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Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull'agricoltura) del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 20201; visto il parere del Consiglio federale del 19 agosto 20202, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici Art. 10a

Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti biocidi

Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.

1

Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l'autorità cui vanno comunicati.

2

Art. 10b

Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione centrale per registrare l'impiego di prodotti biocidi per scopi professionali e commerciali.

1

1 2 3

FF 2020 5759 FF 2020 5967 RS 813.1

2021-0841

FF 2021 665

Riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi. LF

FF 2021 665

Chi impiega prodotti biocidi per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d'informazione l'impiego in settori a rischio elevato definiti dal Consiglio federale.

2

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d'informazione: 3

a.

i servizi federali interessati, per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;

b.

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

c.

la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono;

d.

i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.

Art. 11 cpv. 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici o sull'ambiente.

1

Inserire prima del titolo del capitolo 4 Art. 25a

Riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti biocidi

I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'impiego di prodotti biocidi vanno ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023: a.

i settori a rischio determinanti;

b.

gli obiettivi per la riduzione dei rischi inammissibili in questi settori;

c.

il metodo con cui è calcolato il raggiungimento di tali obiettivi.

2. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque Art. 9 cpv. 3­6 3

L'omologazione dei prodotti fitosanitari o biocidi (pesticidi) è verificata se: a.

4

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nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi o per i prodotti risultanti dalla loro degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure RS 814.20

Riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi. LF

b.

FF 2021 665

nelle acque superficiali, i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico per i pesticidi sono ripetutamente e ampiamente superati.

La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.

4

Se non è possibile rispettare i valori limite mediante prescrizioni d'uso, viene revocata l'omologazione del corrispondente pesticida o, in caso di prodotti fitosanitari, l'approvazione del corrispondente principio attivo.

5

Se l'adozione di una misura secondo il capoverso 5 pregiudicherebbe fortemente l'approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca.

6

Art. 27 cpv. 1bis Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.

1bis

3. Legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura Inserire prima del Titolo secondo Art. 6a

Perdite di sostanze nutritive

Rispetto alla media degli anni 2014­2016, le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l'obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell'impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina le modalità con cui le organizzazioni danno contezza.

2

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

3

4

Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

5

5

RS 910.1

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Riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi. LF

Art. 6b

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Riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari

I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.

1

Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012­2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

2

Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell'impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165fbis.

3

Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

5

6

Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.

Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

7

Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.

8

Art. 164a

Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive

Le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.

1

Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all'obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l'autorità cui vanno comunicati.

2

Art. 164b

Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari

Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.

1

Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l'autorità cui vanno comunicati.

2

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Riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi. LF

Art. 165f bis

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Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione centrale per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.

1

Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d'informazione l'impiego.

2

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d'informazione: 3

a.

i servizi federali interessati, per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;

b.

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

c.

la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono;

d.

i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.

Art. 165g, frase introduttiva Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c­165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare: II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

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