FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.032 Messaggio concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati del 28 aprile 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sui lavoratori distaccati.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2019

M 18.3473

Ottimizzazione delle misure di accompagnamento.

Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati (S 25.9.18, Abate, N 21.3.19)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 aprile 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-1416

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Compendio Mediante il presente progetto i datori di lavoro esteri saranno obbligati a rispettare i salari minimi cantonali per i lavoratori distaccati in Svizzera se questi ultimi rientrano nel campo d'applicazione delle leggi cantonali sul salario minimo. Nel contempo, mira anche a introdurre nella legge sui lavoratori distaccati (LDist) una disposizione esplicita sulle conseguenze finanziarie dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione. Infine, si prefigge di creare una base legale che consentirà di mettere a disposizione una piattaforma elettronica per la comunicazione tra gli organi esecutivi e di regolamentare la responsabilità che ne deriva in materia di sicurezza dei dati durante il trattamento di dati personali da parte della Confederazione.

Situazione iniziale La mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»), incarica il Consiglio federale di presentare una modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati. Secondo quanto chiesto nella mozione, il nuovo testo di legge deve prevedere la possibilità di imporre ai datori di lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera anche il rispetto delle condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale.

Contenuto del disegno Per attuare la mozione Abate vengono proposte modifiche agli articoli 2 e 7 della legge sui lavoratori distaccati. In futuro anche le aziende che distaccano lavoratori dovranno rispettare i salari minimi cantonali se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d'applicazione materiale e personale delle leggi cantonali in materia. I salari minimi dovranno essere applicati secondo quanto previsto dalle leggi cantonali. In questo modo si terrà conto sia della ripartizione delle competenze tra i Cantoni e la Confederazione sia del principio di non discriminazione sancito nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 3 della legge sui sussidi, si propone inoltre di definire espressamente nella LDist le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione.

L'obiettivo è creare una base legale esplicita per la trattenuta e la restituzione
dei contributi finanziari della Confederazione ai costi d'esecuzione della legislazione sui lavoratori distaccati. Al contempo occorre inserire una corrispondente disposizione anche nella legge contro il lavoro nero.

Nella LDist viene inoltre aggiunta una disposizione che permetterà alla Confederazione di mettere a disposizione degli organi esecutivi della LDist una piattaforma per lo scambio elettronico di dati personali, di conservare i dati necessari a tale scopo e di trattarli nell'ambito della manutenzione della piattaforma.

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Indice Compendio

2

1

5 5

Situazione iniziale 1.1 Mozione Abate 18.3473 1.1.1 Competenza di emanare leggi cantonali sul salario minimo 1.1.2 Leggi cantonali sul salario minimo 1.1.3 Misure collaterali alla libera circolazione delle persone 1.2 Conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione 1.3 Piattaforma per la comunicazione elettronica 1.4 Alternative esaminate e opzione scelta 1.4.1 Attuazione della mozione Abate 18.3473 1.4.2 Piattaforma per la comunicazione elettronica 1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.6 Interventi parlamentari

5 6 7 9 10 12 12 12 13 14

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

14

3

Punti essenziali del progetto 3.1 La normativa proposta 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 3.3 Attuazione

18 18 20 20

4

Commento ai singoli articoli

22

5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.2 Ripercussioni per i Cantoni 5.3 Altre ripercussioni

25 25 26 27

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Subordinazione al freno alle spese 6.5 Conformità alla legge sui sussidi 6.6 Delega di competenze legislative 6.7 Protezione dei dati

27 27 28 28 28 28 29 29

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Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) (Disegno) FF 2021 1121

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Mozione Abate 18.3473

La mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»), accolta dal Consiglio degli Stati il 25 settembre 2018 e dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2019, incarica il nostro Collegio di presentare una modifica dell'articolo 2 della legge dell'8 ottobre 19991 sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo quanto chiesto nella mozione, il nuovo testo di legge deve poter obbligare i datori di lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera a rispettare anche le condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale. L'autore ha motivato la mozione indicando che, a seguito di un'iniziativa popolare approvata il 14 giugno 2015, è stata inserita nella Costituzione cantonale del Cantone del Ticino una prescrizione sul salario minimo e che l'8 novembre 2017 il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato il messaggio concernente la corrispondente legge.

1.1.1

Competenza di emanare leggi cantonali sul salario minimo

Il Cantone di Neuchâtel è stato il primo a introdurre un salario minimo cantonale.

Nel 2011 l'elettorato neocastellano ha approvato una norma costituzionale che permette al Cantone di stabilire un minimo salariale. In applicazione di questa norma, nel 2014 il Gran Consiglio del Cantone di Neuchâtel ha modificato la legge cantonale sull'occupazione e sull'assicurazione contro la disoccupazione (LEmpl) 2. Diverse associazioni economiche hanno adito il Tribunale federale contro questa decisione, adducendo in particolare che le disposizioni violavano la libertà economica e la libertà sindacale. Con decisione del 21 luglio 2017 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi contro le disposizioni sul salario minimo nel Cantone di Neuchâtel.

Il Tribunale federale ha interpretato il salario minimo fissato dal Cantone di Neuchâtel come una misura di politica sociale, dichiarandolo quindi conforme al principio di libertà economica sancito dalla Costituzione federale e al diritto federale3.

Nella sua sentenza il Tribunale federale ha anche affrontato la questione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito del diritto del lavoro. Tale ripartizione è disciplinata dall'articolo 110 della Costituzione federale4 (Cost.) per le norme di diritto pubblico e dall'articolo 122 Cost. per le norme di diritto 1 2 3 4

RS 823.20 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), Cantone di Neuchâtel, RSN 813.10 consultabile all'indirizzo: http://rsn.ne.ch/.

Sentenze 2C 774/2014 del 21 luglio 2017, 2C 813/2014 del 21 luglio 2017, 2C 815/2014 del 21 luglio 2017, 2C 816/2014 del 21 luglio 2017.

RS 101

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civile. Secondo l'articolo 122 Cost., la legislazione nel campo del diritto civile ­ e quindi anche in quello del diritto del lavoro privato ­ compete alla Confederazione.

Conformemente all'articolo 110 capoverso 1 lettere a e b Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori nonché sui rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Emanando la legge del 13 marzo 19645 sul lavoro (LL), le relative ordinanze, la legislazione sui lavoratori distaccati e il Codice delle obbligazioni6 (CO), la Confederazione ha previsto una regolamentazione molto vasta per quanto riguarda la protezione generale dei lavoratori.

Secondo la sentenza del Tribunale federale sul salario minimo nel Cantone di Neuchâtel, la LL disciplina in maniera esaustiva la protezione dei lavoratori, ma non ostacola l'adozione di determinate misure di politica sociale. In questo ambito, i Cantoni possono emanare disposizioni di diritto pubblico che perseguono uno scopo diverso dalla protezione dei lavoratori. Il Tribunale federale giunge alla conclusione che gli obiettivi perseguiti dalla legge del Cantone di Neuchâtel sono determinati prevalentemente da considerazioni di ordine sociopolitico. Secondo il Tribunale federale, le misure sancite dalla legge cantonale possono rientrare tra le misure di protezione basate sul diritto pubblico che i Cantoni sono in linea di principio ancora autorizzati ad adottare, a prescindere dalle disposizioni federali di diritto privato relative al lavoro. Il Tribunale federale non si è ancora pronunciato espressamente sul fatto che i Cantoni possano o meno prevedere un salario minimo anche per i lavoratori distaccati.

1.1.2

Leggi cantonali sul salario minimo

Al momento della presente revisione sono entrate in vigore complessivamente quattro leggi sul salario minimo in quattro Cantoni: Cantone di Neuchâtel (2017), Cantone del Giura (2018)7, Cantone di Ginevra (2020)8 e Cantone del Ticino (2021)9. Queste quattro leggi cantonali sono diverse le une dalle altre e prevedono, ad esempio, campi d'applicazione differenti. La legge del Cantone del Giura stabilisce che i salari minimi sono applicabili a tutte le persone che lavorano sul territorio cantonale10, mentre nei Cantoni di Neuchâtel, Ginevra e del Ticino le leggi sul salario minimo si applicano invece soltanto ai rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente sul territorio cantonale11.

L'interpretazione della nozione di luogo di lavoro «abituale» e la questione della sua applicabilità al luogo del distacco competono di principio ai tribunali. Nel presente messaggio vengono tuttavia forniti alcuni elementi interpretativi in merito. Per quanto riguarda il luogo di lavoro abituale, nei messaggi e nei rapporti esplicativi concernenti 5 6 7 8 9 10 11

RS 822.11 RS 220 Loi sur le salaire minimum cantonal, RSJU 822.41, consultabile all'indirizzo: https://rsju.jura.ch.

Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT), RSG J 1 05, consultabile all'indirizzo: www.ge.ch > Législation > Recueil systématique genevois (rs/GE).

Legge sul salario minimo, RST 843.600, consultabile all'indirizzo: www4.ti.ch > Raccolta delle leggi.

Loi sur le salaire minimum cantonal, Cantone del Giura, art. 3.

P. es. LEmpl, art. 32b.

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le leggi cantonali viene fatto riferimento all'articolo 115 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198712 sul diritto internazionale privato (LDIP) e all'articolo 34 capoverso 1 del Codice di procedura civile13 (CPC)14. Di conseguenza, un luogo di lavoro unicamente temporaneo non può costituire un foro secondo l'articolo 34 CPC15. Inoltre, nella prassi del diritto internazionale privato è opinione condivisa che un distacco temporaneo non ha alcun influsso sul luogo di lavoro abituale16.

In base a quanto esposto, i lavoratori distaccati (dall'estero o da altri Cantoni). il cui luogo di lavoro abituale non si trova sul territorio dei Cantoni di Neuchâtel, Ginevra o del Ticino. non rientrano nel campo d'applicazione delle rispettive leggi cantonali sul salario minimo.

Inoltre, in tutte e quattro le leggi cantonali sono previste deroghe per alcuni rami (agricoltura, viticoltura, ecc.)17 o determinate categorie di lavoratori (p. es. stagisti, persone partecipanti a provvedimenti d'integrazione sul mercato del lavoro) 18. Alcune leggi cantonali contengono inoltre disposizioni sulla prevalenza di altri salari minimi, come quelli stabiliti in un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale o in un contratto normale di lavoro (CNL) ai sensi dell'articolo 360a CO19. In altre leggi, invece, si prevede espressamente che il salario minimo cantonale prevale su tutti gli altri salari minimi qualora essi siano inferiori20. Anche le modalità di controllo e di applicazione dei salari minimi cantonali variano da Cantone a Cantone e in alcuni casi non sono nemmeno previste prescrizioni al riguardo.

1.1.3

Misure collaterali alla libera circolazione delle persone

L'Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito alla progressiva introduzione della libera circolazione delle persone, dal 1° giugno 2004 si è rinunciato ai controlli preliminari concernenti il rispetto delle condizioni lavorative e salariali usuali, da cui dipendeva in precedenza la decisione sul rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro. Per il timore di una pressione salariale o, indirettamente, dell'esclusione della forza lavoro nazionale in seguito all'apertura del mercato del lavoro svizzero, sono state introdotte misure collaterali, il cui scopo è evitare l'offerta abusiva di

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

RS 291 RS 272 Cfr. il messaggio n. 7452 Nuova legge sul salario minimo dell'8.11.2017, Ticino o il Mémento sur le salaire minimum de la République et Canton de Genève (stato: 17 novembre 2020).

Walther Fridolin, in: Berner Kommentar, 1a ed. 2012, n. marg. 9 ad art. 34 CPC.

Müller Thomas in: Stämpflis Handkommentar zur Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., Berna 2011, n. marg. 18 ad art. 19 CLug.

P. es. LEmpl, art. 32e P. es. LEmpl, art. 32c P. es. Loi sur le salaire minimum cantonal, Cantone del Giura, art. 3 cpv. 3.

P. es. LIRT, art. 39L.

RS 0.142.112.681

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condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera nonché garantire eque condizioni concorrenziali per le imprese svizzere ed estere.

Le misure collaterali comprendono essenzialmente la LDist, il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale ai CCL e l'adozione di CNL. Esse prevedono un'osservazione generale della situazione sul mercato del lavoro nonché controlli mirati delle condizioni lavorative e salariali presso le aziende che distaccano lavoratori in Svizzera e presso i datori di lavoro svizzeri. A ciò si aggiunge la verifica dello statuto dei prestatori di servizi indipendenti soggetti all'obbligo di notifica.

Salari minimi secondo la LDist In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a LDist, per la durata del distacco i datori di lavoro con sede all'estero devono rispettare determinate condizioni lavorative e salariali vigenti in Svizzera, se prescritte da: ­

leggi federali,

­

ordinanze del Consiglio federale,

­

CCL di obbligatorietà generale e

­

CNL ai sensi dell'articolo 360a CO.

Pertanto, attualmente sono rilevanti soltanto i salari minimi previsti nei CCL di obbligatorietà generale e nei CNL con salari minimi vincolanti.

Le leggi federali e le ordinanze del Consiglio federale applicabili sono essenzialmente atti di diritto pubblico (in particolare la LL e le relative ordinanze, la legge federale del 20 marzo 198122 sull'assicurazione contro gli infortuni, l'ordinanza del 20 dicembre 198223 sull'assicurazione contro gli infortuni e la legge federale del 24 marzo 199524 sulla parità dei sessi), ma in alcuni casi anche di diritto privato (p. es. la durata legale minima delle vacanze secondo il CO). Sono escluse le leggi e le ordinanze cantonali o comunali, dato che la legislazione in materia di diritto del lavoro è in linea di principio di competenza della Confederazione (cfr. n. 1.1.1). Il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime della LDist prescritte nei CCL di obbligatorietà generale e nei CNL (salari minimi economici differenziati in funzione del ramo) è controllato dalle commissioni paritetiche (CP) e dalle commissioni tripartite (CT) conformemente all'articolo 7 LDist e le infrazioni in materia possono essere sanzionate conformemente all'articolo 9 LDist.

Salari usuali per il luogo e il ramo Le CT istituite a livello cantonale e federale sono state incaricate dal legislatore di verificare se sul territorio del proprio Cantone vengono rispettate le condizioni salariali usuali per il luogo, la professione e il ramo. Queste condizioni lavorative e salariali «usuali» riflettono la realtà economica e variano in funzione della professione e del ramo. Si può pertanto presumere che i salari usuali sono generalmente superiori ai 22 23 24

RS 832.20 RS 832.202 RS 151.1

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salari minimi cantonali determinati in base a criteri di politica sociale. Le CT osservano l'evoluzione generale del mercato del lavoro ed esaminano i casi sospetti di offerte di salari inferiori a quelli usuali. Spetta a loro valutare se tali offerte siano abusive e ripetute. Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei CCL di obbligatorietà generale o nei CNL, le offerte di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in un dato ramo o in una data professione non possono essere rettificate e sanzionate individualmente. Se le CT riscontrano abusi ai sensi dell'articolo 360a capoverso 1 CO, ricercano di norma dapprima un'intesa diretta con i datori di lavoro. Tuttavia se all'interno di un ramo o una professione vengono constatate offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione e il ramo, le CT (cantonali e quella federale) possono proporre adeguate misure alle autorità cantonali competenti o al Consiglio federale, come il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale a un CCL o l'adozione di un CNL contenente salari minimi vincolanti25.

1.2

Conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione

Sia la LDist che la legge del 17 giugno 200526 contro il lavoro nero (LLN) prevedono che la Confederazione partecipi ai costi d'esecuzione della legge. Secondo l'articolo 7a capoverso 3 LDist in combinato disposto con l'articolo 16d dell'ordinanza del 21 maggio 200327 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), la Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali sostenute dal Cantone per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 LDist e dei compiti di osservazione di cui all'articolo 360b capoversi 3­5 CO. L'articolo 7 capoverso 5 LDist in combinato disposto con l'articolo 9 ODist disciplina inoltre le indennità per i compiti di esecuzione spettanti agli interlocutori sociali. Questi ultimi hanno cioè diritto a un'indennità per le spese causate dall'esecuzione della LDist in aggiunta a quelle per l'esecuzione abituale del CCL d'obbligatorietà generale (controllo dei prestatori di servizio distaccati e indipendenti e delle assunzioni di impiego soggette all'obbligo di notifica). Le indennità sono versate agli interlocutori sociali sotto forma di importo forfettario per controllo svolto. Le condizioni della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi generati dai compiti di controllo e di osservazione sono disciplinate nelle convenzioni annuali tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i singoli Cantoni o gli interlocutori sociali28.

Nell'ambito della lotta al lavoro nero, qualora si scoprano violazioni ai sensi dell'articolo 6 LLN, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate29. La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con questi 25 26 27 28

29

Nel 2020 erano in vigore circa 30 CNL cantonali.

RS 822.41 RS 823.201 Art. 7a cpv. 3 LDist in combinato disposto con gli art. 16b cpv. 2 lett. b e 16d ODist (Indennità dei Cantoni) nonché art. 7 cpv. 5 LDist in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 3 ODist (Indennità degli interlocutori sociali).

Art. 16 LLN e art. 7 e 8 dell'ordinanza del 6 settembre 2006 contro il lavoro nero (OLN; RS 822.411).

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emolumenti né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni. Le condizioni quadro della partecipazione finanziaria della Confederazione sono fissate nelle convenzioni sulle prestazioni concluse tra quest'ultima e i Cantoni.

La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi legati all'esecuzione del diritto in materia di lavoratori distaccati e lavoro nero costituisce un'indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi (LSu). L'articolo 28 LSu disciplina le conseguenze giuridiche dell'inadempienza totale o parziale a un compito sovvenzionato soltanto per quanto riguarda gli aiuti finanziari. Il nostro Consiglio ha volutamente rinunciato a disciplinare in maniera generale le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale anche per le indennità, sostenendo che una norma generale non potrebbe tenere debitamente conto dei diversi tipi di indennità 31.

L'articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 3 LSu stabilisce pertanto che le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale al compito devono essere previste nelle disposizioni legali che disciplinano le indennità. Attualmente tali conseguenze non sono regolamentate esplicitamente né nella LLN né nella relativa ordinanza. Lo stesso vale per le misure collaterali. Per questo motivo, la presente revisione intende creare nella LDist e nella LLN una disposizione esplicita in questo senso.

1.3

Piattaforma per la comunicazione elettronica

Il DEFR lavora attivamente per migliorare i metodi di lavoro delle CP e ottimizzare la collaborazione tra gli organi esecutivi cantonali e paritetici nel quadro dell'esecuzione della LDist. Nell'ambito di questo impegno, un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli organi esecutivi e guidato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha esaminato gli attuali strumenti informatici per valutare l'applicazione di un'eventuale soluzione tecnica a livello nazionale o l'istituzione di una banca dati nazionale per l'esecuzione della LDist. Vista la varietà tecnica degli strumenti utilizzati, il gruppo di esperti ha scartato l'idea di una soluzione unitaria e ha proposto di definire le interfacce per lo scambio di dati, ossia per la trasmissione dei dati di controllo tra gli organi esecutivi, e di formulare raccomandazioni sull'impostazione di tali interfacce. Con questo sistema, al posto di essere inseriti manualmente da documenti elettronici o cartacei, i dati vengono importati direttamente nelle relative applicazioni, ottimizzando così lo scambio tra gli organi esecutivi della LDist e riducendo il carico di lavoro e la percentuale d'errore.

Nel quadro delle misure di concretizzazione del piano d'azione per l'attuazione delle misure collaterali, il 23 novembre 2016 il nostro Consiglio ha incaricato il DEFR/SECO di elaborare, insieme agli organi esecutivi, un concetto di interfacce per lo scambio di dati.

È stato quindi definito un concetto per la trasmissione dei dati nel quadro dell'esecuzione della LDist che stabilisce le interfacce per lo scambio di dati. Questo concetto è 30 31

RS 616.1 Messaggio del 15 dicembre 1986 a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità, (FF 1987 I 297, in particolare 326).

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stato testato tra maggio 2018 e aprile 2020 nell'ambito di un progetto pilota a cui hanno partecipato una CP, due associazioni di controllo e un'autorità cantonale. A livello tecnico, si è optato per una piattaforma di trasmissione, creata e testata durante il progetto pilota.

Mediante una definizione standardizzata delle interfacce è possibile garantire una grande indipendenza in un contesto in cui coesistono numerose applicazioni per l'esecuzione della LDist. Il servizio offerto dalla piattaforma permette agli organi di scambiarsi informazioni in modo efficiente e senza bisogno di cambiare mezzo di trasmissione.

In base ai riscontri forniti dai partecipanti al progetto pilota, è stato possibile aumentare considerevolmente l'efficienza dei processi grazie a una trasmissione senza interruzione dei media nonché migliorare la qualità dei dati grazie all'assenza di errori di copiatura. Le persone coinvolte hanno riconosciuto unanimemente il grande valore aggiunto della piattaforma.

Secondo i risultati di un sondaggio presso l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e la Comunità d'interessi delle commissioni professionali paritetiche (IG PBK) si dovrebbe puntare su un uso quanto più esteso possibile della piattaforma, per poter sfruttare al meglio il suo potenziale di efficienza e di ottimizzazione della qualità. A questo scopo, nell'ambito della gestione della piattaforma la Confederazione dovrebbe assumere un ruolo di coordinazione e promozione. La soluzione proposta prevede quindi che la Confederazione gestisca direttamente la piattaforma in un proprio ambiente di tecnologia dell'informazione (ambiente TI).

Visto il successo della fase di prova e considerati i risultati del sondaggio, la piattaforma deve ora essere definitivamente introdotta nell'esecuzione della LDist.

Lo scopo principale della piattaforma è la trasmissione dei risultati dei controlli svolti dagli organi esecutivi cantonali e paritetici della LDist. Nell'ambito di questo scambio di dati tra organi di controllo è però possibile che vengano trattati dati degni di particolare protezione di persone fisiche e giuridiche, soprattutto informazioni sui procedimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa ed eventualmente penale nell'esecuzione della LDist. Se la Confederazione (SECO) mette a disposizione una piattaforma
per la trasmissione di dati in esecuzione della LDist, è necessario che a tal fine venga creata nella LDist un'apposita base legale (art. 17 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati; LPD). Il trattamento dei dati esecutivi da parte della SECO si limita alla conservazione degli stessi. La Confederazione necessita eventualmente di un accesso alla piattaforma per la sua manutenzione. Per contro la SECO, non essendo un organo esecutivo della LDist, non ha bisogno di un accesso per il trattamento materiale dei dati.

32

RS 235.1

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1.4

Alternative esaminate e opzione scelta

1.4.1

Attuazione della mozione Abate 18.3473

In primo luogo è stato valutato l'inserimento dei salari minimi cantonali nell'articolo 2 capoverso 1 LDist, in quanto sarebbe la soluzione più simile alla richiesta espressa nella mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»). Tuttavia, questa soluzione non è stata scelta per i motivi seguenti: come descritto nel numero 1.1.2, le leggi sul salario minimo si differenziano molto le une dalle altre. Il fatto di inserire nella LDist l'obbligo di rispettare i salari minimi cantonali senza tenere conto dei vari campi di applicazione delle leggi cantonali in materia comporterebbe l'imposizione di tali salari minimi a tutte le aziende che distaccano lavoratori, anche se in realtà sono escluse dal campo di applicazione delle relative leggi cantonali. In questo caso si porrebbe la questione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Nella risposta alla mozione il nostro Collegio ha già sottolineato questo problema di ordine costituzionale indicando che la Confederazione non ha la competenza di ampliare il campo d'applicazione delle leggi cantonali sui salari minimi dichiarando in una legge federale ­ come chiesto dall'autore della mozione ­ che queste ultime siano applicabili ai lavoratori distaccati.

È stata valutata anche la questione dell'applicazione dei salari minimi cantonali ai lavoratori distaccati da parte dei Cantoni. Si è constatato che in determinate circostanze un'esecuzione secondo le disposizioni della LDist porterebbe a risultati non compatibili con il principio di non discriminazione sancito nell'ALC. Siccome le leggi sul salario minimo prevedono campi d'applicazione e disposizioni d'esecuzione molto differenti tra loro, una violazione delle prescrizioni in materia avrebbe ripercussioni diverse per i prestatori di servizi esteri e per le aziende svizzere. Per esempio, qualora una legge cantonale non prevedesse possibilità di sanzione, in caso di violazione delle prescrizioni sul salario minimo le aziende con sede in quel Cantone non verrebbero sanzionate. Con la soluzione considerata, in presenza della stessa violazione delle prescrizioni sul salario minimo i prestatori di servizi esteri potrebbero invece essere sanzionati in conformità con le disposizioni
relative ai lavoratori distaccati.

A causa di questo pericolo di discriminazione delle aziende estere, nel presente progetto si è previsto che, in materia di esecuzione delle disposizioni sui salari minimi cantonali e di sanzione in caso di violazione, si applichino le leggi cantonali sul salario minimo. In questo modo si garantisce che le aziende nazionali ed estere che rientrano nel campo di applicazione della legge cantonale sul salario minimo vengano controllate e sanzionate allo stesso modo. Inoltre, il fatto che i compiti di esecuzione derivino da un atto legislativo cantonale è un ulteriore elemento che depone a favore dell'applicazione delle disposizioni d'esecuzione cantonali.

1.4.2

Piattaforma per la comunicazione elettronica

Riguardo all'attuazione della piattaforma per la comunicazione elettronica nell'ambito dell'esecuzione della LDist, esistono diverse possibilità sia in relazione al fornitore che al gestore. Ad esempio gli organi esecutivi potrebbero decidere di affidare a 12 / 30

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un terzo la gestione della piattaforma oppure la Confederazione, in qualità di coordinatrice, potrebbe occuparsene direttamente o incaricare un terzo. Secondo i risultati del sondaggio presso l'AUSL e l'IG PBK si dovrebbe puntare su un uso il più esteso possibile della piattaforma. Entrambe le parti hanno sottolineato in particolare la responsabilità della Confederazione nel promuovere l'efficacia delle misure collaterali e affermato che quest'ultima dovrebbe assumere un ruolo attivo in relazione alla piattaforma. Secondo loro, una soluzione decentralizzata basata sulla collaborazione tra i numerosi organi esecutivi ­ senza la partecipazione della Confederazione ­ non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi menzionati.

Alla luce di ciò è stata scelta l'opzione di affidare alla Confederazione la gestione della piattaforma all'interno di un ambiente TI proprio alla Confederazione, soluzione che permetterebbe di estendere al massimo l'uso dello strumento. L'unità competente a livello federale (SECO) ha affidato l'istituzione e la gestione della piattaforma all'Information Service Center del DEFR (ISCeco), il fornitore di servizi informatici del DEFR che si occupa di sviluppare, integrare e gestire applicazioni specialistiche per il Dipartimento. Questa soluzione presenta due vantaggi: in primo luogo, garantisce la coordinazione della piattaforma e, in secondo luogo, permette di attuare rapidamente, sulla base del progetto pilota, una soluzione relativamente vantaggiosa in termini di costi.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 33 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202034 sul programma di legislatura 2019­2023.

La revisione è svolta a seguito di una mozione approvata dal Parlamento. Nell'ambito della presente revisione vengono proposte ulteriori modifiche alla LDist con le seguenti motivazioni.

Da una parte, si intende inserire nella LDist (art. 7b) e nella LLN (art. 16a) una disposizione esplicita sulle conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione. L'articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 3 LSu stabilisce che le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale al compito devono essere previste nelle disposizioni legali che disciplinano le indennità. Attualmente tali conseguenze non sono sancite esplicitamente né nella LLN né nella relativa ordinanza, né nell'ambito delle misure collaterali.

Il nostro Collegio lavora costantemente per rendere l'esecuzione della LDist più efficiente. Nell'ambito dell'impegno profuso per migliorare i metodi di lavoro delle CP e ottimizzare la collaborazione tra gli organi esecutivi cantonali e quelli paritetici, è stato fra l'altro esaminato in che misura si dovrebbero o potrebbero uniformare gli strumenti TI esistenti. Nel quadro delle misure di concretizzazione del piano d'azione 33 34

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per l'attuazione delle misure collaterali, il 23 novembre 2016 il nostro Consiglio ha incaricato il DEFR (SECO) di elaborare, insieme agli organi esecutivi, un concetto di interfacce per lo scambio di dati. L'istituzione della piattaforma per la comunicazione elettronica nell'ambito dell'esecuzione della LDist è il risultato di questo impegno costante nonché del summenzionato piano d'azione del nostro Consiglio.

1.6

Interventi parlamentari

Il presente progetto soddisfa le richieste della mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»). L'entrata in vigore della revisione della LDist permetterà, a seconda dell'impostazione delle leggi cantonali e quindi della volontà del legislatore cantonale, di applicare i salari minimi cantonali anche alle aziende che distaccano lavoratori e, all'occorrenza, di controllarle e sanzionarle. Il nostro Consiglio propone pertanto di togliere dal ruolo la mozione.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Testo sottoposto a consultazione La procedura di consultazione si è svolta dal 23 aprile 2020 al 12 agosto 2020. I Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, varie associazioni dell'economia, le commissioni tripartite cantonali responsabili delle misure collaterali e altre associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stati invitati a esprimersi sulla modifica della legge e sul rapporto esplicativo. In totale sono stati interpellati 107 destinatari. Al DEFR sono pervenuti complessivamente 50 pareri.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione La grande maggioranza dei Cantoni (23) approva del tutto o in parte la modifica della LDist concernente i salari minimi cantonali (attuazione della mozione Abate). Una piccola minoranza dei Cantoni (2) rifiuta completamente la revisione. Secondo i Cantoni che approvano il progetto, quest'ultimo permetterebbe la parità di trattamento delle imprese nazionali ed estere e impedirebbe distorsioni della concorrenza. Una piccola minoranza di Cantoni deplora il fatto che per l'esecuzione dei salari minimi cantonali vengano applicate le disposizioni delle leggi cantonali.

Per quanto riguarda i partiti, sono pervenuti quattro pareri: due favorevoli e due contrari.

Tra le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie, nove partecipanti accolgono il progetto, mentre dodici lo rifiutano. Il principale argomento di questi ultimi è che i salari minimi cantonali prevarrebbero sui salari stabiliti dai CCL. Per i partecipanti favorevoli invece la parità di trattamento delle imprese nazionali ed estere è l'aspetto più importante.

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Nove Cantoni approvano interamente o in parte le disposizioni degli articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN sull'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione, mentre sedici vi si oppongono. Secondo i Cantoni favorevoli, queste disposizioni garantiscono un impiego corretto delle indennità e un pari trattamento tra tutti i Cantoni.

Considerate le disposizioni previste nelle convenzioni sulle prestazioni con la Confederazione e la giurisprudenza del Tribunale federale, in base a cui è possibile chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente anche in assenza di una base legale esplicita35, i Cantoni contrari mettono invece in dubbio la necessità degli articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN . Alcuni dei Cantoni contrari temono inoltre che, con le modifiche proposte, la Confederazione possa intervenire in maniera eccessiva nella sovranità esecutiva dei Cantoni.

Due partiti si sono espressi a favore degli articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN.

Tra le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie consultate, cinque partecipanti sono a favore del progetto poiché ne approvano l'uso parsimonioso dei fondi pubblici nonché il trasferimento della giurisprudenza del Tribunale federale nella legge, mentre otto si sono detti contrari. Alcuni mettono in dubbio la necessità di inserire i nuovi articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN sostenendo che le disposizioni previste nelle convenzioni sulle prestazioni con la Confederazione e la giurisprudenza del Tribunale federale permettono comunque di chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente.

Per informazioni più precise si invita a consultare il rapporto del 28 aprile 202136 sui risultati della procedura di consultazione.

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione Art. 2 cpv. 1bis AP-LDist I Cantoni contrari alla disposizione e diverse associazioni di categoria ritengono che un'estensione, tramite la LDist, dei salari minimi cantonali alle imprese che distaccano lavoratori violerebbe la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, perché i Cantoni possono fissare salari minimi solo nell'ambito di misure di politica sociale, ad esempio per contrastare la povertà. I salari minimi cantonali sono misure di politica sociale, mentre i salari minimi previsti nei CCL di obbligatorietà generale e nei CNL
sono misure di politica economica. Inoltre, l'estensione del campo di applicazione dei salari minimi cantonali alle imprese che distaccano lavoratori rischierebbe di incentivare la creazione di ulteriori leggi cantonali sul salario minimo.

Il nostro Collegio sottolinea che le questioni sollevate da alcuni partecipanti sono già state delucidate nella risposta alla mozione Abate, respinta precisamente per i motivi esposti. Il presente disegno di legge propone di attuare la mozione tenendo conto della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni.

Il Cantone del Ticino approva in linea di principio il progetto ma ritiene però che anche i lavoratori distaccati che forniscono una prestazione in Svizzera possono avere 35 36

DTF 139 V 82 consid. 3.3.2, 138 V 426 consid. 5.1, 135 II 274 consid. 3.1 e 124 II 570 consid. 4b.

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DEFR

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come luogo di lavoro abituale il Cantone del Ticino e possono quindi rientrare nel campo di applicazione della legge cantonale sul salario minimo 37. La decisione sull'interpretazione di questo punto competerà ai tribunali. La Confederazione interpreta il campo di applicazione delle leggi cantonali sul salario minimo basandosi sul testo, sui messaggi e sui rapporti esplicativi delle relative leggi cantonali (cfr.

n. 1.1.2).

Art. 7 cpv. 1bis AP-LDist Vari Cantoni, in particolare quelli che hanno già emanato una legge sul salario minimo, esprimono dubbi riguardo al fatto che l'esecuzione dei salari minimi cantonali venga disciplinata dalle pertinenti disposizioni cantonali. Respingono la diversa regolamentazione dell'esecuzione dei salari minimi cantonali e dei salari minimi stabiliti nei CCL di obbligatorietà generale o nei CNL. Da un lato, alcuni Cantoni sostengono infatti che i controlli dei salari minimi cantonali facciano parte delle misure collaterali; dall'altro, viene criticato il fatto che in questo modo i costi dell'esecuzione dei salari minimi cantonali ricadrebbero sui Cantoni.

Il nostro Consiglio si attiene comunque alla disposizione proposta per i seguenti motivi. Conformemente alle sue competenze il Cantone può, o ha potuto, stabilire una regolamentazione sul salario minimo come misura di politica sociale. Se nelle leggi cantonali sul salario minimo si prevede che una violazione dei salari minimi cantonali venga sanzionata, ciò deve avvenire secondo le disposizioni di tali leggi. Tuttavia, solo la metà delle leggi attualmente in vigore prevede che le violazioni dei salari minimi vengano sanzionate a livello amministrativo o penale. Se i Cantoni senza una disposizione in materia di esecuzione dovessero in futuro poter sanzionare le aziende estere in virtù della LDist, si andrebbe contro il principio della parità di trattamento.

Per evitare una situazione simile, con la disposizione proposta il nostro Consiglio vuole garantire che l'esecuzione e le sanzioni vengano regolate dalle leggi cantonali sul salario minimo e non dalla LDist. In questo modo si escluderebbe anche il rischio di violare il divieto di discriminazione sancito dall'ALC. Per quanto riguarda gli argomenti inerenti al finanziamento dell'esecuzione dei salari minimi cantonali, si fa riferimento ai capitoli 3.3, 5.1 e 5.2.
Gli argomenti sollevati da alcuni Cantoni riguardo ai doppioni procedurali vengono affrontati nel capitolo 3.3.

Art. 7b AP-LDist e art. 16a AP-LLN Alcuni partecipanti alla consultazione mettono in dubbio la necessità dei nuovi articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN.

Il nostro Collegio mantiene le disposizioni proposte dato che permettono di adempiere il mandato legale di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 3 LSu, il quale stabilisce che le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale al compito devono

37

L'art. 2 della legge sul salario minimo del Cantone del Ticino stabilisce che: «Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali, che si svolgono abitualmente nel Cantone».

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essere previste nelle disposizioni legali che disciplinano le indennità. Inoltre, aggiungendo nella LDist una disposizione esplicita di carattere generale e astratto non si tiene conto solo del principio di legalità, applicabile anche nel diritto amministrativo, ma si garantisce anche la certezza del diritto e il pari trattamento di tutti i beneficiari delle indennità. Il principio giuridico generale, secondo cui le prestazioni date per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere oppure per un errore nel quadro dell'obbligo di fornire prestazioni devono essere restituite38, per definizione contiene alcune imprecisioni e generalizzazioni, che nella prassi possono essere fonte di incertezze e divergenze interpretative. Soprattutto se si considera che nell'ambito della LDist e della LLN il Tribunale federale non ha ancora emesso alcuna sentenza specifica in materia. Per questo motivo è indispensabile creare una base giuridica esplicita. Inoltre, va rammentato che in assenza di una convenzione con la Confederazione, mancherebbero anche le disposizioni contrattuali sulle conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione.

Una parte dei partecipanti ha criticato il tenore dei nuovi articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN ritenendo che il margine di interpretazione fosse troppo ampio. Le disposizioni di carattere generale e astratto, però, implicano per natura una certa libertà d'applicazione, così da poter rispondere a un gran numero di casi particolari concreti. Inoltre, gli articoli in questione poggiano sull'articolo 28 LSu, il quale stabilisce le conseguenze giuridiche in caso di inadempienza totale o parziale al compito sovvenzionato nel caso di aiuti finanziari. Ciò significa che in presenza di dubbi in un caso di applicazione concreto, è possibile ricorrere alla letteratura e alla giurisprudenza relative all'articolo 28 LSu a titolo di aiuto all'interpretazione.

Una parte dei partecipanti si dice inoltre contraria anche alla riscossione sistematica di un tasso di interesse annuo del 5 per cento. Per quanto riguarda le diposizioni sugli interessi degli articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN, il nostro Collegio si basa ancora una volta sull'articolo 28 LSu, il quale stabilisce che alla restituzione dell'aiuto finanziario in caso di inadempienza totale o parziale viene aggiunto
un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. Il tasso d'interesse proposto corrisponde oltretutto al tasso applicato dal Tribunale federale agli interessi di mora sui crediti di diritto pubblico39.

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono di inserire nella legge un obbligo di diffida da parte delle autorità. Sia per la LDist che per la LLN, il contributo federale ai costi d'esecuzione viene versato ai beneficiari dell'indennità in maniera scaglionata. Nel secondo semestre dell'anno d'esecuzione x viene corrisposto l'80 per cento dell'indennità annuale stimata a metà anno. Nel primo semestre dell'anno x + 1 viene versato l'importo rimanente sulla base del conteggio annuale effettivo. Un'inadempienza ai compiti di esecuzione in generale può essere constatata solo nel primo semestre dell'anno x + 1 al momento del conteggio annuale effettivo o in occasione di un'eventuale audit da parte della Confederazione, quindi solo al termine dello svolgimento dei compiti di esecuzione durante il corrispondente periodo di indennizzo

38 39

DTF 139 V 82 consid. 3.3.2, 138 V 426 consid. 5.1, 135 II 274 consid. 3.1 e 124 II 570 consid. 4b.

DTF 95 I 258, pag. 264.

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(anno x). Visto questo sistema d'indennizzo, non sarebbe opportuno introdurre un obbligo di diffida da parte delle autorità, ragione per cui il nostro Collegio ha deciso di non includere quest'obbligo negli articoli 7b AP-LDist e 16a AP-LLN.

Art. 8a LDist Nella loro valutazione del progetto pilota, gli organi esecutivi hanno sottolineato l'importanza di implementare la piattaforma in tempi brevi, in modo che quest'ultima possa continuare a essere utilizzata senza interruzione al termine del progetto pilota.

Per questo motivo, la base per il trattamento dei dati da parte della SECO dev'essere inserita nella presente revisione della LDist in adempimento della mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento.

Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»). La proposta che vi presentiamo include quindi una simile disposizione.

Secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 200540 sulla consultazione (LCo) si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. La presente proposta è stata testata in un progetto pilota, svolto sotto la guida di un gruppo di esperti composto dai rappresentati degli organi esecutivi della LDist coinvolti. Al termine del progetto pilota la SECO ha consultato le associazioni interessate, l'AUSL e la IG PBK. Secondo questi interlocutori si dovrebbe puntare su un uso il più esteso possibile della piattaforma, la cui coordinazione e promozione dovrebbero competere alla Confederazione (cfr. n. 1.3).

Il fatto di includere nel progetto pilota e nella pianificazione delle tappe successive gli organi esecutivi cantonali e paritetici coinvolti ha permesso alle cerchie interessate di esprimersi sulla proposta e di soddisfare il presupposto per la rinuncia alla procedura di consultazione di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo. Sono quindi presenti le condizioni necessarie per inserire nella presente revisione la base legale per la piattaforma di comunicazione.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Inserimento nella LDist di una disposizione sui salari minimi cantonali Per attuare la mozione Abate (18.3473) il nostro Consiglio propone di aggiungere un capoverso 1bis all'articolo 2 LDist. In base a questo nuovo capoverso le aziende che distaccano lavoratori sono tenute a rispettare i salari minimi cantonali se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d'applicazione personale e materiale delle leggi cantonali sul salario minimo.

40

RS 172.061

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Esecuzione delle leggi cantonali sul salario minimo All'articolo 7 LDist viene aggiunto un nuovo capoverso 1bis, che stabilisce le competenze in materia di esecuzione. È previsto che i Cantoni controllino il rispetto delle disposizioni cantonali sui salari minimi e garantiscano l'esecuzione conformemente alle proprie normative. A tal fine vengono esclusi dal campo d'applicazione gli articoli della LDist che disciplinano la sua esecuzione e si rinvia alle pertinenti disposizioni del diritto cantonale.

Regolamentazione delle conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione Il nostro Collegio propone i nuovi articoli 7b D-LDist e 16a D-LLN per disciplinare le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale, da parte degli organi preposti, ai compiti di esecuzione contemplati dalle due leggi. Il capoverso 1 di tali articoli prevede, per il caso in cui la Confederazione non abbia ancora versato l'indennità prevista, una riduzione adeguata o il non pagamento di tale indennità se l'organo di controllo non adempie i compiti di esecuzione conformemente alla convenzione o alla legge. Il capoverso 2 disciplina le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione nel caso in cui l'indennità sia già stata versata e ne stabilisce la restituzione con i relativi interessi. Il capoverso 3 prevede una disposizione derogatoria per i casi di rigore.

Le condizioni della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi generati dai compiti di controllo e di osservazione, le quali permettono di concretizzare la legge, devono continuare ad essere disciplinate nelle convenzioni annuali tra il DEFR e i singoli Cantoni o gli interlocutori sociali. Le nuove disposizioni non devono incidere su questa procedura consolidata nella prassi e sull'autonomia degli organi esecutivi.

Le disposizioni degli articoli 7b D-LDist e 16a D-LLN intendono garantire, ai sensi della LSu, che i mezzi della Confederazione siano utilizzati per l'esecuzione della LDist e della LLN in maniera legale e conformemente allo scopo. In un rapporto tra prestazione e controprestazione, è legittimo che in caso di inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione anche le controprestazioni non siano versate o lo siano solo parzialmente.

Piattaforma per la comunicazione elettronica
L'esecuzione della LDist compete alle CP nei settori con un CCL di obbligatorietà generale nonché alle autorità cantonali (art. 7 cpv 1 LDist). La collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi esecutivi sono disciplinati dall'articolo 8 LDist.

La Confederazione finanzia l'attività di controllo (art. 7a LDist) e vigila sull'esecuzione della presente legge (art. 14 LDist). Il nuovo articolo 8a crea una base legale per la gestione, da parte della SECO, di una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi esecutivi della LDist di trasmettere dati nel quadro dell'esecuzione della legge. Tale base consente alla SECO di trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche necessari alla gestione della piattaforma, che possono

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anche riguardare dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c numero 4 LPD (procedimenti o sanzioni amministrativi). Il trattamento dei dati è limitato alla conservazione dei dati e alla manutenzione della piattaforma.

Il concetto di interfacce e la piattaforma di trasmissione possono essere rappresentati mediante un sistema di caselle postali: il primo organo di controllo carica sulla piattaforma, tramite un'interfaccia, i dati trattati nel proprio ambiente TI e li mette così nella casella postale di un altro organo esecutivo. Questi prende i dati e li scarica nel suo ambiente TI per trattarli. Dopodiché, carica nuovamente i documenti sulla piattaforma e li invia alla casella postale dell'organo esecutivo seguente, che a sua volta li prenderà e li scaricherà nel proprio ambiente TI per trattarli.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

La piattaforma per la comunicazione elettronica sarà finanziata dalla Confederazione.

Tale finanziamento è compreso nel preventivo globale della SECO ed è incluso nel Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF).

3.3

Attuazione

Attuazione della mozione Abate Nel quadro dell'attuazione prevista possono sorgere domande riguardo alla prevalenza e all'applicabilità dei diversi salari minimi esistenti (CCL di obbligatorietà generale, CNL). Per esempio, in base ad alcune leggi cantonali il salario minimo non è applicabile se in un CCL o in un CNL ne è già stato stabilito uno41. Secondo altre leggi, invece, il salario minimo cantonale prevale nel caso in cui risulti superiore ad altri salari minimi42. Tuttavia, se il diritto cantonale non prevede norme di conflitto riguardo all'applicabilità di diversi salari minimi vigenti o in relazione alle sanzioni applicabili (salari minimi cantonali, salari minimi in un CCL di obbligatorietà generale o in un CNL), potrebbe in linea di principio esservi il rischio che un'azienda che distacca lavoratori sia sanzionata due volte in modo ingiustificato. In base alla LDist vigente un'azienda può essere sanzionata dalle CP se non rispetta il salario minimo previsto da un CCL di obbligatorietà generale. In tale contesto, si deve tener conto dell'articolo 358 CO, in base al quale il diritto imperativo cantonale prevale sulle disposizioni del CCL. Nondimeno, le deroghe stipulate in favore dei lavoratori sono valide, per quanto il diritto imperativo non preveda diversamente. Di conseguenza, un salario minimo determinato in un CCL non può essere applicato se inferiore al salario minimo cantonale. Questo principio è ripreso anche nell'articolo 2 numero 4 della legge federale del 28 settembre 195643 concernente il conferimento del carattere ob-

41 42 43

Legge sul salario minimo del Cantone Ticino, art. 3 lett. i e Loi sur le salaire minimum cantonal del Cantone del Giura, art. 3 cpv. 3.

LIRT, art. 39L o LEmpl, art. 32b.

RS 221.215.311

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bligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. Pertanto, le disposizioni di un contratto collettivo che violano le disposizioni del diritto imperativo cantonale non possono essere dichiarate di obbligatorietà generale.

In ogni caso, i Cantoni devono rispettare le prescrizioni procedurali di base, come il divieto di una doppia sanzione ingiustificata. Inoltre, nella maggior parte dei casi l'autorità preposta al controllo dei salari minimi cantonali è la stessa che può pronunciare una sanzione in caso inosservanza di altri salari minimi. Pertanto, si possono respingere anche le obiezioni dei partecipanti alla consultazione secondo cui, regolando l'esecuzione in base al diritto cantonale, vi sarebbero due procedure di controllo. Già oggi le violazioni dei salari minimi vengono constatate nel quadro dell'osservazione del mercato del lavoro e non con controlli separati (p. es. Cantone di Neuchâtel)44.

Regolamentazione della piattaforma nell'ODist L'articolo 8a LDist proposto disciplina i principi della gestione e del trattamento dei dati nell'ambito della piattaforma. Dato che la gestione della piattaforma sarà di competenza della SECO, è necessario che quest'ultima possa svolgere determinate attività di manutenzione della piattaforma e di conservazione dei dati. Il nostro Consiglio disciplinerà i dettagli nell'ODist. Fra questi vi sono la responsabilità della SECO quale gestore della piattaforma in materia di sicurezza dei dati, in particolare dei requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia, dei diritti di accesso degli organi di controllo di cui all'articolo 7 ai dati e della durata di conservazione dei dati sulla piattaforma, prevista per dodici mesi. La trasmissione dei dati deve avvenire in forma criptata.

Quale gestore della piattaforma, la SECO è anche responsabile del proprio trattamento dei dati. L'introduzione della piattaforma modifica solo il metodo di trasmissione dei dati tra gli organi d'esecuzione, ma non ha alcun influsso sul trattamento dei dati.

Quindi, nell'ambito dei loro compiti legali, le CP e la autorità cantonali sono responsabili della correttezza dei dati e del trattamento delle richieste d'informazione e di correzione. Per le autorità cantonali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati. Inoltre, si deve considerare che la piattaforma
non copre il processo esecutivo della LDist nella sua totalità, vale a dire dalla notifica del prestatore di servizi prima dell'inizio dell'attività fino all'eventuale sanzione amministrativa a seguito di una violazione della LDist. La piattaforma serve principalmente nella fase di controllo, dove effettivamente la trasmissione di dati tra le autorità cantonali, le associazioni di controllo e le CP è più frequente.

La piattaforma verrà ospitata su un server dell'ISCeco, così da garantire un'assistenza tecnica e specializzata nel luogo adeguato. I requisiti definiti nella LDist che devono essere soddisfatti dalla SECO si applicano anche all'ISCeco, da essa incaricato di gestire la piattaforma.

44

Rapport de la Commission «salaire minimum» del 5.11.2019, disponibile all'indirizzo: www.ne.ch > Accueil > Médias > Le salaire minimum est globalement appliqué dans le Canton de Neuchâtel, ultima visita: 18.12.2020.

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4

Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 1bis Conformemente al nuovo capoverso 1bis dell'articolo 2 D-LDist, i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera dall'estero sono tenuti a garantire loro il salario minimo cantonale vigente purché tali lavoratori rientrino nel campo d'applicazione materiale e personale di una legge cantonale sul salario minimo.

Il nuovo articolo 2 capoverso 1bis stabilisce il principio in base a cui la legge cantonale è determinante per definire il campo d'applicazione personale e materiale del salario minimo cantonale. Se tale legge dichiara il salario minimo applicabile a tutte le persone attive sul territorio del Cantone, anche i datori di lavoro esteri saranno tenuti a rispettare le prescrizioni cantonali sul salario minimo se distaccano lavoratori in Svizzera (campo d'applicazione personale). Se invece una legge cantonale sul salario minimo esclude dal campo d'applicazione le persone che non lavorano regolarmente sul territorio del Cantone, queste ultime non saranno interessate dalle disposizioni della LDist concernenti il salario minimo cantonale. Si deve inoltre tener conto anche del campo d'applicazione materiale dei salari minimi cantonali. Se nella legge sono esclusi i rami dotati di un CCL, di un CCL di obbligatorietà generale o di un CNL che prevede già un salario minimo, ciò si applica anche alle aziende di distacco di tali rami.

Con il rimando alle disposizioni cantonali sui salari minimi previsto nel nuovo articolo 2 capoverso 1bis D-LDist si intende anche segnalare alle aziende estere che distaccano lavoratori che devono consultare le leggi cantonali sul salario minimo. Questo articolo contribuisce pertanto anche a una maggiore trasparenza. Le aziende di distacco possono così determinare facilmente il salario minimo o il salario usuale per il luogo o il ramo che occorre garantire ai lavoratori distaccati.

Art. 7 cpv. 1bis Per quanto riguarda l'esecuzione della legge cantonale sul salario minimo, la LDist rinvia al diritto cantonale, in particolare alle leggi sul salario minimo. Nel diritto cantonale sono definiti gli organi incaricati di controllare il rispetto dei salari minimi cantonali ed è stabilito se e quali sanzioni sono applicabili in caso di inosservanza. Se la legge cantonale sul salario minimo prevede prescrizioni esecutive, queste ultime valgono per tutti i
rapporti di lavoro che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni riguardanti il salario minimo, per i datori di lavoro e i lavoratori sia svizzeri che stranieri. In tal modo è possibile garantire che chiunque rientri nel campo d'applicazione delle leggi cantonali sul salario minimo sia in linea di principio controllato ed eventualmente sanzionato allo stesso modo.

Ciò significa che l'esecuzione della legge cantonale sul salario minimo è disciplinata dalle norme cantonali e non dalle disposizioni della LDist. Per questo motivo il secondo periodo di questo capoverso esclude gli articoli della LDist riferiti all'esecuzione delle condizioni salariali e lavorative minime. Si sancisce in tal modo che controllo, finanziamento e sanzioni relativi ai salari minimi cantonali sono retti dalle pertinenti disposizioni del diritto cantonale. In questo modo anche la vigilanza sull'esecuzione delle leggi è di competenza dei Cantoni.

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Sia i campi d'applicazione che le disposizioni esecutive delle singole leggi sul salario minimo variano notevolmente a seconda del Cantone. Nei Cantoni in cui la legge sul salario minimo non è applicabile se esiste un CCL di obbligatorietà generale, un CCL o un CNL che prevede un salario minimo, non vi è alcun rischio di un doppio controllo o di una doppia sanzione. I Cantoni in cui il salario minimo cantonale prevale in linea di principio sugli altri salari minimi devono invece garantire, nelle loro disposizioni esecutive, che le aziende non siano soggette a doppi controlli e sanzioni.

Indipendentemente dalle nuove disposizioni e dai salari minimi cantonali, conformemente alla loro strategia di osservazione del mercato del lavoro i Cantoni o le CT cantonali possono continuare a decidere di verificare il rispetto dei salari usuali per il luogo e il ramo e ricercare un'intesa con i datori di lavoro interessati (art. 360b CO).

Art. 7b D-LDist e art. 16a D-LLN Il capoverso 1 di queste disposizioni disciplina, in caso di inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione, la riduzione e la trattenuta delle indennità non ancora versate e il capoverso 2 la restituzione delle indennità già versate. Il capoverso 3 prevede invece una disposizione derogatoria per i casi di rigore.

Il tenore degli articoli 7b D-LDist e 16a D-LLN si basa sull'articolo 28 LSu, il quale disciplina l'inadempienza totale o parziale nel caso degli aiuti finanziari. In un caso concreto è possibile ricorrere alla letteratura e alla giurisprudenza relative all'articolo 28 LSu a titolo di aiuto all'interpretazione.

Si parla di inadempienza parziale secondo l'articolo 7b D-LDist quando l'organo esecutivo non adempie i compiti di osservazione e di esecuzione conformemente alle disposizioni legali applicabili (in particolare della LDist, ODist, CO e LSu) e alle condizioni previste nelle convenzioni sull'esecuzione delle misure collaterali concluse tra il DEFR e i Cantoni o gli organi paritetici. Ciò avviene quando, senza un motivo valido, vengono svolti controlli insufficienti o troppo onerosi. Può essere considerato un motivo valido, per esempio, un calo sostanziale delle notifiche per le attività lucrative di breve durata in Svizzera o una riduzione dell'attività di controllo a causa di eventi di natura straordinaria e
imprevedibile. Bisognerebbe rinunciare a trattenere i contributi federali o chiederne la restituzione, ad esempio, se si può motivare in maniera sufficientemente obiettiva che non è stato possibile raggiungere il numero di controlli, stabilito nelle convenzioni sull'esecuzione, delle misure collaterali per un determinato anno di esecuzione. In altre parole, il mancato raggiungimento del numero di controlli stabiliti non comporta automaticamente una riduzione o una restituzione dei contributi federali.

Si parla di inadempienza parziale secondo l'articolo 16a D-LLN quando l'organo esecutivo non adempie i compiti di esecuzione conformemente alle disposizioni legali applicabili (in particolare della LLN, OLN e LSu) e alle condizioni previste nelle convenzioni sull'esecuzione della LLN concluse tra il DEFR e i Cantoni. I compiti di esecuzione sono adempiuti in maniera parziale quando non sono verificati tutti gli elementi richiesti o quando vengono svolti controlli inadeguati quanto al tempo, al luogo, al rischio o al soggetto.

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Si parla di inadempienza totale secondo l'articolo 7b D-LDist quando l'organo preposto non svolge alcun controllo ai sensi della LLN o della LDist, ad esempio quando impiega le risorse per scopi che differiscono da quelli previsti dalla legge.

La Confederazione riscuote un interesse rimunerativo del cinque per cento sulle indennità già versate e che devono essere (in parte) restituite in seguito a un'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione (cpv. 2). Questo interesse corrisponde a quello di mora dovuto in caso di restituzione di aiuti finanziari per inadempienza totale o parziale (art. 28 LSu) nonché al tasso applicato dal Tribunale federale agli interessi di mora sui crediti di diritto pubblico45.

In analogia alle corrispondenti disposizioni in materia di aiuti finanziari della legge sui sussidi (art. 28 LSu), gli interessi decorrono dalla data del versamento.

Art. 8 cpv. 2 secondo periodo All'attuale base legale per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi esecutivi della LDist viene aggiunto un rinvio all'articolo 8a, il quale stabilisce che tali organi possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a al fine di scambiarsi informazioni.

Art. 8a Il nuovo articolo 8a crea una base legale per la gestione, da parte della SECO, di una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi esecutivi della LDist di trasmettere dati nel quadro dell'esecuzione della legge. Il compito della SECO è limitato alla conservazione dei dati e alla manutenzione della piattaforma (cpv. 2). Sono compresi anche i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale della LDist, ossia dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 LPD, che possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). In generale, si tratta di dati (usuali e degni di particolare attenzione) di persone sia fisiche che giuridiche.

La revisione della legge federale del 25 settembre 202046 sulla protezione dei dati (nLPD) prevede che il termine «dati personali» di cui all'articolo 5 lettera a nLPD contemplerà in futuro soltanto le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile. Una disposizione transitoria
disciplina tuttavia il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte degli organi federali (art. 71 nLPD). Secondo questa norma le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall'entrata in vigore della legge modificata. In base a quanto stabilito nell'articolo 71 nLPD il termine «dati personali» di cui all'articolo 8a LDist include per il momento anche i dati delle persone giuridiche. Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 71 nLPD, l'Ufficio federale di giustizia coordinerà l'esame e l'adattamento delle basi legali speciali per i dati delle persone giuridiche. In tale am-

45 46

DTF 95 I 258, pag. 264.

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bito verrà rivisto e adattato anche l'articolo 8a D-LDist. La revisione della LPD entrerà presumibilmente in vigore solo dopo la modifica della LDist. In questo caso, i dati concernenti le persone giuridiche sono per il momento considerati dati personali secondo l'articolo 3 lettere a e b della vigente LPD. Non appena la nLPD entrerà in vigore, la disposizione transitoria di cui all'articolo 71 nLPD si applicherà all'articolo 8a LDist. Se la revisione della LDist dovesse entrare in vigore dopo la modifica della LPD, l'articolo 71 nLPD si applicherà comunque all'articolo 8a LDist.

La trasmissione di dati avviene in forma criptata (cpv. 3). Come menzionato al punto 3.3 il nostro Consiglio disciplinerà nell'ODist i dettagli relativi alla sicurezza dei dati, come i diritti d'accesso degli organi esecutivi della LDist, i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia nonché la durata di conservazione dei dati (cpv. 4). I requisiti stabiliti nella legge sono validi anche per l'ISCeco, incaricato dalla SECO di gestire la piattaforma.

Art. 9 cpv. 3 Si tratta di una modifica esclusivamente redazionale: dato che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è già citata all'articolo 8a capoverso 1, nell'articolo 9 è possibile usare direttamente la sua abbreviazione.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'esecuzione dei salari minimi cantonali sarà disciplinata nelle leggi cantonali sul salario minimo e spetterà ai Cantoni.

In linea di principio i Cantoni devono adempiere i compiti legati all'esecuzione amministrativa di disposizioni federali senza, per questo, percepire indennità. Il versamento di un'indennità da parte della Confederazione è giustificato segnatamente se i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali. Ciò potrebbe succedere, per esempio, se la Confederazione imponesse ai Cantoni regole rigide per l'esecuzione della legge federale. Nel caso delle leggi cantonali sul salario minimo si tratta di disposizioni cantonali. Anche l'esecuzione di queste disposizioni è regolata dal diritto cantonale. Non è pertanto prevista alcuna indennità da parte della Confederazione.

Siccome l'esecuzione delle disposizioni cantonali sui salari minimi compete ai Cantoni, questi ultimi possono designare un organo esecutivo competente. Alcuni compiti vengono a volte affidati anche alle CT esistenti. Se, per motivi di efficienza, il rispetto dei salari minimi viene controllato nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 360b CO, come in certi Cantoni (cfr. n. 3.3, esempio relativo al Cantone di Neuchâtel), il controllo viene comunque già cofinanziato dalla Confederazione come stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni e la situazione rimane invariata. Ogni anno la Confederazione versa otto milioni di franchi ai Cantoni per l'esecuzione delle misure collaterali. Tuttavia, l'esecuzione delle leggi cantonali in quanto tale non deve comportare ulteriori costi per la Confederazione, in quanto si tratta di un compito di competenza cantonale.

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Siccome non vengono creati nuovi compiti, le misure non hanno alcuna ripercussione a livello di effettivi del personale per la Confederazione.

Inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione Non è possibile stimare l'impatto finanziario delle disposizioni relative alle conseguenze in caso di inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione, in quanto non si può prevedere se i contributi federali verranno utilizzati secondo le disposizioni legali e contrattuali. Tuttavia, un'eventuale riduzione, soppressione o restituzione dell'indennità in presenza delle condizioni di cui agli articoli 7b D-LDist o 16a D-LLN avrebbe un effetto positivo sulle finanze federali.

Gli articoli 7b D-LDist e 16a D-LLN non hanno alcuna ripercussione a livello di effettivi.

Piattaforma per la comunicazione elettronica La piattaforma è uno strumento tecnico inteso a incrementare l'efficienza e la sicurezza dei processi amministrativi nell'ambito dell'esecuzione della LDist e non ha alcuna ripercussione sul sistema esistente o sulla funzione di vigilanza che la Confederazione svolge in materia di esecuzione della LDist (art. 14 LDist). La Confederazione è attualmente già tenuta a favorire con mezzi adeguati lo scambio e la collaborazione tra gli organi esecutivi della LDist e delle misure collaterali, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio (art. 13 cpv. 2 ODist).

Dato che la piattaforma è già stata sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota e siccome la SECO ne detiene i diritti di proprietà, i costi comportati dalla messa a disposizione di tale piattaforma da parte dell'ISCeco sono relativamente contenuti. I costi legati all'attivazione e il finanziamento dei costi per il collegamento degli organi esecutivi cantonali e paritetici sono stimati attorno ai 650 000 franchi (inclusa la partecipazione della Confederazione ai costi di riconversione). A questa cifra si devono aggiungere i costi annuali di gestione e quelli di assistenza agli utenti (circa 125 000 franchi). I costi relativi all'attivazione e alla gestione della piattaforma verranno finanziati con i mezzi previsti nel preventivo globale della SECO. La creazione e la gestione della piattaforma possono essere garantite dagli attuali effettivi di personale della SECO.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni

Le leggi cantonali sul salario minimo adottate finora si basano su iniziative costituzionali cantonali e sono concepite come misure di politica sociale. Diverse leggi disciplinano anche le modalità di controllo e d'esecuzione. Ciò significa che i Cantoni hanno già valutato le ripercussioni finanziarie del salario minimo cantonale in occasione dell'introduzione della propria legge. Se nella legge è in linea di principio previsto che anche i lavoratori distaccati rientrino nel campo d'applicazione e vengano controllati, questo fatto è già stato preso in considerazione nel processo legislativo.

La modifica della LDist non comporta alcun compito supplementare per il Cantone.

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La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni prevede che i controlli prescritti dalle leggi cantonali vengano svolti e finanziati dai Cantoni. Ciò significa che gli eventuali costi aggiuntivi generati dall'introduzione delle leggi cantonali sul salario minimo devono essere assunti dal Cantone. Come indicato al numero 5.1, secondo la LDist e il CO la Confederazione partecipa ai costi risultanti dall'esecuzione di queste leggi.

Siccome il progetto non avrà alcuna ripercussione specifica sui Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, la questione non è stata ulteriormente approfondita.

Collegamento alla piattaforma nel quadro dell'esecuzione della LDist Come menzionato precedentemente, i costi unici di collegamento degli organi esecutivi cantonali paritetici alla piattaforma della Confederazione sono finanziati da quest'ultima. L'uso della piattaforma non comporta alcun costo di gestione supplementare per i Cantoni né richiede un aumento del personale. Grazie alla maggior efficienza dovuta alla piattaforma, a medio termine è prevista una riduzione degli oneri amministrativi per i Cantoni e le CP per quanto riguarda l'esecuzione della LDist.

5.3

Altre ripercussioni

Gli effetti dei salari minimi cantonali sull'economia dei Cantoni devono essere valutati nell'ambito della legislazione cantonale o sono già stati valutati. A livello nazionale non si prevedono altre ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente. La questione non è quindi stata ulteriormente approfondita.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Le disposizioni sulle condizioni salariali e lavorative minime cui si rinvia nella LDist e l'obbligo di rispettarle sono disposizioni che, da un lato, devono essere sancite nel diritto civile e, dall'altro, sono volte a proteggere i lavoratori. Conformemente agli articoli 110 e 122 Cost., il diritto del lavoro privato e quello pubblico competono in linea di principio alla Confederazione. Secondo il Tribunale federale, però, le misure cantonali relative ai salari minimi possono rientrare tra quelle di protezione di diritto pubblico, che i Cantoni sono ancora autorizzati ad adottare (cfr. n. 1.1.1). Questa misura di politica sociale non è in linea di principio rivolta ai lavoratori distaccati, anche perché essi non rientrano nel campo d'applicazione geografico delle leggi cantonali.

Per un'attuazione conforme alla Costituzione federale e alla luce della decisione del Tribunale federale del 21 luglio 2017, compete ai Cantoni determinare il campo d'applicazione della legge cantonale sul salario minimo e le modalità d'esecuzione. Nel nuovo articolo 2 capoverso 1bis D-LDist, per l'applicabilità delle disposizioni canto-

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nali sui salari minimi ai lavoratori distaccati si rinvia quindi alle pertinenti leggi cantonali. Spetta dunque ai Cantoni definire il campo d'applicazione delle loro leggi in questo campo.

Il nuovo articolo 7 capoverso 1bis LDist affida ai Cantoni la competenza di controllare il rispetto delle leggi cantonali sul salario minimo. In questo modo la competenza dei Cantoni di adottare leggi cantonali sul salario minimo viene rispettata. Inoltre, l'attuazione avviene conformemente alla volontà del legislatore cantonale e tenendo conto dell'impostazione della legge e delle modalità d'applicazione del Cantone interessato.

L'articolo 8a D-LDist si fonda sull'articolo 110 Cost.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Se la legge cantonale sul salario minimo è applicata in modo uniforme sul territorio del Cantone e in maniera identica per tutte le persone che rientrano nel campo d'applicazione della legge, anche il principio di non discriminazione sancito nell'ALC può essere rispettato.

La disposizione secondo cui l'applicabilità del salario minimo ai lavoratori distaccati è determinata dal diritto cantonale permette inoltre di evitare che vi sia una disparità di trattamento tra i lavoratori distaccati stranieri e quelli svizzeri, il che sarebbe contrario all'articolo 2 ALC in combinato disposto con gli articoli 17 e 19 dell'Allegato I ALC. Nella loro legislazione i Cantoni sono altresì tenuti a osservare i trattati internazionali.

6.3

Forma dell'atto

Il presente atto modifica leggi federali in vigore; conformemente all'articolo 164 Cost., deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale.

6.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese superiori ai valori limite, né nuovi crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti spese superiori ai valori limite.

6.5

Conformità alla legge sui sussidi

Le attuali disposizioni sul finanziamento rimangono invariate.

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6.6

Delega di competenze legislative

La regolamentazione dei requisiti in materia di protezione dei dati in relazione alla piattaforma per la comunicazione elettronica è delegata al nostro Consiglio. In qualità di gestore, la SECO è responsabile della sicurezza dei dati (art. 7 LPD). L'ODist deve quindi disciplinare in particolare i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia nonché l'accesso ai dati da parte degli organi esecutivi. L'ODist limita inoltre a 12 mesi la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

6.7

Protezione dei dati

Poiché è possibile che sulla piattaforma vengano trasmessi anche dati degni di particolare protezione, in particolare relativi a sanzioni di natura amministrativa e a procedimenti sanzionatori (art. 9 LDist), affinché la Confederazione possa conservare i dati sulla piattaforma è necessario prevedere nella LDist una base legale esplicita (art. 17 cpv. 2 LPD).

La Confederazione è inoltre responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma (art. 7 LPD). I requisiti relativi alla sicurezza dei dati, come i requisiti tecnici per la piattaforma, l'interfaccia e l'accesso da parte degli organi esecutivi della LDist sono definiti nell'ODist (cfr. n. 6.6).

Non si prevedono problemi di delimitazione legati alla responsabilità per il trattamento dei dati da parte degli organi esecutivi della LDist. La Confederazione non si occupa dell'esecuzione della presente legge e quindi non partecipa allo scambio dei relativi dati tra le CP e le autorità cantonali. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le CP e le autorità cantonali sono disciplinati all'articolo 8 LDist. Nell'articolo 8 capoverso 2 viene introdotto un rinvio all'uso della piattaforma elettronica di cui all'articolo 8a per l'esecuzione della LDist. Nell'ambito dei loro compiti legali, le CP e le autorità cantonali sono responsabili dei principi che regolano il trattamento dei dati, come la legittimità del trattamento, la correttezza dei dati e il trattamento delle richieste d'informazione e di correzione. Per le autorità cantonali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati, mentre per le attività delle CP è applicabile la LPD. La gestione della piattaforma non modifica questa situazione. In quanto gestore, la Confederazione è responsabile principalmente della sicurezza della piattaforma, mentre le CP e le autorità cantonali sono responsabili del trattamento dei dati conformemente alla legislazione applicabile.

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