Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015

1

Introduzione

Il terrorismo mette a rischio la pace mondiale e la sicurezza internazionale e, di conseguenza, la libertà e la sicurezza della Svizzera e i suoi interessi sul proprio territorio e all'estero. È una minaccia per la popolazione residente in Svizzera, i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e l'ordinamento democratico del Paese.

I terroristi, commettendo o minacciando di commettere gravi reati e diffondendo la paura e il terrore, mirano a influenzare o trasformare con metodi illeciti lo Stato e la società.

La Svizzera vuole proteggere se stessa e i propri interessi contro il terrorismo. Lotta pertanto contro di esso con tutti i mezzi a sua disposizione e nei limiti delle possibilità concesse dallo Stato di diritto, tutelando i diritti umani e le libertà fondamentali.

Si impegna inoltre affinché i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i genocidi non restino impuniti, indipendentemente dal fatto che le azioni di una delle parti in causa possano essere o no definite una forma di terrorismo.

La Svizzera combatte il terrorismo da anni coordinando il proprio operato con vari partner nazionali e internazionali nell'ambito della sicurezza e agendo a tutti i livelli.

Il presente documento espone le attività e i processi già consolidati e indica la strada percorribile in futuro.

2

Linee guida

In Svizzera non si verificano attentati terroristici; il territorio del Paese non è utilizzato né per il finanziamento né per il supporto logistico né per la pianificazione di attività terroristiche in Svizzera o all'estero. La lotta al terrorismo è portata avanti nel quadro della Costituzione e del diritto internazionale tenendo conto in particolar modo dei diritti fondamentali e dei diritti umani. La Svizzera mantiene un equilibrio tra libertà e sicurezza e in casi dubbi mette in primo piano la libertà. A livello internazionale la Svizzera è considerata un partner affidabile e prudente che rispetta gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale.

3

Basi legali

Il terrorismo viene combattuto con i mezzi dello Stato di diritto. Il perseguimento di reati nel campo del terrorismo rientra in linea di principio nella giurisdizione federale. La difesa dai pericoli con mezzi di polizia è un compito affidato ai Cantoni. La Confederazione è responsabile, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, della salvaguardia della sicurezza interna tramite indagini di polizia giudiziaria e 2015-2629

6143

inchieste penali svolte dal Ministero pubblico della Confederazione nonché del controllo alle frontiere. Alla Confederazione compete inoltre il settore della politica estera e quello della cooperazione internazionale nei campi della giustizia, della polizia e dei servizi informazioni.

La Svizzera osserva il diritto internazionale applicabile (dell'ONU, del Consiglio d'Europa e di altri organismi). Come membro dell'ONU supporta la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo approvata nel 2006 dall'Assemblea generale ed è tenuta a mettere in atto le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

La Strategia globale anti-terrorismo dell'ONU poggia su quattro pilastri: 1. misure per l'eliminazione delle condizioni favorevoli alla diffusione del terrorismo; 2.

misure di prevenzione e di lotta al terrorismo; 3. misure destinate a sviluppare la capacità degli Stati in questo ambito e a rafforzare il ruolo del sistema delle Nazioni Unite; 4. misure che puntano a garantire il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto come base essenziale per la lotta al terrorismo.

Un elenco non esaustivo delle basi legali più importanti si trova nell'allegato.

4

Ambiti strategici e obiettivi

Nella lotta contro il terrorismo la Svizzera è attiva in quattro ambiti: ­

prevenzione;

­

repressione;

­

protezione;

­

prevenzione delle situazioni di crisi.

Attraverso la sua politica estera si impegna a combattere il terrorismo e le sue cause e persegue i seguenti obiettivi strategici.

Obiettivo 1: La Svizzera contrasta il terrorismo sul proprio territorio Il territorio svizzero, inteso come territorio dello Stato, rappresentanze all'estero, aerei e navi battenti bandiera svizzera, non è teatro di azioni terroristiche.

­

Sul territorio svizzero non sono preparati ed effettuati attentati terroristici.

­

La Svizzera protegge la propria popolazione, le proprie istituzioni e le proprie infrastrutture dagli attentati terroristici.

­

La Svizzera contrasta il finanziamento del terrorismo. Questo obiettivo comprende per esempio le misure volte a evitare che la piazza finanziaria svizzera possa essere utilizzata per transazioni o investimenti in tale ambito e a impedire l'accumulazione e la gestione di denaro a scopi terroristici.

­

La Svizzera impedisce che presunti terroristi (cittadini svizzeri o altre persone che soggiornano nel Paese) utilizzino il suo territorio come luogo di rifugio.

­

La Svizzera impedisce l'ingresso di presunti terroristi sul proprio territorio attraverso migrazioni o viaggi.

6144

­

La Svizzera impedisce l'uso del proprio territorio a scopi di propaganda, reclutamento e addestramento finalizzati al terrorismo e al sostegno o alla partecipazione a organizzazioni criminali (terroristiche).

Obiettivo 2: La Svizzera contrasta l'esportazione del terrorismo e il sostegno ad atti terroristici dal proprio territorio La Svizzera e le sue infrastrutture non sono utilizzate per preparare o perpetrare atti terroristici all'estero.

­

La Svizzera impedisce la pianificazione e la preparazione di attentati terroristici a partire dal proprio territorio (p. es. trasporto di ordigni su aerei cargo in partenza da un aeroporto svizzero).

­

La Svizzera contrasta il finanziamento del terrorismo dal proprio territorio.

­

La Svizzera contrasta ogni forma di supporto logistico al terrorismo. Questo implica per esempio l'introduzione di misure atte a impedire il sostegno a viaggi in aree caratterizzate da una situazione di conflitto o l'acquisto/la distribuzione/il trasferimento di armi, munizioni, esplosivi ecc. a scopi terroristici.

­

La Svizzera impedisce che i propri cittadini o altre persone che soggiornano nel Paese lascino la Svizzera per compiere azioni terroristiche all'estero. Si tratta per esempio di impedire la propaganda finalizzata a spingere persone a intraprendere viaggi in zone dove è in atto un conflitto per partecipare alla jihad o viaggi in altri Stati per compiere un attentato terroristico.

Obiettivo 3: La Svizzera sostiene altri Paesi nella lotta contro il terrorismo La lotta al terrorismo non può essere condotta isolatamente e deve essere portata avanti sul piano internazionale. Solo la comunità internazionale nel suo complesso può combattere questo fenomeno in modo efficace e duraturo. Di conseguenza, la cooperazione transfrontaliera è della massima importanza.

­

La Svizzera pratica un attivo e ampio scambio di informazioni con i suoi partner sul territorio nazionale e all'estero.

­

La Svizzera partecipa attivamente ai lavori degli organismi internazionali responsabili della lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo.

­

La Svizzera coopera attivamente alla protezione dello spazio Schengen.

­

La Svizzera contribuisce attivamente al rafforzamento del quadro normativo internazionale necessario per la lotta al terrorismo e sostiene le organizzazioni internazionali e altri Stati nello sviluppo delle capacità indispensabili per una lotta efficace e giuridicamente legittima al terrorismo che rispetti e promuova i diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

Obiettivo 4: La Svizzera non si fa ricattare dai terroristi Per raggiungere i loro scopi, i terroristi puntano su azioni/attentati concreti e sulla minaccia di commetterli. Queste minacce riescono spesso a ottenere lo stesso effetto con un minor dispendio di mezzi. Alle minacce, che comprendono per esempio

6145

attentati, presa di ostaggi, rapimenti e uccisioni di ostaggi, fanno di frequente seguito le richieste. Numerose organizzazioni terroristiche finanziano le proprie attività con il denaro del riscatto versato per la liberazione di cittadini rapiti. Lasciandosi ricattare in questo modo, tuttavia, gli Stati rischiano di perdere la propria libertà di azione contro i terroristi. Il versamento del denaro per il riscatto a organizzazioni colpite da sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU viola inoltre il diritto internazionale e nazionale.

­

La Svizzera non paga il riscatto in caso di coazione, privazione della libertà, rapimenti e presa di ostaggi a sfondo terroristico. Si oppone inoltre a qualsiasi altra forma di richiesta o costrizione ricattatoria.

­

La Svizzera è considerata un partner affidabile nell'ambito della lotta internazionale contro i rapimenti e le richieste di riscatto.

Obiettivo 5: La Svizzera è preparata ad affrontare eventuali attentati terroristici Non si possono escludere attentati sul territorio svizzero. La Svizzera deve pertanto essere pronta ad affrontare simili attentati rafforzando la propria capacità di resistenza (a livello di autorità, società, infrastrutture ecc.). Si tratta sia di ridurre la vulnerabilità del sistema sia di limitare gli effetti in caso di eventi concreti.

­

La sicurezza della Svizzera viene costantemente e ampiamente valutata per verificare rischi e vulnerabilità; i rischi e le vulnerabilità riconosciuti sono affrontati attivamente (eliminati, ridotti o gestiti), per esempio proteggendo le infrastrutture critiche. Si applica in questo caso il principio di proporzionalità.

­

La Svizzera dispone di un meccanismo consolidato di gestione delle crisi che è in grado di far fronte agli attentati terroristici e alle loro conseguenze.

­

Le autorità sono preparate a svolgere i loro compiti in maniera integrata tramite una specifica formazione e periodiche esercitazioni.

­

Le autorità mettono in guardia in modo mirato nel caso di minacce concrete.

Si rinuncia all'introduzione di un sistema di allarme antiterrorismo basato su diversi livelli di allerta.

­

La società è sensibilizzata mediante informazioni adeguate e mirate affinché possa far fronte a possibili eventi concreti.

Obiettivo 6: La Svizzera è un partner affidabile e prudente che rispetta gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale a livello globale La Svizzera tutela i propri interessi a livello internazionale. È percepita sul piano internazionale come partner affidabile che si impegna a favore del rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dello Stato di diritto e che affronta i problemi ricercandone le cause e in una prospettiva di lungo periodo. Per la Svizzera il parametro di riferimento a livello nazionale e internazionale è la Strategia dell'ONU contro il terrorismo.

­

6146

La Svizzera è un partner attivo, competente e affidabile del dispositivo di sicurezza europeo e internazionale.

­

La lotta al terrorismo si fonda sulle norme del diritto internazionale, in particolare sul rispetto dei diritti umani e in situazioni di conflitto armato sul diritto internazionale umanitario.

­

Le cause del terrorismo sono combattute e gli Stati interessati sono sostenuti nello sviluppo di istituzioni dello Stato di diritto al fine di combattere efficacemente il terrorismo.

­

Una politica di pace attiva, incluso l'impegno nel campo della mediazione, e la cooperazione allo sviluppo contribuiscono alla lotta contro ogni forma di radicalizzazione. Deve restare aperta la possibilità di stabilire contatti.

­

L'azione umanitaria (aiuto e tutela) non è intaccata dalla lotta al terrorismo ed è tenuta a rispettare i principi di base della neutralità, dell'imparzialità e dell'indipendenza.

5

Linee di sviluppo strategiche

La lotta al terrorismo è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni che viene adempiuto in seno all'Amministrazione federale a livello interdipartimentale e in collaborazione con altri Paesi. I diversi ambiti d'intervento strategici prevenzione, repressione, protezione e prevenzione delle situazioni di crisi sono strettamente interconnessi. La politica estera fa riferimento a tutti gli ambiti d'intervento strategici e, viceversa, questi ultimi ne sono parte integrante.

La cooperazione internazionale tra le autorità di sicurezza (servizio informazioni, polizia, autorità di controllo alla frontiera ecc.) sul piano bilaterale e multilaterale avviene conformemente ai trattati internazionali in vigore e alle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera, garantendo un attivo scambio di informazioni e una stretta collaborazione con partner nazionali ed esteri nel quadro delle normative vigenti.

Per la cooperazione e il coordinamento su scala nazionale è istituito e gestito, a livello di Confederazione e con il coinvolgimento dei Cantoni, un apposito organo operativo di coordinamento «Lotta al terrorismo».

5.1 Linee di sviluppo strategiche nei quattro ambiti d'intervento Qui di seguito sono riportate alcune delle linee di sviluppo nei quattro ambiti d'intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici summenzionati.

a.

Prevenzione Valutazione permanente della situazione: ­ monitorare e valutare la situazione di minaccia; ­ elaborare possibili scenari concernenti lo sviluppo della situazione, indicando anche le rispettive probabilità; ­ formulare possibili raccomandazioni.

Sicurezza dei cittadini svizzeri all'estero: ­ gestire un sistema di allarme precoce per la sorveglianza della situazione internazionale e degli eventi che potrebbero influire sulla sicurezza dei cittadini svizzeri all'estero;

6147

­

pubblicare consigli di viaggio e sensibilizzare in merito ai rischi e alle misure precauzionali da adottare all'estero.

Prevenzione della radicalizzazione: ­ adottare misure nel settore dell'istruzione e della disoccupazione (giovanile), creando prospettive di formazione scolastica e professionale nonché di accesso al mercato del lavoro; ­ adottare misure in materia di integrazione, religioni, aiuto sociale e protezione di bambini e adulti; ­ adottare misure nelle carceri, nei centri giovanili e nei luoghi di culto, per esempio mediante programmi di deradicalizzazione e campagne di sensibilizzazione nonché di prevenzione della violenza.

Relazioni con le comunità più colpite: ­ curare le relazioni con i rappresentanti delle comunità più colpite e sensibilizzarli al fine di favorire l'individuazione di singoli membri radicalizzati; ­ prevenire la stigmatizzazione delle minoranze e promuovere il rispetto delle loro esigenze; ­ evitare i trattamenti discriminatori; ­ valutare la possibilità di riconoscere l'Islam dal punto di vista del diritto pubblico e introdurre standard per la formazione dei religiosi musulmani.

Misure in caso di spostamenti transfrontalieri (ingresso, partenza e transito): ­ vietare l'ingresso nel Paese a persone straniere sospettate di terrorismo; ­ valutare eventuali misure volte a impedire l'uscita dal Paese di persone sospettate di terrorismo che si trovano in Svizzera; ­ impedire ingressi, partenze e transiti indesiderati di persone sospettate di terrorismo mediante un uso attivo delle piattaforme d'informazione nazionali e internazionali (p. es. SIS1, API2 ed eventualmente PNR3, piattaforme dell'Interpol e dell'Europol nonché del Police Working Group on Terrorism, PWGT) e attraverso sondaggi, osservazioni ecc.; ­ pubblicare i nomi delle persone sospettate di terrorismo sulle piattaforme d'informazione internazionali nei limiti della legislazione nazionale (in materia di protezione dei dati); ­ procedere a una valutazione critica dei permessi di soggiorno ed esaminare le procedure d'asilo prestando particolare attenzione alla sicurezza.

Misure di carattere legale o fondate sul partenariato: ­ valutare l'adozione di misure supplementari contro la disponibilità e la proliferazione di esplosivi, armi da fuoco e altri dispositivi;

1 2 3

Sistema d'informazione di Schengen Advance Passenger Information Passenger Name Record

6148

­

­ ­

nel quadro della cooperazione internazionale, sostenere gli altri Stati nell'applicazione e nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nonché nella creazione di istituzioni efficaci e legittimate dal punto di vista dello Stato di diritto per la prevenzione e la lotta al terrorismo; applicare le sanzioni internazionali in materia di terrorismo; aggiornare le basi legali esistenti e valutare l'eventuale necessità di crearne di nuove al fine di prevenire il terrorismo e il suo finanziamento (p. es. divieti di organizzazione).

Sensibilizzazione: ­ collaborare con gestori di server, siti Internet e social network per limitare la diffusione di contenuti penalmente rilevanti; ­ approfondire la collaborazione con gli intermediari finanziari e con le organizzazioni senza scopo di lucro per individuare e impedire il finanziamento del terrorismo; ­ fornire alle autorità, ai media e alla popolazione informazioni generali, ma anche specifiche e mirate, sulle misure di prevenzione e garantire un'informazione diversificata in modo tale da non creare una polarizzazione che faccia il gioco degli estremisti.

b.

Repressione Perseguimento penale: ­ garantire alle autorità penali le risorse necessarie per combattere il terrorismo e dare la massima priorità, sul piano politico, al supporto da fornire a tali autorità nella lotta al terrorismo; ­ garantire un perseguimento penale coerente e tempestivo; ­ sfruttare l'intero margine di manovra garantito dalla legislazione; ­ pubblicare i nomi delle persone sospettate di terrorismo sulle piattaforme d'informazione internazionali nei limiti della legislazione nazionale (in materia di protezione dei dati); Misure di carattere legale o fondate sul partenariato: ­ garantire uno scambio di informazioni attivo e collaborare con partner nazionali ed esteri; ­ aggiornare le basi legali esistenti e valutare l'eventuale necessità di crearne di nuove ai fini del perseguimento del terrorismo e del suo finanziamento.

Sensibilizzazione ­ approfondire la collaborazione con gli intermediari finanziari e con le organizzazioni senza scopo di lucro ai fini del perseguimento del finanziamento del terrorismo; ­ fornire alle autorità, ai media e alla popolazione informazioni generali, ma anche specifiche e mirate, sulle misure repressive adottate.

6149

c.

Protezione Misure per le persone minacciate: ­ proteggere la società nel suo complesso nonché singole persone o gruppi di persone (p. es. funzionari pubblici e impiegati particolarmente esposti di amministrazioni pubbliche o rappresentanti delle forze di sicurezza); ­ proteggere le persone tutelate dal diritto internazionale.

Misure per le istituzioni e le opere minacciate (protezione di infrastrutture critiche): ­ proteggere opere, istituzioni ed edifici pubblici; ­ proteggere opere, istituzioni ed edifici non pubblici ma fondamentali per il funzionamento del Paese; ­ proteggere le istituzioni straniere presenti in Svizzera nei cui confronti sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico.

Sensibilizzazione: ­ fornire alle autorità, ai media e alla popolazione informazioni generali, ma anche specifiche e mirate, sulle misure di protezione.

d.

Prevenzione delle situazioni di crisi Preparare le autorità ad affrontare crisi e situazioni di emergenza a livello nazionale: ­ sviluppare ulteriormente e consolidare/armonizzare i meccanismi esistenti per la gestione delle crisi al fine di far fronte a eventuali attentati terroristici e alle relative conseguenze (p.es. polizia, esercito, protezione della popolazione); ­ garantire strutture d'intervento efficienti (p. es. nelle forze di polizia) per la gestione di eventi concreti; ­ elaborare e aggiornare costantemente le pianificazioni previsionali per la gestione di attentati terroristici in Svizzera e contro rappresentanze svizzere all'estero; ­ elaborare e attuare appositi moduli d'istruzione per la gestione di eventi concreti in maniera integrata; ­ garantire un allenamento costante alla gestione di eventi concreti (a tutti i livelli, in modo trasversale ai vari livelli, in singoli moduli o nell'ambito di esercitazioni generali).

Preparare le autorità ad affrontare crisi e situazioni di emergenza all'estero: ­ prevenire e gestire crisi e situazioni di emergenza che riguardano cittadini svizzeri all'estero (p. es. in caso di conflitti armati, disordini politici, attentati, rapimenti); ­ prestare aiuto all'estero (protezione consolare); ­ garantire la capacità di evacuare i cittadini svizzeri in caso di crisi e situazioni di emergenza.

6150

Sensibilizzazione: ­ fornire alle autorità, ai media e alla popolazione informazioni generali, ma anche specifiche e mirate, sulle misure volte a prevenire le situazioni di crisi.

5.2 Relazione della politica estera con gli ambiti d'intervento strategici La politica estera si riferisce a tutti e quattro gli ambiti d'intervento strategici e interagisce con questi ultimi. Le linee di sviluppo esposte qui di seguito sono legate in modo specifico alla politica estera.

Partecipazione a piattaforme internazionali: ­

adottare un atteggiamento coerente nei vari ambiti della politica estera, in linea con i partner e con le esigenze della sicurezza interna (p. es. organi di sicurezza, autorità di perseguimento penale, autorità di controllo alla frontiera), del diritto penale internazionale, della politica della piazza finanziaria, della politica di sicurezza e della sicurezza umana nonché della promozione della pace, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

­

assicurare una partecipazione attiva della Svizzera alle organizzazioni internazionali sul tema del terrorismo (ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF4 ecc.);

­

promuovere la Ginevra internazionale come piattaforma per attività cruciali nella lotta alle cause del terrorismo. A titolo di esempio si possono citare la prevenzione e la lotta alla radicalizzazione violenta (Preventing and Countering Violent Extremism, P/CVE) o le attività nell'ambito dei diritti umani, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e sociale, del consolidamento della pace e dell'istruzione, tra cui figura anche il sostegno al Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF).

Misure di carattere legale o fondate sul partenariato: ­

adempiere gli impegni internazionali in materia di lotta al terrorismo e al suo finanziamento;

­

adoperarsi per garantire procedure conformi allo Stato di diritto nell'ambito delle sanzioni dell'ONU (listing/delisting);

­

impegnarsi a favore del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nella lotta al terrorismo;

­

adoperarsi per garantire l'efficacia delle azioni umanitarie nel rispetto degli obblighi di neutralità, imparzialità e indipendenza.

Sensibilizzazione: ­

4

fornire alle autorità, ai media e alla popolazione informazioni generali, ma anche specifiche e mirate, sulle misure in materia di politica estera.

Global Counterterrorism Forum

6151

Allegato

Scelta di basi legali e documenti 1. Diritto nazionale Costituzione federale (Cost.), RS 101; Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), RS 120; Legge federale del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (LSIC), RS 121; Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC), RS 121.1; Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, RS 122; Legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (LCit), RS 141.0; Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), RS 142.20; Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto, RS 172.213.80; Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937, RS 311.0; Codice di procedura penale (CPP), RS 312.0; Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), RS 360; Ordinanza del 30 novembre 2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia, RS 360.1; Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), RS 520.1; Ordinanza del 20 ottobre 2010 sugli interventi (NBCN), RS 520.17; Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), RS 631.0; Legge federale del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), RS 946.231; Legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD), RS 955.0; Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro dell'8 dicembre 2010 (ORD-FINMA), RS 955.033.0; Leggi di polizia dei 26 Cantoni;

2. Accordi internazionali Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, RS 0.362.2; Scambio di note del 7 marzo 2006/22 novembre 2007 tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia Europol concernente l'estensione dell'Accordo del 24 settembre 6152

2004 fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia ai settori della criminalità inclusi nel presente scambio di note, RS 0.362.21; Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31; Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, RS 0.748.710.1; Convenzione del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili, RS 0.748.710.2; Convenzione del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, RS 0.748.710.3; Convenzione del 14 dicembre 1973 sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, RS 0.351.5; Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi, RS 0.351.4; Convenzione del 26 ottobre 1979 sulla protezione fisica delle materie nucleari, RS 0.732.031; Protocollo del 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporto adibiti all'aviazione civile, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, RS 0.748.710.31; Convenzione del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, RS 0.747.71; Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima concluso a Londra il 14 ottobre 2005, strumento di ratifica depositato il 15 ottobre 2008, entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2010, RS 0.747.712; Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, RS 0.747.711; Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, RS 0.747.711.1; Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 1991, RS 0.748.710.4; Convenzione internazionale del 15 dicembre
1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, RS 0.353.21; Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, RS 0.353.22; Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, RS 0.353.23; Risoluzione 1267 (1999) e successive del Consiglio di sicurezza dell'ONU: sanzioni finanziarie e restrizioni ai viaggi nonché un embargo sulle armi nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai

6153

Taliban. In Svizzera il sistema sanzionatorio è attuato conformemente alla legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb; RS 946.231); Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU: obbligo di criminalizzare e impedire qualsiasi forma di attività terroristica e il relativo sostegno nonché di negare rifugi sicuri ai terroristi sul territorio degli Stati membri e di cooperare; istituzione di un Comitato per la lotta al terrorismo; obbligo, per gli Stati membri, di scambiarsi informazioni; Risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU: obbligo di impedire l'accesso ad armi di distruzione di massa da parte di attori non statali, inclusi i terroristi; Risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU: prevenire e combattere il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto e l'equipaggiamento di individui che si recano in Stati diversi da quello in cui risiedono o di cui sono cittadini allo scopo di pianificare, preparare o attuare atti terroristici oppure di parteciparvi o di fornire o ricevere addestramento terroristico e finanziamenti per tali viaggi e attività; obbligo di criminalizzare (proporzionalmente alla gravità del reato) i viaggi dei combattenti terroristi stranieri, il loro finanziamento e la loro organizzazione; Risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU: impedire il finanziamento dell'ISIS; Risoluzione 2133 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU: impedire che i terroristi traggano benefici dal pagamento di riscatti o da concessioni politiche; Convenzione europea del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo, RS 0.353.3; Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità, RS 0.311.43; Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, RS 0.312.5; Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54; Convenzione sulla punizione di atti illeciti diretti contro l'aviazione civile internazionale e Protocollo addizionale relativo alla punizione del dirottamento di aeromobili, strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l'11 dicembre 2014, Convenzione non ancora entrata in vigore; Protocollo addizionale del 31 maggio 2001 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, RS 0.311.544; Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo, RS 0.515.093; Trattato del 2 aprile 2013 sul commercio delle armi, RS 0.518.61; La Svizzera ha concluso accordi bilaterali di cooperazione in materia di polizia con tutti gli Stati limitrofi nonché con Albania, Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Lettonia e Serbia; Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, agenti per conto delle autorità preposte al persegui6154

mento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d'America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento (RS 0.360.336.1);

3. Documenti strategici Strategia nazionale del 27 giugno 2012 per la protezione delle infrastrutture critiche (strategia nazionale PIC; FF 2012 6875); Strategia nazionale del 27 giugno 2012 per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi, SNPC (Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici; FF 2013 499).

6155

6156