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Traduzione

Convenzione n. 170 concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro Conclusa a Ginevra il 6 giugno 1990 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1990, nella sua 77 a sessione; viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione1 e la Raccomandazione sul benzene, 1971; la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale, 1974; la Convenzione e la Raccomandazione sull'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumore e vibrazioni), 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi per la salute nell'ambito del lavoro, 1985; la Convenzione2 e la Raccomandazione sull'amianto, 1986, e l'elenco delle malattie professionali, allegato alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e da malattie professionali, 1964, come emendata nel 1980; notando che la protezione dei lavoratori contro gli effetti nocivi dei prodotti chimici rafforza anche la protezione del pubblico e dell'ambiente; notando che l'accesso alle informazioni concernenti i prodotti chimici utilizzati sul luogo di lavoro risponde a una necessità e costituisce un diritto dei lavoratori; considerando che è fondamentale prevenire le malattie e le lesioni professionali dovute ai prodotti chimici o ridurne l'incidenza: a.

accertando che tutti i prodotti chimici siano oggetto di una valutazione per definire i pericoli che presentano;

b.

mettendo a disposizione dei datori di lavoro un sistema che permetta di ottenere dai fornitori informazioni sui prodotti chimici utilizzati sul lavoro allo scopo di predisporre programmi efficaci di protezione dei lavoratori contro i pericoli connessi con detti prodotti;

RS 0.822.727.0 1 RS 0.832.326 2 RS 0.822.726.2 2021-0208

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Sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

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c.

fornendo ai lavoratori istruzioni in merito ai prodotti chimici utilizzati sul lavoro come anche le adeguate misure preventive affinché possano partecipare efficacemente ai programmi di protezione;

d.

elaborando i principi di tali programmi per garantire la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici;

riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, visti gli strumenti, i codici e le relative guide pubblicati da dette Organizzazioni; dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza nell'utilizzazione delle sostanze chimiche sul lavoro, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, adotta, questo venticinquesimo giorno di giugno millenovecentonovanta, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sui prodotti chimici 1990.

Parte I Campo d'applicazione e definizioni Art. 1 1. La presente Convenzione si applica a tutte le attività economiche che comportano l'utilizzazione dei prodotti chimici.

2. L'autorità competente di un Membro che ratifichi la presente Convenzione, dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e valutato i rischi esistenti per la salute nonché le misure di sicurezza da applicare: a.

potrà escludere dall'applicazione della Convenzione o da talune sue disposizioni determinati settori di attività economica, imprese o prodotti, qualora: i. sussistano particolari problemi di sufficiente importanza, ii. la protezione concessa in virtù della legislazione e della prassi nazionali non sia inferiore a quella concessa dalla totale applicazione delle disposizioni della Convenzione;

b.

dovrà stabilire disposizioni speciali al fine di tutelare i dati confidenziali la cui divulgazione a un concorrente potrebbe nuocere all'attività di un datore di lavoro, sempre che non vengano compromesse la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. La Convenzione non si applica agli oggetti che, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, non comportano l'esposizione dei lavoratori a un prodotto chimico pericoloso.

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4. La Convenzione non si applica agli organismi bensì ai loro derivati chimici.

Art. 2 Ai fini della Convenzione: a.

il termine «prodotti chimici» indica gli elementi e i composti chimici e le loro miscele naturali o sintetiche;

b.

il termine «prodotti chimici pericolosi» indica qualsiasi prodotto chimico ritenuto pericoloso ai sensi dell'articolo 6 o per il quale esistono informazioni sulla sua pericolosità;

c.

l'espressione «utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro» indica qualsiasi attività professionale che potrebbe esporre un lavoratore a un prodotto chimico, comprese: i. la fabbricazione di prodotti chimici, ii. la manipolazione di prodotti chimici, iii. lo stoccaggio di prodotti chimici, iv. il trasporto di prodotti chimici, v. l'eliminazione e il trattamento di rifiuti di prodotti chimici, vi. l'emissione di prodotti chimici risultante da attività professionali, vii. la manutenzione, la riparazione e la pulizia di materiale e di recipienti utilizzati per i prodotti chimici;

d.

l'espressione «settori di attività economica» si applica a tutti i settori nei quali sono impiegati i lavoratori, compresa la funzione pubblica;

e.

il termine «oggetto» designa qualsiasi oggetto fabbricato allo scopo di ottenere una certa forma o configurazione o che si presenta nella sua forma naturale e la cui utilizzazione è legata totalmente o in parte alla sua forma o configurazione;

f.

l'espressione «rappresentanti dei lavoratori» designa le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali, in base alla Convenzione relativa ai rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Parte II Principi generali Art. 3 Le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

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Art. 4 Ogni Membro deve, alla luce delle condizioni e della prassi nazionali e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare, applicare e rivedere periodicamente una politica coerente di sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Art. 5 L'autorità competente deve poter vietare o limitare, qualora fosse giustificato per motivi di sicurezza e di salute, l'utilizzazione di taluni prodotti chimici pericolosi oppure esigere preliminare notifica e autorizzazione relative all'utilizzazione di tali prodotti.

Parte III Classificazione e relative misure Art. 6

Sistema di classificazione

1. L'autorità competente o l'organismo da questa autorizzato o riconosciuto istituisce, conformemente alle norme nazionali o internazionali, adeguati sistemi e criteri specifici per classificare tutti i prodotti chimici, secondo il genere e il grado di pericolo fisico e per la salute e, per stabilire la pertinenza delle informazioni richieste onde definire la loro pericolosità.

2. Le proprietà pericolose delle miscele composte da due o più prodotti chimici possono essere definite mediante metodi di valutazione basati sul pericolo specifico dei prodotti chimici usati per dette miscele.

3. Per quanto concerne il trasporto, detti sistemi e criteri devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.

4. I sistemi di classificazione e la loro applicazione devono essere progressivamente ampliati.

Art. 7

Etichettatura e marcatura

1. Tutti i prodotti chimici devono essere contrassegnati in modo da permettere la loro identificazione.

2. I prodotti chimici pericolosi devono inoltre essere etichettati in modo da evidenziare i dati essenziali sulla loro classificazione, i pericoli che presentano e le precauzioni da adottare in materia di sicurezza; l'etichetta deve essere di facile lettura per i lavoratori.

3.

(1) Le prescrizioni di marcatura o di etichettatura dei prodotti chimici, previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, devono essere stabilite dall'autorità competente o da un organismo da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali.

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(2) Per quanto concerne il trasporto, dette prescrizioni devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.

Art. 8

Schede di dati di sicurezza

1. Devono essere fornite ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza comprendenti informazioni dettagliate essenziali sull'identificazione dei prodotti chimici pericolosi, il loro fornitore, la loro classificazione e i pericoli che presentano, le precauzioni di sicurezza nonché la procedura d'urgenza.

2. I criteri applicabili alla compilazione delle schede di dati di sicurezza devono essere definiti dall'autorità competente o da un organismo da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali.

3. La denominazione chimica o usuale utilizzata per identificare i prodotti chimici sulla scheda di dati di sicurezza deve essere uguale a quella utilizzata sull'etichetta.

Art. 9

Responsabilità dei fornitori

1. Ogni fornitore di prodotti chimici, che si tratti di un fabbricante, di un importatore o di un distributore, deve assicurarsi che: a.

detti prodotti siano classificati secondo l'articolo 6, sulla base di conoscenze relative alle loro proprietà e della ricerca di informazioni disponibili, oppure valutati secondo il paragrafo 3 qui appresso;

b.

detti prodotti siano contrassegnati in maniera da poterli identificare secondo l'articolo 7 paragrafo 1;

c.

i prodotti chimici pericolosi siano contrassegnati secondo l'articolo 7 paragrafo 2;

d.

siano predisposte e consegnate ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza per i prodotti chimici pericolosi secondo l'articolo 8 paragrafo 1.

2. Ogni fornitore di prodotti chimici pericolosi deve assicurarsi che siano predisposti e consegnati ai datori di lavoro i contrassegni e le schede di dati di sicurezza rivedute in conformità della legislazione e della prassi nazionali ogniqualvolta saranno disponibili nuove informazioni sulla sicurezza e la salute.

3. Ogni fornitore di prodotti chimici che non siano stati ancora classificati secondo l'articolo 6 deve identificarli e valutarne le proprietà sulla base di dati disponibili per stabilire la loro eventuale pericolosità.

Parte IV Responsabilità dei datori di lavoro Art. 10

Identificazione

1. I datori di lavoro devono assicurarsi che tutti i prodotti chimici utilizzati sul lavoro siano etichettati o contrassegnati come previsto nell'articolo 7 e che le schede di dati 5 / 10

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di sicurezza siano consegnate come previsto nell'articolo 8 e messe a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

2. Qualora ricevano prodotti chimici non etichettati né contrassegnati ai sensi dell'articolo 7 o non siano state consegnate le pertinenti schede di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro devono, prima di utilizzare detti prodotti, esigere dal fornitore, o da qualsiasi altra fonte ragionevolmente accessibile, tutte le necessarie informazioni.

3. I datori di lavoro devono assicurarsi che saranno utilizzati soltanto i prodotti classificati secondo l'articolo 6 o identificati e valutati secondo l'articolo 9 paragrafo 3 ed etichettati o contrassegnati secondo l'articolo 7 nonché adottate tutte le opportune precauzioni al momento della loro utilizzazione.

4. I datori di lavoro devono predisporre uno schedario relativo ai prodotti chimici pericolosi utilizzati sul lavoro che rinvii alle schede di dati di sicurezza. Tale schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati e ai loro rappresentanti.

Art. 11

Travaso di prodotti chimici

Al momento del travaso di prodotti chimici in altri recipienti o apparecchiature, i datori di lavoro devono assicurarsi che ne venga indicato il contenuto in modo da istruire i lavoratori circa l'identificazione di tali prodotti, i pericoli che ne derivano e tutte le precauzioni da adottare ai fini della sicurezza.

Art. 12

Esposizione

I datori di lavoro devono: a.

fare in modo che i lavoratori non siano esposti ai prodotti chimici oltre i limiti di esposizione o di altri criteri di esposizione per la valutazione e il controllo dell'ambiente di lavoro fissati dall'autorità competente oppure da un ente da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali;

b.

valutare l'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi;

c.

sorvegliare e registrare l'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi qualora fosse necessario per garantire la loro sicurezza e tutelare la loro salute o se prescritto dall'autorità competente;

d.

assicurarsi che i dati relativi alla sorveglianza dell'ambiente di lavoro e dell'esposizione dei lavoratori che utilizzano prodotti chimici pericolosi siano conservati durante un periodo fissato dall'autorità competente e siano accessibili ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

Art. 13

Controllo operativo

1. I datori di lavoro devono valutare i rischi derivanti dall'utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro e garantire la protezione dei lavoratori contro tali rischi adottando mezzi appropriati, in particolare: 6 / 10

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a.

scegliendo prodotti chimici che escludano o riducano al minimo i rischi;

b.

scegliendo tecniche che escludano o riducano al minimo i rischi;

c.

applicando adeguate misure di prevenzione tecnica;

d.

adottando sistemi e pratiche di lavoro che escludano o riducano al minimo i rischi;

e.

adottando adeguate misure di igiene del lavoro;

f.

qualora non fossero sufficienti le misure citate, distribuendo e mantenendo adeguatamente, senza costi per il lavoratore, attrezzature e indumenti di protezione individuali, vigilando sul loro uso.

2. I datori di lavoro devono: a.

limitare l'esposizione ai prodotti chimici pericolosi in modo da proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b.

fornire i primi soccorsi;

c.

adottare disposizioni per fronteggiare le emergenze.

Art. 14

Eliminazione

I prodotti chimici pericolosi inutilizzati nonché i recipienti vuoti che potrebbero ancora contenere residui di tali prodotti devono essere manipolati o eliminati in modo da escludere o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Art. 15

Informazione e formazione

I datori di lavoro devono: a.

istruire i lavoratori sui pericoli connessi con l'esposizione ai prodotti chimici utilizzati sul lavoro;

b.

istruire i lavoratori sul modo di ottenere e utilizzare le informazioni che figurano sulle etichette e sulle schede di dati di sicurezza;

c.

utilizzare le schede di dati di sicurezza come anche qualsiasi informazione relativa al luogo di lavoro per elaborare, ove occorra per scritto, istruzioni per i lavoratori;

d.

garantire ai lavoratori una formazione continua in merito alla prassi e alle procedure da seguire per la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Art. 16

Cooperazione

I datori di lavoro devono, entro i limiti delle loro responsabilità, collaborare il più strettamente possibile con i lavoratori o i loro rappresentanti per quanto concerne la sicurezza nell'utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro.

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Parte V Doveri dei lavoratori Art. 17 1. I lavoratori devono collaborare il più strettamente possibile con i datori di lavoro nell'esecuzione delle responsabilità che incombono loro e rispettare tutte le procedure e prassi relative alla sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

2. I lavoratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per escludere o ridurre al minimo, per sé stessi e per gli altri, i rischi connessi con l'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Parte VI Diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti Art. 18 1. I lavoratori devono avere il diritto di allontanarsi dal pericolo derivante dall'utilizzazione dei prodotti chimici qualora abbiano un valido motivo di credere che sussista un rischio imminente e serio per la loro sicurezza o salute e devono comunicarlo senza indugio al loro superiore.

2. I lavoratori che si allontanano da un pericolo conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo o che fanno uso di qualsiasi altro diritto sancito dalla Convenzione devono essere protetti contro conseguenze ingiustificate.

3. I lavoratori interessati e i loro rappresentanti devono poter ottenere: a.

informazioni sull'identificazione dei prodotti chimici utilizzati sul lavoro, le loro proprietà pericolose e le misure precauzionali da adottare, l'istruzione e la formazione;

b.

l'informazione che figura sulle etichette e sui contrassegni;

c.

le schede di dati di sicurezza;

d.

ogni altra informazione da conservare ai sensi della presente Convenzione.

4. Qualora la divulgazione dell'identificazione specifica di un composto di una miscela chimica a un concorrente dovesse nuocere all'attività del datore di lavoro, questi può, fornendo l'informazione di cui al paragrafo 3, tutelare detta identificazione con qualsiasi mezzo autorizzato dall'autorità competente, conformemente all'articolo 1 paragrafo 2 lettera b.

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Parte VII Responsabilità degli Stati esportatori Art. 19 Uno Stato Membro esportatore che vieta totalmente o parzialmente sul proprio territorio l'utilizzazione dei prodotti chimici pericolosi per motivi di sicurezza e di salute sul lavoro deve comunicare tale divieto a tutti i Paesi nei quali esporta il proprio prodotto.

Art. 20 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 21 1. La presente Convenzione vincola soltanto i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la presente Convenzione entra in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Art. 22 1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, può denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 23 1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli sono state comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

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Art. 24 II Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 25 Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esamina se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 26 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e sempre che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a.

la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 22 qui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b.

a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.

Art. 27 I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

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