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20.485 Iniziativa parlamentare Adeguamento del limite d'età in vigore presso il Ministero pubblico della Confederazione Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 aprile 2021

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica di un'ordinanza dell'Assemblea federale che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

13 aprile 2021

In nome della Commissione: Il presidente, Beat Rieder

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Compendio La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone di innanzare a 68 anni il limite d'età per le cariche di procuratore generale e sostituto procuratore generale della Confederazione, analogamente a quanto avviene per la carica di giudice dei tribunali della Confederazione. Si tratta di abrogare una disposizione ritenuta discriminatoria e, soprattutto nel confronto internazionale, superata.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Situazione iniziale

Dopo le dimissioni del procuratore generale della Confederazione al 31 agosto 2020, la Commissione giudiziaria ha messo a pubblico concorso il posto divenuto vacante conformemente all'articolo 40a capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl).

Nel corso dei lavori, la Commissione ha rilevato che il limite d'età per la carica di procuratore generale della Confederazione è fissato a 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Oltre a essere più restrittiva della norma analoga in vigore per i giudici dei tribunali della Confederazione (68 anni) e i collaboratori dell'Amministrazione federale (possibilità di continuare a lavorare fino a 70 anni), questa disposizione è discriminatoria sotto il profilo della parità tra uomo e donna. Inoltre, restringe inutilmente la cerchia dei potenziali candidati, che è già molto limitata.

In particolare, per disporre di un più ampio margine di manovra nella procedura di reclutamento, con lettera del 26 novembre 2020 la Commissione giudiziaria ha dunque chiesto alle commissioni legislative competenti di modificare quanto prima l'attuale disposizione e di innalzare a 68 anni il limite d'età applicabile alla carica di procuratore generale delle Confederazione.

1.2

Iniziativa parlamentare

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 20102 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP) l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. L'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20103 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali prevede che il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lascino la carica alla fine dell'anno civile.

Dopo aver preso conoscenza della lettera della Commissione giudiziaria, il 3 dicembre 2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso all'unanimità di presentare un'iniziativa parlamentare volta a modificare l'articolo 4 capoverso 2 della succitata ordinanza, in modo tale che il procuratore generale della Confederazione e i suoi supplenti possano restare in carica fino all'età di 68 anni, come i giudici dei tribunali della Confederazione e come avviene nella maggior parte 1 2 3

RS 171.10 RS 173.71 RS 173.712.23

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degli altri Paesi. Il 14 gennaio 2021, con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha però dato il proprio consenso, ritenendo in particolare che quanto proposto costituisse una modifica legislativa ad personam, in quanto uno dei candidati che si era esposto pubblicamente aveva più di 65 anni.

Il 28 gennaio 2021 la CAG-S ha mantenuto la sua posizione. Il 17 marzo 2021 il Consiglio degli Stati ha deciso, senza voti contrari, di dare seguito all'iniziativa, rilevando tuttavia che la sua trattazione non era urgente. Nel contempo, dopo una seconda procedura di reclutamento senza successo, la Commissione giudiziaria ha interrotto i suoi lavori poiché nessuna candidatura aveva riscosso l'ampio consenso voluto. Essa ha comunicato che, prima di rimettere il posto a concorso, intendeva conoscere l'esito della presente iniziativa e le raccomandazioni delle Commissioni della gestione sul futuro del Ministero pubblico della Confederazione.

È dunque in questo nuovo contesto che, il 26 marzo 2021 la CAG-N si è nuovamente occupata dell'iniziativa. Con 20 voti contro 5, ha deciso questa volta di dare il proprio consenso all'elaborazione di un progetto di atto normativo, tuttavia a condizione che la modifica non entri in vigore prima della rioccupazione dell'attuale posto vacante.

La Commissione ha dunque elaborato un progetto di atto normativo in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

Il 13 aprile 2021 la Commissione ha accolto il progetto all'unanimità.

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Commento ai singoli articoli

2.1

Ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20104 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Art. 4 cpv. 2 La disposizione corrisponde alla regola che si applica anche ai giudici del Tribunale penale federale di cui all'articolo 48 capoverso 2 LOAP.

Art. 8 cpv. 2 e 3 Queste disposizioni corrispondono materialmente alla regolamentazione di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 20025 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

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RS 173.712.23 RS 173.711.2

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2.2

Entrata in vigore

La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3

Ripercussioni

Poiché l'adeguamento non comporta la creazione di nuovi posti di lavoro, non vi sono praticamente costi aggiuntivi. Tutt'al più si potrebbe considerare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio a fine carriera e lo stipendio iniziale dei neoassunti. Per i tre posti in questione si tratterebbe di una somma compresa tra 50 000 e 120 000 franchi all'anno.

4

Aspetti giuridici

4.1

Costituzionalità

Conformemente all'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale 6 la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

4.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LOAP l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. Il disciplinamento della fine della carica e quello della previdenza professionale riguardano il rapporto di lavoro e la retribuzione e sono pertanto disciplinati, come finora, nell'ordinanza dell'Assemblea federale.

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RS 101

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