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19.443 Iniziativa parlamentare Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili.

Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 19 aprile 2021

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

19 aprile 2021

In nome della Commissione: Il presidente, Bastien Girod

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Compendio La promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è limitata fino al 31 dicembre 2022. Il presente progetto propone di sostituire questo sistema con contributi d'investimento per tutte le tecnologie. Prevede inoltre due misure la cui validità sarà limitata sino alla fine del 2030, ovvero la proroga del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici e il versamento di contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa. Infine, il progetto prevede di prorogare illimitatamente il computo, nelle tariffe del servizio universale, dei costi di produzione dell'elettricità generata da energie rinnovabili indigene.

L'obiettivo del presente progetto è di mantenere il volume di investimenti nella produzione di elettricità da energie rinnovabili fino all'entrata in vigore di una revisione più ampia della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, come annunciato dal Consiglio federale.

Situazione iniziale Nella vigente legge federale sull'energia1 (LEne) la promozione mediante il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è limitata al 31 dicembre 2022 (art. 38 cpv. 1 lett. a LEne). Di fatto, non è già più possibile includere impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Questa situazione interessa in particolare i nuovi impianti eolici, i nuovi impianti per la produzione di biogas e geotermici e i nuovi piccoli impianti idroelettrici e riduce l'incremento dell'elettricità generata da energie rinnovabili.

Nel rapporto esplicativo del 3 aprile 2020 concernente la consultazione relativa al progetto di revisione della legge federale sull'energia, il Consiglio federale ha sottolineato che le misure previste dal diritto vigente non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi a lungo termine della Strategia energetica 2050 e che pertanto è necessario prorogare le misure di promozione. L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha annunciato di voler sottoporre al Parlamento le revisioni della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico nell'ambito di un atto mantello. Dato che il progetto del Consiglio federale non potrà essere esaminato dal Parlamento prima della seconda metà
del 2021 e che il progetto di atto legislativo va ben oltre la questione della lacuna nella promozione delle energie rinnovabili, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) ritiene indispensabile sottoporre immediatamente al Parlamento una soluzione transitoria affinché le misure di promozione dell'elettricità generata da energie rinnovabili possano entrare in vigore alla scadenza del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Il 18 giugno 2019 il consigliere nazionale Bastien Girod ha presentato un'iniziativa parlamentare a tale proposito. Il 19 aprile 2021 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha adottato all'unanimità il presente progetto.

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Contenuto del progetto L'iniziativa parlamentare prevede di sostituire il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in vigore sino alla fine del 2022, con nuovi strumenti che forniscano il medesimo sostegno garantito finora. Questo permetterà di evitare in tempo utile che intervengano lacune nella promozione.

Il presente progetto prevede contributi d'investimento per tutte le tecnologie di produzione (art. 24­27b P-LEne). Questo comporta uno sgravio amministrativo e permette di conseguire un maggiore potenziamento con le stesse risorse finanziarie. I contributi di promozione destinati agli impianti fotovoltaici più grandi in futuro saranno assegnati per mezzo di aste (art. 25a P-LEne). Oltre al contributo d'investimento, i gestori di impianti a biomassa potranno ricevere anche un contributo alle spese d'esercizio, al fine di ammortizzare gli alti costi d'esercizio di questi impianti (art. 33a P-LEne). Per i grandi impianti idroelettrici saranno messi a disposizione più fondi rispetto a quanto prevede il diritto vigente (art. 26 cpv. 1 e 3 lett. a in combinato disposto con art. 36 cpv. 1 lett. b P-LEne). Inoltre, il premio di mercato per gli impianti idroelettrici esistenti sarà prorogato sino alla fine del 2030 (art. 38 cpv. 2 P-LEne). Questi strumenti di promozione continueranno a essere finanziati attraverso il supplemento rete, il cui importo rimarrà invariato a 2,3 ct/kWh. Infine, i costi di produzione dell'elettricità generata da energie rinnovabili indigene potranno continuare a essere computati, anche dopo il 2022, nelle tariffe del servizio universale applicate ai consumatori finali. La pertinente disposizione della legge sull'approvvigionamento elettrico2 (art. 6 cpv. 5bis LAEl) non sarà più limitata in funzione della durata di erogazione del premio di mercato.

Il progetto ha lo scopo di mantenere e rafforzare gli incentivi agli investimenti negli impianti nazionali di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tutte le misure di promozione sono limitate sino alla fine del 2030 poiché il presente progetto di modifica della legge federale sull'energia rappresenta una soluzione transitoria che crea certezza per gli investimenti e continua a garantire il potenziamento delle energie interessate. Già prima della scadenza delle misure dovrà essere sostituito o completato da una profonda revisione della legge federale sull'energia, ad esempio nell'ambito del progetto annunciato dal Consiglio federale.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Lacuna nella promozione dopo la scadenza della rimunerazione per l'immissione di elettricità 1.2 Ritardo nella revisione della LEne e della LAEl 1.3 Necessità di intervento e obiettivi 1.4 Genesi del progetto 1.5 Alternative prese in esame e soluzione scelta 1.6 Rinuncia a una procedura di consultazione

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Punti essenziali del progetto 2.1 Fotovoltaico 2.1.1 Aste per grandi impianti fotovoltaici 2.2 Energia idroelettrica 2.2.1 Premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici 2.3 Biomassa 2.3.1 Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa 2.4 Energia eolica 2.5 Geotermia 2.6 Impostazione tariffale per i consumatori fissi finali (LAEl)

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Commento ai singoli articoli 3.1 Legge federale sull'energia (LEne) 3.2 Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl)

15 15 23

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Ripercussioni 4.1 Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione 4.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione 4.3 Ripercussioni sul Fondo per il supplemento rete e altre ripercussioni 4.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 4.5 Ripercussioni per i consumatori finali 4.6 Ripercussioni sull'economia 4.6.1 Valutazioni delle misure economicamente importanti 4.6.2 Ripercussioni sull'occupazione ed effetti distributivi 4.7 Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

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Rapporto con il diritto europeo

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Aspetti giuridici

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6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Costituzionalità 6.1.1 Compatibilità con i diritti fondamentali Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Forma dell'atto Subordinazione al freno alle spese Conformità alla legge sui sussidi Delega di competenze legislative Protezione dei dati

Legge federale sull'energia (LEne) (Progetto)

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Rapporto 1

Situazione iniziale

1.1

Lacuna nella promozione dopo la scadenza della rimunerazione per l'immissione di elettricità

Secondo il diritto vigente, per alcune tecnologie di produzione il potenziamento degli impianti per la produzione di elettricità da energie rinnovabili viene promosso attraverso il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (in precedenza denominato «rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica», RIC). È il caso segnatamente per taluni impianti a biomassa (in particolare impianti per la produzione di biogas), per i nuovi piccoli impianti idroelettrici, per gli impianti eolici e per le centrali geotermiche. L'articolo 38 capoverso 1 lettera a LEne prevede che la promozione tramite il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità sia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le tecnologie di produzione interessate rischiano quindi di essere private di ogni sostegno a partire dal 2023. Inoltre, vi sono liste d'attesa che probabilmente non potranno più essere considerate. I contributi derivanti dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità sono accordati unicamente agli impianti per i quali le domande di sostegno sono state presentate prima del 2018; le domande inoltrate successivamente non possono più essere prese in considerazione. Questo riduce lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera.

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) conferma in vari rapporti la diminuzione dei progetti di nuove centrali elettriche, soprattutto per gli impianti a biomassa e i piccoli impianti idroelettrici3. Anche il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30 LEne) è limitato fino al 31 dicembre 2022 secondo il diritto vigente (art. 38 cpv. 2 LEne).

Questa lacuna nella promozione mette in pericolo lo sviluppo e in parte anche la manutenzione di questi impianti.

1.2

Ritardo nella revisione della LEne e della LAEl

L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha annunciato l'intenzione di presentare al Parlamento un atto mantello che riunisce le revisioni della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico in un unico progetto denominato 3

Rapporto «Potenziale idroelettrico della Svizzera. Valutazione del potenziale di sviluppo dell'energia idroelettrica nell'ambito della Strategia energetica 2050», UFE, agosto 2019 (disponibile unicamente in ted. e franc.). Secondo questo rapporto (pag. 4), lo studio del 2012 stimava ancora il potenziale di sviluppo dei piccoli impianti idroelettrici a 1 600 GWh/a entro il 2050, mentre ora l'UFE stima tale potenziale a 770 GWh/a a causa della scadenza del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Rapporto «Contributi d'investimento per impianti a biomassa» elaborato dalla società EBP su mandato dell'UFE, aprile 2020 (in ted., sintesi disponibile in franc.). Secondo il rapporto (pag. 5), i calcoli di redditività hanno dimostrato che la gestione di impianti agricoli per la produzione di biogas non è redditizia, né senza ma neppure con un contributo che copra il 60 per cento dei costi d'investimento.

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«legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili».

Il Consiglio federale giustifica questo passo affermando che le due revisioni legislative sono strettamente legate e devono quindi essere valutate insieme a livello politico.

Il messaggio dovrebbe essere disponibile al più presto alla fine del primo semestre del 2021. Pertanto la Commissione ritiene impossibile che il progetto possa entrare in vigore per l'inizio del 2023 dato che la trattazione esaustiva in Parlamento richiederà tempo e non si può escludere un referendum, come hanno dimostrato i progetti di politica energetica e climatica presentati negli ultimi anni.

1.3

Necessità di intervento e obiettivi

Visto quanto precede, è necessario intervenire poiché dal 1° gennaio 2023 vi sarà una lacuna nella promozione degli impianti per la produzione di biogas, dei nuovi piccoli impianti idroelettrici, degli impianti eolici e degli impianti geotermici. Inoltre, rimarranno lacune nel sostegno destinato ai grandi impianti fotovoltaici senza consumo proprio, per i quali l'attuale importo della rimunerazione unica non è sufficiente per promuoverne il potenziamento. Ciò ostacolerà notevolmente l'incremento della produzione indigena di elettricità da energie rinnovabili, mentre è da temere che si investirà sempre più in nuovi impianti e centrali per la produzione di energie rinnovabili situati all'estero. La soppressione del premio di mercato può inoltre mettere in pericolo la redditività dei grandi impianti idroelettrici esistenti.

In seguito alla decisione di abbandonare il nucleare, nei prossimi anni saranno scollegati dalla rete importanti impianti per la produzione di elettricità. Sviluppi analoghi sono attesi all'estero. Benché l'integrazione della Svizzera nel mercato elettrico europeo continui a essere molto importante per garantire l'approvvigionamento elettrico nel Paese, un maggiore incremento della produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili costituisce un tassello importante per la sicurezza dell'approvvigionamento. A tal fine, devono essere stabilite in modo tempestivo condizioni quadro vincolanti affinché i potenziali investitori abbiano una sicurezza di pianificazione sufficiente per le loro decisioni Il presente progetto si prefigge di mantenere il livello di investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli obiettivi della Strategia energetica 2050 potranno essere raggiunti solo attraverso un continuo potenziamento in questo ambito.

Con l'attuazione della presente iniziativa la Commissione intende, da un lato, promuovere adeguatamente la produzione di elettricità rinnovabile generata da impianti a biomassa, idroelettrici, eolici, geotermici e da grandi impianti fotovoltaici senza consumo proprio anche dopo la scadenza della rimunerazione per l'immissione di elettricità, dall'altro, prorogare il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici quando giungerà a scadenza. Il presente progetto legislativo rappresenta una soluzione
transitoria volta a mantenere gli incentivi agli investimenti per il potenziamento delle suddette tecnologie di produzione. Il progetto annunciato dal Consiglio federale offrirà la possibilità di riesaminare, discutere e, se necessario, completare le misure in un contesto più ampio. In quest'ottica, la Commissione ha rinunciato a sancire nella legge nuovi valori indicativi (art. 2 e 3 LEne) e ulteriori misure di accompagnamento 7 / 32

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(p. es. i contributi di progettazione). La durata di validità delle nuove misure previste nel presente progetto è limitata alla fine del 2030.

Le misure contenute nel progetto permettono di sfruttare meglio il potenziale della produzione indigena di elettricità da fonti rinnovabili. Il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è sostituito da una promozione più efficace mediante contributi d'investimento per tutte le tecnologie di produzione (art. 24­27b P-LEne) e da aste per i grandi impianti fotovoltaici (art. 25a P-LEne). L'obiettivo della Commissione è di contribuire a un sostegno più efficace senza dover aumentare il supplemento rete.

Per gli impianti a biomassa (in particolare gli impianti per la produzione di biogas), è previsto un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a P-LEne) per ammortizzare gli alti costi d'esercizio di questi impianti. In tal modo essi potranno continuare a essere gestiti con profitto anche dopo la scadenza della rimunerazione per l'immissione di elettricità e si eviterà che il loro esercizio venga interrotto. Inoltre, il premio di mercato per l'elettricità prodotta da grandi impianti idroelettrici sarà prorogato per sostenere le società che gestiscono questi impianti quando i prezzi del mercato dell'elettricità sono bassi. Infine, la produzione indigena di elettricità da fonti rinnovabili è sostenuta mediante la soppressione del limite temporale nell'articolo 6 capoverso 5bis LAEl.

1.4

Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 19.443 «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» è stata presentata il 18 giugno 2019 dal consigliere nazionale Bastien Girod. Il 26 ottobre 2020 la CAPTE-N ha deciso, con 17 voti contro 4 e 3 astensioni, di dare seguito all'iniziativa. Il 14 gennaio 2021 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha aderito a questa decisione con 8 voti contro 0 e 4 astensioni. In tale occasione la CAPTE-S ha considerato che, nell'elaborare il progetto, occorreva tener conto dei grandi impianti idroelettrici, importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento, e degli impianti a biomassa. Il 25 gennaio 2021 la CAPTE-N ha deciso formalmente di entrare in materia sul progetto, senza voti contrari, sottolineando in tal modo l'urgente necessità di intervenire. Nelle sue deliberazioni, la Commissione si è espressa a favore della sostituzione del sostegno mediante il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con le nuove misure previste dall'iniziativa parlamentare. Si è opposta all'inclusione nel progetto di esigenze più ampie, ad esempio nuovi valori indicativi (art. 2 e 3 LEne) e nuovi contributi di progettazione, così come all'estensione delle misure oltre la fine del 2030. Con il suo progetto la Commissione intende elaborare una soluzione transitoria per evitare lacune nella promozione delle energie rinnovabili. Su alcuni punti va oltre la richiesta originale dell'iniziativa proponendo di prorogare il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici sino alla fine del 2030 e di prorogare a tempo indeterminato la regolazione dei costi di produzione secondo l'articolo 6 capoverso 5bis della legge sull'approvvigionamento elettrico. Nella deliberazione di dettaglio sono stati discussi

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numerosi punti controversi, che hanno portato anche alla presentazione di diverse proposte di minoranza. Il 19 aprile 2021 la Commissione ha adottato il suo progetto all'unanimità.

1.5

Alternative prese in esame e soluzione scelta

Nel corso della deliberazione di dettaglio la CAPTE-N ha esaminato varie alternative e ha elaborato il presente progetto rivolgendosi al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) per le questioni giuridiche e tecniche.

La Commissione aveva considerato, in particolare, una semplice proroga dell'attuale sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità mediante una modifica della clausola di temporaneità dell'articolo 38 LEne. Tuttavia, una simile proroga avrebbe minato la certezza del diritto per gli investitori, dato che la fine di questo sistema era stata preparata e annunciata già da alcuni anni. Sarebbe stato inoltre necessario cambiare di nuovo la logica di promozione poco tempo dopo la sua proroga. La Commissione ha quindi respinto questa soluzione.

In discussione vi era anche la possibilità di riprendere e anticipare l'intero progetto di revisione della LEne sottoposto a consultazione dal Consiglio federale. La Commissione ha deciso all'unanimità di adottare in linea di principio la nuova logica di promozione proposta dal Consiglio federale, considerando tuttavia il suo progetto solo come una soluzione transitoria.

1.6

Rinuncia a una procedura di consultazione

Il presente progetto di atto legislativo rientra in linea di principio nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20054 sulla procedura di consultazione (LCo) e sarebbe quindi «oggetto della procedura di consultazione». Tuttavia, fondandosi sull'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, la Commissione rinuncia a una procedura di consultazione.

Il DATEC ha posto in consultazione la revisione della legge federale sull'energia dal 3 aprile al 12 luglio 2020. Il rapporto sui risultati della consultazione è stato pubblicato nel novembre 2020. Il presente progetto di atto legislativo prevede a partire dal 2023 gran parte delle misure di promozione già contenute nell'avamprogetto.

Questa concordanza di argomenti e contenuti rende inutile un'ulteriore consultazione, che non apporterebbe nuove informazioni.

La consultazione ha mostrato che l'orientamento della revisione della LEne (estensione e ottimizzazione delle misure di promozione) è accolto con favore da molti partecipanti. Diversi interessati hanno affermato che avrebbero preferito un sistema di incentivazione, che però è stato bocciato dal Parlamento. Alcuni partecipanti hanno

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fatto notare che se la revisione non entrasse in vigore entro il 2023, ci sarebbe il pericolo di una lacuna normativa e di un'interruzione del sostegno. Il presente progetto tiene conto di questo fatto. Le opinioni divergono nel considerare se le misure proposte dalla revisione della LEne sarebbero sufficienti per raggiungere gli obiettivi di incremento delle energie rinnovabili fissati dal Consiglio federale. Critiche sono state espresse, fra l'altro, sul fatto che l'avamprogetto non teneva adeguatamente conto dell'importanza dell'energia idroelettrica e che gli incentivi agli investimenti erano insufficienti. Queste obiezioni sono state prese in considerazione nel presente progetto, che include ulteriori incentivi agli investimenti, in particolare per i grandi impianti idroelettrici.

L'unica misura di promozione del presente progetto che non è ancora stata posta in consultazione è il contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa (art. 33a P-LEne). Tuttavia, questa misura raccoglie un ampio consenso nel mondo politico; inoltre le cerchie interessate hanno chiesto misure analoghe nella procedura di consultazione.

Alla luce dei risultati scaturiti dalla consultazione, sembra ragionevole e accettabile rinunciare a un'ulteriore consultazione, dato che le posizioni delle cerchie interessate sono ben note.

Infine, il presente progetto di atto legislativo prevede di prorogare singoli strumenti del diritto vigente. Il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici sarà prorogato sino a fine 2030. Sarà inoltre abrogata la limitazione temporale relativa al computo nelle tariffe del servizio universale dei costi di produzione dell'elettricità indigena generata da energie rinnovabili secondo l'articolo 6 capoverso 5bis LAEl.

2

Punti essenziali del progetto

Il diritto vigente non prevede più alcun sostegno per gli impianti eolici, gli impianti per la produzione di biogas e i nuovi piccoli impianti idroelettrici dopo la scadenza del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità a fine 2022. Anche per la costruzione di nuovi impianti che producono elettricità sfruttando la geotermia non saranno più disponibili strumenti di promozione. Per consentire il continuo potenziamento di tutte le tecnologie di produzione, il progetto si prefigge innanzitutto di continuare a promuovere questi impianti. In futuro il sostegno avverrà mediante contributi d'investimento che potranno raggiungere il 60 per cento dei costi di investimento computabili.

Un contributo d'investimento permette di fornire un sostegno finanziario mirato e su misura per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica, fase che richiede capitali considerevoli. Tutti i tipi di impianti necessitano di investimenti cospicui nella fase di costruzione e possono trarre beneficio dai contributi d'investimento. Successivamente, a differenza di quanto accadeva con il precedente sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, il promotore del progetto deve confrontarsi con le forze del mercato e ottimizza l'esercizio dell'impianto e la produzione elettrica secondo i prezzi applicati sul mercato dell'energia, producendo, ad esempio, più energia nei momenti in cui il prezzo è maggiore e viceversa. Inoltre, la Confederazione non è più vincolata per anni ai progetti a 10 / 32

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causa della durata della rimunerazione e può così sostenere nuovi progetti. Nel fissare gli importi, il Consiglio federale verificherà che non vengano concesse sovrarimunerazioni.

Oltre che di un contributo d'investimento, gli impianti a biomassa beneficeranno, anche di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a P-LEne) per compensare le elevate spese d'esercizio correnti. Questa misura sostituisce la promozione attraverso la rimunerazione per l'immissione di elettricità. Alcuni tipi di impianti (specialmente gli impianti agricoli per la produzione di biogas) non possono essere gestiti in modo da coprire i costi con i soli contributi d'investimento.

I nuovi grandi impianti idroelettrici potranno beneficiare di contributi d'investimento che potranno ammontare fino al 60 per cento dei costi d'investimento computabili (art. 26 cpv. 3 lett. a P-LEne), mentre le risorse disponibili dal supplemento rete saranno raddoppiate (art. 36 cpv. 1 lett. b P-LEne).

Sarà inoltre mantenuto dopo il 2022 il premio di mercato quale misura di sostegno per i grandi impianti idroelettrici esistenti (art. 38 cpv. 2 P-LEne).

Queste misure continueranno a essere finanziate attraverso il Fondo per il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 e 36 P-LEne). L'importo massimo per il supplemento rete di 2,3 ct./kWh non sarà inoltre aumentato (art. 35 cpv. 3 LEne).

Infine, è abrogato il limite della durata di validità della disposizione dell'articolo 6 capoverso 5bis LAEl relativa al computo nelle tariffe del servizio universale dei costi di produzione di elettricità indigena generata da energie rinnovabili.

2.1

Fotovoltaico

La promozione dei piccoli impianti fotovoltaici si è dimostrata valida e negli ultimi anni in Svizzera si è assistito a un loro rapido incremento. Il presente progetto non cambia quindi le disposizioni di sostegno per questi tipi di impianti rispetto al diritto vigente; essi continuano a ricevere contributi d'investimento che ammontano al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti al momento della messa in esercizio.

Il progetto prevede invece di aumentare al 60 per cento il limite massimo della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta (art. 25 cpv. 3 P-LEne). Questo è necessario perché tali impianti non beneficiano dei vantaggi del consumo proprio (per l'elettricità prodotta per il consumo proprio non sono dovute tasse né il corrispettivo per l'utilizzo della rete). I contributi d'investimento attuali spesso non sono sufficienti per incentivare la costruzione, in particolare, di grandi impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 100 kW, come quelli tipicamente costruiti sui tetti degli edifici agricoli e industriali, perché generalmente il loro esercizio non consente di coprire i costi.

Va notato che il 60 per cento rappresenta un limite massimo: negli ultimi anni la maggior parte delle rimunerazioni uniche si è situata, a seconda delle dimensioni dell'impianto, tra il 10 e il 20 per cento dei costi d'investimento computabili. Il Consiglio

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federale tiene una panoramica aggiornata del mercato e adegua ogni anno i tassi della rimunerazione unica.

2.1.1

Aste per grandi impianti fotovoltaici

Secondo il progetto, per i grandi impianti fotovoltaici sarà possibile determinare i contributi della rimunerazione unica per mezzo di aste (art. 25a P-LEne). Questo permetterà di aumentare l'efficienza della promozione in quanto otterranno l'aggiudicazione gli impianti più economici di questo segmento; ciò significa che complessivamente un maggior numero di impianti potrà essere sostenuto con gli stessi fondi.

In questo contesto il Consiglio federale potrà introdurre separatamente aste per diversi tipi di impianti. Nelle aste il principale criterio di aggiudicazione è il tasso di rimunerazione per chilowattora di potenza, ma il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri (p. es. il contributo fornito da un impianto fotovoltaico alla produzione di elettricità nel semestre invernale). Sono ammessi a partecipare alle aste i progetti pronti per la realizzazione in un luogo determinato, ma che non sono ancora in fase di realizzazione. L'obiettivo è quello di sfruttare in modo mirato i nuovi potenziali di alcuni tipi di impianti. Se gli obiettivi di produzione garantiti dal responsabile del progetto nell'asta non sono raggiunti, i termini impartiti per la realizzazione non sono rispettati o altre caratteristiche offerte non sono soddisfatte, il Consiglio federale può prevedere sanzioni per i partecipanti.

2.2

Energia idroelettrica

Attualmente i nuovi piccoli impianti idroelettrici con una potenza tra 1 MW e 10 MW sono sostenuti soltanto tramite il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (cfr. art. 19 cpv. 1 e 4 lett. a LEne). Il presente progetto prevede che questi impianti potranno beneficiare di contributi che potranno raggiungere il 60 per cento dei costi d'investimento computabili (art. 26 cpv. 3 lett. a P-LEne).

I nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 10 MW e gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici con una potenza di almeno 300 kW ricevevano già contributi d'investimento. Ora cambia il loro limite massimo: i nuovi impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza di almeno 10 MW beneficeranno di contributi d'investimento che potranno raggiungere il 60 per cento dei costi d'investimento computabili, mentre nel diritto vigente ammontano al massimo al 40 per cento (art. 26 cpv. 1 LEne). Ciò permetterà di aumentare lo sviluppo dei grandi impianti idroelettrici, che svolgono un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera. Il presente progetto prevede invece di ridurre dal 60 al 40 per cento i contributi d'investimento massimi accordati per rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici con una potenza di almeno 300 kW. La redditività dei rinnovamenti è giudicata sufficiente, in particolare per gli impianti più grandi.

Per gli impianti idroelettrici con una potenza di almeno 10 MW, il limite dei mezzi provenienti dal supplemento rete è aumentato a 0,2 ct./kWh, rispetto ai 0,1 ct./kWh del diritto vigente (art. 36 cpv. 1 lett. b LEne).

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2.2.1

Premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici

In seguito a una diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica, nel 2016 il Parlamento aveva deciso di introdurre un premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici esistenti. Una quota massima di 0,2 ct./kWh proveniente dal Fondo per il supplemento rete è disponibile per finanziare questo premio (art. 36 cpv. 1 lett. c LEne). Il primo versamento è stato effettuato per l'esercizio 2017, con l'entrata in vigore della nuova legge federale sull'energia il 1° gennaio 2018. Secondo il diritto vigente, la durata di questo premio è limitata a cinque anni e scade quindi alla fine del 2022. Il presente progetto prevede di prorogare la misura di promozione sino alla fine del 2030, allo scopo di ottimizzare la redditività dei grandi impianti idroelettrici esistenti.

Hanno diritto a un premio di mercato i gestori dei grandi impianti idroelettrici che devono vendere la propria energia sul mercato a prezzi inferiori ai costi di produzione integrali (incluso il rendimento del capitale proprio). Se il rischio economico della vendita di elettricità non è assunto dal gestore ma da un proprietario o da un'impresa di approvvigionamento elettrico con un contratto d'acquisto a lungo termine, è il proprietario o l'impresa di approvvigionamento ad avere diritto al premio.

Per il 2020, l'UFE ha ricevuto 23 domande di premi di mercato sulla base dell'esercizio 2019 e ha versato 84 milioni di franchi.

2.3

Biomassa

Secondo la vigente legge federale sull'energia, determinati impianti a biomassa, segnatamente gli impianti per la produzione di biogas, ricevono contributi di sostegno unicamente tramite il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. I contributi d'investimento, che ammontano al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili (art. 27 cpv. 1 LEne), secondo il diritto vigente possono essere accordati soltanto a nuovi impianti d'incenerimento dei rifiuti, a nuovi impianti a gas di depurazione o a nuove centrali elettriche a legna di importanza regionale e in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti (art. 24 cpv. 1 lett. c LEne).

Il presente progetto prevede ora di estendere questa misura a tutti gli impianti a biomassa che finora potevano partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Il contributo d'investimento dev'essere aumentato al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento. Questa modifica è necessaria per incentivare la pianificazione di nuovi progetti di centrali elettriche. Soprattutto nel periodo invernale gli impianti a biomassa contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento.

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2.3.1

Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

Il progetto prevede un contributo alle spese d'esercizio per chilowattora di elettricità immessa in rete da impianti a biomassa (art. 33a P-LEne); il Consiglio federale fissa l'importo del contributo per ogni categoria e classe di potenza. Questo contributo è destinato a compensare la soppressione del sostegno attraverso la rimunerazione per l'immissione di elettricità per alcuni tipi di impianti confrontati con spese d'esercizio particolarmente elevate.

I costi di produzione dell'energia elettrica prodotta da impianti a biomassa sono nettamente più elevati per gli impianti a legna e quelli per la produzione di biogas che per altre tecnologie. Un recente rapporto sul rendimento degli impianti a biomassa 5 ha confermato che numerosi impianti a biomassa non possono essere gestiti in modo redditizio con i soli contributi d'investimento. Il contributo alle spese d'esercizio previsto nel presente progetto permetterà in particolare agli impianti per la produzione di biogas commerciali, industriali e agricoli, nonché agli impianti per la trasformazione del legno in biomassa, di continuare il loro esercizio a copertura dei costi dopo la scadenza della rimunerazione per l'immissione di elettricità. Si tratta di evitare che gli impianti funzionanti interrompano l'esercizio.

Gli impianti di incenerimento di rifiuti (IIR) e gli impianti di depurazione delle acque (IDA) sono esclusi dal sostegno mediante il contributo alle spese d'esercizio. Gli impianti infrastrutturali dell'ente pubblico devono finanziare il proprio esercizio ­ che, secondo lo stato attuale della tecnica, comprende anche la produzione di elettricità e di calore ­ tramite tasse di smaltimento basate sul principio di causalità.

2.4

Energia eolica

Anche per gli impianti eolici vi è il rischio di una lacuna nella promozione poiché, secondo il diritto vigente, sono sostenuti soltanto attraverso la rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 cpv. 1 lett. c LEne). Poiché essi forniscono circa due terzi della loro produzione annuale nel semestre invernale, è importante continuare a promuovere questa tecnologia. Per questo motivo, nel presente progetto la rimunerazione per l'immissione di elettricità è sostituita da contributi d'investimento che ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili, di cui possono beneficiare i nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW (art. 27a P-LEne).

5

Rapporto «Contributi d'investimento per impianti a biomassa» elaborato dalla società EBP su mandato dell'UFE, aprile 2020 (in ted., sintesi disponibile in franc).

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2.5

Geotermia

Anche per gli impianti geotermici rischia di presentarsi una lacuna nella promozione poiché, secondo il diritto vigente, sono sostenuti attraverso la rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 cpv. 1 lett. d LEne). In futuro sarà possibile beneficiare di contributi d'investimento che potranno raggiungere il 60 per cento dei costi d'investimento computabili per la prospezione e lo sfruttamento di risorse geotermiche nonché per la costruzione di nuovi impianti geotermici (art. 27b P-LEne). Quale alternativa, è inoltre possibile beneficiare di garanzie (art. 33 cpv. 1 P-LEne), se quest'ultime sono preferite a un contributo d'investimento (art. 33 cpv. 2 P-LEne).

Queste misure si prefiggono di rafforzare lo sviluppo di questa tecnologia di produzione. Ciò è necessario per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento in inverno poiché le centrali geotermiche forniscono energia elettrica di banda.

2.6

Impostazione tariffale per i consumatori fissi finali (LAEl)

Le aziende elettriche beneficiano oggi della possibilità di computare nelle tariffe del servizio universale applicate ai consumatori fissi finali i costi integrali di produzione dell'elettricità generata da energie rinnovabili indigene (art. 6 cpv. 5bis LAEl). Questa misura promuove la vendita di elettricità rinnovabile proveniente dalla produzione nazionale. Nel presente progetto non sarà più limitata in funzione della durata di erogazione del premio di mercato.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Legge federale sull'energia (LEne)

Art. 15 cpv. 4 Invece di adeguare il rimando nel capoverso 4 sulla base delle nuove disposizioni relative ai contributi d'investimento, si specifica solo l'esenzione dall'obbligo di ritiro e di rimunerazione e non si menziona esplicitamente che l'obbligo si applica anche agli impianti che hanno beneficiato di una rimunerazione unica o di un contributo d'investimento.

Art. 16 cpv. 2 A seguito delle nuove disposizioni relative ai contributi d'investimento e al contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa si è reso necessario un adeguamento del rimando nel capoverso 2.

Art. 19 cpv. 6 È necessaria una leggera riformulazione di questa disposizione in quanto per la rimunerazione unica non è più previsto un limite massimo di potenza.

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Art. 24

Principi

L'articolo 24 stabilisce il principio secondo cui è possibile beneficiare di contributi d'investimento sempre che il Fondo per il supplemento rete disponga di risorse sufficienti. Le disposizioni relative alle singole tecnologie disciplinano separatamente per quale tipo di progetti e di impianti e in quale forma sia possibile presentare domanda per un contributo d'investimento.

Art. 25

Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

L'articolo 25 disciplina ora per quali impianti fotovoltaici può essere richiesto un contributo d'investimento (cpv. 1). I semplici rinnovamenti di impianti fotovoltaici non possono più beneficiare di un contributo d'investimento. Se il rinnovamento è tale da accrescere contemporaneamente la potenza dell'impianto e poter essere considerato un rinnovamento considerevole, è possibile beneficiare ­ come finora ­ di una rimunerazione unica.

Viene fondamentalmente mantenuto il possibile contributo massimo del 30 per cento (cpv. 2). Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta, il contributo massimo viene invece aumentato al 60 per cento (cpv. 3), in particolare per consentire maggiore flessibilità per le aste destinate all'attribuzione della rimunerazione unica e per poter sfruttare un maggiore potenziale supplementare per la produzione di elettricità con impianti fotovoltaici.

Una minoranza vorrebbe che il tasso maggiorato del 60 per cento (art. 25 cpv. 3 P-LEne) fosse previsto soltanto per i grandi impianti che immettono in rete una quota particolarmente elevata di elettricità invernale e non hanno un consumo proprio significativo. Gli impianti che non danno un notevole contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento in inverno non dovrebbero poter beneficiare del nuovo tasso massimo.

Art. 25a

Aste per la rimunerazione unica

Con i tassi applicati attualmente per la rimunerazione unica, soltanto gli impianti che consumano nel luogo di produzione parte dell'elettricità generata sono in grado di coprire i propri costi di esercizio. Di conseguenza molti grandi impianti fotovoltaici, per i quali il consumo proprio non è possibile o è limitato, non vengono costruiti. Per sfruttare il potenziale supplementare dei grandi impianti fotovoltaici il Consiglio federale deve avere la possibilità di indire aste per attribuire la rimunerazione unica e, al contempo, determinarne l'importo (cpv. 1). Inizialmente le aste devono essere introdotte per impianti a partire da una potenza di 100 kW che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta, dato che questo settore ha un grande potenziale di sviluppo (p. es.

impianti su edifici agricoli).

Il Consiglio federale disciplinerà le caratteristiche principali della procedura d'asta, i requisiti per la partecipazione e i criteri di aggiudicazione nonché altre modalità. In tal modo garantirà un'effettiva concorrenza tra gli offerenti.

Per garantire l'effettiva realizzazione di un impianto fotovoltaico al quale tramite asta è stata assegnata una rimunerazione unica oppure per poter applicare in seguito

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un'eventuale sanzione, il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione come condizione per l'effettiva aggiudicazione della rimunerazione unica (cpv. 4).

Anche grazie alla possibilità di prevedere una sanzione nel caso in cui un impianto fotovoltaico non venga costruito o non rispetti i termini per la costruzione previsti nella procedura d'asta (cpv. 5), il Consiglio federale dispone di uno strumento per aumentare la probabilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici cui è stata aggiudicata una rimunerazione unica. Una sanzione corrispondente si aggiungerebbe alla restituzione prevista dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi (LSu).

Una minoranza vorrebbe stralciare questo articolo poiché a suo avviso si tratta di un nuovo ampio strumento di promozione, la cui inclusione nel progetto contraddice l'obiettivo di elaborare unicamente una soluzione transitoria.

Art. 26

Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

Dopo l'abolizione della RIC i nuovi impianti con una potenza di almeno 1 MW hanno diritto a un contributo d'investimento. Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti è possibile beneficiare di un contributo se l'impianto raggiunge una potenza di almeno 300 kW dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

Il capoverso 2 precisa la disposizione secondo cui le centrali di pompaggio non devono ricevere alcun contributo d'investimento. Secondo quanto emerso dai dibattiti parlamentari nell'ambito della Strategia energetica 2050, dovrebbero essere escluse dal sostegno mediante i contributi d'investimento soltanto le vere e proprie centrali di pompaggio. Per tale ragione, nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio solo quest'ultima viene esclusa dal contributo, una prassi già oggi in vigore.

Se, nel corso dell'incremento delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, saranno necessarie possibilità di stoccaggio supplementari o se per assicurare la stabilità della rete sarà necessaria una maggiore flessibilità nella produzione di elettricità, il Consiglio federale può stabilire che le centrali di pompaggio possano ricevere un contributo d'investimento nonostante l'esclusione di principio. Tuttavia tutto ciò a condizione che questa tecnologia sia la migliore soluzione rispetto ad altre tecnologie come l'idrogeno e che siano soddisfatte le condizioni generali definite dalla legislazione sui sussidi.

Gli impianti accessori possono continuare a beneficiare di un contributo d'investimento anche se non raggiungono i limiti inferiori di cui al capoverso 1 (cpv. 4). Si tratta di centrali idroelettriche collegate ad altri impianti che non sono destinati alla produzione di energia elettrica (p. es. impianti di acqua potabile o impianti per l'innevamento artificiale).

Oltre agli impianti accessori, il Consiglio federale può continuare a prevedere deroghe al limite inferiore per altri impianti idroelettrici, purché questi ultimi si trovino all'interno di sezioni di corsi d'acqua già sfruttate e non implichino ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico (cpv. 5).

6

RS 616.1

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Tre proposte di minoranza sono state presentate per questo articolo. La prima propone di sostenere con contributi d'investimento soltanto la costruzione di nuovi impianti idroelettrici che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)7 (art. 26 cpv. 1 lett. a P-LEne). La minoranza vuole così garantire che tutti gli impianti sovvenzionati siano valutati sulla stessa base per quanto riguarda l'impatto ambientale. Tuttavia in tal modo verrebbe eliminato il sostegno per determinati impianti più piccoli. La seconda proposta si prefigge di sostenere gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli mediante i quali gli impianti raggiungono una potenza di almeno 1 MW (art. 26 cpv. 1 lett. b e c P-LEne), sostituendo così il limite inferiore di potenza di 300 kW vigente finora (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne). Questa minoranza esprime dubbi circa la sostenibilità ambientale dei piccoli impianti idroelettrici, poiché questi implicano interventi in corsi d'acqua preziosi sotto il profilo ecologico per un rendimento energetico relativamente contenuto. La terza proposta intende limitare tutti i contributi d'investimento per impianti idroelettrici al 40 per cento dei costi d'investimento computabili (art. 26 cpv. 3 P-LEne). In tal modo inizialmente sarebbero sostenuti solo i progetti la cui redditività è garantita anche con un contributo d'investimento più esiguo.

Art. 27

Contributo d'investimento per impianti a biomassa

Tutti gli impianti a biomassa, che finora potevano beneficiare della rimunerazione per l'immissione di elettricità, ora riceveranno un contributo d'investimento che potrà ammontare al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Nell'attuazione di questa disposizione, gli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR) e gli impianti di depurazione delle acque (IDA) riceveranno, come finora, un contributo d'investimento nell'ordine del 20 per cento al massimo, dato che di regola finanziano il proprio esercizio tramite tasse di smaltimento basate sul principio di causalità.

Art. 27a

Contributo d'investimento per impianti eolici

Tutti i nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW ora riceveranno un contributo d'investimento che potrà ammontare fino al 60 per cento dei costi d'investimento computabili (cpv. 1 e 2). Anche la sostituzione completa di un impianto esistente va considerata come un nuovo impianto. Questo vale anche per gli impianti che estendono un parco eolico esistente o sostituiscono gli impianti esistenti in un parco eolico.

Una minoranza vorrebbe ridurre i contributi d'investimento per gli impianti eolici al 30 per cento dei costi d'investimento computabili, poiché la promozione di questi impianti dovrebbe essere meno estesa a causa del loro forte impatto sul paesaggio e del basso livello di accettazione da parte della popolazione.

Art. 27b

Contributo d'investimento per impianti geotermici

Gli impianti geotermici per la produzione di elettricità ora riceveranno contributi d'investimento. Potrà essere richiesto di volta in volta un contributo per la prospezione di 7

RS 814.01

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risorse geotermiche, per lo sfruttamento di tali risorse, nonché per la costruzione e la messa in esercizio di nuovi impianti geotermici (cpv. 1). Lo sfruttamento è un'operazione che va oltre l'esplorazione geotermica ai sensi del diritto vigente: esso comprende il sondaggio attraverso una perforazione, l'estrazione e il trasporto in superficie dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione dell'acqua prelevata nel serbatoio geotermico.

I contributi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili (cpv. 2) e non possono essere richiesti contemporaneamente alle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

Art. 28 cpv. 1 e 2 I rimandi devono essere adeguati. Sul piano del contenuto, invece, viene mantenuto il principio del diritto in materia di sussidi, sancito nell'articolo 26 LSu, secondo cui non si può iniziare con i lavori di costruzione prima che l'aiuto finanziario sia stato assegnato per lo meno con decisione di massima.

Art. 29, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva nonché lett. bbis e h­j Il capoverso 1 riguarda tutti i contributi d'investimento di cui al capitolo 5 LEne ed è oggetto di una conseguente modifica redazionale.

Poiché in linea di principio ora nel singolo caso si rinuncia al calcolo concreto dei maggiori costi non ammortizzabili (CNAM), il capoverso 2 stabilisce che, per determinare gli importi dei contributi d'investimento entro i limiti dei tassi massimi previsti negli articoli 25­27b, il Consiglio federale deve fondarsi sui costi dell'impianto che non potranno essere coperti dalle entrate generate dal suo successivo esercizio.

Al fine di garantire che siano sostenuti soltanto i progetti che dipendono da un sussidio, dev'essere possibile effettuare verifiche approfondite della redditività nei singoli casi. Se una domanda che è stata esaminata in modo approfondito non presenta costi scoperti, non sarà accordato alcun contributo d'investimento (cpv. 3 lett. bbis).

La possibilità di creare differenti categorie nell'ambito delle singole tecnologie viene ripresa dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (cpv. 3 lett. h).

La possibilità di fissare importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per determinate classi di potenza deve valere per tutte le tecnologie (cpv. 3 lett. i).

Inoltre,
ai sensi del capoverso 3 lettera j, il Consiglio federale può prevedere che chi beneficia di un contributo d'investimento di cui al capitolo 5 LEne metta a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Questo comprende, ad esempio, i dati sulla misurazione del vento che devono essere forniti all'UFE per permettere, tra l'altro, lo sviluppo continuo e l'aggiornamento delle basi metodologiche di cui all'articolo 11 LEne. Dovranno essere rispettate determinate prescrizioni riguardanti il contenuto e la documentazione (metadati). Questi dati saranno quindi resi accessibili al pubblico solo in forma aggregata come geoinforma-

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zione secondo la legge del 5 ottobre 20078 sulla geoinformazione (LGI). Il trattamento dei geodati di progetti geotermici rimane invariato (cfr. p. es. il n. 5 dell'allegato 1 OEn).

Art. 30 cpv. 4 lett. e nonché 5 È necessario un adeguamento del rimando a seguito delle nuove disposizioni relative ai contributi d'investimento.

Il capoverso 5 richiede l'introduzione di un modello destinato a sostituire il premio di mercato. Questa disposizione è abrogata poiché il presente progetto prevede la proroga della validità del premio di mercato (cfr. art. 38 cpv. 2).

Una minoranza respinge la proroga del premio di mercato nell'articolo 38 capoverso 2 P-LEne. Propone quindi di mantenere il diritto vigente e di non abrogare il capoverso 5.

Art. 33

Garanzie per la geotermia

In alternativa ai contributi d'investimento di cui all'articolo 27b, per coprire i rischi degli investimenti è possibile continuare a beneficiare come finora di una garanzia di non oltre il 60 per cento dei costi d'investimento computabili (cpv. 1).

Ai sensi del capoverso 2, d'ora in poi il richiedente può decidere per ogni tappa ­ prospezione, sfruttamento e realizzazione di un impianto ­ se presentare domanda per un contributo d'investimento o per una garanzia.

Art. 33a

Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

Per garantire il mantenimento in esercizio degli impianti a biomassa esistenti e per ottenere un moderato potenziamento, gli impianti a biomassa devono ricevere, oltre ai contributi d'investimento, un contributo alle spese d'esercizio. Questo contributo, versato per ogni kWh immesso in rete, si aggiunge alle entrate e copre approssimativamente i costi d'esercizio.

Il contributo alle spese d'esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento applicabile dalle spese d'esercizio degli impianti di riferimento. La nozione di spese d'esercizio dev'essere interpretata in modo ampio. Include sia le spese d'esercizio in senso stretto (p. es. le spese per il personale e i locali), sia le spese d'esercizio in senso più ampio (p. es. le spese per l'acquisto di substrati). Eventuali ulteriori ricavi, ad esempio dalla vendita di calore o dal plusvalore ecologico (garanzie di origine), sono presi in considerazione per determinare il contributo. L'importo del contributo è fissato dal Consiglio federale e può essere adeguato alle circostanze (p. es.

in caso di cambiamenti significativi delle spese o dei ricavi).

Il nuovo sistema di promozione prosegue la promozione uniforme basata sui contributi d'investimento, ma tiene conto delle circostanze particolari dovute alle elevate spese d'esercizio del settore della biomassa. I gestori degli impianti sostenuti vendono essi stessi sul mercato l'elettricità prodotta e ricevono inoltre un contributo alle spese 8

RS 510.62

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d'esercizio adeguato alle loro esigenze, che tiene conto del prezzo del mercato dell'elettricità, di altri ricavi e delle condizioni effettive della tecnologia. In tal modo è possibile evitare che gli impianti esistenti che non hanno più diritto alla RIC vengano disattivati e permette inoltre un moderato potenziamento degli impianti a biomassa.

Gli impianti di incenerimento di rifiuti (IIR) e gli impianti di depurazione delle acque (IDA) devono essere esclusi da questo sostegno (cpv. 5). Gli impianti infrastrutturali dell'ente pubblico devono finanziare il proprio esercizio ­ che, secondo lo stato attuale della tecnica, comprende anche la produzione di elettricità e di calore ­ tramite tasse di smaltimento basate sul principio di causalità.

Una minoranza vorrebbe che il contributo alle spese d'esercizio venga accordato soltanto per gli impianti esistenti, che già prima dell'entrata in vigore del progetto partecipavano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 33a cpv. 1 P-LEne). L'elettricità generata dalla biomassa (specialmente dal biogas) è costosa rispetto a quella prodotta da altre tecnologie. Per questo motivo la minoranza vuole che i contributi alle spese d'esercizio assicurino soltanto il mantenimento degli impianti esistenti, ma non servano a sovvenzionarne lo sviluppo.

Art. 35 cpv. 2 lett. d, g e hbis A seguito degli adeguamenti concernenti i contributi d'investimento è necessario un adeguamento redazionale del capoverso 2 di questa disposizione. Occorre inoltre introdurre il nuovo strumento di promozione del contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa di cui all'articolo 33a.

Art. 36

Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

L'articolo 36 è stato adeguato a seguito della scadenza del RIC e dei nuovi contributi d'investimento previsti.

Dal profilo del contenuto, ora è prevista una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento destinati ai grandi impianti idroelettrici (nel diritto vigente 0,1 ct./kWh). Le risorse risultanti da questa quota massima che non sono state utilizzate non rimangono riservate all'energia idroelettrica, ma l'anno successivo sono disponibili anche per altri utilizzi, ad esempio per contributi d'investimento destinati ad altre tecnologie (art. 36 cpv. 1 lett. b P-LEne).

La quota massima per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici rimane fissata a 0,2 ct./kWh (art. 36 cpv. 1 lett. c LEne). In futuro secondo l'articolo 36 capoverso 4 del progetto le risorse non utilizzate per il premio di mercato saranno impiegate l'anno successivo per contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici esistenti (ampliamenti e rinnovamenti secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b e c P-LEne) o per misure di risanamento per la protezione delle acque, quali ad esempio misure per preservare gli spazi vitali ecologici degli animali acquatici (art. 34 LEne).

Inoltre, ora è prevista la possibilità di contingentare le risorse destinate agli impianti fotovoltaici e agli impianti che utilizzano altre tecnologie (art. 36 cpv. 2 P-LEne). I criteri relativi al carico delle reti elettriche e alla possibilità di stoccaggio sono invece

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abrogati, poiché questi due punti non devono essere disciplinati nel quadro della determinazione annuale delle risorse per il supplemento rete.

Due proposte di minoranza sono state presentate per questo articolo. La prima vuole che la quota massima per i contributi d'investimento destinati ai grandi impianti idroelettrici non venga aumentata rispetto al diritto vigente e rimanga fissata a 0,1 ct./kWh.

Inoltre, le risorse rimaste inutilizzate dovranno poter essere impiegate unicamente per contributi d'investimento secondo il capitolo 5. La seconda vorrebbe ridurre la quota massima per il premio di mercato a 0,1 ct./kWh. Le risorse rimaste inutilizzate devono essere sbloccate per contributi d'investimento destinati non soltanto agli impianti idroelettrici esistenti, bensì a tutte le tecnologie. Le minoranze si oppongono all'aumento complessivo delle risorse per i grandi impianti idroelettrici esistenti, poiché in tal modo si riducono i finanziamenti disponibili per la costruzione di nuovi impianti che utilizzano altre tecnologie di produzione.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4 nonché cpv. 2 e 3 Sono apportate alcune modifiche redazionali dovute sia all'estensione dei contributi d'investimento agli impianti eolici e geotermici sia all'istituzione di aste per gli impianti fotovoltaici. Inoltre, lo strumento del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici è mantenuto sino alla fine del 2030. Anche lo strumento del contributo alle spese d'esercizio scade alla fine del 2030.

Una minoranza è contraria alla proroga del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici (art. 38 cpv. 2 P-LEne) e vorrebbe invece mantenere il diritto vigente. A suo avviso il premio di mercato non contribuisce all'incremento delle capacità di produzione, ma permette solo di ottimizzare i profitti degli impianti esistenti.

Art. 70 cpv. 1 lett. b Il rimando va adeguato a seguito delle nuove disposizioni sui contributi d'investimento.

Art. 73 cpv. 1 e 2 D'ora in poi soltanto gli impianti la cui costruzione non è ancora iniziata prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dovranno poter beneficiare di contributi d'investimento. Questo dovrebbe permettere di scongiurare effetti inerziali e di utilizzare i fondi in modo produttivo.

Art. 75a

Disposizione transitoria relativa ai contributi d'investimento, ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

Se un contributo d'investimento per un impianto fotovoltaico, idroelettrico o a biomassa è stato assegnato con decisione di massima prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, per tale impianto si applica il diritto anteriore (cpv. 1). Per i casi in cui finora si è dovuto tenere conto dei maggiori costi non ammortizzabili, questi ultimi restano determinanti.

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Anche le domande inoltrate entro l'ultimo giorno di riferimento previsto nell'ordinanza del 1° novembre 20179 sulla promozione dell'energia prima dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere valutate secondo il diritto anteriore (cpv. 2).

La disposizione transitoria di cui al capoverso 3 tiene conto del fatto che d'ora in poi non soltanto l'esplorazione ma anche lo sfruttamento del sottosuolo destinato alla produzione di energia elettrica geotermica può beneficiare di un contributo d'investimento. Per evitare un'interruzione nei progetti in corso, la presente disposizione transitoria intende permettere ai richiedenti, che hanno già inoltrato una domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo il diritto anteriore oppure che hanno già firmato un contratto corrispondente, di presentare una domanda di riesame, richiedendo anche un contributo d'investimento per lo sfruttamento. Ciò comporterebbe un aumento dei costi computabili nel calcolo del contributo d'investimento e quindi un contributo più elevato.

3.2

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl)

Art. 6 cpv. 5bis La presente modifica elimina il legame temporale tra l'articolo 6 capoverso 5bis e il modello di premio di mercato. L'esenzione dal metodo del prezzo medio derivante dall'articolo 6 capoverso 5 rimane pertanto valida. In base a questa esenzione, i gestori delle reti di distribuzione del servizio universale hanno il diritto di computare nelle loro tariffe i costi di produzione integrali dell'elettricità generata da fonti rinnovabili indigene (tenendo conto di eventuali misure di sostegno). Questo comprende non solo la produzione propria del gestore delle reti di distribuzione incaricato del servizio universale, ma anche l'elettricità che quest'ultimo acquista da terzi. L'articolo 6 capoverso 5bis dà quindi la possibilità soprattutto ai produttori che non hanno clienti con servizio universale di vendere la loro elettricità al costo di produzione, poiché i gestori delle reti di distribuzione incaricati del servizio universale possono traslare un prezzo d'acquisto calcolato in questo modo sui loro consumatori finali con servizio universale. In un mercato dell'elettricità completamente liberalizzato un simile trasferimento dei costi di produzione non sarebbe più possibile, poiché le tariffe del servizio universale dovrebbero essere basate sul prezzo di mercato (osservazione comparativa del mercato).

Una minoranza vorrebbe mantenere le disposizioni vigenti, per cui la durata di validità di questa misura rimarrebbe legata a quella del premio di mercato. Includere questa modifica nel progetto sarebbe contrario all'obiettivo di elaborare unicamente una soluzione transitoria per evitare lacune nella promozione prevista dalla legge federale sull'energia.

9

RS 730.03

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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione

All'UFE il progetto richiede un aumento degli effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di sei posti a tempo pieno. Il personale aggiuntivo si occuperà della preparazione e dell'esecuzione delle aste per le rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici (2 posti a tempo pieno), dei contributi d'investimento per gli impianti eolici e i nuovi piccoli impianti idroelettrici (1 posto a tempo pieno) e dei contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa (1 posto a tempo pieno). Dal 2023 l'UFE avrà bisogno di aumentare i suoi effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di due posti a tempo pieno per proseguire l'esecuzione del premio di mercato. Questi posti saranno finanziati con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.

4.2

Ripercussioni finanziarie per la Confederazione

Per l'UFE l'esecuzione delle aste per i grandi impianti fotovoltaici e dei contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa introdotti con il presente progetto comporta costi annui di 550 000 franchi. Inoltre, a causa della proroga del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici, dal 2023 continueranno a essere necessari 500 000 franchi all'anno per l'esecuzione. Entrambe le voci di costo saranno coperte con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.

4.3

Ripercussioni sul Fondo per il supplemento rete e altre ripercussioni

I costi supplementari per i nuovi strumenti di promozione, ossia i contributi d'investimento per gli impianti eolici, per i nuovi piccoli impianti idroelettrici, per gli impianti a biomassa e gli impianti geotermici, le aste per gli impianti fotovoltaici, l'aumento dei mezzi di promozione per i grandi impianti idroelettrici e i contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa esistenti, ammontano a quasi 215 milioni di franchi all'anno. Inoltre il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici sarà prorogato; ciò non comporterà costi aggiuntivi rispetto a oggi ma renderà necessario attingere mezzi dal Fondo per un periodo più lungo (al massimo 110 milioni di franchi l'anno).

Fabbisogno di promozione supplementare

mio. di fr./anno

Aste per impianti fotovoltaici

65

Contributi d'investimento per grandi impianti idroelettrici

55

Contributi d'investimento per impianti a biomassa

30

Contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

30

24 / 32

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Fabbisogno di promozione supplementare

mio. di fr./anno

Contributi d'investimento per nuovi piccoli impianti idroelettrici

20

Contributi d'investimento per impianti eolici

15

Totale

215

Tabella 1: Stima della ripartizione dei mezzi di promozione supplementari tra le diverse tecnologie

Gli strumenti di promozione adattati saranno finanziati mediante il supplemento rete, che rimarrà invariato all'attuale livello massimo di 2,3 ct./kWh (circa 1,3 miliardi di franchi all'anno). I mezzi a disposizione sono limitati. Tuttavia con le misure decise sarà possibile ottenere entro il 2030 lo sviluppo necessario a raggiungere i nuovi obiettivi di incremento 2035, a condizione in particolare che i prezzi del CO 2 nettamente più elevati in Europa portino a un aumento dei prezzi dell'elettricità anche in Svizzera.

Qualora la domanda fosse molto alta, il fabbisogno di promozione può essere gestito mediante contingenti o riducendo gli importi. In caso di sviluppi imprevisti e non influenzabili delle condizioni quadro potrebbero comunque sorgere problemi di liquidità a breve termine. In questi casi eccezionali la Confederazione può anticipare a breve termine i mezzi necessari al Fondo per il supplemento rete, benché viga un divieto generale d'indebitamento.

4.4

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le misure proposte non hanno ripercussioni dirette importanti per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

I Cantoni e i Comuni ne approfittano indirettamente come proprietari delle imprese che ricevono sussidi. Le regioni ­ soprattutto quelle di montagna ­ in cui si investe, grazie alla promozione, in nuove capacità per la produzione di energia elettrica beneficeranno dei conseguenti effetti sull'occupazione e sulle tasse destinate alla collettività.

4.5

Ripercussioni per i consumatori finali

Con la proroga del versamento del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici (art. 38 cpv. 2 P-LEne) gli aventi diritto possono continuare a tenere integralmente conto dei loro costi di produzione nelle tariffe del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne). Si stima che i consumatori finali del servizio universale continueranno a pagare, come finora, circa 20 milioni di franchi in più all'anno.

La proroga a tempo indeterminato della validità dell'articolo 6 capoverso 5bis LAEl proposta dalla Commissione consente ai gestori di reti di distribuzione di continuare anche in futuro a vendere ai loro clienti fissi elettricità indigena proveniente da energie rinnovabili computando interamente i loro costi di produzione. Si stima che questi 25 / 32

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clienti, sulla base di questa disposizione, pagheranno circa 70 milioni di franchi in più all'anno.

4.6

Ripercussioni sull'economia

Il finanziamento del sistema di promozione adattato nella LEne garantisce la realizzazione degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e contribuisce a realizzare l'obiettivo climatico del saldo netto delle emissioni pari a zero. Questo può essere fatto nell'ambito del supplemento rete riscosso attualmente, che non sarà aumentato.

I consumatori di elettricità non saranno quindi gravati più di quanto lo siano oggi.

4.6.1

Valutazioni delle misure economicamente importanti

Protrarre l'impiego degli strumenti di promozione per tecnologie che altrimenti dal 2023 non sarebbero più sostenute rende necessario continuare a riscuotere il supplemento rete attualmente di 2,3 ct./kWh. Rispetto a oggi i consumatori di elettricità non assumeranno costi supplementari, ma il supplemento rete non sarà ridotto prima del 2031. La forte crescita del potenziamento potrà invece portare alla creazione di ulteriori posti di lavoro in particolare nel settore del fotovoltaico.

4.6.2

Ripercussioni sull'occupazione ed effetti distributivi

L'incremento ancora più importante nel settore del fotovoltaico porta a un aumento dell'occupazione per installatori, copritetto ed elettricisti. Anche l'auspicato aumento della costruzione di impianti idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici porterà a un aumento del valore aggiunto soprattutto nelle zone periferiche.

4.7

Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

Si può supporre che in futuro i sistemi di riscaldamento a nafta e a gas saranno sempre più sostituiti da sistemi a pompa di calore. Anche nella mobilità i motori a combustione perdono terreno rispetto ai motori elettrici sempre più efficienti. L'elettrificazione del traffico e degli edifici riduce le emissioni di CO2 legate al consumo di energia. Con lo sviluppo della produzione di elettricità da energie rinnovabili, la produzione dell'elettricità necessaria non genererà di per sé emissioni di CO2 supplementari. La revisione della legge sostiene la decarbonizzazione e quindi contribuisce in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi della politica climatica svizzera.

Tuttavia, il necessario sviluppo dei grandi impianti idroelettrici e degli impianti eolici ha anche ripercussioni sulla natura e l'ambiente e può avere un impatto negativo sul paesaggio.

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5

Rapporto con il diritto europeo

A fine 2018 e a metà 2019 l'UE ha adottato quello che nel frattempo è il suo quarto pacchetto sul mercato interno dell'energia, il cosiddetto pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» (Clean Energy for all Europeans package, CEP). In questo contesto ha pure modificato la direttiva sulle energie rinnovabili10 le quali, come si può ben intuire dal nome stesso, rivestono un ruolo importante nel CEP. L'UE si è posta un nuovo obiettivo a livello di Unione, ossia quello di raggiungere una quota del 32 per cento di energie rinnovabili entro il 2030, obiettivo al quale gli Stati membri devono contribuire a livello nazionale senza tuttavia sottostare, come prima, a obiettivi nazionali vincolanti. Il CEP contiene numerosi strumenti per migliorare l'integrazione del mercato delle energie rinnovabili e un sistema di pianificazione e monitoraggio (meccanismo di governance11). Poco tempo dopo aver iniziato ad attuare il CEP, l'UE ha avviato una politica ancora più ambiziosa, lanciando il progetto «Green Deal europeo». L'obiettivo è di far sì che entro il 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra e si passi a un uso più efficiente delle risorse attraverso un'economia pulita e circolare. I lavori relativi a questo «Green Deal» sono in corso.

Il diritto europeo sarebbe determinante per la Svizzera qualora fosse stipulato un accordo sull'energia elettrica; per quanto riguarda la promozione delle energie rinnovabili, sarebbero rilevanti soprattutto le norme europee sugli aiuti statali. Senza un tale accordo la Svizzera non è obbligata a tenere conto del diritto europeo, il quale rimane tuttavia un riferimento importante.

L'UE e i singoli Stati membri non sono però i soli a fare sforzi in questa direzione; con questo progetto anche la Svizzera rafforza le sue misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Gli strumenti di promozione saranno prorogati al di là dell'attuale scadenza e modernizzati. La modernizzazione avverrà mediante la sostituzione del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con contributi d'investimento, i quali sono accettati nell'UE in base al diritto in materia di aiuti statali, e con l'introduzione di aste. Tuttavia, in seno all'UE il ricorso alle aste è più diffuso rispetto a quanto prevede il presente progetto, il quale le contempla soltanto
per i grandi impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda i contributi d'investimento, i cospicui contributi del 60 per cento dei costi d'investimento potrebbero in futuro dover essere adeguati al diritto europeo. Dal profilo del diritto in materia di aiuti statali, sono problematici gli aiuti al funzionamento (spese d'esercizio) per gli impianti esistenti. Potrebbero risultare perciò in parte delicati i nuovi contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa, per lo meno se vengono versati ad aziende del settore energetico, e in particolare la proroga del premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici. Questi aspetti non sono visti di buon occhio dall'UE. Se assieme al premio di mercato si mantiene anche il regime secondo cui i costi di produzione dell'energia idroelettrica possono essere trasferiti interamente nell'ambito del servizio

10

11

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

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universale, si crea una situazione incompatibile con la liberalizzazione del mercato.

Tuttavia, la completa apertura del mercato è un pilastro importante del diritto europeo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Le modifiche proposte si fondano in primo luogo sull'articolo della Costituzione federale12 concernente la politica energetica (art. 89 Cost.) e, per quanto concerne la modifica nella LAEl, sull'articolo relativo al trasporto e all'erogazione di energia elettrica (art. 91 cpv. 1 Cost.). Fungono da base alle modifiche anche gli articoli sulla protezione dell'ambiente e sulle acque (art. 74 e 76 Cost.; cfr. al riguardo il messaggio del 4 settembre 201313 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050).

6.1.1

Compatibilità con i diritti fondamentali

Il progetto rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in particolare la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente progetto tiene conto degli impegni internazionali della Svizzera. I contributi d'investimento (ancora) previsti nella LEne per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici vanno considerati come sovvenzioni ai sensi dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative (Accordo sulle sovvenzioni14). Non vi sono pertanto ripercussioni negative sul commercio internazionale, tanto più che questi strumenti sono aperti anche a investitori stranieri (cfr. al riguardo il messaggio del 4 settembre 201315 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050)16.

6.3

Forma dell'atto

Il progetto introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La revisione della LEne segue quindi la procedura legislativa ordinaria.

12 13 14 15 16

RS 101 FF 2013 6489, in particolare 6671.

RS 0.632.20, allegato 1A.13.

FF 2013 6489, in particolare 6671.

FF 2013 6489, in particolare 6676 seg.

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6.4

Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi come pure i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie che comportano una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.

Soddisfano questi criteri le misure di cui agli articoli 26 capoverso 2, 27a, 27b e 33a P-LEne (nuove disposizione in materia di sussidi), agli articoli 25­27, 33 e 36 capoverso 1 lettera a numero 2 e lettera b P-LEne (disposizioni ampliate in materia di sussidi) e all'articolo 38 capoverso 1 lettera b e capoversi 2 e 3 P-LEne (disposizioni prorogate in materia di sussidi). Queste misure sottostanno pertanto al freno alle spese conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

Al riguardo occorre notare che le risorse necessarie per le nuove disposizioni in materia di sussidi e per quelle ampliate di cui sopra vengono prelevate dal Fondo per il supplemento rete (art. 37 LEne). Il finanziamento di quest'ultimo avviene attraverso il supplemento rete, il cui importo massimo rimane invariato a 2,3 ct/KWh conformemente all'articolo 35 LEne.

6.5

Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l'articolo 5 della legge del 5 ottobre 199017 sui sussidi il Consiglio federale riesamina periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel suo rapporto 2008 concernente i sussidi18 il Consiglio federale ha stabilito il principio secondo cui i sussidi la cui base legale deve essere creata o riveduta durante il periodo del riesame vengono riesaminati sistematicamente nell'ambito del pertinente messaggio. Occorre verificare se gli aiuti finanziari e le indennità sono sufficientemente motivati da un interesse della Confederazione, se conseguono il loro scopo in modo economico ed efficace e se sono concessi uniformemente ed equamente. Occorre inoltre verificare se gli aiuti finanziari e le indennità sono stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria e se consentono una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni.

Il progetto di atto legislativo prevede sussidi sotto forma di contributi d'investimento per i nuovi impianti fotovoltaici (rimunerazione unica) e per gli impianti idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici. Il progetto prevede inoltre sussidi sotto forma di misure di sostegno particolari (capitolo 6 LEne), come la proroga del premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici e nuovi contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa.

17 18

RS 616.1 FF 2008 5409

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Importanza degli aiuti finanziari per il raggiungimento degli scopi perseguiti La LEne contiene valori indicativi per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili fino al 2020 e al 2035. I valori a breve termine fissati per il 2020 hanno potuto essere raggiunti. Per quelli più a lungo termine fissati per il 2035 è invece necessario potenziare ulteriormente gli impianti per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. A causa dei prezzi persistentemente bassi dell'energia elettrica, quindi della conseguente mancanza di redditività della produzione di elettricità, e degli ostacoli associati alla costruzione di nuovi impianti per la produzione energetica, gli incentivi finanziari rimangono indispensabili.

Per questo motivo i contributi d'investimento e il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici sono prorogati. I contributi d'investimento e i contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa previsti nel progetto sostituiscono completamente, per tutte le tecnologie, il modello della rimunerazione per l'immissione di elettricità vigente in precedenza. I gestori degli impianti riceveranno meno sussidi rispetto al suddetto modello e dovranno sostenere, a seconda della tecnologia, almeno il 40 per cento dei costi d'investimento.

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi e procedura di concessione dei contributi Per la concessione dei contributi è prevista una procedura snella. Per quanto riguarda i contributi d'investimento i richiedenti ricevono un determinato contributo ai propri costi d'investimento. La novità consiste nel fatto che per questi contributi si dovranno verificare soltanto i costi d'investimento e non verrà più effettuato il calcolo dettagliato dei maggiori costi non ammortizzabili. Nel determinare gli importi, il Consiglio federale dovrà verificare di volta in volta che non si arrivi a una sovrarimunerazione.

Non vengono inoltre concessi contributi se mediante una verifica concreta si stabilisce che un impianto non presenta costi scoperti. Dato che taluni impianti a biomassa hanno spese d'esercizio particolarmente elevate, questi impianti ricevono pure un contributo il cui importo deve essere stabilito dal Consiglio federale per chilowattora di elettricità immessa in rete. Anche l'importo del
contributo viene verificato e può essere adeguato alle circostanze. Gli effetti dei sussidi vengono valutati regolarmente sulla base dell'articolo 55 LEne.

Durata degli aiuti finanziari Le risorse che possono essere destinate ogni anno agli impianti geotermici (contributi d'investimento e garanzie), ai grandi impianti idroelettrici (contributi d'investimento e premi di mercato) e agli impianti fotovoltaici (contributi d'investimento) sono limitate (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b e c nonché cpv. 3 P-LEne). Il Consiglio federale, se necessario, può inoltre stabilire contingenti per le altre tecnologie (cfr.

art. 36 cpv. 3 secondo periodo P-LEne). Il sostegno è concesso sino a fine 2030.

6.6

Delega di competenze legislative

Le nuove competenze legislative introdotte nella legge con la presente revisione si limitano ciascuna a un determinato oggetto della normativa e sono specificate sufficientemente in termini di contenuto, scopo e portata.

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Si tratta inoltre spesso di contenuti per i quali possono essere necessari rapidi adeguamenti per tenere conto di circostanze mutevoli o di sviluppi tecnici.

Il Consiglio federale mantiene la propria competenza per l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione riguardanti i contributi d'investimento (art. 29 LEne). A ciò si aggiunge una disposizione che prevede esplicitamente la facoltà del Consiglio federale di prevedere diverse categorie all'interno di tutte le tecnologie e di obbligare i promotori dei progetti a fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico (p. es. misurazioni del vento e geodati dei progetti geotermici). Il Consiglio federale sarà tenuto a emanare disposizioni d'esecuzione sui contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa.

6.7

Protezione dei dati

Ai sensi del nuovo articolo 29 capoverso 3 lettera j LEne, il Consiglio federale può prevedere che i beneficiari di un contributo d'investimento di cui al capitolo 5 mettano a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Sono inclusi, ad esempio, i dati delle misurazioni del vento, messi a disposizione in forma aggregata come geoinformazioni secondo la legge del 5 ottobre 200719 sulla geoinformazione e i geodati di progetti geotermici. Per gli aspetti riguardanti la protezione dei dati rilevanti per la legge federale sull'energia si rimanda, inoltre, al messaggio del 4 settembre 201320 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

19 20

RS 510.62 FF 2013 6489, in particolare 6681.

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