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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale Rimessa in vigore e modifica del 15 febbraio 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 13 dicembre 2011, del 20 giugno 2013, del 11 dicembre 2014, del 23 ottobre 2015, del 29 marzo 2016, del 17 novembre 2017 e del 12 dicembre 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 29 cpv. 2 2

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Premi: a.

Pagamento dei premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

b.

Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80% del salario perso durante il periodo di differimento.

FF 2011 8165, 2013 5353, 2014 8421, 2015 7103, 2016 3037, 2017 6713, 2018 6569

2021-0411

FF 2021 263

FF 2021 263

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2021 e ha effetto sino al 30 giugno 2021.

15 febbraio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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