Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20152021 del 9 marzo 2015
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20143, decreta:
Art. 1 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1900 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:
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a.
fideiussioni della Confederazione per prestiti concessi dalla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
b.
fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.
Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2021.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 4 dicembre 2014
Consiglio nazionale, 9 marzo 2015
Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 RS 842 FF 2014 5493
2014-1419
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Credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20152021. DF
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