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Traduzione1

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2019 del Consiglio recante modifica della Convenzione AELS2 Adottata il 14 maggio 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: Art. 5

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell'allegato A.

Il testo riportato nell'allegato della presente Decisione relativo alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa è aggiunto come nuovo allegato A.

Il testo di cui all'articolo 53 paragrafi 2 e 3 della Convenzione AELS è sostituito dal testo seguente e la numerazione del paragrafo 4 è adattata di conseguenza: 2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti: Allegato A

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Allegato B

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Allegato E

Sementi

Allegato F

Agricoltura biologica

Allegato G

Misure sanitarie e fitosanitarie

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Dal testo originale inglese.

RS 0.632.31. Ad eccezione delle presenti modifiche, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in versione originale inglese presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/council-decisions-amending-the-convention.

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Modifica della Convenzione AELS. Dec. n. 2/2019

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Allegato H

Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione

Allegato I

Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

Allegato J

Protezione della proprietà intellettuale

Allegato K

Libera circolazione delle persone

Allegato L

Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi

Allegato M

Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi

Allegato N

Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi

Allegato O

Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi

Allegato P

Trasporti terrestri

Allegato Q

Trasporto aereo

Allegato R

Appalti pubblici

Allegato S

Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio

Allegato T

Arbitrato

Allegato U

Applicazione territoriale

Allegato V

Prodotti agricoli di base

Allegato W

Prodotti agricoli trasformati

Allegato X

Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 124 del Sistema armonizzato (SA)

3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.

4. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.

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Modifica della Convenzione AELS. Dec. n. 2/2019

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Allegato A

Regole d'origine e cooperazione amministrativa (art. 5) Art. 1

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d'origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «Convenzione PEM»), compresi i relativi allegati, che sono inseriti nella presente Convenzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l'articolo 15.

2. Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati.

Art. 2

Denuncia della Convenzione PEM

1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d'origine ai fini della presente Convenzione.

2. Fino all'entrata in vigore di nuove regole, continuano a valere, mutatis mutandis, l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati, applicabili al momento della denuncia, consentendo esclusivamente il cumulo tra gli Stati membri.

Art. 3

Disposizioni transitorie

Fino all'applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati dell'AELS, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Moldova, la Georgia e l'Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

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