo 30a capoversi 1­3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell'1 per cento senza crediti aggiuntivi né consenso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di franchi.

2

Inoltre, sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investimenti, senza che il Consiglio federale debba chiedere previamente crediti aggiuntivi all'Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze: 3

a.

quote di terzi a determinate entrate, se stabilite nella Costituzione o in una legge;

b.

conferimenti a fondi secondo l'articolo 52, se provengono da entrate a destinazione vincolata o se sono stabiliti nella legge;

c.

l'impiego di entrate vincolate all'adempimento di un compito determinato e il conferimento di tali entrate a finanziamenti speciali secondo l'articolo 53, sempre che sussista un obbligo di prestazione;

d.

contributi alle assicurazioni sociali, se sono vincolati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto o se sono stabiliti nella legge;

e.

i sorpassi di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4;

f.

ammortamenti e rettifiche di valore;

g.

gli oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta.

Il Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza chiedere crediti aggiuntivi né il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concernente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità esiguo per le spese e le uscite per investimenti.

4

4 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

Esso sottopone tutti i sorpassi di credito all'Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo.

5

Art. 37

Riporti di credito

Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati.

1

2

Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo.

Titolo prima dell'art. 47

Capitolo 5: Presentazione dei conti Sezione 1: Conto annuale della Confederazione Art. 47

Scopo e principi

Il conto annuale della Confederazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

Per il suo allestimento sono determinanti i seguenti principi di una corretta presentazione dei conti: 2

a.

essenzialità;

b.

affidabilità;

c.

comprensibilità;

d.

tempestività;

e.

espressione al lordo;

f.

verificabilità;

g.

continuità.

Art. 48

Norme di riferimento

L'allestimento del conto annuale della Confederazione è retto dai principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico («International Public Sector Accounting Standards»; IPSAS) dell'omonimo comitato («International Public Sector Accounting Standards Board»).

1

Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni esecutive le deroghe sostanziali agli IPSAS. Consulta previamente le Commissioni delle finanze.

2

Il Consiglio federale motiva qualsiasi deroga agli IPSAS nell'allegato del conto annuale.

3

Si adopera affinché le amministrazioni a livello federale, cantonale e comunale applichino norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine può concedere contributi.

4

5 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

Capitolo 5 Sezione 2 (art. 49­51) Abrogata Art. 55 Il Consiglio federale allestisce ogni anno un consuntivo consolidato. Lo sottopone all'Assemblea federale insieme al consuntivo.

1

Il consuntivo consolidato della Confederazione espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. È retto dagli standard IPSAS.

2

La cerchia di consolidamento è determinata sulla base del principio del controllo secondo gli standard IPSAS. Il Consiglio federale può ampliare la cerchia di consolidamento nelle disposizioni esecutive, se vi è una stretta interconnessione con le finanze federali.

3

Il Consiglio federale motiva ogni deroga agli standard IPSAS nell'allegato del consuntivo consolidato.

4

I principi che reggono l'allestimento del conto annuale di cui all'articolo 47 capoverso 2 si applicano per analogia.

5

Art. 60 cpv. 2bis L'AFF emette i suoi prestiti sotto forma di titoli contabili basati su certificati globali o diritti valori secondo gli articoli 973b e 973c del Codice delle obbligazioni3.

Può convertire certificati globali in diritti valori e viceversa in qualsiasi momento e senza il consenso dei creditori. Tale diritto di conversione le spetta anche per prestiti emessi già prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

2bis

Art. 66c

Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021

Nel primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021, l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2. L'entità della correzione si ottiene dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2007.

1

Nel primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della presente modifica, l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17a capoverso 1. L'entità della correzione risulta dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2010.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

3

RS 220

6 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

7 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

Allegato (cifra II) Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 20034 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Sostituzione di un'espressione Negli articoli 4 e 8 lettera a «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

2. Legge dell'11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 27 capoverso 3 lettera c «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

3. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 16a capoverso 1 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

4. Legge federale del 21 giugno 19917 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 10 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

4 5 6 7

RS 193.9 RS 442.1 RS 451 RS 721.100

8 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

5. Legge federale dell'8 marzo 19608 sulle strade nazionali Art. 61b cpv. 3 I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

6. Legge federale del 22 marzo 19859 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g La presente legge disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a­f , nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1

g.

i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 8 cpv. 3, terzo periodo ... Le prestazioni dei Cantoni o di terzi sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

Art. 9 cpv. 3, terzo e quarto periodo ... Le prestazioni dei Cantoni sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

3

7. Legge del 25 settembre 201510 sul trasporto di merci Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 7 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

8. Legge federale del 24 gennaio 199111 sulla protezione delle acque Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 65 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

8 9 10 11

RS 725.11 RS 725.116.2 RS 742.41 RS 814.20

9 / 10

Finanze della Confederazione. LF

FF 2021 670

9. Legge forestale del 4 ottobre 199112 Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 41 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

10. Legge del 19 marzo 200413 sull'aiuto monetario Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

11. Legge federale del 6 ottobre 200614 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 1 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

12. Legge federale del 19 marzo 197615 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Sostituzione di un'espressione Negli articoli 9 e 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

13. Legge federale del 30 settembre 201616 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

12 13 14 15 16

RS 921.0 RS 941.13 RS 951.25 RS 974.0 RS 974.1

10 / 10