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Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Progetto

(ORInt) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 19 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale del...2, decreta: I L'ordinanza del 28 settembre 20123 dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento è modificata come segue: Art. 2a

Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE

L'Assemblea federale è rappresentata nelle attività nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) da una delegazione parlamentare permanente (DP-OCSE).

Art. 6 cpv.1bis La DP-OCSE si compone di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati due membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina della Delegazione si presta attenzione affinché vi siano rappresentati membri delle varie commissioni.

1bis

Art. 7 cpv. 2 I membri delle delegazioni di cui agli articoli 2 lettere b­f, 2a e 4 possono farsi rappresentare unicamente da membri supplenti.

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FF 2021 999 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.117

2021-1292

FF 2021 1000

Relazioni internazionali del Parlamento. O dell'AF

FF 2021 1000

Art. 8 cpv. 1bis e 4, primo periodo Su mandato dell'Assemblea federale, la DP-OCSE prende parte alle attività nel quadro dell'OCSE destinate ai membri dei Parlamenti nazionali, segnatamente alle attività del «Réseau parlementaire mondial de l'OCDE».

1bis

Le delegazioni di cui ai capoversi 1­2 coordinano le loro attività con quelle delle CPE. ...

4

Art. 9 cpv. 2, primo periodo Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali e la DP-OCSE presentano alle Camere un rapporto scritto sulla loro attività. ...

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II La presente ordinanza entra il vigore il ... [il 1° giorno del mese che segue il voto finale].

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