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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20212, decreta:

Art. 1 1

2

Sono approvati: a.

l'Accordo del 27 giugno 20193 tra la Svizzera e l'Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm);

b.

il Protocollo del 27 giugno 20194 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

1 2 3 4

RS 101 FF 2021 738 FF 2021 742 FF 2021 743

2021-3228

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 111j Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/20136 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

1

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 2

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.

3

Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.

4

5 6

RS 142.20 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

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In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.

5

6

Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati: a.

reati di terrorismo: 1. pubblica intimidazione (art. 258 CP7), 2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), 3. sommossa (art. 260 CP), 4. atti preparatori punibili (art. 260bis CP), 5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260ter CP), 6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP), 7. finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP), 8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies CP), 9. associazioni illecite (art. 275ter CP), 10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative), 11. reati ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 20149 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e 12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto;

b.

reati gravi: i reati elencati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 200910 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

2. Legge del 26 giugno 199811 sull'asilo Art. 99 cpv. 2­4 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.

2

Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

3

Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, 4

7 8 9 10 11

RS 311.0 RS 121 RS 122 RS 362.2 RS 142.31

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pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.

Art. 102aquater Confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/201312 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

1

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 2

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.

3

Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.

4

In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.

5

6

Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati: a.

12

13

reati di terrorismo: i crimini e i delitti di cui all'articolo 111j capoverso 6 lettera a LStrI13;

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

RS 142.20

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b.

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reati gravi: i reati elencati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 200914 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

3. Codice penale15 Art. 356 5quinquies.

Cooperazione nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm

Tramite il confronto di sistemi d'informazione contenenti dati dattiloscopici e dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

1

a. Confronto di dati dattiloscopici 2 Conformemente all'articolo 9 e di dati relativi a veicoli e ai loro 16, i punti di contatto 2008/615/GAI detentori

paragrafo 1 della decisione nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d'informazione della Svizzera ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 357 capoverso 1 può eseguire, su richiesta, un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d'informazione degli Stati contraenti ai fini del perseguimento di reati.

3

Art. 357 b. Punti di contatto nazionali

Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI17 per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali.

1

In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: 2

14 15 16

17

a.

esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti;

b.

verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;

c.

conformemente all'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su

RS 362.2 RS 311.0 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, versione della GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 356 cpv. 2.

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richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili; d.

trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;

e.

stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2: 3

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

L'Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l'accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L'accesso ai dati ha luogo conformemente all'articolo 15 nonché al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI18.

4

Per reati di terrorismo di cui all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s'intendono i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 200519 sugli stranieri e la loro integrazione.

5

4. Legge del 12 giugno 200920 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

18

19 20

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

RS 142.20 RS 362.2

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5. Legge del 20 giugno 200321 sui profili del DNA Art. 1 cpv. 1 lett. d 1

La presente legge disciplina: d.

lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo del 27 giugno 201922 di partecipazione a Prüm.

Inserire dopo l'art. 13

Sezione 4a: Collaborazione internazionale nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm e dell'Accordo PCSC Art. 13a

Accesso al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo e di confronto nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm

Tramite il confronto nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 e tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

1

Conformemente all'articolo 3 della decisione 2008/615/GAI, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della presente legge ai fini del perseguimento di reati.

2

Per far luce su un crimine o un delitto (art. 3 cpv. 1), il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 357 capoverso 1 CP23 può confrontare su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nei corrispondenti sistemi d'informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.

3

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 3: 4

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 357 capoverso 1 CP può confrontare, ai fini del perseguimento di reati, l'insieme dei profili del DNA di tracce registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della presente legge con l'insieme dei profili del DNA di uno Stato contraente.

5

Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente può dal canto suo confrontare, ai fini del perseguimento di reati e d'intesa con il punto di contatto nazionale ai sensi 6

21 22 23

RS 363 FF 2021 742; Accordo del 27 giugno 2019 tra la Svizzera e l'Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm).

RS 311.0

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dell'articolo 357 capoverso 1 CP, i propri profili del DNA di tracce con l'insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della presente legge.

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Allegato (art. 2/allegato, cifra 4) Allegato 1 (art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti nella decisione quadro 2002/584/GAI24 Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111­114, 116, 122 e 124 CP25)

2. Furti organizzati o con l'uso di armi Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP) 3. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

4. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

5. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

24 25

Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Codice penale, RS 311.0

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Reati considerati dal diritto svizzero

6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 199526 elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147­150, 151­ 155, 163 e 170 CP) Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA27) Frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1, 187 cpv. 1 LIFD28) Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID29) Crimini e delitti secondo la legge sugli investimenti collettivi (art. 148 cpv. 1 LICoI30) Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23­28 LOTC31)

26 27 28 29 30 31

GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49 LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0 LF del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, RS 642.11 LF del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14 L del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, RS 951.31 LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51

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Reati considerati dal diritto svizzero

7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP) Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM32) Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes33) Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA34) Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI35)

8. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

9. Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183­185 CP)

10. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

11. Tratta di esseri umani

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)

12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183­185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)

13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

Atti sessuali con fanciulli, promovimento della prostituzione, atti sessuali con minorenni contro rimunerazione, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196 e 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)

14. Stupro

Violenza carnale (art. 190 CP)

15. Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

32 33 34 35

L del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11 L del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12 L del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore, RS 231.1 L del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14

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Reati considerati dal diritto svizzero

16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna secondo la legge sull'energia nucleare (art. 88­91 LENu36)

17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

18. Falsificazione di mezzi di pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240­244 CP)

19. Falsificazione di atti amministrativi Falsificazione di valori di bollo ufficiali, e traffico di documenti falsi falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, documenti esteri, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251­253, 255 e 317 n. 1 CP) 20. Partecipazione a un'organizzazione Organizzazione criminale, associazioni ilcriminale lecite (art. 260ter e 275ter CP) 21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm37)

22. Terrorismo

36 37

Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo,

LF del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1 L del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54

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Reati considerati dal diritto svizzero

associazioni illecite (art. 258­260sexies, 275ter CP) Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn38) Disposizioni penali secondo la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate39 (art. 2) 23. Razzismo e xenofobia

Discriminazione e incitamento all'odio (art. 261bis CP)

24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c­264j CP)

25. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter­322septies CP)

26. Corruzione

27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

38 39 40

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI40)

LF del 25 settembre 2015 sulle attività informative, RS 121 LF del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, RS 122 LF del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac. DF

FF 2021 2332

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport (art. 22 LPSpo41) Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr42) Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer43)

29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24­29 LTBC44)

30. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1­3 LCel45) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM46) Delitti secondo la legge sui trapianti47 (art. 69 cpv. 1 e 2)

31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup48)

32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb49) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc50) Disposizioni penali secondo la legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP51)

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

L del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport, RS 415.0 L del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, RS 817.0 L del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21 L del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1 L del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31 L del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11 L dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, RS 810.21 L del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121 L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01 LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20 LF del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac. DF

Decisione quadro 2002/584/GAI

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Reati considerati dal diritto svizzero

Disposizioni penali secondo la legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG52)

52

L del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, RS 814.91

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