Termine di referendum: 15 maggio 1995

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare # S T #

(Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale; vista la competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993 '', decreta: Titolo primo: Missione dell'esercito Art. l 1 L'esercito contribuisce alla prevenzione della guerra e pertanto al mantenimento della pace.

2 Difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione.

3 Nell'ambito della sua missione, deve inoltre: a. coadiuvare le autorità civili nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna, quando i loro mezzi non sono più sufficienti; b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, quando i loro mezzi non sono più sufficienti, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero; e. partecipare alle misure di promovimento della pace in ambito internazionale.

Titolo secondo: Obbligo militare Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 2 Principio 1 Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo militare.

2 L'obbligo militare comprende: a. l'obbligo di leva (art. 7-9); b. l'obbligo di prestare servizio militare (art. 12); e. l'obbligo di prestare servizio civile (art. 26); d. l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione (art. 26); e. l'obbligo di notificazione (art. 27).

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Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera 1 Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.

2 Se il suo annuncio è accolto, deve partecipare al reclutamento. È tenuta al servizio militare se è dichiarata abile al servizio e se si impegna ad assumere la funzione prevista per lei.

3 Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l'impiego e la promozione.

Art. 4 Svizzeri all'estero 1 In tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all'estero che si trovano in Stati limitrofi.

2 Gli Svizzeri all'estero possono presentarsi volontariamente al reclutamento e prestare servizi d'istruzione.

3 Di regola entrano in servizio soltanto per il servizio di difesa nazionale (art.

76).

4 Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all'estero e di cui l'esercito non ha bisogno vengono incorporate nell'esercito soltanto su richiesta.

5 II Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente: a. gli obblighi fuori del servizio; b. l'obbligo di entrare in servizio e l'impiego nel servizio attivo.

Art. 5 Persone con doppia cittadinanza 1 Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2 Rimangono salvi l'obbligo di notificazione e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone 1 II Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito: a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito; 525

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b.

per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21-23.

2 Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo militare Sezione 1: Obbligo di leva Art. 7 Annuncio per la registrazione nel controllo militare 1 Chi è soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità competenti per la registrazione nel controllo militare. Il libretto di servizio gli è consegnato. Gli Svizzeri all'estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.

2 L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 41 anni.

Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento 1 Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2 L'obbligo di partecipare al reclutamento comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 II reclutamento dev'essere di regola assolto nel 19° anno di età.

4 Chi non è stato reclutato non è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 9 Reclutamento 1 Nell'ambito del reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva vengono in particolare: a. sottoposte ad un esame medico per accertare se sono abili al servizio militare; b. esaminate per determinare le loro attitudini; e. esaminate per appurare se sono idonee e posseggono le conoscenze per svolgere funzioni speciali; d. interrogate circa i loro interessi personali; e. attribuite per una funzione militare ad un'Arma o ad un servizio ausiliare dell'esercito.

2 II Consiglio federale disciplina il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva che presentano una domanda d'ammissione al servizio civile.

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Art. 10 Libretto di servizio II libretto di servizio serve da documento che attesta l'adempimento dell'obbligo militare.

Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi 1 1 Comuni di domicilio e i Comuni d'attinenza notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali le persone soggette all'obbligo di leva.

2 1 Cantoni hanno i compiti seguenti: a. registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva; b. consegnano il libretto di servizio; e. informano le persone soggette all'obbligo di leva circa il reclutamento; d. collaborano al reclutamento.

3 La Confederazione esegue il reclutamenta. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di leva.

4 1 Cantoni assumono i costi del reclutamento. La Confederazione assume i costi per: a. la fornitura del libretto di servizio; b. i suoi agenti e incaricati che collaborano al reclutamento.

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare Art. 12 Principio 1 Chi è stato reclutato diventa soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

2 L'obbligo di prestare servizio militare comprende: a. gli obblighi fuori del servizio (art. 25); b. il servizio d'istruzione (art. 41-61); .

e. il servizio di promovimento della pace su base volontaria (art. 66); d. il servizio d'appoggio (art. 67-75); e. il servizio attivo (art. 76-91).

Art. 13 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare 1 L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni. È fatto salvo l'articolo 82.

2 L'obbligo di prestare servizio militare dura: a. per gli ufficiali subalterni, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; b. per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; e. per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;

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per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 62 anni.

3 Le persone che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della difesa integrata e sono incorporate a questo titolo sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni.

Il Consiglio federale designa le relative attività.

4 L'Assemblea federale può aumentare i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2 e 3 (art. 149).

5 II Consiglio federale può: a. prevedere eccezioni ai limiti superiori di età per gli alti ufficiali superiori e per gli ufficiali superiori; b. fissare altrimenti, entro i limiti massimi, i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2-4.

6 II proscioglimento dal servizio militare è definitivo.

Art. 14 Impiego ulteriore Dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare i militari possono continuare ad essere impiegati al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni, se forniscono prestazioni importanti per l'esercito o per altri settori della difesa integrata e vi acconsentono per scritto.

Art. 15 Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

Art. 16 Servizio militare non armato ' La persona obbligata a prestare servizio militare che, appellandosi a valori etici fondamentali, non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma.

2 In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione.

Art. 17 Esenzione dei parlamentari 1 1 membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio.

2 Devono ricuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.

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Legge militare Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili 1 Sono esentati dal!'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego: a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri; b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito; e. il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario; d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio; e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure; f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia; g. i membri del Corpo delle guardie di confine; h. i funzionari e impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla difesa integrata; i.

i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.

2 In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento militare federale può esentare altri membri professionisti di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.

3 1 membri del Consìglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri sono esentati d'ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro o dall'ufficio al quale è subordinato.

4 II Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale.

5 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c-i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

Art. 19 Reincorporazione Le persone che sono state esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 per più di sei anni ininterrottamente e di cui l'esercito non ha bisogno vengono reincorporate nell'esercito, al venir meno del motivo dell'esenzione, soltanto su richiesta.

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Art. 20 Nuovo esame dell'abilità al servizio; nuova incorporazione 1 L'abilità al servizio militare può essere riesaminata.

2 L'incorporazione e l'attribuzione di un militare possono essere modificate in qualsiasi momento.

3 II Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

Art. 21 Esclusione per condanna 1 Chiunque è divenuto intollerabile per l'esercito in seguito ad una condanna pronunciata da un tribunale penale per crimine o delitto viene escluso dal servizio militare.

2 La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa a prestare servizio militare, al più presto quattro anni dopo aver scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. Per la riammissione, l'autorità competente può chiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

3 II Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

Art. 22 Esclusione delle persone sotto tutela 1 Gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela vengono esclusi dal servizio militare.

2 Se la tutela viene revocata, la persona esclusa può, su sua richiesta, essere riammessa al servizio militare.

3 II Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

Art. 23 Esclusione per fallimento e pignoramento 1 Gli ufficiali e i sottufficiali in stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono esclusi dal servizio militare.

2 L'esclusione può essere omessa se l'insolvenza non è da attribuirsi a leggerezza o contegno fraudolento dell'ufficiale o del sottufficiale.

3 Se il motivo dell'esclusione viene a cadere, la persona esclusa può essere riammessa al servizio militare.

4 II Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione. L'autorità competente può richiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

Art. 24 Rimozione dalla funzione ed esclusione per incapacità 1 Gli ufficiali e i sottufficiali incapaci vengono rimossi dal comando o dalla funzione. Possono essere esclusi dal servizio militare.

2 II Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

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Art. 25 Obblighi fuori del servizio 1 Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono: a. custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 112); b. assolvere le ispezioni (art. 113); e. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63); d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

2 II Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

Sezione 3: Servizio civile e tassa d'esenzione

Art. 26 1 Chi non adempie l'obbligo militare prestando servizio militare o servizio civile è soggetto alla tassa d'esenzione.

2 II servizio civile e la tassa d'esenzione sono disciplinati da leggi federali speciali.

Sezione 4: Obbligo di notificazione Art. 27 1 Le persone soggette all'obbligo militare devono comunicare al caposezione i dati necessari per il controllo militare, in particolare: a. l'indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso; b. il cambiamento di dati personali; e. la professione ed eventuali cambiamenti della stessa.

2 II Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione degli Svizzeri all'estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all'estero.

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 1: Diritti generali Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge 1 1 diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare.

2 Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l'istruzione o l'impiego specifico lo esigano.

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II Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.

Art. 29 Sostentamento 1 1 militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

2 L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio (art. 149).

Art. 30 Indennità per perdita di guadagno 1 Chi presta servizio militare ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno.

2 L'indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

Art. 31 Consulenza e assistenza 1 1 militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell'ambito del servizio militare.

2 La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano.

Capitolo 2: Obblighi generali Art. 32 Ordini e obbedienza 1 1 capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio.

2 1 militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio.

3 1 militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto 1 1 militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari.

2 L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito.

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Capitolo 3: Malattia e infortunio Art. 34 Assicurazione militare L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale.

Art. 35 Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare per i militari provvedimenti medici obbligatori.

Capitolo 4: Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare Art. 36 Reclamo 1 1 militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subito un torto da un capo militare, da un altro militare o da un'autorità militare.

2 La decisione su reclamo può' essere impugnata dinanzi all'autorità immediatamente superiore e la decisione di quest'ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva.

3 Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al Dipartimento militare federale, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.

4 II reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita.

Entrambi sono privi d'effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l'autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.

5 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 37 Affari in materia di comando 1 Sono affari in materia di comando ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale sulla procedura amministrativa1' tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l'impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando.

2 Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.

Art. 38 Domanda di revisione in casi speciali Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d'appoggio o dal ">RS 172.021 533

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servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo.

Art. 39 Ricorso contro la valutazione dell'abilità al servizio militare Le decisioni circa l'abilità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali 1 In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21-24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa '', mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale.

2 Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate al Dipartimento militare federale, e la decisione di quest'ultimo al Consiglio federale.

Titolo quarto: Istruzione dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 41 Servizi d'istruzione 1 1 servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.

2 Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro sono di norma chiamati prima dei servizi d'istruzione a corsi preparatori dei quadri.

3 II Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.

4 In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio 1 Appuntati e soldati prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione.

2 II Consiglio federale disciplina i servizi: a. degli ufficiali e dei sottufficiali; b. dei militari del servizio di volo militare; e. dei militari giusta gli articoli 13 capoverso 3 e 14; d. dei nuovi cittadini.

3 II servizio non prestato o non assolto deve di regola essere ricuperato.

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Art. 43 Servizi d'istruzione supplementari Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata. Ne disciplina il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

Art. 44 Servizi volontari 1 Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizio volontario. Quest'ultimo vale come servizio d'istruzione.

2 II Dipartimento militare federale ne disciplina il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

Art. 45 Computo di servizi prestati all'estero II Dipartimento militare federale può computare parzialmente o, in via eccezionale, integralmente sul totale obbligatorio di giorni di servizio l'impiego e l'istruzione di militari all'estero nonché i relativi servizi preparatori.

Art. 46 Obiettivi e condotta dell'istruzione 1 L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione della missione dell'esercito.

2 II Dipartimento militare federale stabilisce gli obiettivi e la condotta dell'istruzione per l'impiego dell'esercito.

Art. 47 Personale insegnante 1 II personale insegnante comprende: a. gli istruttori; b. insegnanti specialisti a tempo pieno o a titolo accessorio; e. specialisti e conferenzieri.

2 Gli istruttori sono ufficiali o sottufficiali professionisti. A loro è affidata l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri nelle scuole e nei corsi. Possono inoltre essere impiegati per compiti speciali. Sono agenti della Confederazione.

3 Gli insegnanti specialisti assolvono compiti d'istruzione limitati al loro ambito specifico; sono agenti della Confederazione o privati impegnati per contratto.

4 Gli specialisti e i conferenzieri assolvono nell'ambito del loro totale obbligatorio di giorni di servizio compiti d'istruzione corrispondenti alle loro conoscenze specifiche.

5 II personale insegnante deve essere adeguatamente istruito per l'impiego cui è destinato. L'istruzione in ambito tecnico e scientifico può essere delegata ai politecnici federali.

6 II Capo dell'istruzione dirige il personale insegnante.

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Art. 48 Istruzione e prontezza d'impiego delle truppe 1 1 comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e della prontezza d'impiego delle truppe loro subordinate.

2 Di regola, le truppe subordinate direttamente al Comando dell'esercito (truppe d'armata) sono assegnate per l'istruzione ad una Grande Unità o ad un ufficio federale.

Capitolo 2: Istruzione di base Art. 49 Scuola reclute 1 Di regola, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono 20 anni.

2 1 reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 27 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono dare il loro consenso.

3 II Consiglio federale stabilisce la durata della scuola reclute.

Art. 50 Corsi tecnici Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi tecnici.

Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni Art. 51 Corsi di ripetizione 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.

2 II Consiglio federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza d'impiego.

Art. 52 Corsi speciali 1 Gli ufficiali assolvono di regola ogni due anni un corso speciale.

2 Se necessario, anche i sottufficiali possono essere chiamati in servizio per corsi speciali.

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Art. 53 Lavori di preparazione e di licenziamento 1 1 militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.

2 II Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

Art. 54 Servizio al di fuori della formazione Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali Art. 55 Istruzione degli allievi caporali 1 Gli allievi caporali assolvono una.scuola sottufficiali.

2 1 caporali di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

3 II Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

Art. 56 Istruzione degli allievi tenenti I Gli allievi tenenti assolvono una scuola ufficiali.

2 1 tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

3 II Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

Art. 57 Altri servizi d'istruzione II Consiglio federale disciplina quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento.

Art. 58 Servizi speciali II Consiglio federale disciplina quali servizi speciali devono assolvere gli ufficiali e i sottufficiali, in particolare corsi ed esercitazioni nell'ambito della difesa integrata, lavori di stato maggiore, servizi di giudice da campo nelle esercitazioni, nonché servizi per il controllo di impianti.

Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare Art. 59 1

Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l'organizzazione di scuole e corsi.

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In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende.

3 Vi è bisogno imperativo quando: a. l'amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario; b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa Art. 60 Riserva di personale 1 1 militari che non sono stati incorporati in una formazione vengono assegnati alla riserva di personale e sono a disposizione degli uffici federali. Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

2 Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.

3 II Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.

Art. 61 Impiego nella protezione civile o in altri settori della difesa integrata 1 In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della difesa integrata o delle basi di pompieri in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell'esercito lo permettano.

F intanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.

Capitolo 7: Attività fuori del servizio Art. 62 Sussidi della Confederazione 1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società per l'istruzione e il perfezionamento, sempreché dette attività siano d'interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le pertinenti prescrizioni.

2 Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.

3 II Consiglio federale designa ulteriori attività sussidiate dalla Confederazione.

4 La Confederazione organizza corsi d'istruzione.

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Art. 63 Tiro obbligatorio 1 Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio: a. sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto; b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.

2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.

3 II Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.

4 II Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.

5 Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo.

6 La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare Art. 64 1

La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.

2 II Dipartimento militare federale può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Tipi d'impiego Art. 65

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace Art. 66 1

II servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere non armate specialmente istruite a tal fine, nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace a livello internazionale.

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L'annuncio per partecipare ad un'operazione di mantenimento della pace è volontario.

3 II Consiglio federale può autorizzare singole persone ad utilizzare armi per propria difesa.

Capitolo 3: Servizio d'appoggio Art. 67 Servizio d'appoggio a favore di autorità civili 1 Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto: a. per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo; b. per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione; e. per l'impiego nell'ambito dei servizi coordinati; d. per far fronte a catastrofi; e. per adempiere altri compiti d'importanza nazionale.

2 L'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

3 Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.

Art. 68 Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

Art. 69 Servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero 1 In caso di catastrofe all'estero e su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, possono essere inviate truppe per prestare aiuto e possono essere messi a disposizione materiale e beni di sostegno.

2 II servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero è per principio volontario. Nelle regioni limitrofe può essere dichiarato obbligatorio.

Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione · 1 La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta: a. al Consiglio federale; b. al Dipartimento militare federale in caso di catastrofi in Svizzera.

2 Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego nella sessione successiva. Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto.

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Art. 71 Missione e condotta 1 L'autorità civile, consultato il Dipartimento militare federale, stabilisce la missione per l'impiego in Svizzera.

2 II Consiglio federale o il Dipartimento militare federale stabiliscono la struttura di comando.

3 II comandante di truppa ha la condotta della truppa nell'impiego.

Art. 72 Aiuto spontaneo Nel servizio d'istruzione la truppa può prestare aiuto spontaneo.

Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario 1 Per principio, i militari che prestano servizio d'appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d'istruzione.

2 II servizio d'appoggio è di regola computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Il Dipartimento militare federale disciplina le eccezioni.

3 II ricorso al personale necessario della Confederazione è disciplinato dalle norme che reggono il rapporto di servizio; il ricorso a personale di istituzioni esterne all'amministrazione federale è disciplinato da contratto.

Art. 74 Requisizione nel servizio d'appoggio II Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d'appoggio il diritto di requisizione giusta l'articolo 80.

Art. 75 Disposizioni speciali 1 Per il servizio d'appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.

2 Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento. ' 3 II Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.

4 In previsione di un servizio d'appoggio il Consiglio federale può: a. costituire formazioni; b. prevedere servizi d'istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio; e. acquistare equipaggiamenti e materiale.

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Capitolo 4: Servizio attivo Sezione 1: Disposizioni generali Art. 76 Definizione 1 II servizio attivo è prestato per: a. difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale); b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna (servizio d'ordine).

2 Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d'appoggio e del servizio di promovimento della pace.

Art. 77 Competenza 1 L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti dell'esercito (mobilitazione).

2 Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell'ambito di un limite massimo prestabilito.

3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo e la mobilitazione dell'esercito. Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o se l'impiego dura più di tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.

4 II Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati in caso di mobilitazione.

5 II Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe.

6 È fatta salva la competenza dei Cantoni per il servizio d'ordine (art. 83).

Art. 78 Giuramento 1 Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate.

2 1 militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Art. 79 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 1 II Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

2 In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa.

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Art. 80 Requisizione e messa fuori uso 1 Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest'obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace.

2 Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.

3 La Confederazione concede un'equa indennità per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.

4 Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Sono eccettuate le decisioni in materia di pretese di risarcimento di danni.

5 In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

Art. 81 Esercizio militare 1 In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per: a. le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione; b. gli stabilimenti e le aziende militari.

2 Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese; tengono conto delle esigenze della difesa integrata.

3 Le autorità militari possono, ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.

4 II personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d'impiego di detto personale.

5 La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall'esercizio militare.

Art. 82 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può abbassare fino a 18 anni l'età dell'obbligo di leva e differire il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.

Art. 83 Servizio d'ordine 1 Possono essere impiegate truppe per il servizio d'ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

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II servizio d'ordine è decretato: a. dall'Assemblea federale o, in casi urgenti, dal Consiglio federale giusta l'articolo 77 capoverso 3; b. dai Cantoni per l'impiego delle loro truppe nel territorio di loro sovranità.

3 L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il Dipartimento militare federale o il comandante in capo dell'esercito o, in caso di impiego di truppe cantonali, dopo aver consultato la direzione militare cantonale.

4 Se le truppe sono chiamate in servizio dal Cantone, quest'ultimo assume i costi dell'impiego. Il Consiglio federale decide circa la partecipazione finanziaria della Confederazione.

5 1 Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d'ordine.

6 Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. II Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell'esercito.

Sezione 2: Comando supremo Art. 84 Generale II generale è il comandante in capo dell'esercito.

Art. 85 Elezione; supplenza 1 Non appena è prevista o decretata un'importante mobilitazione di truppe, l'Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.

2 II Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all'elezione del generale.

3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto; nomina il capo dello stato maggiore generale.

Art. 86 Autorità suprema; missione del generale 1 Anche dopo l'elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.

2 Esso affida la missione al generale.

Art. 87 Collaborazione II Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa nazionale; il generale può presentargli proposte.

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Art. 88 Struttura dell'esercito 1 II generale può modificare la struttura dell'esercito a seconda delle esigenze della situazione.

2 La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 89 Conferimento e revoca di comandi ' II generale può conferire e revocare comandi.

2 II Consiglio federale disciplina lo statuto amministrativo degli interessati.

Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale.

Art. 90 Subordinazione di unità amministrative II Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al generale dopo la sua elezione.

Art. 91 Facoltà del generale di disporre In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Capitolo 5: Poteri di polizia Art. 92 1 Durante il servizio d'istruzione e l'impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2 Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può: a. fermare persone e accertarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all'arrivo delle forze di polizia competenti; b. controllare cose e se necessario sequestrarle; e. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti.

3 Nell'ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi: a. per legittima difesa e in stato di necessità; b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

4 II Consiglio federale disciplina in dettaglio l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi nel servizio d'istruzione e nell'impiego dell'esercito. Tiene conto del tipo di missione, nonché del livello d'istruzione della truppa.

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Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito Capitolo 1: Elementi e struttura dell'esercito Art. 93 Elementi 1 L'esercito comprende Armi e servizi ausiliari.

2 Gli ufficiali di stato maggiore generale formano il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

Art. 94 Struttura L'esercito si articola in: a. stato maggiore dell'esercito; b. Grandi Unità (corpi, divisioni, brigate); e. corpi di truppa (reggimenti, piazze di mobilitazione, battaglioni, gruppi, squadre, parco d'aviazione e di difesa contraerea, gruppi di esercizio); d. unità di truppa (frazioni dello stato maggiore dell'esercito, compagnie, batterie, colonne, squadriglie).

Art. 95 Competenze 1 L'Assemblea federale stabilisce (art. 149): a. le Armi e i servizi ausiliari; b. il numero delle Grandi Unità; e. i principi dell'organizzazione dell'esercito.

2 L'Assemblea federale può delegare le sue competenze al Consiglio federale (art. 149).

3 II Consiglio federale stabilisce: a. la struttura delle Grandi Unità; b. il numero dei corpi di truppa federali; e. il numero delle formazioni (stati maggiori o unità di truppa); d. d'intesa con i Cantoni interessati, i corpi di truppa e le formazioni che essi devono fornire e amministrare.

4 II Dipartimento militare federale disciplina la struttura dei corpi di truppa e delle formazioni.

5 L'Aggruppamento dello stato maggiore generale provvede a equilibrare gli effettivi in tutto l'esercito; per quanto concerne le truppe cantonali, lo fa d'intesa con i Cantoni interessati.

Capitolo 2: Stati maggiori Art. 96 Stati maggiori del Consiglio federale 1 II Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

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II Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

3 1 membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 97 Stato maggiore dell'esercito 1 Lo stato maggiore dell'esercito è subordinato al generale.

2 Sintanto che non è eletto il generale, lo stato maggiore dell'esercito è diretto dal capo dello stato maggiore generale.

3 II Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione e la chiamata in servizio dello stato maggiore dell'esercito.

Art. 98 Stati maggiori delle Grandi Unità e dei corpi di truppa A ciascun comandante delle Grandi Unità e dei corpi di truppa è subordinato uno stato maggiore.

Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare Art. 99 Servizio informazioni 1 II servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3 II Consiglio federale disciplina: a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati; b. l'attività del servizio informazioni nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo; e. la collaborazione del servizio informazioni con servizi esteri; d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.

Art. 100 Servizio di sicurezza militare 1 II servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti: a. valuta la situazione sotto il profilo della sicurezza militare; b. protegge informazioni e opere militari; 547

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e.

adempie nell'ambito dell'esercito compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza; d. prende provvedimenti per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito contro lo spionaggio, il sabotaggio ed altri atti illeciti e raccoglie informazioni quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo; e. protegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone, quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo.

2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. Con il consenso delle persone interessate può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3 II Consiglio federale disciplina: a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio di sicurezza militare; b. la collaborazione con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti la protezione dello Stato e la protezione dei dati; e. in caso di servizio d'appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate; d. in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni; e. il controllo di sicurezza delle persone, fino all'entrata in vigore di una legge in materia.

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 101 ' La Squadra di vigilanza e il Corpo della guardia delle fortificazioni sono formazioni di professionisti dell'esercito. I membri di queste formazioni sono agenti della Confederazione.

2 La Squadra di vigilanza collabora in particolare alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (polizia aeronautica), all'istruzione dei piloti militari e al servizio di salvataggio aereo militare.

3 Al Corpo della guardia delle fortificazioni spettano in particolare la sorveglianza, la manutenzione e l'amministrazione di opere militari.

4 II Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e l'organizzazione di queste formazioni, nonché lo statuto giuridico dei loro membri.

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Capitolo 5: Quadri Art. 102 Gradi 1 1 gradi nell'esercito sono i seguenti: a. appuntato; b. sottufficiali: 1. caporale, sergente; 2. sottufficiali superiori: furiere, sergente maggiore, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore; e. ufficiali: 1. ufficiali subalterni: tenente, primo tenente; 2. capitano; 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello; 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo; 5. comandante in capo dell'esercito: generale.

2 II titolare di un grado lo conserva anche se non esercita più la funzione.

Art. 103 Promozioni e nomine I Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le attitudini.

II Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.

2 1 Cantoni promuovono e nominano i comandanti e gli ufficiali delle loro truppe.

3 Se necessario, le autorità militari hanno facoltà di richiedere rapporti di polizia al fine di determinare le attitudini di un aspirante.

4 Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.

Art. 104 Ufficiali specialisti 1 Se necessario, a sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare 1 relativi servizi, eccettuati i servizi d'istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione.

2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.

3 II Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.

4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

20 Foglio federale. 78° anno. Voi. I

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Titolo settimo: Equipaggiamento dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 105 Equipaggiamento L'equipaggiamento dell'esercito comprende: a. l'equipaggiamento personale; b. il materiale di corpo; e. il rimanente materiale dell'esercito.

Art. 106 Fornitura del materiale 1 La Confederazione fornisce l'armamento personale, le calzature d'ordinanza, il materiale di corpo e il rimanente materiale dell'esercito. D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale può designare altri oggetti d'equipaggiamento personale che devono essere forniti dalla Confederazione.

2 1 Cantoni forniscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale delle truppe cantonali e federali e li consegnano alla Confederazione. Il Consiglio federale emana prescrizioni a tal fine.

3 II Consiglio federale determina l'indennità che la Confederazione versa ai Cantoni per la fornitura dell'equipaggiamento personale.

Art. 107 Facoltà di disporre 1 La Confederazione dispone dell'equipaggiamento personale, del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito.

2 Fatti salvi i diritti della Confederazione, i Cantoni dispongono di detto materiale quando chiamano in servizio truppe.

Art. 108 Scorta La Confederazione deve tenere pronta un'adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all'esercito di adempiere la sua missione.

Art. 109 Animali dell'esercito e veicoli 1 II Consiglio federale può facilitare l'acquisto e il mantenimento privati di animali dell'esercito nonché l'acquisto privato di veicoli utilizzabili nell'esercito.

2 L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di animali dell'esercito e di veicoli utilizzabili nell'esercito.

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Capitolo 2: Equipaggiamento personale Art. 110 Principi 1 1 militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.

2 1 Cantoni provvedono alla manutenzione e alla sostituzione dell'equipaggiamento personale. Il Dipartimento militare federale emana prescrizioni a tal fine. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi corrispondenti.

3 II Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi.

Art. Ili Consegna dell'equipaggiamento personale 1 Le reclute e gli altri partecipanti a scuole sono equipaggiati con le scorte della Confederazione.

2 Gli altri militari sono equipaggiati dai Cantoni.

Art. 112 Custodia e manutenzione 1 1 militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.

2 L'equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell'equipaggiamento.

Art. 113 Ispezione obbligatoria II Consiglio federale può prevedere che appuntati e soldati facciano controllare in ispezioni il loro equipaggiamento personale.

Art. 114 Proprietà ed utilizzazione 1 L'equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.

2 II Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che saranno riutilizzati nella protezione civile.

3 II Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.

4 1 militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Dipartimento militare federale disciplina le eccezioni.

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Capitolo 3: Materiale di corpo e rimanente materiale dell'esercito

Art. 115 1 II Consiglio federale disciplina l'amministrazione, l'immagazzinamento e la manutenzione del-materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito, nonché le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese assunte.

2 II materiale di corpo deve essere immagazzinato in m'odo da poter -essere preso facilmente in consegna dalla truppa. Il capo dello stato maggiore generale determina i particolari.

Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare Capitolo 1: Direzione degli affari militari Art. 116 Direzione suprema 1 La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale.

2 II Consiglio federale la esercita per mezzo del Dipartimento militare federale.

3 II Dipartimento militare federale si assicura la collaborazione dei comandanti superiori delle truppe per tutte le questioni fondamentali della difesa nazionale.

4 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 117 Alti ufficiali superiori e capo dell'armamento II Consiglio federale disciplina il rapporto d'impiego e lo statuto amministrativo degli alti ufficiali superiori e del capo dell'armamento.

Capitolo 2: Confederazione e Cantoni Art. 118 Alta vigilanza Gli affari militari sono di competenza dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

Art. 119 Formazioni cantonali e federali 1 1 Cantoni forniscono di regola unità di truppa e stati maggiori dei battaglioni di fucilieri.

2 Se gli effettivi di singoli Cantoni non sono sufficienti per costituire battaglioni o formazioni intere, il Consiglio federale ne determina la composizione d'intesa con i Cantoni interessati.

3 La Confederazione attribuisce ai Cantoni le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alle loro formazioni.

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La Confederazione forma le unità di truppa, i corpi di truppa e gli stati maggiori che non sono forniti dai Cantoni.

Art. 120 Zone e circondari di reclutamento 1 II Consiglio federale suddivide il territorio della Confederazione in zone di reclutamento e queste in circondari di reclutamento.

2 Prima di stabilire i circondari di reclutamento sente i Cantoni.

Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione 1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

2 Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione.

Art. 122 Ispezione di licenziamento I Cantoni eseguono le ispezioni di licenziamento.

Art. 123 Esenzione da tasse 1 Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su: a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa; b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.

2 Non esigono imposte su: a. stabilimenti o officine militari; b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.

3 Non esigono emolumenti per l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale.

Art. 124 Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione 1 Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d'armi.

2 II Consiglio federale designa le piazze d'armi e disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.

Art. 125 Tiro fuori del servizio 1 1 Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

2 1 Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro.compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

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II Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

Capitolo 3: Costruzioni e impianti militari Art. 126 Autorizzazione obbligatoria 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Tale autorizzazione sostituisce tutte le altre autorizzazioni previste dal diritto federale.

2 Per costruzioni, impianti e attività che servono alla difesa nazionale non è necessaria alcuna autorizzazione né piano di utilizzazione cantonali.

3 Nel rilasciare l'autorizzazione si terrà conto del diritto cantonale, per quanto esso non ostacoli notevolmente l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

4 II Consiglio federale può prevedere che costruzioni e impianti ai sensi della legge federale del 23 giugno 19501' concernente la protezione delle opere militari non necessitano di alcuna autorizzazione.

Art. 127 Consultazione 1 Le autorità federali, i Cantoni e i Comuni nonché le altre cerehie interessate devono essere consultati prima della decisione di autorizzazione.

2 Le autorità federali, i Cantoni e i Comuni devono essere consultati anche quando le costruzioni o gli impianti non necessitano dell'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4.

Art. 128 Approvazione 1 L'autorizzazione necessita dell'approvazione delle autorità federali che sarebbero competenti per rilasciare un'autorizzazione in virtù di un altro atto normativo federale.

2 Per il dissodamento di foreste è in ogni caso necessaria l'approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

3 In caso di divergenza tra gli uffici federali interessati, questa viene appianata dai Dipartimenti. Se non viene raggiunta un'intesa, la decisione spetta al Consiglio federale.

Art. 129 Competenza e procedura 1 II Consiglio federale designa l'autorità federale competente in materia di rilascio dell'autorizzazione e disciplina in modo dettagliato la procedura.

» RS 510.518

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Ove sia necessaria un'espropriazione, nel corso della procedura d'autorizzazione può essere ordinato il deposito dei piani giusta la legge sull'espropriazione 1' e, nel rilasciare l'autorizzazione, può essere deciso in merito alle opposizioni e alle domande connesse al diritto di espropriazione. In questo caso, all'udienza di conciliazione giusta l'articolo 48 della legge sull'espropriazione sono tratte soltanto le pretese d'indennità; il presidente della commissione di stima può differire l'udienza ad un'altra data.

Art. 130 Ricorso 1 Le decisioni di autorizzazione possono essere impugnate in ultima istanza dinnanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.

2 II diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. Sono legittimati al ricorso anche i Cantoni e i Comuni.

Capitolo 3: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti Art. 131 Alloggio per la truppa 1 1 Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell'esercito.

2 Per tali prestazioni ricevono un'equa indennità dalla Confederazione.

Art. 132 Locali, pannelli d'affissione 1 Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a. i locali e gli impianti per il reclutamento, per le commissioni della visita sanitaria e per le ispezioni dell'equipaggiamento personale; b. i locali di guardia e i locali degli arresti; e. le piazze e i locali per la mobilitazione; d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa; e. i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni delle autorità militari.

Art. 133 Impianti di tiro 1 1 Comuni provvedono affinchè gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

2 Per la costruzione di impianti di tiro, il Dipartimento militare federale può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la legge sull'espropriazione 1', sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

»RS 711 555

Legge militare 3

II Dipartimento militare federale emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 134 Utilizzazione di terreni privati 1 1 proprietari fondiari sono tenuti a consentire l'utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.

2 La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135-143. L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura (art. 149).

Capitolo 4: Responsabilità per danni Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: a. nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o b. nell'esercizio di un'altra attività di servizio.

2 La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.

3 Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

4 La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

Art. 137 Proprietà dei militari 1 II militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un'equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall'esecuzione di un ordine.

2 In caso di colpa personale, l'indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l'uso o il fatto di portar seco l'oggetto privato era richiesto dal servizio.

556

Legge militare Art. 138 Regresso dopo risarcimento Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 139 Responsabilità dei militari 1 1 militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

2 1 militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale.

3 II contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

Art. 140 Responsabilità delle formazioni 1 Le formazioni sono responsabili del materiale loro affidato, in particolare materiale di corpo e di istruzione, munizioni ed esplosivi, vettovaglie e materiale di consumo. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.

2 A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Art. 141 Principi in materia di responsabilità 1 Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45-47, 49, 50 capoverso 1 e 51-53 del Codice delle obbligazioni''.

2 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile.

3 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

Art. 142 Disposizioni procedurali L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura per pretese della Confederazione o contro di essa (art. 149).

» RS 220 557

Legge militare

Art. 143 Prescrizione 1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.

2 Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrivono in un anno da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma in ogni caso in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.

3 Se le pretese derivano da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.

4 All'interruzione e all'opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135-138 e 142 del Codice delle obbigazioni l\ È considerata azione a tenore di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento militare federale.

Capitolo 5: Chiamate in servizio, differimenti, dispense Art. 144 Chiamate in servizio e differimenti 1 II Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d'istruzione.

2 Sulle richieste di differimento di un servizio d'istruzione decidono le autorità militari cantonali per i militari delle formazioni cantonali e le autorità militari federali per quelli delle formazioni federali; per i quadri o gli aspiranti quadri il Consiglio federale può disciplinare altrimenti le competenze.

3 Sulle richieste di differimento della scuola reclute decidono le autorità militari cantonali alle quali è stato assegnato il reclutando per essere convocato alla scuola reclute. Gli uffici federali emanano pertinenti direttive.

Art. 145 Dispense Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della difesa integrata le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 6: Controlli militari Art. 146 Trattamento dei dati di controllo 1 1 Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva, che sono necessari per il controllo militare. Raccolgono i dati dal controllo degli abitanti, dal registro delle famiglie e dai reclutandi stessi.

» RS 220 558

Legge militare 2

Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti giusta la presente legge, la legge sull'organizzazione dell'amministrazione 1' e l'organizzazione dell'esercito 2' trattano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne; i comandanti trattano quelli dei militari delle loro formazioni.

3 La Confederazione tiene il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare e dell'impiego volontario nell'esercito. A tal fine gestisce un sistema di trattamento dei dati (Sistema di gestione del personale dell'esercito, PISA). Esso contiene dati: a. concernenti la persona, per quanto necessari per il controllo; b. concernenti il reclutamento, l'istruzione e l'impiego nell'esercito; e. circa capacità e conoscenze civili importanti dal profilo militare, spontaneamente menzionate dall'interessato; d. per il servizio dei morti e dei dispersi.

4 Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché i comandanti che devono trattare dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e dati concernenti militari donne possono essere raccordati al sistema di trattamento dei dati. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

5 1 dati concernenti sentenze pronunciate da tribunali penali, della giurisdizione civile o militare, possono essere rilevati per quanto siano necessari per l'esclusione dalla prestazione del servizio militare, per determinare l'idoneità all'avanzamento oppure per il controllo di sicurezza personale in ambito militare.

Art. 147 Trasmissione di dati 1 1 dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e i dati concernenti militari donne possono essere comunicati alle unità amministrative dell'assicurazione militare, della statistica federale, dell'indennità per perdita di guadagno, della tassa d'esenzione, della protezione civile, del servizio civile e della circolazione stradale nonché a terzi, sempre che sia previsto in una legge oppure se la persona interessata vi consente nel singolo caso.

2 1 dati militari concernenti imputati o indiziati possono essere comunicati a giudici della giurisdizione civile nonché al procuratore generale della Confederazione nell'ambito di un procedimento penale federale prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, se: a. si persegue un crimine o un delitto la cui gravita
o natura giustificano l'informazione; b. durante il servizio militare è stato commesso un reato che sottosta alla giurisdizione civile.

3 L'indirizzo delle persone soggette all'obbligo militare che devono prestare servizio di protezione civile è messo a disposizione dell'ufficio della protezione civile del Comune.

»RS 172.010 >RU 1995 ...

2

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Legge militare 4

Alle associazioni militari e società di tiro possono essere comunicati dati concernenti militari per favorir loro nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per attività fuori del servizio. I militari possono esigere che i loro dati personali non vengano trasmessi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 148 Ulteriori disposizioni II Consiglio federale disciplina in particolare: a. il contenuto, la struttura e l'uso del Sistema di gestione del personale dell'esercito e degli altri controlli militari; b. la responsabilità e la vigilanza in materia di controlli militari; e. la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati; d. il congedo all'estero e il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare degli Svizzeri all'estero.

Titolo nono: Disposizioni finali Art. 149 Decreti parlamentari I decreti dell'Assemblea federale giusta gli articoli 13 capoverso 4, 29 capoverso 2, 95 capoversi 1 e 2, 134 capoverso 2 nonché 142 e le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare non sottostanno a referendum.

Art. 150 Disposizioni d'esecuzione 1 II Consiglio federale emana le ordinanze esecutive.

2 Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari.

3 Può autorizzare il Dipartimento militare federale ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.

Art. 151 Disposizioni transitorie 1 Dopo l'entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare: a. l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare; b. il proscioglimento dei militari dall'obbligo militare, rispettivamente il loro impiego ulteriore al termine del loro obbligo di prestare servizio militare; e. i requisiti per la promozione; d. la durata dei comandi e delle funzioni; e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito; f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

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Legge militare 2

Per motivi imperativi può derogare alla legge, mediante ordinanza, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-f.

3 Per i progetti di costruzioni 'militari che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati dall'Assemblea federale non è necessaria l'autorizzazione giusta l'articolo 126.

Art. 152 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 febbraio 1995 II presidente: Küchler II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 3 febbraio 1995 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 14 febbraio 1995 ° Termine di referendum: 15 maggio 1995

6216

»FF 1995 I 524

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Legge militare

Appendice Modificazione e abrogazione del diritto vigente 1. Legge federale sulla procedura amministrativa1'

Art. 3 lett. d Non sono regolate dalla presente legge: d. ...

la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 19952),

2. Legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione3'

Art. 58 cpv. 1 lett. F F. Comandi militari Commandements militaires Militärische Kommandos Sostituire: Comandi delle zone territoriali Commandements des zones territoriales Kommandos der Territorialzonen con: Comandi delle divisioni e brigate territoriali Commandements des divisions et brigades territoriales Kommandos der Territorialdivisionen/-brigaden

3. Decreto federale del 9 ottobre 19924) concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione

Art. 9 cpv. 2 2 Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio federale.

» RS 172.021 1995 ... (FF 1995 I 524) 172.010 > RS 172.213.54

2 >RU 3 > RS 4

562

Legge militare 4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria 1'

Art. 99 cpv. 1 leu. d e cpv. 2 1 II ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: d. il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contemporanee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni; 2 II capoverso 1 non è applicabile: a. alle concessioni per lo sfruttamento di forze idrauliche; b. alle autorizzazioni per costruzioni e impianti militari.

Art. 100 cpv. 2 2 II capoverso 1 non è applicabile alle autorizzazioni per costruzioni e impianti militari.

5. Codice penale militare 2'

Art. 2 n. 10 Sono sottoposti al diritto penale militare: 10. le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19953) durante il servizio, al di fuori del servizio in relazione ai loro obblighi di servizio e al loro statuto di servizio, oppure quando portano l'uniforme.

Art. 3 n. 5 Stralciare: «delle strade ferrate e delle altre imprese pubbliche di trasporto,» Art. 18 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

"RS 173.110

2

> RS 321.0

3

>RU 1995 ... (FF 1995 I 524)

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Legge militare

Art. 19 lb 4a. Pene disci- Per le persone che prestano servizio di promovimento della pace plinari nel servizio di promovi- giusta l'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995" il mento delia Consiglio federale può inoltre prevedere le seguenti pene disciplinari: a. divieto d'uscita; b. multa.

6. Legge federale del 1° luglio 19662) sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 11 primo periodo Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995 '', l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia. ...

Art. 22 cpv. 3 3 Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità. L'autorizzazione dev'essere approvata dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, il quale, dal canto suo, sente il servizio cantonale specializzato (art. 25 cpv. 2).

7. Organizzazione militare 3' Abrogata 8. Decreto federale del 30 marzo 19494) concernente l'amministrazione dell'esercito

Art. 3 cpv. 1 1

II Commissariato centrale di guerra ha l'alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d'istruzione, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2 e 9 cpv. 4 Sostituire la locuzione «i commissari di guerra» con «i capi del servizio del commissariato».

"RU 1995 ... (FF 1995 I 524) > RS 451 «CS 5 3; RU1948 365, 1949 1525 1537, 1952 339 346, 1959 2035, 1961 231, 1968 73 164, 1970 46, 1972 1069, 1975 11, 1979 114 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 1412, 1992 288 2392 2521 4 > RS 510.30 2

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Legge militare

Art. 11 cpv. 3 3 II Consiglio federale stabilisce il soldo.

Art. 16 Abrogato Art. 17 cpv. 1 1 Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale.

Art. 18 Gli ufficiali specialisti ricevono un soldo a seconda della loro funzione.

Art. 19 cpv. 2 Sostituire «mobilitazione di guerra» con «mobilitazione».

Titolo precedente l'art. 23 Abrogato Art. 24 1 seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza: a. militari che devono viaggiare la vigilia per poter entrare in servizio all'ora prestabilita, per i pasti consumati fuori; b. i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l'intera giornata; e. per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l'intera giornata.

Art. 25 ' I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

2 La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

3 Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.

4 II Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione, 5 II Commissariato centrale di guerra stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.

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Legge militare

Titoli precedenti gli art. 26 e 27, nonché art. 26 e 27 Abrogati

Art. 28 cpv. 3 3

II Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l'aliquota dell'indennità di foraggio.

Art. 33 cpv. 1 e 2 1 1 Comuni e i loro abitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l'alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell'esercito e l'allogamento dei veicoli e del materiale.

2 Abrogato Art. 37 cpv. 2 2 Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l'idoneità e l'uso di locali d'alloggio e installazioni decide il comandante della divisione 0 brigata territoriale.

Art. 38 cpv. 1-3 1 Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.

2 1 sergenti e i caporali vengono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.

3 In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i sergenti e i caporali che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d'alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori. Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l'effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l'organizzazione dell'esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell'ambito del corpo di truppa.

Art. 40 cpv. 4 Sostituire: «articolo 31 dell'organizzazione militare» con «articolo 132 della legge militare del 3 febbraio 19951'»

Art. 44 La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l'entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell'esercito e materiale per le esigenze di servizio dell'esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.

"RU 1995 ... (FF 1995I 524) 566

Legge militare

Art. 86 Sostituire: «organizzazione militare» con «legge militare del 3 febbraio 1995 ')».

Art. 92 cpv. 3 3

La prescrizione è disciplinata dall'articolo 143 della legge militare del 3 febbraio 1995".

Art. 104 cpv. 1 e 2, 106 primo periodo, 107 cpv. 2, 108 cpv. 2 e 3, 123 cpv.

2 ultimo periodo Sostituire: «Direzione dell'amministrazione militare federale» con «Segreteria generale del Dipartimento militare federale».

Art. 108 cpv. 2 2

Se è stato possibile raggiungere un'intesa con il danneggiato, gli atti saranno spediti per approvazione alla Segreteria generale del Dipartimento militare federale. Se del caso, essa ordina il pagamento dell'indennità.

Art. 109 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 125 cpv. 1 Sostituire: «organizzazione militare» con «legge militare del 3 febbraio 1995'>».

9. Decreto dell'Assemblea federale del 12 giugno 19463) che determina l'indennità da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale Abrogato 10. Decreto dell'Assemblea federale del 28 giugno 19464> concernente la consegna di calzature militari Abrogato · 11. Legge federale del 24 giugno 1904s> concernente la vigilanza su l'introduzione e l'impiego di piccioni viaggiatori Abrogata "RU 1995 ... (FF 1995 I 524) >RU 1990 1893 3 > CS 5 282 ") CS 5 290 « CS 5 365; RU 194944 2

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Legge militare 12. Decreto federale dell'8 dicembre 1961 '* concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza Abrogato 13. Legge federale del 4 ottobre 19852) sul trasporto pubblico Art. 8a Trasporti della difesa integrata 1 In situazioni straordinarie, le imprese di trasporto sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti della difesa integrata. A tal fine, il Consiglio federale può abrogare l'obbligo d'esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e d'allestire orari.

2 II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

14. Legge federale del 19 giugno 19923) sull'assicurazione militare Art. l cpv. l leti, e 1 È assicurato: e. chiunque partecipa quale persona soggetta all'obbligo di leva all'iscrizione e all'informazione per il reclutamento, su convocazione del servizio competente; 15. Codice delle obbligazioni 4' Art. 336c cpv. 1 lett. a 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: a. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o protezione civile, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;

6216

»RU 1961 1198, 1986 696, 1990 1882 > RS 742.40 >RS 833.1; RU 1994 1390

2

3

") RS 220

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995

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1995

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06

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14.02.1995

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