Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1° giorno feriale: 11 aprile 2016)
Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari del 18 dicembre 2015
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta:
Art. 1 L'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) è approvato.
1
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo SAI a condizione che: a.
il decreto federale del 18 dicembre 20154 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nonché la legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali siano stati adottati dall'Assemblea federale; e
b.
i due atti normativi: 1. non siano stati oggetto di una votazione popolare, o 2. siano stati accettati in votazione popolare.
Art. 2 Il Consiglio federale deposita le notifiche seguenti in virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettere a ed e dell'Accordo SAI6:
1 2 3 4 5 6
RS 101 FF 2015 4467 RS ...; FF 2015 4555 RS ...; FF 2015 7949 RS ...; FF 2015 7917 RS ...; FF 2015 4555
2015-0666
7947
Approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari. DF
a.
la Svizzera ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni che precisano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;
b.
la Svizzera ha istituito misure adeguate volte a garantire il rispetto degli standard prescritti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.
Art. 3 Il Dipartimento federale delle finanze comunica, conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SAI7, i metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura, applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato B dell'Accordo SAI).
1
Trasmette, conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo SAI, il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per quanto concerne la Svizzera (allegato D dell'Accordo SAI).
2
Informa in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.
3
Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 31 dicembre 20158 Termine di referendum: 9 aprile 2016
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RS ...; FF 2015 4555 FF 2015 7947
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