14.099 Messaggio concernente la legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sulle multe disciplinari.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2011

M

10.3747

Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini (S 16.12.10, Frick, N 13.4.11)

2013

M

13.3063

Il Ministero pubblico deve concentrarsi sui suoi compiti essenziali (N 21.6.13, [Ribaux] Favre, S 2.12.13)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

2013-2344

869

Compendio Il diritto vigente prevede di perseguire con una procedura semplificata, la cosiddetta procedura della multa disciplinare, soltanto contravvenzioni alla legge federale sulla circolazione stradale e, da ottobre 2013, anche determinate contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti. S'intende estendere l'applicazione di tale procedura, affinché possano essere sanzionate anche violazioni di altre leggi in modo semplice, rapido e uniforme.

Situazione iniziale L'attuale legge sulle multe disciplinari permette di sanzionare in una procedura semplificata, la cosiddetta procedura della multa disciplinare, soltanto le contravvenzioni alle legge sulla circolazione stradale con una multa fino a 300 franchi.

Tale procedura è tuttavia applicata soltanto alle contravvenzioni di lieve entità che sono facili da accertare. L'imputato può pagare la multa immediatamente oppure entro un termine di 30 giorni. Se l'imputato non rispetta tale termine, è avviata e applicata la procedura penale ordinaria. Questo principio vale parimenti se l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare. Nella multa disciplinare non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato e non sono riscosse spese.

Il 29 settembre 2010 il Consigliere agli Stati Frick ha depositato la mozione «Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini» (10.3747) che chiedeva al Consiglio federale di esaminare quali altre violazioni semplici all'ordinamento giuridico possono essere sottoposte al sistema delle multe disciplinari. Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accolto la mozione rispettivamente il 16 dicembre 2010 e il 13 aprile 2011. Il 1° ottobre 2013 è inoltre entrata in vigore una modifica della legge sugli stupefacenti che consente di sanzionare con la procedura della multa disciplinare anche il consumo di canapa. In tal caso la multa ammonta a 100 franchi.

Contenuto del disegno Con la revisione totale della legge sulle multe disciplinari s'intende ampliare la procedura della multa disciplinare, affinché sia possibile sanzionare anche violazioni di altre leggi in modo semplice, rapido e uniforme. È previsto d'integrare anche la legge sugli stranieri, la legge sull'asilo, la legge federale contro la concorrenza sleale, la
legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge sulle armi, la legge sull'alcool, la legge sul contrassegno stradale, la legge federale sulla navigazione interna, la legge sulla protezione dell'ambiente, la legge sulle derrate alimentari, la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, la legge forestale, la legge sulla caccia, la legge federale sulla pesca e la legge federale sul commercio ambulante. Anche le violazioni della legge sugli stupefacenti saranno sancite dalla legge sulle multe disciplinari. In un secondo momento, dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale disciplinerà le singole fattispecie penali e le rispettive multe in un'ordinanza.

870

L'importo massimo della multa rimane 300 franchi. La sanzione basata su un importo fisso si discosta dal principio secondo cui la commisurazione della pena deve tenere conto dei precedenti e della situazione personale dell'imputato. Per sgravare le autorità di perseguimento penale è giustificato prevedere eccezioni a tale principio, ma soltanto se la pena non è troppo elevata. Inoltre, se l'importo massimo fosse aumentato, vi sarebbe da attendersi un aumento delle opposizioni alla procedura della multa disciplinare; l'auspicata semplificazione verrebbe quindi a mancare.

I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione della multa disciplinare. Possono delegare tale competenza del tutto o in parte ai Comuni, in cui la polizia municipale ha constatato l'infrazione. Alla stregua del diritto vigente non si esclude la delega a privati, ma spetta ai Cantoni configurare una tale delega in conformità al diritto vigente o, se necessario, creare le pertinenti basi legali nel diritto cantonale.

871

Indice Compendio

870

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Diritto vigente 1.1.2 Mozione Frick 1.1.3 L'avamprogetto 1.2 La nuova normativa proposta 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Risultati della procedura di consultazione 1.3.2 Modifiche rispetto all'avamprogetto 1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze 1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.6 Attuazione 1.7 Interventi parlamentari

873 873 873 873 874 874 876 876 876 882 882 883 883

2

Commento ai singoli articoli

884

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni 3.3 Ripercussioni per l'economia

901 901 901 902

4

Programma di legislatura

902

5

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Delega di competenze legislative 5.4 Subordinazione al freno alle spese

902 902 902 903 903

Legge sulle multe disciplinari (LMD) (Disegno)

872

905

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Diritto vigente

La legge federale del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari (LMD) è in vigore dal 1° gennaio 1973. Ha dato buoni risultati per quanto concerne il sanzionamento delle contravvenzioni di lieve entità previste dalla legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr). Fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di procedura penale3 (CPP) tutti gli altri reati sono stati sanzionati secondo le disposizioni procedurali cantonali. Con il CPP la Confederazione ha disciplinato in modo definitivo il diritto di procedura penale a livello federale4, in virtù delle competenze sancite dall'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale5 (Cost.).

Da allora i Cantoni non possono più emanare prescrizioni procedurali penali proprie per il perseguimento e il giudizio di reati contro le leggi federali. Il CPP non pregiudica invece le competenze dei Cantoni in merito al disciplinamento delle procedure di perseguimento e di giudizio di reati contro disposizioni penali cantonali e comunali (p. es. il disturbo della quiete notturna, il mancato rispetto degli orari di apertura nel settore alberghiero e della ristorazione). Il diritto federale permette ai Cantoni di disciplinare autonomamente gli ambiti menzionati (cfr. art. 335 del Codice penale6 [CP]; p. es. la gestione dei rifiuti). Alcuni Cantoni hanno mantenuto una propria procedura della multa disciplinare per le contravvenzioni alle loro disposizioni cantonali.7 Questo dimostra che esiste l'esigenza di perseguire le infrazioni di poco conto in una procedura semplificata.

Il CPP stesso non prevede una procedura della multa disciplinare, tuttavia, all'articolo 1 capoverso 2 sono fatte salve le norme procedurali disciplinate in altre leggi federali (p. es. la LMD e la legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo [DPA]). Questa disposizione offre la possibilità di introdurre una procedura generale della multa disciplinare a livello federale.

1.1.2

Mozione Frick

Con la mozione 10.3747 il Consigliere agli Stati Frick e 33 cofirmatari chiedono di potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini. La proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione è stata seguita dal 1 2 3 4 5 6 7 8

RS 741.03 RS 741.01 RS 312.0 Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, in particolare 1000 e 1006.

RS 101 RS 311.0 Thomas Hansjakob, Ordnungsbussen ­ im SVG, bei Cannabiskonsum oder überhaupt?

In: Liber amicorum für Andreas Donatsch, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 323 segg.

RS 313.0

873

Consiglio degli Stati il 16 dicembre 2010 e dal Consiglio nazionale il 13 aprile 2011.

La mozione chiede di esaminare quali infrazioni semplici all'ordinamento giuridico possono essere sottoposte al sistema delle multe disciplinari oltre a quelle già previste dal diritto attuale. Il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di legge e il corrispondente rapporto.

1.1.3

L'avamprogetto

Sulla base della mozione Frick, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un avamprogetto concernente la revisione totale della LMD (AP-LMD) e il rispettivo rapporto esplicativo.

L'avamprogetto proponeva di applicare la procedura della multa disciplinare anche alle seguenti leggi: alla legge del 21 giugno 19329 sull'alcool, alla legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori (LTV), alla legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna (LNI), alla legge del 9 ottobre 199212 sulle derrate alimentari (LDerr), alla legge federale del 3 ottobre 200813 concernente la protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale del 4 ottobre 199114 (LFO), legge del 20 giugno 198615 sulla caccia (LCP), alla legge federale del 21 giugno 199116 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale del 17 giugno 201117 sulla metrologia (LMetr).

L'importo massimo è rimasto invariato e ammonta a 300 franchi.

Con decisione del 15 marzo 2013, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione l'avamprogetto (e il rispettivo rapporto)18. Il DFGP ha quindi invitato i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale nonché le associazioni e organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 28 giugno 2013.

1.2

La nuova normativa proposta

La LMD attuale è applicata esclusivamente a un solo ambito giuridico, ossia alle violazioni delle disposizioni sulla circolazione stradale. La nuova normativa intende ampliare considerevolmente il campo d'applicazione della menzionata legge, estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono la sanzione di contravvenzioni di lieve entità in modo analogo alla LCStr. A tal fine occorre sottoporre l'attuale LMD a una revisione totale che comporta un'altra classificazione nella raccolta sistematica.

La LMD vigente costituisce la base per la nuova normativa. L'attuale struttura è ritenuta adatta anche per la nuova procedura della multa disciplinare ampliata, che 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

874

RS 680 RS 745.1 RS 747.201 RS 817.0 RS 818.31 RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 941.20 L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono disponibili al sito: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html

continuerà ad essere regolamentata in un atto normativo separato e indipendente dal CPP. La nuova legge riprende numerose disposizioni della LMD attualmente in vigore. Si rinuncia ad integrare la nuova normativa nel CPP anche per non renderlo ancora più voluminoso, poiché consta già di 457 articoli.

Il progetto contempla i reati contro il diritto federale perseguiti e giudicati in base al diritto vigente secondo una procedura disciplinata dal CPP oppure dalla LMD.

Materialmente il progetto completa le prescrizioni procedurali del CPP per le contravvenzioni di lieve entità. I reati che attualmente non sono perseguiti e giudicati secondo il vigente CPP non sono oggetto della revisione; si tratta segnatamente dei reati il cui giudizio compete alle autorità amministrative federali e viene pronunciato secondo la DPA. L'articolo 65 DPA prevede già una procedura abbreviata per i reati di poca entità. Per questo motivo non è ritenuto necessario estendere la procedura della multa disciplinare a questi casi. La motivazione della mozione si riferisce inoltre soltanto a procedure che finora erano disciplinate dal CPP e perseguite dalle autorità cantonali19.

Riguardo alla classificazione e alla procedura il progetto si basa sull'attuale LMD.

Menziona soltanto le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa disciplinare. Considerate le numerose contravvenzioni possibili, la selezione dei reati è stata delegata al Consiglio federale. L'attuale elenco dei reati della circolazione stradale comprende circa 20 pagine. Questo modo di procedere permette di reagire tempestivamente a cambiamenti. Al fine di garantire l'uniformità del diritto, l'applicazione della procedura della multa disciplinare non è lasciata alla discrezione dei Cantoni. Lo stesso principio vale per le procedure speciali secondo il CPP (p. es. la procedura del decreto d'accusa), anche in questi casi i Cantoni non possono opporsi all'applicazione di queste ultime.

Il 1° ottobre 201320 è entrata in vigore una revisione della legge del 3 ottobre 195121 sugli stupefacenti (LStup) che prevede di applicare la procedura della multa disciplinare al consumo di stupefacenti con effetti del tipo della canapa (art. 28b­ 28l LStup). Le menzionate disposizioni nonché quelle riguardanti la responsabilità del detentore
sono integrate nel presente disegno (cfr. n. 1.3.2 riguardo alla procedura)22.

Non è necessario prevedere disposizioni transitorie. Se un imputato si oppone all'applicazione della procedura della multa disciplinare, può continuare a chiedere che sia applicata la procedura ordinaria prevista dal diritto vigente.

19 20 21 22

Cfr. Boll. Uff. 2010 S 1345 segg.; Boll. Uff. 2011 N 700 segg.

RU 2013 1451 RS 812.121 Modifica della LCStr del 15 giugno 2012, FF 2012 5959.

875

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Risultati della procedura di consultazione

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 67 pareri. Nove partecipanti approvano il progetto senza alcuna riserva. 47 avanzano proposte di modifica o di aggiunta pur essendo sostanzialmente favorevoli alla revisione totale. Tre partecipanti lo hanno invece respinto.23 L'elenco delle leggi previsto dall'avamprogetto ha sollevato le maggiori critiche.

28 interpellati ne auspicano infatti l'ampliamento, 15 vorrebbero invece limitarlo; altri partecipanti invece chiedono in parte di eliminare e in parte di aggiungere determinate leggi, a seconda del settore. Altri chiedono invece di sostituire l'elenco delle leggi con un disciplinamento più generico e astratto che preveda la procedura della multa disciplinare per tutte le leggi federali e ne elenchi i criteri di applicazione. Anche la procedura è stata oggetto di critiche. Circa un quarto dei partecipanti auspica la possibilità di delegare l'autorizzazione a riscuotere multe disciplinari anche ad altre autorità competenti nell'ambito penale, ad esempio ad autorità amministrative o a terzi. Infine, alcuni partecipanti chiedono di completare o di prevedere altri disciplinamenti relativi alla responsabilità del detentore, alla confisca, all'obbligo di uniforme e alla procedura della multa disciplinare applicata agli adolescenti.

1.3.2

Modifiche rispetto all'avamprogetto

Elenco delle leggi Le reazioni all'elenco delle leggi previsto all'articolo 1 capoverso 1 AP-LMD non sono state omogenee. Mentre vi è unità di vedute sull'introduzione nell'elenco della LStup e della LNI, le opinioni dei Cantoni divergono invece in merito all'eliminazione o all'introduzione di altre leggi (p. es. per quanto riguarda la legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri [LStr], la legge del 26 giugno 199825 sull'asilo [LAsi], la legge federale del 19 dicembre 198626 contro la concorrenza sleale [LCSI] e la legge federale del 23 marzo 200127 sul commercio ambulante). Nel caso di alcune leggi solo pochi Cantoni ne hanno chiesto l'introduzione nel D­LMD (p. es.

CP, legge federale del 24 gennaio 199128 sulla protezione delle acque [LPAc], legge del 29 aprile 199829 sull'agricoltura [LAgr], legge federale del 1° luglio 196630 sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN], legge del 19 marzo 201031 sul contrassegno stradale [LUSN], legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie [LFE], legge federale del 16 dicembre 200533 sulla protezione degli animali [LPAn], legge federale del 5 giugno 193134 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

876

Il rapporto esplicativo è disponibile nel sito: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html RS 142.20 RS 142.31 RS 241 RS 943.1 RS 814.20 RS 910.1 RS 451 RS 741.71 RS 916.40 RS 455 RS 232.21

pubblici, legge federale del 25 marzo 197735 sugli esplosivi [LEspl], legge del 20 giugno 199736 sulle armi [LArm], Codice di procedura civile37 [CPC]) oppure invece l'eliminazione dall'elenco (p. es. legge sull'alcool, legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, LTV, LCP, LFSP, LFO, LMetr). Nonostante i dubbi sollevati durante la procedura di consultazione, l'elenco delle leggi è stato considerevolmente ampliato rispetto all'avamprogetto. All'articolo 1 capoverso 1 lettera a, sono elencate le singole leggi a cui viene applicata la procedura della multa disciplinare. Il Consiglio federale definisce in dettaglio le fattispecie (art. 15 D-LMD). Nell'elenco del D-LMD sono introdotte le seguenti leggi: LStr, LAsi, LCSI, LPN, LArm, legge sull'alcool, LCStr, LUSN, LNI, LPAmb, LDerr, legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, LStup, LFO, LCP, LFS e legge federale sul commercio ambulante (per la motivazione cfr. il n. 2). In questo modo la procedura della multa disciplinare viene applicata a numerose contravvenzioni lievi e può quindi soddisfare l'obiettivo politico della mozione Frick che costituisce la base del progetto legislativo. Poiché la procedura della multa disciplinare comporta oneri finanziari e costi del personale minori, i cittadini e le autorità sono sgravati in caso di contravvenzioni di poco conto.

Rispetto all'avamprogetto, il disegno rinuncia a introdurre la LTV e la LMetr nell'elenco previsto all'articolo 1 capoverso 1 lettera a D-LMD.

All'articolo 57 capoverso 2 LTV sono disciplinate contravvenzioni di lieve entità.

Viene infatti punito con una multa chi utilizza un veicolo senza titolo di trasporto valido, apre le porte oppure getta oggetti all'esterno da un veicolo in movimento, utilizza la sala d'attesa senza esservi autorizzato, aziona in modo improprio il freno d'emergenza oppure insudicia gli impianti o i veicoli. Segnatamente l'utilizzo di veicoli senza titolo di trasporto valido è una contravvenzione frequente. Nella procedura di consultazione sono state tuttavia menzionate ragioni importanti che si oppongono all'introduzione della LTV nella procedura della multa disciplinare. Le fattispecie penali elencate all'articolo 57 capoverso 2 LTV sono reati puniti a querela di parte. Attualmente la LTV è sottoposta a revisione e anche nel
rispettivo disegno le disposizioni penali dello stesso articolo 57 capoverso 2 sono previste a querela di parte38.

L'impresa di trasporto deve sporgere querela alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni, per scritto oppure oralmente (art. 304 cpv. 1 CPP). Il termine di deposito della querela è di tre mesi (art. 31 CP). Questa soluzione esclude la possibilità di riscuotere una multa in loco. Infatti la sanzione inflitta in loco equivale a una sanzione inflitta d'ufficio, vale a dire senza una richiesta pertinente (querela esplicita), cioè il contrario di una sanzione inflitta su querela di parte. In assenza di un titolo di trasporto valido, le imprese di trasporto riscuotono un supplemento secondo l'articolo 20 capoverso 1 LTV, a prescindere dalla querela.

Il supplemento è destinato a coprire la presunta perdita di ricavo nonché l'onere amministrativo causato all'impresa di trasporto (art. 20 cpv. 3 LTV) e non costituisce una sanzione vera e propria. Con l'introduzione della procedura della multa disciplinare, i viaggiatori senza titolo di trasporto valido dovrebbero pagare, oltre al supplemento, anche una multa (penale). Verrebbe quindi a cadere il margine di 35 36 37 38

RS 941.41 RS 514.54 RS 272 FF 2013 6213, in particolare 6215.

877

apprezzamento rispetto alla presentazione della querela di parte (art. 57 cpv. 2 lett. b LTV).

Anche il fatto che le imprese di trasporto siano interessate dal reato in qualità di terzi è un motivo per non introdurre la LTV nell'elenco del D-LMD. Infatti sono le imprese stesse a subire un danno finanziario quando il viaggiatore, ad esempio, non paga il titolo di viaggio oppure insudicia impianti o veicoli. La procedura della multa disciplinare non costituisce una procedura con più parti coinvolte in cui è possibile far valere richieste di risarcimento. Non è neppure idonea se il procedimento penale deve giudicare richieste di terzi. Vi è inoltre il rischio che con determinati reati il contravventore metta in pericolo terzi, ad esempio se abusa del freno d'emergenza, apre la porta oppure getta oggetti all'esterno quando il veicolo è in movimento. La procedura della multa disciplinare non è quindi adatta, poiché la commisurazione della pena deve tenere conto della colpa del contravventore se quest'ultimo mette in pericolo terzi. L'importo fisso della multa disciplinare non permette di infliggere una sanzione tenendo appropriatamente conto della colpa.

Difficoltà sorgerebbero altresì per quel che concerne gli organi incaricati di riscuotere le multe disciplinari. L'articolo 2 capoverso 1 D-LMD prevede che i Cantoni designino gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. Poiché nel caso di una contravvenzione le imprese di trasporto sono anche parte lesa, sarebbe problematico delegare loro la riscossione della multa.

Per questi motivi il disegno rinuncia a prevedere la procedura della multa disciplinare per le contravvenzioni alla LTV. Per coerenza, non sono integrate nell'elenco delle leggi neanche la legge federale del 20 dicembre 195739 sulle ferrovie e la legge federale del 18 giugno 201040 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

In teoria anche le infrazioni previste dalla LMetr potrebbero essere sanzionate con la procedura della multa disciplinare, tuttavia, il procedimento in caso di perseguimento penale sarebbe diverso a seconda dello strumento di misurazione. In virtù degli articoli 3 e 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 201241 sulle competenze in materia di metrologia, spetta alle autorità cantonali oppure all'Istituto federale di metrologia
(METAS) controllare se sono state rispettate le prescrizioni in materia di misurazione. Il perseguimento penale compete ai Cantoni (art. 24 cpv. 1 LMetr). Il METAS può denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti (art. 24 cpv. 2 LMetr), ma non dispone di competenze penali proprie secondo il DPA. La procedura della multa disciplinare potrebbe entrare in linea di conto soltanto per gli strumenti di misurazione che sottostanno alla competenza cantonale. Mentre le infrazioni alle prescrizioni che sottostanno al controllo del METAS andrebbero sempre perseguite con il procedimento penale ordinario mediante denuncia (art. 24 cpv. 2 LMetr). Non è tuttavia sensato applicare procedure diverse a seconda dello strumento di misurazione per cui la LMetr non è stata integrata nell'elenco delle leggi del D-LMD.

Non sono state integrate nell'elenco neppure la legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici, il CPC, il CP, il Codice penale militare del 13 giugno 192742 (CPM), la LPAn, la LPAc, la LAgr, la LFE nonché la LEspl.

39 40 41 42

878

RS 742.101 RS 745.2 RS 941.206 RS 321.0

Il 21 giugno 2013 le Camere federali hanno adottato la legge sulla protezione degli stemmi (LPSP)43. Con l'entrata in vigore della LPSP (non prima del 2016) sarà abrogata la legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. La LPSP non disciplina fattispecie penali configurate come contravvenzioni per cui la procedura della multa disciplinare non entra in linea di conto (cfr. art. 28 LPSP)44.

All'articolo 258 capoverso 1, il CPC prevede che il giudice possa vietare ogni turbativa del possesso come, ad esempio, la sosta illecita e il passaggio su fondi. In caso di inosservanza del divieto giudiziale, il titolare del fondo deve chiedere che il contravventore sia punito (art. 258 cpv. 1 CPC, art. 30 cpv. 1 CP, art. 304 cpv. 1 CPP). I reati punibili solo a querela di parte non sono idonei alla procedura della multa disciplinare, poiché la multa disciplinare è inflitta subito e di principio nel luogo della contravvenzione, mentre il termine di querela è di tre mesi (art. 31 CP).

I reati disciplinati nel CP non entrano in linea di conto per la procedura della multa disciplinare, perché spesso non si tratta di contravvenzioni, vi sono terzi interessati dal reato oppure il reato non è stato direttamente accertato dalla polizia o dall'autorità.

Non sono sottoposte alla LMD neanche le infrazioni al CPM. Quest'ultimo prevede agli articoli 180­205 pene disciplinari per mancanza di disciplina oppure per reati di poco conto nell'ambito militare. Le altre disposizioni penali sono configurate in analogia al CP e riguardano terzi, prevedono ulteriori accertamenti oppure non si prestano per la procedura della multa disciplinare a causa dell'entità della pena comminata.

Le contravvenzioni alla LPAn perseguite dall'Amministrazione federale delle dogane secondo il DPA in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 4 aprile 200745 sulle competenze penali dell'Amministrazione federale delle dogane in combinato disposto con l'articolo 31 capoverso 2 LPAn, non possono essere considerate nell'ambito della procedura della multa disciplinare. Le altre contravvenzioni alla LPAn richiedono con frequenza ulteriori accertamenti. La commisurazione della pena dipende inoltre sovente dalla colpa. Per questo motivo la LPAn non è idonea all'integrazione nella
procedura della multa disciplinare. Lo stesso vale per le contravvenzioni alla LFE.

La LPAc non prevede infrazioni che potrebbero essere perseguite con la procedura della multa disciplinare. L'uso illecito di prodotti fitosanitari o di concimi lungo corsi d'acqua superficiali, di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettera a LPAc costituisce un delitto. La comminatoria di pena prevista per i delitti non permette di considerare questi ultimi per la procedura della multa disciplinare. La pena va inoltre commisurata alla dimensione della superficie coltivata e di conseguenza ai pericoli che minacciano le acque superficiali, per cui un importo fisso non entra in linea di conto.

La sanzione delle contravvenzioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito di prodotti agricoli spetta all'Amministrazione federale delle dogane ed è retta dal DPA (art. 1 cpv. 1 lett. o dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle competenze penali dell'Amministrazione federale delle dogane, art. 175 cpv. 2 LAgr). Non vi 43 44 45

FF 2013 4053 FF 2013 4053 in particolare 4065.

RS 631.09

879

sono altre contravvenzioni alla LAgr che potrebbero essere perseguite con la procedura della multa disciplinare.

Non si prestano alla procedura della multa disciplinare nemmeno le contravvenzioni disciplinate dalla LEspl. Gli esplosivi hanno un elevato potenziale di pericolo. Chi usa gli esplosivi, i mezzi d'innesco e altre materie in modo improprio oppure li fornisce senza osservare le prescrizioni, non può essere punito con una multa a importo fisso. Nei casi concreti occorre piuttosto tenere conto della colpa. È considerato uso improprio, ad esempio, l'imballaggio non separato dei mezzi d'innesco e delle materie esplosive (art. 19 cpv. 2 LEspl), il deposito non separato di materie esplosive e delle micce detonanti (art. 20 cpv.1 LEspl), la mancata messa al sicuro degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati (art. 22 cpv. 1 LEspl) nonché il trasporto in contenitori non separati di materie esplosive e mezzi d'innesco detonanti (art. 24 cpv. 2 LEspl). È considerata contraria alle prescrizioni la fornitura a persone di età inferiore ai 18 anni secondo l'articolo 6 capoverso 2 e l'articolo 7 capoverso 3 e 4 dell'ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 200046.

Disciplinamento generico astratto Non è possibile dare seguito alla richiesta, espressa nella procedura di consultazione, secondo cui va previsto un disciplinamento generico e astratto senza elencare le singole leggi, poiché un tale disciplinamento consentirebbe un margine di interpretazione troppo ampio quanto alla determinazione delle leggi che ammettono la procedura della multa disciplinare. Questo elemento essenziale va disciplinato esplicitamente a livello di legge. L'elenco delle singole leggi garantisce la certezza del diritto negli ambiti in cui viene applicata la procedura della multa disciplinare. Alla stregua del diritto vigente, la competenza di stabilire le singole fattispecie a livello di ordinanza è delegata al Consiglio federale.

Organi competenti Rispetto all'avamprogetto, l'articolo 2 capoverso 1 D-LMD è stato precisato e completato in seguito ai pareri espressi nella procedura di consultazione. Non solo gli ufficiali della polizia, ma anche altri organi amministrativi competenti per l'esecuzione delle leggi e ordinanze di cui all'articolo 1
capoverso 1 devono poter riscuotere multe disciplinari. La maggioranza dei Cantoni interpellati che hanno preso posizione in merito durante la consultazione, si è pronunciata a favore di un tale disciplinamento. Rispetto al diritto vigente è ora possibile estendere la procedura della multa disciplinare a un numero più rilevante di leggi.

Procedura In linea di principio il D-LMD riprende l'attuale procedura per la multa disciplinare applicata al codice stradale. Sono inoltre integrate le prescrizioni sulla responsabilità del detentore del veicolo in caso di infrazioni alla LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2014 (art. 7 LMD). Le modiche apportate alle disposizioni sulla responsabilità del detentore sono esclusivamente di ordine redazionale. Il D-LMD rinuncia a riformulare in un disciplinamento generale la responsabilità civile del detentore nel diritto sulla circolazione stradale. Fatta salva la navigazione, non esistono ambiti in cui una persona terza è paragonabile al detentore del veicolo che, in virtù di una 46

880

RS 941.411

caratteristica speciale, è corresponsabile di un atto. Non è ritenuto necessario estendere tale principio alla navigazione, poiché si parte dal presupposto che il numero dei reati contro la LNI commesso da conducenti sconosciuti sia minimo e che di norma la polizia fermi direttamente la persona che ha commesso la contravvenzione.

In seguito alle critiche emerse nella procedura di consultazione, il termine «identificato» è sostituito con «è presente o viene fermato» nelle disposizioni riguardo alla procedura generale e alla procedura applicata alla responsabilità del detentore. In questo modo è chiaro che il contravventore viene multato immediatamente e in loco dall'autorità competente. Sono fatte salve le contravvenzioni alla LCStr menzionate all'articolo 3 D-LMD. In caso di immediato pagamento della multa non si procede all'«identificazione». È invece obbligatorio rilevare i dati personali se non è possibile escludere un procedimento penale ordinario, segnatamente in occasione del rilascio del modulo concernente il termine di riflessione (art. 9 cpv. 2 D-LMD).

Occorre identificare l'interessato anche quando questi si oppone alla procedura della multa disciplinare. Se l'interessato paga la multa disciplinare entro il termine di riflessione, la copia del rispettivo modulo è distrutta (art. 6 cpv. 3 D-LMD).

Messa al sicuro e confisca La procedura della multa disciplinare proposta con il presente disegno prevede la messa al sicura e la confisca di oggetti e valori patrimoniali. Sarà ancora possibile mettere al sicuro e confiscare prodotti contenenti la canapa alla stregua dell'attuale LStup (art. 28b cpv. 4 e art. 28e cpv. 4 LStup). Il tenore della legge viene sottoposto ad adeguamenti redazionali (cfr. le spiegazioni all'art. 8 D-LMD), poiché l'applicazione della multa disciplinare viene estesa ad altri settori giuridici.

Quietanza e modulo concernente il termine di riflessione Attualmente le disposizioni inerenti alla quietanza e al modulo concernente il termine di riflessione sono disciplinate all'allegato 2 dell'ordinanza del 4 marzo 199647 sulle multe disciplinari (OMD). Nella procedura della multa disciplinare applicata al consumo della canapa (art. 28b segg. LStup), entrata in vigore il 1° ottobre 2013, le disposizioni riguardo alla quietanza e al modulo concernente il termine di riflessione
sono disciplinate a livello di legge. L'importanza di tali documenti impone che con la revisione totale delle legge sulla multa disciplinare si introducano tale regolamento a livello di legge.

La formulazione nel D-LMD riguardo alla quietanza e al modulo concernente il termine di riflessione s'ispira al disciplinamento vigente, previsto all'allegato 2 dell'OMD. Contrariamente a quanto disciplinato nella procedura della multa disciplinare, l'articolo 28f capoverso 1 lettera a LStup prevede che la quietanza indichi i dati personali del contravventore. Il disegno non riprende la norma speciale dell'attuale diritto in materia di stupefacenti. La procedura della multa disciplinare, semplice e senza formalità, è considerata passata in giudicato con il pagamento della multa (cfr. art. 11 D-LMD). Per tale motivo non vengono registrati i dati personali.

47

RS 741.031

881

1.4

Compatibilità tra i compiti e le finanze

Il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare spetta ai Cantoni.

Con l'estensione a più leggi aumenta ovviamente anche il numero delle procedure della multa disciplinare che a sua volta comporta un onere maggiore per le autorità cantonali. Al contempo sono però sgravate le autorità cantonali competenti per la procedura penale ordinaria (p. es. la polizia, il pubblico ministero, i tribunali). La procedura penale ordinaria va eseguita soltanto nel caso in cui l'interessato non paga la multa disciplinare, si oppone alla procedura della multa disciplinare oppure se tale procedura non entra in linea di conto per i motivi specificati agli articoli 3, 4 e 5 D-LMD. È previsto che l'onere complessivo delle autorità cantonali diminuisca, poiché la procedura della multa disciplinare comporta un onere minore rispetto a quello della procedura penale ordinaria.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Anche i seguenti Paesi limitrofi, Germania, Austria e Francia, prevedono una procedura della multa disciplinare.

In Germania viene applicata una procedura della multa disciplinare per infrazioni secondo il diritto federale e dei Länder (§ 2 Gesetz vom 24. Mai 1968 über Ordnungswidrigkeiten [OWiG] nella versione del 19 febbraio 1987, ultima modifica del 10 ottobre 2013)48. Tale procedura non si limita esclusivamente alle contravvenzioni del codice stradale. Secondo § 56 capoverso 1 e § 57 capoverso 2 OWiG, le autorità amministrative oppure i funzionari dei servizi di polizia competenti possono ammonire l'interessato in caso di infrazioni disciplinari di poco conto e riscuotere una multa d'avvertimento dai 5 ai 35 Euro. Le autorità o i funzionari devono dimostrare di appartenere al corpo di polizia mediante uniforme o in un altro modo (§ 57 OWiG). Questa procedura è applicata soltanto se l'interessato si dichiara d'accordo con l'avvertimento e paga la pertinente multa subito o entro una settimana. In seguito al pagamento della multa d'avvertimento è rilasciata una quietanza. La procedura è gratuita. Non è previsto il perseguimento penale se la multa viene pagata.

In Austria il Verwaltungsstrafgesetz del 1991 disciplina al § 49a le cosiddette «decisioni anonime» («Anonymverfügungen»)49. Mediante ordinanza ogni land può definire singole fattispecie contravvenzionali amministrative e le rispettive pene pecuniarie fino a 365 Euro. Tale legge permette quindi di sanzionare mediante decisione anonima non solo le contravvenzioni al codice stradale, ma anche altre fattispecie penali. È possibile applicare la menzionata procedura se la denuncia si basa su informazioni di un organo di sorveglianza pubblica in servizio oppure su un accertamento effettuato in base a immagini scattate da un impianto tecnico. Non è obbligatorio che l'identità della persona sia certa. La decisione anonima è inviata alla persona che secondo l'autorità conosce l'autore del reato oppure può identificarlo facilmente. Alla decisione anonima è allegata una polizza di versamento su cui figura il numero d'identificazione. La procedura si conclude con il pagamento della pena pecuniaria entro quattro settimane, nel qual caso non vengono effettuati ulterio48 49

882

Il testo di legge è consultabile sul sito: www.gesetze-im-internet.de/ > Gesetze/Verordnungen > Gesetze/Verordnungen alphabetisch sortiert > O > OWiG.

Il testo di legge è consultabile sul sito: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert > Verwaltungsstrafgesetz > art. 49a.

ri accertamenti per identificare l'autore sconosciuto. In caso contrario è avviato il procedimento penale ordinario.

In Francia determinate contravvenzioni possono essere sanzionate con la procedura amministrativa senza la partecipazione di un giudice. L'imputato è tenuto a pagare subito o entro 45 giorni una multa forfettaria (art. 529-1 code de procédure pénale)50. Tale procedura è applicata in caso di violazioni di prescrizioni in materia di traffico, trasporto, detenzione di animali, sanità pubblica, offerta di bibite alcooliche, ma anche nell'ambito della raccolta e distruzione di medicinali non usati, del trattamento di rifiuti sanitari che comportano rischi d'infezione, dell'agricoltura, della pesca di mare, dello sport, del rumore e delle armi (art. R48-1 code de procédure pénale)51. Se non viene rispettato il termine prescritto del pagamento o della domanda di condono per la multa inflitta, la multa è considerata titolo esecutivo (art. 529-2 code de procédure pénale).

1.6

Attuazione

Dopo la consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplinerà nella rispettiva ordinanza quali contravvenzioni possono essere sanzionate con la procedura della multa disciplinare e ne stabilisce l'importo (art. 15 D-LMD). A tale proposito dovrà decidere se prevedere un'unica ordinanza per tutte le contravvenzioni soggette alla multa disciplinare oppure se emanare diverse ordinanze per materia che prevedano le varie contravvenzioni.

La legge può essere attuata soltanto se è concretizzata mediante ordinanza del Consiglio federale e sono elencate le fattispecie penali nonché i rispettivi importi. I Cantoni disporranno del tempo necessario per attuare le nuove disposizioni. Non appena sarà adottata la legge, i Cantoni potranno adeguare la legislazione e designare i singoli servizi competenti per l'esecuzione delle pertinenti leggi e autorizzarli alla riscossione delle multe disciplinari.

1.7

Interventi parlamentari

La revisione totale della legge sulle multe disciplinari adempie sia la richiesta della mozione Frick (10.3747 «Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini»), precisata al numero 1.1.2, sia la richiesta della mozione [Ribaux] Favre (13.3063 «Il Ministero pubblico della Confederazione deve concentrarsi sui suoi compiti essenziali»), ripresa dal consigliere nazionale Favre.

Tale mozione chiede di trasferire dalla giurisdizione federale a quella cantonale la competenza di perseguire falsificazioni di vignette autostradali.

50

51

Il testo di legge è consultabile sul sito: www.legifrance.gouv.fr > Droit français > Les codes en vigueur > Nom du code: code de procédure pénale.; vgl. auch Bernard Bouloc, Droit pénal général, 21a ed., Parigi 2009, n. 185.

Il testo di legge è consultabile sul sito: www.legifrance.gouv.fr > Droit francais > Les codes en vigueur > Nom du code: code de procédure pénale.

883

2

Commento ai singoli articoli

Art. 1

Principi

Capoverso 1 La revisione totale della vigente LMD, che nella prassi ha dato buoni risultati, intende mantenere a grandi linee l'attuale disciplinamento ed estenderlo ad altre leggi.

L'ampliamento dell'elenco delle leggi richiede tuttavia l'adeguamento delle disposizioni in vigore. Vengono inoltre apportate alcune modifiche redazionali e un cambiamento del collocamento nella sistematica legislativa.

Il disegno integra nell'elenco le leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità, accertate nel luogo in cui sono state commesse e che possono essere sanzionate in una procedura semplificata e rapida. La frequenza prevista delle contravvenzioni costituisce un ulteriore criterio, ma subordinato (cfr. art. 3 D-LMD riguardo ai presupposti). La procedura della multa disciplinare può essere applicata a reati intenzionali e colposi (cfr. art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr). Una contravvenzione punibile sia come reato intenzionale sia come reato colposo può essere perseguita con la procedura della multa disciplinare a condizione che i due tipi di reati non comportino conseguenze giuridiche distinte. Se invece il reato intenzionale è qualificato quale delitto e il reato colposo quale contravvenzione, la procedura della multa disciplinare non entra in linea di conto. In questi casi è necessario accertare l'intenzione ad esempio interrogando l'imputato. Non viene quindi applicata la procedura della multa disciplinare, poiché ciò travalica i suoi limiti.

Le leggi elencate al capoverso 1 sono integrate nell'elenco a prescindere dalla competenza in materia di perseguimento penale (polizia, autorità amministrative, eventuali deleghe, cfr. spiegazioni in merito all'art. 2 cpv. 1 D-LMD).

Rispetto al diritto vigente la formulazione al capoverso 1 è adeguata e contiene una disposizione imperativa. Nella misura in cui sono adempiti i presupposti della legge, va applicata la procedura della multa disciplinare.

I Cantoni sono liberi di applicare la procedura della multa disciplinare a contravvenzioni cantonali o comunali. A tale proposito non è necessario che la legge preveda un'autorizzazione esplicita.

Lettera a numero 1 All'articolo 120 capoverso 1 lettera a­c della LStr sono disciplinate le sanzioni per le violazioni all'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza, il cambiamento d'impiego o il trasferimento di
residenza senza il necessario permesso. Sia per i reati intenzionali sia per quelli colposi è comminata la multa. Sono punibili segnatamente le violazioni all'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza secondo gli articoli 10­16 LStr, il cambiamento d'impiego oppure il passaggio da un'attività dipendente a un'attività indipendente senza la necessaria autorizzazione (art. 38 LStr) nonché il trasferimento della residenza in un altro Cantone senza il permesso (art. 37 LStr).

All'articolo 32a dell'ordinanza del 22 maggio 200252 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) è comminata una multa fino a 5 000 franchi a chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione.

52

884

RS 142.203

L'articolo 90a dell'ordinanza del 24 ottobre 200753 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) prevede di sanzionare con una multa fino a 1 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 oppure 72 OASA. Tali infrazioni possono essere di poco conto e in linea di principio accertate nell'ambito di un controllo ufficiale, ad esempio in occasione di un controllo delle persone effettuato dalla polizia oppure quando l'interessato si presenta dinanzi all'autorità di migrazione; si prestano quindi al perseguimento con la procedura della multa disciplinare.

L'elaborazione di dati personali in materia di stranieri e asilo è disciplinata nell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200654. Secondo l'allegato 1 numero 2 della stessa ordinanza le autorità di polizia cantonali e comunali possono accedere online all'identità (lett. a) e all'indirizzo di stranieri (lett. b), al tipo di permesso, alla data effettiva d'entrata e alla durata dell'autorizzazione (lett. f), all'attività svolta (lett. h) nonché al nome e all'indirizzo della ditta (lett. i). Mentre invece le autorità di polizia cantonali e comunali non hanno accesso ai dati riguardo a una decisione negativa in merito all'attività indipendente secondo l'OLCP e neanche riguardo alla data di uscita (all. 1 n. 2 lett. h alla fine e lett. j dell'ordinanza SIMIC). Nonostante l'accesso limitato, le autorità di polizia comunali e cantonali possono consultare dati per accertare le infrazioni. Anche le autorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri dispongono di informazioni rilevanti e sono in grado di elaborarle (ordinanza SIMIC, all. 1, colonna «MIGRA»).

L'integrazione della LStr nel catalogo della LMD è stata molto controversa in sede di consultazione, tuttavia la maggioranza dei partecipanti che si sono pronunciati in merito si sono detti favorevoli. Poiché le infrazioni alla stessa si prestano a essere perseguite con la procedura della multa disciplinare e la maggioranza degli interpellati concorda su questo punto, abbiamo deciso di includere la LStr nell'elenco.

Numero 2 Secondo l'articolo 116 LAsi è punibile chiunque dinnanzi le autorità fa scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiuta di fornire le informazioni. Il carattere non
veritiero di una dichiarazione di norma non è immediatamente riconoscibile: in tali casi la procedura della multa disciplinare non entra quindi in linea di conto; per contro il rifiuto di fornire informazioni non richiede ulteriori accertamenti e può essere punito con la multa disciplinare.

L'articolo 116a LAsi, che disciplina la violazione delle prescrizioni di pagamento, non si addice alla procedura della multa disciplinare, poiché tali infrazioni sono perseguite da un'autorità amministrativa della Confederazione, secondo il DPA.

Numero 3 La LCSI e l'ordinanza dell'11 dicembre 197855 sull'indicazione dei prezzi (OIP) emanata sulla base della stessa legge si addicono alla procedura della multa disciplinare e figurano quindi nell'elenco. In virtù dell'articolo 24 LCSI, chi viola l'obbligo di indicare i prezzi è punito con una multa sino a 20 000 franchi. Anche se secondo il diritto cantonale l'autorità competente per la vigilanza (art. 22 cpv. 1 OIP) spesso non è la polizia stessa, ma piuttosto la polizia del commercio oppure l'ispettorato del 53 54 55

RS 142.201 RS 142.513 RS 942.211

885

commercio, i Cantoni possono delegare a queste autorità l'applicazione della procedura della multa disciplinare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni determinanti (cfr. art. 2 cpv. 1 D-LMD).

Numero 4 All'articolo 24a lettera b LPN figurano contravvenzioni idonee alla procedura della multa disciplinare. Tale disposizione sanziona chi contravviene a una disposizioni esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18­18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a LPN e la cui violazione è stata dichiarata punibile. Chi raccoglie, a scopo di lucro, piante selvatiche e cattura animali in libertà senza rispettare l'apposito obbligo di permesso (art. 19 LPN) oppure coglie, dissotterra, sradica, porta via, offre in vendita, vende, compra o distrugge piante rare (art. 20 LPN) può essere multato dall'autorità competente nel luogo in cui ha commesso la contravvenzione.

Non si addice invece alla procedura della multa disciplinare l'articolo 24a lettera a LPN, che prevede la sanzione di chi disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale. Non è affatto certo che membri della polizia siano in grado di accertare facilmente un'infrazione nel luogo della commissione. In particolare i funzionari di polizia dovrebbero conoscere il contenuto della condizione o dell'onere. Non è quindi possibile dare seguito all'opinione dei pochi partecipanti alla consultazione che considerano l'articolo 24a lettera a e c LPN adatto alla procedura della multa disciplinare.

Numero 5 La LArm prevede varie disposizioni riguardo a infrazioni che possono essere accertate nel luogo in cui sono state commesse e che sono adatte alla procedura della multa disciplinare, ad esempio l'omissione di recare con sé il permesso di porto d'armi (art. 34 cpv. 1 lett. h LArm) oppure il trasporto d'armi da fuoco senza separazione di arma e munizioni (art. 34 cpv. 1 lett. n LArm).

Le altre disposizioni penali non possono essere giudicate con la procedura della multa disciplinare. L'articolo 33 LArm elenca le fattispecie considerate delitti se commessi intenzionalmente e contravvenzioni se commesse per negligenza. La questione dell'intenzionalità richiede ulteriori accertamenti.

All'articolo 34 LArm vengono usati termini giuridicamente poco precisi oppure descritti
atti che richiedono maggiori accertamenti, come ad esempio l'ottenimento fraudolento di un permesso d'acquisto o di un porto d'armi oppure di una bolletta di scorta (art. 34 cpv. 1 lett. a e l LArm), il tiro in luoghi non accessibili al pubblico (art. 34 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con art. 5 cpv. 3 LArm), l'iscrizione di indicazioni false o incomplete (art. 34 cpv. 1 lett. d LArm), la custodia senza la dovuta diligenza (art. 34 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con art. 26 cpv. 1 LArm), l'obbligo di segnalare immediatamente la perdita dell'arma (art. 34 cpv. 1 lett. g in combinato disposto con art. 26 cpv. 2 LArm), il fatto di non recare con sé il permesso di porto d'armi in luoghi accessibili al pubblico (art. 34 cpv. 1 lett. h in combinato disposto con art. 27 cpv. 1 LArm), l'inadempimento dell'obbligo di notificazione legato a un termine (art. 34 cpv. 1 lett. i in combinato disposto con l'art. 7a, 9c, 11 cpv. 3 e 4, 11a cpv. 2, 17 cpv. 7 e 42 cpv. 5 LArm) e la violazione dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione eccezionale in caso di successione ereditaria (art. 34 cpv. 1 lett. j in combinato disposto con l'art. 6a, 8 cpv. 2bis e 11 cpv. 4

886

LArm). Le menzionate fattispecie penali non si prestano alla procedura della multa disciplinare.

Se le contravvenzioni vengono commesse in materia di transito nel traffico turistico e d'importazione di armi, l'Amministrazione federale delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni secondo il diritto penale amministrativo (art. 36 cpv. 2 LArm). Tali infrazioni non sono adatte per la procedura della multa disciplinare.

Numeri 6 e 11 Proponiamo di assoggettare alla procedura della multa disciplinare le contravvenzioni di lieve entità alla legge sull'alcool e alla LDerr . Queste due leggi nonché le rispettive disposizioni esecutive sanzionano la vendita di bevande alcooliche a bambini e adolescenti sotto una determinata soglia d'età. Le disposizioni sulle bevande distillate sono disciplinate nella legge sull'alcool (art. 1 e art. 57 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 41 cpv. 1 lett. i), mentre le disposizioni riguardo alle bevande alcooliche fermentate (p. es. la birra e il vino) figurano nella LDerr (art. 11 dell'ordinanza del 23 novembre 200556 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr] in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 1 lett. g LDerr).

Ambedue le leggi vanno integrate nella legge sulle multe disciplinari per evitare che con la procedura della multa disciplinare possa essere perseguita soltanto la vendita vietata di un determinato tipo di alcool. A questo proposito ricordiamo che è in corso l'elaborazione di un progetto di legge che intende disciplinare la vendita di tutti i tipi di alcool in unico atto normativo57. Se dovesse entrare in vigore, tale legge dovrà essere integrata nell'elenco dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a D-LMD con stralcio della legge sull'alcool e della legge sulle derrate alimentari. Anche la LDerr è attualmente sottoposta a una revisione, la quale tuttavia non incide sulle presenti spiegazioni58.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sostenuto che la responsabilità in caso di vendita di alcool ad adolescenti e bambini sotto il limite di età prescritto incomberebbe soltanto alle persone giuridiche (cioè le imprese). La responsabilità è però in primo luogo dei commessi, per cui è senz'altro possibile applicare la procedura della multa disciplinare.

È invece corretta la critica sollevata in sede di
consultazione secondo cui la procedura della multa disciplinare non si addice alla sanzione di imprese che sono sottoposte a regolari controlli ufficiali. In questi casi si tratta tuttavia di altre contravvenzioni alla legge sulle derrate alimentari e alla legge sull'alcool, ad esempio la violazione intenzionale delle norme d'igiene (art. 48 cpv. 1 lett. a LDerr) oppure la produzione di bevande distillate senza autorizzazione (art. 52 cpv. 1 lett. a della legge sull'alcool). In tali casi è sovente necessario effettuare ulteriori accertamenti e per determinare l'entità della multa va inoltre tenuto conto della colpa e delle condizioni concrete dell'impresa (p. es. settore di attività, dimensioni, e precedenti).

56 57

58

RS 817.02 Messaggio del 25 gennaio 2012 concernente la revisione totale della legge sull'alcool (legge sull'imposizione delle bevande spiritose e legge sul commercio dell'alcool); FF 2012 1043. Tale progetto prevede l'elaborazione di una nuova legge sul commercio di bevande alcooliche (legge sul commercio dell'alcool, LCAlc).

FF 2011 5017

887

Numero 7 In passato la sanzione di violazioni lievi alla LCStr mediante procedura della multa disciplinare ha dato buoni risultati ed è considerata modello da seguire per la generica applicazione della procedura della multa disciplinare, introdotta anche per altre leggi federali. La LCStr è quindi mantenuta nell'elenco al capoverso 1 lettera a.

Numero 8 La LUSN disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. L'articolo 14 capoverso 1 LUSN punisce con una multa di 200 franchi chiunque «in violazione degli articoli 3­5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alla prescrizioni». I capoversi 2 e 3 dell'articolo 16 LUSN prevedono già oggi la procedura della multa disciplinare.

Numero 9 La LNI disciplina fattispecie simili a quelle previste dalla LCStr, ma che si riferiscono alla navigazione. La menzionata legge sanziona chiunque in prossimità delle rive circola a velocità eccessiva oppure costeggia la riva (art. 40 LNI in combinato disposto con l'articolo 53 dell'ordinanza dell'8 novembre 197859 sulla navigazione interna). Queste infrazioni che presentano una lieve gravità concreta possono essere accertate e sanzionate anche in loco dalle autorità competenti (p. es. dalla polizia lacuale). Anche i partecipanti alla consultazione si sono detti d'accordo sull'integrazione della LNI nella procedura della multa disciplinare.

Numero 10 Nella consultazione è stato proposto di integrare la LPAmb nell'elenco delle leggi.

La LPAmb vieta tra l'altro di incenerire i rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 61 cpv. 1 lett. f) nonché di depositare i rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 61 cpv. 1 lett. g). Il deposito di rifiuti è spesso individuato in un secondo momento e di rado la polizia riesce ad accertarlo immediatamente. L'applicazione della procedura della multa disciplinare escluderebbe inoltre la riscossione successiva della tassa sui rifiuti e sul deposito, poiché una volta pagata la multa disciplinare vengono distrutti i dati. In tali casi non è quindi opportuno applicare la procedura della multa disciplinare.

Per contro, le infrazioni lievi
all'ordinanza del 28 febbraio 200760 sugli stimoli sonori e i raggi laser ­ ordinanza emanata in virtù della LPAmb ­ possono essere sanzionate facilmente e senza formalità mediante la procedura della multa disciplinare.

Numero 12 La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo vieta di fumare in locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1). L'articolo 5 capoverso 1 lettera a disciplina la violazione al divieto di fumo di cui all'articolo 2 capoverso 1. Questa fattispecie si addice all'applicazione della procedura della multa disciplinare. L'obiezione emersa nella 59 60

888

RS 747.201.1 RS 814.49

consultazione secondo cui sarebbero ipotizzabili solo pochi procedimenti, non è plausibile. La necessità di integrare la menzionata legge nell'elenco è anche dovuta al fatto che alcuni Cantoni prevedono già oggi l'applicazione della multa disciplinare in questi casi (p. es. i Cantoni Berna e Neuchâtel per la violazione di prescrizioni cantonali).

Le fattispecie previste all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo non possono invece essere sanzionate con la procedura della multa disciplinare. Nel caso delle violazioni commesse in quest'ambito si tratta infatti di infrazioni commesse nell'azienda per cui sono sistematicamente coinvolte più persone. La multa massima definita dalla procedura della multa disciplinare è quindi ritenuta troppo bassa, perché non consente di tenere conto della colpa del contravventore che è regolarmente più grave di quella riscontrata nelle infrazioni di poca entità.

Numero 13 L'articolo 19a numero 1 LStup punisce il consumo di stupefacenti senza autorizzazione. A seguito della modifica della LStup del 28 settembre 201261 la procedura della multa disciplinare è oggi applicata al consumo di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (art. 28b­28l LStup). Riteniamo opportuno disciplinare anche tali casi nella nuova legge sulla multa disciplinare proposta con il presente messaggio. La nuova legge è in grado di tenere conto delle particolarità del consumo della canapa.

Numero 14 La LFO permette di limitare l'accesso a determinate zone forestali (art. 14 cpv. 2 LFO). In tali zone è generalmente vietato circolare con veicoli a motore (art. 43 cpv. 1 lett. d LFO) e spesso vige inoltre un divieto generico di accesso (art. 43 cpv. 1 lett. c LFO). Come nel caso della LCStr, l'inosservanza di tale divieto può essere accertato direttamente dalla polizia e può essere punito in loco con una multa disciplinare. Anche se alcuni interpellati prevedono pochi casi di questo genere, per analogia alle contravvenzioni previste nella LCStr, la LFO viene introdotta nell'elenco delle leggi all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

Numero 15 Varie contravvenzioni alla LCP o alle ordinanze emanate in base alla stessa possono essere accertate e punite in loco. È ad esempio punito con una multa chiunque:

61 62

­

lascia cacciare cani (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP);

­

non reca con se i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza (art. 18 cpv. 4 LCP);

­

accede a zone di tranquillità, definite come tali dai Cantoni, che si trovano al di fuori dei percorsi utilizzabili o circola su queste ultime (art. 4bis dell'ordinanza del 29 febbraio 198862 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett.

e LCP);

FF 2012 7197 RS 922.01

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­

non rispetta l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio in foresta (art. 5 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 30 settembre 199163 sulle bandite federali [OBAF] in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett. e LCP);

­

non rispetta il divieto di piantare tende o campeggiare sul territorio delle bandite federali (art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF in combinato disposto con l'art.

18 cpv. 1 lett. e LCP);

­

non rispetta il divieto di sciare al di fuori delle piste segnalate nelle bandite federali (art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett. e LCP);

­

non rispetta l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 5 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 21 gennaio 199164 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1 lett. e LCP).

Le menzionate prescrizioni disciplinano l'utilizzazione delle bandite federali e sono configurate in modo simile a quelle previste nella LCStr per l'utilizzazione delle strade.

I guardiacaccia o altri organi cantonali competenti per l'esecuzione della LCP accertano le infrazioni menzionate. A questi ultimi sono conferite le qualità di funzionari della polizia giudiziaria (art. 26 LCP).

Sono considerati casi particolari i casi in cui i Cantoni prevedono altre contravvenzioni soggette alla multa disciplinare (art. 18 cpv. 5 LCP). In presenza di più reati di cui uno non può essere perseguito e giudicato secondo la procedura della multa disciplinare, l'articolo 4 capoverso 3 lettera b D-LMD prevede di applicare a tutti i fatti la procedura penale ordinaria e non la procedura della multa disciplinare. È fatta salva la possibilità da parte dei Cantoni di applicare la procedura della multa disciplinare a contravvenzioni cantonali e comunali (cfr. art. 1).

Numero 16 La LFSP punisce chi disattende le misure di protezione (art. 17 cpv. 1 lett. a LFSP).

Questo tipo di contravvenzione viene accertata dalla sorveglianza cantonale competente in materia di pesca (art. 23 LFSP). Fanno parte delle misure protettive i periodi protetti e la lunghezza minima dei pesci e dei gamberi (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LFSP).

All'articolo 2 dell'ordinanza del 24 novembre 199365 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) sono disciplinate le lunghezze minime. I Cantoni specificano i periodi protetti (art. 1 cpv. 2 OLFP).

La sorveglianza cantonale in materia di pesca può accertare in loco se è stato pescato un pesce al di sotto della lunghezza minima e può punire il contravventore con una multa disciplinare. Per i motivi specificati, la LFSP è da integrare nell'elenco del D-LMD.

Numero 17 L'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sul commercio ambulante prevede di punire con una multa disciplinare chiunque eserciti il commercio ambulante senza autorizzazione (lett. b) o senza recarla con sé (lett. f). È possibile effettuare dei 63 64 65

890

RS 922.31 RS 922.32 RS 923.01

controlli in loco. Se non vi è certezza in merito a quali disposizioni penali applicare (l'interessato non ha l'autorizzazione o non l'ha portata con sé), non è possibile riscuotere una multa disciplinare, l'autorità deve invece perseguire e giudicare il caso con la procedura penale ordinaria.

Lettera b È altrettanto possibile perseguire con la multa disciplinare le contravvenzioni disciplinate nelle disposizioni esecutive delle leggi elencate alla lettera a numero 1­12 e 14­17. Questo non vale per le contravvenzioni alla LStup. Conformemente alla revisione della LStup recentemente entrata in vigore (art. 28b­28l LStup), la procedura della multa disciplinare è applicata esclusivamente al consumo non autorizzato della canapa.

Capoverso 2 La procedura della multa disciplinare è applicata soltanto alle contravvenzioni menzionate dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive; in tale sede il Consiglio federale deve inoltre stabilire l'importo della multa disciplinare.

Capoverso 3 La procedura abbreviata secondo l'articolo 65 capoverso 1 DPA soddisfa sufficientemente le esigenze della procedura semplificata, per cui la procedura della multa disciplinare è prevista soltanto per infrazioni a leggi federali che non sono (esclusivamente) perseguite e giudicate in base al diritto penale amministrativo ma vengono sanzionate dalle autorità cantonali. Per questo, ad esempio la legge sull'energia del 26 giugno 199866 oppure la legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 190267 non fa parte dell'elenco al capoverso 1.

L'articolo 15 LUSN costituisce un'eccezione. Prevede infatti che l'Amministrazione federale delle dogane applichi la procedura della multa disciplinare e non il diritto penale amministrativo, a condizione che la multa disciplinare possa essere riscossa in loco (cfr. spiegazioni riguardo alle modifiche alla LUSN.)

Capoverso 4 La procedura della multa disciplinare è applicata a sanzioni lievi. Per questo motivo l'importo massimo non viene aumentato a 400 o a 500 franchi, ma è mantenuto a 300 franchi. In seguito al rincaro, nel 1996 l'importo massimo è stato elevato a 300 franchi (calcoli basati sul rincaro dal 1970 al 1993)68. Considerato il rincaro cumulato, tale importo corrisponderebbe a 345 franchi.69 Questa lieve differenza non giustifica quindi l'aumento dell'importo massimo a 400 o a 500 franchi. La multa di 300 franchi tiene sufficientemente conto dei reati poco gravi perseguiti con la procedura della multa disciplinare.

66 67 68 69

RS 730.0 RS 734.0 FF 1993 III 581 585 Indice nazionale dei prezzi al consumo, stato 31 dicembre 1993 su 100.4 punti, stato del 31 ottobre 2013 su 115.3 punti (base maggio 1993 = 100 punti); informazioni disponibili soltanto in tedesco: www.bfs.admin.ch > Themen > Preise > Landesindex der Konsumentenpreise > Detaillierte Daten

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Anche laddove l'ammontare della multa non permetta di applicare la procedura della multa disciplinare, è tuttavia possibile giudicare le contravvenzioni in modo semplice e tempestivo grazie alla procedura del decreto d'accusa prevista dal CPP.

Il disegno prevede che il Consiglio federale fissi nell'ordinanza di esecuzione l'ammontare della multa per i singoli reati sotto forma di un importo fisso, semplificando così la procedura. Tali multe sono riscosse a prescindere dalla capacità finanziaria. Anche se si volesse tenere conto delle diverse capacità finanziarie degli imputati, resterebbe poco margine per la graduazione, poiché il torto è minimo e la colpa, giudicata in base al modo e all'intensità, presenta poche differenze. Di norma gli interessati non considerano le multe disciplinari inique. Il vantaggio del trattamento semplificato, rapido e meno costoso compensa la rinuncia ad accertare la colpa e le condizioni finanziari dell'imputato.

In base al diritto vigente è prevista una multa disciplinare di 100 franchi per le infrazioni alla LStup (art. 28b cpv. 2 LStup). È probabile che l'ordinanza del Consiglio federale non modifichi tale importo, poiché è appena stato fissato dal Parlamento.

Capoverso 5 Alla stregua della legge attuale, non sono considerati precedenti e situazione personale dell'imputato, poiché nella procedura della multa disciplinare tutti gli atti procedurali sono effettuati seduta stante.

Art. 2

Organi competenti

Capoverso 1 La procedura della multa disciplinare è applicata alle contravvenzioni perseguite e giudicate dagli organi di polizia e dalle autorità cantonali. Se invece sono competenti le autorità amministrative della Confederazione, si applica il diritto penale amministrativo (art. 1 DPA) che esclude la procedura della multa disciplinare (art. 1 cpv. 3 D-LMD).

Come il diritto vigente, anche il disegno non esclude la delega. In virtù dell'articolo 14 CPP i Cantoni designano le proprie autorità penali. Per analogia, l'articolo 2 capoverso 1 del disegno prevede che i Cantoni designino gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. Possono delegare tale competenza totalmente o in parte agli organi responsabili dell'esecuzione delle leggi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a D-LMD e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse.

In virtù dell'articolo 178 capoverso 3 Cost. è possibile delegare compiti della polizia a privati, a condizione che la delega del compito sia formalmente prevista in una legge, risponda al pubblico interesse e sia proporzionata. A differenze dell'ambito delle attività economiche, lo Stato non può privatizzare del tutto la garanzia della sicurezza della società, ovvero conferire tale compito a privati. Sebbene la Costituzione non preveda pertinenti restrizioni, la dottrina è del parere che ci sia un nucleo centrale di compiti amministrativi non delegabili. In tale contesto rientra anche il perseguimento penale in senso stretto oppure misure di sicurezza che costituiscono

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gravi ingerenze nei diritti fondamentali70. Se il personale di sicurezza privato viene impiegato in via subordinata, ovvero se nell'esercizio della sua attività è sottoposto a un rigoroso controllo da parte del personale statale e non dispone di alcun margine di manovra, non si è in presenza di un trasferimento di compiti statali a privati. In tali casi il personale di sicurezza privato si limita a fornire un sostegno ai servizi statali71. Il personale di sicurezza privato può segnatamente controllare il rispetto di prescrizioni nell'ambito del traffico stazionario, ad esempio il rispetto degli orari di sosta.

Poiché il contravventore è libero di scegliere se pagare la multa disciplinare o, in caso contrario, chiedere di avviare una procedura penale ordinaria, vi è sufficiente controllo delle persone a cui viene delegato tale compito. Dato che la delega si limita a reati di poco conto, è opportuno applicare la procedura della multa disciplinare.

È compito dei Cantoni determinare una delega nel rispetto delle pertinenti regole vigenti oppure creare basi legali cantonali affinché sia possibile un'applicazione della delega.

Capoverso 2 In vari ambiti l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) collabora all'esecuzione di disposti federali specifici, nella misura in cui questi ultimi lo prevedano (cosiddetti compiti di natura non doganale della Confederazione; cfr. art. 95 della legge del 18 marzo 200572 sulle dogane [LD]). Se nel corso di controlli vengono accertate delle infrazioni, è di norma necessario ricorrere all'autorità di perseguimento penale competente, dunque alla polizia cantonale; tuttavia tale procedura si è verificata onerosa in particolare nel caso di reati di poco conto. È stato quindi convenuto, sulla base di accordi conclusi con i Cantoni in virtù dell'articolo 97 LD, che segnatamente nel settore del diritto sugli stranieri e sull'asilo, del codice stradale, del diritto sugli stupefacenti e sulle armi, l'AFD e in particolare il corpo delle guardie di confine posto sotto la sua autorità, possano perseguire autonomamente certe infrazioni; possono così riscuotere multe oppure depositi per conto dei Cantoni oppure delegare il caso al pubblico ministero mediante denuncia. Gli accordi sono stati in parte criticati per la scarsa trasparenza ed è stata sollevata la domanda della loro
costituzionalità. Nel rapporto in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 2 marzo 2010 «Sicurezza interna: chiarire le competenze»73 (rapporto Malama), il nostro Consiglio giunge alla conclusione che è auspicabile completare l'articolo 97 LD sugli accordi cantonali, precisando che i Cantoni possono delegare soltanto le competenze attribuite loro dalla legislazione federale nei settori in cui la Confederazione dispone di una competenza legislativa74. La prevista revisione della LD terrà conto di tale richiesta. Per gli ambiti e i compiti in cui i Cantoni delegano sistemati70

71

72 73 74

Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012 3973, 4055 segg. e 4097 segg. con riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 sulle società militari private, FF 2006 614; a G. Biaggini, St. Galler Kommentar all'art. 178 Cost, 2a ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, Rz. 28; nonché a W. Kälin/A. Lienhard/J. Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, in: ZSR 126/2007 I, pag. 74.

Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012 3973 4056.

RS 631.0 FF 2012 3973 FF 2012 3973 4108

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camente le loro competenze esecutive all'AFD mediante accordi riteniamo che sarebbe opportuno completare la legislazione federale per affidare le relative competenze direttamente all'AFD75. Tenendo conto delle conclusioni precedenti, all'articolo 2 capoverso 2 proponiamo una disposizione secondo la quale l'AFD può riscuotere multe disciplinari nei settori in cui dispone già di competenze di controllo in virtù del diritto federale.

Secondo l'articolo 1 lettera a in combinato disposto con l'articolo 100 capoverso 1 LD, l'AFD ha originariamente il compito di controllare il traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale. Sempreché sia rilevante in relazione con la legge sulle multe disciplinari, l'AFD dispone inoltre di competenze di controllo nell'ambito delle leggi sugli stranieri, sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti.

È inoltre autorizzata a perseguire reati nell'ambito dell'importazione e in parte anche dell'esportazione sulla base delle seguenti leggi: LArm, LDerr, LCP e LFSP.

Anche secondo il presente disegno in linea di principio la competenza del perseguimento penale continuerà a spettare ai Cantoni.Non è quindi più necessario che i Cantoni «rideleghino», nell'ambito di accordi ad hoc, le competenze per il perseguimento di infrazioni che in futuro saranno sanzionate con la multa disciplinare all'AFD. Anche se tale «ridelega» è conforme alla Costituzione, non è tuttavia trasparente. In casi in cui le multe pronunciate dall'AFD non verranno pagate immediatamente, saranno trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente. Le multe riscosse dall'AFD confluiranno nella Cassa federale.

Capoverso 3 I membri degli organi di polizia o di autorità possono riscuotere le multe soltanto nell'ambito della loro funzione ufficiale. I contravventori non devono avere alcun dubbio sulla funzione dei membri di polizia o di altre autorità. Per questo motivo è previsto l'obbligo di esibire un documento.

Proponiamo per contro di rinunciare all'obbligo di uniforme. La vigente disposizione all'articolo 4 capoverso 2 OMD è obsoleta. Innanzitutto la competenza di riscuotere multe disciplinari non spetta soltanto agli organi di polizia ma, nella misura prevista dal diritto cantonale, anche ai membri di altre autorità che non sempre dispongono di uniformi. In secondo luogo,
a seconda delle disposizioni cantonali applicabili gli agenti di polizia possono accertare infrazioni gravi anche se indossano abiti civili. È quindi giustificato rinunciare all'obbligo di uniforme per le infrazioni che possono essere sanzionate secondo la procedura della multa disciplinare.

Anche nella modifica della LStup che riguarda la riscossione di multe per il consumo della canapa si è rinunciato all'obbligo di uniforme (art. 28b­28l LStup).

Art. 3

Presupposti

Oggetto della multa disciplinare sono le contravvenzioni alle leggi federali la cui punibilità è certa e non richiede ulteriori accertamenti. Per tale motivo l'applicazione della procedura della multa disciplinare presuppone che l'infrazione possa essere accertata oppure osservata in loco dall'autorità di perseguimento penale competente.

La possibilità di riscuotere la multa disciplinare in loco costituisce una particolarità irrinunciabile delle multe in questione, contraddistinguendola dalla denuncia vera e propria che richiede varie formalità.

75

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FF 2012 3973 4108

È prevista un'eccezione soltanto nell'ambito del codice stradale. Alla stregua del diritto vigente, nel caso di contravvenzioni che possono essere accertate da impianti di sorveglianza automatici (p. es. impianti radar o impianti simili), deve essere possibile rinunciare all'accertamento personale. Rispetto all'avamprogetto, il disegno precisa che tale eccezione vale solo per le contravvenzioni nell'ambito della LCStr. Nel caso delle altre leggi federali o disposizioni esecutive, secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a e b D-LMD, non è praticamente pensabile che le contravvenzioni a queste ultime possano essere accertate mediante un impianto di sorveglianza automatico.

Art. 4

Eccezioni

Capoverso 1 Le possibilità di sanzionare gli adolescenti è disciplinata nella legge federale del 20 giugno 200376 sul diritto penale minorile (DPMin). Il minore che al momento del fatto ha compiuto 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2 000 franchi (art. 24 cpv. 1 DPMin). La LMD è applicabile a infrazioni commesse da adolescenti che hanno compiuto 15 anni, nonché agli adulti, a condizione che siano adempiti gli altri presupposti o che non vi siano altri motivi di esclusione (cpv. 2 e 3).

Capoverso 2 La LStup esclude la procedura della multa disciplinare in caso di infrazioni commesse da minori (art. 28c lett. c LStup), poiché il DPMin ha in primo luogo l'obiettivo di proteggere e di educare il minore (art. 2 cpv. 1 DPMin). Misure volte a cambiare il comportamento prevalgono sulla sanzione77. Il presente disegno riprende il disciplinamento di cui all'articolo 28c lettera c LStup, perché si tratta di una disposizione entrata in vigore il 1° ottobre 2013.

Capoverso 3 Le lettere a­d specificano i casi in cui non viene applicata la procedura della multa disciplinare. L'elenco è esaustivo.

Lettera a La procedura della multa disciplinare non è applicata alle infrazioni in cui l'imputato ha posto in pericolo o leso persone o causato danni. Generalmente questi casi richiedono ulteriori accertamenti. Inoltre i danneggiati dispongono di diritti procedurali propri; possono in particolare far valere pretese civili anche nella procedura del decreto d'accusa (art. 353 cpv. 2 CPP) oppure esprimersi in merito (art. 306 cpv. 2 lett. b CPP) ciò che va oltre l'ambito della procedura della multa disciplinare.

L'espressione «danni materiali» è stata sostituita con «danni». Il termine «danno» comprende anche il danno finanziario.

76 77

RS 311.1 Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 2 settembre 2011, Iniziativa parlamentare. Legge sugli stupefacenti. Revisione (Procedura della multa disciplinare), FF 2011, 7269 7265, in particolare 7274 7277 7280 e 7283; cfr. dibattiti parlamentari Boll. Uff. 2012 N 268 segg.; Boll. Uff. 2012 N 282 segg.; Boll. Uff. 2012 N 285 segg.; Boll. Uff. 2012 S 409 segg.; Boll. Uff. 2012 N 1374 segg.; Boll. Uff. 2012 S 777 segg.; Boll. Uff. 2012 N 1581 segg.

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Lettera b Il principio dell'economia procedurale impone di giudicare più infrazioni in un'unica procedura. Se i reati commessi non figurano tutti nell'elenco delle multe disciplinari di cui all'articolo 15 D-LMD, viene applicata una procedura penale ordinaria, anche se uno dei reati potrebbe essere giudicato con la procedura della multa disciplinare. Questo vale anche se vi sono al contempo contravvenzioni al diritto federale e al diritto cantonale e se per le contravvenzioni cantonali è prevista una procedura secondo il CPP. In questi casi è applicata una procedura penale ordinaria in virtù del CPP a entrambe le contravvenzioni, sia a quelle al diritto federale sia a quelle al diritto cantonale per ambedue i tipi di contravvenzioni. Nella procedura penale ordinaria sono applicate le regole relative alla commisurazione della pena previste all'articolo 49 capoverso 1 CP, a condizione che più regole sanzionatorie dello stesso tipo coincidano. È inoltre possibile pronunciare una multa disciplinare anche nella procedura penale ordinaria (art. 14 D-LMD).

Lettera c Se l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più contravvenzioni, si applica la procedura penale ordinaria. L'interessato non deve motivare l'opposizione. La lettera c riprende la formulazione del vigente articolo 3a capoverso 2 primo periodo LMD. Questo disciplinamento tiene conto delle garanzie procedurali in virtù dell'articolo 29 segg. Cost. e dell'articolo 6 numero 1 della Convenzione del 4 novembre 195078 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Lettera d La procedura della multa disciplinare è esclusa se sono necessari atti procedurali secondo il CPP non previsti dalla procedura della multa disciplinare (p. es. provvedimenti coercitivi, interrogatori dei testimoni, perizie).

Art. 5

Concorso

Capoverso 1 Nella procedura della multa disciplinare la pena è stabilita secondo il tariffario previsto nell'ordinanza del Consiglio federale. Ogni reato è punito con una determinata multa. Se l'imputato ha violato più prescrizioni per cui è comminata una multa disciplinare, le pene sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi in cui una persona viola più prescrizioni che hanno lo stesso scopo di protezione. Nel diritto vigente, il Consiglio federale ha concretizzato le eccezioni nell'articolo 2 OMD. Le attuali eccezioni riguardo al concorso delle multe resteranno invariate. Sono riassunte nel disciplinamento generale previsto all'articolo 5 capoverso 1 D-LMD.

Capoverso 2 La procedura della multa disciplinare non è applicata se l'importo della multa ammonta al doppio dell'importo massimo della multa disciplinare, ovvero a 600 franchi. È quindi applicata soltanto in caso di sanzioni lievi.

78

896

RS 0.101

Art. 6

Procedura generale

L'articolo 6 disciplina la procedura generale della riscossione della multa disciplinare. Sul piano materiale il disegno mantiene la vigente procedura della multa disciplinare e prevede soltanto modifiche di tipo redazionale. Ad esempio al capoverso 3 è ora disciplinato in modo esplicito che in caso di mancato pagamento della multa è rilasciato un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Se la multa disciplinare è pagata entro 30 giorni il modulo viene distrutto. In caso contrario viene applicata la procedura penale ordinaria. Il capoverso 5 sancisce esplicitamente un principio già applicato oggi ma sinora non disciplinato dalla legge, cioè il fatto che se il contravventore non è presente o non viene fermato si applica la procedura penale ordinaria. Sono eccettuate alcune infrazioni alla LCStr (cfr. art. 7, responsabilità del detentore).

Nella procedura della multa disciplinare non valgono prescrizioni che prevedono l'obbligo di comunicare sentenze, decisioni penali oppure dichiarazioni di non doversi proceder (cfr. l'ordinanza del 10 novembre 200479 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali oppure l'articolo 28 capoverso 3 LStup (cpv. 6).

Se la multa disciplinare viene pagata, il modulo concernente il termine di riflessione è distrutto e per coerenza si rinuncia a effettuare un altro tipo di registrazione, ad esempio, mediante comunicazione ad altre autorità.

Art. 7

Responsabilità del detentore del veicolo

L'articolo 7 riprende, con alcune modifiche redazionali, la procedura della multa disciplinare applicata nell'ambito del codice stradale e anche il principio della responsabilità del detentore, entrato in vigore con la versione del 1° gennaio 2014 (art. 6 LMD). Tale principio prevede che il detentore del veicolo deve assumersi la responsabilità dell'infrazione se non è possibile identificare il conducente. La stessa responsabilità del detentore è applicata anche alle infrazioni contro la LUSN, ma non è riformulata quale regola generale. Non esistono ambiti in cui vi è una persona terza paragonabile al detentore del veicolo che è corresponsabile di un atto in virtù di una caratteristica specifica. Non riteniamo necessario estendere tale principio alla navigazione, poiché si può partire dal principio che il numero delle contravvenzioni alla LNI con un conduttore ignoto siano poche e che di norma la polizia della navigazione fermi direttamente la persona che ha commesso l'infrazione.

Capoverso 1 Nell'ambito della circolazione stradale non sempre è possibile individuare l'autore di una infrazione. Segnatamente nel caso di veicoli posteggiati è possibile accertare una contravvenzione anche in assenza dell'imputato che quindi non deve essere fermato in loco. Anche per gli impianti di sorveglianza automatici è necessario procedere a un'analisi e l'autore del reato rimane spesso ignoto. In questi casi la multa disciplinare è dapprima recapitata alla persona che figura nella licenza di circolazione quale detentore del veicolo. Determinante è la caratteristica formale del detentore.

79

RS 312.3

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Capoversi 2­4 Il detentore ha la possibilità (1) di pagare la multa disciplinare, (2) di non pagare la multa disciplinare oppure (3) di comunicare entro un termine di trenta giorni i dati personali del contravventore. Scegliendo la prima possibilità, il caso si conclude. La seconda possibilità invece prevede di avviare una procedura penale contro il detentore (cpv. 3). Il terzo caso offre la possibilità al detentore di confutare la presunzione di colpevolezza secondo il capoverso 1, indicando nome e indirizzo del contravventore. A partire da tale momento viene avviata la procedura contro la persona indicata. Se la procedura avviata nei confronti del terzo non conferma il sospetto, il detentore è nuovamente chiamato a rispondere, ma questa volta in una procedura ordinaria, avendo egli già contestato la procedura della multa disciplinare (cpv. 5).

Capoverso 5 Se non è possibile identificare il conducente del veicolo, il pagamento della multa spetta al detentore. Quest'ultimo può discolparsi se è in grado di rendere verosimile che il veicolo è stato oggetto di furto, furto d'uso o appropriazione indebita, senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza. In questi casi il detentore non ha potuto influire sull'utilizzo del veicolo e quindi sull'infrazione commessa.

Art. 8

Messa al sicuro e confisca

Il capoverso 1 disciplina la messa al sicuro di oggetti e valori patrimoniali. La confisca di prodotti che contengono canapa resterà possibile. Il testo normativo viene modificato in seguito all'estensione della procedura della multa disciplinare e rimanda alle disposizioni riguardo alla confisca di oggetti e valori patrimoniali secondo gli articoli 69 e 70 CP. È pensabile applicare la confisca nella procedura della multa disciplinare in particolare alle bevande alcooliche, ai pesci inferiori alla lunghezza minima, nonché a piante protette, fiori oppure funghi presi in possesso mediante contravvenzione. Si tratta di oggetti il cui possesso è stato conseguito in seguito a una contravvenzione. La loro confisca deve rispettare il principio della proporzionalità. Con l'applicazione della multa disciplinare non possono, ad esempio, essere confiscati i veicoli con i quali è stata commessa la contravvenzione. Tale divieto discende peraltro già dall'articolo 90a LCStr, che limita la confisca di veicoli ai casi in cui è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione.

Il capoverso 2 riprende il disciplinamento concernente la confisca di cui al vigente articolo 28e capoverso 4 LStup e lo applica a tutta la procedura della multa disciplinare.

Art. 9

Moduli

Sono state inserite disposizioni generali per disciplinare la quietanza rilasciata in seguito al pagamento della multa e il modulo concernente il termine di riflessione.

La formulazione è stata ripresa dalla procedura della multa disciplinare applicata al consumo di canapa (art. 28f LStup) e adeguata alla procedura della multa disciplinare generale.

898

Art. 10

Imputati non domiciliati in Svizzera

Capoverso 1 Se l'imputato domiciliato all'estero non paga immediatamente la multa, deve, come anche previsto dal diritto vigente (art. 9 LMD), depositare l'importo della medesima oppure prestare un'altra garanzia adeguata. Se l'imputato non intende prestare la garanzia menzionata, le autorità possono applicare la procedura penale ordinaria e arrestarlo provvisoriamente per al massimo 24 ore (art. 217 cpv. 3 lett. b e 219 cpv. 4 CPP). In caso di condanna nella procedura ordinaria, l'imputato è tenuto a rifondere le spese.

Capoverso 2 Se l'imputato ha invece depositato l'importo menzionato, quest'ultimo è detratto dall'importo della multa disciplinare, a condizione che l'imputato faccia scadere inutilizzato il termine di riflessione oppure accetti esplicitamente la procedura della multa disciplinare. In questo modo si riduce l'onere amministrativo. Oltre alla prestazione di garanzia non è necessario riscuotere la multa e neanche restituire la prestazione di garanzia.

Art. 11

Passaggio in giudicato

Se l'imputato accetta la multa disciplinare e la paga entro il termine prescritto oppure è possibile computare l'importo che ha depositato (art. 10 cpv. 2), la procedura è conclusa. Con il pagamento della multa l'imputato accetta la procedura applicata e la sanzione.

Nel rapporto dell'avamprogetto il nostro Consiglio era partito dal presupposto che la violazione delle prescrizioni agli articoli 1­3 AP-LMD annullasse la multa disciplinare. Nella procedura di consultazione tale argomentazione è stata oggetto di critiche ed è stato chiesto di mantenere il vigente articolo 11 capoverso 2 LMD secondo cui il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione delle disposizioni concernenti la multa disciplinare secondo l'articolo 2 LMD. Nonostante le critiche, intendiamo mantenere l'eliminazione dell'articolo 11 capoverso 2 LMD.

Per la certezza del diritto e le peculiarità procedurali non vi è ragione di prevedere la possibilità di rivalutare a posteriori l'applicazione della multa disciplinare conclusa con il passaggio in giudicato. Come già menzionato, la procedura della multa disciplinare è applicata esclusivamente a contravvenzioni lievi che possono essere trattate rapidamente e senza formalità.

Art. 12

Spese

Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese. Grazie alla tempestività della procedura e alla rinuncia a ulteriori accertamenti, l'onere che ne consegue è minimo. L'imputato che accetta la procedura della multa disciplinare beneficia di tale vantaggio.

Art. 13

Opposizione alla procedura della multa disciplinare

Il disegno riprende la disposizione vigente, prevista all'articolo 10 LMD.

899

Art. 14

Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria

È possibile pronunciare una multa disciplinare anche nella procedura penale ordinaria, se mancano i presupposti per la procedura della multa disciplinare (art. 4 cpv. 1­3 D-LMD). Se oltre alla multa disciplinare è comminata anche una multa per una contravvenzione, il giudice deve indicare separatamente l'ammontare delle due multe, affinché sia possibile risalire alla commisurazione della pena (art. 50 CP).

Art. 15

Esecuzione

La competenza per determinare i reati che sottostanno alla procedura della multa disciplinare e le tariffe è delegata al Consiglio federale. L'ordinanza risulta idonea per apportare rapide modifiche e reagire a situazioni concrete. Il Consiglio federale emana anche le altre disposizioni esecutive concernenti la legge. La formulazione «elenca ...» del disegno consente al Consiglio federale di allestire uno o più elenchi delle multe disciplinari.

Modifiche al Codice di procedura penale Con l'estensione della procedura della multa disciplinare è anche possibile delegare ai Cantoni la competenza per il perseguimento e il giudizio dei crimini e delitti di cui al titolo decimo CP in riferimento ai contrassegni stradali (art. 23 cpv. 1 lett. e CPP).

Tale modifica viene effettuata per adempiere la mozione 13.3063 [Ribaux] Favre «Il Ministero pubblico della Confederazione deve concentrarsi sui suoi compiti essenziali».

La falsificazione dei contrassegni stradali costituisce una falsificazione di valori di bollo ufficiali disciplinata all'articolo 245 CP. L'articolo 23 capoverso 1 lettera e CPP prevede che tale fattispecie rientri nella giurisdizione federale. Secondo l'articolo 25 capoverso 1 CPP, il Ministero pubblico della Confederazione ha la possibilità di delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio. Tuttavia l'onere legato alla delega di competenze al Cantone è tutt'altro che minimo. Non sono rari i casi in cui viene presentato reclamo che, a seconda delle circostanze, si conclude in un processo ordinario dinnanzi al Tribunale penale federale di Bellinzona.

Secondo i principi generali della suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, soltanto le forme gravi di criminalità sottostanno alla giurisdizione federale. Tale criterio è sotteso anche dal disciplinamento delle competenze di cui all'articolo 23 CPP.

Già secondo il diritto vigente, all'articolo 23 capoverso 1 lettera f CPP, determinate forme della falsificazione di documenti federali non rientrano nella competenza federale: ad esempio la frequente falsificazione di titoli di trasporto oppure anche la falsificazione dei giustificativi del traffico dei pagamenti postali. Tali eccezioni ad hoc hanno dato buoni risultati nella prassi. Anche la falsificazione di contrassegni stradali non costituisce una forma di
criminalità grave. Per questo il relativo perseguimento penale e giudizio vanno delegati ai Cantoni.

Modifiche alla legge sul contrassegno stradale e alla legge sugli stupefacenti Le disposizioni riguardo alla procedura della multa disciplinare contenute nella LUSN e nella LStup vanno abrogate oppure modificate, poiché tale ambito sarà disciplinato dalla nuova LMD. In seguito alle modifiche, le attuali competenze dei 900

Cantoni e dell'AFD nell'ambito della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali non vengono né limitate né estese. La competenza per la vendita dei contrassegni nonché per il controllo e per la riscossione delle multe continuerà a spettare ai Cantoni all'interno del Paese e all'AFD alla frontiera. Se l'AFD accerta infrazioni alla LUSN che rientrano nella sua sfera di competenze, essa ha la funzione di autorità di perseguimento penale. Se l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro il termine prescritto, l'AFD, come già ora, persegue e giudica la contravvenzione nella procedura penale ordinaria secondo il DPA.

L'articolo 15 capoverso 3 LUSN prevale sul proposto articolo 1 capoverso 3 LMD.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Attuazione della mozione Frick Nel 2013 l'Amministrazione federale delle dogane ha riscosso, sulla base di accordi con i Cantoni secondo l'articolo 97 LD, in più di 5 000 casi multe nell'ambito degli stranieri, delle armi, del codice stradale e degli stupefacenti, per un importo complessivo di 1,5 milioni di franchi. Di questi, 1,4 milioni di franchi sono riconducibili alle contravvenzioni commesse al codice stradale e 100 000 franchi al settore del diritto sugli stranieri. L'85 per cento dell'importo riscosso è versato ai Cantoni, mentre il restante 15 per cento spetta, come stabilito negli accordi, alla Confederazione. Con il disciplinamento di cui all'articolo 2 capoverso 2 D-LMD è previsto che alla Confederazione sarà versato annualmente un importo di 1 milione di franchi.

Attuazione della mozione [Ribaux] Favre In adempimento della mozione [Ribaux] Favre 13.3063 e in seguito alla delega delle procedure riguardo alla falsificazione di contrassegni stradali, che ammontano a circa 800 all'anno, il Ministero pubblico della Confederazione sarà sgravato80.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

Attuazione della mozione Frick Le multe sono in linea di principio riscosse dai Cantoni, perché essi sono responsabili del perseguimento penale (art. 2 D-LMD). Le entrate risultanti dalle multe sono versate ai Cantoni, a condizione che non sia l'Amministrazione doganale federale a riscuoterle. Il numero delle procedure della multa disciplinare sarà più elevato, perché la stessa sarà estesa a più leggi, e aumenteranno quindi anche le entrate in tale ambito. Al contempo, le autorità di perseguimento penale ordinario e la giustizia penale saranno sgravate grazie alla procedura della multa disciplinare, a condizione che l'imputato accetti tale la multa. In questo modo sarà possibile risparmiare risorse delle autorità di perseguimento penale ordinario e diminuire anche le multe riscosse per le contravvenzioni soggette alla procedura penale ordinaria secondo il CPP. Si 80

Rapporto di gestione del Ministero pubblico per l'anno 2012, pag. 21, consultabile sul sito Internet: www.ministeropubblico.ch > Documentazione

901

presume che a breve termine le minori e maggiori entrate si compensino, poiché non sono create nuove fattispecie penali. Si prevede invece che la procedura della multa disciplinare comporti risparmi, non ancora quantificabili, visto che l'onere amministrativo sarà minore.

Poiché l'articolo 2 capoverso 2 D-LMD sancisce le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane, sostituendo i vigenti accordi con in Cantoni, questi ultimi perderanno ora più di 1 milione di franchi all'anno (cfr. n. 3.1).

Attuazione della mozione [Ribaux] Favre La delega delle competenze riguardo al perseguimento penale della falsificazione di contrassegni stradali comporta un onere supplementare per le autorità cantonali. È previsto che tale onere supplementare possa essere affrontato con le attuali risorse. Il Ministero pubblico della Confederazione impiegherà le risorse che si liberano per trattare in modo più rapido e più approfondito procedimenti più complessi.

3.3

Ripercussioni per l'economia

Non si prevede che il progetto avrà ripercussioni per l'economia.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201281 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale sul programma di legislatura del 15 giugno 201282 sul programma di legislatura 2011­2015.

Il messaggio è sottoposto all'attenzione del Parlamento in adempimento della mozione Frick (10.3747) e [Ribaux] Favre (13.3063).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

L'atto normativo si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale, per cui la giurisdizione nell'ambito del diritto penale e della procedura penale spetta alla Confederazione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente con l'articolo 6 CEDU. L'interessato che si rende punibile per aver commesso una contravvenzione soggetta alla procedura della multa disciplinare, non deve rinuncia-

81 82

902

FF 2012 305 FF 2012 6413

re ai diritti procedurali garantiti dalla Convenzione. Può chiedere la procedura penale ordinaria che rispetta i diritti della Convenzione.

5.3

Delega di competenze legislative

Riguardo alla classificazione e alla procedura il disegno si basa sull'attuale LMD.

Menziona soltanto le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa disciplinare. Considerate le numerose contravvenzioni, la selezione dei reati è delegata al Consiglio federale. L'attuale elenco dei reati della circolazione stradale comprende circa venti pagine. Questo modo di procedere consente di reagire tempestivamente a cambiamenti.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, poiché non prevede né disposizioni riguardo a sovvenzioni né le basi per creare un credito d'impegno o limiti di spesa.

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