Termine di referendum: 3 luglio 1995

Decreto federale concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

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del 24 marzo 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni estere; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994", decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Oggetto 1 Nell'ambito della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, la Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere questi Stati nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia nonché nella transizione verso l'economiadi mercato e le sue strutture sociali.

2 Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi del presente decreto gli ex Stati comunisti dell'Europa orientale, centrale e sudorientale nonché gli Stati costituiti sul territorio dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. 2 Scopi La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est ha segnatamente i seguenti scopi: a. la promozione ed il rafforzamento in tali Paesi dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo come pure l'attuazione o il consolidamento del sistema democratico, segnatamente lo sviluppo di istituzioni politiche stabili; b. il promovimento di un'evoluzione economica e sociale durevole e conforme ai principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, contribuendo ad incoraggiare il rispetto dell'ambiente nonché l'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi 1 La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera della Svizzera. Essa si fonda in particolare sul principio della corresponsabilità solidale.

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1 provvedimenti tengono conto delle condizioni dei Paesi compartecipanti e in particolare dei bisogni della popolazione.

3 Di regola le prestazioni della Confederazione completano gli sforzi propri dei Paesi compartecipanti.

Art. 4 Cessazione o sospensione della compensazione In caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e di discriminazioni di minoranze, il Consiglio federale ha facoltà di cessare o sospendere, in tutto od in parte, la cooperazione.

Art. 5 Modalità I provvedimenti possono essere realizzati bilateralmente, multilateralmente o in maniera autonoma.

Art. 6 Coordinazione La Confederazione coordina i propri provvedimenti con gli sforzi dei compartecipanti negli Stati dell'Europa dell'Est e, per quanto possibile, con le prestazioni di indirizzo analogo di altre fonti nazionali o internazionali.

Sezione 2: Forme Art. 7 1

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme: a. cooperazione tecnica; b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito; e. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione degli Stati dell'Europa dell'Est al commercio mondiale; d. provvedimenti atti ad incoraggiare l'impiego di mezzi del settore privato; e. qualsiasi altra forma idonea al raggiungimento degli scopi menzionati nell'articolo 2.

2 Le prestazioni della Confederazione possono essere accordate sotto forma di donazioni, prestiti o garanzie.

3 Nella realizzazione di programmi e progetti con gli Stati dell'Europa dell'Est possono essere combinate diverse forme di cooperazione, segnatamente la cooperazione tecnica e finanziaria.

4 1 progetti nell'ambito della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario devono di regola essere seguiti e assistiti tecnicamente durante un periodo adeguato.

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Sezione 3: Finanziamento Art. 8 Crediti quadro I mezzi necessari al finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono stanziati mediante crediti quadro pluriennali.

Art. 9 Emolumenti per garanzie credito 1 La Confederazione può riscuotere un emolumento dai beneficiari delle garanzie allo scopo di ridurre i costi derivanti da eventuali perdite.

2 L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, dell'importo e della durata della garanzia. Il Consiglio federale stabilisce la tariffa; a tale riguardo può tenere conto della situazione specifica di ogni singolo Stato dell'Europa dell'Est.

3 Le perdite devono essere coperte in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4: Esecuzione Art. 10 Fissazione delle priorità II Consiglio federale fissa le priorità e gli ambiti d'attività primari della cooperazione in funzione dei bisogni degli Stati dell'Europa dell'Est, segnatamente delle loro popolazioni, nonché delle capacità e delle conoscenze disponibili in Svizzera.

Art. 11 Accordi internazionali 1 II Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti provvedimenti del presente decreto.

2 Esso può autorizzare i Dipartimenti o gli Uffici federali a concludere accordi internazionali relativi a programmi o a progetti di carattere tecnico.

3 Impegni finanziari possono essere assunti unicamente nei limiti dei crediti quadro autorizzati.

Art. 12 Collaborazione di terzi La progettazione e realizzazione dei provvedimenti può avvenire con la partecipazione di terzi.

Art. 13 Attività private II Consiglio federale può sostenere attività di istituzioni private conformi ai principi e agli scopi enunciati nel presente decreto. Tali istituzioni sono tenute da parte loro a fornire prestazioni adeguate.

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. DF Art. 14 Collaborazione con Cantoni, Comuni ed istituzioni pubbliche II Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni ed istituzioni pubbliche a progetti inerenti al presente decreto e sostenere le loro iniziative.

Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale II Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica verso l'Europa dell'Est.

Art. 16 Commissione consultiva 1 II Consiglio federale designa una commissione consultiva per la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

2 La commissione assiste il Consiglio federale specialmente in merito agli scopi e alle priorità dei provvedimenti.

3 Essa si pronuncia sul contenuto delle valutazioni.

Art. 17 Resoconto, controllo e riesame 1 II Consiglio federale elabora un programma per la valutazione dell'efficacia del suo aiuto all'Europa dell'Est e stanzia i fondi necessari a tal fine.

2 Presenta ogni anno alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sulla determinazione delle priorità secondo l'articolo 10, sui progetti autorizzati, sul modo d'impiego dei fondi nonché sulle conseguenze, valutate, dei provvedimenti presi.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 19 Referendum, entrata in vigore e validità 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La sua validità è limitata a dieci anni.

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Consiglio degli Stati, 24 marzo 1995 II presidente: Küchler II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 1995 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 4 aprile 1995!)

Termine di referendum: 3 luglio 1995

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Decreto federale concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est del 24 marzo 1995

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04.04.1995

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