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ad 17.448 Iniziativa parlamentare Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 2021 Parere del Consiglio federale dell'11 agosto 2021

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 20211 concernente l'iniziativa parlamentare 17.448 «Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1 Situazione iniziale Il 13 giugno 2017 il consigliere nazionale Olivier Feller ha depositato l'iniziativa parlamentare 17.448 «Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA». L'iniziativa chiede che venga aumentato il limite della cifra d'affari determinante l'assoggettamento all'IVA per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché per le istituzioni di utilità pubblica. Attualmente il limite della cifra d'affari di queste associazioni e istituzioni ammonta a 150 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. c della legge del 12 giugno 20092 sull'IVA, LIVA). Il 4 settembre 2018 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CETN) ha dato seguito all'iniziativa. Il 29 agosto 2019 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha aderito alla decisione della CET-N.

Il 18 agosto 2020 la CET-N ha approvato il progetto preliminare (denominato «avamprogetto» nei testi di riferimento precedenti) relativo all'aumento del limite determinante della cifra d'affari a 200 000 franchi. Il progetto preliminare comprendeva una proposta di minoranza secondo cui il valore soglia avrebbe dovuto essere aumentato a 300 000 franchi. La CET-N ha quindi deciso di porre in consultazione il progetto preliminare presentando entrambe le varianti. La procedura di consultazione si è svolta dal 4 novembre 2020 al 18 febbraio 20213.

Il 12 aprile 2021 la CET-N ha approvato definitivamente, con 22 voti favorevoli e 2 contrari, il progetto di legge concernente l'aumento del limite della cifra d'affari determinante a 200 000 franchi per le associazioni e istituzioni senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico senza apportarvi modifiche. La proposta di minoranza è stata ritirata.

Con lettera del 27 aprile 2021, la CET-N ha invitato il Consiglio federale a esprimersi in merito al suo progetto di modifica della LIVA conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento4.

2 Parere del Consiglio federale Il Consiglio federale riconosce la grande importanza sociale del lavoro di milizia ed è consapevole del fatto che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) può rappresentare, proprio per le associazioni e gli istituti gestiti a titolo onorifico, un onere amministrativo considerevole. Tuttavia, l'Esecutivo respinge l'iniziativa parlamentare per i motivi spiegati di seguito.

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RS 641.20 La documentazione e i risultati della procedura di consultazione sono pubblicati all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > Parl.

RS 171.10

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2.1 Distorsioni della concorrenza Lo scopo dell'IVA è l'imposizione del consumo finale. Per motivi di efficienza, l'IVA non è tuttavia riscossa presso i consumatori finali, bensì presso le imprese che forniscono le prestazioni. In questo contesto, poco importa se le prestazioni sono fornite da un'impresa con scopo lucrativo o da un'istituzione senza scopo lucrativo: le stesse prestazioni devono essere imposte secondo le stesse modalità. In questo modo si evitano distorsioni della concorrenza tra i vari fornitori.

Istituendo dei limiti della cifra d'affari al di sotto dei quali vi è un'esenzione dall'IVA, questo principio può essere minato. A differenza delle imprese assoggettate all'imposta, quelle esentate possono fornire la stessa prestazione senza l'IVA e dunque offrirla a un prezzo più vantaggioso. Ciò comporta un vantaggio concorrenziale. Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non è quindi assoggettata all'imposta, un'associazione calcistica può offrire le sue prestazioni di ristorazione senza applicarvi l'IVA, mentre un'azienda di ristorazione assoggettata all'imposta deve fatturare l'IVA. Di conseguenza, le prestazioni dell'associazione calcistica sono gravate unicamente dall'imposta precedente, la quale non può essere dedotta (tassa occulta). Pertanto l'associazione calcistica può offrire prestazioni di ristorazione a un prezzo inferiore del 5 per cento circa rispetto all'azienda di ristorazione assoggettata all'imposta.

Parimenti, le prestazioni pubblicitarie delle associazioni (p. es. gli striscioni pubblicitari o gli annunci sulle riviste di club e associazioni) che possono essere fornite a un prezzo più vantaggioso perché beneficiano dell'esenzione dall'assoggettamento sono in concorrenza diretta con le prestazioni pubblicitarie assoggettate all'imposta dei quotidiani locali o delle società di affissioni.

Le associazioni e le istituzioni interessate beneficiano già oggi di un vantaggio concorrenziale rispetto alle aziende commerciali grazie al limite della cifra d'affari più elevato loro accordato di 150 000 franchi.

2.2 Prestazioni escluse dall'imposta La grande maggioranza delle prestazioni fornite dalle associazioni e istituzioni interessate sono escluse dall'imposta, ad esempio i biglietti d'entrata per manifestazioni culturali e sportive nonché per musei e simili, le tasse di iscrizione e i diritti di licenza, le prestazioni di promozione dell'immagine fornite da istituzioni di utilità pubblica a favore di terzi o le prestazioni di formazione, segnatamente in campo musicale, artistico o sportivo. Un'associazione o un'istituzione non può passare al regime di assoggettamento fornendo prestazioni escluse dall'imposta, poiché soltanto le prestazioni imponibili sono considerate determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari. Per l'assoggettamento sono rilevanti soprattutto le prestazioni di ristorazione e quelle pubblicitarie, e non le tradizionali prestazioni fornite da associazioni e istituzioni. Perciò trarrebbero vantaggio dal progetto le associazioni e le istituzioni che forniscono prestazioni imponibili con una cifra d'affari tra 150 000 e 200 000 franchi.

D'altro canto ciò aggraverebbe ulteriormente le distorsioni della concorrenza.

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2.3 Agevolazioni esistenti Il diritto vigente prevede già agevolazioni sotto il profilo amministrativo. Ad esempio le associazioni sportive e culturali nonché le istituzioni di utilità pubblica possono conteggiare l'IVA applicando il metodo delle aliquote forfetarie (art. 37 cpv. 5 LIVA). In questo modo non occorre calcolare la quota dell'imposta precedente, il che semplifica notevolmente la tenuta della contabilità e l'allestimento del rendiconto IVA.

Inoltre, i biglietti d'ingresso a manifestazioni culturali e sportive possono essere imposti volontariamente, applicando l'aliquota ridotta del 2,5 per cento (art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA).

3 Proposta del Consiglio federale Il Consiglio federale propone di non entrare in materia sul progetto di legge della CET-N del 12 aprile 2021.

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