Decreto federale Disegno che approva il Terzo e il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20152, decreta:

Art. 1 1

2

Sono approvati: a.

il Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 20103 (STCE n. 209) alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19574;

b.

il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 20125 (STCE n. 212) alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 All'atto della ratifica del Terzo Protocollo addizionale e in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3, il Consiglio federale formula le dichiarazioni seguenti:

1

a.

dichiarazione in merito all'articolo 4 paragrafo 5: Il consenso all'estradizione secondo la procedura semplificata può essere revocato fintanto che l'Ufficio federale di giustizia non abbia autorizzato la consegna;

b.

dichiarazione in merito all'articolo 5 lettera b: La regola della specialità secondo l'articolo 14 della Convenzione decade solamente se l'individuo perseguito rinuncia espressamente all'applicazione di tale regola.

All'atto della ratifica del Quarto Protocollo addizionale, il Consiglio federale, in virtù del suo articolo 13 paragrafo 3, formula la riserva seguente e, in virtù del suo articolo 3 paragrafo 3, formula la dichiarazione seguente:

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2015 3113 FF 2015 3131 RS 0.353.1 FF 2015 3139

2015-0531

3129

Approvazione del Terzo e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione. DF

a.

riserva in merito all'articolo 6 paragrafo 3: In riferimento alle notificazioni previste all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno;

b.

dichiarazione in merito all'articolo 3 paragrafo 3: In deroga all'articolo 14 della Convenzione, una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se, contestualmente al mandato di arresto spiccato nei confronti dell'individuo estradato o successivamente, presenta alla Svizzera una domanda complementare secondo il paragrafo 1 lettera a e la Svizzera conferma espressamente la ricezione di tale notificazione.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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