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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera [Iniziativa sull'allevamento intensivo]»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)», depositata il 17 settembre 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20213, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 17 settembre 2019 «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 80a

Detenzione di animali a scopo agricolo

La Confederazione tutela la dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell'animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.

1

L'allevamento intensivo consiste nell'allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.

2

1 2 3

RS 101 FF 2019 5745 FF 2021 1244

2021-1718

FF 2021 1245

Iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera [Iniziativa sull'allevamento intensivo]». DF

FF 2021 1245

La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

3

La Confederazione emana prescrizioni sull'importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

4

Art. 197 n. 134 13. Disposizioni transitorie dell'art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo) Le disposizioni d'esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l'articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

1

La legislazione d'esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 20185.

2

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 80a la legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

3

Art. 2 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del ...6 concernente la protezione e il benessere degli animali), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

1

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

2

4 5

6

2/2

Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.

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