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Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Disegno

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 20211, decreta: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge «offerta di trasporto» e «offerte di trasporto» sono sostituiti con «offerta» e «offerte».

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2

Concerne soltanto il testo tedesco

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Concerne soltanto il testo francese

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Concerne soltanto il testo francese

5

Concerne soltanto il testo francese

Negli articoli 32d capoverso 1 frase introduttiva, 32e capoverso 1, 32f frase introduttiva e 32h «committenti» è sostituito con «committenti di offerte ordinate congiuntamente».

6

Art. 9 cpv. 4 Nel caso di offerte oggetto di ordinazione, l'UFT può inoltre ritirare la concessione se l'impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi di cui all'articolo 31ater.

4

1 2

FF 2021 1485 RS 745.1

2021-1922

FF 2021 1486

Legge sul trasporto di viaggiatori

FF 2021 1486

Art. 17 cpv. 4 Abrogato Art. 17a

Infrastruttura comune di distribuzione

Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 gestiscono un'infrastruttura comune per la distribuzione delle loro offerte (infrastruttura di distribuzione).

1

Mettono a disposizione per tempo i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione.

2

Possono chiedere un indennizzo adeguato per l'utilizzazione dell'infrastruttura di distribuzione da parte di terzi.

3

Art. 18 cpv. 1 lett. a 1

Le imprese devono: a.

se necessario, coordinare le loro offerte e prestazioni con altre imprese di trasporto pubblico;

Inserire prima del titolo della sezione 3a Art. 18a

Disposizioni dell'UFT

Se le imprese non adempiono i loro obblighi fondamentali, l'UFT emana le disposizioni che s'impongono.

Art. 18b Ex art. 18a Art. 18c Ex art. 18b Art. 28 cpv. 1, 2, 3 e 4 1

Concerne soltanto il testo francese

La Confederazione non partecipa all'indennizzo dei costi non coperti di offerte del traffico locale e di quelle senza funzione di collegamento.

2

3

Concerne soltanto il testo francese

4

Concerne soltanto il testo francese

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Legge sul trasporto di viaggiatori

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Art. 29 cpv. 1 lett. c e 2 1

La Confederazione indennizza unicamente le imprese: c.

che gestiscono come settore distinto il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni;

Il Consiglio federale può prevedere deroghe a queste condizioni per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.

2

Art. 30a

Credito d'impegno

L'Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d'impegno per la quota federale dell'indennità per i costi non coperti dell'offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Art. 31 cpv. 2 Per le offerte di cui all'articolo 28 la Confederazione può accordare alle imprese di trasporto aiuti finanziari volti alla promozione di innovazioni.

2

Art. 31a

Determinazione dell'offerta

Nel determinare l'offerta e l'indennità i committenti tengono conto innanzitutto della domanda. Inoltre considerano: 1

a.

la messa a disposizione di collegamenti di base adeguati;

b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna;

c.

gli imperativi della politica di pianificazione del territorio;

d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente;

e.

le esigenze delle persone con disabilità.

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in merito a questi principi.

2

Art. 31abis

Indici

L'UFT rileva indici finanziari e qualitativi presso le imprese i cui costi non coperti dell'offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni sono indennizzati secondo l'articolo 28.

1

Sulla base di questi indici effettua un confronto sistematico delle offerte oggetto di ordinazione.

2

3

Pubblica gli indici e il confronto sistematico in forma appropriata.

Art. 31ater

Convenzione sugli obiettivi

Per le offerte ordinate congiuntamente la Confederazione e i Cantoni concludono con l'impresa interessata una convenzione sugli obiettivi.

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Legge sul trasporto di viaggiatori

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Mediante la convenzione sugli obiettivi è possibile concordare: a.

obiettivi di prestazione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell'offerta;

b.

il periodo in cui l'impresa deve raggiungere gli obiettivi;

c.

misure nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti;

d.

un sistema di bonus-malus relativo alla qualità e agli indici finanziari;

e.

il previsto sviluppo a medio termine dell'offerta;

f.

uno svolgimento annuale della procedura di ordinazione.

Il Consiglio federale disciplina i casi eccezionali per i quali non è obbligatorio concludere una convenzione sugli obiettivi.

3

Art. 31aquater

Convenzione sull'offerta

Le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni e la relativa indennità sono convenute anticipatamente per scritto tra i committenti e l'impresa in una convenzione sull'offerta basata sui conti di previsione dell'impresa. Se del caso, i conti di previsione si fondano sulle convenzioni sugli obiettivi.

1

La convenzione sull'offerta conferisce all'impresa un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente.

2

Il Consiglio federale definisce il contenuto della convenzione sull'offerta più in dettaglio.

3

Art. 31b

Procedura di ordinazione

La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni, salvo che la convezione sugli obiettivi non ne preveda una annuale. L'UFT armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell'orario.

1

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce i dettagli della procedura di ordinazione nonché i principi per l'indennità.

2

Art. 31bbis

Composizione delle controversie

Se per l'offerta ordinata congiuntamente i committenti e l'impresa non riescono ad accordarsi su una convenzione sull'offerta o su una convenzione sugli obiettivi oppure sulla loro applicazione, l'UFT determina l'offerta e l'indennità mediante decisione.

Art. 32a cpv. 3 In assenza di una convenzione, l'offerta può essere ordinata presso l'impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l'aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante.

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Art. 32b

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Coordinamento delle procedure

La procedura di messa a concorso delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione.

1

Congiuntamente alla messa a concorso di cui al capoverso 1 è possibile mettere a concorso anche offerte non ordinate dalla Confederazione. La procedura di messa a concorso congiunta è retta dalle disposizioni della presente sezione.

2

La durata di validità dell'offerta prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso è determinante per stabilire la durata della concessione.

3

Art. 32c, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 2, frase introduttiva e lett. b e c Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l'offerta oggetto di ordinazione se l'impresa: 2

b.

non adempie, in diversi punti o in un punto importante, la convenzione sugli obiettivi, in particolare non ottiene il miglioramento richiesto del prezzo, della qualità o della quantità dell'offerta e la convenzione per questo caso preveda la messa a concorso.

c.

Abrogata

Art. 32g cpv. 1 e 2 I committenti delle offerte ordinate congiuntamente aggiudicano l'offerta messa a concorso all'impresa che ha presentato l'offerta più favorevole dal profilo economico.

1

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 32k

Decisione di aggiudicazione

Non appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l'impresa una convenzione sugli obiettivi.

Art. 32l cpv. 1 Se un'offerta oggetto di un'ordinazione congiunta è ordinata presso una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti l'impresa precedentemente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, gli impianti e i veicoli (mezzi d'esercizio) acquisiti appositamente per l'offerta, sempreché tali mezzi d'esercizio siano di importanza fondamentale per le linee oggetto del concorso.

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Sezione 6b (art. 33 e 33a) Abrogata

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Titolo prima dell'articolo 35

Sezione 7: Presentazione dei conti Art. 35

Principi

Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge o l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) devono presentare il rapporto di gestione, compresi altri documenti stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni d'esecuzione, agli enti pubblici dai quali ricevono aiuti finanziari o indennità. Su richiesta, devono presentare a questi enti pubblici documenti supplementari e fornire informazioni.

1

Le imprese che ricevono aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr devono: 2

a.

applicare per la presentazione dei conti norme considerate norme riconosciute;

b.

fornire la dichiarazione di rispettare i principi per l'impiego dei sussidi agli enti pubblici dai quali ricevono gli aiuti finanziari o le indennità.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti. Può in particolare emanare prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sul conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, il conto di previsione e l'obbligo d'informare gli enti pubblici. Può prevedere deroghe all'obbligo di cui al capoverso 2 lettera a.

3

4

L'UFT definisce le norme da applicare per la presentazione dei conti.

Art. 35a

Computabilità di costi e proventi

Nel determinare i costi non coperti l'impresa non può computare né remunerazioni del capitale proprio né maggiorazioni per utili e per rischi. Questo vale anche per i costi di prestazioni fornitele da persone vicine, a meno che il prezzo della prestazione non sia stato definito in una procedura secondo la legge federale del 16 dicembre 19944 sugli acquisti pubblici. Per le offerte messe a concorso in virtù dell'articolo 32 l'ammontare dell'indennità si basa sull'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria.

1

Il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni sulla computabilità di costi e proventi.

2

Con il consenso dei committenti, l'impresa può contabilizzare i costi della manutenzione dei veicoli livellandoli lungo la vita utile dei veicoli. In questo caso deve iscrivere a bilancio la differenza tra costi contabilizzati ed effettivi.

3

Le convenzioni sull'indennità dei costi concluse tra l'impresa e i committenti secondo il diritto previgente restano valide.

4

3 4

RS 742.101 RS 172.056.1

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Art. 36

FF 2021 1486

Riserve

L'impresa deve attribuire a una riserva speciale due terzi dell'utile derivante dalle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni che non sono state messe a concorso secondo l'articolo 32 e dai miglioramenti ordinati di queste offerte. Può impiegare la riserva speciale soltanto per coprire perdite connesse alle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

1

Utili derivanti dal trasporto di viaggiatori concessionario che non devono essere attribuiti alla riserva speciale può attribuirli a una riserva per offerte alla cui ordinazione non partecipa la Confederazione. Può impiegare questa riserva soltanto per coprire perdite connesse al trasporto di viaggiatori concessionario. I Cantoni committenti possono chiedere la formazione di tale riserva.

2

Se l'offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni cessa, l'impresa trasferisce, se del caso, la dotazione della riserva speciale alla riserva di cui al capoverso 2. Se l'impresa cessa il trasporto di viaggiatori concessionario, trasferisce tutte le riserve di cui ai capoversi 1 e 2 alla riserva generale di cui all'articolo 671 del Codice delle obbligazioni (CO)5.

3

Alla riserva generale possono essere attribuiti soltanto gli utili rimanenti dopo l'attribuzione alle riserve di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Art. 37

Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

In quanto autorità di vigilanza l'UFT verifica, periodicamente o all'occorrenza, se i conti delle imprese che hanno ricevuto aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni. Il potere di verifica dell'UFT si estende anche alle società del gruppo dalle quali le imprese ricevono prestazioni.

1

L'UFT può effettuare accertamenti e verifiche più approfondite presso le imprese.

Può prendere visione di tutta la gestione delle imprese. Se si ricevono prestazioni da società del gruppo, il potere dell'UFT di effettuare accertamenti e verifiche più approfondite si estende anche a queste società.

2

L'UFT determina l'entità della verifica. Può comunicare le informazioni e le conoscenze ricavate dalle verifiche alle autorità cantonali competenti.

3

Art. 38

Ufficio di revisione

Indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'impresa designa un ufficio di revisione secondo gli articoli 727­731a CO6. Non può rinunciare alla revisione.

1

Le imprese che ricevono dall'ente pubblico aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr7 devono effettuare la revisione ordinaria di cui all'articolo 727 CO se il loro totale annuo supera i 10 milioni di franchi.

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5 6 7

RS 220 RS 220 RS 742.101

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Le imprese che ricevono dall'ente pubblico aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il loro totale supera 1 milione di franchi. L'UFT disciplina i dettagli di questa verifica.

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Art. 39

Controversie

Se dall'applicazione degli articoli 35­38 risultano controversie, sentita l'impresa l'UFT emana le disposizioni che s'impongono.

Art. 51 cpv. 1 La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b­40f Lferr8.

1

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 11a: Trattamento di dati da parte delle imprese Art. 54

Trattamento di dati personali

Le imprese possono trattare dati personali se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l'esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell'esercizio o dell'infrastruttura.

1

2

Possono: a.

effettuare una profilazione con stazioni di salita e discesa dei viaggiatori al fine di determinare e fatturare il prezzo del trasporto;

b.

trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute dei viaggiatori disabili al fine di eliminare o ridurre gli svantaggi nell'accesso a installazioni o veicoli dell'impresa.

Non possono subordinare il trasporto di viaggiatori al consenso dei viaggiatori stessi per il trattamento dei loro dati personali.

3

Devono offrire, a condizioni simili, contratti di trasporto di viaggiatori che non richiedano il trattamento di dati personali.

4

Sottostanno agli articoli 30­32 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati per le offerte di mobilità che: 5

a.

comprendono anche prestazioni di trasporto che non sottostanno alla presente legge;

b.

comprendono altri servizi essenziali quali offerte turistiche o culturali.

I capoversi 1­5 si applicano anche ai terzi che vendono titoli di trasporto secondo la presente legge.

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RS 742.101 RS ...; FF 2020 6695

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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