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Messaggio concernente l'accordo con il Regno del Marocco sull'indennizzo d'interessi svizzeri del 30 agosto 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'accordo tra la Confederazione svizzera e il Regno del Marocco che disciplina le conseguenze finanziarie del trasferimento allo Stato marocchino della proprietà dei beni agricoli o a vocazione agricola appartenuti a cittadini svizzeri, firmato a Rabat il 6 giugno 1978.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 agosto 1978

1978 -- 579 48

Foglio federale 1978, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio Nel quadro della riforma agraria, intrapresa negli anni successivi alla sua accessione all'indipendenza, il Marocco ha nazionalizzato diverse categorie di terre agricole o a vocazione agricola; un certo numero di proprietari svizzeri sono stati toccati da tale misura. I negoziati intesi ad assicurare un indennizzo a questi nostri concittadini sono stati avviati nel 1967; ripresi nel 1973, sono sfociati, il 6 giugno 1978, nella firma di un accordo che disciplina le conseguenze finanziarie del trasferimento allo Stato marocchino della proprietà dei beni agricoli o a vocazione agricola appartenuti a cittadini svizzeri. L'accordo prevede il versamento, da parte del Governo marocchino, di un'indennità globale e forfettaria di 2 000 000 di franchi svizzeri.

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I I1

Parte generale Situazione iniziale

Paese dalle strutture essenzialmente agricole, il Marocco, alcuni anni dopo la sua accessione all'indipendenza, ha proceduto a una riforma agraria imperniata sulla ristrutturazione delle aziende agricole nonché sullo sviluppo di nuove possibilità per gli agricoltori indigeni. Un certo numero di cittadini svizzeri sono stati toccati dalle misure di ripresa delle terre agricole o a vocazione agricola da parte dello Stato marocchino.

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Svolgimento dei negoziati

I primi negoziati iniziarono a Rabat alla fine del 1967. Siccome le Parti non avevano potuto giungere a un'intesa, in particolare circa i metodi di stima dei terreni, le discussioni furono continuate in via diplomatica. Ripresi nel febbraio 1973, i negoziati permisero alle due delegazioni d'intendersi sulla delimitazione dei beni suscettibili d'indennizzo, sull'identità delle persone di nazionalità svizzera indennizzabili, sulle superficie e, infine, sull' ammontare di un'indennità globale e forfettaria per tutti i beni, diritti e interessi svizzeri toccati dalle misure di ripresa delle proprietà agricole da parte dello Stato marocchino.

Questi negoziati, ritardati soprattutto dalle discussioni avute dal Marocco con la Francia al fine di regolare un problema analogo ma quantitativamente più importante, sono sfociati finalmente nella parafatura, il 2 marzo 1977, indi nella firma, il 6 giugno 1978, di un accordo d'indennizzo. Il tempo trascorso tra la parafatura e la conclusione dell'accordo è dovuto a diversi fattori. L'appello pubblicato dal Dipartimento politico il 21 marzo 1977, a destinazione di tutti gli ex proprietär!, ha fatto apparire alcuni nuovi casi che si son dovuti esaminare prima di sottoporli alla Parte marocchina. D'altro canto, i cambiamenti intervenuti nell'ambito del Governo e dell'amministrazione del Marocco nell'ottobre 1977 hanno rallentato le discussioni relative all'elaborazione definitiva dell'accordo.

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Esito dei negoziati

Le due Parti hanno convenuto un'indennità globale e forfettaria di 2 000 000 di franchi svizzeri per tutti i beni, diritti e interessi svizzeri toccati in Marocco dalla nazionalizzazione delle terre agricole o a vocazione agricola. Tale risultato costituisce un progresso rispetto alle prime offerte marocchine; da questo profilo, il lasso di tempo intercorso tra l'inizio dei negoziati e la conclusione dell'accordo s'è rivelato giustificato. Inoltre, il pagamento dell'indennità in un unico versamento, alla fine del mese successivo a quello nel corso del quale lo Stato marocchino ratificherà l'accordo, è un elemento positivo. Se consideriamo, d'altra parte, la necessità di porre fine a una controversia che si protraeva ormai da lunghi anni, permettendo così agli ex proprietari svizzeri di riscuotere un'indennità per le loro terre nazionaliz727

zate, l'accordo stipulato con il Marocco, allorché quest'ultimo versa in cattive condizioni economiche, è da considerarsi soddisfacente.

2

Parte speciale

L'accordo ricalca, per l'essenziale, le disposizioni degli accordi d'indennizzo conchiusi anteriormente con altri Paesi.

L'articolo 1 pone il principio di un'indennità globale e forfettaria pagabile dal Governo marocchino e menziona le pretese cui corrisponde detta indennità.

L'articolo 2 definisce i beni, i diritti e gli interessi svizzeri ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 3 Stabilisce l'ammontare dell'indennità globale e forfettaria e la data del suo versamento.

Giusta l'articolo 4, le pretese di diritto pubblico gravanti i beni, i diritti e gli interessi svizzeri sono considerate definitivamente risolte, sia per quanto concerne i debiti e gli obblighi fiscali sia per quanto concerne gli oneri iscritti nei libri fondiari.

L'articolo 5 dispone che la ripartizione della somma menzionata nell'articolo 3 è di esclusiva competenza del Consiglio federale.

L'articolo 6 esclude dal campo d'applicazione dell'accordo gli immobili che sono stati oggetto di negoziazioni tra cittadini svizzeri e marocchini prima dell'entrata in vigore della nazionalizzazione, non trascritte alla data della firma dell'accordo.

Secondo l'articolo 7, il pagamento della somma globale e forfettaria ha effetto liberatorio per il Governo del Regno del Marocco nei confronti della Confederazione Svizzera e delle persone fisiche e giuridiche svizzere interessate.

L'articolo 8 disciplina l'assistenza amministrativa tra i due Governi per l'esecuzione dell'accordo.

L'articolo 9 concerne l'entrata in vigore dell'accordo.

Uno scambio di lettere riserva tre casi in cui gli immobili menzionati sono oggetto di vertenze pendenti dinanzi ai tribunali marocchini. Vi si precisa che, se al termine di queste procedure gli ex proprietari dovessero ottenere ragione circa gli immobili in questione, essi saranno indennizzati dal Governo del Marocco conformemente alle regole, condizioni e modalità previste nell'accordo.

3 31

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

L'accordo, che prevede il versamento di un'indennità da parte del Governo del Marocco, non implica di per sé alcuna spesa da parti; della Confederazio728

ne. Intendiamo affidare l'esecuzione dell'accordo, vale a dire la ripartizione della somma globale, alla Commissione delle indennità di nazionalizzazione (GIN). Quest'ultima, giusta l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 aprile 1951 concernente la Commissione delle indennità di nazionalizzazione (RS 981.1), riscuote una tassa di % Per cento su tutti i pagamenti d'indennità.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

Spetta al Dipartimento politico federale assicurare la segreteria della Commissione delle indennità di nazionalizzazione. L'effettivo attuale del servizio incaricato dell'esecuzione degli accordi d'indennizzo, cui è collegata la segreteria di detta Commissione, è composto di due persone. Per l'esecuzione dell'accordo con il Marocco, non occorrerà, presumibilmente, personale suppletivo.

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Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'accordo non avrà alcuna conseguenza per i Cantoni e i Comuni.

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Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale è data dall'articolo 8 della Costituzione federale, che abilita la Confederazione a stipulare trattati con gli Stati esteri, nonché dall'articolo 85 numero 5, da cui discende la competenza dell' Assemblea federale in materia d'approvazione. L'accordo non prevede l'adesione a un organismo internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Formalmente, esso è di durata indeterminata e indenunciabile; materialmente diverrà senza oggetto col versamento dell'indennità globale e forfettaria in esso previsto. Il decreto federale concernente l'accordo non è quindi sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Inoltre, la portata limitata del medesimo non giustificherebbe di sottoporlo al referendum facoltativo con decisione dei due Consigli giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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Decreto federale concernente l'accordo con il Regno del Marocco sull'indennizzo d'interessi svizzeri

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1978 1), decreta:

Art. l 1 L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco che disciplina le conseguenze finanziarie del trasferimento allo Stato marocchino della proprietà dei beni agricoli o a vocazione agricola appartenuti a cittadini svizzeri, conchiuso a Rabat il 6 giugno 1978, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1978 li 725

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Accordo

Traduzione "

tra la Confederazione Svìzzera e U Regno del Marocco che disciplina le conseguenze finanziarie del trasferimento allo Stato marocchino della proprietà dei beni agricoli o a vocazione agricola appartenuti a cittadini svizzeri

// Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi, da un canto, di stringere viepiù i vincoli d'amicizia e di cooperazione esistenti tra loro e coscienti, dall'altro, che occorre trovare una soluzione definitiva ai problemi d'indennizzo in sospeso tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1

II Governo del Regno del Marocco verserà al Consiglio federale svizzero un'indennità globale e forfettaria per i beni, diritti e interessi svizzeri in Marocco, toccati dal trasferimento allo Stato marocchino della proprietà di taluni immobili agricoli o a vocazione agricola.

Articolo 2 Sono considerati svizzeri, giusta il presente. Accordo, i beni, diritti e interessi che, al momento del trasferimento della proprietà, appartenevano, in qualunque forma, direttamente o indirettamente, a persone fisiche o giuridiche di nazionalità svizzera-.

Articolo 3 L'indennità globale e forfettaria prevista nell'articolo 1 è fissata a due milioni di franchi svizzeri.

Detta somma sarà versata, al più tardi, alla fine del primo mese successivo a quello in cui il presente Accordo sarà stato ratificato dallo Stato marocchino.

Articolo 4 II Governo del Regno del Marocco considera definitivamente liquidata qualsiasi pretesa di diritto pubblico concernente i beni, diritti e interessi svizzeri contemplati negli articoli 1 e 2 qui innanzi.

'' Dal testo originate francese (FF 1978 II 743).

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Indennizzo d'interessi svizzeri In particolare, le persone di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo saranno definitivamente liberate da qualsiasi debito e obbligo fiscale derivanti dalle disposizioni legali o regolamentari marocchine e riferentisi sia ai beni, diritti e interessi in causa, sia alle somme ad essi attribuite in virtù del presente Accordo.

Dette persone saranno, dall'entrata in vigore del presente Accordo, liberate da ogni onere iscritto nei libri fondiari e inerente agli immobili ripresi.

Articolo 5 La ripartizione dell'indennità globale e forfettaria prevista nell'articolo 3 è di esclusiva competenza del Consiglio federale svizzero.

Tale indennità sarà distribuita secondo il piano di ripartizione stabilito dal Consiglio federale svizzero e le modalità di detta ripartizione non impegneranno in alcun modo la responsabilità del Regno del Marocco.

Articolo 6 Le disposizioni degli articoli precedenti non s'applicano ai beni agricoli la cui proprietà è stata trasferita allo Stato e sono stati oggetto, anteriormente alla data d'effetto della misura di trasferimento, di negoziazioni tra cittadini svizzeri e marocchini, non trascritte alla data della firma del presente Accordo.

Articolo 7 Col pagamento dell'indennità globale e forfettaria menzionata nell'articolo 3, il Consiglio federale svizzero considererà definitivamente e integralmente liquidata ogni rivendicazione inerente ai beni, diritti e interessi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo. Questa liquidazione avrà effetto liberatorio per lo Stato marocchino nei confronti della Confederazione Svizzera, nonché di tutte le persone fisiche o giuridiche svizzere interessate, le quali non potranno più, in avvenire, far valere alcuna pretesa sugli immobili contemplati dal presente Accordo.

Articolo 8 Onde facilitare la ripartizione della somma stabilita nell'articolo 3, il Governo del Regno del Marocco fornirà al Consiglio federale svizzero, su richiesta del medesimo, qualsiasi informazione e documento disponibili relativi agli immobili contemplati dal presente Accordo.

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Indennizzo d'interessi svizzeri Articolo 9 TI presente Accordo sarà ratificato appena possibile. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione che avverrà a Berna.

Fatto a Rabat, il 6 giugno 1978, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Consiglio Federale Svizzero: J. Monnier

Per il Governo del Regno del Marocco: H. Lukasch

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Indennizzo d'interessi svizzeri II Segretario Generale del Ministero delle Finanze

Rabat, 6 giugno 1978 Signor Jean Monnier Ministro Plenipotenziario Presidente della delegazione svizzera

Signor Ministro Plenipotenziario, Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera in data odierna mediante la quale mi comunica quanto segue: «Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna tra la Confederazione svizzera e il Regno del Marocco che disciplina le conseguenze finanziarie del trasferimento allo Stato marocchino della proprietà dei beni agricoli o a vocazione agricola appartenuti a cittadini svizzeri, ho l'onore di comunicarle quanto segue: Gli immobili indicati qui appresso sono oggetto di vertenze pendenti dinnanzi ai tribunali marocchini: Fama requisizioni d'immatricolazione 717 T e 718 T Jaunin requisizioni d'immatricolazione 30 390 C e 30 391 C Renaud requisizione d'immatricolazione 3 851 Z Le persone summenzionate che, al termine di queste procedure, vedranno riconosciuti i loro diritti circa gli immobili in questione saranno indennizzate dal Governo del Regno del Marocco conformemente alle regole, condizioni e modalità previste nell'Accordo.

Le sarei grato se mi volesse confermare il Suo accordo su quanto precede.» Ho l'onore di confermarle che il mio Governo accetta quanto precede.

Gradisca, signor Ministro Plenipotenziario, l'espressione della mia alta considerazione.

Il Segretario Generale del Ministero delle Finanze, H. Lukasch

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Messaggio concernente l'accordo con il Regno del Marocco sull'indennizzo d'interessi svizzeri del 30 agosto 1978

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03.10.1978

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