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Traduzione1
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2019 del Consiglio recante modifica della Convenzione AELS2 Adottata il 14 maggio 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il ...
Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: Art. 5
Regole d'origine e cooperazione amministrativa
Le disposizioni relative alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell'allegato A.
Il testo riportato nell'allegato della presente Decisione relativo alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa è aggiunto come nuovo allegato A.
Il testo di cui all'articolo 53 paragrafi 2 e 3 della Convenzione AELS è sostituito dal testo seguente e la numerazione del paragrafo 4 è adattata di conseguenza: 2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti: Allegato A
Regole d'origine e cooperazione amministrativa
Allegato B
Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Allegato E
Sementi
Allegato F
Agricoltura biologica
Allegato G
Misure sanitarie e fitosanitarie
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Dal testo originale inglese.
RS 0.632.31. Ad eccezione delle presenti modifiche, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in versione originale inglese presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/council-decisions-amending-the-convention.
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Modifica della Convenzione AELS. Dec. n. 2/2019
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Allegato H
Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione
Allegato I
Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
Allegato J
Protezione della proprietà intellettuale
Allegato K
Libera circolazione delle persone
Allegato L
Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Allegato M
Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Allegato N
Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Allegato O
Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Allegato P
Trasporti terrestri
Allegato Q
Trasporto aereo
Allegato R
Appalti pubblici
Allegato S
Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
Allegato T
Arbitrato
Allegato U
Applicazione territoriale
Allegato V
Prodotti agricoli di base
Allegato W
Prodotti agricoli trasformati
Allegato X
Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 124 del Sistema armonizzato (SA)
3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.
4. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.
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Modifica della Convenzione AELS. Dec. n. 2/2019
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Allegato A
Regole d'origine e cooperazione amministrativa (art. 5) Art. 1
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d'origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «Convenzione PEM»), compresi i relativi allegati, che sono inseriti nella presente Convenzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l'articolo 15.
2. Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati.
Art. 2
Denuncia della Convenzione PEM
1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d'origine ai fini della presente Convenzione.
2. Fino all'entrata in vigore di nuove regole, continuano a valere, mutatis mutandis, l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati, applicabili al momento della denuncia, consentendo esclusivamente il cumulo tra gli Stati membri.
Art. 3
Disposizioni transitorie
Fino all'applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati dell'AELS, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Moldova, la Georgia e l'Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
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