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78.013

Messaggio sulla convenzione con il Liechtenstein concernente i servizi delle PTT del 27 febbraio 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle PTT.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 febbraio 1978

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio Sulla base della Convenzione del 10 novembre 1920 tra «il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein allo scopo di affidare l'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni nel Principato del Liechtenstein all'amministrazione delle poste svizzere e all'amministrazione dei telegrafi e telefoni svizzeri» (RS 11 167), i servizi delle poste e telecomunicazioni del Liechtenstein sono esercitati dall'Azienda svizzera delle PTT.

Questa convenzione non soddisfa più alle esigenze attuali. In particolare tien conto in modo insufficiente dello sviluppo delle telecomunicazioni a partire dal 1920. Considerazioni d'ordine finanziario concorrono pure a motivare la richiesta svizzera di revisione. ' La nuova convenzione corrisponde appropriatamente alle pretese svizzere di pieno indennizzo delle prestazioni fornite al Liechtenstein dall'Azienda delle PTT. La convenzione riconosce inoltre espressamente, come per la radio e la televisione, la privativa del Liechtenstein sulle poste e telecomunicazioni. L'Azienda svizzera delle PTT esercita quindi per conto del Principato i servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Liechtenstein; questo si è impegnato, con la nuova convenzione, a tenere in considerazione gli interessi nazionali ed internazionali della Svizzera nell'esercizio della sua sovranità in materia di radio e televisione e, in particolare, a non lasciare alle emissioni pubblicitarie uno spazio maggiore di quello usuale in Svizzera.

Lo statuto giuridico del personale svizzero delle PTT e il perseguimento dei reati figurano fra le altre questioni importanti, cui la convenzione ha dato una nuova regolamentazione. Il testo è completato da una convenzione d'esecuzione tra il Governo del Liechtenstein e l'Azienda delle PTT, il quale potrà in ogni momento essere adattato alle circostanze.

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I II

Parte generale Regolamentazione in vigore dal 1920

Dopo la caduta della monarchia austroungarica nel novembre 1918, ir Governo del Liechtenstein si adoperò, sotto la spinta della crisi economica, a stringere più strette relazioni con la Svizzera, in modo particolare nel campo delle dogane e delle poste. Il 10 novembre 1920 fu conchiusa una Convenzione fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Principato del Liechtenstein allo scopo di affidare l'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni nel Principato del Liechtenstein all'amministrazione delle poste svizzere e all'amministrazione dei telegrafi e telefoni svizzeri (RS 11 167); il nuo.vo atto entrò in vigore il 1° febbraio 1921. Essendo all'epoca il traffico nel Liechtenstein minimo, l'esercizio dei servizi delle PTT non rivestiva grande significato per la Svizzera. Tale situazione si è però fondamentalmente modificata in seguito all'espansione economica del Liechtenstein e allo sviluppo delle telecomunicazioni.

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Apprezzamento critico della situazione iniziale

II desiderio di una nuova regolamentazione della contabilità sta a monte della richiesta svizzera di revisione. La convenzione del 1920 ha prestato troppo poca attenzione alle disuguali proporzioni dei due Stati, relativamente almeno all'imputazione dei costi. Mentre le entrate provenienti dal traffico rimangono esclusivamente al Paese d'origine, il Principato -- eccettuata una somma forfettaria poco elevata per spese di amministrazione -- non è gravato, per il servizio postale, da alcun costo dell'uso comune degli impianti svizzeri e, per i servizi delle telecomunicazioni, ha a carico solamente una quota minima. Questa già netta sproporzione si è poi sempre più spostata a detrimento della Svizzera, in seguito allo sviluppo della tecnica, specialmente nel campo delle telecomunicazioni. Il Principato ha fin dall'inizio riconosciuto, almeno come dichiarazione di principio, la fondatezza della richiesta svizzera; ciononostante il passaggio dal piano dei principi a quello delle concrete modalità e disposizioni della nuova convenzione e della convenzione d'esecuzione, si è rivelato difficile assai.

Una specifica questione della revisione è costituita dalla delimitazione dell' oggetto della convenzione. Il servizio telegrafico e telefonico è definito, dall articolo 1 della convenzione del 1920, come l'oggetto proprio della convenzione. Nel 1920 non esistevano né radio né televisione, le quali, fin dalla loro introduzione, furono considerate in Svizzera coperte dalla privativa dei telegrafi. In base alla legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, secondo la quale la regalia dei telegrafi e dei telefoni si estende agli impianti per l'emissione e la ricezione, nonché ad impianti di qualsiasi natura, a scopo di trasmissione elettrica o radioelettrica di segnali, immagini o suoni, l'Azienda delle PTT ha sempre accordato al Liechtenstein concessioni per la ricezione radiofonica e più recentemente per la ricezione televisiva, come pure concessioni per la trasmissione e ricezione privata di informazioni. Il governo del Liechtenstein ha approvato tale agire, 935

non però alcuni concessionari, che si sono rifiutati di pagare le tasse di concessione, adducendo che la convenzione del 1920 non costituisce base legale sufficiente per tale operazione.

Una convenzione addizionale, in materia di concessioni d'emissione, fu conchiusa nel 1937/39 con scambio di note tra il Consiglio federale e il Governo del Principato; essa prevede che una concessione per la trasmissione pubblica di programmi nel Liechtenstein sia accordata dalle autorità svizzere conformemente alle prescrizioni svizzere, le quali dispongono che le autorità concedenti si accordino con il Governo del Liechtenstein e diano seguito alla richiesta, purché interessi svizzeri o internazionali importanti non vi si oppongano. Lo scambio di note non fu pubblicato né sulla Raccolta delle leggi federali, né su quella corrispondente del Liechtenstein. Mentre la Svizzera sosteneva l'opinione che lo scambio di note non creava alcun diritto nuovo, ma confermava una situazione giuridica esistente, il Governo del Liechtenstein, in un secondo tempo, allegò che lo scambio di note, non sottoposto al «Landtag», non era mai stato ratificato, e che di conseguenza il Liechtenstein aveva conservato la sovranità in materia di emissione. Tuttavia, in pratica, il Liechtenstein non ha mai accordato concessioni di emissione, benché numerose richieste in tal senso fossero giunte al governo. Una regolamentazione chiara e incontestabile di questa importante questione si impone pertanto fra i compiti della nuova convenzione.

La convenzione del 1920 rivela altre lacune ancora, che la nuova dovrà colmare. In virtù dell'articolo 2 della convenzione, solo le leggi e le altre disposizioni svizzere in materia di poste, di telegrafi e telefoni hanno nel Liechtenstein vigenza come in Svizzera, sebbene numerose altre disposizioni, per esempio la legge sull'elettricità, la procedura penale federale, la legge sulla procedura amministrativa, ecc., debbano essere applicate affinchè l'esercizio del servizio delle PTT nel Liechtenstein sia garantito. Insufficientemente precisata è, nel complesso, la competenza giurisdizionale in materia penale per le infrazioni al diritto federale applicabile nel Liechtenstein in virtù della convenzione. Inoltre, rispetto alla normativa sulla responsabilità civile e penale, il personale postelegrafonico svizzero in servizio nel Liechtenstein non è parificato con quello attivo in Svizzera.

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Svolgimento dei negoziati

Dal 1969 al 1977 si tennero cinque sessioni di negoziati con le delegazioni dei due Stati. Tra le differenti sessioni, un gruppo di lavoro più ristretto si è occupato della redazione dei dettagli relativi al servizio contabilità ed alla convenzione d'esecuzione. La lunga durata dei negoziati è da attribuire alle difficoltà inerenti alla regolamentazione della contabilità e alle questioni riguardanti l'esercizio della sovranità del Liechtenstein in materia di radio e televisione.

li principio del pieno indennizzo delle spese per le prestazioni fornite al Liechtenstein dall'Azienda delle PTT, non era contestato. Difficoltà ed interprestazioni divergenti sorsero invece nello stabilire il tasso di partecipazione 936

del Liechtenstein alla copertura delle spese recuperabili non direttamente cifrate, in particolare alla copertura dei costi delie infrastrutture. Si dovettero, in parte, ricercare i dati economici d'esercizio dell'Azienda delle PTT, per permettere di determinare la quota di spese a carico del Liechtenstein, ciò che richiese un dispendio notevole di tempo.

Le opinioni sulla regolamentazione delle questioni relative alla radio e la televisione risultarono dapprima ampiamente divergenti. Il compromesso attuale, che tien conto dell'interesse specifico delle due Parti contraenti, è il prodotto di uno scambio prolungato di opinioni, protrattosi anche al di fuori delle sessioni dei negoziati.

Quanto alle questioni riguardanti il diritto penale ed il diritto del personale, si trattava più di ricercare delle soluzioni applicabili in comune, che di avvicinare opinioni divergenti.

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Parte speciale

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Commento della convenzione

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Apprezzamento della convenzione

La convenzione tien conto non solo dello sviluppo tecnico intervenuto nel campo delle poste e delle telecomunicazioni dalla conclusione della convenzione del 1920, ma considera pure le richieste specifiche formulate dalle Parti contraenti. Quanto alla Svizzera, viene così soddisfatta la pretesa di pieno indennizzo delle prestazioni fornite al Liechtenstein dall'Azienda delle PTT e il desiderio di veder considerati gli interessi svizzeri nell'ambito della radio e televisione. Quanto al Liechtenstein, come a Stato sovrano, viene riconosciuta la privativa delle poste e telecomunicazioni, anche per la radio e la televisione.

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Singole disposizioni della convenzione

L'articolo 1 definisce la privativa delle poste del Liechtenstein, la quale corrisponde, quanto al contenuto, alla regalia svizzera; essa è precisata dalle prescrizioni svizzere applicabili nel Liechtenstein in virtù della convenzione.

L'articolo 2 definisce la privativa delie telecomunicazioni. La sua estensione è determinata in modo analogo a quella della privativa postale, secondo le prescrizioni svizzere corrispondenti. La sovranità su radio e televisione è regolata separatamente dagli articoli 24-29. La collaborazione dell'Azienda svizzera delle PTT al rilascio e all'amministrazione delle concessioni è regolata più dettagliatamente nella convenzione d'esecuzione. L'Azienda delle PTT,.dietro risarcimento, mette determinati servizi tecnici a disposizione delle autorità concedenti del Liechtenstein.

L'articolo 3 decreta che l'Azienda svizzera delle PTT esercita il servizio postale e quello delle telecomunicazioni del Liechtenstein, per conto del Principato, conformemente alla convenzione e alla convenzione d'esecuzione.

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L'articolo 4 definisce la portata delle disposizioni legali ed amministrative svizzere applicabili nel Liechtenstein in virtù della convenzione. Esse sono quelle riguardanti le poste e le telecomunicazioni, nonché quelle di cui una corretta esecuzione della convenzione ne esige l'applicazione. Sono parimenti applicabili, oltre le prescrizioni di diritto interno svizzero, le convenzioni internazionali concernenti le poste e le telecomunicazioni, conchiuse dalla Svizzera. Il Liechtenstein autorizza la Svizzera a conchiudere, con effetto anche per il Principato, ulteriori convenzioni internazionali. Annesse alla convenzione si trovano le norme svizzere applicabili nel Liechtenstein.

Aggiunte e modifiche vanno notificate al Governo del Liechtenstein, il quale provvede alla loro pubblicazione.

L'articolo 5 autorizza le autorità svizzere, incaricate dell'applicazione nel Liechtenstein delle disposizioni dell'articolo 4, a compiere i necessari atti d'ufficio.

L'articolo 6 riserva il diritto del Liechtenstein, di essere comunque Stato contraente di convenzioni internazionali o membro di organizzazioni internazionali inerenti le poste e le telecomunicazioni, di cui fa pure parte la Svizzera. A titolo d'esempio, il Liechtenstein è già membro dell'Unione postale universale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

L'articolo 7 conferma il diritto del Liechtenstein di designare come tali, nel Paese, i servizi delle PTT del Principato del Liechtenstein. Gli affissi, i timbri e i sigilli ufficiali delle PTT devono essere muniti degli stemmi e colori del Liechtenstein, in luogo di quelli svizzeri.

L'articolo 8 regola il tradizionale diritto del Liechtenstein di emettere suoi propri francobolli.

L'articolo 9 decreta che per il traffico interno del Liechtenstein e per quello tra la Svizzera e il Liechtenstein, come pure tra questo e l'estero, valgono le stesse tasse e gli stessi diritti applicabili al traffico svizzero corrispondente.

L'articolo 10 regola il diritto del Liechtenstein di partecipare alle decisioni riguardanti la creazione, la modifica o la soppressione di servizi delle PTT, di linee di automobili postali e di reti telefoniche locali nel Principato.

L'articolo 11 contiene l'obbligazione per il Liechtenstein di fornire il materiale e le costruzioni necessari all'esercizio dei
servizi delle PTT.

L'articolo 12 stabilisce che le somme a disposizione dei servizi delle PTT nel Liechtenstein sono proprietà dell'Azienda svizzera delle PTT, la quale deve pertanto anticipare le somme necessarie.

L'articolo 13 fa. obbligo all'Azienda delle PTT di impiegare i fondi disponibili fluenti dai conti correnti postali e dai conti di casse di risparmio del personale del Liechtenstein, secondo i medesimi criteri applicati ai fondi -di titolari di conti in Svizzera.

Secondo l'articolo 14 il personale PTT del Liechtenstein è nominato dall' Azienda svizzera delle PTT su proposta del Governo del Liechtenstein. Per personale del Liechtenstein si intende chi presta servizio permanente nel Liechtenstein, prescindendo dalla nazionalità. Inoltre, quando ragioni di servizio lo esigano, possono essere occupati provvisoriamente funzionari svizzeri.

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L'articolo 15 regola lo statuto giuridico del personale PTT nel Liechtenstein; funzionari ed impiegati del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri di quelli svizzeri. Gli stipendi e le indennità potranno essere adattati alle condizioni particolari del Principato. Il Governo del Liechtenstein assicura coatro gli infortuni il proprio personale; quest'ultimo è inoltre ammesso nella cassa pensione e nella cassa assicurazione-risparmio del personale dello Stato del Liechtenstein.

Secondo l'articolo 16 le pretese, derivanti dalla responsabilità amministrativa, verso il personale delle PTT del Liechtenstein, sono sottoposte aille disposizioni svizzere applicabili nel Liechtenstein conformemente all'articolo 4.

"L'articolo 17 tu obbligo all'Azienda svizzera delle PTT di tenere contabilità separata per i servizi esercitati nel Liechtenstein. Estratti periodici, il cui saldo a favore o a carico del Liechtenstein dovrà essere compensato, saranno stabiliti per le poste del dare e dell'avere.

L'articolo 18 descrive le iscrizioni delle uscite del Liechtenstein e l'articolo 19 quelle delle entrate. I dettagli sono fissati nella convenzione d'esecuzione.

L'articolo 20 ordina che il Liechtenstein applichi, al rilascio, all'amministrazione e al ritiro di concessioni, le proprie disposizioni riguardanti l'organizzazione e la procedura. L'autorità concedente del Liechtenstein, che dovrà essere costituita, applicherà per contro le stesse norme di diritto materiale valide per la Svizzera.

L'articolo 21 fissa la procedura penale amministrativa. Le infrazioni al diritto amministrativo federale applicabile nel Liechtenstein saranno perseguite e giudicate dalle autorità svizzere, conformemente alle prescrizioni previste a questo scopo. Di contro, le autorità del Liechtenstein sono competenti per perseguire e giudicare le infrazioni alle prescrizioni relative al regime delle concessioni. Esse hanno, a questo riguardo, il medesimo statuto giuridico delle autorità federali in Svizzera.

L'articolo 22 regola la competenza dei tribunali del Liechtenstein e svizzeri a reprimere le infrazioni al diritto svizzero applicabile nel Liechtenstein in base alla convenzione. I tribunali del Principato del Liechtenstein sono competenti in prima e seconda istanza quando al tribunale è richiesto il giudizio su una decisione
amministrativa o quando, in Svizzera, il giudizio è conferito direttamente ai tribunali cantonali in virtù della legislazione federale o al «Landgericht» del Principato per decisione del Consiglio federale o di un'autorità da lui designata. Contro le sentenze deh"«Obergericht» del Principato è dato il ricorso per cassazione alla Corte di Cassazione del Tribunale federale. Le autorità giudiziarie del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri di quelle cantonali in Svizzera.

Secondo l'articolo 23, le sentenze penali pronunciate nel Liechtenstein e cresciute in giudicato possono essere messe in esecuzione anche da autorità svizzere, se l'esecuzione è in Svizzera effettivamente possibile.

L'articolo 24 regola la persecuzione ed il giudizio degli atti punibili, commessi dal personale svizzero delle PTT nell'accompimento del servizio. A meno di una riserva a favore di altre autorità federali, sono competenti le 939

autorità del Canton San Gallo. Le autorità del Liechtenstein sono tenute a prestare la necessaria assistenza giudiziaria.

In virtù dell'articolo 25 i due Stati contraenti si impegnano a proteggere nel medesimo modo, tramite disposizioni penali, i servizi e gli impiegati dell' altro Stato, a cui sono affidati i servizi delle PTT.

L'articolo 26 qualifica, su un piano di parità nei due Stati, i beni giuridici statali protetti da disposizioni penali.

L'articolo 27 fissa e delimita la privativa del Liechtenstein in materia di radio e televisione. Essa appartiene al Liechtenstein come ad ogni Stato sovrano. In quanto membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Principato possiede una frequenza d'onda, al momento attuale non utilizzata. Il Liechtenstein rimette grande importanza alla privativa sulla radio e la televisione. La Svizzera deve riconoscere questo stato di cose, ma può domandare che il Principato prenda in dovuta considerazione, nell'esercizio della sua sovranità, gli interessi svizzeri. Questo in considerazione delle strette relazioni tra i due Paesi ed in particolare del fatto che la Svizzera provvede ai servizi delle PTT per il Liechtenstein, radio e televisione comprese. Il Liechtenstein ne ha finora tenuto conto, senza però considerare tale riguardo una obbligazione giuridica. La convenzione stabilisce espressamente l'obbligazione che i due Stati hanno di non pregiudicare, nell'esercizio della loro sovranità in materia di radio e televisione, gli interessi nazionali ed internazionali dell'altro Stato. Il Liechtenstein ha inoltre accettato convenzionalmente che la pubblicità radiofonica e televisiva sia sottomessa alle stesse restrizioni vigenti in Svizzera, fatta eccezione per quelle riguardanti la televisione via cavo. Vista l'esiguità del Principato, è poco probabile che venga messa in funzione un'emittente propria, dato che essa potrebbe essere finanziata solo da emissioni pubblicitarie. Per l'istallazione e l'esercizio di un'emittente nel Liechtenstein, occorrerebbe una convenzione speciale tra i due Stati, alla quale spetterebbe stabilire in dettaglio le modalità d'esecuzione.

In virtù dell'articolo 28 l'Azienda delle PTT è tenuta a vegliare, conformemente alle regole vigenti in Svizzera, a che i programmi diffusi dalle emittenti svizzere possano essere captati
nel Liechtenstein. Essa è per questo indennizzata secondo le percentuali e la chiave di ripartizione valide in Svizzera, deduzion fatta delle spese sopportate dal Liechtenstein per le proprie prestazioni (attualmente 30% delle tasse di concessione secondo il tasso svizzero). L'indennizzo per i programmi della Società svizzera di radio e televisione forniti al Liechtenstein dovrà essere fissato da una convenzione speciale tra questa società ed il Governo del Liechtenstein.

L'articolo 29 statuisce l'obbligo di percepire tasse di concessione. Il Liechtenstein pur essendo libero di fissare tassi propri, è tuttavia tenuto, in conformità all'articolo 28, ad indennizzare l'Azienda delle PTT secondo le tariffe in vigore in Svizzera.

L'articolo 30 contiene la clausola arbitrale. Ogni Stato potrà chiedere l'applicazione della procedura arbitrale, nel caso una contestazione non potesse essere regolata né in via diplomatica, né tramite una commissione speciale.

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L'articolo 31 menziona la convenzione d'esecuzione tra l'Azienda delle PTT ed il Governo del Liechtenstein.

In virtù dell'articolo 32, la convenzione abbisogna della ratificazione. Essa entrerà in vigore con l'inizio dell'anno seguente lo scambio delle ratificazioni. Il conteggio delle prestazioni dell'Azienda delle PTT per il Liechtenstein potrà essere riadattato al nuovo sistema instaurato dalla convenzione, solo coll'inizio di un anno civile che costituisca nello stesso tempo l'anno d'esercizio. La convenzione del 1920 è abrogata con l'entrata in vigore della nuova convenzione.

Secondo l'articolo 33 la convenzione è applicabile inizialmente per un periodo di 10 anni a contare dall'entrata in vigore, in seguito sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni.

Connesso contiene l'elenco delle prescrizioni svizzere applicabili nel Liechtenstein in virtù dell'articolo 4 della convenzione.

3 311

Conseguenze finanziarie ed effetti sullo stato del personale Conseguenze finanziarie

La nuova convenzione comporta, rispetto alla regolamentazione in vigore, un indennizzo finanziario meglio adattato al progresso tecnico registrato dalle prestazioni che l'Azienda delle PTT fornisce al Liechtenstein.

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Effetti sullo stato del personale

Nessun effetto diretto sullo stato del personale.

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Costituzionalità

La base costituzionale necessaria alla conclusione della convenzione si trova nell'articolo 8 della Costituzione federale, ai termini del quale la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell' Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 cifra 5 della costituzione. La convenzione non è di durata indeterminata; essa è denunciarle, non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non ha per effetto l'unificazione multilaterale del diritto. Essa non è dunque sottoposta al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. La portata della Convenzione, d'altro canto, è limitata assai: nemmeno da questo profilo dunque, si giustificherebbe di sottoporla al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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Decreto federale che approva la convenzione con il Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle PTT

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1978 1), decreta: Arti 1

La convenzione firmata il 9 gennaio 1978 tra la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell' Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione.

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

'> FF 1978 I 933

942

Convenzione

Traduzione D

tra la Confederazione Svìzzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi

il Consiglio federale svizzero, e

Sua Altezza il Principe regnante del Liechtenstein animati dal desiderio di adattare alle condizioni attuali la convenzione del 10 novembre 1920 conchiusa allo scopo di affidare l'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni nel Principato del Liechtenstein all'amministrazione delle poste svizzere e all'amministrazione dei telegrafi e dei telefoni svizzeri, hanno convenuto di conchiudere a questo scopo una nuova convenzione e hanno designato i loro plenipotenziari: 11 Consiglio federale svizzero: l'onorevole Willi Ritschard, Presidente della Confederazione Svizzera, capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie; il Principe regnante del Liechtenstein: l'onorevole Walter Kleber, capo del Governo del Principato del Liechtenstein i quali, trovati in buona forma regolare i loro pieni poteri, convennero nelle seguenti disposizioni: I. Servizi delle poste e delle telecomunicazioni 1. In generale Articolo 1 Privativa delle poste La privativa postale del Liechtenstein è riservata al Principato del Liechtenstein. La sua estensione è determinata in base alle prescrizioni che, conformente all'articolo 4, sono in vigore nel Liechtenstein.

Articolo 2 Privativa delle telecomunicazioni (1) La privativa delle telecomunicazioni del Liechtenstein è riservata ai Principato del Liechtenstein. La sua estensione è determinata in base alle prescrizioni che, conformemente all'articolo 4, sono in vigore nel Liechtenstein.

" Dal testo originale tedesco.

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Servizio delle PTT (2) Le concessioni rilasciate in uno Stato sono, entro i limiti delle prescrizioni che regolano le concessioni, valevoli anche nell'altro Stato, a meno che il concessionario non trasferisca il suo domicilio o la sua sede commerciale nell'altro Stato.

(3) La collaborazione dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi nel rilascio e nella gestione di concessioni da parte delle autorità competenti del Principato del Liechtenstein è regolata nella convenzione d'esecuzione.

(4) Per la collaborazione di cui al capoverso 3, il Principato del Liechtenstein versa all'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi un' indennità conformemente alla convenzione d'esecuzione.

Artìcolo 3 Svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni I servizi delle poste e delle telecomunicazioni del Principato del Liechtenstein sono svolti dall'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi per conto del Principato, conformemente alla presente convenzione e alla convenzione d'esecuzione.

Artìcolo 4 Prescrizioni in vigore nel Liechtenstein (1) Tutte le prescrizioni legali e amministrative svizzere, valevoli al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione o che entrano in vigore nel corso della sua durata, sono applicabili nel Principato del Liechtenstein, in quanto concernano i servizi delle poste e delle telecomunicazioni o se l'esecuzione della presente convenzione ne esiga la loro applicazione nel Principato del Liechtenstein.

(2) In virtù della presente convenzione, le convenzioni e gli accordi concernenti i servizi delle poste e delle telecomunicazioni, che la Svizzera conchiude con Paesi terzi, sono applicabili nel Principato del Liechtenstein come in Svizzera.

(3) II Principato del Liechtenstein autorizza la Confederazione Svizzera a rappresentarlo in occasione di negoziati con Paesi terzi che hanno luogo durante la validità della presente convenzione, in vista della conclusione di convenzioni e di accordi concernenti i servizi delle poste e delle telecomunicazioni, e a conchiudere validamente tali convenzioni e accordi in suo nome.

(4) Le prescrizioni legali svizzere applicabili nel Principato del Liechtenstein a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, compresi le convenzioni e gli accordi tra la Svizzera
e Paesi terzi, sono elencati nell'allegato alla presente convenzione. Le aggiunte e le modificazioni concernenti questo allegato sono comunicate dal Consiglio federale svizzero al Governo del Principato del Liechtenstein, che provvede da parte sua alla loro pubblicazione. Se il Governo del Principato del Liechtenstein solleva obiezioni in merito all'inclusione nell'allegato di una prescrizione legale svizzera, è applicabile l'articolo 30.

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Servizio delle PTT Articolo 5 Atti d'ufficio di autorità svizzere Quando, conformemente alla presente convenzione, autorità svizzere devono applicare, in virtù dell'articolo 4, prescrizioni che sono in vigore nel Liechtenstein, esse sono autorizzate a svolgere sul territorio nazionale del Principato del Liechtenstein gli atti d'ufficio corrispondenti.

Articolo 6 Convenzioni e organizzazioni internazionali La presente convenzione non limita il diritto del Principato del Liechtenstein a diventare esso stesso Stato contraente di convenzioni internazionali o Stato membro d'organizzazioni internazionali di cui la Svizzera fa parte.

Articolo 7 Emblemi e designazioni nazionali del Principato (1) I servizi dell'esercizio PTT nel Principato del Liechtenstein devono essere designati come tali indipendentemente dal fatto che sono subordinati all'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

(2) Sulle iscrizioni, sui bolli e sui sigilli ufficiali dei servizi dell'esercizio PTT nel Principato del Liechtenstein si devono impiegare soltanto gli stemmi e i colori nazionali del Principato del Liechtenstein.

Articolo 8 Segni di valore postali (1) II Principato del Liechtenstein emette a sue spese propri segni di valore postali.

(2) I segni di valore postali sono emessi e utilizzati negli uffici postali del Principato del Liechtenstein conformemente alle prescrizioni vigenti in Svizzera. I segni di valore postali obliterati o non obliterati che il Governo del Principato del Liechtenstein mette in vendita a scopo di collezione per il tramite di altri uffici, sono venduti al loro valore facciale.

(3) II Principato del Liechtenstein emette francobolli di servizio per l'affrancazione di invii postali spediti dalle sue autorità e dai suoi servizi. I francobolli di servizio per collezione, obliterati o non obliterati, sono venduti esclusivamente dal servizio filatelico ufficiale del Principato del Liechtenstein.

(4) II Governo del Principato del Liechtenstein emana proprie prescrizioni per quanto concerne lo scambio di francobolli.

(5) Le due parti contraenti garantiscono reciprocamente, sul loro territorio, la protezione dei segni di valore postali dell'altro Stato.

Articolo 9 Tasse e diritti (1) Le tasse e i diritti applicabili ai servizi delle poste e delle telecomunicazioni all'interno del Principato del Liechtenstein come anche tra quest'ultimo e la Svizzera sono gli stessi come nel servizio interno svizzero.

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Servizio delle PTT (2) Le tasse e i diritti applicabili ai servizi delle poste e delle telecomunicazioni tra il Principato del Liechtenstein e d'estero sono gli stessi valevoli nelle relazioni tra la Svizzera e l'estero.

(3) Le tasse e i diritti rimanenti si basano sulle prescrizioni che sono in vigore nel Principato del Liechtenstein conformemente all'articolo 4.

2. Impianti ad uso del servizio e materiale d'esercizio Articolo 10 Impianti ad uso del servizio L'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi istituisce, modifica o sopprime, d'accordo con il Governo del Principato del Liechtenstein, servizi dell'esercizio delle PTT, linee d'automobili postali e reti telefoniche locali nel Principato del Liechtenstein.

Articolo 11 Impianti d'esercizio ed edifici (1) Gli impianti d'esercizio necessari allo svolgimento del servizio sul territorio del Liechtenstein sono costruiti o acquistati dall'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, d'accordo con il Governo del Principato del Liechtenstein e a spese di quest'ultimo; essi sono di proprietà del Principato del Liechtenstein.

(2) Gli edifici necessari all'esercizio postale, telefonico e telegrafico sono messi a disposizione dal Governo del Principato del Liechtenstein, d'accordo con l'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Articolo 12 Denaro liquido II denaro liquido che si trova nelle casse dei servizi dell'esercizio PTT nel Principato del Liechtenstein è di proprietà dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, la quale fornisce pure gli anticipi necessari alla gestione delle casse.

Articolo 13 Investimento di fondi II denaro disponibile dei titolari di conti correnti postali e di conti della cassa di risparmio del personale, che abitano nel Principato del Liechtenstein, è investito secondo gli stessi principi che regolano il collocamento di denaro dei rimanenti titolari di conti.

3. Rapporto di servizio del personale Articolo 14 Reclutamento del personale (1) II personale necessario all'esecuzione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein è reclutato dall'Azienda sviz946

Servizio delle PTT zera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (personale PTT del Liechtenstein). M Governo del Principato del Leichtenstein ha il diritto di proporre candidati quando si tratta di occupare posti stabili. Senza ragioni di servizio particolari, non si deroga alle sue proposte.

(2) Se il servizio lo esige, nel Principato del Liechtenstein può essere occupato temporaneamente anche personale PTT di nazionalità svizzera.

Artìcolo 15 Diritti e doveri del personale (1) II personale del Liechtenstein ha i medesimi diritti e gli stessi doveri come il personale svizzero delle PTT.

(2) L'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi può, d'accordo con il Governo del Principato del Liechtenstein, adattare le rimunerazioni e le indennità versate al personale PTT del Principato del Liechtenstein alle condizioni di vita particolari che regnano nel Principato del Liechtenstein e agli stipendi dei funzionari e impiegati statali del Principato del Liechtenstein.

(3) II personale PTT del Principato del Liechtenstein è assicurato dal Governo del Principato del Liechtenstein contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali. Esso è inoltre ammesso a far parte della cassa pensione e della cassa d'assicurazione-risparmio del personale statale del Principato del Liechtenstein.

Articolo 16 Responsabilità Le pretese in materia di responsabilità per danni che il personale PTT causa nel Principato del Liechtenstein durante l'esercizio delle sue funzioni, e la relativa procedura sono sottoposte alle prescrizioni vigenti nel Principato del Liechtenstein, conformemente all'articolo 4.

4. Contabilità Articolo 17 Principio (1) L'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi tiene una contabilità per i servizi delle poste e delle telecomunicazioni che gestisce nel Principato del Liechtenstein.

(2) II traffico finanziario risultante dalla gestione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein si svolge per il tramite dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

(3) L'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi allestisce, per gli addebitamenti e gli accreditamenti giusta gli articoli 18 e 19, regolamenti di conto periodici, i cui saldi in favore rispettivamente a carico del Principato del Liechtenstein vengono compensati.

947

Servizio delle PTT Articolo 18 Addebitamenti \ (1) Al conto si addebitano: a) le quote parti delle tasse relative al traffico postale nella direzione Liechtenstein-Svizzera, in quanto tale traffico ecceda quello in senso inverso; b) le quote parti delle tasse che l'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi deve pagare a terzi per il traffico internazionale delle poste e dell telecomunicazioni in provenienza dal Principato del Liechtenstein; e) Je tasse d'abbonamento, di traffico, di privativa o d'utilizzazione riscosse interamente o a titolo di quote parti nel Principato del Liechtenstein per impianti delle telecomunicazioni, che sono stati costruiti o acquistati in tutto o in parte per conto dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; d)le spese per il personale, per il materiale e per prestazioni di terzi a carico dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi per lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein, che possono essere determinate direttamente; e) le spese per l'utilizzazione in comune delle infrastnitture dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e per lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein, che non possono essere determinate direttamente, come anche le quote parti dei costi per il trasporto degli invii postali in Svizzera e all'estero.

(2) Le spese giusta il capoverso 1 lettera d), che possono essere determinate direttamente, sono maggiorate di supplementi applicati dall'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi per la messa in conto a terzi, il supplemento per rischi e benefici non dovendo superare il 10 per cento. Le eccezioni sono regolate nella convenzione d'esecuzione.

(3) Le spese giusta il capoverso 1 lettera e), che non possono essere determinate direttamente, sono fatturate al Principato del Liechtenstein ai prezzi di costo calcolati in base ai principi economico-aziendali riconosciuti.

Articolo 19 Accreditamenti Al conto si accreditano: a) le tasse e i diritti riscossi nel Principato del Liechtenstein per i servizi delle poste e delle telecomunicazioni; b) le quote parti delle tasse relative al traffico postale nella direzione Svizzera-Liechtenstein, in quanto tale
traffico ecceda quello in senso inverso; e) le quote parti delle tasse che l'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi riceve da terzi per il traffico internazionale delle poste e delle telecomunicazioni a destinazione del Principato del Liechtenstein; 948

Servizio delle PTT d) le tasse d'abbonamento, di traffico, di privativa o di utilizzazione riscosse interamente o a titolo di quote parti in Svizzera, per impianti delle telecomunicazioni che sono stati costruiti o acquistati in tutto o in parte a spese del Principato del Liechtenstein; e) le spese determinate in base a norme svizzere secondo i principi economico-aziendali riconosciuti, per i mezzi delle telecomunicazioni che il Principato del Liechtenstein mette a disposizione per il traffico delle telecomunicazioni che si svolge dalla Svizzera verso il Principato del Liechtenstein; f ) le spese derivanti dal servizio dei conti correnti postali del Liechtenstein, inclusoil risultato calcolato separatamente ned ramo svizzero del servizio dei conti correnti postali; g) i rimanenti introiti provenienti dai servizi delle poste e delle telecomunicazioni del Principato del Liechtenstein, in quanto il Principato del Liechtenstein sia stato addebitato delle spese corrispondenti.

5. Procedura amministrativa Articolo 20 Rilàscio, gestione e ritiro di concessioni In caso di rilascio, gestione o ritiro di concessioni da parte delle autorità del Principato del Liechtenstein, sono applicabili le prescrizioni del Principato del Liechtenstein in materia di organizzazione e di procedura.

6. Perseguimento di infrazioni Articolo 21 Procedura penale amministrativa (1) Le infrazioni al diritto amministrativo federale che è applicabile nel Liechtenstein in virtù dell'articolo 4 sono perseguite e giudicate conformemente alle prescrizioni dei Liechtenstein previste a questo merito.

(2) Le autorità del Principato del Liechtenstein sono competenti a perseguire e a giudicare le infrazioni alle prescrizioni che regolano le concessioni.

A questo merito esse hanno lo stesso statuto giuridico delle autorità federali in Svizzera.

Articolo 22 Competenza in materia penale (1) Le infrazioni alle prescrizioni applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell'articolo 4 sono giudicate in prima e in seconda istanza dai tribunali del Principato del Liechtenstein quando: a) è chiesto il giudizio di un tribunale contro una decisione amministrativa; b) il loro giudizio è affidato direttamente ai tribunali cantonali in virtù della legislazione federale, o al «Landgericht» del Principato del Liech61

Foglio federale 1978, Vol. l

949

Servizio delle PTT tenstein in base a una decisione del Consiglio federale o di un'autorità designata da quest'ultimo.

(2) Un ricorso per nullità contro sentenze della Corte suprema del Principato del Liechtenstein può essere depositato presso la Corte di Cassazione del Tribunale federale svizzero.

(3) La competenza della Corte penale federale è riservata, in quanto risulti dalle prescrizioni applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell' articolo 4.

(4) Nei procedimenti giusta il capoverso 1, le autorità giudiziarie del Principato del Liechtenstein hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri come quelle dei Cantoni svizzeri.

(5) Le sentenze e i decreti di non luogo a procedere emananti da autorità del Principato del Liechtenstein nell'ambito della presente convenzione sono notificati al Ministero pubblico della Confederazione.

Articolo 23 Esecuzione e garanzia (1) Se l'esecuzione può effettivamente aver luogo in Svizzera, le autorità di questo Paese sono parimenti competenti a eseguire decisioni penali passate in giudicato concernenti infrazioni alle prescrizioni applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell'articolo 4.

(2) II dritto di grazia appartiene allo Stato giudicante.

Articolo 24 Infrazioni commesse dal personale svizzero delle PTT (1) II perseguimento e il giudizio di infrazioni di cui il personale svizzero delle PTT si è reso colpevole nel Principato del Liechtenstein nell'esecuzione del suo servizio incombono alle autorità del Cantone di San Gallo, a meno che non sia competente un'autorità federale.

(2) Per quanto concerne il capoverso 1, è inoltre applicabile la regolamentazione seguente: a) le autorità del Principato del Liechtenstein arresteranno il colpevole o il condannato a richiesta delle autorità svizzere competenti o, se del caso, di loro propria iniziativa, e lo consegneranno senza ritardo alle autorità svizzere competenti; b) le autorità del Principato del Liechtenstein prendono le misure di sicurezza e accordano alle autorità svizzere competenti l'aiuto giuridico richiesto.

Articolo 25 Infrazioni contro lo Stato e l'ordine pubblico In occasione del perseguimento di infrazioni dirette contro la forza pubblica esercitata dagli uffici e dagli agenti che, in virtù della presente convenzione, sono incaricati dell'esecuzione o della sorveglianza dei servizi delle 950

Servizio delle FIT poste e delle telecomunicazioni, o contro gli edifici, gli impianti e gli equipaggiamenti ad uso di questi servizi, Je autorità e il personale dei due Stati sono posti reciprocamente sul medesimo piano.

Articolo 26 Beni giuridici protetti In occasione del perseguimento o della repressione di infrazioni, i beni giuridici dello Stato protetti dalle disposizioni penali beneficiano reciprocamente nei due Stati della stessa protezione.

II Disposizioni particolari relative alla radio e alla televisione Articolo 27 Sovranità in materia di radio e di televisione (1) La sovranità del Principato del Liechtenstein in materia di radio e di televisione concerne la legislazione e l'esecuzione, in particolare sul rilascio delle concessioni, lo stabilimento e l'esercizio d'impianti tecnici come anche la realizzazione e la diffusione di programmi.

(2) Nell'esercizio della loro sovranità in materia di radio e di televisione, i due Stati s'impegnano a non ledere gli interessi nazionali e internazionali dell'altro Stato. La pubblicità radiofonica e televisiva nel Principato del Liechtenstein è sottoposta alle stesse restrizioni come in Svizzera. Sono eccettuate le trasmissioni pubblicitarie diffuse su una rete di cavi del Liechtenstein.

Articolo 28 Ricezione delle emissioni radiof oniche e televisive (1) L'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi vigila, in base alle regole vigenti in Svizzera, affinchè i programmi radiofonici e televisivi diffusi sulle reti emittenti svizzere possano essere captate nel Principato del Liechtenstein.

(2) I due Stati fanno in modo che le proprie emittenti non disturbino, nell' altro Stato, la ricezione dei programmi della radiodiffusione e della televisione nazionali. Inoltre essi badano che i programmi esteri siano ricevuti nel miglior modo possibile nell'altro Stato.

(3) Per le prestazioni che fornisce, l'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è indennizzata dal Principato del Liechtenstein secondo le aliquote vigenti in Svizzera e la chiave di ripartizione, previo confronto dei costi per le prestazioni proprie del Principato del Liechtenstein.

(4) L'indennizzo per i programmi che la Svizzera fornisce al Principato del Liechtenstein forma oggetto di una convenzione speciale.

Articolo 29 Tasse per la ricezione delle
emissioni radiof oniche e televisive Ciascuno dei due Stati riscuote dai titolari di una concessione le tasse per la ricezione di emissioni radiofoniche e televisive.

951

Servizio delle PTT III Liquidazione di vertenze Articolo 30 Tribunale arbitrale (1) Tutte le divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non potessero essere eliminate per la via diplomatica entro un termine di sei mesi, devono, a richiesta di uno dei due Stati, essere sottoposte a una commissione incaricata di trovare una soluzione alla vertenza; questa commissione comprende un rappresentante di ognuno dei due Stati.

(2) Se uno dei due Stati non ha designato il suo rappresentante e se non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di designarlo entro due mesi, il rappresentante è, a richiesta di quest'ultimo Stato, nominato dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(3) Quando i due rappresentanti non possono giungere a una soluzione entro i tre mesi che seguono quello in cui le divergenze sono state loro sottoposte, devono designare di comune accordo un membro che sarà scelto tra i cittadini di un Paese terzo. In mancanza di un accordo sulla scelta di questo membro entro un termine di due mesi, uno o l'altro Stato può chiedere al presidente della Corte europea, dei diritti dell'uomo di designare il terzo membro della commissione; quest'ultimo fungerà quindi da arbitro.

(4) Se, nei casi menzionati ai capoversi 2 e 3, il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo è impossibilitato o se è cittadino di uno dei due Stati, la designazione del rappresentante o del terzo membro incombe al vicepresidente della Corte o al membro della Corte più anziano di servizio, in quanto non siano impediti o non siano cittadini di uno dei due Stati.

(5) Salvo disposizioni contrarie dei due Stati, il Tribunale arbitrale fissa esso stesso la sua procedura. Esso decide a maggioranza dei voti dei suoi membri; la sua decisione è definitiva e vincolante.

(6) Ogni Stato prende a suo carico le spese causate dall'attività dell'arbitro che ha designato. Le spese del terzo membro della commissione sono sopportate in parti eguali dai due Stati.

IV. Disposizioni finali Articolo 31 Convenzione d'esecuzione II Governo del Principato del Liechtenstein e l'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi conchiudono una convenzione d'esecuzione.

Articolo 32 Ratificazione e entrata in vigore (1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vaduz il più presto possibile.

952

Servizio delle PTT (2) La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno che segue lo scambio degli strumenti di ratifica; essa sostituisce, alla stessa data, la convenzione del 10 novembre 1920 conchiusa allo scopo di affidare l'esercizio delle poste, dei telefoni e dei telegrafi del Principato del Liechtenstein all'amministrazione delle poste svizzere e all'amministrazione dei telegrafi e telefoni svizzeri.

Articolo 33 Durata di validità e disdetta (1) La presente convenzione è valevole per una durata di dieci anni, a contare dalla data indicata all'articolo 32 capoverso 2. Essa sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni salvo disdetta giusta di capoverso 2.

(2) Ogni Stato ha il diritto di disdirla per la fine dei periodi menzionati al capoverso 1, dandone avviso un anno prima.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 9 gennaio 1978.

Per la Confederazione Svizzera: W. Ritschard

Per il Principato del Liechtenstein: Dr. Walter Kieber

953

Servizio delle PTT

Elenco

.,,

Allegato delle prescrizioni legali svizzere come anche (stato al 24.11.1977) delle convenzioni e degli accordi conchiusi tra la Svizzera e gli Stati terzi, applicabili nel Principato del Liechtenstein conformemente all'articolo 4 della convenzione I.

Prescrizioni legali concernenti il servizio delle poste e delle telecomunicazioni

Ordinanza d'esecuzione II del 4 gennaio 1960 della legge federale sul servizio delle poste Decreto del Consiglio federale del 29 aprile 1960 concernente le eccezioni alla privativa postale Ordinanza dell'Ufficio aeronautico federale del 14 dicembre 1965 concernente le bande di frequenza e gli intervalli fra i canali degli apparecchi radio VHF a bordo degli aeromobili civili svizzeri Legge federale del 6 ottobre 1960 su l'organizzazione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi Ordinanza d'esecuzione del 22 giugno 1970 della legge federale su l'organizzazione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi Legge federale del 2 ottobre 1924 sul Servizio delle poste Ordinanza (1) del 1° settembre 1967 della legge sul servizio delle poste Ordinanza del DFTCE del 6 settembre 1967 concernente l'ordinanza d'esecuzione (1) Ordinanza del DFTCE del 16 dicembre 1974 sulla delega della competenza a punire le infrazioni alla legge sul servizio delle poste e a quella sui telegrafi e sui telefoni Ordinanza del 5 novembre 1975 concernente le tasse nel servizio postale internazionale Legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza (1) del 10 dicembre 1973 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza del DFTCE dell'll dicembre 1973 concernente l'ordinanza (1) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza (2) del 31 agosto 1977 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza del DFTCE del 31 agosto 1977 concernente l'ordinanza (2) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica

954

Servizio delle PTT Ordinanza (3) del 13 settembre 1972 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza del DFTCE del 13 settembre 1972 concernente l'ordinanza (3) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica Ordinanza del DFTCE del 7 maggio 1953 concernente le tasse applicabili nel servizio fototelegrafico e nel servizio di trasmissione d'immagini Prescrizioni legali pubblicate nel Foglio ufficiale delle PTT II. Altre prescrizioni legali, in quanto la loro applicazione sia richiesta dall'esecuzione della convenzione Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità) Ordinanza d'esecuzione del 30 dicembre 1958 della legge sulla responsabilità Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa Legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali Regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 Ordinanza del 1° novembre 1969 relativa al regolamento dei funzionari (1) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernente il rapporto di servizio, il reclutamento e la formazione del personale a tirocinio dell'Azienda delle PTT (professioni di monopolio delle PTT), del 1° marzo 1975 (C2) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti l'ammissione e il rapporto d'impiego dei buralisti postali, del 1° aprile 1963 (C3) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti l'istruzione, gli esami, le qualificazioni e il perfezionamento professionale del personale PTT, del 1° agosto 1977 (C4) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti il rapporto di servizio degli impiegati PTT, del 1° gennaio 1971 (C5) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti il rapporto di servizio del personale ausiliario PTT, del 5 gennaio 1970 (C6) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti il personale privato al servizio dei buralisti postali e dei titolari di agenzie, del 1° aprile 1963 (C7) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti il rapporto contrattuale degli assuntori postali e del rapporto di servizio dei conducenti degli assuntori, del 1° giugno 1974 (C9) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti il rapporto d'impiego delle donne di pulizia, del 12 gennaio 1973 (CIO)

955

Servizio delle PTT Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti la divisa di servizio, del 7 gennaio 1974 (CI 1) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti l'assicurazione contro gli infortuni; diritti e doveri del personale verso l'INSAI e l'Azienda delle PTT, del 20 aprile 1972 (CI 3) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernente il servizio medico; incombenze e modo di procedere in caso di malattia e d'infortunio, del 15 agosto 1972 (C14) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti le nomine e le promozioni nell'Azienda delle PTT, del 1° gennaio 1973 (CI 5) Regolamento sulla protezione e il segreto dei dati memorizzati nel sistema d'informazione per gli affari concernenti il personale PTT, dell'8 maggio 1972 (CI 6) Regolamento per l'apprezzamento periodico del personale delle PTT, del 24 novembre 1975 (CI 7) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti la commissione di periti per la valutazione delle esigenze connesse alle funzioni dell'Azienda PTT, del 1° agosto 1957 (C19) Regolamento concernente il diritto alla consultazione nell'Azienda delle PTT, del 23 settembre 1975 (C20) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti la durata del lavoro nell' esercizio, del 1° gennaio 1973 (C21) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti le indennità nell'impiego nel servizio degli ambulanti e sulle automobili nel servizio viaggiatori, del 7 novembre 1962 (C23) Prescrizioni dell'Azienda delle PTT concernenti l'aiuto finanziario a società del personale delle PTT, del 15 dicembre 1975 (C27) Regolamento concernente le proposte di miglioramento nell'ambito dell' Azienda PTT, del 15 luglio 1974 (C28) Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria Legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato Legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura'penale Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo Ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole 956

Servizio delle PTT Ordinanza del 7 luglio 1933 concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente debole Ordinanza del 7 luglio 1933 concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte Ordinanza del DFTCE del 9 settembre 1975 concernente il controllo degli impianti elettrici interni Ordinanza del DFTCE del 9 settembre 1975 concernente l'esame di controllore di impianti elettrici interni Regolamento del 1° aprile/26 novembre 1953 concernente la prova del materiale d'installazione e degli apparecchi elettrici come pure il rilascio del contrassegno di sicurezza Decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 1967 concernente l'Ispettorato federale per gli impianti elettrici a corrente forte Ordinanza del 26 maggio 1939 concernenti i progetti per gli impianti a corrente forte Ordinanza del DFTCE del 27 aprile 1966 concernente la protezione contro le perturbazioni radioelettriche Ordinanza del 7 luglio 1933 concernente i parallelismi e gl'incroci delle linee elettriche tra esse e con le ferrovie Ordinanza del 7 luglio 1933 su l'impianto, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche delle ferrovie Ordinanza del 2 settembre 1970 sugli orari Legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (legge sulla durata del lavoro) Ordinanza d'esecuzione del 26 gennaio 1972 della legge sulla durata del lavoro lu. Convenzioni e accordi internazionali Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964 (con Protocollo finale)1J Regolamento generale dell'Unione postale universale del 5 luglio 1974 (con Protocollo finale)1> Convenzione postale universale del 5 luglio 1974 (con Protocollo finale) Accordo del 5 luglio 1974 concernente le lettere con valore dichiarato (con Protocollo finale)1} Accordo del 5 luglio 1974 concernente i pacchi postali (con Protocollo finale) i> 11

II Principato del Liechtenstein è esso stesso Stato contraente.

957

Servizio delle PTT Accordo del 5 luglio 1974 concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio1) Accordo del 5 luglio 1974 concernente i conti correnti postali1) Accordo del 5 luglio 1974 concernente gli invii contro rimborso1} Accordo del 5 luglio 1974 concernente le riscossioni1} Accordo del 5 luglio 1974 concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici Accordo del 4 luglio 1947 tra le Nazioni Unite e l'Unione postale universale Accordo addizionale del 13 luglio/27 luglio 1949 Accordo del 6 giugno 1972 tra la Svizzera e l'Australia concernente lo scambio di vaglia postali Trattato postale dell'8 agosto 1861 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 25 ottobre 1973 (con Allegati, Protocollo finale e addizionale)1} Protocollo addizionale facoltativo del 25 ottobre 1973X) Regolamento telegrafico internazionale del 29 novembre 1958 (con Protocollo finale)1J Accordo del 20 agosto 1971 istitutivo di un'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti «Intelsat» (con Allegati A-D) l) Accordo d'esercizio del 20 agosto 1971 (con Allegato)*>

'' II Principato del Liechtenstein è esso stesso Stato contraente.

958

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sulla convenzione con il Liechtenstein concernente i servizi delle PTT del 27 febbraio 1978

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1978

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15

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78.013

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.04.1978

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933-958

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