Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015­2021 del 9 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20143, decreta:

Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1900 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:

2

3

a.

fideiussioni della Confederazione per prestiti concessi dalla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;

b.

fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.

Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2021.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 4 dicembre 2014

Consiglio nazionale, 9 marzo 2015

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 101 RS 842 FF 2014 5493

2014-1419

2539

Credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015­2021. DF

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