2 Legge federale sulla promozione della cultura

Disegno

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta: I La legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale3, Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

g.

legge del 21 marzo 20144 sulle scuole svizzere all'estero.

Art. 6 cpv. 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.

1

Art. 9a

Partecipazione culturale

La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale.

1 2 3 4

FF 2015 447 RS 442.1 RS 101 RS 418.0 (FF 2014 2605)

2014-2543

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L sulla promozione della cultura

Art. 12 cpv. 2 e 3 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma «gioventù + musica».

2

3

Può affidare a terzi l'attuazione del programma «gioventù + musica».

Art. 12a

Tariffe delle scuole di musica

Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe notevolmente inferiori a quelle applicate agli adulti.

1

Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica delle famiglie a basso reddito e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

2

Art. 15, rubrica e cpv. 2 Promozione della lettura e della letteratura 2

Può adottare misure destinate a promuovere la letteratura.

Art. 23 cpv. 1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.

1

Art. 27 cpv. 3 lett. a 3

L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno: a.

limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19-21;

Art. 28 cpv. 1 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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