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Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Disegno

(Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20211, decreta: I La legge del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica è modificata come segue: Art. 37a

Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 31 dicembre 2025 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2021 1655 RS 814.91

2021-2312

FF 2021 1656

L sull'ingegneria genetica

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