Termine di referendum: 19 giugno 1978

Legge federale concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana # S T #

Modificazione del 9 marzo 1978

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 19761}, decreta: I

La legge federale del 15 giugno 19622) concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana è modificata come segue: Titolo Legge sulla vendita di bestiame Art. 2 cpv. I , 3 e 4 1

Allo scopo di migliorare l'allevamento e di facilitare il collocamento del bestiame, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi per -le spese di macellazione, nelle regioni di montagna, di bestiame d'allevamento inetto e di giovane bestiame d'allevamento e da reddito di qualità inferiore. Il Consiglio federale può limitare i sussidi nel tempo e a un numero di capi per azienda o detentore. I beneficiari devono essere affiliati al servizio di assistenza tecnica di economia del bestiame. Nessun sussidio è concesso per il bestiame che, già alla nascita, è riconosciuto inetto all'allevamento.

3 Per promuovere, nel settore dell'ingrasso dei bovini, la ripartizione del lavoro fra le regioni di montagna e quelle di pianura, la Confederazione può accordare ai Cantoni sussidi alle spese di collocamento per l'ulteriore ingrasso, di animali idonei provenienti dalle regioni di montagna.

" FF 1977 I 65 RS 916.301

a)

1978 -- 193

653

Vendita di bestiame 4

L'esecuzione delle misure adottate ai sensi dei capoversi 1 a 3 spetta ai Cantoni. Le prestazioni della Confederazione ammontano secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, dal 60 all'80 per cento dei sussidi pagati.

Azioni organizzate fuori delle regioni di montagna

Art. 3, marginale, nonché cpv. 2, 3, J 6i " e 5 2 Abrogato 3 La Confederazione può assegnare i sussidi anche per vacche che non sono state allevate in montagna ma che sono state sostituite, entro un determinato termine, con giovenche o vacche gravide provenienti dalle regioni di montagna, fornite delle qualità richieste per l'iscrizione nello «herd-book», di buona conformazione e di ascendenza garante di produttività. In luogo di sussidi per d'eliminazione, essa può pagare sussidi direttamente per l'acquisto di giovenche e di vacche gravide, provenienti dalle regioni di montagna e soddisfacenti dette esigenze se è provato che esse sostituiscono quelle abbattute.

3bis I sussidi sono pagati soltanto se i Cantoni di domicilio dei beneficiari vi partecipano nella misura del 20 al 40 per cento.

5 La Confederazione affida l'organizzazione di queste azioni ai Cantoni e ad organizzazioni idonee.

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per impedire difficoltà nello smercio del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane, la Confederazione può assumere, nella misura del 60 all'80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, le perdite d'utilizzazione di animali acquistati o ritirati per la vendita presso allevatori di montagna in mercati, concorsi, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche, purché i Cantoni si assumano il resto delle perdite d'utilizzazione. Puledri allevati fuori delle regioni montane possono parimenti essere ritirati. Gli animali sono acquistati e utilizzati giusta le istruzioni della Confederazione.

2 La Confederazione può agevolare lo smercio di animali delle regioni montane destinati all'ingrasso con sussidi pagati nella medesima proporzione e alle stesse condizioni.

Art. 9 cpv. 1 A brogato

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Vendita di bestiame

Art. 10 cpv. 1 1 Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione promuove la vendita della lana di pecora. Le spese della Co'nfederazione non devono superare 1,8 milioni di franchi annui.

Provvedimenti a favore delle regioni d'allevamento contigue

Art. 10*TM La Confederazione può estendere i provvedimenti stabiliti negli articoli 2 a 4 alle regioni di pianura contigue a quelle montane, che praticano tradizionalmente l'allevamento e dn cui, per il clima e la configurazione geografica, la produzione animale è predominante.

II 1 2

La presente modificazione sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 9 marzo 1978 II presidente, Bussey II segretario, Koehler

Consiglio degli Stati, 9 marzo 1978 II presidente, Reimann II segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 21 marzo 1978 1} Termine di referendum: 19 giugno 1978

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' FF 1978 I 653

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Legge federale concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana Modificazione del 9 marzo 1978

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1978

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21.03.1978

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