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78.067

Messaggio concernente la Seconda convenzione completiva di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Austria del 1° novembre 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporre alla vostra approvazione la Seconda convenzione completiva, firmata il 30 novembre 1977, intesa a completare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria già stipulata il 15 novembre 1967.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 1978

1978 -- 651

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

1457

Compendio Le relazioni fra la Svizzera e l'Austria nell'ambito della sicurezza sociale sono al presente regolate dalla convenzione del 15 novembre 1967 e dalla (prima) convenzione completiva del 17 maggio 1973. La seconda convenzione completiva modifica e completa questi due strumenti allo scopo, da un lato, di semplificarne l'applicazione, e dall'altro lato, di adattarne le disposizioni allo stato attuale delle legislazioni interne dei due Stati contraenti e agli accordi già conchiusi con altri Paesi.

Le modificazioni introdotte con questo accordo hanno nel loro insieme soltanto una portata ristretta, ma esse migliorano considerevolmente in molti casi la protezione sociale degli interessati. Queste modificazioni si avvicinano per quanto possibile alle disposizioni dell'accordo conchiuso con la Repubblica federale di Germania, e rispondono alla tendenza di una unificazione molto pronunciata, nel diritto delle convenzioni internazionali. Per finire, esse presentano il vantaggio di semplificare la procedura di liquidazione dei casi, procedura sempre indispensabile per una corretta applicazione delle disposizioni in materia di convenzioni internazionali.

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I

In generale

La convenzione del 1967 in vigore attualmente con l'Austria è uno degli accordi di sicurezza sociale più complicato sotto l'aspetto della sua applicazione che la Svizzera abbia mai conchiuso. Questo si spiega con il fatto che da parte austriaca fu necessario tenere conto, in occasione dell'elaborazione delle convenzioni internazionali, delle particolarità del diritto interno per quanto si riferisce al diritto alle prestazioni e al loro modo di calcolarle; questa particolarità obbligava d'introdurre una correlazione relativamente stretta tra il sistema austriaco e l'assicurazione delle rendite dell'altro Stato contraente. La conclusione, nel 1973, di una prima convenzione completiva aveva già permesso di introdurre dei lievi miglioramenti a tale situazione. Durante gli ultimi anni tuttavia qualche semplificazione importante era stata introdotta nella legislazione austriaca di sicurezza sociale che rendeva pure possibile un alleggerimento delle regolamentazioni internazionali in questa materia. Inoltre il nostro vicino ha recentemente modificato nel senso sopra esposto diverse convenzioni conchiuse con altri Stati, e per finire ci ha proposto di conchiudere una seconda convenzione completiva allo scopo di «semplificare» sensibilmente le regolamentazioni contenute negli accordi che ci legano.

In tale occasione è sembrato utile apportare certe modificazioni alla convenzione in vigore tenendo conto degli sviluppi subentrati nelle legislazioni dei due Stati, e dell'evoluzione del diritto internazionale nell'ambito della sicurezza sociale. Nella fattispecie si tratta in primo luogo di adattare certe disposizioni della convenzione tra la Svizzera e l'Austria a quelle dell'accordo tra la Svizzera e la Germania, e in tale ottica dell'applicazione della convenzione quadripartita di sicurezza sociale conchiusa nel dicembre 1977 fra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Svizzera, che vi abbiamo sottoposto per approvazione con il nostro messaggio del 1° novembre 1978 (cfr. FF 7975 II 1473).

II contenuto della seconda convenzione completiva è stato elaborato nel corso delle trattative con gli esperti, ed è stato perfezionato per corrispondenza così che non furono necessari dei negoziati veri e propri. Questa convenzione completiva è stata firmata a Berna nel novembre 1977.

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Convenzione completiva

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Contenuto

Come è già stato precisato, l'entrata in vigore della seconda convenzione completiva avrà principalmente come effetto di rendere più sciolti gli stretti legami fra le assicurazioni per le pensioni dei due Stati contraenti, ciò che comporta una semplificazione dei compiti degli enti assicurativi, e più particolarmente degli organismi di collegamento dei due Paesi. Questo alleggerimento è concretizzato con la soppressione totale o parziale di certe disposizioni della convenzione in vigore e del protocollo finale: cioè sono abrogati gli articoli 6 capoverso 2, 11, 20 capoverso 5, 21 capoverso 2 della 1459

convenzione e i punti 5 lettere b, e e d, nonché 7 del protocollo finale; allo stesso tempo l'articolo 19 della convenzione è stato ridotto dagli attuali 16 a solo 8 capoversi.

A causa di queste soppressioni, lo svolgimento simultaneo di un'attività lucrativa sul territorio dei due Stati potrebbe comportare in futuro un doppio assoggettamento obbligatorio dell'interessato (art. I n. 2 della convenzione completiva), ciò che è completamente giustificato e d'altra parte previsto in altre convenzioni. Inoltre, per il futuro sarà permesso a una persona di affiliarsi all'assicurazione volontaria in Austria anche se è già assicurata in tale periodo all'assicurazione per le rendite svizzere a titolo obbligatorio o facoltativo (soppressione del n. 5 lett. b, e e d del protocollo finale).

Le modificazioni delle disposizioni riguardanti l'assoggettamento avranno pure delle ripercussioni sul calcolo delle pensioni austriache, nella misura in cui, nel caso di periodi assicurativi compiti contemporaneamente sotto la legislazione dei due Stati, la parte austriaca terrà conto di tutti i periodi effettivamente compiti nei due sistemi; tuttavia saranno esclusi dal calcolo tutti i periodi d'assicurazione facoltativi in Svizzera che si sovrappongono con un periodo di assicurazione volontaria o obbligatoria in Austria (art. 1 n. 7 della convenzione completiva). Altre soppressioni risultano dalle modificazioni della legislazione austriaca, e la controparte ha inoltre rinunciato per semplificare la procedura amministrativa a tenere conto, in certi casi, dei periodi d'assicurazione svizzeri o di situazioni di fatto realizzate in Svizzera, per l'applicazione della sua legislazione interna (art. 1 n. 8, 9 e 10 della convenzione completiva). Per la stessa ragione l'articolo 11 della convenzione è stato abrogato, articolo che prevedeva una regolamentazione di riduzione o di soppressione in caso di cumulo di più prestazioni (art. 1 n. 3 della convenzione completiva).

Oltre alle modificazioni miranti a semplificare le regolamentazioni, la soppressione dell'articolo 17 capoverso 2 della convenzione ha come conseguenza principale da parte austriaca la possibilità di poter introdurre la totalizzazione dei periodi di assicurazione svizzeri con i periodi austriaci per l'apertura del diritto alla pensione di vecchiaia austriaca
anticipata, regolamentazioni di cui dovrebbero beneficiare numerosi cittadini svizzeri (art. 1 n. 6 della convenzione completiva).

Da parte svizzera la conclusione della presente convenzione completiva ha permesso di armonizzare certe disposizioni in materia dell'assicurazione per l'invalidità con le disposizioni contenute nei nostri accordi, e accordi aggiuntivi più recenti (accordi conchiusi con la Francia, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo). In primo luogo questo riguarda i cittadini austriaci che avendo dovuto abbandonare la loro attività nel nostro Paese a seguito di una malattia o di un infortunio corrono il rischio, per questa ragione, di non adempiere più le clausole assicurative se non hanno più il loro domicilio in Svizzera; in futuro essi saranno ritenuti assicurati fino a quando essi beneficeranno di provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, o fino a quando essi dimorano nel nostro Paese (art. 1 n. 23 lett. b della convenzione completiva). I frontalieri costituiscono un'altra categoria di persone la cui protezione è stata migliorata

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con l'introduzione di disposizioni del tutto simili a quelle dell'accordo tra la Svizzera e la Germania (art. l n. 11 cpv. 3 e n. 12 della convenzione completiva). Inoltre la pratica ha dimostrato che in tutti i casi in cui dei provvedimenti d'integrazione si rendevano necessari, questi dovevano essere accordati al più presto possibile. Di conseguenza le condizioni per aver diritto a tali provvedimenti sono state alleggerite a favore dei salariati austriaci come ciò era già stato il caso a favore dei lavoratori germanici (art. 1 n. 11 cpv. 1 della convenzione completiva). Un adattamento analogo permette inoltre di far beneficiare di provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, nel caso d'infermità congenite, i figli di cittadini austriaci i cui genitori sono domiciliati in Svizzera, ma che sono nati nel corso di un soggiorno della madre in Austria (art. l n. 22 della convenzione completiva); un'altra disposizione riguarda i figli orfani di madre (art. l n. 23 lett. e della convenzione completiva). D'altra parte va precisato, che gli assegni per grandi invalidi non sono pagati all'estero (art. l n. 19 della convenzione completiva).

Le disposizioni riguardanti le malattie professionali e gli assegni familiari sono state parzialmente riesaminate. Finora, all'insorgenza di una malattia professionale contratta a seguito di un'attività svolta nei due Paesi, questa malattia dava luogo a due rendite parziali il cui importo era proporzionale ai periodi durante i quali l'attività che aveva potuto causare la malattia era stata esercitata (periodi di esposizione al rischio). Allo scopo di evitare le difficoltà dovute alla determinazione dell'importo di ogni rendita, l'articolo 1 numero 4 della convenzione completiva prevede per il futuro che sarà l'assicurazione dello Stato sul cui territorio è stata svolta per ultimo l'attività causa della malattia che assumerà la totalità delle prestazioni corrispondenti. Per quanto riguarda gli assegni familiari le modificazioni o sono di carattere formale o concernono unicamente la parte austriaca.

Infine, la conclusione di questa convenzione completiva ha permesso di apportare oltre a dei miglioramenti puramente di carattere redazionale (p.

es. art. l n. l lett. a e c, 14, 15, 18 e 20 della convenzione completiva), anche delle modificazioni riguardanti
il campo d'applicazione nella sfera delle persone, modificazioni che nell'intervallo si erano dimostrate auspicabili; si tratta specificamente dell'allargamento del concetto di «frontaliere» (art.

l n. l lett. b della convenzione completiva), dell'inserimento di una disposizione riguardante i rifugiati e gli apolidi (art. l n. 17 della convenzione completiva), come pure della disposizione che stabilisce l'uguaglianza di trattamento fra i cittadini austriaci che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono rimunerati da tale datore di lavoro, e i cittadini svizzeri nella stessa situazione (art. l n. 18 lett. d della convenzione completiva).

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Finalità

Con l'entrata in vigore di questa seconda convenzione completiva sarà raggiunta una semplificazione della procedura amministrativa, come era stato auspicato dalle autorità svizzere. In tal modo specificamente la Cassa 1461

svizzera di compensazione in Ginevra sarà sollevata in una certa misura, dall'aiuto amministrativo che deve accordare agli enti assicurativi austriaci, ciò che avrà ripercussioni positive sulla situazione, anche se non se ne deve sopravvalutare l'importanza tenendo conto del numero ristretto dei casi che potranno essere liquidati co la procedura semplificata.

Nella stessa occasione, la posizione dei cittadini austriaci nell'ambito della · sicurezza sociale svizzera ha potuto essere allineata a quella dei cittadini di altri Stati con i quali furono conchiuse delle convenzioni, specificamente a quella dei cittadini germanici. In tale modo le disparità prima esistenti hanno potuto essere eliminate, per cui il lavoro degli organismi di applicazione, vale a dire delle casse di compensazione, risulterà semplificato.

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Ripercussioni finanziarie e amministrative

Tanto il numero dei cittadini austriaci che dimorano in Svizzera sen/,a avervi il domicilio pur essendo incapaci di lavorare causa malattia o infortunio, quanto quello dei frontalieri che potranno avvalersi delle nuove disposizioni riguardanti l'erogazione di una rendita dovrebbero raggiungere soltanto qualche decina di persone. Per quanto concerne le altre migliorie, esse riguardano un numero ancora più ristretto di persone. In conseguenza, le nuove disposizioni della seconda convenzione completiva, pur avendo un valore apprezzabile sul piano sociale in certi casi particolari, avranno delle ripercussioni minime sull'equilibrio finanziario del nostro sistema assicurativo. L'introduzione della disposizione sui rifugiati e gli apolidi, al momento prevista in tutte le nostre convenzioni, non avrà alcuna incidenza finanziaria, dato che la regolamentazione in tale materia conferma praticamente soltanto quei vantaggi loro già concessi dal diritto interno (decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi).

D'altra parte, le conseguenze sull'effettivo del personale potranno soltanto essere positive. Prima di tutto, la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra sarà alleggerita nel suo lavoro amministrativo, ciò che si inquadra nella tendenza a semplificarne i compiti. Le economie di personale che ne risulteranno non permetteranno tuttavia di ridurre l'effettivo della Cassa predetta di un funzionario a tempo pieno. In effetti, da un lato, i casi per i quali le nuove disposizioni permetteranno una semplificazione saranno numericamente pochi e, dall'altro lato, queste economie saranno quasi compensate da un leggero aumento dell'aiuto amministrativo da fornire in applicazione dell'accordo quadripartito già menzionato in precedenza. A tale proposito rimandiamo al messaggio concernente tale accordo.

4

Costituzionalità

La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia d'assicurazione sugli infortuni, come pure in materia d'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità nonché assegni familiari in virtù degli articoli 34bis 34quater e 34quinquies della Costituzione federale. D'altra parte, l'articolo 8 della

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Costituzione attribuisce alla Confederazione il diritto di conchiudere dei trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale riposa sull' articolo 85 numero 5 Cost.

La seconda convenzione completiva modifica e completa la convenzione del 15 novembre 1967 già modificata con la prima convenzione completiva del 17 maggio 1973 e, conseguentemente, è sottoposta alle identiche norme di validità. La convenzione del 1967 può essere disdetta in ogni momento con un termine di tre mesi, e le convenzioni complementari seguono la stessa sorte. La presente convenzione completiva, conchiusa per una durata indeterminata, è pure denunciabile. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta una unificazione multilaterale del diritto. Essa non è quindi sottoposta al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89 numero 3 lettera a della Cost. Allo stesso modo, la portata ristretta di tale accordo non giustifica il ricorso al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89 numero 4 della Cost.

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Decreto federale che approva la Seconda convenzione completiva di sicurezza sociale con l'Austria

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1978 decreta:

1)

Artìcolo unico 1

La Seconda convenzione completiva della convenzioni: di sicurezza sociale del 15 novembre 1967, firmata il 30 novembre 1977, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3

11 presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1978 li 1457

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Seconda convenzione completiva Traduzione della convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale

// Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica d'Austria, hanno deciso di modificare e di completare la convenzione sulla sicurezza sociale -- detta qui di seguito semplicemente «la convenzione» -- conchiusa tra i due Stati il 15 novembre 1967, e sottoposta a revisione con la convenzione completiva del 17 maggio 1973 e a tale scopo hanno nominato loro pieni potenziari : II Consiglio federale svizzero: il signor Hans Wolf, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, II Presidente della Repubblica d'Austria: il signor Hans Thalberg, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. a) L'articolo 1 numero 4 della convenzione assume il tenore seguente: «4. «Autorità competente» indica per quanto concerne l'Austria, il Ministero federale per l'amministrazione sociale (Bundesminister für soziale Verwaltung) e, ove trattisi di assegni familiari, il Ministero federale delle finanze (Bundesminister für Finanzen), per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;» b) L'articolo 1 numero 5 della convenzione assume il tenore seguente: «5. «Frontalieri» indica i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di una delle Parti contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano un'attività lucrativa regolare sul territorio dell'altra Parte contraente;» !)

Dal testo originale tedesco.

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Sicurezza sociale con l'Austria e) L'articolo 1 numero 12 della convenzione assume il tenore seguente: «12. «Assegni familiari» rispetto all'Austria, gli assegni familiari, rispetto alla Svizzera, gli assegni per i figli.» 2. All'articolo 6 della convenzione: è soppressa l'indica.zione del capoverso 1 e il capoverso 2 è abrogato.

3. L'articolo 11 della convenzione è abrogato.

4. L'articolo 13 della convenzione assume il tenore seguente: «Se una malattia professionale dovesse essere presa a carico secondo le legislazioni d'entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale un lavoro suscettibile di provocare una tale malattia è stato esercitato per ultimo.» 5. All'articolo 14 capoverso 1 della convenzione, l'espressione «con riserva dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b» è soppressa.

6. All'articolo 17 della convenzione, il capoverso 2 è abrogato.

7. L'articolo 18 capoverso 5 della convenzione assume il tenore seguente: «(5) Per l'applicazione dei commi 3 e 4, i periodi di contribuzione che si sovrappongono sono presi in considerazione nella loro durata effettiva; non si tiene conto nella fattispecie dei periodi di contribuzione compiti nell'assicurazione facoltativa svizzera.» 8. L'articolo 19 della convenzione assume il tenore seguente: «(1) Per stabilire l'attribuzione o un regime, nonché la sua competenza per l'assicurazione pensioni austriaca, si tiene conto soltanto dei periodi d'assicurazione austriaca.

(2) I periodi d'assicurazione svizzera non sono presi in considerazione per l'apertura del diritto all'indennità di fedeltà da parte dell'assicurazione austriaca per le pensioni dei minatori, come pure per l'erogazione di tale prestazione.

(3) Nell'applicazione dell'articolo 18 capoversi 1 e 3, i periodi d'assicurazione svizzera sono presi in considerazione senza ricorrere all'applicazione delle disposizioni legali austriache concernenti l'imputazione dei periodi di assicurazione.

(4) Nell'applicazione dell'articolo 18 capoverso 3 la base di determinazione è stabilita esclusivamente facendo riferimento ai periodi assicurativi compiti nell'assicurazione austriaca per le pensioni.

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Sicurezza sociale con l'Austria (5) Nell'applicazione dell'articolo 18 capoverso 4 sono valide le seguenti disposizioni : a) Se la durata totale dei periodi d'assicurazione considerabili fondandosi sulle disposizioni legali delle due Parti contraenti supera il numero massimo fissato dalle disposizioni legali austriache per la determinazione dell'importo progressivo, la ' prestazione parziale è calcolata secondo il rapporto che esiste fra i periodi d'assicurazione computabili conformemente alle disposizioni legali austriache e il numero massimo summenzionato del mese d'assicurazione.

b) L'assegno per grandi invalidi deve essere calcolato secondo le disposizioni legali austriache, fondandosi sulla prestazione parziale austriaca nell'ambito degli importi limite ridotti proporzionalmente.

Se invece un diritto a una pensione sussiste unicamente in base a dei periodi assicurativi considerabili giusta la legge austriaca, l'assegno per grandi invalidi è dovuto proporzionalmente alla pensione, tranne ove un tale assegno fosse già concesso in virtù della legislazione svizzera.

(6) Se le disposizioni legali austriache fanno dipendere l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione per le pensioni dei minatori da attività essenzialmente minerarie secondo le disposizioni predette compite in aziende determinate, sono considerati unicamente i periodi di assicurazione svizzera durante i quali è stato svolto un impiego in una azienda analoga con attività simile.

(7) I periodi d'assicurazione svizzera non sono conteggiati per il calcolo dell'indennità forfettaria.

(8) I pagamenti straordinari dell'assicurazione per le pensioni (rendite) austriache sono dovuti proporzionalmente alla prestazione parziale austriaca; l'articolo 21 si applica per analogia.» 9. All'articolo 20 della convenzione, il capoverso 5 è abrogato.

10. All'articolo 21 della convenzione è soppressa l'indicazione del capoverso 1 e il capoverso 2 è abrogato.

11. L'articolo 22 della convenzione assume il tenore seguente: «(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti che esercitano un'attività lucrativa possono pretendere i provvedimenti di riformazione professionale (integrazione) conformemente alla legislazione dell'altro Stato finché risiedono sul suo territorio, e se, immediatamente prima che tali provvedimenti risultino necessari, essi
furono sottoposti a contribuzione secondo le disposizioni legali dello Stato interessato.

(2) Le persone di nazionalità austriaca non esercitanti un'attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità, possono pretendere i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione svizzera per

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Sicurezza sociale con l'Austria l'invalidità fintante che mantengono il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima che detti provvedimenti risultino necessari, ivi abbiano abitato ininterrottamente per almeno un anno. I figli possono pretendere i provvedimenti d'integrazione fino a quando hanno il domicilio in Svizzera, e se ivi sono nati invalidi, oppure vi abitano ininterrottamente dalla nascita.

(3) II numero 1 è applicabile per analogia ai frontalieri a condizione che, prima dell'attuazione dei provvedimenti d'integrazione abbiano esercitato un'attività permanente a tempo pieno.

(4) Sono riservate le prescrizioni più favorevoli di ciascuno Stato.» 12. L'articolo 23 lettera b della convenzione assume il tenore seguente: «b. Le persone aventi esercitato un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri che, nei tre anni precedenti immediatamente l'inizio dell' evento assicurato secondo le disposizioni legali svizzere, hanno pagato contributi in base a queste disposizioni durante almeno dodici mesi.» 13. L'articolo 25 della convenzione assume il tenore seguente: «(1) II salariato, occupato in uno Stato contraente e domiciliato o abitualmente dimorante nell'altro Stato, ha diritto agli assegni familiari, conformemente alla legislazione del primo Stato, come il salariato che ha il suo domicilio o la sua dimora abituale in tale Stato.

(2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina il diritto agli assegni familiari al compimento di una determinata durata d'impiego o d'esercizio di una professione, si deve tener conto dei periodi assimilati compiti nell'altro Stato contraente.

(3) Qualora le disposizioni legali di uno Stato contraente fanno dipendere il diritto agli assegni familiari dalla condizione che i figli dimorino abitualmente in tale Stato, si tiene anche conto dei figli che dimorano abitualmente nell'altro Stato come se abitassero abitualmente nel primo Stato.

(4) Se un salariato è trasferito da uno Stato contraente nell'altro, è applicabile la legislazione dello Stato in cui ha il domicilio o la sede il datore di lavoro.

(5) Qualora tenendo conto delle disposizioni della presente convenzione, le condizioni poste per l'apertura del diritto agli assegni familiari della legislazione dei due Stati contraenti sono adempite da un figlio, gli assegni familiari predetti
sono pagati esclusivamente in applicazione della legislazione dello Stato nel quale il figlio dimora abitualmente.

(6) La persona che, nel corso di un mese, è sottoposta successivamente alle legislazioni di uno e dell'altro Stato contraente, ha diritto agli assegni familiari di tale mese secondo la legislazione del primo Stato.

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Sicurezza sociale con l'Austria (7) Per figli, secondo tale capitolo, si devono intendere le persone per le quali gli assegni familiari sono previsti giusta la legislazione applicabile.» 14. L'articolo 30 capoverso 3 della convenzione assume il tenore seguente: «(3) Allo scopo di agevolare l'applicazione della presente convenzione e, segnatamente per semplificare e accelerare le comunicazioni fra le istituzioni riguardanti i due Stati, le autorità competenti istituiscono degli enti di collegamento.» 15. L'articolo 35a della convenzione assume il tenore seguente: «I diritti derivanti secondo le disposizioni legali austriache a una persona che per dei motivi politici, religiosi o di origine ha subito un pregiudizio nella sua situazione con riferimento al diritto della sicurezza sociale non sono toccati dalla presente convenzione.» 16. Al punto 1 del protocollo finale della convenzione le parole «Eccettuato l'articolo 11» sono soppresse.

17. Il punto 2 del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «2. Articolo 3 della convenzione: a) La convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, come pure agli apolidi, qualora dimorino abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa è applicabile, alle stesse condizioni, ai loro familiari e superstiti, in quanto quest'ultimi fondano i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi.

b) Giusta la convenzione, sono ritenuti cittadini austriaci le persone che, l'il luglio 1953, il 1° gennaio 1961 o il 27 novembre 1961, risiedevano in Austria non soltanto a titolo temporaneo e che, alla data considerata, appartenevano alla comunità linguistica tedesca ed erano apolidi o di nazionalità indeterminata.» 18. a) Al punto 3 lettera b del protocollo finale alla convenzione l'espressione «Non sono applicabili ai cittadini svizzeri» è sostituita con l'espressione «Ai cittadini svizzeri sono riservati».

b) II punto 3 lettera e del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «e. Sono riservate le legislazioni degli Stati contraenti riguardanti l'assicurazione delle persone occupate da un rappresentante ufficiale di uno degli Stati contraenti in un terzo Stato o dei membri di una tale rappresentanza.»

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Sicurezza sociale con l'Austria e) Al punto 3 lettera d del protocollo finale della convenzione, l'espressione «fra i cittadini delle Parti» è soppressa.

d) II punto 3 lettera f del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «f. La parità di trattamento dei cittadini austriaci con i cittadini svizzeri non è applicabile alla legislazione svizzera relativa alle prestazioni di soccorso concesse ai cittadini svizzeri residenti all'estero.» 19. Il punto 4 del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «4. Articolo 5 della convenzione : a) Le indennità di compensazione previste dalla legislazione austriaca non sono versate ai titolari di pensione dimoranti in Svizzera.

b) Sono riservate le disposizioni legali svizzere riguardanti il diritto agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.» 20. U punto 5 del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente : «5. Articolo 6 della convenzione: I cittadini austriaci occupati in qualità di battellieri del Reno, giusta l'accordo internazionale sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno nel suo tenore recente su navi appartenenti ad aziende aventi la sede in Svizzera, sono considerati, per quanto riguarda l'assicu razione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, come se fossero occupati in Svizzera, purché ivi non abbiano il loro domicillio; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto concerne il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.» 21. Il punto 7 del protocollo finale della convenzione è abrogato.

22. Dopo il punto 8 del protocollo finale della convenzione è inserito il punto 80 del tenore seguente: «Sa. Articolo 22 della convenzione : a) A complemento del capoverso 2 frase seconda, i figli nati invalidi in Austria, e la cui madre ha soggiornato sul territorio austriaco in tutto per almeno due mesi o più prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità svizzera prende pure a carico, nei casi d'infermità congenita di un figlio, le spese che sono risultate in Austria durante i primi tre mesi dopo la nascita, e questo nella misura 1470

Sicurezza sociale con l'Austria in cui essa sarebbe stata tenuta ad accordare tali prestazioni in Svizzera.

b) Un soggiorno di tre mesi al massimo del figlio in Austria non interrompe la durata di residenza prevista al capoverso 2 frase seconda.» 23.

a) II punto 9 lettera a)/aa del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «aa. quelle che sono al beneficio di una pensione (rendita) della propria assicurazione per le pensioni (rendite); b) II punto 9 lettera b) del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «b) I cittadini austriaci che devono abbandonare l'impiego o l'attività in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia sono ritenuti, fintante che fruiscono dei provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera o che dimorano in Svizzera, come affiliati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per quanto riguarda l'apertura del diritto a una rendita ordinaria, e sono sottoposti all'obbligo di pagare contributi come persone senza attività lucrativa.» e) Al punto 9 del protocollo finale della convenzione è aggiunta la lettera e) del tenore seguente: «e) Le donne di nazionalità austriaca che soddisfano le altre condizioni legali svizzere cui è subordinata l'apertura di un diritto alle rendite ordinarie di orfano di madre, sono considerate assicurate in base a questo diritto, se immediatamente prima della morte le stesse hanno dimorato abitualmente nella Repubblica d'Austria.»

24. Il punto 11 del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente : «11. Articolo 25 della convenzione: a) Un'attività indipendente conferisce soltanto diritto agli assegni familiari se essa non contravviene alle disposizioni legali.

b) Un diritto agli assegni familiari austriaci esiste soltanto se un occupazione è svolta per almeno un mese.

e) II capoverso 6 non esclude la concessione di assegni familiari secondo la legislazione svizzera per periodi inferiori a un mese.» Articolo 2 II titolo convenzione completiva del 17 maggio 1973 della Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale diventa «Prima convenzione completiva della Con-

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Sicurezza sociale con l'Austria venzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale.» Articolo 3 (1) La presente convenzione completiva deve essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna non appena possibile.

(2) La presente convenzione completiva entra in vigore, con riserva dei disposti che seguono, il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ne siano stati scambiati gli strumenti di ratifica.

(3) II punto 6 dell'articolo 1 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1976.

(4) L'articolo 35 capoversi 4 e 9 della convenzione è applicabile per analogia nell'assicurazione per le pensioni austriache e nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 4 lettera a) della convenzione, la competenza in materia di prestazioni dell'assicurazione per le pensioni austriache rimane invariata.

In fede di che, i plenipotenziari, hanno firmato la prescrite convenzione completiva e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Berna, il 30 novembre 1977.

Per la Confederazione Svizzera: H. Wolf

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Per la Repubblica d'Austria: Hans Thalberg

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Messaggio concernente la Seconda convenzione completiva di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Austria del 1° novembre 1978

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

78.067

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.12.1978

Date Data Seite

1457-1472

Page Pagina Ref. No

10 112 723

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