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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20182, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di: a.

proteggere l'essere umano dagli effetti nocivi del consumo di prodotti del tabacco e dell'uso di sigarette elettroniche;

b.

proteggere in particolare i minorenni dal consumo di tali prodotti e dall'esposizione ai medesimi;

c.

ridurre il consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche messi a disposizione sul mercato svizzero; le disposizioni degli articoli 18­22 si applicano anche agli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

1

1 2

RS 101 FF 2019 837

2021-3235

FF 2021 2327

L sui prodotti del tabacco

2

FF 2021 2327

Essa non si applica: a.

ai prodotti del tabacco il cui tabacco è coltivato dai consumatori direttamente per uso personale, né a quelli fabbricati o preparati dai consumatori direttamente per uso personale;

b.

ai liquidi per sigarette elettroniche fabbricati o preparati dai consumatori direttamente per uso personale;

c.

ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche importati dai consumatori per uso personale; è fatto salvo l'articolo 29.

La presente legge non si applica ai prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici o della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti.

3

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

3 4

a.

prodotto del tabacco: qualsiasi prodotto costituito da o contenente parti di foglie delle piante del genere Nicotiana (tabacco) destinato a essere fumato, inalato dopo essere stato riscaldato o a essere fiutato, oppure qualsiasi prodotto a base di nicotina per uso orale ai sensi della lettera d e qualsiasi prodotto da fumo a base di erbe ai sensi della lettera e;

b.

prodotto del tabacco destinato a essere fumato: prodotto contenente tabacco consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette, i sigari, il tabacco da arrotolare o il tabacco per pipe ad acqua;

c.

prodotto del tabacco destinato a essere riscaldato: dispositivo che permette di inalare le emissioni di un prodotto contenente tabacco riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le relative ricariche;

d.

prodotto a base di nicotina per uso orale: prodotto contenente nicotina, con o senza tabacco, che durante il consumo entra in contatto con le mucose orali e che non è né fumato, né riscaldato;

e.

prodotto da fumo a base di erbe: prodotto senza tabacco a base di piante, consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette alle erbe;

f.

sigaretta elettronica: dispositivo utilizzato senza tabacco che permette di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le relative ricariche;

g.

sponsorizzazione: ogni forma di sostegno a un'attività, a una manifestazione o a persone, avente come scopo o effetto diretto o indiretto la promozione del consumo di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche o l'acquisto di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

RS 812.21 RS 812.121

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L sui prodotti del tabacco

h.

Art. 4

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messa a disposizione sul mercato: detenzione e offerta di un prodotto o di un dispositivo in vista della consegna ai consumatori, nonché la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso; l'importazione in vista della consegna ai consumatori è equiparata alla messa a disposizione sul mercato.

Prodotti simili

Per prodotto simile si intende un prodotto comparabile per contenuto o modalità di consumo a un prodotto del tabacco o a una sigaretta elettronica.

1

Il Consiglio federale può classificare un prodotto simile in una delle categorie di cui all'articolo 3 lettere a­f, anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

2

Se necessario per ragioni oggettive, per tale prodotto il Consiglio federale può prevedere disposizioni specifiche.

3

Art. 5

Protezione dall'inganno

La presentazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori.

1

Sono considerati ingannevoli se sono atti a indurre in errore i consumatori circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti.

2

Capitolo 2: Composizione ed emissioni Art. 6

Principi

I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche non devono contenere ingredienti che: 1

a.

nel loro impiego usuale presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute;

b.

ne aumentano in misura significativa la tossicità intrinseca; o

c.

hanno un effetto psicotropo.

Il liquido usato nelle sigarette elettroniche o nei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti: 2

a.

presentare un elevato grado di purezza;

b.

ad eccezione della nicotina, non presentare rischi per la salute, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano riscaldati o meno.

Art. 7

Ingredienti vietati e quantità massime

Gli ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche figurano nell'allegato 1.

1

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Le quantità massime delle emissioni delle sigarette e le quantità massime di sostanze che possono essere contenute nei prodotti del tabacco per uso orale e nei liquidi contenenti nicotina figurano nell'allegato 2.

2

Capitolo 3: Imballaggi Sezione 1: Confezionamento Art. 8

Confezionamento delle sigarette

Le sigarette sono preimballate e sono consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.

Art. 9

Confezionamento dei liquidi contenenti nicotina

Al momento della consegna ai consumatori, non devono essere superati i seguenti volumi di liquidi contenenti nicotina: a.

10 millilitri per ciascuna ricarica;

b.

2 millilitri per ciascuna sigaretta elettronica monouso e ciascuna cartuccia monouso.

Sezione 2: Etichettatura Art. 10

Indicazioni obbligatorie

Al momento della consegna ai consumatori, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche devono figurare le seguenti indicazioni: 1

a.

la denominazione specifica di cui all'articolo 11;

b.

la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore o il numero dell'impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge del 21 marzo 19695 sull'imposizione del tabacco;

c.

il Paese di produzione, qualora non risulti già dall'indicazione di cui alla lettera b;

d.

le avvertenze di cui agli articoli 13 e 14.

Su ogni contenitore di liquido contenente nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina in milligrammi per millilitro.

2

Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2. Nel fare ciò tiene conto dei vari tipi d'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

3

5

RS 641.31

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Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza nonché le disposizioni della legge del 15 dicembre 20007 sui prodotti chimici concernenti la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione.

4

Art. 11

Denominazione specifica

La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.

1

La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione: «a base di erbe, senza tabacco».

2

Art. 12

Indicazioni vietate

Sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati e sul loro imballaggio sono vietate le seguenti menzioni: 1

a.

indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri, come «light», «mild», «bio», «naturale» o «senza additivi»;

b.

il tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio nelle emissioni del prodotto.

Sul prodotto o sull'imballaggio è vietata ogni menzione che attribuisca ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche proprietà curative, lenitive o preventive.

2

Sezione 3: Avvertenze Art. 13

Avvertenze per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati

Al momento della consegna ai consumatori, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono figurare le seguenti avvertenze: 1

a.

«Il fumo uccide ­ smetti subito.»;

b.

«Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.»; e

c.

un'avvertenza combinata comprendente: 1. una fotografia e la relativa avvertenza testuale, che spieghi gli effetti del tabagismo sulla salute, 2. informazioni utili per smettere di fumare.

Il Consiglio federale stabilisce quali testi, fotografie e informazioni devono figurare sugli imballaggi secondo il capoverso 1 lettera c.

2

Può esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall'obbligo di recare l'avvertenza prevista dal capoverso 1 lettera b.

3

6 7

RS 232.11 RS 813.1

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Art. 14

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Avvertenze per altre categorie di prodotti

Al momento della consegna ai consumatori, su ogni imballaggio devono figurare le seguenti avvertenze: 1

a.

per i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o per uso orale: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.»;

b.

per i prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco: «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.»;

c.

per i prodotti da fumo a base di erbe: 1. «Fumare questo prodotto nuoce alla tua salute.», 2. un'avvertenza combinata secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera c, 3. inoltre, per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo.»;

d.

per le sigarette elettroniche contenenti nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.»;

e.

per le sigarette elettroniche senza nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute.».

Il capoverso 1 non si applica agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

2

Art. 15

Presentazione delle avvertenze

Le avvertenze di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera c numero 2, devono figurare sulla parte inferiore dell'imballaggio e coprire almeno il 35 per cento del lato più visibile, escluso il bordo; è fatto salvo il capoverso 4.

1

L'avvertenza di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell'imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi di imballaggi.

2

L'avvertenza combinata di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c deve coprire almeno il 50 per cento del lato dell'imballaggio opposto all'avvertenza di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1 lettera c, escluso il bordo; è fatto salvo il capoverso 4.

3

Per imballaggi destinati a prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie più visibile supera i 75 cm2, la superficie delle avvertenze deve essere almeno di 26,25 cm2 per ogni lato.

4

Le avvertenze sono collocate in modo da non essere dissimulate o distrutte con l'apertura dell'imballaggio.

5

Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.

6

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Sezione 4: Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati Art. 16

Requisiti di sicurezza

I contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina devono essere: a.

muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini;

b.

protetti contro la rottura;

c.

muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

Art. 17

Foglietto illustrativo

Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurano le seguenti indicazioni: 1

a.

le istruzioni per l'uso del prodotto;

b.

la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori.

Il fabbricante deve inoltre rendere accessibili ai consumatori, in forma adeguata, le seguenti indicazioni riguardanti il prodotto: 2

a.

l'elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso;

b.

le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

c.

la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;

d.

le controindicazioni;

e.

le avvertenze per gruppi a rischio;

f.

gli eventuali effetti indesiderati;

g.

l'effetto di dipendenza e la tossicità;

h.

i dati per contattare il fabbricante o l'importatore.

I capoversi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.

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Capitolo 4: Pubblicità, promozione e sponsorizzazione Art. 18

Restrizioni della pubblicità

La pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco, è vietata se si rivolge ai minorenni; essa è vietata segnatamente: 1

a.

sul materiale scolastico;

b.

sui giocattoli;

c.

su oggetti pubblicitari consegnati ai minorenni;

d.

su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni, nonché su pagine Internet, destinati a minorenni;

e.

nei luoghi frequentati principalmente da minorenni e in occasione di manifestazioni alle quali partecipano principalmente minorenni.

In aggiunta al capoverso 1, la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco, è vietata: 2

3

a.

se è praticata mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio;

b.

su manifesti esposti su suolo pubblico o privato, se visibili da chi si trova sul suolo pubblico;

c.

nei cinema;

d.

sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno degli stessi;

e.

in o su edifici o parti di edifici adibiti a scopi pubblici e nelle aree adiacenti;

f.

nei campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive.

Il divieto di cui al capoverso 2 lettera a non si applica: a.

alle pubblicazioni della stampa estera non destinate principalmente al mercato svizzero;

b.

alla pubblicità destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco.

Il divieto di cui al capoverso 2 lettera b non si applica alla pubblicità all'interno dei punti di vendita.

4

La pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 20068 sulla radiotelevisione.

5

Art. 19

Restrizioni della promozione

La promozione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco, è vietata se è praticata 1

8

RS 784.40

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mediante una distribuzione gratuita oppure mediante la distribuzione di omaggi o premi.

2

Il divieto non si applica: a.

alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;

b.

alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti.

Art. 20 1

Restrizioni della sponsorizzazione

La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste: a.

hanno un carattere internazionale; o

b.

sono destinate a un pubblico minorenne.

La sponsorizzazione di manifestazioni e attività organizzate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni è vietata.

2

Art. 21

Avvertenza nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione

La pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche e per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco, nonché l'indicazione di una sponsorizzazione, devono recare l'avvertenza corrispondente di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a oppure all'articolo 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera c numeri 2 e 3.

1

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni nonché la collocazione, le dimensioni e la lingua dell'avvertenza.

2

Art. 22

Restrizioni supplementari dei Cantoni

I Cantoni possono emanare disposizioni più severe concernenti la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

Capitolo 5: Consegna ai minorenni e test d'acquisto Art. 23 1

Consegna ai minorenni

La consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata.

All'interno dei punti di vendita deve essere esposto in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna ai minorenni.

2

I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche possono essere venduti in distributori automatici solo se questi prodotti non sono accessibili ai minorenni.

3

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Art. 24

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Test d'acquisto

Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, l'autorità cantonale competente può svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi.

1

Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica da parte di un minorenne appositamente incaricato.

2

Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3

4

a.

i test d'acquisto sono stati svolti dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;

b.

il minorenne e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;

c.

l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che: 1. il minorenne era idoneo all'incarico previsto, e 2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;

d.

il minorenne ha svolto il suo incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;

e.

non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenne;

f.

il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b.

le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c.

i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto svolto;

d.

la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

Capitolo 6: Obblighi dell'impresa e limitazioni dell'importazione Art. 25

Controllo autonomo

Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto al controllo autonomo per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Può dichiarare obbligatorie determinate procedure d'analisi. A questo scopo tiene conto delle norme armonizzate a livello internazionale.

2

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Art. 26

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Notifica dei prodotti

Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificarli all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro un anno dalla loro messa a disposizione sul mercato.

1

2

Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

4

L'UFSP pubblica le notifiche su Internet.

Art. 27 1

Contenuto della notifica

La notifica deve comprendere: a.

il nome dell'impresa;

b.

la categoria del prodotto di cui all'articolo 3 lettere a­f;

c.

il marchio del prodotto;

d.

la composizione del prodotto, compresi gli additivi;

e.

le funzioni degli ingredienti utilizzati.

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, per determinati prodotti la notifica deve comprendere: 2

a.

per le sigarette, il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio;

b.

per i prodotti da fumo a base di erbe, una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, né sostanze con effetto psicotropo;

c.

per i prodotti con un liquido contenente nicotina, il tenore di nicotina.

Il notificante deve inoltre fornire gli studi e le informazioni scientifiche relativi al capoverso 1 lettera d di cui dispone.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera d nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.

4

Art. 28

Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato

Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l'articolo 6 capoverso 1 deve adottare le misure necessarie affinché i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando i prodotti.

1

Il Consiglio federale può stabilire quali indicazioni relative a tali constatazioni devono essere notificate all'autorità cantonale competente e all'UFSP.

2

Art. 29

Limitazioni dell'importazione per prodotti destinati a uso personale

Per prevenire l'importazione a scopo commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche che un consumatore può importare per uso personale.

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Capitolo 7: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 30

Compiti esecutivi

Le autorità federali competenti adempiono i compiti conferiti loro espressamente dalla presente legge.

1

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sorveglia l'importazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

2

Può, in singoli casi, delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva.

3

Art. 31 1

Vigilanza e coordinamento

L'UFSP vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può, in particolare: 2

a.

prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a uniformare l'esecuzione;

b.

obbligare i Cantoni a informarlo sulle misure di esecuzione adottate.

Art. 32

Raccolta di basi scientifiche

L'UFSP acquisisce le basi scientifiche necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 33

Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

Nell'emanare le disposizioni di esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.

1

Può delegare all'UFSP il compito di emanare disposizioni di natura tecnica o amministrativa.

2

Art. 34

Collaborazione internazionale

Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

1

Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti: 2

a.

lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d'informazione dei consumatori o delle autorità;

b.

la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella lotta al tabagismo.

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Sezione 2: Cantoni Art. 35 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione.

1

Effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dall'UDSC secondo l'articolo 30 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva.

2

Emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

3

Sezione 3: Informazione del pubblico Art. 36 1

Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare: a.

sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche;

b.

sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche e nell'ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di tali prodotti;

c.

sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività.

L'UFSP informa il pubblico in particolare sugli ingredienti nocivi per la salute secondo l'articolo 6 capoverso 1 di cui è stata rilevata la presenza in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica messi a disposizione sul mercato, nonché sul comportamento raccomandato nei riguardi di questo prodotto.

2

Sezione 4: Controllo, misure e denuncia penale Art. 37

Controllo e misure

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, le autorità federali e cantonali competenti sono autorizzate a sorvegliare il mercato e a controllare la pubblicità.

1

A tal fine, in caso di sospetto motivato, possono esigere da tutte le persone interessate che, a titolo gratuito: 2

a.

forniscano le informazioni necessarie;

b.

effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;

c.

acconsentano al prelievo di campioni o ne mettano a disposizione su richiesta.

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Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare, per quanto riguarda i prodotti controllati: 3

a.

vietarne la messa a disposizione sul mercato;

b.

disporne il richiamo, il ritiro o la distruzione;

c.

respingerli al momento dell'importazione;

d.

vietarne la pubblicità o disporne il ritiro, sequestrare i supporti pubblicitari, conservarli d'ufficio o distruggerli.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi.

4

Art. 38

Denuncia penale

Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.

1

2

Nei casi di lieve entità possono rinunciare alla denuncia.

Sezione 5: Trattamento dei dati Art. 39

Trattamento dei dati personali e di informazioni

Le autorità federali e cantonali competenti hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina la forma del trattamento e la natura dei dati e delle informazioni trattate; stabilisce inoltre i termini per la conservazione e la distruzione di tali dati e informazioni.

2

Art. 40

Scambio di dati tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si scambiano reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

2

Art. 41

Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

1

I dati concernenti procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se: 2

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a.

lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure

b.

è indispensabile per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

Sezione 6: Finanziamento Art. 42

Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

Art. 43

Emolumenti

Gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni possono riscuotere emolumenti per i controlli effettuati e le misure adottate, ad eccezione dei casi in cui i controlli non hanno rilevato infrazioni.

1

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi di esecuzione della Confederazione.

2

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 44

Delitti

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque mette a disposizione sul mercato intenzionalmente prodotti del tabacco o sigarette elettroniche contenenti ingredienti che, nell'impiego usuale, presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute (art. 6 cpv. 1 lett. a).

1

2

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con una pena pecuniaria.

Il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 28 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena.

3

Art. 45 1

Contravvenzioni

È punito con una multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti la protezione dall'inganno (art. 5);

b.

mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche la cui composizione o le cui emissioni non sono conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 6 cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2 e art. 7); il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 28 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena;

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c.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti gli imballaggi (art. 8­17);

d.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione (art. 18 cpv. 1 e 2, 19, 20 e 21);

e.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti la consegna ai minorenni (art. 23);

f.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'impresa e le limitazioni dell'importazione (art. 25­27 e 29);

g.

fornisce alle autorità competenti informazioni false o incomplete o si rifiuta di fornire informazioni, di effettuare accertamenti o di tollerarne l'esecuzione oppure di acconsentire al prelievo o alla messa a disposizione di campioni (art. 37 cpv. 2).

2

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 46

Utilizzazione delle informazioni in un procedimento penale

Le informazioni che le autorità di esecuzione hanno ottenuto in virtù dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 37 capoverso 2 possono essere utilizzate in un procedimento penale contro la persona interessata solo se quest'ultima ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

Art. 47

Infrazioni commesse nell'azienda e falsità in documenti

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo si applicano anche al perseguimento penale da parte di autorità cantonali.

Art. 48 1

Perseguimento penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Sono perseguite e giudicate dall'UDSC se costituiscono infrazioni connesse all'importazione e simultaneamente è stata commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 200510 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200911 sull'IVA. L'UDSC infligge la pena prevista per l'infrazione più grave e può aumentarla adeguatamente.

2

9 10 11

RS 313.0 RS 631.0 RS 641.20

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Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 49

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 50

Disposizione transitoria

I prodotti del tabacco destinati a essere messi a disposizione sul mercato la cui etichettatura non corrisponde a quanto stabilito negli articoli 10­15 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore12 per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

Art. 51 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.



il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale del 12 settembre 201913 «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)».

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

12 13

Art. 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0).

FF 2019 5707

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Allegato 1 (art. 7 cpv. 1)

Ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche Ingrediente

1

Acido agarico

2

Olio di catrame di betulla (Oleum Betulae empyreumaticum)

3

Olio di mandorle amare contenente acido cianidrico libero o combinato

4

Felce dolce (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis)

5

Sostanze odoranti e aromatiche estratte dai fusti di dulcamara (Stipites Dulcamarae)

6

Olio di canfora

7

Canfora

8

Legno di canfora (Lignum Camphorae)

9

Cumarina

10

Menta poleggio (Herba Pulegii)

11

Legno quassio (Lignum Quassiae, legno amaro, legno del Suriname)

12

Corteccia di quillaia (Cortex quillaiae, legno di Panama)

13

Tanaceto (Herba Tanaceti)

14

Ruta (Herba Rutae)

15

Safrolo

16

Legno di sassofrasso (Lignum Sassafras)

17

Foglie di sassofrasso (Folia Sassafras)

18

Corteccia di sassofrasso (Cortex Sassafras)

19

Olio di sassofrasso (Oleum Sassafras)

20

Meliloto officinale (Melilotus officinalis)

21

Tujone

22

Fave di Tonka (Semen Toncae)

23

Liatris odoratissima

24

Olio di Cade (Oleum Juniperi empyreumaticum)

25

Asperula (Asperula odorata)

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Allegato 2 (art. 7 cpv. 2)

Quantità massime delle emissioni e delle sostanze 1. Sigarette Emissioni

Quantità massima nel fumo di una sigaretta

1

Catrame

10 mg

2

Nicotina

1 mg

3

Monossido di carbonio

10 mg

2. Prodotti del tabacco per uso orale Sostanza

Quantità massima riferita alla sostanza secca

1

Piombo

3 mg/kg

2

Aflatossine B1, B2, G1 e G2

In totale 0,005 mg/kg

3

N'-nitrosonornicotina (NNN) e 4-(metilnitrosa- In totale 2 mg/kg mino)-1-(3-piridil)-1-butanone (NNK)

4

Benzopirene

0,003 mg/kg

3. Liquidi contenenti nicotina 1

Sostanza

Quantità massima

Nicotina

20 mg/ml

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Allegato 3 (art. 49)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione Art. 10 cpv. 1 lett. a 1

È vietata la pubblicità per: a.

i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 202115 sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

2. Legge del 20 giugno 201416 sulle derrate alimentari Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 14a

Test d'acquisto di alcol

Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche, l'autorità cantonale competente può svolgere od ordinare test d'acquisto.

1

Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenne appositamente incaricato.

2

Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3

14 15 16

a.

i test d'acquisto sono stati svolti dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;

b.

il minorenne e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;

c.

l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che: 1. il minorenne era idoneo all'incarico previsto, e 2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;

RS 784.40 RS ...

RS 817.0

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4

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d.

il minorenne ha svolto il suo incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;

e.

non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenne;

f.

il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b.

le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c.

i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto svolto;

d.

la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

3. Legge federale del 3 ottobre 200817 concernente la protezione contro il fumo passivo Art. 2 cpv. 1, 4 e 5 1

Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato: a.

fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 202118 sui prodotti del tabacco (LPTab);

b.

usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab.

L'uso di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati può essere autorizzato in determinate aree di negozi specializzati.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

17 18

RS 818.31 RS ...

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