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Termine di referendum: 8 luglio 2021
Legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 19 marzo 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20191; visto il parere del Consiglio federale del 21 agosto 20192, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie Titolo prima dell'art. 21
Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche Art. 21
Dati degli assicuratori
Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.
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FF 2019 4495 FF 2019 4883 RS 832.10
2021-0836
FF 2021 664
Trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. LF
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I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo: 2
a.
sorvegliare l'evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l'evoluzione dei costi;
b.
analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
c.
valutare la compensazione dei rischi.
L'Ufficio federale è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia garantito l'anonimato degli assicurati.
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L'Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, della ricerca, della scienza e del pubblico.
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Art. 23, rubrica Statistiche
2. Legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie Art. 35, rubrica e cpv. 2 Obbligo d'informare, di trasmettere dati e di notificare Sono tenute a trasmettere regolarmente all'autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L'autorità di vigilanza è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia garantito l'anonimato degli assicurati.
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RS 832.12
Trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. LF
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021
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