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Traduzione

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi del 12 dicembre 2012

La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America (in seguito «le Parti»), animati dal desiderio di prevenire e combattere più efficacemente, mediante una cooperazione basata sul partenariato, i reati gravi, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo; riconoscendo che lo scambio di informazioni costituisce un fattore essenziale nella lotta ai reati gravi, in particolare alla criminalità organizzata e al terrorismo; riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta ai reati gravi, in particolare alla criminalità organizzata e al terrorismo, e al contempo assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nella legislazione vigente e negli obblighi internazionali delle Parti, inclusi quelli relativi alla sfera privata e alla protezione dei dati personali; riconoscendo l'importanza di mantenere un livello elevato di protezione dei dati personali, in particolare l'importanza di creare tra le Parti procedure per la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati personali inesatti scambiati in virtù del presente Accordo; tenendo conto dell'Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d'America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, firmato il 12 luglio 20061; traendo ispirazione dal Trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e preso atto

RS ...

1 RS 0.360.336.1 2021-0735

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delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 volte a integrare il Trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea; riconoscendo gli obblighi della Confederazione Svizzera derivanti dalla Convenzione del 28 gennaio 19812 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale e dall'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen); e nell'intento di approfondire e potenziare la cooperazione tra le Parti in uno spirito di compartecipazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo s'intende per:

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1.

profilo del DNA: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

2.

dati indicizzati: un profilo del DNA e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati sul DNA) o dati dattiloscopici e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati dattiloscopici). I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno (dati non identificati) devono essere riconoscibili come tali;

3.

dati personali: informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»);

4.

trattamento di dati personali: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adeguamento o la modifica, la lettura, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione di dati personali;

5.

bloccare: contrassegnare dati personali registrati al fine di limitarne il futuro trattamento;

6.

reati gravi: i reati elencati nell'allegato al presente Accordo e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni.

RS 0.235.1 RS 0.362.31

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Art. 2

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Scopo e campo d'applicazione

1. Lo scopo del presente Accordo è potenziare la cooperazione tra le Parti nell'ambito della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi da parte delle autorità di polizia e giudiziarie.

2. Le autorizzazioni concesse in virtù del presente Accordo per consultare dati dattiloscopici e profili del DNA (art. 4 e 6) possono essere utilizzate unicamente al fine di prevenire o indagare in merito a un reato grave secondo l'articolo 1 paragrafo 6 e unicamente se circostanze particolari e giuridicamente valide inducono ad accertare se una data persona intende commettere o ha commesso un reato grave.

3. A una richiesta di trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni conformemente agli articoli 5 e 7 è dato seguito unicamente se l'atto descritto nella richiesta comprende un reato grave secondo la legislazione della Parte richiesta.

Art. 3

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati indicizzati contenuti nei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dei dati dattiloscopici predisposti per la prevenzione e l'indagine in merito a reati. I dati indicizzati contengono esclusivamente i dati dattiloscopici e un numero di riferimento.

Art. 4

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi, le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali definiti nell'articolo 9 ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dei dati dattiloscopici predisposti a tal scopo con la facoltà di effettuare consultazioni automatizzate mediante il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente.

2. La conferma della corrispondenza tra un dato dattiloscopico e un dato indicizzato della Parte competente per la gestione dello schedario è eseguita dal punto di contatto nazionale che effettua la consultazione sulla base dei dati indicizzati necessari a un'attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

Art. 5

Trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni

Se nell'ambito della procedura secondo l'articolo 4 si constata una corrispondenza di dati dattiloscopici, i dati personali supplementari e le altre informazioni disponibili in relazione ai dati indicizzati sono trasmessi in virtù della legislazione nazionale della Parte richiesta, incluse le relative prescrizioni in materia di assistenza giudiziaria. La trasmissione è effettuata in conformità con gli articoli 9 e 11.

Art. 6

Consultazione automatizzata di profili del DNA

1. Se consentito dalle rispettive legislazioni nazionali e attuabile nella prassi per entrambe le Parti nonché previa conclusione degli accordi di esecuzione, le Parti possono autorizzare i punti di contatto di cui all'articolo 9 dell'altra Parte ad accedere ai

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dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA con la facoltà di effettuare consultazioni automatizzate mediante il raffronto dei profili del DNA ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi. Le consultazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente.

2. Se nell'ambito di una consultazione automatizzata si constata una corrispondenza tra un profilo del DNA trasmesso e un profilo del DNA registrato in uno schedario dell'altra Parte, il punto di contatto che effettua la consultazione riceve automaticamente i dati indicizzati per i quali è stata constatata la corrispondenza. Se non risulta alcuna corrispondenza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Art. 7

Trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni

Se nell'ambito della procedura secondo l'articolo 6 si constata una corrispondenza di profili del DNA, i dati personali supplementari e le altre informazioni disponibili in relazione ai dati indicizzati sono trasmessi in virtù della legislazione nazionale della Parte richiedente, incluse le relative prescrizioni in materia di assistenza giudiziaria.

La trasmissione è effettuata in conformità con gli articoli 9 e 11.

Art. 8

Possibilità alternative per la consultazione di schedari di analisi del DNA

Fino alla comunicazione prevista all'articolo 29 paragrafo 2, ciascuna Parte può, su richiesta dell'altra Parte, consultare il proprio schedario di analisi del DNA in conformità con la propria legislazione nazionale e i propri requisiti tecnici.

Art. 9

Punti di contatto nazionali

Ai fini della trasmissione di dati e di altre informazioni secondo gli articoli 4­8, ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati secondo gli articoli 6 e 7 nonché uno o più punti di contatto nazionali per la trasmissione di dati secondo gli articoli 4 e 5. I punti di contatto nazionali trasmettono i dati in conformità con la propria legislazione nazionale.

Art. 10

Contingenti

Le Parti si consultano al fine di contenere adeguatamente il numero di consultazioni che effettuano secondo gli articoli 4­7 e integrano questi contingenti negli accordi di esecuzione.

Art. 11

Accordi di esecuzione

I dettagli tecnici e procedurali per la consultazione e la trasmissione di dati in virtù del presente Accordo sono disciplinati in uno o più accordi di esecuzione.

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Art. 12

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Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire reati gravi e reati correlati al terrorismo

1. Per la prevenzione di reati che rappresentano una grave minaccia per l'interesse pubblico, in singoli casi le Parti possono, anche senza che sia loro richiesto e in conformità con la propria legislazione nazionale, trasmettere ai rispettivi punti di contatto di cui al paragrafo 4 del presente articolo, dati personali e altre informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, laddove particolari circostanze lascino presumere che la persona in questione potrebbe commettere reati correlati al terrorismo o a un gruppo terroristico, atti preparatori di tali reati nonché atti punibili correlati a reati gravi secondo la definizione della legislazione nazionale della Parte mittente.

2. I dati che possono essere trasmessi secondo il paragrafo 1 possono comprendere i cognomi, i nomi, la data e il luogo di nascita nonché la descrizione delle circostanze su cui si fonda la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. In singoli casi la Parte mittente può, in applicazione della sua legislazione nazionale, stabilire condizioni per l'utilizzo dei dati da parte della Parte destinataria. Se quest'ultima accetta i dati, è tenuta al rispetto di tutte le condizioni stabilite. La Parte mittente non può imporre restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte destinataria per il trattamento di dati personali come condizione per la trasmissione secondo il presente paragrafo. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le Parti possono trasmettersi reciprocamente anche dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.

4. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali preposti allo scambio di dati personali e di altre informazioni secondo il presente articolo con i punti di contatto dell'altra Parte. Le competenze e le responsabilità dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

Art. 13

Principi generali della protezione dei dati

1. Le Parti garantiscono un livello elevato di protezione dei dati nella propria legislazione nazionale al fine di preservare la fiducia nell'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo la buona fede e conformemente alle rispettive disposizioni legali e in particolare a: a.

trattare dati personali soltanto nella misura in cui sono rilevanti e pertinenti rispetto allo scopo;

b.

garantire che i dati personali forniti siano corretti, aggiornati e adeguati;

c.

conservare i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente Accordo.

3. Il presente Accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'utilizzo di dati personali forniti ai sensi del presente Accordo, inclusi la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati secondo l'articolo 16. Dal presente Accordo non deriva, tuttavia, alcun nuovo diritto per i privati. Sono fatti salvi i diritti dei privati acquisiti a prescindere dal presente Accordo, compreso il diritto di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati di cui all'articolo 21.

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4. La responsabilità e la competenza per i controlli legali della trasmissione, della ricezione, del trattamento e della registrazione di dati personali spettano, in conformità con le prescrizioni della rispettiva legislazione nazionale, alle autorità indipendenti di protezione dei dati o, se del caso, alle autorità di vigilanza, all'incaricato della protezione dei dati e alle autorità giudiziarie delle Parti. Le Parti si comunicano reciprocamente le autorità che fungono da punti di contatto incaricati dell'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel presente Accordo.

Art. 14

Protezione supplementare in caso di trasmissione di categorie particolari di dati personali

1. Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo, l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere messi a disposizione se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, si rivelano particolarmente rilevanti ai fini del presente Accordo. Tali dati sono trasmessi unicamente conformemente agli articoli 5, 7 o 12 del presente Accordo.

2. Vista la particolare vulnerabilità delle suddette categorie di dati personali, le Parti adottano misure idonee, in particolare misure di sicurezza, al fine di proteggere tali dati.

Art. 15

Restrizioni relative al trattamento ai fini della protezione di dati personali e di altre informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 12 paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti nel quadro del presente Accordo soltanto: a.

per le proprie indagini penali;

b.

per prevenire una grave minaccia alla propria sicurezza pubblica;

c.

nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente collegati alle indagini di cui alla lettera a;

d.

per qualsiasi altro scopo, soltanto previo il consenso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte mittente.

2. Le Parti non comunicano i dati forniti loro nel quadro del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo od organismo internazionale, senza il consenso esplicito e adeguatamente documentato della Parte che ha fornito i dati e senza le garanzie opportune.

3. Una Parte può effettuare una consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici o dei profili del DNA dell'altra Parte, secondo l'articolo 4 o 6, e trattare i dati risultanti da una tale consultazione, inclusa la comunicazione della presenza o meno di una corrispondenza, esclusivamente per: a.

accertare la corrispondenza tra i profili del DNA o i dati dattiloscopici oggetto del raffronto;

b.

predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza in conformità con la legislazione nazionale, incluse le prescrizioni sull'assistenza giudiziaria, in caso di corrispondenza dei dati;

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c.

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effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.

4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte richiedente nel corso di una consultazione automatizzata secondo gli articoli 4 e 6 soltanto se è necessario per procedere a un raffronto, rispondere per via automatizzata alla consultazione o effettuare la registrazione secondo l'articolo 17. Dopo il raffronto o della risposta automatizzata alla consultazione, i dati trasmessi per il raffronto sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per gli scopi di cui al paragrafo 3 lettere b e c.

Art. 16

Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

1. Su richiesta della Parte mittente, la Parte destinataria è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati acquisiti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o il loro ulteriore trattamento contravviene nel singolo caso al presente Accordo o alle prescrizioni applicabili alla Parte mittente.

2. Se una Parte constata che i dati ricevuti dall'altra Parte nel quadro del presente Accordo sono inesatti, adotta immediatamente tutte le misure opportune per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati. Tali misure consistono segnatamente nel completare, cancellare, rettificare o contrassegnare tali dati.

3. Se una Parte constata che dati rilevanti trasmessi all'altra Parte o ricevuti da quest'ultima nel quadro del presente Accordo sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo comunica immediatamente all'altra Parte.

4. Se vi è motivo di ritenere che la cancellazione pregiudichi gli interessi delle persone direttamente interessate o di altre persone interessate, i dati in questione devono essere bloccati invece che cancellati, in conformità con la legislazione nazionale.

5. Le Parti garantiscono la corretta eliminazione dei dati personali allo scadere dei termini specifici di conservazione previsti dalla legislazione nazionale. Tali termini devono riflettere considerazioni opportune di carattere operativo, l'interesse pubblico, la tipologia di dati, lo scopo del trattamento o dell'utilizzo nonché l'interesse della persona in questione alla tutela della sfera privata.

Art. 17

Registrazione

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione di ogni trasmissione e ricezione non automatizzate di dati personali effettuate dal servizio competente per la gestione dello schedario e dal servizio richiedente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione conformemente al presente Accordo. La registrazione comprende le seguenti indicazioni: a.

i motivi della trasmissione;

b.

le informazioni sui dati trasmessi;

c.

la data della trasmissione;

d.

la denominazione o il riferimento del servizio richiedente e del servizio competente per la gestione dello schedario.

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2. Alla consultazione automatizzata di dati sulla base degli articoli 4 e 6 è applicabile quanto segue: a.

la consultazione automatizzata può essere effettuata soltanto da impiegati autorizzati dei punti di contatto nazionali. Ciascuna Parte registra le informazioni che consentono di identificare la persona che ha disposto o effettuato tale consultazione;

b.

ciascuna Parte garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati da parte del servizio competente per la gestione dello schedario e del servizio richiedente siano messi a verbale, inclusa la comunicazione dell'esistenza o meno di una corrispondenza. La messa a verbale comprende le seguenti indicazioni: (i) le informazioni sui dati trasmessi, (ii) la data e l'orario della trasmissione, (iii) la denominazione o il riferimento del servizio richiedente e del servizio competente per la gestione dello schedario, (iv) i motivi della consultazione.

3. La registrazione di ogni trasmissione e di ogni ricezione di dati personali messi a verbale secondo i paragrafi 1 e 2 va protetta mediante misure idonee contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e conservata per due anni. Allo scadere del termine di conservazione, i dati del verbale vanno cancellati immediatamente, se ciò non viola la legislazione nazionale.

Art. 18

Sicurezza dei dati

1. Le Parti adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali e le altre informazioni dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione, dall'accesso non autorizzato o da ogni forma di trattamento non autorizzato. Le Parti garantiscono in particolare che ai dati personali e alle altre informazioni possano accedere soltanto le persone autorizzate.

2. Gli accordi di esecuzione di cui all'articolo 11, che disciplinano la procedura per la consultazione automatizzata di dati dattiloscopici e di profili del DNA secondo gli articoli 4 e 6, prevedono: a.

l'impiego adeguato di tecnologie moderne che garantiscano la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;

b.

l'impiego di procedure di criptazione e di autentificazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti pubblicamente accessibili;

c.

una procedura che garantisca che siano effettuate soltanto le consultazioni ammissibili.

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Art. 19

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Trasparenza ­ Comunicazione di informazioni alla persona interessata

1. Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi legali delle Parti, risultanti dalle rispettive legislazioni, di informare le persone interessate sugli scopi del trattamento, sull'identità della persona competente per il trattamento dei dati, sui destinatari o le categorie di destinatari, sul loro diritto di visionare e rettificare i dati che li riguardano, nonché di fornire loro qualsiasi altra informazione, ad esempio sulla base legale che disciplina il trattamento cui sono destinati i dati, sui termini di conservazione dei dati e sul diritto a un indennizzo se, tenendo conto degli scopi e delle circostanze concrete, tali informazioni sono necessarie per garantire alle persone interessate un trattamento in buona fede.

2. Tali informazioni possono essere negate in conformità con le rispettive legislazioni delle Parti, anche nei casi in cui la comunicazione delle informazioni potrebbe pregiudicare: a.

gli scopi del trattamento;

b.

indagini o procedimenti giudiziari delle competenti autorità delle Parti; o

c.

i diritti e le libertà di terzi.

Art. 20

Verifica

In aggiunta ai suoi diritti di cui all'articolo 16, una Parte può esigere dall'autorità competente per la protezione dei dati dell'altra Parte o da un'altra autorità competente secondo l'articolo 13 paragrafo 4 che questa verifichi se i dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo sono trattati in conformità con quest'ultimo. L'autorità che riceve una tale richiesta deve rispondere rapidamente all'autorità competente dell'altra Parte.

Art. 21

Richieste di persone concernenti l'accesso ai dati o la loro rettifica, blocco o cancellazione e procedure di indennizzo

1. Se la persona interessata chiede, secondo la legislazione nazionale, di ricevere informazioni in merito ai dati che la concernono e che sono trattati nel quadro del presente Accordo, la Parte che riceve tale richiesta procede in conformità con la propria legislazione nazionale.

2. Chiunque intenda richiedere informazioni in merito all'utilizzo dei propri dati personali trattati nel quadro del presente Accordo o far valere il diritto, accordatogli dalla legislazione nazionale, di rettificare, bloccare o cancellare tali dati, può presentare una pertinente richiesta alla propria autorità di protezione dei dati o a un'altra autorità competente secondo l'articolo 13 paragrafo 4. L'autorità richiesta procede in conformità con l'articolo 16 o 20 e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

3. Le Parti garantiscono che le persone interessate abbiano a disposizione procedure di indennizzo adeguate in caso di violazione dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

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4. Le procedure rilevanti per l'accesso, la rettifica, il blocco, la cancellazione e l'indennizzo sono rette dalla legislazione nazionale della Parte sul territorio della quale la persona interessata fa valere i suoi diritti.

Art. 22

Informazione

1. Le Parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi modifica di tali disposizioni rilevante per l'attuazione del presente accordo.

2. Su richiesta, la Parte destinataria informa la Parte mittente in merito al trattamento dei dati trasmessi e al risultato conseguito. Essa garantisce la comunicazione tempestiva della risposta alla Parte mittente.

3. Le Parti s'impegnano a informarsi reciprocamente in merito alle richieste che hanno ricevuto dalle persone interessate secondo l'articolo 21.

Art. 23

Rapporto con altri accordi

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti risultanti da altri accordi internazionali di cui sono entrambi Parte nonché da accordi bilaterali conclusi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America.

Art. 24

Consultazioni

1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. In caso di controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione.

Art. 25

Spese

Ciascuna Parte assume le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente Accordo.

Art. 26

Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato per iscritto da entrambe le Parti con preavviso di sei mesi. Salvo diversa disposizione delle Parti, in caso di denuncia le Parti continuano ad applicare le disposizioni del presente Accordo a tutti i dati ricevuti nel quadro dello stesso.

Art. 27

Sospensione

1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte violi sostanzialmente il presente Accordo o che taluni sviluppi della legislazione nazionale della stessa pregiudichino lo scopo e il campo d'applicazione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, essa può sospendere l'applicazione del presente Accordo

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o di parti di esso. La sospensione deve essere notificata all'altra Parte per via diplomatica e ha effetto immediatamente con la ricezione della comunicazione. La medesima procedura è applicabile a un'eventuale revoca della sospensione.

2. Durante la sospensione del presente Accordo, le Parti si consultano al fine di appianare le loro divergenze.

Art. 28

Modifiche

1. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano le consultazioni per la modifica del presente Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto delle Parti.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le Parti si comunicano mediante scambio di note diplomatiche il completamento delle procedure interne di approvazione dell'entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo l'invio della nota della seconda Parte.

2. La consultazione automatizzata e la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni secondo gli articoli 6 e 7 sono applicabili soltanto quando gli Stati Uniti d'America hanno comunicato alla Confederazione Svizzera mediante una nota diplomatica che la legislazione statunitense consente l'applicazione di questi articoli su base reciproca.

Fatto a Washington, il 12 dicembre 2012, in duplice copia, in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per gli: Stati Uniti d'America

...

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Allegato I reati rientranti nel campo d'applicazione del presente Accordo comprendono i reati elencati nel presente allegato nonché gli atti preparatori punibili volti alla commissione di tali reati, la partecipazione a un'organizzazione criminale o il tentativo di commettere tali reati, sempreché sia punibile: 1.

terrorismo o atti connessi al terrorismo;

2.

genocidio;

3.

crimini contro l'umanità;

4.

crimini di guerra;

5.

omicidio volontario, lesione personale grave, reato che provoca lesioni personali gravi;

6.

violenza carnale e altre aggressioni sessuali gravi;

7.

furto aggravato;

8.

furto con scasso;

9.

tratta e traffico di esseri umani;

10.

sfruttamento sessuale di fanciulli e pornografia infantile;

11.

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

12.

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

13.

corruzione;

14.

truffa;

15.

frode fiscale;

16.

riciclaggio di denaro;

17.

contraffazione di monete;

18.

contraffazione di mezzi di pagamento;

19.

criminalità informatica;

20.

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

21.

sequestro di persona, rapimento e presa d'ostaggio;

22.

rapina organizzata o con l'uso di armi;

23.

racket ed estorsioni;

24.

contraffazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

25.

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

26.

traffico di veicoli rubati;

27.

incendio volontario;

28.

dirottamento di aereo/nave;

29.

sabotaggio;

30.

traffico illecito di organi e tessuti umani;

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31.

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

32.

contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

33.

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

34.

falsa testimonianza resa in veste di testimone o violando altrimenti la legislazione nazionale.

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