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Decreto federale concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita del 10 dicembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 20203, decreta:
Art. 1 È stanziato un credito d'impegno di 800 milioni di franchi destinato all'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita. Esso comprende una riserva di 135 milioni di franchi per oscillazioni del tasso di cambio.
1
A carico del credito d'impegno possono essere contratti impegni fino al 31 dicembre 2029.
2
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 21 settembre 2020
Consiglio degli Stati, 10 dicembre 2020
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
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RS 101 RS 941.13 FF 2020 5343
2021-0049
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Impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita. DF
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