Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», depositata il 17 dicembre 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20143, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 17 dicembre 2013 «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 11 cpv. 37 3
L'educazione sessuale spetta ai genitori.
Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.
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Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di etą.
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Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di etą.
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I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.
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RS 101 FF 2012 5159 FF 2015 661
2014-0779
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Iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare». DF
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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