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21.482 Iniziativa parlamentare Obbligo di presentare il certificato COVID nel Palazzo del Parlamento Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 21 settembre 2021

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sul Parlamento, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

21 settembre 2021

In nome della Commissione: Il presidente, Andrea Caroni

2021-3159

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Compendio Con il presente progetto si creano le basi legali per l'obbligo di presentare il certificato COVID-19 nel Palazzo del Parlamento. In virtù di tale obbligo, le persone a partire dai 16 anni potranno accedere al Palazzo soltanto con un certificato COVID19 valido.

L'obiettivo del progetto è di garantire il funzionamento dell'Assemblea federale anche in periodi di incertezza a causa dell'epidemia. Essa deve potersi riunire senza dover prevedere misure di protezione quali l'obbligo di indossare la mascherina o l'installazione di pareti divisorie in plexiglas che possono rendere assai difficile la comunicazione tra i parlamentari. Inoltre, lo strumento introdotto con questo progetto permette di prevenire i contagi fra parlamentari, il che giova al funzionamento del Parlamento e contribuisce a combattere la pandemia. Infine, l'Assemblea federale assume al riguardo un ruolo esemplare. Alla luce di tali obiettivi, si ritiene proporzionato esigere che anche i parlamentari presentino un certificato per accedere al Palazzo del Parlamento. Di fatto, si tratta semplicemente di un obbligo di test per i parlamentari che non sono né vaccinati né guariti dalla malattia. Poiché questi ultimi non dovranno assumere personalmente i costi di tali test, l'obbligo di farsi testare sembra un ostacolo ragionevole per entrare nel Palazzo del Parlamento, tanto più che non intacca in alcun modo la loro integrità personale.

L'introduzione dell'obbligo di presentare il certificato COVID-19 per accedere al Palazzo del Parlamento non è paragonabile all'obbligo del certificato per recarsi al ristorante, al cinema o in palestra. La rappresentanza democratica degli aventi diritto di voto garantita dai membri del Parlamento che essi eleggono è protetta dalla Costituzione e non può essere limitata con leggerezza. I parlamentari sono tenuti per legge a partecipare alle sedute delle commissioni e delle Camere al fine di esercitare il mandato conferito loro dagli aventi diritto di voto. L'introduzione di un obbligo del certificato deve pertanto avvenire a livello di legge e deve rispettare il principio di proporzionalità.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

L'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati

Con la modifica del 19 marzo 20211 l'Assemblea federale ha inserito un nuovo articolo 6a nella legge COVID-19 del 25 settembre 20202, gettando le basi per i certificati di vaccinazione, test e guarigione. Dopo che il 25 agosto 2021 il Governo ha posto in consultazione un progetto per un impiego più esteso del certificato COVID-19 e che l'8 settembre 2021 ha emanato le relative modifiche dell'ordinanza3, la Delegazione amministrativa (DA) si è chiesta se il certificato fosse eventualmente uno strumento da poter utilizzare anche per entrare nel Palazzo del Parlamento. Essa è pero giunta alla conclusione che sarebbe necessaria una base legale per vietare l'accesso al Palazzo a un parlamentare che non vuole essere né vaccinato né testato. Con lettera del 13 settembre 2021 gli Uffici di entrambe le Camere hanno chiesto alle Commissioni delle istituzioni politiche (CIP) di istituire, mediante un'iniziativa di Commissione, le basi legali per l'obbligo del certificato.

Il 15 settembre 2021 la CIP del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha esaminato la questione e, con 10 voti contro 2 e un'astensione, ha presentato l'iniziativa di Commissione 21.482 «Obbligo di presentare il certificato COVID nel Palazzo del Parlamento». Secondo l'iniziativa, nel cui testo sono sanciti i principi di base della normativa, occorre elaborare le basi legali per un siffatto obbligo del certificato.

Il 16 settembre 2021, con 16 voti contro 7 e un'astensione, la CIP del Consiglio nazionale (CIP-N) ha dato il suo assenso e dunque il via libera all'elaborazione di un progetto di legge.

1.2

Elaborazione di un progetto di legge da parte della CIP del Consiglio degli Stati

Riunitasi il 21 settembre 2021, la CIP-S ha esaminato un progetto di modifica della legge sul Parlamento, approvandolo con 9 voti contro 2 e 2 astensioni nella votazione sul complesso. Il progetto è stato in seguito sottoposto al Consiglio federale, che dovrà esprimersi entro il 24 settembre 2021.

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RU 2021 153 RS 818.102 Ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26).

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Situazione iniziale

2.1

L'estensione dell'obbligo generale del certificato nell'autunno del 2021

Con modifica dell'8 settembre 2021 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare4, l'Esecutivo ha esteso l'applicazione del certificato COVID-19, rendendolo un requisito per accedere ai ristoranti e a varie infrastrutture culturali, del tempo libero e sportive. Non è previsto invece alcun obbligo del certificato per i Parlamenti e le Assemblee comunali. Nei commenti dell'11 agosto 2021 all'ordinanza COVID-19, il Consiglio federale ha dichiarato inammissibile che l'accesso alle assemblee politiche degli organi legislativi a livello federale, cantonale o comunale sia limitato alle persone munite di certificato. Il Governo tutela in tal modo l'esercizio dei diritti politici non subordinandolo a qualsivoglia requisito.

2.2

Requisiti di accesso per i parlamentari: necessità di una base legale

Per poter esercitare i propri diritti, i membri dell'Assemblea federale devono avere libero accesso alle sedute delle Camere e delle commissioni. Ai sensi dell'articolo 10 della legge sul Parlamento (LParl)5, i parlamentari sono addirittura tenuti a parteciparvi. Una limitazione dei loro diritti e doveri limiterebbe indirettamente anche il diritto di voto attivo degli elettori. A maggior ragione le restrizioni devono poggiare su una base legale formale ed essere proporzionate (cfr. DTF 123 I 97 segg. e 125 I 289). Per tale motivo, ad esempio, gli obblighi di ricusazione, le incompatibilità, le misure disciplinari e il divieto di voto del presidente della Camera sono disciplinati nella legge sul Parlamento (cfr. anche il commento alle singole disposizioni nel rapporto della CIP-N del 1° marzo 20016).

Le nuove disposizioni di legge non aboliscono alcun privilegio, piuttosto impongono ai parlamentari un nuovo obbligo per ottenere l'accesso al Palazzo del Parlamento. Si potrebbe parlare di un privilegio concesso ai membri delle Camere - come suggerito da alcuni articoli di stampa ­ soltanto se i membri del Parlamento potessero, ad esempio, recarsi al ristorante senza certificato COVID-19.

2.3

Accesso di altre categorie di persone

Al Palazzo del Parlamento hanno accesso anche collaboratori dei Servizi del Parlamento, delle segreterie dei gruppi parlamentari e dell'Amministrazione federale, gli operatori dei media e i collaboratori che lavorano a Palazzo federale in virtù di un rapporto di lavoro (p. es. personale della Galerie des Alpes e personale di sicurezza).

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RS 818.101.26 RS 171.10 FF 2001 3097, in particolare 3156, 3193

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Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2bis dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare7, i datori di lavoro sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato COVID-19. Il Palazzo del Parlamento è poi visitato da un gran numero di persone durante e tra le sessioni (p. es. ex-parlamentari, ospiti di membri delle Camere, ospiti sulle tribune). Tali visite sono già state limitate o temporaneamente sospese durante la pandemia. Fondandosi sul diritto di polizia di cui all'articolo 69 LParl, per queste categorie di persone la DA può emanare prescrizioni per la loro permanenza nel Palazzo se lo ritiene opportuno per motivi concreti.

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Punti essenziali del progetto

3.1

Obiettivo del progetto: garantire il funzionamento del Parlamento anche in assenza di misure di protezione estese

Emanare prescrizioni legali per l'accesso al Palazzo del Parlamento deve avvenire nell'interesse dell'istituzione rappresentata dal Parlamento. L'interesse è manifesto in questa sede.

Se tutte le persone che entrano nel Palazzo del Parlamento sono in possesso di un certificato COVID-19, il rischio di contagio è da considerarsi minimo. Non si deve così neanche più temere, come avveniva un anno fa, che ad esempio vari membri di un gruppo parlamentare improvvisamente siano assenti. Sono così garantite la rappresentatività e il funzionamento del Parlamento.

L'Assemblea federale si riunisce ormai da più di un anno con misure di protezione estese che, pur avendo efficacemente impedito una diffusione del virus in Parlamento, compromettono però notevolmente la collaborazione e le possibilità di comunicazione tra i membri delle Camere. L'introduzione di un obbligo generale del certificato per accedere al Palazzo del Parlamento consentirà di rinunciare all'obbligo di indossare la mascherina e alle pareti divisorie in plexiglas. La DA potrà quindi revocare immediatamente tali misure di protezione appena sarà entrato in vigore l'obbligo del certificato. In questa sede non va sancita nella legge la rinuncia a misure di protezione, affinché la DA abbia la possibilità di adottare provvedimenti in caso di eventi imprevisti.

Inoltre, con questo strumento l'Assemblea federale contribuisce ulteriormente alla lotta contro la pandemia e assume un ruolo in un certo senso esemplare. Essa mostra che il fatto di utilizzare il certificato consente di rinunciare a misure di protezione laboriose e di avere un ambiente di lavoro più efficiente negli spazi al chiuso.

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RS 818.101.26

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3.2

Il Palazzo del Parlamento quale «zona vgt»

Occorre pertanto creare le basi legali affinché nel Palazzo del Parlamento possano accedere soltanto persone vaccinate, guarite e testate, ossia che il Palazzo diventi una cosiddetta «zona vgt». Ciò vale per tutte le persone di età superiore a 16 anni. Non si distinguerà quindi se ad accedere al Parlamento sia un membro delle Camere, un membro del Consiglio federale o del Tribunale federale, un collaboratore dei Servizi del Parlamento o dell'Amministrazione, un operatore dei media o un visitatore.

Per quanto riguarda le persone di età inferiore a 16 anni (p. es. le scolaresche), il DA mantiene la competenza di ordinare misure di protezione o di vietare l'accesso al Palazzo del Parlamento.

3.3

Tutela del principio di proporzionalità e ripercussioni sulle diverse categorie di persone

Nel caso dei parlamentari occorre chiedersi se il fatto di esigere che presentino un certificato COVID-19 prima di accedere al Palazzo del Parlamento sia una misura proporzionata. Il parlamentare non dev'essere ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti e nell'adempimento dei suoi doveri. Lo svolgimento del mandato parlamentare non è comparabile ad altre attività già soggette alla presentazione di un certificato.

La presentazione di un certificato quale condizione per accedere al Palazzo del Parlamento non sarebbe quindi una misura proporzionata, se comportasse un grande onere ed eventualmente costi. Gli ostacoli per ottenere un certificato COVID-19 sono tuttavia minimi. I parlamentari sono, in maggioranza, vaccinati e alcuni di loro sono guariti dalla malattia, ragione per cui sono già in possesso di un tale certificato o possono facilmente procurarselo. Qualora un deputato non fosse né vaccinato né guarito dalla malattia, sarebbe sufficiente se per esempio durante una settimana di sessione effettuasse due volte il test. I test antigenici rapidi sono offerti in molti luoghi e il risultato è disponibile dopo 15-30 minuti. I relativi costi sono rimborsati. Non sarebbe invece una misura proporzionata, se il parlamentare dovesse pagare di tasca propria i test per accedere al Palazzo del Parlamento. Dopo il primo accesso, il deputato può approfittare dell'offerta di test nel Palazzo del Parlamento. Si è valutato se fosse opportuno mettere a disposizione, all'inizio di una settimana di sessione, la possibilità di effettuare i test direttamente fuori del Palazzo del Parlamento. Si presume tuttavia che per i parlamentari sia più semplice scegliere da sé dove effettuare in modo discreto il test.

Parimenti occorre evitare che parlamentari non testati accedano al Palazzo del Parlamento per effettuare il test all'interno dell'edificio. Anche questa variante si rivelerebbe poco discreta per il parlamentare interessato, se quest'ultimo dovesse indossare la mascherina nell'edificio in attesa del risultato del test. Inoltre si minerebbe il concetto del Palazzo del Parlamento quale «zona vgt».

L'esecuzione di un test non è complicata, è ragionevole e non rappresenta un'ingerenza nell'integrità fisica del parlamentare, perlomeno per quanto riguarda i test salivari. L'accesso al Palazzo del Parlamento non sarà in nessun modo soggetto a restrizioni, bensì sarà subordinato unicamente all'adozione di una misura prudenziale di

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modesta entità. Non si ritiene invece sensato consentire di votare a distanza alle persone che non dispongono di un certificato COVID-19. Come illustrato sopra, dato che un certificato COVID-19 può essere ottenuto senza grandi sforzi, nessun parlamentare risulta ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti e nell'adempimento dei suoi doveri.

Parimenti, dalle persone che lavorano nel Palazzo del Parlamento è ragionevole esigere che presentino un certificato COVID-19 prima di accedervi. Va comunque rilevato che i lavoratori continuano a non essere soggetti all'obbligo del certificato. L'esistenza di un certificato può essere però controllata. Anche in questi casi, i costi dei test sono rimborsati o sono offerte possibilità di sottoporsi al test. Con questo progetto non si istituisce l'obbligo del certificato, ma se, per svolgere la sua attività professionale, la persona interessata deve accedere al Palazzo del Parlamento, in tal caso deve poter presentare un certificato. Le unità organizzative devono organizzarsi in modo che soltanto persone vaccinate, guarite dalla malattia o testate siano impiegate nel Palazzo del Parlamento. Una persona che non si è fatta vaccinare né testare andrebbe impiegata altrove. Ad altre categorie di persone che non devono necessariamente accedere al Palazzo del Parlamento può essere senz'altro richiesto di presentare un certificato senza che beneficino del rimborso dei costi o della possibilità di sottoporsi ai test.

3.4

Possibilità di controllo

La legge conferisce alla DA la competenza di predisporre il controllo dei certificati.

Sono ipotizzabili in linea di massima tre varianti che comportano costi diversi: 1.

Registrazione della data di validità del certificato COVID-19 sulla tessera d'accesso elettronica: i possessori di una tessera d'accesso elettronica possono far registrare la data di validità del certificato COVID-19 (vaccinato o guarito) sulla tessera d'accesso elettronica, ottenendo in tal modo un accesso illimitato al Palazzo del Parlamento. Tutte le altre persone si sottopongono al controllo alle entrate Sud o Nord, anche se dispongono di una tessera d'accesso elettronica. Non possono più passare attraverso le bussole di sicurezza nell'edificio. Questa variante consente un controllo a tappeto. Le persone che hanno fatto registrare i loro dati sulla tessera d'accesso possono in tal modo accedere all'edificio anche al di fuori degli orari di apertura. Questa variante comporta tuttavia un notevole onere amministrativo per la registrazione dei dati sulle tessere d'accesso. Secondo le conoscenze attuali, si stima che occorrerebbe elaborare al massimo 800 tessere d'accesso, con un onere complessivo pari a 16 giorni lavorativi.

2.

Controllo a tappeto senza registrazione dei dati sulle tessere d'accesso: il certificato COVID-19 non viene registrato sulla tessera d'accesso elettronica.

Le autorizzazioni d'accesso memorizzate sulla tessera verrebbero bloccate.

Tutti i possessori devono sottoporsi ai controlli alle entrate Sud o Nord o alle bussole di sicurezza nelle ale Ovest ed Est e qui presentare sia la tessera d'accesso sia il certificato COVID-19. Anche questa variante consente un controllo capillare. Tuttavia, al di fuori degli orari di apertura nessuno potrebbe entrare nell'edificio. Negli orari di punta si prevedono pure lunghe attese. Per 7 / 12

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l'attuazione di questa variante supplementare occorre far capo a personale aggiuntivo, con potenziali notevoli costi supplementari. Si tratta pertanto della variante più costosa.

3.

Controlli per campionatura: il certificato COVID-19 non è registrato sulla tessera d'accesso elettronica. Le autorizzazioni d'accesso memorizzate sulla tessera rimangono ed è possibile accedere all'edificio in ogni momento. Inizialmente, dopo l'introduzione dell'obbligo di presentare il certificato si potrebbe procedere eventualmente a un controllo a tappeto come previsto nella variante 2. Trascorso un dato periodo (p. es. dopo 2 settimane) si passerà a controlli per campionatura. I controlli per campionatura non saranno effettuati scegliendo singole persone, bensì si svolgeranno in un determinato lasso di tempo nel quale saranno controllate tutte le persone che intendono accedere al Palazzo del Parlamento. Occorrerebbe chiedersi se simili controlli per campionatura siano sufficienti a giustificare l'abolizione dei provvedimenti di protezione nel Palazzo del Parlamento.

3.5

Sanzioni, rimedi giuridici

Senza un certificato COVID-19 valido non sarà possibile avere accesso al Palazzo del Parlamento. In tal modo è anche implicito il sanzionamento dell'infrazione, senza adottare ulteriori misure disciplinari. Il personale di sicurezza ha la facoltà di vietare l'accesso a persone sprovviste di certificato. Per attuare l'obbligo del certificato la DA può adottare provvedimenti sulla base del diritto di polizia vigente nel Palazzo del Parlamento. Le decisioni dell'Assemblea federale e dei suoi organi possono essere impugnate conformemente all'articolo 189 capoverso 4 della Costituzione federale soltanto se previsto da una legge. Il diritto vigente non stabilisce alcuna possibilità di contestare le decisioni della DA in materia di diritto di polizia.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

Art. 69a

Obbligo di presentare il certificato COVID-19 nel Palazzo del Parlamento

L'articolo 69 LParl disciplina chi esercita il diritto di polizia nelle sale delle Camere e negli altri locali. Dato che le disposizioni seguenti riguardano l'accesso al Palazzo del Parlamento, sono inserite in un nuovo articolo 69a. L'articolo si trova dunque nel capitolo «Amministrazione parlamentare».

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce che tutte le persone a partire dai 16 anni devono presentare un certificato COVID-19 valido se vogliono entrare nel Palazzo del Parlamento. Si 8 / 12

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tratta di un certificato secondo l'articolo 6a della legge COVID-198. In questo modo è chiaro che le presenti disposizioni legali sono valide soltanto finché esisterà questo certificato secondo la legge COVID-19. La presentazione del certificato è richiesta a tutte le persone, indipendentemente dal motivo per il quale entrano nel Palazzo del Parlamento. La norma vale dunque anche per i membri del Consiglio federale e del Tribunale federale9. La DA decide in merito all'accesso delle persone al di sotto dei 16 anni (in particolare scolaresche).

Se la situazione epidemiologica evolve in modo tale da rendere superfluo l'obbligo del certificato, la DA deve poter sospendere il provvedimento. La sospensione è da preferire all'abrogazione della modifica della legge, qualora perduri l'incertezza circa l'evoluzione dell'epidemia. La DA può anche decidere di riattivare l'obbligo del certificato.

Cpv. 2 Fra le categorie di persone elencate nella nota 9 a piè di pagina, ve ne sono alcune che devono necessariamente avere accesso al Palazzo del Parlamento. Oltre ai parlamentari, si tratta certamente anche di persone che svolgono nel Palazzo del Parlamento un'attività professionale necessaria per il funzionamento dell'attività parlamentare.

Queste persone, che devono necessariamente accedere al Palazzo del Parlamento, devono poter essere rimborsate per i costi di un eventuale test. Contrariamente alla permanenza in una struttura culturale, sportiva o per il tempo libero, in questo caso si tratta dell'esercizio di una carica o di un'attività professionale tesa a garantire l'attività del Parlamento, motivo per cui è corretto rimborsare i costi dei test. Proprio nel caso dei parlamentari si tratta di garantire il principio di proporzionalità: non si può pretendere che per esercitare il loro mandato nel Palazzo del Parlamento debbano pagare per accedervi.

La situazione è diversa per le persone che entrano nel Parlamento per un interesse proprio, anche se questo può essere di natura professionale. Si tratta di operatori dei media, ospiti di parlamentari e altri visitatori. A queste persone si può chiedere che si assumano i costi di un eventuale test.

Spetta alla DA decidere a chi saranno rimborsati i costi.

Proposta di minoranza cpv. 2bis Talvolta gli organi parlamentari si riuniscono al di fuori del Palazzo
del Parlamento.

La minoranza della Commissione (Hefti, Caroni, Graf Maya, Jositsch, Stöckli) ritiene che in questo caso devono valere le stesse regole applicabili all'interno dello stesso.

Pertanto, secondo la minoranza, se una seduta di commissione si svolge per esempio 8 9

RS 818.102 Oltre ai membri delle Camere federali, del Consiglio federale e del Tribunale federale vi sono le seguenti categorie di persone: collaboratori dei Servizi del Palamento, operatori dei media, personale di sicurezza fedpol, personale di pulizia UFCL, collaboratori della Galerie des Alpes, collaboratori delle segreterie dei gruppi, collaboratori dell'Amministrazione federale, collaboratori personali, partecipanti esterni alle sedute, visitatori (partecipazione a visite guidate, visita delle tribune), ospiti dei parlamentari, ambasciatori e incaricati d'affari, ospiti di collaboratori dei SP, ospiti della Galerie des Alpes.

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in un hotel tutti coloro che desiderano accedere alla sala riunioni devono presentare il certificato COVID-19 all'usciere o a un'altra persona designata dal presidente della commissione. Se una persona accede comunque alla sala senza certificato, il presidente della commissione deve allontanarla. Secondo la minoranza si può evitare in tal modo che nei locali di riunione esterni si debbano installare, a breve termine e in condizioni in parte non del tutto semplici, dispositivi di protezione. Se l'obbligo del certificato COVID-19 si applica anche alle sedute degli organi parlamentari che si tengono all'esterno del Palazzo del Parlamento, occorre aggiungere questa fattispecie anche nella rubrica dell'articolo.

La maggioranza della Commissione è invece del parere che non si possa pretendere dai presidenti delle commissioni e dal personale impiegato all'esterno che assumano questo compito di controllo. Occorre presumere che i partecipanti a sedute esterne arrivino comunque sul posto muniti di certificato, poiché altrimenti non potrebbero nemmeno partecipare agli appuntamenti in programma al di fuori delle sale riunioni, come per esempio ai pranzi o alle cene comuni al ristorante. Si può inoltre supporre che i locali di riunione esterni siano già provvisti dei dispositivi di protezione necessari.

Cpv. 3 La DA dovrà decidere in che modo deve essere effettuato il controllo dei certificati COVID-19. Al numero 3.4 sono presentate diverse possibilità. Si vuole tuttavia evitare di inserire nella legge una determinata procedura. È possibile che in base a come evolverà la situazione epidemiologica una o l'altra procedura risulti essere più adatta.

Se la DA vuole optare per la variante in cui la data di validità del certificato COVID19 è registrata sulle tessere d'accesso elettroniche, ogni persona interessata può decidere, nel caso specifico, se far registrare i suoi dati oppure no. Secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati gli organi federali possono eccezionalmente trattare dati personali degni di particolare protezione, nel caso specifico, con il consenso della persona interessata. Si può pertanto prescindere da una base legale formale.

5

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie di questo progetto dipendono dal tipo di controllo. I costi saranno molto elevati, se si dovessero controllare a tappeto manualmente tutte le tessere d'accesso e i certificati COVID-19. In questo caso occorrerà impiegare personale supplementare. Se la data di validità del certificato COVID-19 sarà registrata sulla tessera d'accesso, questa operazione comporterà un onere amministrativo per il quale sarà necessario prevedere personale supplementare. Vi sarebbero costi più contenuti con il sistema dei controlli per campionatura. Questi costi dipendono comunque dalla durata dei controlli capillari all'inizio dell'obbligo del certificato.

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Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Prescrizioni, che vanno a toccare il principio della parità di trattamento dei parlamentari e comportano una restrizione dei loro diritti e obblighi costituzionali, necessitano di una base legale e devono essere conformi al principio di proporzionalità. In questo contesto, queste condizioni sono date. Ogni parlamentare ottiene allo stesso modo accesso al Palazzo del Palamento, nel quale può esercitare i suoi diritti e adempiere i suoi doveri. Il fatto di procurarsi un certificato COVID-19 rappresenta un piccolo ostacolo. Si introduce unicamente una misura prudenziale per proteggere la salute altrui. L'integrità fisica dei parlamentari non viene intaccata, soprattutto nel caso dei test salivari; inoltre la possibilità di sottoporsi al test è gratuita. L'obbligo di presenziare alle sedute, sancito nell'articolo 10 LParl, dovrebbe anche indurre il parlamentare ad adottare questo provvedimento: da un deputato ci si può attendere che releghi in secondo piano un eventuale rifiuto personale del certificato per poter rappresentare gli interessi degli elettori nel Palazzo del Parlamento. Questo nuovo requisito d'accesso può quindi essere ritenuto proporzionato.

Inoltre entra anche in gioco un interesse pubblico: il Parlamento deve infatti potersi riunire con una rappresentanza adeguata. L'obbligo del certificato può impedire che improvvisamente un gran numero di parlamentari, magari anche dello stesso gruppo, non possa partecipare alle sedute delle Camere federali. L'obbligo del certificato consente anche un miglior funzionamento dell'attività parlamentare, poiché è possibile rinunciare a misure di protezione restrittive. L'agevolazione dell'attività parlamentare è prioritaria rispetto allo scetticismo individuale di singoli parlamentari nei confronti del certificato COVID-19.

Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali vanno emanate sotto forma di legge federale. Le disposizioni qui proposte riguardano l'organizzazione dell'Assemblea federale.

6.2

Forma dell'atto

Si propone una legge urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 Cost.10. L'obbligo del certificato COVID-19 è necessario in questo momento, poiché occorre adottare ora provvedimenti contro l'epidemia. Se si attendesse il termine di referendum di 100 giorni, il provvedimento potrebbe già divenire obsoleto. La legge ha una durata di validità limitata al 31 dicembre 2022. Sino ad allora sarà anche valida la base legale presente nella legge COVID-19 relativa al certificato.

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