FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20202, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 13 dicembre 20193 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 6219 RU ...; FF 2020 6303 RS 0.362.31

2021-3239

FF 2021 2333

Approvazione e trasposizione dello scambio di note con l'UE concernente la guardia di frontiera e costiera europea. DF

FF 2021 2333

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

2/4

Approvazione e trasposizione dello scambio di note con l'UE concernente la guardia di frontiera e costiera europea. DF

FF 2021 2333

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 7 cpv. 1bis La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/18966 all'attenzione di tale agenzia.

1bis

Art. 71 cpv. 2 Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, in particolare di quelli secondo le lettere a e b, il DFGP può collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

2

Art. 71a cpv. 1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/18967; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l'importo e le modalità degli indennizzi.

1

Art. 109f cpv. 2 lett. d 2

Il sistema d'informazione serve a: d.

5 6

7 8

trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/18968.

RS 142.20 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1bis.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1bis.

3/4

Approvazione e trasposizione dello scambio di note con l'UE concernente la guardia di frontiera e costiera europea. DF

FF 2021 2333

Art. 111a, rubrica e cpv. 2 Comunicazione di dati La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/18969. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

2

2. Decreto federale del 17 dicembre 200410 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino Art. 1 cpv. 3bis Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.

3bis

3. Legge del 18 marzo 200511 sulle dogane Art. 92a

Competenza per gli impieghi in Svizzera

Il Consiglio federale è competente per l'approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi, convenuti annualmente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

1

L'Assemblea federale è competente per l'approvazione degli impieghi di durata superiore a sei mesi o armati. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l'approvazione dell'Assemblea federale. Consulta previamente le Commissioni della politica estera e quelle della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

2

9 10 11

4/4

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1bis.

RS 362 RS 631.0