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Decisione generale della autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 5 ottobre 2021

L'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), ai sensi degli articoli 86 ss della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)1, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 capoverso 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro è stata modificata. La lista attualizzata è visibile in linea (www.gespa.ch/blocco-dellaccesso).

Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), Erlachstrasse 12, 3012 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

5 ottobre 2021

Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro: Il direttore, Manuel Richard

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SR 935.51

2021-3153

FF 2021 2277

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