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Messaggio concernente una convenzione con il Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale

del 25 ottobre 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva una convenzione firmata il 22 giugno 1995 con il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 ottobre 1995

1995-771

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

55 Foglio federale. 78° anno. Voi. IV

1499

Compendio Secondo la legge federale sull'imposta federale diretta, entrata in vigore il 1 ° gennaio 1995, il reddito da attività lucrativa dei frontalieri del Liechtenstein è sottoposto, in Svizzera, ad un'imposta federale alla fonte. Al contrario, gli stessi redditi sono esenti dalle imposte cantonali e comunali in virtù delle convenzioni concluse tra i Cantoni di San Gallo e dei Grigioni, da una parte, e il Liechtenstein, dall'altra. D'ora innanzi, la convenzione firmata il 22 giugno 1995 istituisce una regolamentazione uniforme che prevede che i redditi in questione, nonché gli interessi ipotecari e le pensioni di diritto privato siano imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. Per quanto riguarda le rimunerazioni di un'attività dipendente esercitata presso il servizio pubblico di uno Stato, solo quest'ultimo esercita il diritto di imposizione.

Nella procedura di consultazione, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno approvato la convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Secondo la regolamentazione in vigore, tra la Svizzera e il Liechtenstein i redditi da attività lucrativa dei frontalieri sono imponibili nello Stato di domicilio.

Per il Cantone di San Gallo, questa regolamentazione deriva dalla convenzione conclusa il 20 luglio 1959 con il Principato del Liechtenstein, e per il Cantone dei Grigioni, da una convenzione corrispondente del 9 ottobre 1925. È importante notare che queste due convenzioni riguardano unicamente le imposte cantonali e non l'imposta federale diretta.

La legge federale sull'imposta federale diretta, entrata in vigore il 1° gennàio 1995, prevede la riscossione di un'imposta alla fonte sui redditi da attività lucrativa dei lavoratori stranieri. Se nessuna convenzione internazionale modificherà questa normativa, l'imposta federale diretta dovrà essere riscossa alla fonte sui redditi da attività lucrativa dei frontalieri del Liechtenstein a partire dal 1° gennaio 1995. Questi stessi redditi continueranno invece ad essere esenti da imposte cantonali e comunali in virtù delle convenzioni cantonali citate, ma saranno imponibili nello Stato di residenza del contribuente, in questo caso nel Liechtenstein.

Ci si troverebbe di fronte ad una situazione analoga in materia di interessi ipotecari e di pensioni versate a persone domiciliate nel Liechtenstein poiché la legge federale sull'imposta federale diretta prevede anche un'imposta alla fonte per le rimunerazioni di questo tipo. Secondo il parere concorde dei Cantoni e della Confederazione, un trattamento fiscale differenziato di questi redditi non sarebbe soddisfacente. Ecco perché, nel febbraio 1994, la Svizzera ha comunicato al Liechtenstein la sua volontà di istituire una regolamentazione uniforme mediante conclusione di un trattato.

Nel corso dei negoziati, ci si è chiesti se il sistema attuale dell'imposizione nel luogo di domicilio e non nel luogo di lavoro dovesse essere mantenuto per i redditi da attività lucrativa dei frontalieri o se, in conformità alle convenzioni concluse dalla Svizzera con altri Stati confinanti, fosse auspicabile uno sdoppiamento del diritto di imposizione. Viste le relazioni particolarmente strette esistenti tra i due Stati, risultanti segnatamente dalla conclusione del trattato doganale del 29 marzo 1923, i due Stati hanno convenuto di mantenere il sistema attuale dell'imposizione nello Stato di residenza. Una regolamentazione corrispondente è stata ugualmente prevista in materia di interessi ipotecari e di pensioni.

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Commento delle disposizioni della convenzione

Articolo 2 Imposte In conformità allo scopo di istituire una regolamentazione concernente i redditi provenienti da attività dipendente, gli interessi di crediti ipotecari e le pensioni, la presente convenzione si applica solo alle imposte sul reddito.

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Articolo 4 Interessi di crediti ipotecari In linea di massima, gli interessi di crediti ipotecari sono imponibili solo nello Stato di residenza del loro beneficiario.

Articolo 5 Professioni dipendenti I redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dai frontalieri nell'ambito di un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto privato sono imponibili solo nello Stato di residenza.

Articolo 6 Pensioni, rendite e prestazioni in capitale Salve le disposizioni dell'articolo 7, il diritto di imposizione su tali redditi spetta, allo stesso modo, allo Stato di residenza.

Articolo 7 Funzioni pubbliche Le rimunerazioni versate da uno Stato contraente per l'attività svolta nel servizio pubblico dello stesso sono imponibili solo in questo Stato. È prevista un'eccezione per le istituzioni di diritto pubblico alle quali partecipano congiuntamente i due Stati. In tali casi sono applicabili gli articoli 5 e 6.

Articolo 9 Entrata in vigore La convenzione si applica retroattivamente dal 1° gennaio 1995, come la legge sull'imposta federale diretta.

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Conseguenze finanziarie

La convenzione può essere considerata favorevole alla Svizzera. Infatti, l'ammontare globale dei salari dei frontalieri svizzeri che lavorano nel Liechtenstein è molto più elevato di quello dei frontalieri del Liechtenstein che lavorano in Svizzera.

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Costituzionalità

La presente convenzione si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con gli Stati esteri. In virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, l'Assemblea federale ha la competenza di approvare la presente convenzione. Quest'ultima è conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata per la fine di ogni anno civile. Non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non sottosta quindi al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Conclusione

La presente convenzione garantisce che l'entrata in vigore della legge federale sull'imposta federale diretta non comporterà la doppia imposizione per quanto riguarda i redditi da attività lucrativa dipendente, delle pensioni e degli interessi di crediti ipotecari. Inoltre, assicura che l'imposizione applicata finora ai frontalieri svolgenti un impiego di diritto privato continuerà ad essere riscossa nel loro Stato di residenza. La convenzione può essere considerata favorevole alla Svizzera. Infatti, l'ammontare globale dei salari dei frontalieri svizzeri che lavorano nel Liechtenstein è molto più elevato di quello dei frontalieri del Liechtenstein che lavorano in Svizzera.

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Decreto federale Disegno che approva una convenzione con il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 19951', decreta:

Art. l 1 La convenzione firmata il 22 giugno 1995 con il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

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» FF 1995 IV 1499

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Convenzione

Traduzione"

tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale

// Consiglio federale svizzero e

sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di disciplinare diverse questioni di ordine fiscale, hanno deciso di concludere la presente convenzione e hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari II Consiglio federale svizzero: Daniel Lüthi, Delegato agli Accordi fiscali internazionali Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein: Hugo Biedermann, Capo dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Persone La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte 1. La presente convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito riscosse sui redditi citati negli articoli seguenti per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. La convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che fossero riscosse dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte sul reddito. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano, alla fine di ogni anno, le modificazioni delle loro legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione: "Dal testo originale tedesco.

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Diverse questioni di ordine fiscale

a)

il termine «persona» designa le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione e) salvo il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate all'imposta in questo Stato solo per i redditi di fonti situate in questo Stato. Quando una persona è residente dei due Stati contraenti, le autorità competenti stabiliscono di comune accordo lo Stato contraente nel quale la detta persona è considerata residente ai sensi della presente convenzione; d) l'espressione «autorità competenti» designa: (i) nel Liechtenstein, il Capo dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein o il suo supplente; (ii) in Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; e) l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite hanno il significato loro attribuito dal diritto di questo Stato relativo alle imposte oggetto della convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Interessi di crediti ipotecari 1. Gli interessi versati ad una persona residente di uno Stato contraente, provenienti da crediti garantiti da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili solo nel primo Stato se questa persona ne è l'effettivo beneficiario. Sono assimilati a questi crediti garantiti da pegno immobiliare i crediti garantiti da pegno mobiliare ed il cui debitore è proprietario di beni immobili che ha costituito in pegno a garanzia di titoli ipotecari su beni immobili situati nell'altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, o un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore di interessi.

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Diverse questioni di ordine fiscale

Articolo 5 Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 e dell'articolo 7 paragrafo 1, i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipedente sono imponibili solo in questo Stato, eccetto che l'attività sia esercitata nell'altro Stato contraente.

Se l'attività è quivi esercitata, i redditi ricevuti a questo titolo sono imponibili solo in quest'altro Stato.

2. Salve le disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 1, i redditi da attività dipendente ricevuti da persone che hanno domicilio in uno Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell'altro Stato e che vi si recano in linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri), sono imponibili solo nello Stato di cui sono residenti.

Articolo 6 Pensioni, rendite e prestazioni in capitale Salve le disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 1, le pensioni, le rendite, le prestazioni in capitale e altre rimunerazioni simili provenienti da istituzioni di diritto privato riguardanti la previdenza professionale, versate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili solo in questo Stato.

Articolo 7 Funzioni pubbliche 1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, le rendite e le prestazioni in capitale e altre rimunerazioni simili, versate da uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente locale, o da una persona giuridica di diritto pubblico, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, a titolo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione politica, ente o persona giuridica, sono imponibili solo in detto Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano alle rimunerazioni, comprese le pensioni, rendite, prestazioni in capitale e altre rimunerazioni simili, versate ad una persona fisica da un'istituzione di diritto pubblico che ha sede in uno degli Stati contraenti, a titolo dei servizi resi a detta istituzione, alla quale partecipano congiuntamente i due Stati contraenti, le loro suddivisioni politiche o enti locali.

Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo quali siano le istituzioni di diritto pubblico previste da questa disposizione.

Articolo 8 Procedura amichevole 1. Se ritiene che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia imposizione non conforme alle
disposizioni della presente convenzione, il contribuente può sottoporre il proprio caso allo Stato di cui è residente. Se il reclamo del contribuente le appare fondato, l'autorità competente dello Stato richiesto farà del suo meglio per accordarsi con l'autorità competente dell'altro Stato al fine di evitare in modo appropriato la doppia imposizione in questione.

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Diverse questioni di ordine fiscale

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per risolvere le eventuali difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o circa i rapporti esistenti tra la presente convenzione e le convenzioni concluse dagli Stati contraenti con Stati terzi.

Articolo 9 Entrata in vigore 1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. La convenzione entrerà in vigore quando gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. Fino a quel momento, le sue disposizioni saranno applicabili a titolo provvisorio per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 1995.

Articolo 10 Denuncia La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la convenzione cesserà d'essere applicabile per gli anni fiscali a partire dal 1 ° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia.

In fede di che i plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 22 giugno 1995, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero: Daniel Lüthi

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Per il Principato del Liechtenstein: Hugo Biedermann

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Messaggio concernente una convenzione con il Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del 25 ottobre 1995

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19.12.1995

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