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21.004 Rapporto annuale 2020 del Controllo parlamentare dell'amministrazione

Allegato

Allegato al rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021

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Riepilogo delle attività del CPA nel 2020 Nel corso del 2020 il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) ha portato a termine due valutazioni e ha avviato tre nuove valutazioni. Inoltre, ha sottoposto alle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) una serie di proposte per il programma annuale 2021 e ha fornito loro consulenza per l'esame delle valutazioni e per i controlli successivi.

Valutazioni in corso Il CPA ha già concluso le seguenti valutazioni, per ora non pubblicate poiché le CdG non hanno ancora concluso il loro esame.

­

Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale (valutazione sintetica nell'ambito del controllo successivo): il CPA ha verificato se le raccomandazioni formulate dalla CdG-S e rimaste ancora in sospeso erano state attuate, ad esempio per quanto concerne il rilevamento di mandati nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti dell'Amministrazione federale, i mandati susseguenti senza procedura di gara (i cosiddetti «fornitori privilegiati») e l'aumento, verso fine anno, dei pagamenti nel settore degli acquisti nell'Amministrazione federale («febbre dicembrina»).

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Ripartizione delle cause nei tribunali federali: al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei procedimenti giudiziari, i tribunali federali sono tenuti a ripartire le cause tra i giudici secondo criteri oggettivi e precedentemente definiti. La valutazione del CPA ha esaminato la compatibilità delle basi legali dei tribunali con il quadro giuridico di rango superiore nonché l'adeguatezza delle procedure e degli strumenti utilizzati.

Alla fine del 2020 tre processi di valutazione erano in fase esecutiva: ­

Controlling degli affari di compensazione: quando l'esercito svizzero acquista materiale d'armamento presso un fornitore estero, quest'ultimo deve impegnarsi a concludere affari di compensazione con operatori dell'economia svizzera. Nell'ambito della valutazione il CPA esamina l'adeguatezza del controlling di questi affari di compensazione.

­

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera: la Confederazione esercita la vigilanza sulle misure adottate dai Cantoni per proteggere le acque sotterranee. La valutazione del CPA esamina le modalità con cui la Confederazione adempie questo compito e verifica l'adeguatezza delle pertinenti interconnessioni con la politica agricola e la politica della pianificazione del territorio.

­

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite (soft law): le commissioni parlamentari devono essere informate e consultate in merito ai progetti di diritto mite essenziali nell'ambito della politica estera. Il CPA verifica se l'Amministrazione federale valuta in modo adeguato la rilevanza dei progetti di diritto mite e se il coinvolgimento del Parlamento è appropriato e ragguardevole se confrontato con i procedimenti mesi in atto da altri Paesi.

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Nuove valutazioni nel 2021 In occasione dell'adozione del loro programma annuale, il 26 gennaio 2021 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere tre nuove valutazioni. Due di esse riguardano temi concernenti la crisi legata al coronavirus e portano sull'utilizzo delle conoscenze scientifiche da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica e sul lavoro ridotto.

La terza valutazione decisa dalle Commissioni concerne invece le commissioni consultative extraparlamentari. Le CdG hanno infine scelto la misurazione dell'efficacia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo come argomento di riserva.

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Rapporto 1

Controllo parlamentare dell'amministrazione, servizio di valutazione dell'Assemblea federale

Nel 1990 l'Assemblea federale ha deciso di istituire il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), un servizio specializzato incaricato di effettuare valutazioni per le commissioni parlamentari. Di regola, il CPA opera su incarico delle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) e svolge studi sulla legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività delle autorità federali dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Segnala inoltre alle CdG i temi che devono essere esaminati in modo approfondito e può effettuare valutazioni su richiesta di altre commissioni parlamentari Infine il CPA esamina le valutazioni effettuate dall'Amministrazione federale e come esse vengono utilizzate nei processi decisionali1.

I risultati dei lavori del CPA trovano riscontro in vari modi: ­

Raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale: sulla base dei risultati scaturiti da una valutazione del CPA, le CdG redigono un loro rapporto in cui formulano conclusioni di natura politica e raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale, che è tenuto ad esprimere un parere in merito. Le valutazioni del CPA costituiscono pertanto un'importante base per il dialogo fra Consiglio federale e Parlamento.

­

Interventi parlamentari: in taluni casi le CdG depositano interventi parlamentari (mozioni, postulati) basandosi sulle valutazioni svolte dal CPA al fine di esercitare una maggiore pressione sul Consiglio federale riguardo alle modifiche proposte.

­

Revisione di leggi e ordinanze: i risultati delle valutazioni svolte dal CPA che evidenziano la necessità di adeguare leggi e ordinanze possono essere ripresi dall'Amministrazione federale, da commissioni tematiche o dalle CdG mediante iniziative parlamentari nel quadro della revisione di leggi e ordinanze.

­

Insegnamenti e correttivi: le valutazioni del CPA esplicano i loro effetti non solo dopo la loro conclusione ma già durante la loro attuazione, portando i servizi coinvolti a trarre determinati insegnamenti o a introdurre i necessari correttivi.

Il CPA opera sulla base di mandati affidatigli dalle commissioni parlamentari, che assolve però in piena autonomia. Il CPA e gli esperti esterni da esso incaricati godono di ampi diritti d'informazione e intrattengono rapporti diretti con tutte le autorità federali da cui possono ottenere informazioni e documenti2. Di regola, i rapporti del CPA sono pubblicati.

1

2

I compiti e i diritti del CPA sono descritti nell'art. 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento a all'amministrazione parlamentare (ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

Art. 10 cpv. 3 Oparl in combinato disposto con gli art. 67, 153 e 156 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul parlamento, LParl; RS 171.10).

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Valutazioni in corso

Alla fine del 2020 due rapporti di valutazione del CPA già conclusi non erano stati pubblicati poiché ancora in esame presso le CdG. Tre valutazioni erano in corso di realizzazione. A seguito di adeguamenti apportati alle istruzioni e al processo di gestione degli immobili, le CdG del Consiglio nazionale (CdG-N) e del Consiglio degli Stati (CdG-S) hanno inoltre deciso rispettivamente il 25 agosto e il 4 settembre 2020 di sospendere la valutazione prevista nel programma annuale 2020 concernente gli edifici amministrativi da risanare o non più necessari. Inoltre le CdG hanno accolto la proposta delle commissioni della politica estera (CPE, cfr. cap. 3.5) di procedere a una valutazione della partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite a condizione però che il CPA possa trattare prioritariamente eventuali valutazioni delle CdG decise nell'ambito dell'ispezione in cui esaminano la gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali.

Tabella 1 Panoramica delle valutazioni in corso del CPA N.

Titolo

Avvio della valutazione1

Conclusione della valutazione2

2.1

Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale (valutazione sintetica nell'ambito di un controllo successivo)

26.8.2019

18.3.2020

2.2

Ripartizione delle cause nei tribunali federali

9.9.2019

5.11.2020

2.3

Controlling degli affari di compensazione

25.5.2020

2° tr. 2021

2.4

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

11.5.2020

4° tr. 2021

2.5

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite (soft law)

10.11.2020

da definire

1

Decisione della sottocommissione competente della CdG/CPE in merito ai quesiti della valutazione Trasmissione del rapporto alla sottocommissione competente della C

2

2.1

Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale

Oggetto: in base a una valutazione svolta dal CPA nel 2006, la CdG-S aveva individuato diverse irregolarità in merito all'attribuzione, la trasparenza e il disciplinamento delle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale e aveva formulato una serie di raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale. Successivamente l'attuazione di queste raccomandazioni è stata oggetto di frequenti scambi di vedute fra 5 / 14

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il Consiglio federale e la CdG-S. La Commissione ha potuto constatare alcuni miglioramenti, ma ritiene che alcune questioni permangono tutt'ora aperte.

Mandato e questioni trattate: nell'ambito del terzo controllo successivo la CdG-S ha incaricato il CPA di effettuare una valutazione sintetica in merito agli interrogativi ancora pendenti. Nella seduta del 26 agosto 2019 la Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S ha deciso che la valutazione sintetica del CPA verificherà l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla CdG-S in relazione all'aumento di pagamenti per acquisti che si registra a fine anno (cosiddetta «febbre dicembrina»), ai mandati susseguenti senza procedura di gara (i cosiddetti «fornitori privilegiati»), alla registrazione degli acquisti all'interno di determinate categorie, all'attribuzione di mandati di consulenza e all'attuazione della gestione dei contratti all'interno dell'Amministrazione federale.

Procedura: per rispondere ai quesiti il CPA ha effettuato varie analisi di documenti e ha elaborato in forma statistica i dati registrati dagli strumenti di controllo degli acquisti della Confederazione (gestione dei contratti dell'Amministrazione federale).

Conclusione prevista: il CPA ha concluso il rapporto il 18 marzo 2020 e ha presentato il 1° luglio 2020 alla sottocommissione competente i risultati della valutazione sintetica. Alla fine del 2020 la Sottocommissione non aveva ancora potuto concludere l'esame della valutazione sintetica.

2.2

Ripartizione delle cause nei tribunali federali

Oggetto: secondo la Costituzione federale, nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 Cost.3). La ripartizione delle cause fra i giudici che sono chiamati a pronunciarsi in merito ai singoli casi deve quindi fondarsi su criteri oggettivi predefiniti.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio del 2019 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione della procedura di ripartizione delle cause presso i tribunali federali che comprendono il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti. Nella seduta del 9 settembre 2019 le competenti Sottocommissioni Tribunali/MPC delle due CdG hanno stabilito che la valutazione del CPA dovrà rispondere alle seguenti domande:

3

­

Le attuali disposizioni sulla ripartizione delle cause presso tribunali federali rispondono alle esigenze in materia definite dalla Costituzione e dal diritto internazionale?

­

I processi di ripartizione delle cause sono definiti in modo appropriato?

­

Gli strumenti utilizzati dai tribunali per la ripartizione delle cause sono appropriati?

­

I processi di ripartizione delle cause sono attuati in modo appropriato?

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101).

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Procedura: per rispondere a queste domande il CPA ha effettuato un'analisi dei documenti relativi ai processi e agli strumenti in questione (basi legali, regolamenti e direttive interne, documentazione relativa agli strumenti utilizzati dai tribunali). Il CPA ha esaminato con l'aiuto di un perito giuridico esterno la pertinente letteratura giuridica allo scopo di valutare la conformità del processo di ripartizione delle cause con il quadro giuridico istituito dal diritto superiore. Ha inoltre effettuato numerosi colloqui in particolare con i presidenti delle corti dei tribunali della Confederazione e con specialisti del settore. Conformemente alla decisione presa dalla Sottocommissione Tribunali/MPC il 22 aprile 2020, il CPA non ha esaminato la composizione dei collegi giudicanti in singoli casi concreti.

Conclusione prevista: la valutazione ha potuto essere conclusa, seppure con alcuni mesi di ritardo a causa della crisi pandemica. Il 5 novembre 2020 il CPA ha pubblicato il relativo rapporto e il 19 novembre 2020 ha presentato i risultati alle Sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG, che attualmente stanno discutendo le relative implicazioni e le raccomandazioni da adottare.

2.3

Controlling degli affari di compensazione

Oggetto: di regola, quando la Confederazione acquista beni d'armamento all'estero il fornitore estero deve impegnarsi a concludere con le industrie svizzere affari di compensazione per un valore corrispondente. Questi affari di compensazione si prefiggono di rafforzare la competitività delle industrie svizzere che operano nel settore della sicurezza. L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) si occupa dell'attuazione degli affari di compensazione. In collaborazione con l'Ufficio offset, armasuisse svolge anche il relativo controlling il cui fine è di monitorare lo svolgimento degli affari assicurando così il rispetto delle prescrizioni e il conseguimento dei relativi obiettivi.

Mandato e questioni trattate: il 28 gennaio 2020 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione del controlling degli affari di compensazione. Il 25 maggio 2020 la competente Sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S ha stabilito che la valutazione del CPA dovrà rispondere alle seguenti domande: ­

Il controlling degli affari di compensazione si fonda su obiettivi e su un quadro giuridico appropriati?

­

Gli strumenti utilizzati per il controlling sono appropriati?

­

L'organizzazione e l'esecuzione del controlling sono appropriati?

­

Armasuisse fornisce un rendiconto trasparente in merito agli affari di compensazione?

Procedura: per rispondere alle domande il CPA esegue un'analisi dei documenti relativi al quadro giuridico, degli strumenti utilizzati nonché delle modalità di attuazione e di rendiconto di armasuisse. Per assicurare la qualità del controllo è stato attribuito a un perito un mandato di accompagnamento per gli aspetti giuridici. Sono inoltre

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previsti colloqui approfonditi con i funzionari competenti dell'Amministrazione federale e dell'Ufficio offset, con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle industrie svizzere come pure con alcuni specialisti.

Conclusione prevista: il rapporto del CPA all'indirizzo della Sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S dovrebbe essere concluso nel secondo trimestre del 2021.

2.4

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

Oggetto: in Svizzera oltre l'80 per cento del fabbisogno di acqua potabile e industriale è coperto mediante acque sotterranee. Per assicurare la disponibilità di queste acque si adottano anche misure pianificatorie di protezione delle acque che istituiscono delle zone di protezione attorno alle falde freatiche. In queste zone sono vietate o limitate determinate attività che posso costituire una minaccia per le acque sotterranee. L'attuazione delle misure pianificatorie di protezione delle acque è di competenza dei Cantoni, mentre alla Confederazione spetta il compito di vigilanza.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio del 2020 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione della qualità dell'acqua in Svizzera incentrata in particolare sugli aspetti relativi alla protezione delle acque sotterranee. Sulla base di una bozza di progetto elaborata dal CPA, l'11 maggio 2020 la competente Sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N ha stabilito che la valutazione dovrà rispondere alle seguenti domande: ­

Le basi giuridiche delle misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee forniscono alla Confederazione strumenti appropriati per esercitare la vigilanza sulle modalità di attuazione a livello cantonale?

­

La Confederazione fornisce assistenza ai Cantoni mediante informazioni appropriate per l'attuazione delle prescrizioni federali concernenti le misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee?

­

La Confederazione utilizza in modo appropriato gli strumenti di cui dispone per esercitare la vigilanza sulle misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee?

­

Sul piano federale gli elementi di interfaccia fra la protezione delle acque sotterranee e la politica agricola sono configurati in modo appropriato?

­

Sul piano federale gli elementi di interfaccia fra la protezione delle acque sotterranee e la politica della pianificazione del territorio sono configurati in modo appropriato?

Procedura: per rispondere alla domanda relativa alle basi legali, il CPA ha attribuito una perizia giuridica esterna. Per le altre domande il CPA opera in modo autonomo sulla base di analisi di documenti e di interviste guidate presso collaboratori dei servizi federali interessati. Inoltre per verificare come gli operatori coinvolti giudicano l'assistenza relativa all'attuazione e la vigilanza della Confederazione sono previsti colloqui presso Cantoni, Comuni e servizi di erogazione delle acque e una indagine che coinvolge tutti i Cantoni.

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Conclusione prevista: il CPA prevede di presentare il suo rapporto di valutazione nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 alla competente Sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N.

2.5

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite (soft law)

Oggetto: nell'ambito delle relazioni internazionali si registra un uso sempre maggiore di strumenti di soft law giuridicamente non vincolanti rispetto alla conclusione di accordi internazionali. In Svizzera, conformemente alla legge sul Parlamento, le commissioni che si occupano della politica estera devono essere informate e consultate in merito a progetti essenziali, compresi quelli incentrati sulla soft law. Anche se nel 2016 il Consiglio federale ha precisato tramite ordinanza la portata dell'espressione «essenziale», negli ultimi anni vari interventi critici hanno segnalato un carente coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law (ad es. per quanto concerne il patto dell'ONU per la migrazione).

Mandato e questioni trattate: le commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (CPE-N/S) hanno istituito una sottocommissione «Coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law». Nelle sedute rispettivamente del 30 giugno e del 14 agosto 2020 le CPE hanno proposto alle CdG, in base a una richiesta della menzionata sottocommissione, di affidare al CPA un mandato di valutazione relativo alla partecipazione del Parlamento nel settore della soft law. Nelle sedute rispettivamente del 25 agosto e del 4 settembre le CdG hanno accolto la richiesta pur precisando che le CdG dovevano però dare la priorità alle valutazioni connesse con la crisi pandemica. Nella seduta del 10 novembre 2020 la Sottocommissione «Soft law» ha stabilito che la valutazione dovrà rispondere alle seguenti domande: ­

L'Amministrazione federale effettua sistematicamente e in modo appropriato le valutazioni relative ai progetti essenziali nel settore della soft law?

­

Le commissioni parlamentari sono coinvolte in modo appropriato?

­

In un confronto internazionale, il Parlamento svizzero è coinvolto intensamente nel settore della soft law?

Nel caso in cui, al di là delle risorse necessarie per le valutazioni concernenti la crisi pandemica, disponesse ancora di risorse sufficienti, il CPA effettuerà un'analisi approfondita della prassi svizzera considerando i progetti di diritto mite di tutti i dipartimenti e tenendo conto in modo più approfondito dei diversi canali a disposizione per gli scambi fra esecutivo e legislativo.

Procedura: per rispondere alle domande il CPA esegue un'analisi di regolamenti, direttive e altri documenti interni dell'Amministrazione federale e svolge una serie di colloqui con rappresentanti del DFAE e di altri dipartimenti e delle segreterie delle commissioni parlamentari. Inoltre provvede ad approfondire alcuni casi specifici relativi a concreti progetti di diritto mite di alcune organizzazioni internazionali. Per effettuare un confronto fra il quadro giuridico relativo al coinvolgimento del Parlamento in Svizzera e in altri Paesi sarà commissionata una perizia giuridica esterna.

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Conclusione prevista: il CPA intende presentare il suo rapporto alla Sottocommissione «Soft Law» delle due CdG nell'ultimo trimestre del 2021. Nel caso in cui si optasse per effettuare un'analisi approfondita della prassi seguita dalla Svizzera, la valutazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.

3

Nuove valutazioni nell'anno 2021

Il CPA ha il compito di segnalare alle CdG tematiche meritevoli di essere chiarite 4.

Nell'anno in rassegna il CPA ha esaminato 14 tematiche su mandato delle sottocommissioni parlamentari. Queste ultime le hanno catalogate in base alle loro priorità e hanno inoltre proposto una nuova tematica. Successivamente, il CPA ha selezionato otto proposte da approfondire e ha stabilito che per tutte poteva raccomandare l'esecuzione di una valutazione. Il 26 gennaio 2021 le CdG hanno quindi scelto di inserire nel programma annuale le seguenti tematiche: ­

Crisi legata al coronavirus: utilizzo delle conoscenze scientifiche da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (competente: Sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N);

­

Crisi legata al coronavirus: lavoro ridotto (competente: Sottocommissione DFF/DEFR della CdG-N);

­

commissioni consultative extraparlamentari (competente: Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S).

Hanno inoltre scelto il seguente tema di riserva per una valutazione: ­

Misurazione dell'efficacia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (competente: Sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S).

4

Credito per ricorso ad esperti

Il CPA dispone di un credito che gli consente di impartire mandati a esperti esterni nell'ambito dei suoi progetti5. Nell'anno in rassegna le spese a tal fine sono ammontate complessivamente a 12 539 franchi. La tabella 3 indica la ripartizione dell'importo tra le diverse valutazioni e i diversi mandatari.

4 5

Art. 10 cpv. 1 lett. a Oparl Art. 10 cpv. 4 Oparl

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Tabella 2 Utilizzazione del credito stanziato per il ricorso a esperti nel 2020 Valutazione

mandatario

Ripartizione delle cause nei tribunali federali

kettiger.ch, Daniel Kettiger, 7 539 Rechtsanwalt, Thun

conclusa

Controlling degli affari di compensazione

Prof. Hon. Etienne Poltier, Centre de droit public, Lausanne

in corso

5

Costi (in fr.)

5 000

Stato

Altre attività

Il CPA coordina le proprie attività con gli altri organi di controllo della Confederazione e intrattiene relazioni professionali con istituti universitari, istituti di ricerca privati e organismi di valutazione statali. Al fine di far conoscere al pubblico interessato i risultati delle ricerche svolte e di sollevare il dibattito su questioni metodologiche, i collaboratori del CPA pubblicano contributi in riviste specializzate e in altri media.

Nell'anno in rassegna la rivista «LeGes ­ Gesetzgebung & Evaluation» ha pubblicato due contributi di collaboratori del CPA. Marion Baud-Lavigne, Nicoletta Lumaldo, Philipp Zogg e Anina Eggenberger si sono occupati di questioni inerenti le nuove leve all'interno della comunità svizzera degli operatori del settore della valutazione6. Felix Strebel invece, basandosi su una specifica valutazione della CPA, si è occupato, in collaborazione con Jasmina Bukovac e Felix Uhlmann delle scelte procedurali e delle sfide che pongono sul piano giuridico le procedure inerenti a inchieste amministrative o disciplinari7.

Alcuni collaboratori del CPA hanno inoltre effettuato presentazioni nell'ambito del Master en administration publique presso l'Università di Ginevra e in occasione di un incontro sul tema «Inchieste amministrative e disciplinari nell'amministrazione» organizzato dalla rete d'informazione comune della Confederazione e dei Cantoni in materia di corruzione.

Nel quadro della collaborazione tecnica instaurata fra Parlamento e DFAE, all'inizio del 2020 il CPA ha dato un ulteriore contributo per fornire assistenza al Parlamento della Mongolia nel settore delle valutazioni. Il CPA ha effettuato una presentazione online per i servizi del Parlamento dell'Albania in cui ha spiegato le sue modalità di lavoro e i modelli per la valutazione delle leggi presso parlamenti di altri Paesi.

6 7

Lumaldo, Nicoletta / Zogg, Philipp / Baud-Lavigne, Marion / Eggenberger Anina: Nachwuchs für die Schweizer Evaluationsgemeinschaft ­ Swiss JEE. In: LeGes 31 / 2020, 1.

Bukovac, Jasmina / Strebel, Felix / Uhlmann, Felix: Administrativ- oder Disziplinaruntersuchung? Die Qual der Verfahrenswahl und verfahrensrechtliche Herausforderungen.

In: LeGes 31 / 2020, 2.

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Indice delle abbreviazioni art.

CaF CdG CdG-N CdG-S CPA CPE cpv.

DATEC DDPS DEFR DFAE DFF DFGP DFI lett.

LParl MPC N/S Oparl RS

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articolo Cancelleria federale commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Controllo parlamentare dell'amministrazione commissioni della politica estera capoverso Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno lettera Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Ministero pubblico della Confederazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115) Raccolta sistematica delle leggi

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