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FOGLIO J'EDERALE Anno X». .

Berna, 22 giugno 1927. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione : Tipografìa Cantonale Grassi <è C.°, Bellinzona.

Termine d'opposizione : 20 settembre 1927.

Codice penale militare.

Legge federale del 13 giugno 1927.

· L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli art. 20 e 04 della Costituzione ; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1918, decreta ; Libro primo:

Diritto penale militare.

Parte prima: Disposizioni generaliCAPO PRIMO.

Dell' applicazione della legge penale.

Anticolo 1.

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla I. Nessuna pena legge espressamente comminata una pena. senza legge.

Art. 2.

Sono sottoposti al diritto penale militare : 2. Condizioni lo le persone che si trovano in servizio militare : Pcr.so?a.'.' e .....

materiali.

2° i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione mi- In genere.

Mtare della Confederazione e dei Cantoni, quando commettano atti contro la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; v 37

258 3° gli obbligati al servizio militare che, fuori del servizio, portano l'uniforme ; 4o gli obbligati al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri diservizio; ; ;; · ^ ' i 5° gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a che siano licenziati dall' autorità di reclutamento ; 6° il corpo federale delle guardie di confine ; 7° le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone ap¬ partenenti all'armata ; 8° le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86) o d'in¬ debolimento della forza difensiva del paese secondo gli articoli 94 a 96.

Art. 3.

Estensione in In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto caso di ser- penale miilitare su decisione del Consiglio federale ed entro i vizio attivo, jjjjjj^ti da lui fissati : lo le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti : reato contro una guardia militare (art. 65) ; usurpazione di potere (atrt. 69) ; tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notìzie false (art. 89) ; atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92) ; inadempimento di contratti di forniture (art. 97) ; attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 108) ; corruzione attiva (arti. 141) ; gestione infedele (art. 144) ; offese all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148) ; liberazione di detenuti (arti 177) ; 2o gli internati militari e civili ; 3° i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Can¬ toni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine mi¬ litari, delle strade ferrate e delle altre imprese pubbliche di trasporto,

259 degli impianti e servizi d'interesse vitale, come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

% Art. 4.

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, Estensione in oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3 : tempo di guerra.

1° le persone che seguono l'armata ; 2° le persone di condizióne civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti : tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91 ; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93) ; violazione del diritto delle genti commessa in guerra (articoli 109 a 114); saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140) ; incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'armata (art. 160, n° 2, capov. 3°, e n° 4 ; art. 161, n° 1, capov. 3<>, e n° 2 ; art. 162, capov. 3° ; art. 165, n° 1, capov. 3°, e n° 2).

3° I prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Statò svizzero, l'armata svizzera o persone appartenenti ad essa.

40 I parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusino della loro posizione per commettere un reato.

Art. 5.

Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono es- Tempo di sere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si ve- guerra, rifichi un imminente pericolò di guerra per la Svizzera.

Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.

Art. 6.

Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un Partecipazione di CÌTÌ reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del ^paese (art. 86 a 108) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, que¬ ste pure sono punibili secondo il presente codice.

260

Applicazione del diritto penale or¬ dinario.

3. Condizioni di tempo.

Se ad un reato comune (art. 115 a 179) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, questfe rimangono soggette alla, legge penale ordi¬ naria.

Art. 7.

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.

Art. 8.

È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.

Se alcuno . abbia commesso un reato prima dell' attuazione del presente codice, ma sia giudicato dopo la stessa, gli si ap¬ plica la nuova legge se gli sia più favorevole.

Art. 9.

4

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,Sr ° * ^ presente codice e applicabile tanto ai reati commessi nella u 9 °" Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.

Una pena privativia della libertà personale subita all' estero per lo.stesso reato è computata.

CAPO SECONDO.

Del reato.

Art. 10.

1. Responsa¬ Non è punibile colui che, per malattia di mente, idiozìa o bilità.

grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, Persone ir¬ capace di giudicare del carattere illecito dell'atto o di agire se¬ responsabili.

condo questo proprio giudizio.

Questa disposizione non è applicabile quando la grave al¬ terazione della coscienza sia stata procurata dall'imputato stesso al fine di commettere il reato.

Art. 11.

Responsabili- Se la sanità mentale o la coscienza del colpevole era, nel mo¬ ta scemata, mento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale del col¬ pevole era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità eli giudicare del carattere illecito dell'atto o di agire secondo questo proprio giudizio, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

261 Art. 12.

Se il . colpevole obbligato al servizio militare sia assolto per Misure di si¬ irresponsabilità o sia condannato colTammisisione della responsa¬ curezza con¬ gli irre¬ bilità scemata, il giudice può pronunciare la sua esclusione dal¬ tro sponsabili e l'armata.

semircsponIl giudice deferisce alla competente autorità amministrativa sabili.

civile, per gli ulteriori provvedimenti, l'individuo assolto per ir¬ responsabilità o condannato coli'ammissione della responsabilità scemata, qualora il detto individuo debba essere internato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico oppure ricoverato per cura o trattamento.

Il giudice può sospendere l'esecuzione della pena. Terminato che sia l'internamento o il ricovero, egli decide se e in quale mi¬ sura la pena debba ancora essere scontata.

Art. 13.

Non si procede penalmente contro un fanciullo minore di 2quattordici anni che commette un fatto represso dalla legge fanciulli, come reaito.

Art. 14.

Se, nel momento in cui il reato è stato commesso, il suo Adolescenti, autore aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i di¬ ciotto, il giudice può attenuare la pena (art. 47) secondo il suo libero apprezzamento oppure preséindere da ogni pena se altre misure gli sembrino più efficaci.

Il giudice deferisce l'adolescente esente da pena all'autorità amministrativa civile competente, per gli ulteriori provvedimenti.

Egli può deferire a questa autorità anche l'adolescente assolto.

Art. 15.

Salva espressa· disposizione della legge, è punibile solo colui 3.TntAti7ÌAnA Colpevolezza.

Intenzione eA che ha agito con intenzione.

negligenza.

Cocmlmette con intenzione un reato chi lo compie consape¬ volmente e volontariamente.

Commette un reato per negligenza colui che, per un' impre¬ videnza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non abbia usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

262 Art. 16.

Errore sui Chiunque lia agito sotto l'influenza di una supposizione erfatti. ronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa sup¬ posizione, se essa gli sia favorevole.

Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni, è punibile ove la legge reprima l'atto colposo come reato di negligenza. ,, Art. 17.

Errore di diSe l'agente abbia avuto ragioni sufficienti per credere che ntto.

l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 18.

Ordine di un Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisca reato, è superiore. punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato.

Il giudice può attenuare la pena secóndo il suo libero apprezza¬ mento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 19.

Chiunque tenta di commettere un reato e ne comincia l'ese¬ 4. Tentativo.

Reato tenta¬ cuzione, è punito con pena attenuata (art. 46) ; se compia senza to e reato risultato tutto ciò che è necessario alla consumazione del reato, mancato.

può essere punito con pena attenuata.

Art. 20.

Inidoneità dei II giudice può attenuare la pena secondo il S[uo libero apmezzi e im- prezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per com¬ pOSSi Dliltcl mettere un reato o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta, del fine.

fosse di tale natura da escludere in modo assoluto la possi¬ bilità della consumazione del reato.

Se il colpevole abbia agito per ignoranza, il giudice può esentarlo da ogni pena. Desistenza e pentimento attivo.

Art. 21.

Se l'agente desista spontaneamente dal tentativo, non è pu¬ nito per lo stesso.

Il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezza¬ mento (art. 47) se il colpevole abbia spontaneamente cercato di impedire il risultato del reato.

263 Art. 22.

Chiunque determina altri a commettere un reato è punito, 5. Partecipase il reato sia stato commesso, con la pena del reato intenzionale. zì?ne-.

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un reato S lgazl0ne" punito con la morte o con la reclusione incorre nella pena pre¬ vista per il tentativo di questo reato.

Art. 23.

Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato in- Complicità, tenzionalmente altri a commettere un reato.

Art. 24.

Le speciali relazioni, qualità e circostanze personali, che au- Circostanze mentano, diminuiscono od escludono la punibilità, sono tenute personali, in conto soltanto per l'autore, l'istigatore o il complice, pel quale esse si verifichino.

Art. 26.

Ognuno ha il diritto di respingere in modo corrispondente 6. Atti leciti, alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

Se chi respinge l'aggressione abhia ecceduto i limiti della legittiima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) ; se l'eccesso della legittima difesa sia da attribuirsi a scusabile eccitazione o sbigottimento, l'imputato va esente da pena.

Art. 26.

1. Il fatto commesso per preservare, da un pericolo immi- Stato di nenente e non altrimenti evitabile, il bene proprio, in particolare cessita.

la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non fosse imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si potesse ragionevolmente pre¬ tendere ch'egli sacrificasse il bene minacciato.

Se il pericolo fosse imputabile all' agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si potesse ragionevolmente pretendere che egli sacrificasse il bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

2. Il fatto commesso per preservare, da un pericolo immi¬ nente e non altrimenti evitabile, il bene altrui, in particolare la vita, l'integrità personale, la- libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile, salvo che l'agente avesse potuto. rendersi conto che

264 sarebbe stato ragionevole pretendere che la persona esposta al pericolo sacrificasse il bene minacciato; in questo caso, il giudice attenua la pena .secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

3. L' atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.

CAPO TERZO.

Delle pene ed altre sanzioni.

/. Delle singole pene e. sanzioni.

1. Pena di morte.

2. Pene priva-

Art. 27.

1. La pena di morte si applica soltanto in tempo di guerra.

È eseguita per mezzo della fucilazione.

2. La pena di morte pronunciata, ma non eseguita in tempo di guerra, si converte in reclusione perpetua.

. Art. 28.

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà

ersona e bertà^'er o" P ^ - La sua durata minima è di un anno, la durata masP6rS0 s ma naie.

" * ^ quindici anni; nei casi espressamente previsti dalla legge, Reclusione, essa è perpetua.

Il giudice esclude dall'armata il condannato alla reclusione.

Egli lo priva dei diritti civici per un tempo da due a dieci anni.

Detenzione.

Esecuzione militare della de¬ tenzione.

Art. 29.

La durata della detenzione è di otto giorni almeno ; è di tre anni al più, salva espressa disposizione della legge.

Il giudice può escludere dall'armata il condannato alla deten¬ zione. Egli può privarlo dei diritti civici per un tempo da uno a cinque anni.

Art. 30.

1. Il Consiglio federale può istituire l'esecuzione in vìa mi¬ litare della detenzione.

Siffatto esecuzione lia luogo in una fortezza od in reparti speciali di stabilimenti penitenziari o di altri stabilimenti di de¬ tenzione.

26« Spetta pure al Consiglio federale di stabilire le disposizioni particolari a ciò necessarie.

2. Il giudice decide, secondo il suo libero apprezzamento, se la pena di detenzione da lui pronunciata debba essere eseguita in via militare.

; Art. 31.

1. Quando il condannato che non sia ripetutamente recidivo Liberazione abbia scontato i due terzi della pena e non meno di un anno se naïe*"0" si tratti della reclusione, o di tre mesi se si tratti della deten¬ zione, il dipartimento militare federale può liberarlo condizio¬ nalmente per il resto della pena.

Il condannato alla reclusione perpetua che ha scontato quin¬ dici anni della pena può essere liberato condizionalmente, dal dipartimento militare federale per un periodo di prova di cinque anni.

1 Per la liberazione condizionale di un condannato il diparti¬ mento militare federale chiede il parere dei funzionari dello sta¬ bilimento di pena.

2. Il dipartimento militare federale può imporre al liberato condizionale determinate norme" di condotta per il periodo di 1 prova.

3. Se il liberato condizionale abusi della libertà, in ispecie se commetta un reato intenzionale, egli è rimandato dal diparti¬ mento militare federale nello stabilimento di pena. Il tempo trascorso nella libertà condizionale non gli è computato.

4. Se il liberato condizionale abbia tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32.

1 II giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna Condanna alla detenzione non superiore a un anno : naie se il condannato non abbia subito nella Svizzera od all'e¬ stero, negli ultimi cinque anni dal reato commesso, una pena pri¬ vativa della libertà personale per un reato intenzionale ; se, inoltre, la sua vita anteriore ed il suo carattere e, trattan¬ dosi di un obbligato al servizio personale, la sua condotta mili¬ tare lascino supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi reati, e se egli abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

266 Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice fisaa al con¬ dannato un periodo di prova da due a cinque anni.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può imporgli per il periodo di prova determinate norme di condotta, che egli abbia, per esempio, ad imparare un mestiere, a dimorare in un dato luogo, ad astenersi da bevande. alcooliehe ed a risar¬ cire il danno entro un termine stabilito. Il dipartimento militare federale può far chiamare il condannato ad un servizio militare straordinario.

Le circostanze che giustificano la sospensione condizionale della pena e le norme di condotta imposte dal giudice devono es¬ sere stabilite nella sentenza.

Finché dura il servizio, la vigilanza del condannato condi¬ zionale, obbligato al servizio personale, è regolata da una ordi¬ nanza del Consiglio federale.

3. Se il condannato commetta durante il periodo di prova un reato intenzionale, se tenga cattiva condotta in servizio mili¬ tare o se sia ripetutamente punito in via disciplinare, se, sottoposto a patronato, vi si sottragga ostinatamente o se, nonostante formale avvertimento^ dell'autorità di patronato, per¬ sista a trasgredire una norma di condotta impostagli dal giudice, il dipartimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

4. Se il condannato abbia tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la sua condanna è cancellata nel casellario.

5. Non è ammessa la condanna condizionale quando l'assenza dell'imputato non sia giustificata.

Art. 33. .

3. Multa. 1. Salva espressa' disposizione della legge, l'importo massimo Ammontare, della multa è di ventimila franchi.

Se l'autore abbia agito per fine di lucro, il giudice non è vin¬ colato da questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costi¬ tuisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.

Per giudicare della condizione del condannato si deve spe¬ cialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.

267 Art. 34.

1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da Esazione.

uno a tre mesi per il pagamento della multa. Se il condannato non abbia domicilio fisso nella Svizzera, deve essere obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie.

L'autorità competente può concedere al condannato' di pa¬ gare la multa in rate, fissandone l'importo e la scadenza se¬ cóndo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per lo Stato ò per un comune. In questi casi l'autorità compe¬ tente può prolungare il termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando if condannato la (multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina con¬ tro di lui, ove sia da sperarsi un buon risultato, l'esecuzione per debiti.

Se il condannato non paga la multa per malvolere, oziosità, dissolutezza o negligenza, è punito dal dipartimento militare federale con gli arresti semplici sino a tre mesi.

x\rt. 35.

cou Se il colpevole abbia agito per fine di lucro, il giudice gli Cumulo la pena pri¬ può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, vativa della libertà per¬ la multa.

Ove la legge commini alternativamente la pena privativa sonale.

della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.

Art. 36.

Pene acces¬ Chi è escluso dall'armata per effetto d'una condanna alla 4. sorie.

reclusione od alla detenzione, ò reputato definitivamente incapace Esclusione dall'armata, a prestare servizio.

Gli effetti della esclusione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata.

Art. 37.

Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottuffi-v Degradazione, ciale od appuntato, clic si sia reso con un reato indegno del suo grado.

L'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale. In caso di servizio attivo egli può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'armata.

268 Il dipartimento militare federale, ed in caso di servizio at¬ tivo il comandante in capo dell'armata, decide se il sottufficiale o l'appuntato degradato debba continuare a prestare servizio.

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata.

Art. 38.

Destituzione. n giudice pronuncia la destituzione del funzionario, giudicato secondo il presente codice, che si sia reso col reato indegno della sua carica e lo dichiara ineleggibile a qualsiasi pubblico ufficio per un tempo da due a dieci anni.

La destituzione e l'ineleggibilità spiegano i loro effetti dal momento in cui la sentenza acquisti forza* di cosa giudicata., Se il funzionario sia stato condannato ad una pena privativa della libertà personale, la durata dell'ineleggibilità si conta dal giorno in cui la pena sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta durante il periodo di prova, la durata dell'ineleg¬ gibilità è computata dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 39.

Privazione dei Chi è privato dei diritti civici per effetto d'una condanna alla diritti civici, reclusione od alla detenzione, non può partecipare alle pubbliche votazioni ed elezioni e non è eleggibile. Egli non può essere fun¬ zionario, (membro di una autorità, tutore ne testimonio nell' ere¬ zione di documenti.

La privazione dei diritti civici spiega i suoi effetti dal mo¬ mento in cui la sentenza acquisti forza di cosa giudicata. La du¬ rata della privazione si conta dal giorno in cui la pena sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buo¬ na condotta durante il periodo di prova, la durata della priva¬ zione è computata dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 40.

Espulsione II giudice può espellere dal territorio svizzero, per un tempo dallo Stato. da tre a' quìndici anni, lo straniero che sia stato condannato alla reclusione od alla detenzione.

L'espulsione'ha effetto dal giorno in cui la pena privativa della libertà personale sia stata subita, prescritta o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta durante il periodo di prova, Impulsione cade.

269 Art. 41.

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data 5. Altre sanpersoha, ordina la confisca di oggetti che hanno servito od erano pZ'°ß'" destinati a commettere un reato o che ne sono il'prodotto, ove 0°n^ questi oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la mora- rfcolosi.Pe* lità e l'ordine pubblico.

II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano di¬ strutti o resi inservibili.

Art. 42.

I doni e altri profitti, destinati a determinare od a ricom- Devoluzione pensare l'autore di un reato, sono devoluti alla Confederazione. aIIa ponfeSe non esistano più, chi li ha ricevuti dovrà pagarne ad essa doni^tTaloi il valore. profitti.

Sono pure devoluti alla Confederazione gli oggetti che alcuno si sia appropriato col reato, se entro dieci anni a contare dalla pubblicazione ufficiale non se ne possa accertare il proprietario.

Art. 43.

Se l'initeresse pubblico o quello della parte lesa lo richieda, Pubblicazione il giudice ordina che la sentenza dii condanna sia resa pubblica SC"' a spese del condannato.

Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo ri¬ chieda, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.

La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato as¬ solto non avviene che a sua richiesta.

II giudice ordina che la sentenza sia inserita uel Foglio federale e in uno o più giornali. Egli fissa i limiti della pub¬ blicazione.

//. Della misura della, pena.

Art. 44.

Il giudice commisura la pena alla colpa, tenendo conto dei 1- Commisuramotivi del reato, della vita anteriore del colpevole, delle sue ziono de"a condizioni personali e della sua condotta militare.

Art. 45.

Il giudice può attenuare la pena se il colpevole abbia agito per motivi onorevoli ;

2. Attenuazione della pena.

Circostanze attenuanti.

270 ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende ; in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo'che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze ; nell'impeto d'ira o-d'intenso dolore, determinato da in¬ giusta provocazione od offesa ; se abbia dimostrato con fatti sincero pentimento del reato commesso, se abbia specialmente risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui ; se sia trascorso un tempo relativamente lungo dal fatto e se durante questo tempo il colpevole abbia tenuto buona condotta.

Art. 46.

Effetti dell'at¬ Se il giudice reputi che la pena debba essere attenuata, egli tenuazione. pronuncia : invece della pena di morte o della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni ; invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; · invece delle reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni ; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione ; invece della detenzione, gli arresti di rigore o la multa.

Attenuazione libera.

Art. 47.

Ove la legge preveda l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato nè dalla specie ne dal minimo della pena prevista per il reato.

Il giudice è però vincolato dalla minima durata legale di ciascuna/ specie di pena.

.Art 48.

Se alcuno sia condannato alla reclusione o alla detenzione 3. Aggravameli* to della pena. o se nel momento del reato non fossero ancora trascorsi cinque Recidiva.

anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione o ne ottenne in tutto o in parte il condono, il giudice aumenta la durata della pena. Questi non è vincolato dal massimo della pena prevista per il reato, ma non può andar oltre alla massima durata legale della specie di pena

271 Por la recidiva si tien conto di una condanna all'estero se questa concerna un reato pel quale potesse essere concessa la estradizione secondo il diritto svizzero.

Art. 49.

1. Quando per uno o più atti un deliquente incorra in più Concorso di reati o di pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla disposizior pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura penali.

adeguata. Egli non può peraltro aumentare oltre della metà il massimo della pena comminata ; è in ogni modo vincolato dalla massima durata legale della specie di pena.

Se il colpevole incorra in più multe, il .giudice lo condanna alla multa clie corrisponde alla sua colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronun¬ ciate anche se esse siano previste per uno solo, degli atti puni¬ bili o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice debba giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale,- che il colpevole abbia commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della li¬ bertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quello che lo sarebbe stato se i diversi atti punibili fossero stati com¬ presi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribu¬ nale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.

Art. SO.

Il giudice computa nella pena privativa della libertà personaie il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la isua condotta dopo «il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di cas¬ sazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinga il ricorso.

Se la sentenza condanni soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preven¬ tivo.

È considerato come cai-cere preventivo ogni carcerazione or¬ dinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni del¬ l'istruzione o per motivo di sicurezza.

Computo ppévenUvo'

272 ìli. Della prescrizione.

1. Prescrizione dell'azione penale.

Termini.

Decorrenza.

Art. 51.

L'azione penale si prescrive : in venti anni, se al reato sia comminata, la pena di morte o la reclusione perpetua ; in dieci anni, se al reato sia comminata la reclusione sola o alternativamente con altra pena ; in cinque anni, se al reato sia comminata qn'altra pena.

Art. 52.

La prescrizione* decorre : dal giorno in cui l'imputato lia compiuto il reato ; se il reato sia stato eseguito in atti successivi, dal giorno in cui' egli lui compiuto l'ultimo atto; se il reato sia continuato per un certo tempo, dal giorno in cui egli ne lia cessata la continuazione.

Art 53.

La prescrizione è sospesa fincliò l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà personale.

La prescrizione è interrotta da ogni interrogatorio dell'im¬ putato nell'istruzione preliminare o da ogni citazione dell'impu¬ tato davanti il giudice istruttore o davanti il tribunale.

Coli'interruzione comincia a decorrere una nuova prescri¬ zione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in ciascun caso quando sia superato della metà il termine ordinario della pre¬ scrizione.

Art. 54.

2. Prescrizione La pena si prescrive : delle pene.

, in venticinque anni, se si tratti della pena di morte o della, Termini.

reclusione perpetua ; in venti anni, se si tratti della reclusione per dieci anni o lier un tempo maggiore ; in quindici anni, se si tratti della reclusione da cinque a.

dieci .anni ; in dieci anni, se si tratti della reclusione per meno di cinque anni ; in cinque anni, se si tratti della detenzione per più di un anno ; ' in tre anni, so si tratti di un'altra pena.

Sospensione e interru¬ zione.

273 Art. 55.

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquisti Decorrenza, forza di cosa giudicata e, qualora nel caso di condanna condi¬ zionale debba essere eseguita la pena, dal giorno in cui ne sia stata ordinata l'esecuzione.

Art. 56.

La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da Interruzione, qualunque atto per l'esecuzione stessa compiuto dall'autorità che ne è incaricata.

Coll'interruzione comincia a decorrere una nuova prescri¬ zione. Nondimeno, la pena è prescritta in ciascun caso quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

IV. Della riabilitazione.

Art. 57.

Se il colpevole sia stato privato dei diritti civici e se la senten za sia stata eseguita da almeno tre anni, il giudice può, a sua richiesta, reintegrarlo nei diritti civici, se ciò sia giustificato dalla sua condotta e se egli abbia risarcito il danno stabilito da sen¬ tenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

ritti civici

Art. 58.

Se il colpevole sia stato condannato alla destituzione e se la Reintegrazio¬ ne nella sentenza sia sfata eseguita da almeno tre anni, il giudice può, a eleggibilità sua richiesta, dichiararlo di nuovo eleggibile ad un ufficio pub¬ ad una ca¬ rica.

blico, se ciò sia giustificato dalla sua condotta e se egli abbia ri¬ sarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse prefendere da lui.

Art. 39.

Se il colpevole sia stato condannato ad una pena privativa Radiazione della libertà personale o ad una multa e se dalla esecuzione , della sen¬ nel della sentenza di condanna siano decorsi non meno di quindici tenza casellario anni, se si tratti della reclusione, o di dieci anni se si tratti di giudiziale.

altre pene, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la radiazione della sentenza nel casellario giudiziale, se ciò sia giu¬ stificato dalla condotta del condannato e se questi abbia risarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

Art. 60.

< Il condono in via di grazia è equiparato all'esecuzione della Disposizione comune.

pena.

Foglio federale 1927. 38

274

Parte seconda: Dei singoli reati.

CAPO PRIMO.

Dell' insubordinazione.

Disobbe¬ dienza.

1

Vie di fatto, minacce.

Art. 61.

1. Chiunque disobbedisce ad. un ordine concernente il ser¬ vizio, che sia diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Se la disobbedienza avvenga in faccia al nemico, può essere pro¬ nunciata la pena di (morte o la reclusione perpetua.

Art. 62.

Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 6?,.

Sedizione. 1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipino al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la reclusione o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena · disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente ; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2. Se la sedizione avvenga in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 64.

Concerto per 1. Se più persone si uniscano o si concertino a fine di prepa¬ la sedizione. rare una sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

275 Art. 65.

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o Reati contro il concerto per la sedizione, diretti contro ima guardia militare, una guardia, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

OAPO SECONDO.

Dell' abuso d'autorità.

Art. 66.

(Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre Abuso di coad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna mando, ragione di servizio è punito con la detenzione.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 67.

Cliiunque eccede nella facoltà dii punire disciplinarmente è Abuso della punito con la detenzione. facoltà punire. di Nei .casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 68.

1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o.parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

s

°PPr®®8'°eue damo."

Art. 69.

Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che Usurpazione non gli spetti, è punito con la detenzione. di comando.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 70.

Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in Messa in peserio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un infericolo di un riore è punito con la detenzione. subalterno.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

276 Vie , di fatto, minacce.

Art. 71.

Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO TERZO.

Della violazione dei doveri di servizio.

Art. 72.

Inosservanza l. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'un regola¬ zioni^" servizio.

mento o d'altra prescrizione generale. di servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.

Art. 73.

Abuso e speri. Chiunque adopera abusivalmente, aliena, dà in pegno, sopterialiima Prime> abbandona, oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui ' affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizioqe penale.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Vigliaccheria.

Capitolazione.

Art. 74.

Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene..na¬ scosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la morte o con la reclusione.

Art. 75.

È punito con la morte o con la reclusione : il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortifi¬ cata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa ;

277 il comandante di truppa, che nel combattimento abban¬ doni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esi¬ geva da lui.

Art. 76.

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in Itcati nel istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come servizio di ,.

guardia, guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Se il reato avvenga intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

Art. 77/ Chi rivela un segreto che gli sia stato confidato nella sua Violazione del segreto qualità di militare o di funzionario o di cui abbia avuto notizia di servizio.

in tale qualità, è punito con la detenzione.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 78.

in do¬ 1. Chiunque contraffa, altera o illecitamente sopprime o fa Falsità cumenti di sparire un atto che abbia importanza per il servizio, servizio.

chiunque fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa narfcura contraffatto od alterato da un terzo, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 79.

Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizio- Omessa de¬ ne (art. 63), una diserzione (art 83) o un tradimento (art. 86 nuncia di a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, quareato, lora il reato sia stato commesso o tentato.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendano scusabile la sua condotta.

278 Art. 80.

Ebbrezza. l. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la detenzione sino a tre mesi.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza volontaria, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commétte un fatto represso come reatio, è punito con là deten¬ zione sino a sei mesi.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in istato di tale irresponsabilità, abbia commesso un reato punibile con la reclusione o con una pena maggiore.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO QUARTO.

Dei reati contro i doveri del servizio.

Rifiuto del servizio.

Art. 81.

Chiunque, nell'intenzione di sottrarsi all'obbligo del recluta¬ mento o del servizio, disobbedisce ad un ordine di presentazione, di marcia o di chiamata è punito con la detenzione.

In caso di 'servizio attivo può essere pronunciata la reclu¬ sione.

Se più tardi il colpevole si presenti spontaneamente in ser¬ vizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero ap¬ prezzamento (art. 47).

Art. 82.

Omissione del Chiunque, senza l'intenzione di sotti-arsi all'obbligo del re¬ servizio.

clutamento o dei servizio, disobbedisce ad un ordine di presen¬ tazione, di marcia o di chiamata, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

In caso di servizio attivo può essere pronunciata la reclu¬ sione sino a cinque anni.

Diserzione.

Art. 83. .

Chiunque, nell'intenzione di sottrarsi all'obbligo del servizio, abbandona arbitrariamente il suo corpo di truppa od .il suo posto militare, o non vi ritorna più dopo un'assenza giustificata, è pu¬ nito con la detenzione.

279 Se la diserzione avvenga in caso di servizio attivo, può essere pronunciata la reclusione.

È punito di morte il disertore che passa al nemico.

Art. 84.

Chiunque, senza l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del ser- A88®°^°ßm" vizio, si allontana arbitrariamente dal suo corpo dì truppa o sic.

abbandona il suo posto militare o non ritorna pomitualmente allo spdrare del congedo ottenuto, è punito con la detenzione sano a sei mesi.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

In caso di sei-vizio attivo può essere pronunciata la reclu¬ sione sino a dieci anni.

Art. 85.

Chiunque in tempo di guerra,/essendo stato separato dal suo Omissione iliecorpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più g^ngere^Tl vicino, corpo.

chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero'di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità mi¬ litare, è punito con la detenzione.

CAPO QUINTO.

Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese.

Art. 86.

X. Chiunque scruta fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti 1. Tradimento.

Violazione segreti nell'interesse della difesa nazionale, allo scopo di rivelarli di segreti o renderli accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al militari.

pubblico, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili ad uno Stato estero, a' suoi agenti od al pubblico, fatti, ordini, metodi o còse che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, ò punito con la reclusione.

2. Se questi atti vengano commessi mentire delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non infe¬ riore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turbi o metta in

280 pericolo le operazioni dell' armata svizzera, può essere pronun¬ ciata la reclusione perpetua o, in tempo di guerra, la pena di morte.

3. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

. Art. 87.

Tradimento 1.

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, militare.

intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo opera¬ zioni dell' armata svizzera ; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all' armata, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo (stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo opera¬ zioni dell'armata svizzera ; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popola¬ zione o per l'amministrazione dell'armata, è punito con la reclu¬ sione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

3. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione per¬ petua o, in tempo di guerra, la pena di morte.

4. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 88.

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità con¬ Franchi tiratori. tro l'armata svizzera, senza appartenere alla forza armata ne¬ mica riconosciuta dalla Svizzera, ò punito con la morte o con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 89.

Diffusione Chiunque,- mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, di notizie intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'ar¬ false.

mata svizzera diffondendo false notizie, è punito con la reclu¬ sione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 90.

Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le Uso d'armi contro la armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito Confedera¬ nemico, è punito con la morte o con la reclusione.

zione.

281 Art. 91.

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla Favorcggiadifesa nazionale, mento del chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o nem,cosommiriistrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena di morte o la reclusione perpetua.

· Art. 92.

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende 2. Violazione o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, j!®" a neul''a" chiunque (intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ^tti di ostiammesse nella Svizzera, lità.

è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 98.

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informa- ^ zioni militari per uno Stato- estero a danno di un altro Stato stati'esteri' estero, chiunque favorisce itale servizio d'informazioni, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 94.

Se uno Svizzero si ai-ruoli in un esercito straniero senza il 3. Indebolirne« permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione. chfenslva*clel Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare stra- paese, niero o ne favorisce l'arruolamento, è punito con la detenzione Servizio non inferiore ad un mese e con la multa. straniero.

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 98.

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad Mutilazione, opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a pre¬ stare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

4

282 chiunque mutila od in altro modo rende taluno, col suo con¬ senso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio mili¬ tare permanentemente o temporaneamente, è punito con la detenzione.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 96.

Frode per Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temlibcrarsi dal poraneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio servizio.

militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 97.

Inadempimen¬ 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio at¬ to di con¬ tivo, intenzionalmente non adempie un contratto per forniture tratti di necessarie all'armata, o non lo adempie nel debito modo, è punito forniture.

con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipenda da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che siano stati cagione dell'inadempimento del con¬ tratto.

Art. 98.

4. Attentati 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli contro la si¬ ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del curezza mi¬ servizio od alla diserzione, ' litare.

chiunque incita un obbligato al servizio personale a com¬ Provocazione ed incita¬ mettere un reato siffatto, mento alla è punito con la detenzione.

violazione 2.

La pena è della reclusione o della detenzione se il colpe¬ degli obbli¬ ghi militari. vole abbia provocato o incitato alla diserzione dal servizio at¬ tivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento, avvenga in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.

Art. 99.

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera Mene contro la disciplina consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare neìl'indurre militare.

o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disob¬ bedienza agli ordini militlari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

283 chiunque aderisce scientemente a un gruppo siffatto o parte¬ cipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o no segue le istruzioni, è punito con la detenzione.

Art. 100.

Chiunque impedisce o disturba un militare che si trova in Turbamento servizio attivo nell'adempimento del proprio servizio, è punito del serviziomilitare.

con la detenzione.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

' Art. 101.

Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in Ingiurie ad un militare.

servizio attivo è punito con la detenzione.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli istesso immediato motivo all' offesa col suo contegno sconveniente.

Art. 102.

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, Diffusione di no¬ diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di false tizie.

intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe» d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 103.

Chiunque altera, falsifica, sopprime o fa sparire un ordine di Falsificazione ; d'ordini o di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al istruzioni.

reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al ser¬ vizio militare, .

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni alterati o falsi¬ ficati, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 104.

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra Incitamento di alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei do- internati di prigio¬ o veri di servizio è punito con la detenzione.

nieri ali' in¬ - Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra subordina¬ zione.

alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la re¬ clusione o con la detenzione.

284 Art. 105.

Liberazione 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un d'internati internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella o di prigio¬ evaisione, è punito con la detenzione.

nieri.

2. Se il reato sia commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che abbiano commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 106.

"Violazione di Chiunque, intenzionalmente o senza diritto, s'impossessa dì segreti mi¬ oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa litari.

nazionale, copia o riproduce tali oggetti, è punito con la reclu¬ sione sino a cinque anni o con la detenzione.

In tempo di guerra la pena è della reclusione.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

Art. 107.

.Disobbedienza Chiunque, in caso di servizio attivo, intenzionalmente o per ad orditoi negligenza, contravviene alle ordinanze o agli ordini generali generali.

debitamente pubblicati, che il Consiglio federale, il comandante dell'armata, un governo cantonale od altra autorità competente civile o militare abbia emanato per la tutela degli interessi mi¬ litari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 108.

Disobbedien- Chiunque, in caso di servizio attivo, contravviene agli ordini za ad ordini od avvisi speciali emanati da un ufficio militare o da un militare speciali.

nell'esercizio delle proprie attribuzioni di servizio o di polizia, è punito, ove non sìa applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa.

Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

285 CAPO SESTO.

Dei reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti.

Art. 109.

Chiunque adopera o fa adoperare contro il nemico mezzi Uso di mezzi o modi di combattimento che sono espressamente vietati nella armata svizzera, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la cjti# reclusione.

Art. 110.

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Abuso della Rossa per preparare od eseguire atti di ostilità, è punito con la Croce Ross,u detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. Ili, Chiunque eseguisce atti di ostilità contro le persone che Atti di ostilità stanno sotto la protezione della Croce Rossa, Crocc° ^ chiunque in occasione di ostilità distrugge o danneggia ma- Rossa, teriale che è posto sotto la protezione della Croce Rossa, è punito con la detenzione.

Ned oasi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Chiunque uccide cessa in altro modo chiunque mutila è punito con la

Art. 112.

o ferisce un nemico che cede le armi o che Violazione dei di difendersi, doveri nemici.verso til cadavere di un nemico, detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. 113.

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente Rottura notizia della conclusione di un armistizio o della pace, di · T m · j le mistizio o chiunque viola altro modo condizioni di un armistizio della pace.

che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con là detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. 114.

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un Reati contro parlamentario nemico od una persona che l'accompagna è punito un Parl.a" con la detenzione. mentano.

286 CAPO SETTIMO.

Dei reati contro la vita e l'integrità della persona.

Art. 115.

1. Omicidio. Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con rec us ne Nazionale1 ^ i° non inferiore a cinque anni.

Art. 116.

Se il colpevole abbia ucciso per istinto sanguinario, por cu¬ pidigia, per occultare o facilitare la perpetrazione di un altro reato, con crudeltà speciale, con perfidia, mediante fuoco, ma¬ terie esplosive od altri mezzi atti a mettere in pericolo la vita o la salute di molte persone, è punito con la reclusióne perpetua.

In tempo di guerra può essere punito di morte.

Assassinio.

Art. 117.

Omicidio im¬ Se il colpevole abbia ucciso in preda d'una violenta com¬ provviso.

mozione dell'animo scusabile per le circostanze, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da uno a cinque anni.

Omicidio con¬ sensuale.

Art. 118.

È punito con la detenzione chi abbia dato la morte ad una persona a insistente e seria sua richiesta.

Art. 119.

Incitamento Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli al

suicìdio 81

Omicidio colposo.

res a P aiuto è punito, ove sia stato o tentato,^ con la reclusione sino ila suicidio cinque anni o conconsumato la detenzione.

Art. 120.

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è pu¬ nito con la detenzione.

Se il colpevole abbia con la saia negligenza violato un dovere che gli era imposto dalla sua posizione militare, dal suo ufficio, dalla sua professione od arte, la pena è della detenzione da un mese sino a cinque anni. Il giudice può cumulare con la deten¬ zione la multa.

287 Art. 121.

1. È punito con la reclusione sino a dieci anni o con la de- 2. Lesioni pertenzione da sei mesi a cinque anni : < sonali.

chiunque intenzionalmente ferisce una persona cagionandole Le8Ìoni.

pericolo di vita ; gravi.

chiunque intenzionalmente mutila una persona d'una parte del corpo, di uno de' suoi organi o membri importanti, o le pro¬ duce la perdita dell'uso di un tale organo o membro o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso ; } chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al cor¬ po od alla salute fisica o mentale di una persona.

2. La pena è della reclusione, se la vittima sia morta in con¬ seguenza della lesione e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato.

Art. 122.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo Lesioni sem¬ Vie di al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto con¬ plici.

fatto.

tro di essa, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La pena è della detenzione da due mesi a cinque anni, se il colpevole, pur avendo voluto una lesione lieve, ne abbia cagio¬ nata una grave e se abbia potuto prevedere questo risultato.

3. La pena è della reclusione sino a cinque anni o della de¬ tenzione da uno a cinque anni, se la vittima sia morta in con¬ seguenza della lesione e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato.

Art. 123.

Quando il colpevole non abbia voluto cagionare nè abbia po- Conseguenze tuto prevedere le conseguenze gravi da lui cagionate, è punito accidentali, per la lesione personale da lui voluta.

Art. 124.

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla Lesioni col p08e salute d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.

' Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La pena è della detenzione, se la lesione sia grave o se il colpevole còn la sua negligenza abbia violato un dovere, che gli era imposto dalla sua posizione militare, dal suo ufficio, dalla sua professione od arte. Il giudice può cumulare con la detenzione la multa.

288

3. Wessa in pericolo della vita o dell'in¬ tegrità perso¬ nale.

Sfida a duello.

Incitamento al duello.

Duello.

Rissa.

Art. 125.

1. Chiunque sfida altri a duello, chiunque accetta la sfida, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 126.

Chiunque incita alcuno a battersi in duello con un terzo è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 127.

1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito con la de¬ tenzione sino a cinque anni.

La pena è della detenzione da uno a cinque anni, se sìa stato convenuto che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

2. Chiunque, violando scientemente le regole del duello, uc¬ cide o ferisce l'avversario è punito con le pene dell'omicidio o della lesione personale.

3. I padrini o secondi, i testimoni, i medici ed altri parte¬ cipanti sono puniti per complicità solo se abbiano incitato al duello.

Art. 128.

Chiunque prende parte ad una rissa nella quale alcuno ri¬ manga ucciso o riporti una lesione personale, è punito per tale partecipazione con la detenzione, salvo che non si limiti sempli¬ cemente a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO OTTAVO.

Dei reati contro la proprietà.

Furto.

Art 129.

1. Chiunque", per procacciare a sè o ad un terzo un indebito profitto, s'impossessa di una cosa mobile altrui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

289 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se abbia rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un came¬ rata, se abbia commesso il furto in un luogo al quale aveva faci¬ lità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi : se abbia perpetrato il furto come associato ad una banda in¬ tesa a commettere furti o rapine, se faccia mestiere del furto, se il furto riveli in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

4. Se il colpevole siasi impossessato di una cosa di poco va¬ lore per bisogno, leggerezza o per cavarsi una voglia, può es¬ sere applicata una pena disciplinare.

Art. 180.

1. Chiunque, nell'intento di commettere un furto, o chiunque, Rapina, sorpreso in fragrante reato di furto, usa violenza contro una per¬ sona o le minaccia un pericolo imminente alla vita od alla salute o la rende in altro modo incapace ad opporre resistenza, è puni¬ to con la reclusione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni : se abbia minacciato alcuno di morte o'gli abbia cagionato una lesione personale grave, se abbia, eseguita la rapina come associato ad una banda in¬ tesa a commettere furti o rapine, se la rapina riveli in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

Può essere pronunciata la reclusione perpetua ed in tempo di guerra la pena di morte, se la violenza usata abbia cagionata la morte della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con speciale crudeltà con¬ tro una persona.

Art. 18 J.

1. Chiunque, per procacciare a se o ad un terzo un indebito Appropriaprofitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affizione indedatà, bita.

Foglio federale 1927.

39

290 chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo un valore affida/togli ed in particolare una somma di de¬ naro, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni, ili se abbia commesso l'appropriazione indebita a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o 'di un membro di quell'economia domestica, se siasi appropriata una cosa a lui affidata per ragioni di servizio.

3. Se il colpevole siasi indebitamente appropriata una cosa di poco valore per bisogno, leggerezza o per cavarsi una voglia, può essere applicata una pena disciplinare.

Art. 132.

Appropria¬ Chiunque, al fine di procacciare a sè. o ad un terzo un indezione di cose cadute bü® profitto, > in possesso si appropria una cosa mobile altrui, della quale sia venuto o trovate, in possesso per effetto di una forza naturale, in conseguenza di un errore, di un caso fortuito od in qualunque altro modo indi¬ pendente dalla sua volontà, ovvero un animale altrui venuto in suo potere, si appropria una cosa mobile altrui ch'egli abbia trovata, è punito con la detenzione.

Ned ca9ì poco gravi si applica una pena disciplinare.

Sottrazione di cose senza fine di lucro.

Art. 133.

Chiunque, senza volere trarne profitto, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore cagionandogli con ciò un danno, è punito con la detenzione.

Nei oasi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 134.

Ricettazione. Chiunque acquista, riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad esitare una cosa che sa o deve presumere essere prove¬ niente da un reato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole faccia mestiere della ricettazione, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

291 Art 135.

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa Danneggiaaltrui è punito con la detenzione. mento.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole abbia per bassezza d'ianimo cagionato un grave danno o se, in tempo di guerra, egli abbia per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui, la pena è della reclu¬ sione.

Art. 136.

Chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito Truffa., profitto, inganna una persona affermando cose false o dissimu¬ lando cose vere, oppure profitta subdolamente dell'errore in cui una persona si trovi per indurla ad atti pregiudicevoli al patri¬ monio proprio od altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o · con la detenzione non inferiore ad un mese, se abbia commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un came¬ rata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica.

Nei casii poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole faccia mestiere della truffa, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 137.

1. .Chiunque, usando violenza ò grave minaccia contro una Estorsione, persona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resi¬ stere, la costringe a concedere a sè o ad altri un indebito van¬ taggio pecuniario, chiunque, facendo temere che pubblicherà, denuncderà o ri¬ velerà cose tali dia recar danno ad una persona od a persone che siano con essa in strette relazioni, induce taluno a comperare il proprio silenzio con prestazioni pecuniarie, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten¬ zione.

2. Se il colpevole faccia mestiere dell'estorsione o se egli eserciti ripetutamente l'estorsione verso la medesima persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

292 Preda.

Baccheggio.

Rapina di guerra.

Art. 138.

Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitra¬ riamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di der¬ rate alimentari, di vestimenita o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 139.

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole abbia esercitato -violenza contro una per¬ sona, le abbia minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute; o l'abbia resa in altro modo incapace ad opporre resi¬ stenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Può essere pronunciata la pena di morte in tempo di guerra, se la violenza usata abbia cagionata la morte della vittima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con speciale crudeltà contro una persona.

Art. 140.

Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.

Può essere pronunciata la pena di morte, se il colpevole abbia esercitata violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.

CAPO NONO.

1

Della corruzione e della gestione infedele.

Corruzione attiva.

Art. 141.

Chiunque offre, promette, dà o fa avere un dono od altro profitto ad una persona che appartiene all'armata, perchè ab¬ bia a violare i suoi doveri di servizio, è punito con la detenzione, con la quale può essere cumulata la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

293 Art. 142.

Chiunque, per compiere un atto implicante una violazione dei Corruzione suoi doveri militari o d'ufficio, domanda, accetta o si fa promet- passiva, tere un dono od un indebito profitto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa, Se per effetto della corruzione il colpevole abbia violato i suoi doveri .militari o d'ufficio, la pena è della reclusione sino a dieci anni ò della detenzione non inferiore ad un mese.

Art 148.

1. Chiunque, per compiere un atto di servizio o d'ufficio non Accettazione contrario a' suoi doveri, domanda, accetta o si fa promettere in di doni, anticipazione un dono od un altro indebito profitto, chiunque domanda, accetta o si fa promettere un dono od un altro indebito profitto da fornitori dell'armata, è punito con la detenzione.

2. Nei oasi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il dono o profitto ricevuto od il suo valore è devoluto alla Confederazione.

Art. 144 Chiunque, in atti dell' amministrazione militare, in ispecie Gestione innelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro fedele, uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle muni¬ zioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.

Se il colpevole abbia agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

CAPO

DECIMO.

Dei reati contro l'onore.

Art. 143.

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire Calunni«, cosa inveritiera, incolpa. taluno o lo rende sospetto di una con¬ dotta disonorevole o di altri fatti capaci di nuocere alla sua ri¬ putazione,

294 chiunque, sapendo di dire cosa inveritiera, divulga, una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con la detenzione.

2. Se il colpevole abbia agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è della reclu¬ sione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese.

Diffamazione.

Disposizione comune.

Art. 146.

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rendè so¬ spetto taluno, con leggerezza , e contrariamente alla verità, di una condotta disonorevole o di altri fatti, capaci di nuocere alla sua riputazione, chiunque divulga con leggerezza una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei cari poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole ritratti davanti il giudice come inveritiero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

2. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa taluno o lo rende sospetto di una condotta disonorevole o di altri fatti capaci di nuocere alla sua riputazione, e ciò conformemente a verità, ma senza motivo plausibile e nel solo intento di sparlare di lui, è pu¬ nito in via disciplinare.

Art. 147.

Alla calunnia e alla diffaimazione verbali sono palificate le espressioni con lo scritto, l'imagine, il gesto od altro mezzo.

Art. 148.

Ingiuria. 1. Chiunque offende in altro modo con parole, scrìtti, imagini, gesti o vie di fatto l'onore di1 taluno, è punito con la de¬ tenzione fino a tre mesi.

Se l'ingiuria sia diretta contro un capo o un superiore, con¬ tro una guardia militare, contro un subalterno od, inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi' si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria sia stata provocata dall'ingiuriato stesso con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

295 Se all'ingiuria si sia immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può miandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. L'azione penale per l'ingiuria si prescrive in sei mesi.

CAPO UNiDECIMt Dei reati contro la libertà.

Art. 149.

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore Minaccia, a taluno, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 150.

Chiunque, usando violenza o grave minaccia contro una per- Coazione, sona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resistere, la costringe a fare, omettere o tollerare qualche cosa, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 151.

1. (Chiunque illegittimamente arresta o tiene sequestrata una Sequestro di persona o illegittimamente la priva in altro modo della libertà persona, personale, è punito con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione : se abbia privato della libertà la persona per abusarne a scopo di libidine o per darla al mal costume ; se abbia trattato crudelmente la persona o l'abbia privata della libertà per oltre un mese.

Art. 152.

Chiunque arbitrariamente s'introduce in una casa, in una Violazione di abitazione, in uno spazio interno di una casa, od in uno spazio, domicilio, corte o giardino attinenti ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi vi abbia diritto, è punito con la detenzione.

Nei easti poco gravi si applica una pena disciplinare.

296 CAPO DODICESIMO.

Dei reati contro il buon costume.

Art. 153.



carnale. Chiunque,. usando violenza o grave minaccia, costringe una donna a congiunzione carnale fuori del matrimonio, è punito con la reclusione.

Chiunque si congiunge carnaJimente con una donna fuori del matrimonio, dopo di averla a tal fine ridotta in uno stato d'inco¬ scienza o d'impotenza a resistere, è punito con la reclusione non inferiore a ire anni.

Art. 1Ü4.

^dine' V1 T~ Chiunque, usando violenza o grave minaccia ad una persona, lenti. ° ° rï°p° di averla in altro modo resa impotente a resistere, la costringe ia subire o commettere un altro atto di libidine, è pu¬ nito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 155.



^dine* su ~ Chiunque, conoscendone lo stato, si congiunge carnalmente donna inca- ^uor^ del matrimonio con/una donna idiota, mentecatta, incosciente pace a re- od impotente a resistere, è punito con lia reclusione, sistere. Chiunque, conoscendone lo stato, commette un altro atto di libidine sopra una donna idiota, mentecatta, incosciente od im¬ potente a resistere, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 156.

Atti di libi- 1. Chiunque fa subire ad una persona minore dei sedici anni dine su ja congiunzione carnale od altro atto simile, è punito con la fanciulli.

' reclusione.

2. Chiunque commette un altro atto di libidine sopra una persona minore dei sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto di libidine, chiunque commette un atto di libidine alla presenza di una persona di itale età, ' , è punito con la reclusione sino a cinque almi o con la detenzione non inferiore ad un mese.

297 Art. 157.

1. Chiunque commette un atto di libidine sopra una persona Atti di libididei medesimo sesso, è punito con la detenzione. 11C contro naturi Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La persona di età maggiore che commette un atto di libi¬ dine sopra una persona del medesimo sesso di età minore, ma superiore ai sedici anni, è punita con la detenzione non inferiore ad un mese.

3. Chiunque, abusando dello stato di angustia di una per¬ sona del medesimo sesso o della dipendenza in cui essa si trovi per ragione di ufficio, di servizio o di relazione simile, e spe¬ cialmente per ragione di subordinazione militare, le fa subire o commettere atti di libidine, chiunque fa mestiere di commettere atti di libidine con per¬ sone del medesimo sesso, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

;

AH 158.

Ai reati previsti dagli articoli 153 a 157 si applicano le Circostanze aggravanti.

seguenti disposizioni : se il fatto abbia cagionata la morte della vittima e se il col¬ pevole abbia potuto prevedere questo risultato, egli è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni ; se il fatto abbia recato grave danno alla salute della vit¬ tima e se il colpevole abbia potuto prevedere questo risultato, o se egli abbia agito con crudeltà, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 159.

Chiunque commette in pubblico atti contro il pudore è pu¬ Oltraggio pubblico al nito con la detenzione.

pudore.

Nei casi poco gl'avi si applica una pena disciplinare.

CAPO TREDICESIMO.

Dei reati di pericolo generale.

Art. 160.

1. Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio è punito Incendio, con la reclusione.

298 2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a tre anni : se colTincendio abbia messo scientemente in pericolo la vita o la salute di persone ; se, in tempo di guerra, abbia coll'incendio distrutto cose che servono all'armata.

3. Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca impor¬ tanza, può essere pronunciata là detenzione.

4. Se il colpevole abbia agito per negligenza, le pena è della detenzione. Nei oasi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art 161.

Esplosione. Chiunque intenzionalmente cagiona un' esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la .salute di persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza,p.uò essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole abbia distrutto in tempo di guerra cose che servono all'annata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

, 2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 162.

Uso delittuoso Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in di materie pericolo la vita o la salute di persone o la proprietà altrui con esplosive o gas vele¬ materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza nosi.

alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

Se di colpevole abbia distruttto in .tempo di guerra cose che servono all' armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 168.

1. Chiunque fàbbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo Fabbricazio¬ ne, occulta¬ o dovendo presumere che sono destinati ad un uso delittuoso, è mento e tra¬ punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sporto di non inferiore a sei mesi.

materie esplosive 2. Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, o gas ve¬ custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o lenosi.

sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, ove sappia o

299 debba presumere che sono destinati ad un uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

3. Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si pro¬ pone di fare un uso delittuoso di materie esplosive o di gas vele¬ nosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 164.

Chiunque, intenzionalmente ma senza un fine delittuoso, o Uso colposo di materie chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplo¬ esplosive e sive o gas velenosi la vita o la salute di persone o la proprietà . gas vele¬ altrui, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

nosi.

Nei casi poco gravi si può applicare la multa.

Art. 165.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il Inondazione, crollo di una costruzione o uno scoscendimento e mette con ciò ^ento" scientemente in pericolo la vita o la salute di persone o la pro¬ prietà altrui, è punito con la reclusione.

Se sia staito cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole abbia distrutto in tetpipo di guerra cose che servono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 166.

Danneggia¬ 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta mento d'im¬ impianti elettrici, pianti elet¬ opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, trici di oopere di pìreanunizione contro fenomeni naturali, come pere idrau¬ liche e di frane o valanghe, premuni¬ e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o la salute zione.

di persone o la proprietà altrui, è punito con la re¬ clusione.

Se sia stato cagionato soltanto un danno di poca importanza, può essere pronunciata la detenzione.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

300 Art. 167.

1.

Chiunque intenzionalmente propaga una malattia perico¬ Propagazione di malattie losa e trasmissibile per l'uomo, è punito con la detenzione da un di pericolo mese sino a cinque anni.

generale.

Se il colpevole abbia agito per bassezza d'animò, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

' Art. 168.

Propagazione 1. Chiunque intenzionalmente propaga un' epizoozia fra gli di epizoozie. animali domestica, è punito con la detenzione.

Se il colpevole abbia per bassezza d'animo cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169.

Inquinamento Chiunque intenzionalmente inquina con (materie nocive alla di acque salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli ani¬ · potabili.

mali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un meseSe il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. .Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 170.

Perturba¬ Chiunque intenzionalmente impedisce o perturba il servizio mento del delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita servizio ferroviario. o la salute di persone o la proprietà altrui, in particolare chiun¬ que cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione non infe¬ riore a sei mesi.

Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Perturba¬ mento di pubblici servizi.

Art. 171.

1. Chiunque intenzionalmente iimpedisce o perturba l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o telefoni,

SOI chiunque intenzionalmente impedisce o perturba l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che somministra al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten¬ zione.

2. Se il colpevole abbia agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei oasi poco gravi si applica una pena disciplinare. .

CAPO QUATTORDICESIMO.

Della falsità in atti.

Art. 172.

1. Chiunque, per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di Falsità in alcuno o per procacciare a se o ad un terzo un indebito vantaggio, documenti, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autografa o dell'altrui segno a mano autografo per formare un documento suppositizio, chiunque, a scopo d'inganno, fa uso di un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de¬ tenzione.

2. Se il falso o l'uso del falso si riferisca ad un registro pubblico, ad un documento pubblico, ad un testamento olografo, ad una cartavalore di emissione, ad una cambiale o ad un altro titolo all'ordine, la pena e della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a sei mesi.

Art. 178.

Chiunque, usando inganno, induce un capo, un funzionario o Consegui¬ mi pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contraria- mento domente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, j,°so di un chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per stazione*" ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de¬ tenzione.

Art. 174.

Chiunque, per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di Soppressione fl alcuno o per procacciare a isè o ad un terzo un indebito vantaggio, i docudistrugge, deteriora, sopprime o sottrae un documento, è punito raentlcon la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

302' Disposizione comune.

Art. 175.

Documenti sono gli scritti che sono destinati o sono atti a provare un fatto di portata giuridica.

Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati come documenti pubblici gli scritti emanati in materia di diritto civile dall'amministrazione di imprese di carattere economico e da mono¬ poli di Stato o da altre corporazioni di diritto pubblico.

CAPO QUINDICESIMO.

Dei reati contro 1' amministrazione della giustizia.

Favoreggia¬ mento.

Art. 176.

Chiunque sottrae una persona ad atta di procedimento penale od all' esecuzione di una pena o di altra sanzione ordinata dalla giustizia penale, è punito con la detenzione.

. Ned casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se la condotta del colpevole sia resa scusabile dalle sue strette relazioni con la persona favoreggiata, il giudice può pre¬ scindere da ogni pena.

Art 177.

Liberazione 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una di detenuti. persona messa agli arresti, detenuta o semplicemente arrestata, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato sia commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che abbiano commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Denuncia mendace.

Art. 178.

Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità mili¬ tare o civile come colpevole di un reato una persona, che egli sa essere innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

303 , chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro un innocente, e punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten¬ zione. Il colpevole è in ogni caso privato dei diritti civici.

Art. 179.

1. Chiunque, come testimonio, perito, traduttore od inter- falsità in prete dn un procedimento penale militare, fa sui fatti della causa "iudiziouna falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi.

Se la falsità concerna fatti irrilevanti per la decisione del · giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

2. Se il testimonio, sapendo di deporre falsamente, incolpi lo accusato di un reato, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. Il colpevole è in ogni caso privato dei diritti civici.

3. Se il colpevole rettifichi la falsa dichiarazione spontanea¬ mente e prima che ne sia risultato un pregiudizio per i diritti altrui, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero ap¬ prezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

/

304

Libro secondo: Ordinamento disciplinare.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 180.

Mancanze di Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni disciplina. generali di servizio e in generale all'ordine ed alla disciplina militare, commette una mancanza di disciplina, salvo che il , fatto non sia punibile come reato.

Art 181.

Colpevolezza è punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole. Una della pena

Pena Può essere applicata anche nei casi di semplice negligenza.

La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei motivi della man¬ canza, del carattere e della condotta militare del colpevole, nonché della gravità dell'atto dal lato degl'interessi di servizio.

Art. 182.

Condizioni Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiajce personali.

nella medesima misura all'ordinamento disciplinare.

Art 183.

Prescrizione. 1. La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in sei mesi.

Se per il fatto sia stata aperta un'istruzione giudiziaria, la prescrizione è sospesa durante la stessa.

2. Le pene pronunciate per una mancanza di disciplina si prescrivono in sei mesi.

3. La prescrizione non è mai interrotta.

305 ;

CAPO SECONDO.

Delle pene e misure disciplinari.

Art. 184.

Da riprensione come pena disciplinare può essere data per !· Riprensione iscritto od oralmente.

Art. 185.

Gli arresti semplici sono scontati, se è possibile con segre- 2. Pene priva gazione, in un locale a ciò designato. D'arrestato presta il ser- tive (,e,,a vizio.

· La durata minima degli arresti semplici è di un giorno; la Arresti semdurata (massima è di dieci giorni, ove la legge non disponga al- PIicitrimentì.

Gli ufficiali subiscono gli arresti semplici nella propria ca¬ mera ; i sottufficiali e gli appuntati in un locale possibilmente separato da quello dei soldati.

Art. 186.

Gli arresti di rigore sono scontati, con segregazione, in un Arresti di locale a ciò destinato. L'arrestato non presta il servizio. ngoie.

·Durante le marcie, i capi danno le istruzioni necessarie.

La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, la durata massdimja è di venti giorni.

Gli ufficiali subiscono gli arrosti di rigore nella propria ca¬ mera. Può essere ordinato il collocamento d'una sentinella da¬ vanti la porta.

Nel servizio d'istruzione, il servizio non prestato è supplito secondo le disposizioni per la sostituzione dei servizi mancati; nel servizio attivo, soltanto per disposizione del comandante in capo dell'armata.

Art. 187.

Gli arresti devono essere eseguiti di regola immediatamente Esecuzione ar¬ e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'esecuzione a degli resti.

dopo il servizio per renderli più duri.

Gli arrestati non possono ricevere visite.

Se la truppa non si trovi in servizio, gli arresti devono esser fatti eseguire dall'autorità cantonale e subiti in locali spe¬ ciali.

Foglio federale 1927.

40

806 Non è lecito di far scontare gli arresti in uno stabilimento civile, nel quale si trovino rinchiusi prevenuti o condannati che non siano militari.

Art. 188.

Locali per gli In tuitte le piazze d'armi vi devono essere i locali necessari arresti.

per gii arresti.

I locali per gli arresti devono essere asciutti, avere aria e lue© sufficienti e corrispondere in generale alle condizioni dell'igiene.

Art. 189.

Il militare agli arresti, se subisce la pena fuori del servizio, Arresti fuori del servizio. riceve la sussistenza prescritta, ma non il soldo.

Egli è assicurato contro le conseguenze delle malattie e degli infortuni in conformità alle disposizioni sull'assicurazione mi¬ litare.

La sua famiglia, se cada in istato di necessità per effetto dell'esecuzione degli arresti, riceve i soccorsi previsti dalla legge sull' organizzazione militare.

3. Degrada¬ zione.

4 Multa.

Art. 190.

L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato, che si rende inde¬ gno del suo grado commettendo una mancanza dì disciplina, è degradato ; la degradazione può essere congiunta con un'altra pena disciplinare.

L'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale. In case di servizio attivo può essere riammesso a prestare il servizio pei disposizione del comandante in capo dell'armata.

Il dipartimento militare federale, ed in caso di servizio attive il comandante in capo dell'armata, decide se un sottufficiale od un appuntato degradato debba continuare a prestare il servizio.

Art. 191.

Le mancanze di disciplina commesse fuori di servizio possonc essere punite con la multa fino a duecento franchi, invece dogi arresti.

Art. 192.

5. Pene dlsoiLe persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte plinari per alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possonc civili essere punite con gli arresti o con una multa sino a cento franchi in caso di rèiterazione sino a dheeento franchi.

307 Se si tratti d'internati, di persone che in tempo di guerra seguono l'armata e di persone di condizione civile assunte dure¬ volmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di sin¬ gole persone appartenenti all'armata, si applicano soltanto gli arresta.

Art. 193.

Le disposizioni del presente codice concernenti l'esazione 6. Disposizioni su e mu,t della multa, il cumulo della multa con ima pena privativa della " ®® libertà, la confisca e la devoluzione allo Stato di doni ed altri pro- san" fitti, sono applicabili per analogia.

Art. 194.

Non è lecito d'infliggere altre pene disciplinari che non 7. Esclusione a fre ene siano quelle previste nel presente capo nò di aggravare le stesse.

' P CAPO TERZO.

Della competenza e delle attribuzioni penali.

Art. 195.

La competenza' di punire, le mancanze di disciplina spetta 1. Competenza ai capi se isi tratti di loro subalterni, d'altre persone sottoposte Seneg¬ al loro comando (persone che in tempo di guerra seguono l'ar¬ mata, prigionieri di guerra, internati), o di persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appartenenti all'armata.

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al dipartimento militare federale o alle autorità militari canto¬ nali cui spetta. Il dipartimento militare federale può delegare questa competenza agli organi che da osso dipendono, in parti¬ colare a' suoi capiservizio e, nel caso di servizio attivo, ai co¬ mandanti territoriali.

Art. 190.

Sorgendo conflitti di competenza, il dipartimento militare Conflitti di federale designa l'autorità competente, salvo che il conflitto non competenza, possa essere risolto da un capo comune.

Art. 197.

Il capitano può infliggere : la riprensione, gli arresiti semplici sino a cinque giorni, gli arresti di rigore di tre giorni.

2. Attribuzioni penali.

Capitano.

308 Maggiore.

TenenteColonnello.

Colonnello.

Comando su¬ premo e autorità militari superiori.

Art. 198.

Il maggiore può infliggere: >»: la riprensione, gli arresti semplici sino a dieci giorni, gli arresti di rigore sino a cinque giorni.

·*;

.

Art. 199.

Il tenente colonnello può infliggere : la riprensione, gli arresti semplici o di rigore sino a dieci giorni.

Art. 200.

Il colonnello può infliggere : la riprensione, gli arresti semplici sino à dieci giorni, gli arresti di rigore sino a quindici giorni.

Art. 201.

1. Il comandante in capo dell'armata, il capo di staito mag¬ giore generale dell'armata ed i comandanti delle unità d'armata, di dipartimento militare federale, i suoi oapiservizio e le au¬ torità militari cantonali competenti, possono infliggere tutte le pene disciplinari.

2. La degradazione di un ufficiale non può tuttavia essere pronunciata se non dal dipartimento militare federale o dal co¬ mandante in capo dell'armata.

Art. 202.

Attribuzioni L'ufficiale incaricato di un comando, che spetta di regola ad penali se- un -ufficiale di grado superiore al suo, esercita le attribuzioni comando.

Panali che competono a quest'ultimo.

CAPO QUARTO.

Pel procedimento disciplinare.

Art. 203.

Accertamento Se chi esercita la facoltà di punire non abbia conoscenza dei fatti.

diretta della mancanza di disciplina o se l'incolpato contesti i Diritto di fatti, la cosa deve essere chiarita mediante informazioni orali o difesa del¬ l'incolpato. scritte.

309 In ciascun caso dev'essere dato modo all'incolpato di spie¬ gare, se sia possibile oralmente, la sua azione ed i motivi della sua condotta.

Nei caisi gravi o dubbi e se l'incolpato ne faccia domanda, si ·deve stendere verbale. L'incolpato firma la sua deposizione, lo inquirente firma il verbale. .

Art 204.

Se un capo od un'autorità militare non sia competente per Rapporto punire una mancanza di disciplina o se le sue attribuzioni penali all'istanza siano insufficienti, si deve fare immediatamente rapporto alla competente, istanza competente.

Se le attribuzioni penali siano insufficienti, il rapporto deve proporre la pena da infliggere.

Art. 205.

Se le circostanze lo richiedano, ogni capo o superiore ed ogni Arresto autorità militare possono far arrestare provvisoriamente* il col- provvisorio, pevole.

Art. 206.

L' inflizione di una pena deve essere comunicata oralmente Comunicazione dell'in¬ o per iscritto all'incolpato, con indicazione della mancanza com¬ flizione di messa. Se la condanna infligga dieci giorni o più di arresti di una pena.

rigore o la degradazione, deve essere comunicata per iscritto al punito, con indicazione dei motivi.

Art. 207.

Se un capo di chi ha inflitto la pena reputi che essa sia in . Modificazione della pena.

giustificata o inadeguata, egli può modificarla o annullarla.

CAPO QUINTO.

Del reclamo in materia disciplinare.

Art. 208.

Chiunque è punito disciplinarmente può reclamare contro la Diritto di rccla,n0 pena inflitta.

' Il reclamo non è ammesso contro una pena pronunciata dal comandante in capo dell'armata.

310

Istanza di reclamo.

Forma.

Art. 209.

Il reclamo contro la pena inflitta dal capo-è diretto al capo immediatamente superiore.

Il reclamo contro la pena inflitta da un comandante territo¬ riale, da un'autorità militare cantonale o da un caposervizio del dipartimento militare federale è diretto ad esso dipartimento.

Se la pena sia stata inflitta dal dipartimento militare fede¬ rale, il reclamo è diretto al Consiglio federale.

'Contro la decisione dell'istanza competente non è ammesso .altro reclamo.

Art. 210.

I reclami possono essere fatti per iscritto od oralmente.

Art. 211.

La presentazione del reclamo non sospende l'esecuzione Sospensione dell'esecu¬ della pena.

zione della L'autorità adita lia però il diritto di sospenderne l'esecuzione pena.

sino alla decisione del reclamo.

Procedura.

Art. 212.

II capo competente a decidere invita il subalterno contro il quale è diretto il reclamo a giustificare la sua decisione. Egli può sentire anche il ricorrente.

Se il reclamo sia diretto al dipartimento militare federale o al Consiglio federale, l'autorità che ne è adita chiede un rapporto a chi ha inflitto la pena.

Art. 213.

· Comunica- La decisione del reclamo è comunicata per iscritto agli infe¬ zione délia ressati, con indicazione dei motivi.

decisione.

Art. 214.

Tutela del diIl ricorrente non può essere punito per il solo fatto d'aver ritto di re- reclamato.

clamo.

,

Sii

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del codice.

OAPO PRIMO.

Relazione fra il presente codice e la legislazione anteriore.

Art. 215.

Le disposizioni del presente codice sulla prescrizione dell'a- Prescrizione, zione penale e delle pene si applicano anche se un reato sia stato commesso od una pena sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del codice, ma solo se questo sia per il colpevole più favorevole della legge anteriore.

II periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del codice è computato.

Art. 216.

Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronun¬ Esecuzione di sentenze ciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: penali ante¬ 1. Una condanna a morte non può più essere eseguita dopo la riori.

entrata in vigore del presente codice se al reato, per il quale la condanna è stata pronunciata, non è più comminata la péna di morte. In questo caso la pena pronunciata è convertita d'ufficio nella reclusione perpetua.

2. Le disposizioni del presente codice sulla liberazione con¬ dizionale isi applicano anche ai detenuti che siano. stati condan¬ nati prima dell'entrata in vigore del codice.

Art. 217.

La riiabilitazaone è regolata dalle disposizioni del presente Riabilitazione codice anche per le sentenze pronunciate secondo la legge penale ' anteriore.

312 CAPO SECONDÒ.

Giurisdizione. Procedura; Esecuzione della sentenza.

Casellario giudiziale.

I. Della giurisdizione.

Art. 218.

Giurisdizione Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace militare.

nena medesima misura alla giurisdizione dei tribunali militari.

Questo vale anche se 11 reaito sia stato commesso ali estero.

Art. 219.

Competenza Le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono dei tribunali soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono preordinari.

visiti dial presente codice.

Se il reato sia in connessione con la posizione militare del colpevole, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del dipartimento militare federale. Nominato che sia un comandante in capo dell'armata, l'autorizzazione a procedere è data da esso, se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Art. 220.

Giurisdizione 1. Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un in caso di partecipa¬ reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese (art. 86 a 108) o ad un reato contro il diritto delle genti zione di civili.

(art. 109 a 114) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto pénale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) abbiano, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giu¬ risdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste per¬ sone il diritto penale militare.

Art. 221.

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giu¬ Giurisdizione in caso di risdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio fede¬ concorso di rale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del reati o di disposizioni tribunale ordinario.

penali.

313 Art. 222.

Durante il servizio militare non può essere promosso o pro- Processo peseguito un processo penale ordinario contro un militare che pre- nal(r ordi" sta il servizio se non colì'autorizzazione del dipartimento mili- « militare tare federale.

iu servizio.

Nominato che sia un comandante in capo dell'armata, l'au¬ torizzazione a promovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Se il processo sia stato promosso prima dell'entrata in ser¬ vizio e se l'autorizzazione a proseguirlo sia negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.

Art. 223.

I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la Conflitti di giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribu- comrete»zanaie federale.

II Tribunale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali a ciò necessarie.

La pena scontata in forza della sentenza annullata è com¬ putata nella. pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

IL Disposizioni sulla procedura.

Art. 224.

, A contare dall'attuazione del presente codice, la legge del "28 giugno 1889 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per Tarmata federale è modificata colme segue : L'articolo 110 viene ad essere del seguente tenore : V istruzione preparatoria è ordinata : 1 ) Nel servizio d'istruzione, dal comandante della scuola o del corso ; se si tratti d'esercizi di truppe, dal comandante del reggimento o dello stato maggiore in cui è incorporato l'incolpato o, se una truppa con un effettivo più esiguo presti servizio in¬ dipendente, dal comandante di questa truppa; 2) nel servizio attivo, dal comandante del reggimento o dello stato maggiore in cui è incorporato l'incolpato o, se una truppa con un effettivo più esiguo presti servizio indipendente, dal co¬ mandante di questa truppa;

314 3) nei casi di competenza d'un tribunale militare straordi¬ nario, dal Consiglio federale ; 4) in tutti gli altri casi, dal dipartimento militare federale o dal comandante in capo dell'armata se esso sia stato nomi¬ nato e se l'incolpato sia sottoposto al suo comando.

Dopo l'art. 160 è introdotta la disposizione seguente : Art. 160 a. Se si tratti di un reato, per il quale il codice penale militare prevede nei casi poco gravi una pena discipli¬ nare, il tribunale che riconosce la poca gravità del caso o che, per altri motivi, considera il fatto come una semplice mancan¬ za di disciplina, pronuncia esso medesimo la pena disciplinare.

In vìa eccezionale, il tribunale può rimandare l'accusato a' suoi capi militari perchè sia punito disciplinarmente.

Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari.

Contro la pena disciplinare pronunciata dal tribunale non è ammesso che il -ricorso in cassazione.

· Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per ìt medesimo fatto per cui il tribunale abbia condannato, punito esso stesso disciplinarmente o assolto senza rinvio l'accusato.

L'art. 161, B, numero 3, viene ad essere del seguente tenore : eventualmente, la punizione disciplinare inflitta dal tribu¬ nale od il rinvio dell' accusato a' suoi capi militari perchè sia punito disciplinarmente.

All'art. 162 è aggiunto il seguente capoverso : La stessa disposizione può essere presa dall'uditore in capor se decide non esservi ìluogo a procedere per irresponsabilità dell'accusato.

III. Disposizioni sidla esecuzione della sentenza.

Art. 225.

A contare dall'attuazione del presentte codice, gli articoli 207, 208 e 209 della legge del 28 giugno 1889 sulla organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale vengono ad essere del seguente tenore : Art. 207. Nel caso di condanna, la sentenza è trasmessa per mezzo del dipartimento militare federale al governo cantonale incaricato dell'esecuzione della pena.

315 Art. 208. L'esazione delle multe, la confisca degli oggetti pericolosi e la devoluzione allo Stato dei doni o altri profitti {co¬ dice penale militare art. 34, 41 e 42), sono eseguite dalle autorità cantonali. Il rìcavo dev'essere consegnato alla cassa federale.

I Cantoni devono procacciare lavoro ai condannati che vo¬ gliono riscattare una multa col lavoro. L'autorità incaricata della esecuzione della pena indica a costoro il posto dove possono lavorare.

Art. 209. Le pene della reclusione e della detenzione sono di regola fatte eseguire dal Cantone in cui il condannato ha il suo domicilio. E' riservato il caso in cui la pena sia fatta eseguire militarmente (codice penale militare, art. 30).

II dipartimento militare federale può, eccezionalmente, inca¬ ricare dell'esecuzione un altro Cantone.

Esso designa il Cantone incaricato dell' esecuzione, se il con¬ dannato non abbia domicilio nella Svizzera.

Il condannato è consegnato alla competente autorità canto¬ nale di polizia.

IV. Del casellario giudiziale.

Art. 226.

Nel casellario giudiziale tenuto dall'Ufficio centrale di polizia Contenuto, svizzera e dai Cantoni si iscrivono : lo le condanne per reati pronunciate dai tribunali militari ; 2o la menzione del fatto che una condanna è stata pronun¬ ciata col beneficio della sospensione condizionale della pena; 3« i fatti essenziali concernenti l'esecuzione della sentenza ; 4o i fatti che rendono necessaria la modificazione di iscrizioni esistenti.

Le pene disciplinari non sono iscritte nel casellario giudi¬ ziale.

Art. '227.

A persone private non possono essere dati estratti del ca- Estratti del sellario. casellario.

Una iscrizione radiata non dev'essere comunicata se non alle autorità di istruzione e ai tribunali penali con la menzione della radiazione e soltanto se la persona, sulla quale è domandata l'in¬ formazione, sia imputata nel processo.

S16 V. Della 'procedura di riabilitazione.

Art. 228.

Competenza. La riabilitazione è pronunciata dal tribunale militare di cassazione.

Art. 229.

Domanda. La domanda di riabilitazione deve essere presentata al pre¬ sidente del tribunale di cassazione. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e ri¬ sarcito il danno stabilito da sentenza o da transazione, per quan¬ to si potesse pretendere da lui.

Procedura.

Art.-230.

Il presidente del tribunale di cassazione trasmette la- do¬ manda all'uditore in capo per preavviso e proposta. Il tribunale di cassazione giudica fondandosi sugli atti, sui certificati pro¬ dotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.

Se il tribunale respinga la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; que¬ sto termine non può superare i due anni.

Art. 231.

omunicazioLa decisione del tribunale di cassazione deve essere comu¬ ne c pubbli¬ nicata per iscritto all'uditore in capo ed al richiedente.

cazione.

Se il tribunale amimtette la riabilitazione, la decisione è comu¬ nicata anche al governo del Cantone di domicilio del richiedente.

La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata, per cura dell'uditore in capo, nel Foglio federale e nel foglio officiale del Cantane di domicilio.

Art. 232.

Spese. Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere con¬ donate, se questo provi il suo stato di povertà.

CAPO TERZO.

Disposizioni finali.

Art. 233.

Abrogazione A contare dall'attuazione del presente codice, sono abrogate di leggi in le disposizioni contrarie ad esso.

vigore.

317 Sono in i specie abrogati : 1° il codice penale militare del 27 agosto 1851 e la legge federale del 23 giugno 1904 a compimento dello stesso ; 2° gli articoli 1 a 8, 109, capoverso secondo, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889 sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l'armata federale.

Art 234.

Qualora il codice penale svizzero introducesse la pena di Introduzione morte per il reato di assassinio, essa sottentrerà, a cominciare df^orte""' dall' attuazione di esso codice, alla sanzione penale prevista dal¬ nel Codice penale or¬ l'art. 116 della presente legge.

dinario.

Art. 235.

Riserra di Sono riservate disposizioni 1° le disposizioni penali dell'ordinanza del Consiglio fede¬ di leggi in vigore.

rale sui controlli" militari, le disposizioni penali della legge sulla tassa d'esenzione dal servizio militare e le altre disposizioni con¬ cernenti le contravvenzioni di polizia militare ; 2° le disposizioni disciplinari applicabili alle guardie do¬ ganali e di confine.

Art. 236.

In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento Ordinamento del perso¬ del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sotto¬ nale sotto¬ posti al diritto penale militare,' salvo che il Consiglio federale posto al di¬ ritto penale non risolva altrimenti.

militare.

Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare sì applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente codice.

Art. 237.

Il presente codice entra in vigore il Io gennaio 1928.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 10 giugno 1927.

Il Presidente: Dr. R. SCHÖPFER.

Il Segretario : Kakslin.

Entrata in vi¬ gore dei codice.

318 Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 13 giugno. 1927.

Il Presidente: PAUL MAILLEFER.

Il Segretario: GL Bovkt.

Il Consiglio federale decreta: La presente legge federale sarà pubblicata, in conformità del¬ l'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1927.

Per ordine dèi Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Kaeslin.

Data della pubblicazione: 22 giugno 1927.

Termine d'opposizione: 20 settembre 1927.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Codice penale militare. Legge federale del 13 giugno 1927.

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