14.094 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione) del 28 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero (Adozione).

Nel contempo proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2011

M 09.3026

Adozione a partire dai 30 anni di età (N 12.6.09, Prelicz-Huber; S 10.3.11; N 15.12.11)

2011

M 09.4107

Segreto dell'adozione (N 19.3.10, Fehr Jacqueline; S 10.3.11)

2013

M 11.4046

Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie (S 14.3.12, Commissione degli affari giuridici CS; N 13.12.12; S 4.3.13)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

2014-1874

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Compendio Il diritto svizzero in materia di adozione è stato completamente riveduto negli anni Settanta. Da allora sono intervenuti diversi cambiamenti sociali di cui occorre tenere conto con la presente revisione.

Situazione iniziale Dal 2007 le coppie omosessuali possono registrare la propria unione. In tal modo si uniscono in una comunità di vita con diritti e doveri reciproci per molti versi comparabili a quelli del matrimonio. Continua ad aumentare anche il numero delle persone che convivono di fatto. Inoltre, negli ultimi anni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato varie decisioni concernenti il diritto in materia di adozione. Tutto ciò rende evidente che il vigente diritto in materia di adozione, secondo il quale possono in linea di massima adottare un bambino soltanto le coppie sposate, non risponde più alle esigenze attuali.

Contenuto del progetto La presente revisione rafforza ulteriormente la volontà di porre il bene dell'adottando al centro della decisione di adozione. La possibilità di derogare a determinate condizioni per l'adozione, sempreché sia opportuno per il bene dell'adottando, consente di ampliare il margine d'apprezzamento delle autorità. La revisione ammette deroghe non previste dalla legge in vigore, ad esempio quelle per l'età minima dei genitori adottivi, che è inoltre ridotta da 35 a 28 anni, e per la differenza massima e minima d'età tra l'adottando e i genitori adottivi. Ciò permette di valutare meglio ogni singolo caso.

La possibilità di adottare il figliastro è d'importanza fondamentale nell'ottica del bene dell'adottando: mentre il diritto in vigore ammette questo tipo di adozione soltanto per le coppie sposate, il Consiglio federale propone di estenderlo anche alle coppie in unione domestica registrata e a quelle etero- od omosessuali che convivono di fatto. Ciò consente di eliminare le disparità di trattamento e di riconoscere anche giuridicamente le relazioni di fatto tra l'adottando e il patrigno o la matrigna. Prima di poter presentare la domanda d'adozione, le coppie devono comunque vivere in comunione domestica da almeno tre anni; non vi sono deroghe a questa regola.

Per rafforzare ulteriormente la posizione dell'adottando, il Consiglio federale propone inoltre di prevedere esplicitamente nella legge l'obbligo di sentirlo prima dell'adozione,
a prescindere dalla sua capacità di discernimento.

Infine, il Consiglio federale propone di definire in modo più preciso e allentare parzialmente il segreto dell'adozione: in futuro i genitori biologici del figlio dato in adozione e i loro discendenti diretti potranno ottenere informazioni sull'identità del figlio maggiorenne, a condizione che questi vi acconsenta. Inoltre, i genitori adottivi e quelli biologici potranno convenire che i secondi abbiano relazioni personali con il figlio dato in adozione.

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Indice Compendio

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1

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2

Situazione iniziale 1.1 L'istituto dell'adozione prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero (CC) 1.2 L'adozione nel CC del 1907 1.3 La grande revisione del 1972 1.4 Revisione del diritto in materia di adozione dopo il 1972 1.5 Il diritto vigente in materia di adozione 1.5.1 Disposizioni determinanti del diritto svizzero 1.5.2 Trattati internazionali 1.5.2.1 Convenzione europea sull'adozione dei minori 1.5.2.2 Convenzione dell'Aia sull'adozione 1.5.2.3 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 1.5.2.4 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 1.5.3 Forme e condizioni dell'adozione nel CC 1.5.4 Persone escluse dall'adozione 1.5.4.1 Persone in unione domestica registrata 1.5.4.2 Conviventi di fatto 1.6 Statistiche sull'adozione 1.7 Le critiche al diritto vigente 1.7.1 Interventi parlamentari 1.7.1.1 Condizioni per l'adozione 1.7.1.2 Segreto dell'adozione 1.7.2 Corte europea dei diritti dell'uomo 1.7.2.1 Condizioni per l'adozione 1.7.2.2 Segreto dell'adozione 1.8 Risultati della procedura di consultazione Punti essenziali del progetto 2.1 Obiettivi della presente revisione 2.1.1 In generale 2.1.2 Rendere più flessibili determinate condizioni per l'adozione 2.2 Condizioni per l'adozione 2.2.1 La durata della relazione 2.2.2 Abbassamento dell'età minima 2.2.3 Differenza minima d'età 2.2.4 Differenza massima d'età 2.3 Le forme di adozione alla luce della revisione 2.3.1 Adozione congiunta: soltanto per le coppie sposate 2.3.2 Adozione singola anche per le persone in unione domestica registrata

798 798 799 799 800 800 801 801 802 802 803 803 804 804 805 806 806 806 806 808 808 808 811 812 813 813 813 814 815 815 817 818 818 819 819 820

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Adozione del figliastro 2.3.3.1 La problematica 2.3.3.2 Esame del singolo caso e abrogazione dell'articolo 265c numero 2 CC 2.3.3.3 Riduzione della durata della relazione da cinque a tre anni 2.3.3.4 Persone in unione domestica registrata 2.3.3.5 Conviventi di fatto Maggiore coinvolgimento dell'adottando Agevolazione dell'adozione di maggiorenni Allentamento del segreto dell'adozione 2.6.1 Principio 2.6.2 Diritto dei genitori biologici e di eventuali discendenti diretti a ottenere informazioni 2.6.3 Diritto del minorenne adottato di ottenere informazioni 2.6.4 Servizio cantonale preposto all'informazione 2.6.5 Adozione aperta Richieste di revisione scartate 2.7.1 Adozione congiunta per le coppie vincolate da un'unione domestica registrata 2.7.2 Adozione congiunta per i conviventi di fatto 2.7.3 Adozione singola indipendente dallo stato civile Diritto comparato 2.8.1 Condizioni dell'adozione 2.8.1.1 Età minima e massima, differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione 2.8.1.2 Adozione da parte di coppie omosessuali 2.8.1.3 Adozione del figliastro da parte del convivente di fatto 2.8.2 Segreto dell'adozione 2.8.2.1 Diritto di conoscere le proprie origini 2.8.2.2 Diritto dei genitori biologici a ottenere informazioni nell'ambito di un'adozione anonima 2.8.2.3 Adozione aperta o semi-aperta Interventi parlamentari 2.3.3

2.4 2.5 2.6

2.7

2.8

2.9 3

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Commento ai singoli articoli 3.1 Codice civile (CC) 3.2 Legge sull'unione domestica registrata (LUD) 3.3 Codice di procedura civile 3.4 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 3.5 Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari

820 820 821 821 822 823 824 825 825 825 826 827 827 828 828 828 829 830 830 830 830 831 831 831 832 832 834 835 835 835 846 847 848 848

4

Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 4.3 Ripercussioni per la società

849 849 849 849

5

Programma di legislatura

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6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità e legalità 6.1.1 Basi giuridiche 6.1.2 Costituzionalità delle condizioni per l'adozione 6.1.2.1 Rapporto con gli articoli 10 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 14 Cost.

6.1.2.2 Rapporto con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.2.1 Diritto internazionale in generale 6.2.2 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in particolare 6.3 Denuncia della Convenzione europea del 24 aprile 1967 6.4 Forma dell'atto 6.5 Subordinazione al freno alle spese 6.6 Delege di competenze legislative 6.7 Protezione dei dati

850 850 850 850 850 852 852 852 853 853 853 854 854 854

Allegato: opere citate

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Codice civile svizzero (Adozione) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

L'istituto dell'adozione prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero (CC)

L'idea che un vincolo di filiazione possa fondarsi non soltanto sulla discendenza biologica, bensì anche «artificialmente» su un atto giuridico si trova già nel diritto romano1. Tuttavia nel corso dei secoli lo scopo perseguito con l'adozione è fondamentalmente cambiato: mentre originariamente l'adozione intendeva permettere alle persone senza figli di proseguire il culto degli avi e di preservare la propria stirpe dall'estinzione, più tardi lo scopo principale è diventato quello di avere un erede.

Particolarmente importante per il diritto odierno è l'introduzione nel diritto tardoromano dell'adoptio minus quam plena (adozione semplice o debole) e dell'adoptio plena (adozione piena). Queste due forme caratterizzano le due fasi in cui si sviluppa l'istituto dell'adozione nell'era moderna, dopo la sua quasi completa scomparsa nel Medioevo. L'adoptio minus quam plena, che non scioglie del tutto i legami dell'adottato con la sua famiglia d'origine e lo lega solo parzialmente alla famiglia adottiva, è introdotta nei codici dell'illuminismo, nell'Allgemeine Preussische Landrecht del 1794, nel Code civil francese del 1804, nell'Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch austriaco del 1811, ma anche in testi legislativi della seconda metà dell'Ottocento, quali in particolare il Codice civile italiano del 1865 e il Bürgerliche Gesetzbuch tedesco del 18962. In Svizzera, invece, l'istituto dell'adozione si è affermato solo lentamente. Fino all'entrata in vigore del Codice civile3 (CC), il 1° gennaio 1912, soltanto pochi Cantoni prevedevano il disciplinamento legale dell'adozione4.

1.2

L'adozione nel CC del 1907

Il CC del 1907 consentiva l'adozione soltanto a condizioni molto severe. I genitori adottivi dovevano avere almeno quarant'anni e non potevano avere figli propri. La differenza d'età tra adottando e aspiranti all'adozione doveva inoltre essere di almeno 18 anni e l'adozione congiunta era permessa solo alle coppie sposate. Anche in merito agli effetti dell'adozione il CC era restrittivo: era consentita soltanto un'adozione semplice, il che significava, tra le altre cose, che l'adottato aveva diritto alla successione soltanto nei confronti dei genitori adottivi, ma non nei confronti dei loro parenti. Inoltre, l'adottato non perdeva il diritto alla successione nei confronti dei propri parenti biologici. Nonostante l'adozione il vincolo di filiazione con i genitori biologici era mantenuto e quindi questi continuavano ad avere il diritto di visita e l'obbligo del mantenimento. Previo consenso di entrambe le parti, l'adozione poteva essere revocata in qualsiasi momento.

1 2 3 4

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Cfr. Schwenzer/Bachofner, 77 segg.

Cfr. Schwenzer/Bachofner, 81 segg.

RS 210 Messaggio del 12 mag. 1971 sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, in particolare pag. 93; in generale anche Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 19 seg.

In seguito l'istituto dell'adozione si è consolidato nel diritto svizzero, anche se nel corso del tempo è risultato sempre più evidente che il disciplinamento originario andava riveduto. In particolare, le condizioni per l'adozione erano considerate troppo severe e si riteneva problematico il fatto che, a causa del persistere della relazione con la famiglia originaria e della limitazione degli effetti dell'adozione, l'adottato potesse essere integrato solo parzialmente nella famiglia adottiva. Infine, la procedura d'adozione era ritenuta lacunosa anche per la sua mancanza di chiarezza e la sua complessità5.

Il fattore decisivo per la revisione era il mutamento di funzione che l'istituto aveva subito nel corso dei decenni. Se originariamente si trattava innanzitutto di tutelare gli interessi degli aspiranti all'adozione, ben presto ci si rese conto che i minorenni precedentemente senza famiglia o cresciuti in una famiglia incompleta potevano trovare un ambiente protettivo nella famiglia dei genitori adottivi6. Fu quindi progressivamente data la priorità agli interessi dell'adottato e il rispetto del bene di quest'ultimo divenne l'obiettivo dichiarato del legislatore moderno.

1.3

La grande revisione del 1972

Il legislatore svizzero ha reagito relativamente tardi all'evoluzione sopra illustrata.

Soltanto alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso nacque un piano per una revisione graduale del diritto di famiglia7. La revisione del diritto in materia di adozione (1957­1973) costituì la prima tappa di tale piano, seguita dal diritto della filiazione (1957­1978), dal diritto matrimoniale (1968­1988), dal diritto del divorzio (1976­2000) e infine dal diritto tutorio (1993­2013)8.

Nel 1962 e nel 1965 una commissione di studio istituita nel 1957 stilò due rapporti sulla revisione del diritto in materia di adozione, i quali nel 1971 sfociarono in un messaggio concernente la revisione del diritto in materia di adozione. Il 1° aprile 1973 entrò infine in vigore il diritto in materia di adozione riveduto9. La novità principale fu che l'adozione era prevista come adozione piena, con la conseguenza che l'adottato era completamente liberato dai legami con la famiglia originaria e integrato nella famiglia adottiva alla pari di un figlio naturale. Inoltre, si dava maggiore importanza agli interessi dell'adottato, in particolare al suo bene. In seguito all'adozione piena fu introdotto anche il segreto dell'adozione al fine di consolidare il distacco dalla famiglia originaria e l'integrazione in quella nuova.

1.4

Revisione del diritto in materia di adozione dopo il 1972

Il diritto vigente si fonda principalmente sulla revisione del 1972. Oltre ad alcuni adeguamenti redazionali dovuti alla revisione del diritto della filiazione del 197610 e 5 6 7 8 9 10

Cfr. Messaggio sul diritto in materia di adozione, pag. 1212 segg.

Cfr. Messaggio sul diritto in materia di adozione, pag. 1213.

Cfr. Messaggio sul diritto in materia di adozione, pag. 1205.

Gli anni designano il periodo intercorso dall'inizio dei lavori di revisione all'entrata in vigore della revisione.

RU 1972 2819 RU 1977 237

799

del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti nel 200811, nel 1998 , in seguito alla revisione del diritto del divorzio, sono state semplificate le condizioni per l'adozione del figliastro e nel contempo è stata aumentata da due a cinque anni la durata richiesta del matrimonio per tale adozione12. Nel 2001 il legislatore ha inoltre recepito le prescrizioni della Convenzione dell'Aia sull'adozione13, riducendo da due a un anno il periodo nel quale i futuri genitori hanno dovuto prodigare cure e provvedere all'educazione del minorenne prima di adottarlo (art. 264 CC). È stato anche introdotto il nuovo articolo 268c CC che sancisce nella legge il diritto di conoscere le proprie origini.

1.5

Il diritto vigente in materia di adozione

1.5.1

Disposizioni determinanti del diritto svizzero

L'articolo 122 della Costituzione federale14 (Cost.) costituisce la base per l'emanazione del diritto in materia di adozione. Il diritto materiale in materia di adozione è disciplinato negli articoli 264­269c CC, figura nella parte seconda del diritto della famiglia (Della parentela), al capo quarto del titolo settimo (Del sorgere della filiazione). Per le adozioni internazionali vanno inoltre osservati gli articoli 75­78 della legge federale del 18 dicembre 198715 sul diritto internazionale privato (LDIP), la Convenzione del 29 maggio 199316 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (qui appresso Convenzione dell'Aia sull'adozione o CAA) e la legge federale del 22 giugno 200117 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA). Sono inoltre determinanti la Convenzione del 20 novembre 198918 sui diritti del fanciullo (CDF-ONU) e la Convenzione del 4 novembre 195019 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In merito a quest'ultima la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) a Strasburgo ha pronunciato negli ultimi anni varie sentenze di fondamentale importanza per il diritto in materia di adozioni20. Il diritto materiale in materia di adozione è pertanto disciplinato soprattutto da leggi e da trattati internazionali. Tra le ordinanze sono importanti, da un lato, l'ordinanza del 29 giugno 201121 sull'adozione (OAdoz), in vigore dal 1° gennaio 2012, che contiene disposizioni esecutive sulla procedura d'accoglienza di adottandi, sull'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza, nonché sugli emolumenti riscossi dalla Confederazione per le adozioni internazionali e, dall'altro, l'ordinanza del 28 aprile 200422 sullo stato civile (OSC).

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

800

RU 2011 725 RU 1999 1118 RU 2002 3988; cfr. n. 1.5.2.

RS 101 RS 291 RS 0.211.221.311 RS 211.221.31 RS 0.107; cfr. sotto n. 1.5.2.

RS 0.101 Cfr. sotto, n. 1.7.2.

RS 211.221.36 RS 211.112.2

1.5.2

Trattati internazionali

Alle disposizioni determinanti del diritto nazionale si aggiungono vari trattati internazionali cui la Svizzera ha aderito e che contengono disposizioni dirette per il diritto in materia di adozione23. Ne fanno parte i trattati illustrati qui appresso.

1.5.2.1

Convenzione europea sull'adozione dei minori

Nel 1971, contemporaneamente al messaggio concernente la revisione del diritto in materia di adozione, il Consiglio federale ha adottato anche il messaggio per l'approvazione della Convenzione europea del 24 aprile 196724 sull'adozione dei minori. Con la revisione del 1972 il diritto svizzero era conforme alle disposizioni della Convenzione. La Svizzera ha pertanto potuto ratificare la Convenzione, che è entrata in vigore il 1° aprile 1973 contemporaneamente alla revisione del diritto in materia di adozione. Tuttavia la Convenzione è stata ratificata soltanto da 18 Stati25.

La Convenzione sancisce soprattutto una serie di principi di diritto materiale che gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare nella propria legislazione nazionale. Il bene dell'adottando è il denominatore comune di tali principi e più in generale dell'intera Convenzione.

Il 27 novembre 2008 i membri del Consiglio d'Europa hanno adottato una versione riveduta della Convenzione26 che tiene conto dell'evoluzione sociale e giuridica e della giurisprudenza della Corte EDU intervenuta dopo l'adozione della versione originaria della Convenzione. Sono stati introdotti in particolare i seguenti principi:

23 24 25 26

­

per l'adozione è in linea di massima necessario il consenso di entrambi i genitori biologici, anche nel caso di un padre di un figlio illegittimo (art. 5 par. 1 lett. a);

­

per l'adozione è necessario anche il consenso dell'adottando stesso, a condizione che quest'ultimo sia consapevole della portata del suo consenso. Inoltre, in linea di massima l'adottando va sentito, anche nel caso in cui il suo consenso non costituisce una condizione formale per l'adozione (art. 5 par. 1 lett. b);

­

gli Stati contraenti possono applicare la Convenzione anche a coppie omosessuali sposate o in unione domestica registrata, a condizione che lo Stato contraente riconosca tali unioni. Lo stesso vale per coppie di fatto etero- od omosessuali (art. 7 par. 2);

­

l'età minima dei genitori adottivi è fissata tra i 18 e i 30 anni. La differenza d'età minima raccomandata tra adottato e genitori adottivi è di 16 anni (art. 9 par. 1).

Per una panoramica riassuntiva dei trattati internazionali determinanti per l'adozione, cfr. Vité/Boéchat, pag. 7 segg.; Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 45 segg.

RS 0.211.221.310, messaggio in FF 1971 I 934 Stato 4 set. 2013.

Cfr. www.conventions.coe.int > Trattati del Consiglio d'Europa > Lista completa > STE 202.

801

La versione riveduta della Convenzione è al momento aperta alla firma. Finora l'hanno firmata 17 Stati membri del Consiglio d'Europa27, sette dei quali (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ucraina) l'hanno ratificata. Sotto il profilo del diritto internazionale, la Convenzione, non ancora ratificata dalla Svizzera, è pertanto entrata in vigore il 1° settembre 2011.

1.5.2.2

Convenzione dell'Aia sull'adozione

La Convenzione dell'Aia sull'adozione, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003, è innanzitutto una convenzione sull'assistenza giudiziaria e intende eliminare eventuali problemi legati alle adozioni internazionali. Ne fanno al momento parte 93 Stati (stato 18 marzo 2014). La Convenzione disciplina la cooperazione tra le autorità competenti nello Stato d'origine e nello Stato di accoglienza degli adottandi e prevede disposizioni a tutela del bene dell'adottando. Contiene in particolare le condizioni che le autorità nazionali devono rispettare in caso di procedura d'adozione di adottandi all'estero (art. 5, 15 e 18 segg. CAA) e disposizioni su quello che devono fare le autorità dello Stato d'origine dell'adottando che intende essere adottato da richiedenti all'estero (art. 4, 16 e 17 CAA). Secondo l'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, ogni adozione certificata in uno Stato contraente è automaticamente riconosciuta dagli altri Stati contraenti.

1.5.2.3

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione sui diritti del fanciullo che fissa i diritti e gli obblighi in tutti gli ambiti concernenti i fanciulli e sancisce il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore di questi ultimi deve essere una considerazione permanente (art. 3 CDF-ONU). Alla Convenzione hanno sinora aderito tutti gli Stati, ad eccezione degli Stati Uniti, della Somalia e del Sudan del Sud (situazione luglio 2014). Per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 26 marzo 1997.

La Convenzione stabilisce pertanto per la prima volta le condizioni internazionali per l'adozione. L'articolo 21, in particolare, prevede che gli Stati contraenti siano tenuti ad accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo sia la «considerazione fondamentale».

L'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione stabilisce che, nella misura del possibile, il fanciullo ha il diritto di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi. Nel 2002 il Tribunale federale ha riconosciuto che tale diritto è deducibile in giudizio28.

27

28

802

Armenia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Ucraina e Ungheria (stato 9 lug. 2014).

DTF 128 I 63 71

1.5.2.4

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è di fondamentale importanza per il diritto in materia di adozione, in particolare gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, sulla base dei quali recentemente la Corte EDU ha pronunciato varie sentenze con riferimento diretto al diritto in materia di adozione29. Queste sentenze assumono una funzione determinante per il diritto in materia di adozione30. Secondo il principio più importante sancito dalla Corte EDU, l'adozione consiste nel dare una famiglia a un bambino e non un bambino a una famiglia31. Inoltre, la Corte EDU ha più volte sottolineato che la CEDU non prevede alcun diritto all'adozione. Lo Stato che consente l'adozione deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione32.

1.5.3

Forme e condizioni dell'adozione nel CC

Il diritto vigente prevede tre forme diverse di adozione, riconducibili alla grande revisione del 1972: ­

l'adozione congiunta (art. 264a cpv. 1 e 2 CC): ammessa soltanto per le coppie sposate. I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;

­

l'adozione del figliastro (art. 264a cpv. 3 CC): un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da almeno cinque anni. Secondo il diritto vigente anche l'adozione del figliastro è ammessa soltanto per le coppie sposate;

­

l'adozione singola (art. 264b CC): la terza forma di adozione riguarda l'adozione da parte di un solo coniuge (se l'adozione congiunta non è possibile, ad esempio a causa di durevole incapacità di discernimento dell'altro coniuge) o di una persona non coniugata. Anche in questo caso chi desidera adottare deve avere almeno 35 anni.

Una condizione imprescindibile dell'adozione di un minorenne è che i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno (art. 264 CC). L'adottando deve inoltre avere almeno 16 anni in meno rispetto ai suoi genitori adottivi e ­ se capace di discernimento ­ deve acconsentire all'adozione (art. 265 CC). Inoltre, anche i genitori biologici devono dare in linea di massima il loro consenso all'adozione (art. 265a CC).

A prescindere da queste condizioni, occorre esaminare in ogni singolo caso se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il nuovo vincolo di filiazione servirà al bene dell'adottando, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi (art. 264 CC; cfr. anche art. 3 OAdoz; art. 4 CAA; art. 21

29 30 31 32

Cfr. in merito alla giurisprudenza della Corte EDU relativa al diritto della filiazione Meier, pag. 255 segg.

Più in dettaglio n. 1.7.2.

Pini e altri contro la Romania (ricorsi n. 78028/01 e 78030/01), § 156.

Emonet e altri contro la Svizzera (ricorso n. 39051/03), § 66; E.B. contro la Francia (ricorso n. 43546/02), § 42; cfr. in merito all'argomento Meier, pag. 274 segg.

803

CDF-ONU)33. In tale contesto il Tribunale federale ha osservato che non è facile verificare questa condizione importante dell'adozione: l'autorità deve chiedersi se l'adozione sia veramente atta a garantire il miglior sviluppo possibile della personalità dell'adottando e a migliorare la sua situazione sotto tutti i punti di vista (psicologico, intellettuale e fisico)34. Inoltre, secondo l'ordinanza sull'adozione i genitori adottivi devono essere in grado «per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l'idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative» di offrire garanzie «per la cura, l'educazione e la formazione del minore» (art. 5 cpv. 2 lett. d n. 1 OAdoz).

L'adozione di maggiorenni presuppone invece che i genitori adottivi non abbiano discendenti (art. 266 cpv. 1 CC). Deve inoltre sussistere uno dei motivi elencati nell'articolo 266 capoverso 1 CC: ­

l'adottando è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi gli hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;

­

i genitori adottivi hanno prodigato cure e provveduto all'educazione dell'adottando per almeno cinque anni durante la sua minore età;

­

esistono altri motivi gravi e l'adottando ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

Per il rimanente, all'adozione di una persona maggiorenne si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione di minorenni (art. 266 cpv. 3 CC).

1.5.4

Persone escluse dall'adozione

1.5.4.1

Persone in unione domestica registrata

L'articolo 28 della legge del 18 giugno 200435 sull'unione domestica registrata (LUD), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, esclude dall'adozione le persone in unione domestica registrata. Ciò vale per tutte e tre le forme dell'adozione: l'adozione congiunta, l'adozione del figliastro e l'adozione singola. Per le persone sposate sono invece in linea di massima ammesse tutte e tre le forme. Secondo il diritto vigente una persona di orientamento omosessuale che non è in unione domestica registrata può adottare un figlio nell'ambito dell'adozione singola (art. 264b CC). In una recente sentenza, il Tribunale federale non ha chiarito se il divieto di adozione dell'articolo 28 LUD sia compatibile con la Costituzione federale e il diritto internazionale36.

All'epoca questa esclusione dal diritto di adozione è stata inserita nella legge sull'unione domestica registrata anche per aumentare il consenso generale che questa normativa poteva ottenere e ridurre al minimo il rischio di una bocciatura del progetto in caso di referendum. Dopo il lancio del referendum, durante la campagna di voto la questione dell'adozione è stata effettivamente affrontata. Che la rinuncia al diritto di adozione abbia effettivamente contribuito all'accettazione della legge 33 34 35 36

804

Per maggiori dettagli sul bene del minore nel contesto dell'adozione cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 75 segg.

DTF 125 III 161 163 RS 211.231 DTF 137 III 241 242 seg.

sull'unione domestica registrata nella votazione popolare del 5 giugno 2005 è tuttavia soltanto una supposizione che non può essere provata. I sondaggi attestano tuttavia che negli ultimi anni le coppie omosessuali sono in generale sempre più accettate; nel contempo si è constatato un aumento delle coppie apertamente omosessuali che in parte curano ed educano figli, il che influisce in modo positivo sulla loro immagine.

Secondo un recente sondaggio del giugno 2010 svolto dall'istituto GALLUP TELEOmnibus presso la popolazione svizzera, la maggioranza degli interpellati si è espressa a favore dell'adozione da parte di coppie omosessuali. L'86,3 per cento degli interpellati ritiene che i figli che vivono in una famiglia costituita da partner omosessuali debbano avere gli stessi diritti dei figli di altre famiglie. Alla domanda esplicita sull'autorizzazione dell'adozione del figliastro per i partner omosessuali, ha risposto in modo affermativo il 65,6 per cento degli interpellati (contrari: 30,0 %). Il consenso più basso è per l'adozione congiunta, pari al 53,0 per cento (contrari: 44,3 %). In altre parole: i figli che vivono in una famiglia costituita da partner omosessuali dovrebbero poter usufruire delle medesime condizioni giuridiche dei figli di coppie eterosessuali, ma se si tratta di concretizzare tali condizioni il consenso degli interpellati diminuisce in modo sensibile. D'altro canto, nei Paesi che prevedono istituti giuridici o anche il matrimonio per coppie omosessuali sussiste una chiara tendenza all'apertura dell'adozione per le coppie registrate37.

Alla luce di questa rapida evoluzione dell'atteggiamento dell'opinione pubblica svizzera nei confronti delle coppie omosessuali, il legislatore deve chiedersi come reagire.

1.5.4.2

Conviventi di fatto

Ai conviventi di fatto è consentita l'adozione singola, mentre le altre due forme, l'adozione congiunta di un minorenne estraneo e l'adozione del figliastro, non sono permesse. Questa situazione giuridica è dovuta al fatto che tradizionalmente si riteneva che solo il matrimonio potesse garantire la stabilità necessaria a una relazione. Negli ultimi anni tale atteggiamento è radicalmente mutato. Lo conferma anche la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l'istituto del matrimonio non offre al figlio adottivo maggiore stabilità rispetto ad altre forme di unione («[...]

secondo la Corte, l'argomento del Governo [svizzero], secondo cui l'istituto del matrimonio garantisce all'adottato maggiore stabilità rispetto all'adozione da parte di una coppia di concubini, non è più necessariamente al passo con i tempi» [trad.])38. Il criterio formale del matrimonio potrebbe pertanto essere sostituito dalla considerazione del bene dell'adottando nel singolo caso: l'adozione dovrebbe essere consentita se la situazione generale permette di affermare che la coppia è idonea all'adozione e se l'adozione è anche nell'interesse dell'adottando.

37 38

Comunicato stampa della Lesbenorganisation Schweiz LOS e PINK CROSS del 14 giu. 2010.

Emonet e altri contro la Svizzera (ricorso n. 39051/03), § 81.

805

1.6

Statistiche sull'adozione

In Svizzera il numero delle adozioni è da anni in diminuzione. Mentre nel 1980 sono state pronunciate 1583 adozioni, tale numero è sceso a 808 nel 2000 e a 425 nel 2013. Nel 2013 192 erano adozioni di figliastri (45 %), 217 adozioni congiunte da parte di una coppia sposata (51 %) e 16 adozioni singole (4 %). È degno di nota anche il mutamento della provenienza geografica degli adottati: mentre nel 1980 proveniva dalla Svizzera il 67 per cento degli adottati, nel 2013 tale percentuale era solo del 39,8 per cento. Nello stesso periodo è aumentata la percentuale delle adozioni di persone provenienti dall'Africa (dall'1 % al 25,2 %), dall'America (dal 6,4 % all'8,2 %) e dall'Asia (dall'11 % al 13,4 %).

1.7

Le critiche al diritto vigente

1.7.1

Interventi parlamentari

Negli scorsi anni sono stati presentati vari interventi parlamentari sul diritto in materia di adozione. La maggior parte degli interventi riguardano le condizioni per l'adozione, mentre due concernono il segreto e gli effetti dell'adozione.

1.7.1.1

Condizioni per l'adozione

­

La mozione Hubmann (05.3135) «Adozione: abbassamento dell'età minima dei coniugi desiderosi di adottare e riduzione della durata minima del matrimonio», depositata dalla consigliera nazionale Hubmann il 17 marzo 2005, che chiedeva di abbassare l'età minima dei genitori aspiranti all'adozione e di fissare un limite di età massima, di diminuire la durata del matrimonio al momento dell'adozione nonché di esaminare in che modo sia possibile tenere conto della durata della vita in comune di una coppia che ha vissuto in unione stabile (concubinato), è stata tolta dal ruolo dopo che il Consiglio federale aveva proposto di respingerla, in virtù dell'articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento (LParl), poiché il Parlamento non l'aveva trattata definitivamente entro due anni dalla sua presentazione.

­

L'iniziativa parlamentare Roth-Bernasconi (09.427) «Adozioni internazionali. Migliorare le procedure», depositata dalla consigliera nazionale RothBernasconi il 30 aprile 2009, è stata ritirata dall'autrice dopo che le sue richieste erano state in larga misura soddisfatte con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, dell'OAdoz.

­

La mozione Prelicz-Huber (09.3026) «Adozione a partire dai 30 anni d'età», depositata dalla consigliera federale Prelicz-Huber il 3 marzo 2009, che il Consiglio federale ha proposto di accogliere, chiedeva di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 264a capoverso 2 CC che permettesse l'adozione di un bambino a partire dai 30 anni d'età. La mozione è stata motivata con il fatto che l'età minima prevista in Svizzera era inusuale rispetto

39

806

RS 171.10

a quanto previsto in altri Paesi e che pertanto molte persone idonee venivano escluse dall'adozione.

Dopo l'accettazione della mozione da parte del Consiglio nazionale40, il Consiglio degli Stati ne ha adottato, su richiesta della propria Commissione, un testo modificato, secondo cui l'età minima dei genitori adottivi doveva essere abbassata e l'adozione, in particolare quella del figliastro, consentita anche a coppie che convivono di fatto. Infine, la durata del matrimonio o della convivenza di fatto prima dell'adozione, quale criterio della stabilità di un rapporto, andava abbassata a non più di tre anni41. Il Consiglio nazionale ha in seguito approvato la nuova versione42.

40 41 42

­

L'iniziativa parlamentare John-Calame (09.520) «Adozione. Mitigare le disposizioni», depositata dalla consigliera nazionale John-Calame l'11 dicembre 2009, che chiedeva che le condizioni per l'adozione in Svizzera non fossero più restrittive rispetto a quelle francesi, è stata ritirata dall'autrice dopo che la richiesta era stata inserita nella versione modificata della mozione Prelicz-Huber.

­

Il 15 novembre 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha presentato la mozione 11.4046 «Diritto in materia di adozione.

Pari opportunità per tutte le famiglie», con cui chiedeva che «ogni adulto, a prescindere dal suo stato civile o dal suo modo di vivere, possa adottare un bambino, in particolare quello del suo partner, se l'adozione costituisce la migliore soluzione per il bene del bambino». Secondo la motivazione si trattava in particolare di conferire ai partner registrati i medesimi diritti genitoriali e in materia di adozione delle coppie sposate. Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, poiché non ha ritenuto opportuno permettere in generale alle coppie omosessuali di adottare un bambino. In tale contesto ha fatto riferimento alla votazione referendaria del 5 giugno 2005 sulla LUD, approvata con il 58 per cento dei voti, sottolineando che la legge era stata accolta a larga maggioranza soprattutto perché eliminava la discriminazione delle persone omosessuali senza permettere tuttavia alle coppie in unione domestica registrata di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita. Il Consiglio federale riteneva invece appropriato e nell'interesse del bambino permettere anche alle coppie omosessuali l'adozione del figliastro, al fine di equiparare sotto il profilo giuridico i figli che vivono con una coppia in unione domestica registrata con quelli che vivono con una coppia sposata. Dopo che il Consiglio degli Stati aveva accolto la mozione con 21 voti contro 19, il Consiglio nazionale l'ha modificata restringendone la richiesta all'adozione del figliastro: un bambino deve poter essere adottato dalla persona che convive con sua madre o suo padre in unione domestica registrata, in un'unione di fatto etero- od omosessuale oppure, come finora, in un matrimonio. Il 4 marzo 2013 il Consiglio degli Stati ha approvato questa nuova versione.

­

La mozione Prelicz-Huber (10.3444) «Abrogazione del divieto d'adozione per le persone in unione domestica registrata», depositata dalla consigliera nazionale Prelicz-Huber il 15 giugno 2010, e la mozione 10.3436 «Coppie Boll. Uff. 2009 N 1281 Boll. Uff. 2011 S 196 Boll. Uff. 2011 N 2092

807

omosessuali. Adozione dei figliastri», depositata dal consigliere nazionale Mario Fehr sempre il 15 giugno 2010, che chiedevano entrambe di abrogare il divieto d'adozione dell'articolo 28 e quindi comprendevano una delle richieste della mozione commissionale, sono state tolte dal ruolo in virtù dell'articolo 119 capoverso 5 lettera a LParl, dopo che il Consiglio federale aveva proposto di respingerle. Nella sessione invernale 2012 la consigliera nazionale Amherd ha inoltre ritirato la propria mozione 11.3372 «Revisione totale del diritto in materia di adozione», depositata il 14 aprile 2011.

1.7.1.2

Segreto dell'adozione

Oltre alle condizioni per l'adozione, anche il segreto dell'adozione e in particolare il rispetto del desiderio dei genitori biologici di ottenere informazioni sul figlio dato in adozione è stato oggetto di due interventi parlamentari.

Mentre aveva ancora proposto di respingere la mozione 06.3268 «Segreto in materia di adozione», depositata dalla consigliera nazionale Zapfl il 15 giugno 2006, che era stata in seguito tolta dal ruolo il 20 marzo 2009 in virtù dell'articolo 119 capoverso 5 lettera a LParl, il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 09.4107 «Segreto dell'adozione», depositata dalla consigliera nazionale Jacqueline Fehr il 9 dicembre 2009, che è stata in seguito approvata da entrambe le Camere senza controproposta43. Entrambi gli interventi chiedono che i genitori biologici abbiano diritto di ottenere informazioni sul figlio dato in adozione, non appena quest'ultimo abbia raggiunto la maggiore età e dato il consenso al contatto.

La mozione Fehr motivava la richiesta con il fatto che sino al 1982 molte donne nubili incinte sono state collocate in istituti in virtù di una decisione amministrativa e, a causa della permanenza nell'istituto, sono state costrette a dare in adozione il proprio figlio. A queste madri doveva essere data la possibilità di conoscere l'identità e il domicilio dei loro figli.

1.7.2

Corte europea dei diritti dell'uomo

Oltre al Parlamento, ha dato spunti per la revisione del diritto in materia di adozione soprattutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Negli ultimi anni la Corte EDU ha infatti pronunciato una serie di sentenze di importanza fondamentale per il diritto in materia di adozione.

1.7.2.1 ­

43 44

808

Condizioni per l'adozione Il 13 dicembre 2007, nel caso Emonet e altri contro la Svizzera44, la Corte EDU è stata chiamata a decidere in merito a un ricorso contro una decisione del Tribunale federale svizzero. Il caso riguardava una donna che aveva una figlia nata da un matrimonio ormai sciolto. Dopo il divorzio la donna ha convissuto, insieme alla figlia, con il signor Emonet. A causa di una grave

Boll. Uff. 2010 N 551; Boll. Uff. 2011 S 197 Ricorso n. 39051/03.

malattia la figlia è rimasta paraplegica ed è stata curata dalla madre e dal signor Emonet. Nel marzo 2001 il tribunale cantonale di Ginevra ha accolto la domanda del signor Emonet di adottare la figlia della sua partner. Dopo l'autorizzazione dell'adozione la madre biologica è stata informata che in seguito all'adozione singola il rapporto di filiazione con sua figlia era stato sciolto in virtù dell'articolo 267 CC. I ricorsi contro tale decisione sono stati respinti.

La Corte EDU ha osservato che in questo caso particolare ­ l'adozione di una persona minorenne che intendeva costituire una famiglia con le atre due persone ­ lo scioglimento del vincolo di filiazione con i genitori biologici in seguito all'adozione non era appropriato. La Corte EDU ha esplicitamente respinto soprattutto l'argomento del Governo svizzero secondo cui in un caso del genere l'adozione del figliastro non era possibile poiché la coppia non era sposata e, rispetto a una coppia che si limitava a convivere, una coppia sposata era in grado di garantire all'adottato una relazione più stabile. La Corte EDU ha pertanto constatato che il fatto che l'adozione abbia portato alla revoca del vincolo di filiazione costituiva un'ingerenza non giustificata nella vita familiare delle persone coinvolte e quindi una violazione dell'articolo 8 CEDU.

45 46

­

Nel 2010, nella sentenza Schwizgebel contro la Svizzera45, la Corte EDU ha respinto una causa contro la Svizzera che riguardava una donna nata nel 1957 che per mezzo di adozione singola era diventata madre. A 47 anni tale donna ha chiesto di poter adottare un altro figlio, ma la domanda è stata respinta per motivi di età. Sentendosi discriminata rispetto a donne più giovani, la donna ha interposto ricorso. La Corte EDU ha osservato che, in assenza di un consenso europeo in materia di adozione da parte di una singola persona, gli Stati hanno un notevole margine d'apprezzamento nel fissare le pertinenti condizioni. Nel caso specifico la Corte ha sottolineato che le autorità nazionali non avevano applicato meccanicamente il diritto interno, bensì avevano tenuto conto delle circostanze del caso e attribuito la massima importanza agli interessi superiori sia dell'adottando sia del figlio già adottato.

La Corte ha aggiunto che l'argomento della differenza d'età era stato motivato in modo dettagliato e non era arbitrario e che lo stesso valeva per gli altri argomenti addotti. La Corte ha concluso che la disparità di trattamento della ricorrente rispetto a donne più giovani non era discriminante e che quindi non vi era alcuna violazione della CEDU.

­

Sinora la Corte EDU si è espressa soltanto su singoli aspetti del diritto o meno delle coppie omosessuali di adottare un figlio. Il caso Fretté contro la Francia46 del 2002 riguardava un uomo a cui era stata rifiutata l'adozione singola a causa del suo orientamento sessuale, nonostante le autorità competenti avessero constatato la sua idoneità generale all'adozione. La Corte EDU non vi ha ravvisato una violazione della CEDU. Anche se vi era stata una disparità di trattamento, secondo la Corte le legislazioni nazionali usufruivano di un notevole margine d'apprezzamento, visto che all'epoca nella scienza erano ancora discussi in modo controverso gli effetti che l'adozione

Ricorso n. 25762/07.

Ricorso n. 36515/97.

809

da parte di uno o due genitori omosessuali potesse avere sull'adottato. La Corte non ha pertanto revocato la decisione dei tribunali francesi.

­

Il 22 gennaio 2008 la Grande Camera della Corte è tuttavia giunta a una conclusione diversa nella sentenza E.B. contro la Francia47: La ricorrente conviveva con la propria partner in un rapporto omosessuale. La Francia le aveva rifiutato un'adozione singola adducendo l'assenza di una figura paterna e il ruolo poco chiaro che avrebbe assunto la sua partner nella vita dell'adottando. La Corte EDU ha osservato che gli stessi argomenti erano rilevanti nel caso di un'adozione singola da parte di una persona eterosessuale. Visto che tuttavia si era tenuto conto di tali argomenti soltanto per le coppie omosessuali, l'istanza inferiore aveva fatto una distinzione inammissibile basata sull'orientamento sessuale della coppia. La Corte EDU ha pertanto ritenuto questa distinzione discriminatoria ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU.

­

Infine, il 15 marzo 2012 la Corte EDU ha deciso in merito al caso Gas e Dubois contro la Francia48, che riguardava due donne che convivevano come coppia dal 1989. Nel 2000 una delle donne ha dato alla luce un bambino dopo una donazione anonima di sperma svoltasi in Belgio. Nel 2002 le due donne hanno concluso un'unione registrata ai sensi del diritto francese (pacte civil de solidarité, PACS). Due anni dopo la partner della madre ha chiesto l'adozione singola (adoption simple) del bambino, al fine di creare un rapporto genitori-figlio e ottenere l'autorità parentale congiunta. Nel 2006 i tribunali francesi hanno respinto la domanda d'adozione adducendo che benché fossero in linea di massima soddisfatte le condizioni per l'adozione, quest'ultima non era nell'interesse del bambino poiché avrebbe sciolto il vincolo giuridico di filiazione con la madre. La Corte EDU ha confermato questa decisione osservando che non poteva essere pretesa un'analogia con una coppia sposata poiché non si era in presenza di una situazione comparabile al matrimonio. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU gli Stati membri non erano infatti tenuti ad aprire l'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali. Se crea un istituto giuridico apposito per le coppie omosessuali, uno Stato ha inoltre un certo margine d'apprezzamento nel definire i pertinenti diritti. Era pertanto ammissibile che secondo il diritto francese l'autorità parentale congiunta poteva essere concessa soltanto alle coppie sposate. La Corte ha pertanto constatato che non vi era violazione della CEDU.

­

Il caso più recente X contro l'Austria49 risale al 19 febbraio 2013 e riguarda una coppia lesbica austriaca che viveva da molto tempo in una relazione stabile. Una delle partner intendeva adottare il figlio dell'altra per mezzo dell'adozione del figliastro. Le autorità austriache hanno respinto la domanda benché le due donne si occupassero congiuntamente dell'educazione del bambino. Nella sua sentenza la Grande Camera della Corte EDU ha osservato che in linea di massima i legislatori nazionali non sono tenuti a permettere il matrimonio di coppie omosessuali. Se a tali coppie è concessa la possibilità dell'unione registrata, il legislatore ha un grande margine d'apprez-

47 48 49

810

Ricorso n. 43546/02.

Ricorso n. 25951/07.

Ricorso n. 19010/07.

zamento nel definire i diritti e gli obblighi connessi a tale istituto. La Corte ha pertanto ritenuto che la mancata autorizzazione dell'adozione del figliastro non costituisce una discriminazione delle coppie omosessuali rispetto alle coppie sposate50.

La Corte ha tuttavia constatato una discriminazione della coppia rispetto alle coppie eterosessuali non sposate: se la legislazione nazionale consente l'adozione del figliastro alle coppie eterosessuali non sposate (come nel caso dell'Austria), tale adozione deve essere permessa anche alle coppie omosessuali, al fine di evitare una discriminazione in base all'orientamento sessuale. Secondo la Corte, nel caso in esame era pertanto inammissibile escludere la coppia omosessuale dall'adozione del figliastro. In seguito a questa decisione, l'Austria ha adeguato il proprio diritto in materia di adozione con entrata in vigore il 1° agosto 201351.

1.7.2.2

Segreto dell'adozione

Nella sua giurisprudenza, la Corte EDU ha dedotto dall'articolo 8 CEDU un diritto di massima di conoscere le proprie origini.

50 51 52 53 54

­

Nel caso Jäggi contro la Svizzera52, il 13 luglio 2006 la Corte ha accolto un ricorso contro una sentenza del Tribunale federale53. Quest'ultimo aveva negato al ricorrente sessantenne un'analisi post mortem del DNA per accertare la paternità di un uomo che per decenni si era opposto a un'azione di paternità. Dopo aver confermato la propria giurisprudenza, secondo cui il diritto di conoscere le proprie origini è parte del rispetto della sfera privata di cui all'articolo 8 CEDU, la sentenza precisava che da tale articolo non si poteva dedurre un diritto assoluto del figlio di conoscere le proprie origini, poiché occorreva tenere conto anche degli interessi delle altre persone coinvolte. Allo stesso tempo la Corte EDU ha tuttavia esplicitamente sottolineato l'importanza fondamentale per l'identità di una persona di conoscere la propria origine genetica. La Corte ha inoltre osservato che l'età avanzata non diminuisce in alcun modo l'interesse di una persona a conoscere le proprie origini.

­

In un caso più recente, Godelli contro l'Italia54 del 25 settembre 2012, la ricorrente, che dopo la nascita era stata abbandonata dalla madre, era stata accolta in un orfanotrofio e in seguito adottata (adozione semplice). All'età di 10 anni ha saputo di non essere la figlia naturale dei suoi genitori adottivi e nonostante le sue insistenti domande, i genitori adottivi non le hanno mai rivelato le sue origini. All'età di 63 anni la ricorrente ha nuovamente tentato di ottenere informazioni sulle sue origini. Nell'atto di nascita la madre biologica aveva tuttavia osservato esplicitamente di non volere che la sua identità fosse rivelata. Poiché il diritto italiano proteggeva l'interesse della madre a non rivelare la propria identità, gli sforzi della ricorrente erano inutili.

X contro Austria (ricorso n. 19010/07), § 106.

BGBl. I n. 179/2013.

Ricorso n. 58757/00; stampato in parte in GAAC 2006, n. 116.

In merito alla giurisprudenza precedente, cfr. Reusser/Schweizer, 614 seg.

Ricorso n. 33783/09.

811

Riferendosi all'articolo 8 CEDU, la Corte ha osservato che, non consentendo l'accesso a informazioni sui genitori biologici se questi ultimi non vi acconsentono, il diritto italiano non consentiva un'equa ponderazione degli interessi contrastanti della madre e della figlia. La Corte ha pertanto constatato una violazione dell'articolo 8 CEDU.

­

Nel caso Odièvre contro la Francia55 del 13 febbraio 2003, leggermente diverso, la Grande Camera era chiamata a decidere se l'assenza della possibilità di conoscere i propri genitori biologici, a causa dell'opzione del parto anonimo prevista in Francia, violi l'articolo 8 CEDU. La Grande Camera ha negato una violazione poiché i pertinenti interessi erano stati equamente ponderati, dato che la ricorrente aveva ottenuto determinate informazioni sulla sua nascita e sui suoi genitori biologici, mentre l'identità di questi ultimi non era stata rivelata.

­

Nella sentenza I.S. contro la Germania56 del 5 giugno 2014, la Corte EDU è stata chiamata a decidere se vi era violazione dell'articolo 8 CEDU nel caso in cui a una madre siano stati negati contatti e informazioni sui figli che aveva curato per sole due settimane dandoli poi in adozione. La Corte EDU ha constatato che la madre aveva dato in adozione i figli conoscendo le conseguenza pratiche e giuridiche. Secondo la Corte prevale l'interesse della famiglia adottiva a una vita familiare indisturbata sugli interessi fatti valere dalla madre, poiché i bambini sono stati adottati appena nati ed al momento delle procedure nazionali erano ancora molto giovani. Pertanto la Corte EDU ha constatato che non vi era violazione dell'articolo 8 CEDU.

1.8

Risultati della procedura di consultazione

Alla fine del 2013 è stato posto in consultazione l'avamprogetto di revisione concernente il diritto in materia di adozione. Hanno espresso un parere 91 partecipanti.

Quattro partiti e altrettante organizzazioni hanno rifiutato l'avamprogetto, principalmente a causa dell'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata. La grande maggioranza degli interpellati si è invece espressa a favore dell'impostazione generale della revisione, alla luce in particolare dei mutati valori sociali, della diversa concezione della famiglia e della conseguente affermazione di modelli familiari alternativi. Secondo questi partecipanti la revisione offre una base giuridica a tali modelli e permette a determinate persone o gruppi, ai quali secondo il diritto vigente l'adozione è preclusa, di adottare un bambino. Essa consente di tenere conto nel CC dei mutamenti più importanti intervenuti nella società e di adeguare il diritto in materia di adozione alle molteplici realtà di vita attuali.

Con particolare favore è stato accolto l'intento di porre il bene dell'adottando al centro della decisione di adozione e di creare, mediante una maggiore flessibilità di determinate condizioni per l'adozione, il margine d'apprezzamento necessario a tal fine. È stato inoltre accolto in modo positivo il fatto che l'avamprogetto tenga conto anche dei presupposti fondati sui diritti fondamentali sanciti dalla giurisprudenza

55 56

812

Ricorso n. 42326/98.

Ricorso n. 31021/08.

della Corte EDU. Anche il maggiore coinvolgimento dell'adottando nel processo di adozione, in particolare il suo diritto al consenso, hanno avuto un'eco positiva.

Per quanto riguarda le forme di adozione, la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata, mentre i pareri sono estremamente controversi in merito all'estensione alle coppie che convivono di fatto. La proposta di permettere l'adozione singola a prescindere dallo stato civile è stata largamente rifiutata. Per contro, gli adeguamenti nell'ambito dell'adozione di adulti sono stati accolti in modo positivo. Anche se, vista l'assenza di un pertinente mandato del Parlamento, l'avamprogetto non la prevedeva, molti interpellati si sono espressi spontaneamente in merito all'estensione dell'adozione congiunta alle coppie in unione domestica registrata o che convivono di fatto: un numero relativamente grande di partecipanti sarebbe favorevole a consentire l'adozione anche alle coppie in unione domestica registrata. Per contro, nessun Cantone è favorevole all'adozione congiunta da parte di coppie che convivono di fatto.

Critiche sono state mosse perché si ritiene che l'avamprogetto, per certi aspetti, non tenga conto degli interessi dell'adottando, ma piuttosto di quelli degli aspiranti all'adozione. Tali critiche riguardano soprattutto la formulazione negativa del bene dell'adottando. Rilevando i problemi inerenti all'adozione del figliastro, molti partecipanti si sono espressi in modo critico in merito a tale forma di adozione, a prescindere dalla costellazione in cui avviene. Anche l'allentamento del segreto dell'adozione a favore dei genitori biologici non ha riscontrato il consenso unanime dei partecipanti: la maggioranza di essi ha approvato soltanto la possibilità di rendere note informazioni atte all'identificazione, previo consenso dell'adottato. Molti partecipanti hanno invece respinto il diritto illimitato di ottenere informazioni non atte all'identificazione, poiché ritengono che tale diritto non sia attuabile e che il bambino adottato non debba essere costretto ad accettare la trasmissione di informazioni se non vi ha acconsentito. È stata respinta anche la ripartizione delle spese per la ricerca dei genitori biologici o dei
figli dati in adozione; per le spese generate dalla ricerca di figli che sono stati dati in adozione da donne collocate in istituti in virtù di una decisione amministrativa occorre trovare una soluzione nell'ambito dei colloqui della tavola rotonda sulle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale. Infine, anche la possibilità che i futuri genitori adottivi e i genitori biologici convengano una forma flessibile di adozione è stata commentata in modo molto critico da alcuni partecipanti.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Obiettivi della presente revisione

2.1.1

In generale

Il diritto vigente è caratterizzato soprattutto dalla mancanza di flessibilità. Infatti, non sempre è dato un margine d'apprezzamento per una soluzione appropriata alle circostanze del singolo caso, che tenga in particolare conto del bene del minore57. La nuova normativa proposta in questa sede, che tiene conto sia delle richieste degli interventi parlamentari accolti sia dei risultati della consultazione, rafforza l'intento 57

Cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 71.

813

di porre l'interesse dell'adottando al centro delle decisioni in materia di adozione. La presente revisione permette di derogare a determinate condizioni per l'adozione, se ciò appare opportuno nell'interesse dell'adottando. In misura ancora maggiore rispetto ad oggi occorre inoltre accertare se, tenuto conto di tutte le circostanze, l'adozione richiesta corrisponda realmente al bene dell'adottando. S'intende in particolare evitare per quanto possibile un'applicazione troppo schematica delle condizioni per l'adozione, tenendo così conto anche dell'articolo 21 della CDF-ONU. Come mostrato dalla condanna della Svizzera pronunciata dalla Corte EDU nel caso Emonet, regole troppo rigide ­ nella fattispecie il principio secondo cui nel caso di un'adozione che non soddisfa le condizioni dell'adozione del figliastro decade il vincolo di filiazione con i genitori biologici ­ non permettono di rispettare sempre i diritti fondamentali delle persone coinvolte. Lo stesso vale anche per le altre condizioni dell'adozione. Vi è infatti il pericolo che attenendosi a principi troppo rigidi la Svizzera venga nuovamente condannata58.

La presente revisione prevede inoltre che determinate persone o gruppi di persone non siano più esclusi dall'adozione.

2.1.2

Rendere più flessibili determinate condizioni per l'adozione

Alla luce di queste osservazioni, sarebbe opportuna una soluzione che permetta a qualsiasi persona maggiorenne di adottare un bambino, indipendentemente dalla sua età e dalla differenza d'età con l'adottando. Spetterebbe all'autorità competente accertare esaustivamente nel singolo caso se la persona in questione possa effettivamente adottare un bambino, mentre la legge potrebbe definire i criteri da rispettare nell'esame dell'idoneità (età dell'aspirante all'adozione, differenza d'età con l'adottando, situazione e circostanze personali delle persone coinvolte ecc.). Tale soluzione sarebbe semplice da realizzare nella legge, ma obbligherebbe le autorità competenti a motivare in modo esaustivo l'accettazione o il rifiuto di una domanda d'adozione. Non si può neppure escludere che l'atteggiamento personale della persona chiamata a decidere influenzi in modo determinante la prassi in materia d'autorizzazione, il che porterebbe a una diversa ponderazione dei criteri e a un'indesiderata disparità di trattamento delle singole domande. Per evitare una situazione del genere appare opportuno fondare la normativa su un altro principio; come sinora, la legge deve contenere condizioni formali (ad esempio un'età minima e una differenza d'età massima), ma tali condizioni devono semplicemente costituire una presunzione: si presume che l'adozione non serva al bene dell'adottando se tali condizioni non sono soddisfatte. In base a un esame del singolo caso e per tutelare il bene del minore, deve tuttavia essere possibile derogare a tali condizioni e permettere ciononostante l'adozione. Gli aspiranti all'adozione che chiedono una deroga a una delle condizioni previste dalla legge devono dimostrare che nel caso concreto tale deroga serve al bene dell'adottando. Questo sistema sgrava notevolmente le autorità competenti per l'autorizzazione, consente nel contempo una certa uniformità nell'applicazione della legge e si riallaccia al sistema vigente del diritto in materia di adozione.

58

814

In tal senso anche Schürmann, pag. 265.

2.2

Condizioni per l'adozione

2.2.1

La durata della relazione

Secondo la mozione Prelicz-Huber (09.3026) trasmessa dal Parlamento occorre «fissare a un massimo di tre anni la durata minima del matrimonio o della convivenza di fatto prima dell'adozione». Sinora la durata del matrimonio era considerata un indice della stabilità di una relazione, che permetteva di fare previsioni sulla stabilità del matrimonio e di garantire una certa sicurezza per il bene dell'adottando59. Stabilendo una durata minima del matrimonio dei genitori adottivi il legislatore ha messo a disposizione delle autorità in materia di adozione un criterio oggettivo per valutare la stabilità e la solidità richiesta. Anche secondo la presente revisione la durata del rapporto costituisce un criterio importante per decidere in merito a un'adozione, in quanto tale durata continua a essere considerata un indice della stabilità del rapporto e permette di prevedere la solidità futura della relazione. Tale solidità è d'importanza fondamentale per un figlio adottivo, che non deve diventare, per mezzo di un atto giuridico, parte di una famiglia in disfacimento. La solidità è una previsione che viene fatta in base a tutte le circostanze concrete, in particolare in base alla durata attuale del rapporto e alla stabilità che se ne evince. In occasione dell'esame d'idoneità questo aspetto è giudicato indipendentemente da una durata minima della relazione prescritta dalla legge. Tuttavia l'esigenza che la relazione esista già da un certo tempo e che sia consolidata continua a essere un indice importante per giudicare la necessaria stabilità.

Visto che la revisione intende concedere il diritto all'adozione del figliastro, oltre che come sinora al coniuge, anche al partner registrato60 o alla persona che convive di fatto con la madre o il padre dell'adottando61, vanno chiarite le seguenti questioni:

59 60 61

­

da una parte il legislatore deve stabilire quanto deve durare una convivenza di fatto affinché, quanto a stabilità, possa essere equiparata al matrimonio. Il Parlamento ha in linea di massima già risposto a tale questione. Secondo la mozione 09.3026 Prelicz-Huber trasmessa dal Parlamento, il legislatore deve «fissare a un massimo di tre anni la durata minima [...] della convivenza di fatto prima dell'adozione». In tal modo la convivenza di fatto è equiparta al matrimonio e all'unione domestica registrata;

­

dall'altra ­ ed è compito più arduo ­ vanno definiti i requisiti concreti che deve soddisfare una convivenza di fatto, affinché possa essere equiparata, quanto alla sua stabilità, a un matrimonio o a un'unione domestica registrata.

La celebrazione di un matrimonio o la registrazione dell'unione domestica costituisce una manifestazione evidente della volontà di due persone di passare la vita insieme. Da questo mutamento oggettivo dello stato civile si può anche concludere che gli aspiranti all'adozione credono nella stabilità della loro relazione. Nel caso delle persone che convivono di fatto manca un atto formale che manifesti una siffatta volontà. Anche in questo caso la durata potrebbe essere considerata un indizio della stabilità della relazione. Tale indizio è tuttavia poco preciso e dipende dalla percezione soggettiva della coppia richiedente. Nella prassi non si può pretendere dall'autorità in materia di adozione di accertare retroattivamente, in occasione dell'esame della Messaggio del 12 mag. 1971 sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 110.

Cfr. a tale proposito n. 2.3.3.

Cfr. a tale proposito n. 2.3.3

815

domanda, quanto tempo sia già durata una relazione tra due persone, anche perché le affermazioni degli aspiranti all'adozione sarebbero difficilmente verificabili secondo criteri oggettivi. Per questo motivo appare opportuno fondarsi, invece che sulla durata della relazione, sulla durata di convivenza, che è oggettivamente constatabile di regola mediante i contratti di locazione, le dichiarazioni delle imposte o gli attestati di domicilio. Poiché dopo l'adozione i futuri genitori adottivi vivranno insieme al figlio adottivo in comunione domestica, per giudicare la stabilità della relazione la durata della convivenza è un criterio migliore rispetto alla durata della relazione. In conformità con il mandato del Parlamento il presente disegno prevede pertanto che prima dell'adozione la coppia abbia vissuto in comunione domestica per almeno tre anni.

Se nella valutazione della stabilità della relazione di conviventi di fatto ci si fonda sulla durata della comunione domestica, bisogna chiedersi come verificare in futuro la stabilità della relazione di coppie sposate o in unione domestica registrata, ossia se continuare a fondarsi sul momento del matrimonio o della registrazione oppure se anche in questo caso è sufficiente la durata della comunione domestica. La questione è d'importanza centrale soprattutto perché oggigiorno molte coppie hanno convissuto per molto tempo prima del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. Se alle coppie sposate si continuasse ad applicare il criterio della durata del matrimonio e per le coppie di fatto ci si basasse invece sulla durata della comunione domestica, a seconda delle circostanze le prime sarebbero svantaggiate e sorgerebbero difficili problemi di computo, ad esempio se una coppia si sposa dopo due anni di convivenza e due anni dopo il marito intende adottare il figlio della moglie. In tal caso sarebbe ingiusto negare al coniuge l'adozione del figliastro, poiché tale adozione sarebbe stata autorizzata se la coppia non si fosse sposata. Per l'adozione del figliastro è pertanto opportuno fondarsi, invece che sullo stato civile, esclusivamente sulla durata della comunione domestica, prevedendo la stessa durata per tutti e tre i tipi di coppia.

Questa soluzione permette non solo di evitare i difficili problemi di computo summenzionati, bensì anche di
creare una base comune sia per tutti e tre i tipi di adozione del figliastro sia per l'adozione congiunta di un minorenne da parte di una coppia sposata62. In quest'ultimo caso non sarebbe comprensibile continuare a basarsi sulla durata del matrimonio. La comunione domestica di una coppia è una relazione più stretta rispetto a una semplice convivenza di due (o più persone). Nel secondo caso può trattarsi della convivenza di due fratelli o amici, mentre per comunione domestica s'intende una convivenza analoga a quella di una coppia sposata.

Proponiamo quindi di esigere la convivenza ininterrotta in comunione domestica durante tre anni63 per tutti i tipi di relazione di coppia (coniugi, coppie in unione domestica registrata e conviventi di fatto), prima che possa essere avviata la procedura d'adozione con la domanda relativa all'accertamento dell'idoneità all'adozione.

Questa proposta corrisponde al parere di un gran numero di partecipanti alla consultazione, per i quali la stabilità di una relazione non si evince tanto dalla durata di un istituto giuridico quale il matrimonio o l'unione domestica registrata, quanto dalla durata della convivenza in una comunione domestica.

62 63

816

Cfr. a tale proposito n. 2.3.1.

Per la durata della relazione nel caso dell'adozione del figliastro cfr. n. 2.3.3.

2.2.2

Abbassamento dell'età minima

Secondo il diritto vigente, un'adozione congiunta è possibile soltanto se i coniugi sono sposati da almeno cinque anni o se hanno compiuto il 35° anno d'età (art. 264a cpv. 2 CC). Entrambi i coniugi devono avere superato il limite di età di 35 anni64; analogamente alla durata della relazione, tale limite costituisce un indice della stabilità del rapporto. Anche l'adozione singola o l'adozione di un adulto è consentita unicamente se l'aspiranta all'adozione ha superato il 35° anno di età (art. 264b cpv. 1 e 2 e art. 266 cpv. 3 CC65).

La mozione 09.3026 Prelicz-Huber, che il presente disegno intende attuare, chiedeva nella sua versione originaria di abbassare l'età minima a 30 anni. La versione modificata dal Parlamento trasmessa al Consiglio federale non contiene tuttavia più alcun limite d'età concreto ma chiede unicamente di abbassarlo, riprendendo tra l'altro l'iniziativa parlamentare 09.520 John-Calame, infine ritirata, che proponeva di ridurre l'età minima a un «massimo di 28 [anni]». Entrambi gli interventi sottolineavano esplicitamente l'estrema severità del vigente diritto svizzero in confronto a quello straniero, poiché preclude l'adozione a molte coppie. Come mostra la panoramica di diritto comparato, il limite d'età di 35 anni è in effetti inusualmente elevato e pressoché insostenibile nel raffronto internazionale66.

Nell'ambito dei lavori riguardanti la revisione del diritto dell'adozione occorre pertanto chiedersi se in futuro si debba continuare a prescrivere un'età minima o se invece ­ in conformità con il disciplinamento dell'accesso alla procedura di procreazione medicalmente assistita ­ si debba consentire in linea di massima a ogni maggiorenne l'adozione; occorre inoltre chiedersi se un'eventuale esclusione nel singolo caso debba fondarsi unicamente sul fatto che il bene dell'adottando non è sufficientemente garantito.

Per diversi motivi continuiamo tuttavia a ritenere opportuno che l'adozione sia subordinata a un'età minima. La presa a carico di un minorenne presuppone infatti condizioni di vita relativamente stabili che, di norma, sussistono piuttosto tra le persone di una certa età che tra i giovani. Anche se si può diventare genitori biologici già in giovane età, il diritto in materia di adozione deve provvedere affinché la creazione artificiale di un vincolo di filiazione
mediante l'adozione si basi su presupposti ottimali per l'adottando. Inoltre, l'adozione pone i genitori adottivi di fronte a sfide particolari, che persone con esperienza sono tendenzialmente in grado di gestire meglio rispetto a genitori molto giovani. In tal senso, l'adozione si differenzia anche dalla nascita di un figlio mediante i metodi della procreazione con assistenza medica, che crea verosimilmente dei vincoli di filiazione identici a quelli che sorgono con la procreazione naturale67. Sia per l'adozione congiunta che per l'adozione singola proponiamo dunque di fissare a 28 anni l'età minima degli aspiranti all'adozione; a tale età si può infatti presupporre la necessaria maturità personale. Al fine di evitare casi di rigore proponiamo tuttavia la possibilità di derogare nel singolo caso a tale limite per il bene dell'adottando.

64 65 66 67

Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a N 5.

Basler Kommentar-Breitschmid, art. 266 N 14.

Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a N 5; KuKo-Pfaffinger, art. 264a N 5.

Cfr. in merito il messaggio del 26 giu. 1996 relativo alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica, FF 1996 III 189, 218, con ulteriori riferimenti.

817

Come sinora, per l'adozione del figliastro non è prescritta un'età minima, poiché in questo tipo di adozione il bambino vive già con il patrigno o la matrigna e non giunge «dall'esterno» in una relazione (adozione congiunta) o presso una singola persona (adozione singola).

2.2.3

Differenza minima d'età

Il vigente articolo 265 capoverso 1 CC sancisce una differenza minima d'età di 16 anni tra i genitori adottivi e l'adottando. Si tratta di una regola rigida che non consente alcuna eccezione.

Questa differenza minima d'età va in linea di massima mantenuta. In presenza di circostanze importanti il nuovo diritto ammette tuttavia delle eccezioni al fine di consentire, nel quadro di un esame globale, una soluzione adeguata al singolo caso e in particolare di tenere debitamente conto del bene dell'adottando. Si pensi per esempio al caso dell'adozione di più figliastri: l'adozione potrebbe fallire perché tra uno di essi e l'aspirante all'adozione la differenza d'età è troppo piccola; ne risulterebbe una disparità di trattamento tra i figliastri in seno alla famiglia, il che sarebbe contrario al bene degli adottandi (art. 3 CDF-ONU). Una simile situazione va evitata anche in considerazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, che di principio prevede la parità di trattamento dei fratelli (art. 2 CDF-ONU).

2.2.4

Differenza massima d'età

Attualmente il diritto svizzero non prevede un'età massima per i genitori adottivi.

Per contro, l'articolo 5 capoverso 4 dell'OAdoz, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede una differenza massima di 45 anni tra l'adottando e i genitori adottivi, con la possibilità esplicita di deroghe. L'età massima dei genitori adottivi dipende pertanto dall'età dell'adottando: se quest'ultimo è neonato, l'età dei genitori sarà di circa 45 anni, se invece l'adottando è decenne sarà di 55 anni.

Anche il presente disegno rinuncia a fissare un'età massima per i genitori adottivi: la vigente differenza massima d'età tra le due parti consente di focalizzare l'attenzione sull'adottando (la sua età determina l'età massima degli aspiranti all'adozione) e non sui genitori adottivi, come sarebbe il caso se si fissasse un'età massima per questi ultimi. Questa soluzione appare opportuna, dato che nel caso di un adottando già adolescente o addirittura maggiorenne, l'età avanzata dei genitori adottivi risulterebbe assai meno problematica rispetto al caso di un bambino piccolo. Già nel messaggio relativo alla revisione del 1972 il Consiglio federale aveva sottolineato che lo scopo dell'adozione finalizzata all'educazione richiede che l'età dei genitori adottivi corrisponda all'incirca all'età che potrebbero avere i genitori biologici68. Anche il Tribunale federale considera adeguata la soluzione proposta: i genitori adottivi devono disporre delle capacità necessarie non solo al momento dell'adozione, ma anche, per quanto si possa prevedere, fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottato69. Questo principio è attualmente sancito dall'articolo 3 capover-

68 69

818

Messaggio del 12 mag. 1971 sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 107.

DTF 125 III 161, pag. 167 seg.; dello stesso avviso CHK-Biderbost, art. 264 N 16.

so 2 lettera b della legge del 18 dicembre 199870 sulla medicina della procreazione (LPAM) e il presente disegno prevede di sancirlo esplicitamente anche nel CC (cfr.

art. 264 cpv. 2 D-CC).

Il CC vigente non prevede una differenza massima d'età tra i genitori adottivi e l'adottando, differenza contemplata unicamente, come già menzionato, dall'articolo 5 capoverso 4 OAdoz. Dal testo di questa ordinanza non è possibile desumere in modo inequivocabile se l'idoneità dei richiedenti è negata qualora entrambi gli aspiranti all'adozione o soltanto uno di essi abbia superato la differenza d'età massima. Il disciplinamento lascia alle autorità competenti per l'autorizzazione un margine d'interpretazione sufficiente per trovare una soluzione adatta al singolo caso, ma pone chiari limiti: se entrambi gli aspiranti all'adozione superano la differenza d'età massima di 45 anni, di regola vi è da attendersi una risposta negativa. Se invece uno solo degli aspiranti all'adozione supera tale differenza d'età, le condizioni poste all'idoneità sono più severe. Occorre considerare innanzitutto che a un bambino che ha già subito lo scioglimento di un vincolo parentale deve essere garantita una relazione familiare quanto più duratura possibile71. Nel caso di un'adozione congiunta, l'adottato crea un legame con entrambi i genitori adottivi, per cui questi ultimi devono poterlo accompagnare attivamente il più a lungo possibile, ossia prevedibilmente almeno fino all'età adulta, ma anche oltre.

Vista la sua importanza, in quanto una delle condizioni per l'adozione, appare opportuno sancire la differenza d'età massima non solo nell'ordinanza, ma nel CC stesso, poiché tale differenza limita materialmente l'accesso all'adozione. Nel contempo va precisato che, a tutela del bene del minorenne, in determinate circostanze l'adozione va ammessa anche in caso di superamento della differenza massima d'età da parte di uno o di entrambi i genitori adottivi, ad esempio se tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione esiste già un forte legame dovuto a un precedente rapporto di assistenza (cfr. anche art. 5 cpv. 4 OAdoz).

2.3

Le forme di adozione alla luce della revisione

2.3.1

Adozione congiunta: soltanto per le coppie sposate

Come illustrato sopra72, per l'adozione congiunta di un minorenne uno dei criteri determinanti non è più la durata del matrimonio, bensì quella della comunione domestica. Inoltre l'età minima degli aspiranti all'adozione è abbassata a 28 anni.

L'esistenza del matrimonio costituisce tuttavia, come sinora, una condizione imprescindibile, senza la quale l'adozione congiunta non è possibile. Con questa regola ci atteniamo al mandato del Parlamento, secondo cui l'adozione congiunta deve essere anche in futuro permessa soltanto a coppie sposate73.

70 71 72 73

RS 810.11 Urwyler, 2011, pag. 361 segg.

Cfr. n. 2.2.1 e 2.2.2.

Mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 11.4046 «Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie» cfr. anche n. 1.7.1.

819

2.3.2

Adozione singola anche per le persone in unione domestica registrata

Il diritto vigente permette in linea di massima l'adozione singola da parte di una persona omosessuale, a condizione che non sia in unione domestica registrata. Se invece sussiste un'unione domestica registrata, l'articolo 28 LUD vieta esplicitamente l'adozione singola. A una persona sposata l'adozione singola non è invece preclusa, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Oggigiorno tale restrizione non è più difendibile, poiché il divieto dell'adozione singola costituisce una discriminazione delle persone in unione domestica registrata rispetto alle persone sposate, discriminazione fondata unicamente sull'orientamento sessuale. Nella sentenza E.B. contro la Francia74 la Corte EDU ha infatti osservato che le persone omosessuali non possono essere escluse dall'adozione singola unicamente in base al loro orientamento sessuale75. Ciò corrisponde anche alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa76. Per questo motivo proponiamo di consentire l'adozione singola anche a una persona in unione domestica registrata.

Occorrerà poi verificare in occasione della procedura d'autorizzazione, se nel caso concreto l'adozione singola corrisponda effettivamente al bene dell'adottando; ciò vale sia per persone sposate, sia per persone in unione domestica registrata, sia per persone non sposate e non in unione domestica registrata.

2.3.3

Adozione del figliastro

2.3.3.1

La problematica

Per molto tempo l'adozione del figliastro ha goduto di uno statuto speciale nell'ordinamento giuridico. Fino al 2000 essa era privilegiata per favorire l'integrazione rapida dell'adottato nella nuova famiglia. Era pertanto sufficiente che la coppia fosse sposata da due anni (invece degli usuali cinque) affinché un coniuge potesse adottare il figlio dell'altro coniuge. Viste le numerose riserve espresse in merito all'adozione del figliastro, il 1° gennaio 2000 la durata minima del matrimonio richiesta per questo tipo di adozione è stata aumentata da due a cinque anni.

L'adozione del figliastro è problematica per il fatto che si tratta per lo più di figli di genitori divorziati. L'adozione comporta lo scioglimento del vincolo di filiazione con uno dei genitori naturali e di conseguenza il minorenne subisce due «divorzi»: il divorzio dei genitori e una separazione definitiva da un genitore naturale. Per il figliastro, l'adozione ha di norma conseguenze sociali e psicologiche più importanti rispetto alle altre adozioni, in cui sovente manca una relazione stretta con i genitori naturali: egli infatti non perde soltanto un genitore ma anche i parenti (nonni, zii ecc.) legati al genitore con il quale è sciolto il vincolo di filiazione. L'adozione del figliastro cela inoltre il pericolo di essere utilizzata per rimuovere l'altro genitore dalla vita del figlio77.

74 75 76

77

820

Cfr. n. 1.7.1.

Dello stesso avviso Sandoz, Adoption et couples de même sexe, n. marg. 9.

Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del 31 marzo 2010 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, art. 27.

Cfr. in dettaglio il messaggio del 15 nov. 1995 sul diritto in materia di divorzio, FF 1996 I 1, pag. 171; Frank, pag. 1695, Schwenzer, Gutachten, pag. 39 con ulteriori riferimenti.

Va infine considerato che il figliastro ha meno bisogno di essere adottato rispetto a un bambino estraneo, poiché la posizione del primo nel diritto di famiglia è migliore, essendo figlio naturale di uno dei due coniugi e in rapporto di affinità con l'altro (art. 21 CC). Costui deve al genitore naturale un'adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figliastro (art. 278 cpv. 2 CC). Lo stesso vale per l'esercizio dell'autorità parentale (art. 299 CC). Per contro, prima di essere adottato il figlio di genitori estranei ha meramente lo statuto giuridico di affiliato, più fragile dal punto di vista del diritto di famiglia (art. 300 CC).

2.3.3.2

Esame del singolo caso e abrogazione dell'articolo 265c numero 2 CC

La presente revisione intende tenere conto dei dubbi espressi nei confronti dell'adozione del figliastro prevedendo che le autorità competenti non trattino tale forma di adozione in modo privilegiato. Come nel caso di un'adozione congiunta o singola, tali autorità devono esaminare, alla luce delle riflessioni summenzionate, se l'adozione sia effettivamente nell'interesse dell'adottando. Considerando la situazione particolare dell'adozione del figliastro, va sempre chiarito se occorra nominare un rappresentante per il minorenne78. Inoltre, il presente disegno abroga la disposizione derogativa dell'articolo 265c numero 2 CC, secondo cui si può prescindere dal consenso di un genitore se questo non si è curato seriamente del figlio79. La disposizione è abrogata anche in considerazione delle nuove disposizioni sull'autorità parentale congiunta, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2014 e intendono impedire, tra le altre cose, che un genitore sia estromesso dalla vita di un figlio e interrompa la sua relazione con quest'ultimo.

2.3.3.3

Riduzione della durata della relazione da cinque a tre anni

Nel messaggio sulla revisione del diritto in materia di divorzio del 1995 il Consiglio federale ha esposto in dettaglio i suoi dubbi relativi all'adozione del figliastro, ma ha comunque deciso di mantenerla. Nel contempo ha tuttavia stabilito che il privilegio attualmente accordato all'adozione del figliastro rispetto all'adozione di un minorenne estraneo non era più giustificato. Ha quindi proposto di prescrivere una durata minima del matrimonio di cinque anni anche per l'adozione del figliastro, sempreché l'aspirante all'adozione non abbia già compiuto il trentacinquesimo anno di età80. In tal modo il Consiglio federale intendeva impedire che la situazione giuridica del genitore naturale che non detiene l'autorità parentale potesse essere modificata troppo rapidamente. Quando un matrimonio è durato cinque anni «se ne può in

78 79 80

Cfr. n. 2.4.

Frank, pag. 1695: in particolare nel caso dell'adozione del figliastro questa disposizione dovrebbe essere applicata con estrema cautela.

Messaggio del 15 nov. 1995 sul diritto in materia di divorzio, FF 1996 I 1, pag. 157; i dubbi espressi hanno invece portato all'eliminazione dell'adozione del figliastro dal Model Family Code, cfr. Schwenzer, Model Family Code, pag. 115 e 123.

821

qualche modo valutare la solidità»81. Il Parlamento ha aderito a questa proposta e il nuovo disciplinamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2000.

Con la presente revisione non si intende rimettere completamente in questione questo disciplinamento relativamente recente dell'adozione del figliastro, ma non intendiamo nemmeno svantaggiare tale tipo di adozione rispetto a quella congiunta di un minorenne estraneo, non da ultimo perché con la mozione 11.4046 «Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie» il Parlamento ha incaricato il nostro Consiglio di estendere ulteriormente il campo d'applicazione dell'adozione del figliastro82. Va anche considerato che i dubbi espressi non sono opportuni perlomeno nei casi in cui prima dell'adozione il figliastro aveva effettivamente un solo genitore, per esempio perché l'altro è deceduto o ignoto, oppure perché uno dei due conviventi l'aveva precedentemente adottato da solo. Lo stesso vale per i casi di procreazione medicalmente assistita in cui il donatore di sperma è rimasto anonimo; anche se il diritto svizzero vieta alle coppie omosessuali l'accesso alle prestazioni della medicina riproduttiva, tale divieto può essere aggirato recandosi all'estero83.

Dal punto di vista del bambino, in questi casi le conseguenze dell'adozione del figliastro sono di norma positive: se il partner del genitore naturale ha assunto la responsabilità nei confronti del minorenne senza adottarlo, al momento dello scioglimento dell'unione o in caso di morte di un partner, la situazione del figlio diventa incerta. In questo caso l'adozione del figliastro consente di creare condizioni legali più stabili, di ottenere un diritto di mantenimento e di eredità nei confronti del patrigno o della matrigna nonché una rendita per figli od orfani, il che è pure nell'interesse dell'adottato.

Come illustrato nel numero 2.2.1, per valutare la stabilità di una relazione sarà determinante l'esistenza di una comunione domestica durante almeno tre anni.

2.3.3.4

Persone in unione domestica registrata

Con la mozione 11.4046 il Parlamento ha incaricato il nostro Consiglio di estendere l'adozione del figliastro anche alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. Nel nostro parere del 22 febbraio 2012 abbiamo osservato che questa apertura terrebbe debitamente conto del fatto che già oggi tanti minorenni crescono in seno a una tale unione. L'impossibilità, secondo il diritto vigente, di garantire a questi minorenni una sicurezza giuridica equivalente a quella dei minorenni che crescono in una coppia sposata è problematica. Un minorenne non può subire svantaggi giuridici e materiali a causa del fatto che sua madre o suo padre convive con una persona del medesimo sesso (art. 2 CDF-ONU). L'adozione del figliastro deve dunque essere ammessa per garantire il pari trattamento dei minorenni ed eliminare discriminazioni ingiustificate.

Come per qualsiasi altra adozione, anche per l'adozione del figliastro nel quadro di un'unione domestica registrata occorre esaminare se nel caso concreto essa serve al bene dell'adottando (art. 264 cpv. 1 D-CC). A tale proposito abbiamo già menziona-

81 82 83

822

Messaggio del 15 nov. 1995 sul diritto in materia di divorzio, FF 1996 I 1, pag. 172 segg; Schwenzer/Bachofner, pag. 89 seg. con ulteriori riferimenti.

Cfr. n. 2.3.3.

Cfr. Dethloff, pag. 197.

to che l'adozione del figliastro è in parte assai controversa84 e che nel singolo caso può risultare problematica. Ciò non toglie che in molti casi può essere opportuna e nell'interesse del minorenne. Va inoltre sottolineato che, come per ogni altra adozione, anche per l'adozione del figliastro sia i genitori naturali (art. 265a cpv. 1 CC) che l'adottando, se è capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC), devono dare il loro consenso. È quindi escluso che, ad esempio, la partner registrata della madre possa adottare il figlio di quest'ultima contro la volontà del padre naturale, a meno che siano adempite le condizioni di cui all'articolo 265c CC (Astrazione).

Diversamente dal caso dell'adozione congiunta di un minorenne estraneo, i timori, talvolta espressi, che un minorenne che cresce in una coppia omosessuale possa avere difficoltà di sviluppo non sono rilevanti per l'adozione del figliastro, dato che quest'ultimo vive già in tale coppia e continuerebbe a viverci anche se non venisse adottato dal partner del genitore naturale. Si tratta esclusivamente di tutelare giuridicamente il rapporto con il partner del genitore naturale85. Il bene del minorenne che già cresce con una coppia omosessuale non è certamente messo in pericolo dal fatto di ottenere, ai fini della sua tutela giuridica, un secondo genitore.

L'ammissibilità dell'adozione del figliastro per le coppie in unione domestica registrata consente inoltre di eliminare un'altra discriminazione: come illustrato in precedenza, diversi ordinamenti giuridici esteri prevedono già la possibilità di adottare il figliastro per il partner omosessuale del genitore biologico. Una coppia omosessuale che ha adottato un minorenne all'estero può, se le relative condizioni sono adempite, chiedere che la loro autorità parentale congiunta sia riconosciuta in Svizzera e iscritta nel registro dello stato civile (art. 78 LDIP). Secondo la prassi vigente ciò non costituisce una violazione dell'ordine pubblico svizzero86. Per questo motivo, nel nostro Paese vi sono già casi in cui uno o più minorenni crescono in una coppia omosessuale e in cui entrambi i partner sono considerati i genitori di questi minorenni.

2.3.3.5

Conviventi di fatto

Nella versione della mozione Prelicz-Huber (09.3026) accolta dal Parlamento si chiede di «permettere l'adozione anche alle coppie che convivono stabilmente, soprattutto in prospettiva dell'adozione dei figliastri». Anche la mozione 11.4046, trasmessa da entrambe le Camere, incarica il Consiglio federale di modificare il CC «affinché ogni adulto, a prescindere dal suo stato civile o dal suo modo di vivere, possa adottare un bambino, in particolare quello del suo partner».

Se s'intende mantenere l'istituzione dell'adozione del figliastro, è coerente autorizzarla a tutte le forme di convivenza che dimostrano una certa stabilità, e non solo alle coppie sposate o a quelle in unione domestica registrata. Se il figliastro si è integrato nella nuova famiglia si crea una relazione familiare di fatto che il diritto dovrebbe, per quanto possibile, sostenere invece di impedire, creando la possibilità 84 85 86

Cfr. n. 2.3.3.

Dethloff, pag. 197.

Circolare dell'Ufficio federale dello stato civile alle autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile del 20 dic. 2006 («Coppie omosessuali; riconoscimento di adozioni straniere»), www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/rechtsgrundlagen/rechtsaen derungen/06-12-20-it.pdf; Basler Kommentar-Urwyler/Hauser, art. 78 LDIP N 17.

823

di riconoscerla giuridicamente. In tal modo si elimina la disparità di trattamento operata dal diritto vigente, che ammette l'adozione del figliastro unicamente se il genitore è sposato con il nuovo partner. Anche in questo caso l'adottando non deve subire svantaggi per il solo fatto che i suoi nuovi genitori non intendono (più) sposarsi (art. 2 CDF-ONU). L'ammissione dell'adozione del figliastro per le coppie non sposate serve dunque soprattutto al bene dell'adottando87.

Il mandato del Parlamento prevede l'estensione dell'adozione, in particolare di quella del figliastro, a tutti gli adulti, indipendentemente dal loro stato civile e dal loro modo di vivere. Ciò significa che la possibilità di adottare il figlio del rispettivo partner deve essere concessa non soltanto alle coppie eterosessuali che convivono di fatto, ma anche a quelle omosessuali. La necessità di autorizzare l'adozione del figliastro a queste comunioni domestiche risulta anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, che nel caso X contro Austria ha stabilito che se è concessa alle coppie eterosessuali che convivono di fatto, l'adozione del figliastro va obbligatoriamente concessa, per motivi di pari trattamento, anche alle coppie omosessuali che convivono di fatto; in caso contrario si sarebbe in presenza di una discriminazione inammissibile88.

La possibilità di adottare il figliastro non va tuttavia estesa a tutte le forme di vita in comune o convivenza, bensì va limitata alle relazioni stabili e strette tra due persone dello stesso sesso o di sesso opposto simili a un matrimonio (relazione di coppia).

L'adozione del figliastro è tesa a creare una famiglia in cui chi adotta assume il ruolo del secondo genitore. L'adozione del figliastro non è quindi possibile nel caso ad esempio di una donna che convive con sua sorella di cui intende adottare il figlio.

2.4

Maggiore coinvolgimento dell'adottando

Anche il diritto vigente prevede che il minorenne capace di discernimento dia il consenso all'adozione (art. 265 cpv. 2 CC)89. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in condizioni normali un minorenne è capace di discernimento quando compie il quattordicesimo anno d'età90. Alcuni minori possono tuttavia essere capaci di discernimento anche prima91. La dottrina concorda sul fatto che occorra coinvolgere nella procedura anche i minori più giovani, nonostante la legge non consideri il loro consenso come condizione di validità di un'adozione92. Il presente disegno intende sancire esplicitamente questo principio nella legge; esso corrisponde al diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 12 CDF-ONU.

L'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede inoltre la possibilità per il fanciullo di farsi rappresentare per la tutela dei suoi interessi93. Non appare tuttavia necessario offrire automaticamente questa possibilità a ogni adottando, in 87 88 89 90 91

92 93

824

Schwenzer/Bachofner, pag. 95; Copur, pag. 190 segg.; Dethloff, pag. 197 seg.

Cfr sopra n. 1.5.2.

Cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 252.

DTF 119 II 4; 107 II 22; cfr. anche art. 5 cpv. 1 lett. b della riveduta Convenzione europea del 27 set. 2008 in materia di adozione dei minori.

Nella sua sentenza Pini e altri contro Romania (ricorso n. 78028/01 e 78030/01), § 145, la Corte EDU ha dichiarato che una disposizione secondo cui i minori che hanno compiuto dieci anni devono acconsentire all'adozione non è irragionevole («pas déraisonnable»).

CHK-Biderbost, art. 265 N 3; Basler Kommentar-Breitschmid, art. 265 N 8.

Cfr. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 12 (2009), The right of the child to be heard, 20 lug. 2009.

particolare se il minorenne adottato all'estero è ancora molto giovane. È per contro opportuno designare un rappresentante legale, o perlomeno esaminare seriamente l'opportunità di farlo, nel caso dell'adozione del figliastro, spesso caratterizzata da conflitti e forti pressioni.

2.5

Agevolazione dell'adozione di maggiorenni

Oggi l'adozione di una persona maggiorenne è considerata un'eccezione e, secondo il diritto vigente, è ammessa soltanto a condizioni molto severe. In particolare, può essere effettuata soltanto se i genitori adottivi non hanno discendenti (art. 266 cpv. 1 CC). L'adozione di maggiorenni può assumere una certa importanza in particolare se i genitori biologici non hanno acconsentito all'adozione durante la minore età del figlio e se non era soddisfatta alcuna condizione per prescindere dal loro consenso (art. 265c CC). In questo caso, si può procedere all'adozione soltanto quando l'adottando ha raggiunto la maggiore età, poiché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il consenso dei genitori biologici non è necessario per l'adozione di un adulto94. Il principio secondo cui i futuri genitori adottivi possono adottare un minorenne anche se hanno figli propri, a condizione che questi ultimi non siano pregiudicati in modo non equo (art. 264 CC), dovrebbe valere anche per l'adozione di un maggiorenne. Per questo motivo intendiamo abolire la condizione della mancanza di discendenti. Per contro le persone interessate, in particolare gli altri figli dei genitori adottivi, vanno sentite prima dell'adozione. Inoltre, il periodo durante il quale gli aspiranti all'adozione devono aver prodigato cure all'adottando ormai maggiorenne sarà ridotto, come per le altre forme di adozione, dagli attuali cinque anni a un anno.

Non vi è motivo per cui questo periodo debba essere più lungo per l'adozione di un adulto che per quella di un minorenne.

2.6

Allentamento del segreto dell'adozione

2.6.1

Principio

In occasione di un'adozione occorre sempre valutare come si possa e debba tenere conto dei bisogni individuali delle persone interessate: adottato, genitori biologici, genitori adottivi. A seconda della situazione, gli interessi di questi soggetti possono essere contrastanti:in tal caso occorre dunque decidere se l'interesse di una parte al mantenimento del segreto prevalga sull'interesse dell'altra a ottenere informazioni.

Per molto tempo il diritto svizzero in materia di adozione non ha disciplinato esplicitamente la questione. Spettava quindi alle autorità fare una certa chiarezza, ma a lungo non sono tuttavia riuscite nell'intento95. Soltanto l'introduzione dell'articolo 268b CC nel 1972 e dell'articolo 268c CC nel 2001 ha permesso di iscrivere nel CC i principi più importanti sul segreto dell'adozione, anche se non sono state colmate tutte le lacune e oggi alcuni di questi principi sono nuovamente messi in discussione.

94 95

DTF 137 III 1 segg.

Cfr. al riguardo Werro, pag. 359 segg.

825

La soluzione proposta in questa sede per allentare il segreto dell'adozione corrisponde allo standard oggi applicato da molti Paesi europei96.

2.6.2

Diritto dei genitori biologici e di eventuali discendenti diretti a ottenere informazioni

Il vigente articolo 268b CC vieta di informare i genitori biologici sull'identità dei genitori adottivi, se questi ultimi non vi acconsentono. Questa norma è tuttavia lacunosa97 in quanto si applica soltanto ai genitori biologici. Dallo scopo della disposizione si può tuttavia dedurre che il segreto in materia d'adozione non si applica soltanto ai genitori biologici, ma anche a terzi98. In occasione dell'importante revisione del 1972, il legislatore ha integrato questo principio nella legge sotto il titolo marginale «Segreto», per riuscire a imporre l'adozione piena, caratterizzata dalla rottura di tutti i legami con i genitori biologici, e per impedire che questi ultimi s'intromettano nella relazione tra l'adottato e i genitori adottivi. All'epoca si temeva che i contatti tra i genitori biologici da un lato e i figli e i genitori adottivi dall'altro compromettessero o vanificassero lo scopo sociale dell'adozione99. Questo disciplinamento è inoltre conforme all'articolo 20 numero 1 della Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori. Recentemente, in diversi Stati si è accesa una discussione circa l'opportunità di sopprimere o perlomeno attenuare il carattere assoluto dell'adozione piena e quindi anche il segreto dell'adozione, poiché a determinate condizioni può essere nell'interesse dell'adottato mantenere il contatto con i genitori biologici o altri parenti stretti (p. es. i nonni naturali).

In applicazione del postulato Fehr (09.4107) «Segreto dell'adozione», il presente disegno prevede che ai genitori biologici sia riconosciuto il diritto di conoscere i dati personali del figlio dato in adozione, purché questi abbia raggiunto la maggiore età e vi abbia acconsentito. Inoltre, anche eventuali discendenti diretti dei genitori biologici possono ottenere tali informazioni, a condizione che l'adottato vi acconsenta. La prassi ha evidenziato come anche queste persone siano interessate ad avere informazioni sui fratelli e sulle sorelle date in adozione e desiderino sapere dove si trovano.

Se i genitori biologici sono deceduti queste persone non hanno alcun diritto legale e quindi alcuna possibilità di rintracciare i fratelli o di ottenere informazioni su di loro.

Spesso il contatto con i fratelli biologici è più semplice anche per l'adottato, poiché il dubbio circa i motivi che
possono aver indotto i genitori a darlo in adozione non influenza i rapporti con i fratelli.

Nonostante sussista una certa incoerenza con la soluzione appena illustrata100 ­ il presente disegno mantiene il disciplinamento dell'articolo 268c CC, secondo cui il figlio maggiorenne ha il diritto incondizionato di conoscere le sue origini101, mentre i genitori biologici hanno un diritto limitato, anche se rafforzato, di ottenere informazioni sul figlio dato in adozione. Questa disparità di trattamento è giustificabile, 96 97 98 99

Cfr. Lowe, pag. 24 ff.

KuKo-Pfaffinger, art. 268b N 3.

Cottier, pag. 33; Werro, pag. 359; BK-Hegnauer, art. 268b N 4 Messaggio del 12 mag. 1971 sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 126; più in generale cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 102 segg. e le critiche debitamente motivate all'argomentazione del nostro Consiglio ai n. marg. 118 segg.

100 Cottier, pag. 49.

101 Cfr. n. 2.6.3.

826

da un lato, con il primato del bene del minore e, dall'altro, con il fatto che i genitori biologici, diversamente dal figlio adottato, non hanno il diritto costituzionale di ottenere i dati necessari per stabilire un contatto. Il presente disegno non tiene pertanto conto della critica espressa dalla dottrina riguardo al diritto assoluto dell'adottato maggiorenne e, in particolare, dell'obiezione secondo cui il vigente articolo 268c CC pregiudichi eccessivamente gli interessi dei genitori biologici102. Questa scelta è giustificata anche dall'articolo 21 della CDF-ONU, secondo cui l'interesse superiore del fanciullo deve essere la considerazione fondamentale.

2.6.3

Diritto del minorenne adottato di ottenere informazioni

Il diritto vigente sancisce esplicitamente il diritto del minorenne adottato di ottenere informazioni: l'articolo 268c CC, approvato con la revisione del 2001, gli riconosce il diritto di ottenere informazioni circa l'identità dei genitori biologici103. Questo diritto si fonda sul diritto di conoscere la propria origine, dedotto dall'articolo 10 capoverso 2 Cost.104. Una volta compiuti i 18 anni d'età, l'adottato ha il diritto incondizionato di ottenere informazioni circa i suoi genitori biologici, indipendentemente dal fatto che questi ultimi desiderino stabilire o no un contatto personale105.

Il CC prevede soltanto l'obbligo d'informare i genitori biologici prima di comunicare i dati e d'informare il figlio se i suoi genitori biologici si rifiutano di incontrarlo (art. 268c cpv. 2 CC)106. In tal modo la legge preclude esplicitamente una ponderazione degli interessi nel singolo caso: se vi sono conflitti, gli interessi dell'adottato prevalgono obbligatoriamente su quelli dei genitori biologici e della famiglia adottiva107. Il figlio non ancora maggiorenne che vuole ottenere informazioni sui suoi genitori biologici deve tuttavia far valere un interesse degno di protezione.

Dalla formulazione dell'articolo 268c CC, che riconosce esplicitamente il diritto di ottenere informazioni soltanto all'adottato, si può dedurre per esclusione che i genitori biologici, gli eventuali fratelli e sorelle (anche naturali) dell'adottato, i genitori adottivi e i loro discendenti non godono di questo diritto108.

2.6.4

Servizio cantonale preposto all'informazione

Affinché il diritto a conoscere le proprie origini e all'informazione sui dati personali di cui agli articoli 268b e 268c D-CC sia soddisfatto, occorre adottare le disposizioni legali che ne garantiscano l'attuazione. Il presente disegno contempla pertanto disposizioni sul servizio cantonale preposto all'informazione in materia di adozione e sul diritto dei richiedenti a ottenere consulenza.

102 103 104

105 106 107 108

Leukart, pag. 595.

Cfr. Premand, pag. 21.

DTF 128 I 69 segg.; i bambini nati attraverso la procreazione con assistenza medica hanno un diritto analogo, cfr. art. 119 cpv. 2 lett. g Cost. e art. 27; cfr. in generale Reusser/Schweizer, pag. 619 seg.; Cottier, 43 seg.

Cfr. ingenerale Büchler, pag. 11; Premand, pag. 33; Meier/Stettler, n. marg. 373, 397.

Riguardo ai dettagli della procedura, cfr. la circolare del 21 mar. 2003 dell'Ufficio federale dello stato civile alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

Riguardo alle ragioni di questa scelta, cfr. Reusser, pag. 139 seg.

CHK-Biderbost, art. 268c N 4.

827

2.6.5

Adozione aperta

Parte della dottrina chiede di sostituire l'attuale sistema dell'adozione segreta con un'adozione parzialmente o addirittura del tutto aperta109. Bisogna tuttavia sottolineare che anche il diritto vigente permette l'adozione aperta, a condizione che gli interessati vi acconsentano110. Il presente disegno prevede inoltre che i genitori adottivi e quelli biologici possano convenire adeguate relazioni personali tra questi ultimi e il figlio dato in adozione. Tale convenzione non può essere modificata unilateralmente e deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità di protezione dei minori. Quest'ultima è chiamata a decidere in caso di problemi di attuazione della convenzione.

Anche se esiste una convenzione, l'adottato minorenne non è tenuto ad accettare contro la sua volontà il contatto personale con i propri genitori biologici.

2.7

Richieste di revisione scartate

2.7.1

Adozione congiunta per le coppie vincolate da un'unione domestica registrata

Negli ultimi anni diversi ordinamenti giuridici stranieri hanno permesso l'adozione congiunta alle persone vincolate da un'unione domestica registrata, introducendo così, nell'ambito dell'adozione, un'estesa parità di trattamento con le coppie sposate.

Una parte della popolazione continua tuttavia ad avanzare notevoli riserve nei confronti di un'ammissione così estesa dell'adozione, adducendo, ad esempio, che all'adottato mancherà la figura paterna o materna e che per la formazione del carattere è importante che nella famiglia stretta siano presenti entrambi i sessi. In questo contesto va rilevato che il diritto vigente riconosce l'adozione singola, che implica anch'essa la mancanza della figura paterna o materna nella famiglia stretta111. Inoltre, non è assolutamente dimostrato che i minorenni che non crescono con la madre e il padre subiscano ripercussioni negative o siano in qualche modo diversi dagli altri bambini. Un ampio studio condotto in Germania nel 2007 e nel 2008 sulla situazione dei bambini che vivono con coppie omosessuali ha esaminato come crescono i figli di tali coppie e se il loro bene è garantito in egual misura rispetto ai figli di coppie eterosessuali. Lo studio è giunto alla conclusione che in generale, dal punto di vista dello sviluppo, i bambini e gli adolescenti cresciuti in seno a un'unione omosessuale si distinguono ben poco da quelli cresciuti in famiglie eterosessuali; anzi, se si distinguono, allora piuttosto in senso positivo. Per lo sviluppo del bambino si è rivelata più importante la qualità della relazione familiare piuttosto che la costellazione della famiglia112. Si può quindi dedurre che il bene del minore può essere garantito anche nel caso di un'adozione congiunta da parte di una coppia omosessuale. Pur continuando ostinatamente a esistere, i pregiudizi di tenore opposto non hanno una base scientifica113.

109 110 111 112 113

828

Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 230; Pfaffinger, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, pag. 20 seg. con ulteriori riferimenti.

In dettaglio Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 181 segg.

Cfr. anche E.B. contro la Francia (ricorso n. 43546/02), § 49 e 94.

Rupp, pag. 306.

Dethloff, pag. 199 con ulteriori riferimenti, e Nay, pag. 1 segg.

Un argomento sovente sollevato in questo contesto è che numerosi Paesi d'origine dei minorenni adottati in Svizzera non riconoscono l'unione domestica registrata e rifiutano generalmente le unioni omosessuali. Pertanto, in molti casi l'adozione di un minorenne da parte di una coppia omosessuale non è possibile perché le autorità competenti del Paese d'origine del bambino rifiuterebbero l'autorizzazione114.

Anche in questo caso il legislatore deve tuttavia evitare l'errore di mantenere una discriminazione per il fatto che la sua soppressione comporterebbe difficoltà fattuali.

Nonostante vi siano dunque buoni motivi per consentire l'adozione a tutte le persone, a prescindere dal loro modo di vivere, non riteniamo al momento opportuno presentare al Parlamento una proposta in tal senso. Questa decisione si fonda sulle riserve tuttora presenti nella popolazione, sui pareri espressi in occasione della votazione sulla LUD, secondo cui, vista l'esclusione dall'adozione e dalla procreazione medicalmente assistita, l'unione domestica registrata non costituisce un'istituzione volta a formare una famiglia, nonché sul mandato conferito dal Parlamento riguardo alla presente revisione115.

2.7.2

Adozione congiunta per i conviventi di fatto

Già la versione originaria della mozione 11.4046 «Diritto in materia di adozione.

Pari opportunità per tutte le famiglie» sollevava la questione dell'estensione alle coppie conviventi di fatto, oltre che dell'adozione del figliastro, anche dell'adozione congiunta. La questione s'impone anche in considerazione della già menzionata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale il matrimonio, che in virtù del diritto vigente è l'unico istituto giuridico al quale è consentita l'adozione congiunta (art. 264a cpv. 2 CC), non offre maggiori garanzie di stabilità rispetto alla convivenza di fatto116. Da tale giurisprudenza si potrebbe senza dubbio evincere che anche le coppie non sposate la cui relazione è caratterizzata da una certa stabilità dovrebbero poter adottare congiuntamente un bambino.

Occorre tuttavia considerare che non esiste un mandato diretto del Parlamento per tale estensione, visto che il Consiglio nazionale ha modificato la mozione escludendo l'adozione congiunta dall'incarico conferito al nostro Consiglio. Va inoltre osservato che se si consentisse l'adozione congiunta alle coppie di fatto eterosessuali, tale forma di adozione dovrebbe essere autorizzata anche per le coppie di fatto omosessuali. Come affermato dalla Corte EDU nella sentenza X contro l'Austria, è lecito concedere determinati privilegi alle coppie sposate. Vista la posizione particolare del matrimonio nell'ordinamento giuridico, il fatto che le coppie non sposate non godano di tali privilegi non costituisce una disparità di trattamento illecita117. È invece discriminante trattare le coppie di fatto omosessuali in modo diverso rispetto alle coppie eterosessuali che scelgono la stessa forma di unione, se tale disparità è motivata soltanto dall'orientamento sessuale della coppia118.

Siamo consapevoli che l'estensione dell'adozione congiunta alle coppie di fatto omosessuali sarebbe politicamente molto controversa. Come illustrato nella risposta 114 115 116 117 118

Messaggio del 29 nov. 2002 sulla LUD, FF 2003 1165, pag. 1196.

Cfr. n. 1.7.1 sulla mozione 11.4046.

Vgl. Ziff. 1.5.4.

X contro l'Austria (ricorso n. 19010/07), § 106.

X contro l'Austria (ricorso n. 19010/07), § 130.

829

del 22 febbraio 2012 alla mozione summenzionata, riteniamo che l'estensione illimitata dell'adozione alle coppie omosessuali non sia al momento opportuna. Per tale motivo il presente disegno non contiene una siffatta proposta. D'altronde anche i partecipanti alla consultazione si sono mostrati assai critici a questo riguardo.

2.7.3

Adozione singola indipendente dallo stato civile

Nel presente disegno abbiamo rinunciato all'adozione singola indipendente dallo stato civile proposta nell'avamprogetto, visto che un gran numero di partecipanti alla consultazione si è detto decisamente contrario. La posizione del coniuge o del partner registrato che non intende adottare è poco chiara e mette l'adottato in una situazione inaccettabile; benché rivesta carattere eccezionale, di regola questa forma di adozione è comunque contraria agli interessi dell'adottando e va rifiutata.

In futuro l'adozione singola da parte di una persone sposata o vincolata da unione domestica registrata sarà dunque possibile soltanto se sussistono le condizioni di cui all'articolo 264b D-CC119.

2.8

Diritto comparato

2.8.1

Condizioni dell'adozione

2.8.1.1

Età minima e massima, differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione

Alcuni Stati europei non prevedono alcuna età minima per l'adozione di un bambino. In Inghilterra l'età minima è fissata a 21 anni120. In Germania l'età minima dei genitori adottivi è di 25 anni; uno dei due coniugi può tuttavia avere un'età inferiore, ma non meno di 21 anni121. In Austria, il padre adottivo deve avere almeno 30 e la madre adottiva 28 anni. In caso di adozione congiunta da parte di una coppia sposata o di adozione del figliastro, si può derogare a queste età minime se tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione sussiste già una relazione corrispondente a quella tra i genitori biologici e i loro figli122. In Francia, l'adozione è ammessa a partire dai 28 anni123. Diversi Stati quali la Germania, l'Austria, la Svezia o la Norvegia124 prevedono anche un'età massima per i genitori adottivi, di regola fissata a 40 o 45 anni. Altri ordinamenti giuridici prevedono invece una differenza d'età minima (compresa tra i 14 e i 18 anni) e in parte anche massima (tra i 40 e i 45 anni)125 tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione.

119 120 121 122 123 124 125

830

Cfr. n. 2.3.2.

sec. 50 e 51 Adoption and Children Act 2002 § 1743 BGB § 180 AGBG Art. 343 e 343-1 Code Civil Cfr. il rapporto del Consiglio federale sulle adozioni in Svizzera, pag. 8.

Cfr. il compendio nel rapporto del Consiglio federale sulle adozioni in Svizzera, pag. 8.

2.8.1.2

Adozione da parte di coppie omosessuali

Nel 2011 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha pubblicato uno studio approfondito sulla situazione delle persone omosessuali in Europa che ha affrontato anche il tema dell'adozione126. Attualmente, l'adozione del figliastro e l'adozione congiunta sono ammesse per le coppie omosessuali in Belgio, Danimarca, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna, mentre in Finlandia e Germania è consentita la sola adozione del figliastro. Nel maggio 2014, il Bundestag tedesco ha esteso il diritto in materia di adozione, permettendo alle persone vincolate da unione domestica registrata di adottare il figlio già adottato precedentemente dal loro partner (la cosiddetta adozione successiva). All'inizio del mese di maggio del 2014 il Belgio ha introdotto la cogenitorialità per le coppie lesbiche: in futuro la genitorialità sussiste per legge nel caso di figli nati durante tale relazione e, dopo il riconoscimento da parte della partner lesbica della madre, nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio. In tal caso l'adozione non è più necessaria, a condizione che non esista una paternità riconosciuta. In seguito alla condanna da parte della Corte EDU, l'Austria ha ammesso l'adozione del figliastro anche per le coppie omosessuali, mentre non è permessa l'adozione congiunta. Nel 2013 il Parlamento francese ha adottato una legge che consente alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio; in tal modo sono equiparate alle coppie eterosessuali sposate anche per quanto riguarda l'adozione.

2.8.1.3

Adozione del figliastro da parte del convivente di fatto

Nella maggioranza degli Stati europei l'adozione del figliastro è prevista soltanto per le coppie sposate. Tuttavia, almeno dieci ordinamenti giuridici (Belgio, Islanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna e Ucraina) ammettono l'adozione del figliastro anche per le coppie eterosessuali non sposate, le cosiddette coppie di fatto127.

2.8.2

Segreto dell'adozione

Il segreto dell'adozione ha ripercussioni sia sull'adottato sia sui suoi genitori biologici. La maggior parte degli ordinamenti giuridici prevede in linea di massima il diritto degli adottati a conoscere le proprie origini, anche se tale diritto è attuato in modo diverso. Vi è invece una notevole riluttanza nel riconoscere ai genitori biologici il diritto di ottenere informazioni sul figlio dato in adozione.

126

La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe, Strasburgo 2011.

127 Queste informazioni sono tratte da una cernita che la Corte EDU ha fatto redigere in vista della sentenza X contro l'Austria (ricorso 19010/07), § 56 seg.

831

2.8.2.1

Diritto di conoscere le proprie origini

Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini è disciplinato in modo assai diverso nei singoli ordinamenti giuridici128. Vi sono Paesi come la Serbia che concedono all'adottato, indipendentemente dalla sua età, il diritto di conoscere i genitori naturali, e Paesi come la Svezia che riconoscono tale diritto all'adottato sufficientemente maturo. Anche nei Paesi Bassi il diritto dell'adottato prevale sul diritto dei genitori biologici di mantenere il segreto dell'adozione. In Paesi come la Germania, il diritto dell'adottato è ponderato con il diritto della personalità dei genitori. In Russia, invece, l'adottato non ha alcun diritto di conoscere le proprie origini. Anche la Francia prevede tuttora la possibilità del parto anonimo (accouchement sous X) e i bambini nati in tal modo non hanno il diritto di conoscere l'identità dei genitori biologici129. Infine, numerosi ordinamenti giuridici europei (p. es. Belgio, Bulgaria, Danimarca, Inghilterra e Galles, Finlandia, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna) prevedono che con la maggiore età l'adottato possa ottenere informazioni sui suoi genitori biologici130.

2.8.2.2

Diritto dei genitori biologici a ottenere informazioni nell'ambito di un'adozione anonima

Il fatto che i genitori biologici abbiano grosse difficoltà ad ottenere informazioni sui figli dati in adozione è soprattutto una conseguenza della forma predominante di adozione in Europa, l'adozione anonima. Le adozioni aperte o semi-aperte131, per contro, permettono di soddisfare sin dall'inizio, del tutto o almeno in parte, il desiderio d'informazione dei genitori biologici132.

Per quanto riguarda un eventuale diritto dei genitori biologici a ottenere informazioni sul figlio dato in adozione, un sondaggio informale condotto dall'Ufficio federale di giustizia all'inizio del 2014 presso le autorità centrali in materia di adozione dei Paesi europei ha accertato che in nessuno di questi Paesi esiste un vero e proprio diritto a ottenere informazioni sia sullo sviluppo generale del figlio sia sulla sua nuova identità e su quella dei genitori adottivi. Le disposizioni sul segreto dell'adozione spesso statuiscono inequivocabilmente che senza il consenso dei genitori adottivi o del figlio dato in adozione non si possono rivelare o ricercare informazioni (è il caso ad esempio della Germania133). In Austria, nel caso di un'adozione anonima, al momento dell'adozione i genitori biologici hanno soltanto il diritto di essere informati in modo generale sulla situazione personale ed economica dei genitori adottivi134. Molti Paesi (eccezion fatta per Belgio, Italia, Norvegia e Paesi Bassi) accolgono nondimeno le richieste dei genitori biologici e s'impegnano a ottenere le informazioni desiderate mediante la consultazione degli atti o chiedendo la necessaria autorizzazione ai genitori o ai figli adottivi. Tuttavia, soprattutto le informazioni atte all'identificazione sono trasmesse soltanto se vi acconsentono i genitori adottivi.

128 129 130 131 132 133 134

832

Cfr. in dettaglio Lowe, pag. 24 segg.

In una decisione del 2003 la Grande Camera della Corte EDU ha protetto esplicitamente l'anonimato della madre, Odièvre contro Francia (ricorso n. 42326/98).

Lowe, pag. 25.

Cfr. n. 2.8.2 Cfr. sull'argomento anche Schwenzer, Gutachten, pag. 38.

§ 1758 BGB (divieto di rivelare e di ricercare informazioni) § 88 (2) Ausserstreitgesetz

Se il figlio adottivo è capace di discernimento, in alcuni Paesi le autorità chiedono anche il suo consenso (è il caso del Lussemburgo). Se il figlio adottivo è maggiorenne, in tutti i Paesi è sufficiente il suo consenso generale. La Danimarca prevede tuttavia che in tal caso l'autorità competente informi anche i genitori adottivi della richiesta dei genitori biologici, prima ancora che ne venga a conoscenza il figlio adottivo; tale procedura intende concedere ai genitori adottivi la possibilità di informare il figlio adottivo maggiorenne dell'imminente contatto da parte delle autorità su richiesta dei genitori biologici. Secondo il diritto lituano, il figlio adottivo ha accesso a informazioni sulle sue origini a partire dal 14° anno di età; tuttavia ai suoi genitori biologici o ad altri suoi parenti stretti vengono date informazioni soltanto se il giudice competente vi acconsente; non è infatti sufficiente l'eventuale consenso del figlio dato in adozione o dei genitori adottivi. In Italia si sta attualmente discutendo il tema dell'accesso dei genitori biologici a informazioni sul figlio dato in adozione, mentre la normativa irlandese prevede la possibilità per i genitori e il figlio adottivo di ottenere sin dall'inizio un divieto giudiziario che precluda ogni possibilità di contatto da parte dei genitori biologici.

In Canada l'accesso a informazioni sul figlio dato in adozione è disciplinato dalle province. Alcune permettono l'accesso senza restrizioni135 agli atti sull'adozione sia agli adottati che ai genitori biologici, non appena l'adottato abbia raggiunto la maggiore età. Le autorità delle altre province136 non permettono invece l'accesso illimitato agli atti, ma accolgono e trattano domande di ricerca. Nelle province che concedono l'accesso agli atti, gli adottati la cui adozione è avvenuta con il vecchio diritto e i genitori biologici possono opporre per scritto il loro veto alla trasmissione di informazioni sulla loro identità. A prescindere dal momento dell'adozione, entrambi possono rilasciare una cosiddetta «No-Contact Declaration». In tal caso i richiedenti ottengono le informazioni, ma devono impegnarsi a non avere contatti con la persona ricercata; in caso di inosservanza è prevista una pena detentiva o una multa137. I genitori biologici possono opporre in qualsiasi momento il loro
veto e la «NoContact Declaration»; l'adottato può invece farlo quando ha raggiunto la maggiore età.

Negli Stati Uniti138 le disposizioni sono meno uniformi. Le informazioni atte all'identificazione sono fornite quasi in tutti gli Stati federali previo consenso della persona ricercata. Se il consenso non si evince dagli atti, le informazioni sono fornite soltanto su decisione giudiziaria o in presenza di motivi gravi. In 37 Stati federali, oltre all'adottato e ai genitori biologici, le informazioni atte all'identificazione possono essere fornite anche ad altri figli dei genitori biologici, se l'adottato maggiorenne e i genitori biologici vi acconsentono. 31 Stati federali hanno creato registri in cui è annotata la posizione delle persone coinvolte in un'adozione riguardo alla trasmissione di informazioni e a un eventuale contatto. Gli Stati federali che non 135

Ne fanno parte: Alberta, British Columbia, New Foundland e Labrador, Ontario e il Yukon Territory.

136 Ne fanno parte: Manitoba, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island.

137 British Columbia prevede una pena detentiva fino a 6 mesi o una multa fino a 10 000 dollari canadesi (https://www.vs.gov.bc.ca > Adoptios > Release of Adoption Records in British Columbia); Ontario prevede una multa di 50 000 dollari canadesi (www.ontario.ca/ > Search for Adoption Records > Information about «How to request information about an adoption you were involved in»).

138 Cfr. Child Welfare Information Gateway. (2012). Access to adoption records. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau.

833

hanno introdotto tali registri offrono altri mezzi per ottenere informazioni atte all'identificazione. Spesso se ne occupano istituzioni pubbliche o private che sono già in possesso del consenso delle persone cercate o che tentano di ottenerlo. In alcuni Stati determinate organizzazioni riconosciute hanno accesso agli atti sull'adozione, altrimenti inaccessibili.

2.8.2.3

Adozione aperta o semi-aperta

Contrariamente a quanto previsto dall'adozione anonima o segreta, nel caso dell'adozione aperta o semi-aperta i genitori biologici hanno sin dall'inizio accesso a determinate informazioni sul figlio dato in adozione. In particolare, l'adozione aperta permette ai genitori biologici il contatto diretto con i genitori adottivi e, per il tramite di questi ultimi, con il figlio dato in adozione, di modo che la questione del diritto all'informazione non si pone affatto o almeno non nella stessa misura dell'adozione anonima.

Negli ordinamenti giuridici europei l'adozione anonima costituisce la regola, ma nella prassi si riscontrano in misura sempre maggiore forme di adozione più aperte.

Tuttavia, spesso tali forme non sono disciplinate dalla legge, per cui di frequente non possono essere fatti valere i diritti di contatto pattuiti contrattualmente tra i genitori adottivi e i genitori biologici139. Un'eccezione è costituita dall'Austria, dove i genitori biologici possono scegliere la forma dell'adozione anche nel caso di un'adozione organizzata dalle autorità. Le forme di adozione aperte o semi-aperte sono utilizzate in particolare per l'adozione di minori in età più avanzata, che sono sottratti alla famiglia d'origine per motivi inerenti alla protezione dei minori. È ad esempio il caso, in Inghilterra, dei minori con «special needs». In Finlandia le adozioni interne al Paese possono avvenire in una forma aperta: se i genitori biologici e quelli adottivi hanno convenuto un contatto reciproco, il giudice che pronuncia l'adozione approva tale convenzione (durante la procedura d'adozione o successivamente), a condizione che non ne risulti pregiudicato il bene dell'adottato. In questi casi i genitori biologici hanno diritto a tutte le informazioni che si evincono dagli atti. Se l'accordo concluso con i genitori adottivi lo prevede, i genitori biologici possono addirittura intrattenere contatti con il figlio dato in adozione.

Anche se in Europa sono in aumento, le adozioni (semi-)aperte non costituiscono la regola e, soprattutto, non sono quasi mai disciplinate dalla legge, poiché la revoca dell'anonimato dipende dai genitori adottivi e si fonda sulla volontarietà. Negli Stati Uniti, invece, nell'ambito delle adozioni private volontarie ­ ossia le adozioni non pronunciate per motivi di protezione dei minori
e che comportano la revoca dell'autorità parentale ­, in base ai relativi accordi con i genitori adottivi, i genitori biologici hanno accesso a informazioni sui figli dati in adozione o addirittura il diritto a contatti regolari. Negli Stati federali che li prevedono (26 Stati federali e District of Columbia), tali accordi sono giuridicamente efficaci se sono soddisfatte le prescrizioni formali (di solito il riconoscimento da parte di un giudice o di un'autorità)140. Negli Stati Uniti il 95 per cento delle adozioni private nazionali sono

139 140

834

Vgl. Pfaffinger, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, N 199.

Child Welfare Information Gateway. (2011). Postadoption contract agreements between birth and adoptive families. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau

adozioni aperte; vi si constata pertanto in generale una tendenza verso l'adozione aperta e quindi la questione dei diritti d'informazione dei genitori biologici è meno centrale141.

2.9

Interventi parlamentari

Il presente disegno soddisfa le richieste degli interventi parlamentari che vi proponiamo di togliere dal ruolo142.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Codice civile (CC)

Osservazione preliminare: i termini «genitori adottivi» e «adottato» devono essere chiariti: «genitori adottivi» e «adottato» lo si diventa soltanto dopo la pronuncia dell'adozione. Inoltre, per «genitori adottivi» s'intende una coppia, il che non tiene conto della situazione dell'adozione singola e di quella del figliastro. Il termine «genitori adottivi» è pertanto sostituito con «aspirante(-i) all'adozione» o «adottante(-i)», che rappresenta in modo preciso la situazione prima dell'adozione. Il termine «adottato» è usato soltanto nelle disposizioni che si riferiscono a un'adozione avvenuta, altrimenti si usa il termine «adottando».

Art. 264

Adozione di minorenni. Condizioni generali

Capoverso 1: il capoverso 1 precisa che si tratta dell'adozione di una persona minorenne.

Capoverso 2: per quanto riguarda l'età massima degli aspiranti all'adozione e la differenza massima d'età tra questi ultimi e l'adottando143 appare opportuno prevedere anche nel diritto in materia di adozione e iscrivere espressamente nel CC la condizione prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPAM, secondo cui i genitori devono presumibilmente essere in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione dell'adottando sino al raggiungimento della sua maggiore età. Nonostante la rinuncia a stabilire nel CC un limite d'età assoluto, l'età dei genitori adottivi riveste comunque una notevole importanza nella decisione di adozione.

Art. 264a

Adozione congiunta

Capoverso 1: in linea di principio, il presente disegno stabilisce che soltanto i coniugi possono adottare congiuntamente. A tal fine pone due condizioni: un'età minima degli aspiranti all'adozione e una certa stabilità della relazione. A differenza del disciplinamento in vigore, che esige un'età minima o un matrimonio di almeno 141

Child Welfare Information Gateway. (2013). Openness in adoption: Building relationships between adoptive and birth families. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau.

142 Mozioni: 09.3026 Prelicz-Huber «Adozione a partire dai 30 anni di età»; 09.4107 Fehr Jacqueline «Segreto dell'adozione»; 11.4046 Commissione degli affari giuridici CS «Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie».

143 Cfr. sopra, n. 2.2.4.

835

cinque anni (art. 264a cpv. 2 CC), le due condizioni dell'adozione ­ età minima e durata minima della relazione ­ dovranno essere soddisfatte cumulativamente.

Nell'ottica del bene del minore, il grado di maturità degli aspiranti all'adozione, definito in base a un'età minima, e la stabilità della relazione, definita in base all'esistenza di una comunione domestica per almeno tre anni, sono due condizioni distinte che vanno soddisfatte una indipendentemente dall'altra. Occorre osservare che la condizione delle durata triennale della relazione è soddisfatta soltanto se la coppia ha convissuto ininterrottamente per tre anni. Ciò non esclude brevi interruzioni di poche settimane della vita in comune per soggiorni professionali o linguistici all'estero. Vanno invece giudicate diversamente le interruzioni della relazione (separazioni brevi o lunghe della coppia), poiché mettono in dubbio la stabilità della stessa.

Capoverso 2: se il bene del minore lo impone è possibile derogare alla condizione dell'età minima. Questo non significa che, grazie alla deroga, il bene del minore resti preservato in senso assoluto o non sia pregiudicato; devono tuttavia sussistere motivi che rendono necessaria una deroga, come ad esempio una relazione stretta con l'adottando. I coniugi aspiranti all'adozione devono motivare in modo sufficiente la necessità della deroga e illustrare perché nel caso concreto tale deroga sia nell'interesse dell'adottando.

Mentre in determinati casi è possibile derogare alla condizione dell'età minima per il bene del minore, quella della durata della relazione non ammette eccezioni. Non è infatti possibile valutare in un altro modo la stabilità della relazione. L'adozione resta pertanto esclusa fintanto che questa condizione non è soddisfatta. Nel caso concreto, l'adozione non sarà esclusa in generale, ma tutt'al più posticipata.

Infine, l'adozione del figliastro, oggi disciplinata all'articolo 264a capoverso 3 CC, sarà disciplinata nel nuovo articolo 264c CC, poiché materialmente non si tratta di un'adozione congiunta144. Oggi, i motivi alla base della sistemazione nell'articolo sull'adozione congiunta ­ che equivale ad affermare che l'adozione del figliastro instaura un vincolo di filiazione congiunta coniugale145 ­ non convincono più.

Art. 264b

Adozione singola

Capoverso 1: secondo il diritto in vigore, l'adozione singola è in linea di massima ammessa soltanto se l'aspirante all'adozione non è coniugato o in unione domestica registrata (cfr. art. 28 LUD). Anche in futuro questa restrizione sarà mantenuta; in tal modo il capoverso sottolinea il carattere eccezionale dell'adozione singola che dà all'adottato soltanto un genitore adottivo. Alla stregua di quanto previsto per l'adozione congiunta (art. 264 a D-CC), l'età minima per l'adozione singola è abbassata a 28 anni.

Capoverso 2: eccezionalmente anche una persona sposata può adottare da sola, se l'adozione congiunta si rivela impossibile. Le condizioni corrispondono al diritto vigente (art. 264b cpv. 2 CC).

Capoverso 3: il presente disegno permette l'adozione singola anche alle persone in unione domestica registrata, purché sussistano determinate condizioni. Queste ultime corrispondono in linea di massima a quelle previste per le persone sposate, 144 145

836

CHK-Biderbost, art. 264a N4; Pfaffinger, Adoption durch eine Einzelperson, pag. 152.

BK-Hegnauer, art. 264a N9.

con l'eccezione della separazione ai sensi dell'articolo 117 CC, che non trova corrispondenza per l'unione domestica registrata.

Capoverso 4: anche per quanto concerne l'adozione singola sarà possibile derogare all'età minima, sempreché il bene del minore lo richieda. Non vi è alcun motivo di dare all'adozione singola un carattere meno flessibile rispetto a quella congiunta.

Maggiori dettagli in merito si trovano nel commento all'articolo 264a capoverso 2 D-CC.

Art. 264c

Adozione del figliastro

Il presente disegno disciplina l'adozione del figliastro, in quanto caso particolare, in un articolo a sé stante. Anche qui, all'aspirante all'adozione è richiesta una certa maturità che sarà valutata, come sinora, nel quadro dell'istruttoria di cui all'articolo 268a CC. Anche la nuova disposizione rinuncia volutamente a un limite d'età, poiché questo tipo di adozione non è volto a creare giuridicamente dei vincoli di filiazione tra persone estranee l'una all'altra, ma ad assicurare una determinata sicurezza giuridica alla realtà di una famiglia ricomposta.

Come per le altre forme di adozione, anche in questo caso occorre verificare in modo coscienzioso che l'adozione serva al bene del minore. L'articolo 264 D-CC si applica per analogia all'adozione del figliastro.

Capoverso 1: con la mozione 11.4046 il Parlamento ha incaricato il nostro Consiglio di consentire l'adozione del figliastro a tutte le comunioni domestiche simili al matrimonio, affinché sia le coppie in unione domestica registrata sia quelle eterosessuali od omosessuali che convivono di fatto abbiano la possibilità di adottare il figliastro del proprio partner registrato o convivente. Per le coppie conviventi di fatto occorre tuttavia definire criteri per riconoscere che la relazione sia sufficientemente stabile da garantire il successo dell'adozione del figliastro. Nel caso di un matrimonio o di un'unione domestica registrata ci si basa sugli atti dello stato civile.

Per definire la stabilità della relazione delle coppie conviventi di fatto appare opportuno fondarsi sulla durata della comunione domestica. Come illustrato al numero 2.2.1, il presente disegno intende fondarsi, per tutti e tre i tipi di coppia, su una comunione domestica di almeno tre anni. Per l'espressione «comunione domestica» rinviamo a quanto già illustrato in precedenza146. Visto che ci si fonda sulla durata della comunione domestica, una coppia di coniugi può avviare una procedura d'adozione anche se è sposata soltanto da un anno, ma prima del matrimonio ha convissuto per più anni.

Per il resto occorre mantenere la prassi vigente in merito all'articolo 264a capoverso 3 CC.

Capoverso 2: la coppia deve dimostrare che la sua relazione ha una certa stabilità mediante una comunione domestica di almeno tre anni. Non è prevista un'età minima. Come per l'adozione
congiunta si presuppone una convivenza ininterrotta (cfr.

il commento all'art. 264a cpv. 1 D-CC).

Capoverso 3: un'ulteriore condizione per l'adozione del figliastro è che nel caso di una coppia convivente di fatto né l'aspirante all'adozione né il genitore biologico possono essere vincolati da un matrimonio o da un'unione domestica con un terzo.

Con l'adozione del figliastro non si stabilisce un vincolo di filiazione naturale con 146

Cfr. n. 2.2.1.

837

un genitore biologico. In questo tipo di adozione una persona assume volontariamente il ruolo di genitore nei confronti di un bambino a lei in fondo estraneo. Non avrebbe senso e non sarebbe neanche nell'interesse dell'adottato stabilire un tale legame se il futuro genitore adottivo o il genitore biologico fosse vincolato da un matrimonio o un'unione domestica registrata con un'altra persona.

Art. 264d

Differenza d'età

Le norme vigenti sulla differenza d'età (art. 265 CC e art. 5 cpv. 4 OAdoz) sono riunite in un'unica disposizione e separate dal disciplinamento concernente il consenso dell'adottando. L'articolo precisa inoltre che per il bene dell'adottando è possibile derogare alle differenze d'età minima e massima. Questo caso può verificarsi ad esempio se una persona intende adottare più figliastri e la differenza d'età tra uno dei figliastri e l'aspirante all'adozione è superiore a 45 anni o inferiore a 16 anni. Affinché anche tale figliastro possa essere integrato nella nuova famiglia e adottato insieme ai suoi fratelli, si può nel caso concreto derogare alla differenza d'età massima o minima. Maggiori dettagli in merito si trovano nel commento all'articolo 264a capoverso 2 D-CC. Le limitazioni della differenza d'età consentita hanno lo scopo di assicurare che tra i genitori adottivi e l'adottato regni una situazione simile a quella esistente in una filiazione naturale. Di norma, la differenza d'età tra genitori e figli è di almeno 16 anni e nella maggior parte dei casi tale differenza è maggiore. Anche la differenza massima d'età di 45 anni, che è applicata anche attualmente, corrisponde alla maggior parte delle filiazioni, nonostante vi siano casi in cui la differenza è maggiore. Il nuovo articolo 265 non esclude del tutto una differenza d'età superiore ai 45 anni, ma intende garantire che, nei limiti del possibile, il minorenne non perda i suoi genitori adottivi prima di raggiungere la maggiore età; se la differenza d'età è superiore non soltanto ci si avvicina alla differenza d'età esistente tra un bambino e i suoi nonni, ma aumenta anche il rischio di decesso di uno dei genitori adottivi prima che l'adottato sia adulto.

Art. 265

Consenso dell'adottando e dell'autorità di protezione dei minori

Capoverso 1: la disposizione secondo cui l'adottando deve acconsentire all'adozione si trova ora nel capoverso 1 dell'articolo 265 (nel diritto vigente si trova nel cpv. 2).

Capoverso 2: la necessità del consenso dell'autorità di protezione dei minori è inserita nel capoverso 2 (nel diritto vigente si trova nel cpv. 3). Secondo il disegno il consenso dell'autorità di protezione dei minori è necessario non soltanto se l'adottando è sotto tutela, ma anche se è sotto curatela.

Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3 Nel titolo marginale la numerazione è semplicemente adeguata alla nuova struttura.

Nel capoverso 3 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all'adozione» (cfr.

l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC).

Art. 265c

Astrazione. Condizioni

Il numero 2 dell'articolo 265c, secondo cui si può prescindere dal consenso del genitore che non si è curato seriamente del figlio, è abrogato. Una simile situazione non è in genere dovuta alla relazione con il figlio, bensì alla relazione tra i genitori.

838

La possibilità di prescindere dal consenso di un genitore è particolarmente delicata proprio in considerazione della problematica dell'adozione del figliastro. D'altronde il nuovo disciplinamento dell'autorità parentale, che prevede come regola l'autorità parentale congiunta, può contribuire a impedire che in caso di separazione o divorzio uno dei genitori diventi un estraneo per il figlio. Oggigiorno pertanto, la disposizione prevista dal numero 2 non è più giustificata.

Art. 265d cpv. 1 e 3 Nel capoverso 1 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all'adozione» (cfr.

l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC). Inoltre il presente disegno prevede che anche la persona incaricata della tutela o della curatela possa presentare una domanda con cui chiede di prescindere dal consenso di uno dei genitori. È stata inoltre modificata la formulazione del capoverso 1. Il suo tenore non parla più di collocamento, bensì di affidamento, in vista dell'adozione, agli aspiranti all'adozione. Nel CC il collocamento è usato in altri contesti ­ ad esempio il collocamento in un istituto di cura o di educazione ­ e non è pertanto adatto alla situazione in cui un bambino è accolto per essere successivamente adottato. Questa modifica rende necessari altri adeguamenti del capoverso 1.

Capoverso 3: visto che è stato abrogato l'articolo 265c numero 2, deve essere abrogato anche il capoverso 3 dell'articolo 265d.

Art. 266

Adozione di maggiorenni

Capoverso 1: anche il nuovo diritto ammette in linea di massima l'adozione di maggiorenni. In futuro, tuttavia, questo tipo di adozione sarà possibile anche se gli aspiranti all'adozione hanno già dei figli, sempreché siano soddisfatte le restanti condizioni di cui all'articolo 266 CC. Il periodo durante il quale gli aspiranti all'adozione devono aver assistito o convissuto con l'adottando è ridotto dagli attuali cinque a un anno. Non vi è alcuna ragione per la quale la durata dell'assistenza debba essere cinque volte superiore a quella prevista per l'adozione di un minorenne.

Inoltre le formulazioni un po' vetuste dei numeri 1­3 sono adeguate all'uso linguistico odierno.

Capoverso 2: la disposizione del capoverso 3, secondo cui all'adozione di maggiorenni si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione di minorenni, è trasferita al capoverso 2. Per la prima volta si precisa nella legge che è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

La disposizione vigente del capoverso 2 è abrogata: secondo il presente disegno per l'adozione di un coniuge non è più necessario il consenso dell'altro coniuge, in quanto tale condizione costituisce un'ingerenza troppo forte nei diritti della personalità dell'adottando maggiorenne. Va per contro tenuto conto dell'atteggiamento delle persone vicine agli aspiranti all'adozione e all'adottando (cfr. art. 268aquater D-CC).

Art. 267

Effetti. In generale

Capoverso 1: «genitori adottivi» è sostituito da «adottante» (cfr. l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC).

Capoverso 2: visto che il presente disegno ammette l'adozione del figliastro anche per le persone in unione domestica registrata o conviventi di fatto, l'articolo 267 839

capoverso 2 è adeguato di conseguenza147. Il principio secondo cui i vincoli di filiazione anteriori decadono e l'eccezione nel caso dell'adozione del figliastro sono disciplinati in due capoversi distinti. Il capoverso 2 disciplina soltanto il principio.

Capoverso 3: il capoverso disciplina l'eccezione secondo cui nel caso dell'adozione del figliastro il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto dell'adottante.

Una versione adattata del disciplinamento del vigente capoverso 3 sulla modifica del prenome dell'adottato si trova nel capoverso 1 dell'articolo 267a D-CC.

Art. 267a

Nome

Il presente disegno disciplina la modifica del prenome e del cognome in un articolo a sé stante.

Capoverso 1: il capoverso intende chiarire che la possibilità, attualmente prevista dall'articolo 267 capoverso 3 CC, di dare un nuovo prenome al figlio adottivo è ammessa soltanto in caso di adozione congiunta e adozione singola di un minorenne e soltanto in presenza di motivi degni di rispetto, ma è esclusa per l'adozione del figliastro e l'adozione di un maggiorenne. In tal modo la modifica del prenome in caso di adozione è conforme al nuovo tenore dell'articolo 30 CC. Analogamente alla disposizione dell'articolo 270b CC, secondo cui il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso, anche per il cambiamento del prenome è richiesto il consenso dell'adottato capace di discernimento, se ha compiuto 12 anni. L'adottato che non è ancora capace di discernimento va perlomeno sentito.

Capoverso 2: per il cognome il presente capoverso rinvia esplicitamente all'applicazione per analogia delle disposizioni sugli effetti della filiazione. Alla questione del cognome dell'adottato si applicano pertanto gli articoli 270­270b CC. Al cognome di un figlio adottato dal o dalla convivente di fatto della madre o del padre si applica ad esempio l'articolo 270a. Per il cognome di un figlio adottato dal partner registrato del padre o dalla partner registrata della madre il capoverso 2 dichiara applicabile per analogia gli articoli 270 e 270b.

Capoverso 3: in futuro l'adottato maggiorenne potrà dichiarare se intende mantenere il proprio cognome o assumere quello dei genitori adottivi. Questo disciplinamento è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale sull'adozione di maggiorenni148, secondo cui il desiderio di continuare a portare il cognome precedente anche dopo l'adozione è espressione dello stretto legame tra cognome e personalità ed è sufficiente come motivo degno di rispetto ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 CC.

La procedura separata secondo l'articolo 30 capoverso 1, per la quale è competente un'altra autorità, non appare opportuna nel caso dell'adozione di un maggiorenne.

Art. 267b

Cittadinanza

La disposizione corrisponde all'articolo 267a CC vigente. Nel capoverso 1 «genitore adottivo» è sostituito con «adottante» (cfr. l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC).

147 148

840

Cfr. anche la pertinente proposta di Sandoz, Adoption d'un majeur, pag. 1489.

DTF 137 III 97

Art. 268

Procedura. In generale

Capoverso 1: il capoverso 1 fa riferimento all'articolo 316 capoverso 1bis CC, secondo cui se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. Tale autorità presso il domicilio dell'aspirante all'adozione è pertanto competente per la procedura di adozione. Inoltre «genitori adottivi» è sostituito con «aspirante all'adozione» (cfr. l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC).

Capoverso 2: la prassi ha mostrato che, vista la durata prevista dell'intera procedura di adozione, gli aspiranti all'adozione presentano una domanda ancora prima di soddisfare tutte le condizioni. Il capoverso 2 precisa che le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda. Non si tratta della domanda alla fine del periodo di cura ed educazione di un anno, bensì della fase procedurale che conduce all'esame d'idoneità degli aspiranti all'adozione e, in caso di esito positivo, al rilascio del certificato di idoneità, che autorizza ad accogliere un minore in vista della successiva adozione.

Capoverso 3: la disposizione corrisponde al vigente articolo 268 capoverso 2 CC.

Capoverso 4: la disposizione corrisponde al vigente articolo 268 capoverso 3 CC.

Capoverso 5: questo capoverso sancisce che la decisione di adozione deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel registro dello stato civile. Ciò vale soprattutto per gli effetti dell'adozione sul prenome, sul cognome e sulla cittadinanza dell'adottato. Le attuali decisioni sull'adozione spesso non si pronunciano in merito, il che può comportare incertezze o addirittura controversie in occasione dell'iscrizione nel registro dello stato civile. Per il trattamento nel registro dello stato civile la decisione deve quindi contenere almeno le indicazioni personali seguenti: cognome e prenome(-i) dell'adottando prima e dopo l'adozione e la cittadinanza acquisita con l'adozione; cognome e cittadinanza dell'adottante il cui cognome sarà portato dall'adottato; la riserva del perdurare della filiazione con un genitore nel caso dell'adozione del figliastro.

Art. 268a cpv. 2 e 3 Nel capoverso 2 «genitori adottivi» è sostituito con «aspiranti all'adozione» (cfr.

l'osservazione preliminare al commento ai singoli articoli del CC).

Il capoverso 3 è formalmente abrogato e, per motivi sistematici, il suo contenuto è trasferito nell'articolo 268aquater capoverso 1 D-CC.

Art. 268abis

Audizione dell'adottando

Capoverso 1: come illustrato al numero 2.4, intendiamo sancire nella legge che l'adottando deve essere sentito prima dell'adozione, anche nel caso in cui non è ancora capace di discernimento e perciò il suo consenso formale all'adozione non è richiesto. La formulazione corrisponde all'articolo 298 capoverso 1 del Codice di procedura civile149, che sancisce lo stesso principio per la procedura prevista dal diritto matrimoniale.

Capoverso 2: l'audizione è messa a verbale.

149

RS 272

841

Capoverso 3: se l'audizione è negata l'adottando capace di discernimento può interporre autonomamente reclamo.

Art. 268ater

Rappresentanza dell'adottando

Capoverso 1: conformemente alle condizioni dell'articolo 12 CDF-ONU, all'adottando deve essere, se necessario, assegnato un rappresentante. Ciò può essere il caso in particolare in occasione di un'adozione del figliastro, allorquando risultasse evidente che i genitori non rispettano in modo sufficiente gli interessi dell'adottando.

Capoverso 2: l'adottando capace di discernimento può chiedere egli stesso che gli sia assegnato un rappresentante.

Capoverso 3: se è negata la rappresentanza chiesta dall'adottando capace di discernimento, quest'ultimo può interporre reclamo.

Art. 268aquater

Considerazione dell'atteggiamento dei congiunti

Il disegno elenca in un articolo a sé stante le persone del cui atteggiamento occorre tenere conto in occasione di un'adozione.

Capoverso 1: la disposizione corrisponde al vigente articolo 268a capoverso 3 CC.

A prescindere dal tipo di adozione e dall'età dell'adottando, va individuato e preso in considerazione l'atteggiamento dei discendenti dell'adottando.

Capoverso 2: questa disposizione si riferisce all'adozione di maggiorenni ed elenca i congiunti del cui atteggiamento bisogna tenere conto in occasione dell'adozione.

Capoverso 3: se possibile, la decisione di adozione va comunicata alle persone menzionate nei capoversi 1 e 2. Spesso i genitori biologici ignorano che nel frattempo il loro figlio è stato adottato, il che impedisce, ad esempio, un disciplinamento della successione che tenga conto delle circostanze mutate. La comunicazione non è possibile se il luogo di domicilio, in particolare dei genitori biologici, non è noto. In tal caso può essere lo stesso possibile considerare il loro atteggiamento nei confronti dell'adozione del loro figlio, se tale atteggiamento si evince ad esempio dalla documentazione allegata alla domanda di adozione. D'altronde nel caso dell'adozione di un maggiorenne non vi è più una reale necessità di mantenere il segreto dell'adozione.

Art. 268b

Segreto

Capoverso 1: il disciplinamento del segreto dell'adozione è completato da una disposizione di principio sul suo contenuto e sulla sua portata: sia l'adottato che i genitori adottivi hanno il diritto alla garanzia del segreto dell'adozione.

Capoverso 2: fintanto che l'adottato è minorenne, oltre ai genitori adottivi anche l'adottato capace di discernimento dovrà acconsentire alla trasmissione ai genitori biologici di informazioni atte all'identificazione. Concretamente, tali informazioni non possono essere trasmesse prima che l'adottato sia capace di discernimento e abbia effettivamente acconsentito alla trasmissione. Inoltre, se manca il consenso anche di uno solo dei genitori adottivi, le informazioni non possono essere trasmesse. Per «informazioni atte a identificare» s'intendono informazioni che consentono di risalire direttamente alla persona di cui sono chieste informazioni. Può trattarsi delle generalità, ma anche di dati che permettono di identificare facilmente una 842

persona. Se, ad esempio, il padre adottivo è medico in un villaggio e al richiedente è comunicato il nome del villaggio e la professione del padre adottivo, non sarà difficile scoprirne l'identità.

Capoverso 3: in attuazione della mozione Fehr (09.4107), ai genitori biologici deve essere riconosciuto il diritto di contattare il figlio dato in adozione a condizione che quest'ultimo sia maggiorenne e abbia acconsentito alla trasmissione delle informazioni necessarie a tal fine. Rispetto al vigente diritto dell'adottato di chiedere informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), la mozione e pertanto anche il presente disegno sono formulati in maniera più restrittiva: non sono previste eccezioni in caso di richiesta d'informazioni prima della maggiore età dell'adottato e l'informazione può essere divulgata soltanto se l'adottato ha acconsentito, su domanda del competente servizio preposto all'adozione, alla trasmissione di informazioni atte all'identificazione. Anche la dottrina ritiene appropriata questa soluzione150. Oltre ai genitori biologici, in futuro anche altri loro discendenti potranno presentare una domanda di ottenere informazioni atte all'identificazione. Tale estensione tiene conto del fatto che nonostante vi sia spesso un interesse reciproco di ottenere informazioni, i discendenti dei genitori biologici non hanno nessuna possibilità di trovare un figlio dato in adozione dai propri genitori o da uno dei genitori, se questi ultimi non vogliono avere informazioni o se sono già deceduti.

Art. 268c

Informazione circa l'adozione e i genitori biologici

Capoverso 1: il capoverso 1 prevede come novità il diritto del minore di sapere di essere stato adottato. Tale diritto fa parte del suo diritto di conoscere la propria origine (art. 10 cpv. 2 Cost.). I genitori adottivi possono scegliere liberamente il momento e il modo in cui informare il figlio adottivo; sono tuttavia tenuti a fornirgli le informazioni e non possono negargliele. Come mostrano diversi studi, non esiste un momento ideale per informare il figlio adottivo, ma l'esperienza insegna che è opportuno iniziare tempestivamente poiché, vista la loro età, i bambini piccoli accolgono positivamente l'informazione e possono instaurare un rapporto naturale con il tema dell'adozione151. La disposizione non prevede conseguenze giuridiche in caso di eventuale inosservanza da parte dei genitori adottivi, facendo invece appello alla loro responsabilità nei confronti del figlio adottivo. Occorre impedire che quest'ultimo venga a conoscenza della sua adozione per mezzo dei documenti dello stato civile alla vigilia del suo matrimonio o dell'iscrizione dell'unione domestica registrata.

Capoverso 2: il vigente articolo 268c capoverso 1 CC è completato con un ulteriore diritto del minorenne di ottenere informazioni sui suoi genitori biologici non atte a identificarli. Si tiene così conto del bisogno d'informazione del minorenne adottato.

Come secondo il diritto vigente, il minorenne adottato può chiedere informazioni sulle generalità dei suoi genitori biologici, se dimostra un interesse degno di protezione.

Capoverso 3: il capoverso 3 sancisce il diritto assoluto dell'adottato maggiorenne di ottenere informazioni sulle generalità dei suoi genitori biologici. L'adottato ha inoltre il diritto di ricevere anche altre informazioni su di essi. Il diritto di conoscere le proprie origini comprende le generalità dei genitori biologici al momento della 150 151

Cottier, pag. 49; Werro, pag. 368; Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 324.

Cfr. www.hallo-eltern.de/m_kinderwunsch/adoptieren-adoption-kind_3.htm

843

nascita del figlio dato in adozione. L'autorità competente deve comunicare queste informazioni all'adottato maggiorenne, su richiesta. Prima di renderne note le generalità, l'autorità contatta, per quanto possibile, i genitori biologici. Conformemente all'articolo 28 CC, se non desiderano il contatto con il figlio dato in adozione, i genitori biologici hanno tuttavia il diritto di chiedere, nell'ambito dei loro diritti della personalità, che la comunicazione dei loro dati personali attuali sia rifiutata.

Il compito dell'autorità che dispone dei dati richiesti di informare il figlio adottivo se i genitori biologici rifiutano di stabilire un contatto personale, finora previsto dal capoverso 2, si trova ora nell'articolo 268d capoverso 3 D-CC.

La disposizione del capoverso 3 si trova ora all'articolo 268d capoverso 4 D-CC.

Art. 268d

Servizio cantonale preposto all'informazione

Capoverso 1: per facilitare l'accesso alle informazioni su un'adozione, è opportuno designare un unico servizio cantonale di contatto che disponga dei documenti pertinenti. L'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione di cui all'articolo 268 capoverso 1 D-CC è quella che più si presta all'adempimento di tale compito. I suoi collaboratori sono sensibilizzati sulla situazione psicologicamente difficile in cui versano talvolta gli adottati o i genitori biologici alla ricerca d'informazioni.

Le domande concernenti l'adozione indirizzate ad altre autorità cantonali vanno inoltrate all'autorità cantonale competente. I richiedenti devono esserne informati.

Capoverso 2: la disposizione indica come il servizio preposto all'informazione deve procedere quando riceve una domanda. Non sempre sarà possibile contattare la persona cercata, ad esempio perché si è trasferita senza lasciare indicazioni, o perché si tratta di un'adozione internazionale per cui è tendenzialmente più difficile trovare e contattare le persone cercate, in particolare i genitori biologici.

Capoverso 3: questo capoverso corrisponde al diritto in vigore (art. 268c cpv. 2 CC).

Va ribadito che l'adottato ha il diritto assoluto di conoscere le sue origini (art. 10 cpv. 2 Cost.). Ha il diritto di ottenere le informazioni sulle generalità dei suoi genitori biologici al momento della nascita, anche se questi ultimi non desiderano stabilire un contatto personale con lui. Se invece è l'adottato che rifiuta la comunicazione di informazioni atte a identificarlo, tali informazioni non possono essere rese note (cfr.

art. 268b cpv. 2 e 3 D-CC).

Capoverso 4: questo capoverso corrisponde al diritto vigente (art. 268c cpv. 3 CC).

Il suo contenuto è semplicemente stato ripreso in una nuova disposizione che permetterà sia agli adottati in cerca delle proprie origini sia ai genitori biologici che chiedono informazioni sui figli dati in adozione di essere consigliati.

Art. 268e

Relazioni personali con i genitori biologici

Capoverso 1: il capoverso 1 disciplina il caso in cui i genitori biologici e i genitori adottivi si conoscono e sono disposti a convenire una forma più o meno aperta di adozione. La convenzione, comprese eventuali modifiche, sottostà all'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e non può quindi essere modificata o revocata unilateralmente. Dato che una simile convenzione riguarda una fattispecie particolarmente complessa con grandi potenzialità di conflitto, che il triangolo «genitori adottivi-figlio adottivo-genitori biologici» cela una notevole carica emotiva e che le aspettative che le persone coinvolte nutrono nei confronti dell'adozione aperta possono divergere notevolmente senza che esse ne siano consapevoli, l'autorità di 844

protezione dei minori deve garantire che, prima di approvare la convenzione o la sua modifica, le persone parte della convenzione siano coscienti della portata della loro decisione.

Prima del rilascio dell'approvazione deve essere sentito il figlio; se è capace di discernimento è necessario il suo consenso.

Capoverso 2: se i genitori adottivi ritengono che il bene del figlio adottivo sia pregiudicato dal contatto con i genitori biologici o se viceversa i genitori biologici sono del parere che la convenzione stipulata con i genitori adottivi non venga rispettata o venga attuata in modo errato, devono informarne l'autorità di protezione dei minori.

Tenendo conto del bene del figlio, quest'ultima decide se e in che forma la convenzione deve continuare a essere applicata.

Capoverso 3: la disposizione chiarisce che nonostante la convenzione, il figlio adottivo non è tenuto a tollerare il contatto con i genitori biologici se non lo desidera. Non deve neppure accettare che, contro la sua volontà, i genitori adottivi trasmettano ai genitori biologici informazioni come ad esempio pagelle o fotografie personali.

Art. 298e

Modifica delle circostanze dopo l'adozione del figliastro in una convivenza di fatto

Con l'adozione del figlio del convivente di fatto diventano genitori i membri di una coppia che vive in comunione domestica ma che non è né sposata né in unione domestica registrata. Se successivamente la relazione subisce un cambiamento, a seconda delle circostanze l'autorità parentale deve essere adeguata. Per garantire tale adeguamento è necessario rinviare all'articolo 298d CC. Tale disposizione è rivolta ai genitori di un figlio naturale che non sono sposati e non lo sono mai stati e al figlio naturale stesso.

Art. 299, titolo marginale e art. 300, titolo marginale A causa del nuovo articolo 298e, negli articoli 299 e 300 CC occorre adeguare soltanto la numerazione del titolo marginale.

Titolo finale Art. 12b

Procedure pendenti

Il vigente articolo 12b titolo finale CC può essere abrogato, poiché non riveste più alcuna funzione. Il nuovo articolo 12b stabilisce che alle procedure d'adozione pendenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni si applica il nuovo diritto.

Art. 12c

Soggezione al nuovo diritto

Le possibilità d'informazione in relazione al segreto dell'adozione (art. 268b­268d D-CC) e la possibilità di convenire contatti personali tra i genitori biologici e il figlio dato in adozione (art. 268e E-ZGB) saranno a disposizione anche per le adozioni pronunciate o avviate con il vecchio diritto.

845

Il vigente articolo 12c titolo finale CC è abrogato poiché, a causa della scadenza del termine, la domanda di adozione successiva di una persona maggiorenne o interdetta non può più essere presentata (art. 12c cpv. 3 titolo finale CC). Pertanto oggigiorno il vigente articolo 12c titolo finale CC non ha più alcun senso.

Art. 12cbis

Collocamento in vista di adozione

L'articolo 12cbis vigente non ha oggi più alcun senso e può pertanto essere abrogato.

3.2

Legge dell'18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata (LUD)

L'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata rende necessari alcuni adeguamenti della legge del 18 giugno 2004152 sull'unione domestica registrata.

Art. 13 cpv. 1, secondo periodo In origine, l'unione domestica registrata è stata introdotta per due persone che continuano a vivere la stessa vita anche dopo la registrazione. Tale tipo di unione non è stato concepito come istituto del diritto di famiglia, visto che una coppia registrata non può diventare una coppia genitoriale secondo il diritto svizzero (cfr. art. 28 LUD). Con l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata questa situazione cambia: se i partner registrati diventano genitori di un figlio comune, dovranno accordarsi sul ruolo che assumeranno nella vita famigliare, alla stregua di quanto devono fare le coppie sposate con figli. Il rimando agli articoli corrispondenti del CC intende garantirlo.

Art. 17 cpv. 3bis Per com'è concepito, l'articolo 17 corrisponde all'articolo 176 CC, ma senza il capoverso 3 sui figli minorenni dei coniugi. Il motivo per cui la LUD non fa riferimento al CC o non ha una normativa propria, risiede nel fatto che la legge non deve disciplinare la convivenza di una famiglia, bensì quella di due persone senza figli in comune. Con l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata è necessario prevedere una disposizione che disciplini la relazione con uno o più bambini in comune in caso di separazione. Il capoverso 3bis è quindi l'equivalente della disposizione corrispondente del diritto matrimoniale (art. 176 cpv. 3 CC).

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo Il secondo periodo è stato adeguato unicamente per uniformare i rinvii ad altri atti legislativi.

152

846

RS 211.231

Art. 27a

Adozione del figliastro

Fatta eccezione per gli articoli 27 e 28, la LUD in vigore non tematizza i figli.

L'articolo 27a LUD assicura pertanto che le disposizioni del diritto della filiazione del CC si applichino per analogia ai figli di genitori vincolati da un'unione domestica registrata.

Art. 28

Adozione e medicina riproduttiva

Come esposto in precedenza, intendiamo abrogare il divieto totale di adozione per le persone vincolate da un'unione domestica registrata, cui sarà preclusa unicamente l'adozione congiunta.

Art. 34 cpv. 4 L'abrogazione del divieto totale di adozione per le persone vincolate da un'unione domestica registrata rende necessaria un'estensione del rinvio alle disposizioni del CC che in caso di scioglimento dell'unione domestica permetta di tenere conto, nel fissare il contributo di mantenimento, anche di eventuali figli in comune. Il rinvio comprende pertanto anche gli articoli 133 e 134 CC.

3.3

Codice di procedura civile

Anche il Codice di procedura civile153 (CPC) deve riflettere l'evoluzione dell'unione domestica registrata da istituto che disciplina la relazione tra due persone adulte a istituto che, con la possibilità dell'adozione del figliastro, regola l'eventuale genitorialità di una coppia registrata. Per tale motivo nel titolo ottavo (procedura in materia di unione domestica registrata) è inserito un ulteriore capitolo (capitolo 3: Interessi dei figli nelle procedure in caso di unione domestica registrata) che comprende unicamente l'articolo 307a.

Art. 307a Mediante rimando, l'articolo 307a garantisce che le disposizioni del CPC sugli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia si applichino anche alle procedure in materia di unione domestica, se queste riguardano figli in comune, ad esempio in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata di una coppia con figli in comune.

153

RS 272

847

3.4

Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a

Partner registrato superstite

Benché la modifica dell'articolo 19a della legge federale del 25 giugno 1982154 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non sia direttamente legata al tema della presente revisione, l'adeguamento della disposizione nel contesto della revisione del diritto in materia di adozione è tuttavia opportuno, perché l'articolo è direttamente correlato alla LUD, che deve essere rivista in ogni caso.

Per beneficiare di eventuali prestazioni per superstiti in caso di decesso del partner, va creata una disposizione speciale che disciplini chi ha diritto a una rendita per superstiti. Il vigente articolo 19a rimanda a un disciplinamento obsoleto: dal 1° gennaio 2005 la LPP accorda una rendita per superstiti sia alla vedova che al vedovo, sempreché le condizioni necessarie siano adempite. Queste condizioni sono le stesse per i due sessi. La LPP non contiene quindi (più) condizioni differenti per le rendite della vedova e del vedovo. Al momento dell'elaborazione della LUD, la LPP prevedeva il versamento di una rendita soltanto alla vedova in caso di morte del coniuge.

Questo disciplinamento non è stato dichiarato applicabile alle partner registrate, poiché avrebbe portato a una disparità di trattamento tra i partner registrati di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La nuova situazione impone ora tuttavia l'adeguamento dell'articolo 19a con un nuovo rimando all'articolo 19, che disciplina in maniera generale e senza distinzione di sesso il diritto a prestazioni per i superstiti. Questo diritto vale, senza distinzioni di sesso, anche per il partner registrato superstite.

3.5

Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari

Art. 3 cpv. 3 quarto periodo L'articolo 3 della legge del 24 marzo 2006155 sugli assegni familiari disciplina i tipi di assegni. L'adozione del figliastro non conferisce tuttavia alcun diritto all'assegno di adozione. Il diritto vigente esclude quindi il diritto all'assegno per l'adozione del figlio del coniuge. Vista l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie in unione domestica registrata e alle coppie che convivono di fatto, l'articolo 3 capoverso 3 deve essere adeguato di conseguenza.

154 155

848

RS 831.40 RS 836.2

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

La revisione del diritto in materia di adozione, della legge sull'unione domestica registrata e di altre leggi connesse non ha ripercussioni finanziarie, né sull'effettivo del personale né di altro tipo per la Confederazione.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

È presumibile che in seguito all'estensione dell'adozione del figliastro ai partner registrati e ai conviventi di fatto aumentino le domande per tale tipo di adozione, e siano pertanto necessari più accertamenti da parte delle competenti autorità cantonali. Tanto più che nell'ambito della revisione si stabilisce ancora una volta chiaramente che l'autorità competente non può trattare in modo privilegiato le domande di adozione del figliastro, ma che deve procedere ai necessari accertamenti con altrettanta diligenza come nel caso dell'adozione congiunta di un bambino estraneo.

L'autorità deve in particolare esaminare accuratamente se l'adozione serva al bene del minore. Anche la maggiore flessibilità di alcune condizioni per l'adozione comporterà probabilmente un onere supplementare. Il trattamento delle domande, l'accertamento dell'idoneità all'adozione e la decisione sull'adozione sono tuttavia soggetti a pagamento e pertanto i costi possono essere in gran parte addebitati ai richiedenti. Il presente disegno non dovrebbe pertanto avere ripercussioni finanziarie importanti per i Cantoni.

4.3

Ripercussioni per la società

L'estensione dell'adozione del figliastro ai partner registrati e ai conviventi di fatto permette di integrare i figli nella vita comune di una coppia, a prescindere dalla forma di unione di quest'ultima. In tal modo si elimina l'attuale discriminazione rispetto ai figli di coppie sposate. Semplificando l'adozione di maggiorenni, il presente disegno offre anche un'opportunità ai figli maggiorenni che vivono in famiglie ricomposte e a quelli cresciuti presso una famiglia affidataria: essi potranno essere adottati anche se i genitori adottivi oppure il patrigno o la matrigna hanno figli propri.

Inoltre, l'allentamento del segreto dell'adozione offre anche ai genitori biologici la possibilità di avere maggiori informazioni sul figlio dato in adozione e di intrattenere, a determinate condizioni, contatti con lui.

Per contro, l'adozione congiunta rimane preclusa sia alle coppie vincolate da un'unione domestica registrata sia a quelle che convivono di fatto, che quindi, sotto questo aspetto, continuano a non essere parificate alle coppie sposate. I motivi per questa disparità di trattamento sono illustrati ai numeri 2.7.1 e 2.7.2.

849

5

Programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012156 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012157 sul programma di legislatura 2011­2015. Ciononostante la revisione del Codice civile s'impone poiché vari interventi parlamentari hanno invitato il nostro Consiglio ad adeguare il diritto in materia di adozione in conformità con le richieste del Parlamento. È inoltre opportuno che il diritto in materia di adozione tenga conto dell'evoluzione sociale degli ultimi anni e anche della giurisprudenza della Corte EDU.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità e legalità

6.1.1

Basi giuridiche

La revisione del diritto in materia di adozione si fonda sulla competenza legislativa della Confederazione nel campo del diritto civile di cui all'articolo 122 Cost.158.

Oltre alle disposizioni sull'adozione, rientrano in tale competenza anche il Codice di procedura civile e la legge sull'unione domestica registrata. La revisione della LPP159 si fonda sull'articolo 113 Cost. e quella della legge del 24 marzo 2006160 sugli assegni familiari sull'articolo 116 capoversi 2 e 4 Cost.

6.1.2

Costituzionalità delle condizioni per l'adozione

6.1.2.1

Rapporto con gli articoli 10 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 14 Cost.

L'articolo 10 capoverso 2 Cost. garantisce la tutela della libertà personale, l'articolo 13 capoverso 1 Cost. sancisce il rispetto della vita familiare e l'articolo 14 garantisce il diritto alla famiglia in seno a un matrimonio. Tutti e tre i disposti costituzionali tutelano la vita privata nonché la decisione di avere figli e di fondare una famiglia come parte di un progetto di vita sia in un matrimonio sia in una convivenza di fatto o in un'unione domestica registrata. Da nessuno dei tre disposti si può tuttavia dedurre un diritto concreto all'adozione161. L'obiettivo dell'adozione non è comunque quello di soddisfare i desideri degli aspiranti all'adozione procurando loro un figlio, bensì quello di procurare dei genitori a un bambino che ne è privo. È determinante il punto di vista del bambino e il suo bene; devono prevalere i suoi interessi.

Questa concezione giustifica le restrizioni più importanti che caratterizzano il diritto in vigore, ma anche la presente revisione. Come previsto nel diritto vigente, anche secondo il presente disegno l'adozione in quanto tale da un lato e le diverse forme di adozione dall'altro non sono incondizionatamente ammesse per ogni aspirante 156 157 158 159 160 161

850

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 RS 831.40 RS 836.2 Cfr. Reusser, art. 14, n. marg. 28.

all'adozione. Inoltre, le condizioni per l'adozione, e tra queste in particolare l'età degli aspiranti all'adozione o la differenza d'età tra questi ultimi e l'adottando, costituiscono un ostacolo che non permette di adottare un bambino a chiunque lo desideri.

A differenza del rapporto di filiazione naturale, l'adozione crea un rapporto di filiazione mediante un atto giuridico che non si fonda sulla discendenza biologica. Con l'adozione congiunta o singola un figlio estraneo è accolto in una nuova famiglia, mentre con l'adozione del figliastro il bambino riceve un nuovo genitore al posto di uno dei genitori precedenti oppure un secondo genitore in assenza di un rapporto di filiazione precedente con un genitore. In tale contesto le condizioni per l'adozione sono tese a garantire all'adottando condizioni di partenza ottimali. L'età minima di 28 anni degli aspiranti all'adozione e la differenza d'età massima di 45 anni tra questi ultimi e l'adottando sono in linea di principio criteri appropriati per offrire all'adottando un ambiente idoneo e stabile a lungo termine. I limiti d'età minimo e massimo garantiscono una certa maturità degli adottanti e la differenza d'età massima assicura che l'adottato possa contare su un ambiente stabile fino al raggiungimento della maggiore età. Grazie alla possibilità di derogare alle condizioni per l'adozione se ciò appare opportuno nell'interesse del minore, il diritto non è rigido e permette di tenere conto del caso concreto e pertanto del bene dell'adottando.

L'assenza di un'età minima per l'adozione del figliastro è giustificata dal fatto che la situazione di partenza è diversa: questo tipo di adozione non crea un rapporto di filiazione tra estranei, bensì consolida sotto il profilo legale una situazione già esistente, vale a dire il rapporto tra matrigna o patrigno e figliastro. Occorre verificare nell'ambito dell'esame di idoneità all'adozione se il patrigno o la matrigna soddisfano le condizioni per diventare genitore adottivo. Lo stesso vale d'altronde anche per le altre due forme di adozione. La durata della relazione di almeno tre anni si applica a entrambe le forme di adozione permesse nell'ambito di una relazione di coppia: l'adozione congiunta e l'adozione del figliastro. Come le altre condizioni relative all'età, anche questa permette di verificare
secondo criteri oggettivi che la relazione sia sufficientemente stabile per un'adozione.

Le condizioni per l'adozione menzionate (età minima, differenza d'età massima, durata della relazione) costituiscono dei mezzi idonei, proporzionali e non sostituibili con strumenti più miti per valutare se una persona sia idonea all'adozione. Poggiano inoltre su una base legale sufficiente (legge in senso formale). Tuttavia tali condizioni permettono soltanto di supporre, salvo prova contraria, che, in base alla sua durata, la relazione sia abbastanza stabile e, in base alle varie prescrizioni d'età, siano garantite la maturità necessaria e una situazione stabile fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato, e che quindi una famiglia sia in grado di accogliere un bambino estraneo o una persona possa assumere il ruolo di uno dei genitori. Per le autorità competenti queste condizioni sono dei valori di riferimento e soltanto l'accertamento nel singolo caso permetterà di verificare se gli aspiranti all'adozione siano effettivamente idonei all'adozione.

851

6.1.2.2

Rapporto con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.

Come il diritto in vigore, anche il presente disegno distingue fra diversi tipi di coppie: quelle sposate, quelle in unione domestica registrata e quelle che convivono di fatto. Questi tipi di coppia non possono ricorrere in egual modo alle diverse forme di adozione: ­

adozione congiunta: secondo il presente disegno l'adozione congiunta resta esclusivamente consentita alle coppie sposate;

­

adozione singola: come secondo il diritto vigente, una persona sposata potrà adottare singolarmente. Secondo il presente disegno tuttavia anche una persona vincolata da un'unione domestica registrata, che secondo il diritto vigente non ha diritto all'adozione singola, potrà adottare da sola un bambino alle stesse condizioni previste per una persona sposata. L'adozione sarà consentita, come sinora, anche a una persona che convive di fatto con il proprio partner;

­

adozione del figliastro: oltre che ai coniugi, l'adozione del figliastro sarà consentita anche alle coppie in unione domestica registrata e a quelle che convivono di fatto; le condizioni sono le stesse per i tre tipi di coppia.

Nell'ambito dell'adozione congiunta sussiste pertanto ancora una disparità di trattamento tra le coppie in unione domestica registrata o i conviventi di fatto, da una parte, e le coppie sposate, dall'altra. Tale disparità va considerata nell'ottica dell'articolo 8 capoverso 2 Cost., secondo cui nessuno può essere discriminato a causa del suo modo di vita, ad esempio perché vive in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. Precludendo l'adozione congiunta sia alle coppie omosessuali che ai conviventi di fatto, non s'intende sfavorire sotto il profilo giuridico o emarginare queste coppie. Nell'ambito del diritto in materia di adozione, le differenze tra il matrimonio, da una parte, e l'unione domestica registrata o la convivenza di fatto, dall'altra, sono infatti dovute alla particolare tutela giuridica conferita all'istituto del matrimonio162 e al fatto che il divieto di discriminazione non obbliga il legislatore ad equiparare altri modi di vita al matrimonio.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1

Diritto internazionale in generale

Il presente disegno rispetta i principi e gli impegni derivanti dai trattati internazionali menzionati al numero 1.5.2.

162

852

Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 144; Boll. Uff. 1998 (Consiglio degli Stati, stampa separata sulla riforma della Costituzione federale) pag. 41, 157 e 209 (Inderkum ad art. 12).

6.2.2

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in particolare

Il presente disegno non contraddice in particolare la giurisprudenza della Corte EDU (cfr. n. 1.7.2), che nella sentenza E.B. contro Francia163 ha chiaramente sottolineato che l'articolo 8 CEDU non fonda il diritto all'adozione. Gli Stati membri non sono nemmeno tenuti a estendere quest'istituzione a tutte le persone, e pertanto a garantire il pari trattamento delle coppie eterosessuali e di quelle omosessuali; hanno così a disposizione un certo margine di manovra per quanto riguarda la disciplina degli istituti giuridici per le coppie omosessuali e dei diritti che ne conseguono164. Gli istituti giuridici creati per coppie dello stesso sesso non devono prevedere in tutti gli ambiti gli stessi diritti di un matrimonio. Ciò vale anche per le coppie che convivono di fatto, prive di un quadro giuridico vero e proprio. Si può quindi affermare che il disegno, e in particolare il disciplinamento secondo cui l'adozione congiunta è riservata soltanto alle coppie sposate, non contraddice i trattati internazionali in generale e nemmeno la CEDU o la giurisprudenza della Corte EDU in particolare.

Anche per quanto riguarda l'estensione dell'adozione del figliastro a coppie che conducono altri modi di vita, il presente disegno è in linea con la Corte EDU, poiché prevede l'estensione di questo tipo di adozione alle coppie sia eterosessuali che omosessuali che convivono di fatto. La Convezione non obbliga gli Stati membri ad autorizzare questo tipo di adozione per le coppie non sposate. Tuttavia se l'adozione del figliastro fosse concessa soltanto alle coppie eterosessuali non sposate, tale disciplinamento sarebbe contrario all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, poiché l'adozione del figliastro sarebbe preclusa alle coppie omosessuali esclusivamente in base al loro orientamento sessuale165.

6.3

Denuncia della Convenzione europea del 24 aprile 1967

La Convenzione europea del 24 aprile 1967 non corrisponde più alle esigenze attuali e contraddice in svariati punti la CEDU nell'interpretazione delle sentenze della Corte EDU, come dichiarato esplicitamente nel preambolo della convenzione in materia di adozione rivista («Riconoscendo che alcune delle disposizioni della Convenzione europea del 1967 sull'adozione dei minori [STE n ° 58] sono superate ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo»).

Per questo motivo appare adeguato denunciarla quanto prima.

6.4

Forma dell'atto

La modifica del Codice civile richiede l'emanazione di una legge federale.

163 164 165

Ricorso n. 43546/02.

Gas e Dubois contro Francia (ricorso n. 25951/07).

X e altri contro Austria (ricorso n. 19010/07).

853

6.5

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non è subordinato al freno alle spese conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né basi per crediti d'impegno o dotazioni finanziarie.

6.6

Delege di competenze legislative

Il presente disegno non delega competenze legislative al Consiglio federale.

6.7

Protezione dei dati

La disposizione riveduta sul segreto dell'adozione, che è allentato a favore dei genitori biologici e dei loro eventuali discendenti diretti, non tange le disposizioni sulla protezione dei dati, poiché soprattutto le informazioni atte a identificare i genitori adottivi e l'adottato sono fornite soltanto con il loro consenso (cfr. n. 2.6.2).

Viceversa l'adottato ha un diritto incondizionato, garantito dalla Costituzione, di conoscere le proprie origini, anche senza il consenso dei genitori biologici (cfr.

n. 2.6.2 e 2.6.3 nonché n. 3.1, commento agli art. 268b e 268c D-CC).

854

Allegato

Opere citate Rapporto del Consiglio federale sulle adozioni in Svizzera (Risposta al postulato Hubmann «Rapporto sulle adozioni») del 1° febbraio 2006.

Biderbost Yvo, Kommentar zu Art. 264­269c ZGB, in: Breitschmid Peter et al.

(a c.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2a ed., Zurigo 2012.

Messaggio relativo all'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])» e alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LMP), del 26 giugno 1996, FF 1996 III 189.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (adozione e art. 321 CC), del 12 maggio 1971, FF 1971 II 85 (cit. Messaggio sul diritto in materia di adozione).

Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), del 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 (cit. Messaggio sul diritto in materia di divorzio).

Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, del 29 novembre 2002, FF 2003 1165 (cit.

Messaggio LUD).

Breitschmid Peter, Kommentar zu Art. 264­269c ZGB, in: Honsell Heinrich et al.

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