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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge del 14 dicembre 20012 sul cinema è modificata come segue: Sostituzione di termini Nell'articolo 14 capoverso 1 «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».

1

Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3 «Ufficio» è sostituito con «UFC».

2

Art. 8, rubrica e cpv. 1 Promozione cinematografica 1

1 2

Gli aiuti finanziari sono accordati: a.

sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);

b.

sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);

c.

sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o

FF 2020 2813 RS 443.1

2021-3243

FF 2021 2326

Legge sul cinema

d.

FF 2021 2326

in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).

Art. 10 cpv. 2 È esclusa la concessione periodica di sussidi d'esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.

2

Art. 15 cpv. 2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: 2

a.

ai compiti di cui agli articoli 3­6;

b.

ai compiti connessi con la riscossione della tassa;

c.

ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.

Art. 19a

Accesso al patrimonio cinematografico

I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».

1

2

Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.

Art. 24 cpv. 1, 3bis e 5 1 e 3bis 5

Abrogati

I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Titolo dopo l'art. 24

Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori dei cinema Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica Art. 24a Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.

1

L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

2

3

Il Consiglio federale esenta le imprese dall'obbligo di cui al capoverso 1 se: a.

2/6

non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;

Legge sul cinema

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b.

offrono film soltanto occasionalmente; o

c.

l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.

Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente Art. 24b

Principio

Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.

1

L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

2

3

La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l'entità dell'obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all'obbligo di investimento o di versare la tassa.

4

Art. 24c

Spese computabili

Sono computabili le spese sostenute per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall'articolo 2.

1

2

3

Sono computabili le spese per: a.

l'acquisto dei diritti di commercializzazione dell'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l'utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore;

b.

la realizzazione di film su ordinazione;

c.

la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell'ambito di un accordo internazionale;

d.

la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all'anno e per programma televisivo;

e.

le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall'UFC.

RS 231.1

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Legge sul cinema

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Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.

3

Art. 24d

Proventi lordi

Per le imprese con sede all'estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.

1

Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.

2

Art. 24e

Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d'affari.

1

Le imprese sono esentate dall'obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se: 2

a.

non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;

b.

mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o

c.

l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.

Art. 24f

Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 3: Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica Art. 24g

Obbligo di registrazione

Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

1

Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.

2

3

Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all'UFC.

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Legge sul cinema

Art. 24h 1

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Obbligo di fare rapporto

Le imprese di cui all'articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno: a.

presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24a capoverso 1;

b.

notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24b, segnatamente l'importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

Le imprese esentate in virtù dell'articolo 24a capoverso 3 o 24e capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l'esenzione sono mutate.

2

Art. 24i

Obbligo di notifica

Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.

1

2

I dati sono pubblicati periodicamente.

Art. 27 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con la multa.

1

Art. 28 cpv. 1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di notificare i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.

1

Art. 33, frase introduttiva e lett. f Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente: f.

la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.

II La legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

4

RS 784.40

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Art. 7 cpv. 2 L'obbligo delle emittenti televisive che trasmettono film nei loro programmi di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente è retto dalla legge del 14 dicembre 20015 sul cinema.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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