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Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento
Progetto
(ORInt) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 19 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale del...2, decreta: I L'ordinanza del 28 settembre 20123 dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento è modificata come segue: Art. 2a
Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE
L'Assemblea federale è rappresentata nelle attività nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) da una delegazione parlamentare permanente (DP-OCSE).
Art. 6 cpv.1bis La DP-OCSE si compone di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati due membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina della Delegazione si presta attenzione affinché vi siano rappresentati membri delle varie commissioni.
1bis
Art. 7 cpv. 2 I membri delle delegazioni di cui agli articoli 2 lettere bf, 2a e 4 possono farsi rappresentare unicamente da membri supplenti.
2
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FF 2021 999 Sarà pubblicato successivamente nel FF.
RS 171.117
2021-1292
FF 2021 1000
Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'AF
FF 2021 1000
Art. 8 cpv. 1bis e 4, primo periodo Su mandato dell'Assemblea federale, la DP-OCSE prende parte alle attività nel quadro dell'OCSE destinate ai membri dei Parlamenti nazionali, segnatamente alle attività del «Réseau parlementaire mondial de l'OCDE».
1bis
Le delegazioni di cui ai capoversi 12 coordinano le loro attività con quelle delle CPE. ...
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Art. 9 cpv. 2, primo periodo Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali e la DP-OCSE presentano alle Camere un rapporto scritto sulla loro attività. ...
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II La presente ordinanza entra il vigore il ... [il 1° giorno del mese che segue il voto finale].
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