10.3

Allegato 10.3 Parte III:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2014-3095

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10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014 del 14 gennaio 2015

1

Compendio

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 41° rapporto concernente le misure tariffali. Le misure prese nel 2014 sono state adottate in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) e della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso:

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Il contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina e i prodotti a base di patate, è stato aumentato temporaneamente di 30 500 tonnellate, ossia da 22 250 a 52 750 tonnellate. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli soprattutto nella prima metà del 2013, la produzione commerciabile è risultata scarsa e all'inizio del 2014 si sono rese necessarie importazioni supplementari. I contingenti doganali parziali per le patate da tavola e per le patate destinate alla valorizzazione sono quindi stati entrambi aumentati nel primo semestre 2014. Il fabbisogno di patate da semina per la produzione 2014 e 2015 ha inoltre richiesto due aumenti del contingente doganale parziale.

Nell'ambito delle semplificazioni in materia di dichiarazione doganale nel traffico turistico, entrate in vigore il 1° luglio 2014, sono state abrogate le disposizioni riguardanti l'obbligo del permesso per l'importazione di merci nel traffico turistico contemplate dall'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr).

Il Protocollo numero 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, sopprime le misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner. Per garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), da noi autorizzato, ha provveduto durante l'anno in rassegna a ridurre in tre fasi l'imposizione doganale dello zucchero portandola a 14 franchi per 100 chilogrammi.

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In occasione della modifica della LTD nell'ambito della politica agricola 2014­2017 e della successiva modifica dell'OIAgr, il Consiglio federale ha delegato all'UFAG la competenza di adeguare l'imposizione doganale dello zucchero e dei cereali panificabili. Poiché le disposizioni dettagliate dell'OIAgr lasciano all'UFAG uno spazio di manovra ristretto, in futuro gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero e i cereali panificabili saranno pubblicati online analogamente alla prassi in vigore per i cereali da semina, gli alimenti per animali, i semi oleosi ecc.

Per evitare di penalizzare le imprese di trasformazione, le aliquote di dazio fuori contingente per il grano duro, per i cereali panificabili e per i cereali grezzi sono state ridotte e risultano ora inferiori a quelle per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. Inoltre, per colmare una lacuna nella protezione alla frontiera del mercato dei cereali panificabili, le aliquote per il semolino di grano duro sono state agganciate alle aliquote fuori del contingente per il grano duro.

Visto che il raccolto 2014 per i cereali panificabili è stato qualitativamente insufficiente, l'UFAG ha aumentato la liberazione del contingente nel primo semestre 2015 detraendola dai quantitativi parziali dei contingenti da liberare nel secondo.

La richiesta presentata dal settore di aumentare il contingente figura nel pacchetto di ordinanze in materia di politica agricola della primavera 2015. L'aumento dovrebbe diventare effettivo nel secondo semestre 2015.

1.2

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Nell'anno in esame il Consiglio federale ha approvato l'applicazione nel diritto interno e l'entrata in vigore delle concessioni doganali con i seguenti partner di libero scambio: Repubblica popolare Cinese, Bahrain, Oman, Arabia Saudita (gli ultimi tre quali membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo), Stati dell'America centrale (CAS; accordi conclusi con Costa Rica e Panama) come pure Bosnia ed Erzegovina. Le preferenze tariffali concesse autonomamente a questi Paesi nell'ambito del Sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in sviluppo sono pertanto sostituite dalle concessioni tariffali contemplate da tali accordi. Di conseguenza, Cina, Bahrain, Oman e Arabia Saudita sono stati stralciati dall'elenco dei Paesi in sviluppo contenuto nell'ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali con effetto dal 1° luglio 2014, Costa Rica e Panama dal 28 agosto 2014 e Bosnia ed Erzegovina dal 1° gennaio 2015.

1.3

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

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2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2014 in virtù della LTD e della legge sulle preferenze tariffali.

Non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 9 gennaio, del 27 gennaio, del 13 febbraio e del 2 ottobre 2014 (RU 2014 199 389 503 3189)

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, incluse le patate da semina e i prodotti a base di patate Le cattive condizioni meteorologiche della prima metà del 2013 hanno in parte compromesso il raccolto di patate. Per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato, il contingente doganale numero 14 per le patate, incluse le patate da semina, e i prodotti a base di patate dell'allegato 3 numero 7 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato temporaneamente aumentato di 30 500 tonnellate in quattro fasi, passando da 22 250 a 52 750 tonnellate:

1 2 3

­

dal 1° febbraio di 15 000 tonnellate: per l'importazione fino al 31 maggio 2014 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

dal 15 febbraio di 2000 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2014 per la categoria di merci Patate da semina;

­

dal 1° marzo di 12 000 tonnellate: per l'importazione fino al 18 maggio 2014 per la categoria di merci Patate da tavola;

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

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­

dal 1° novembre di 1500 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2014 per la categoria di merci Patate da semina.

La durata di validità delle modifiche del 9 gennaio, del 27 gennaio, del 13 febbraio e del 2 ottobre 2014 era limitata sino alla fine del 2014. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 2 aprile 2014 (RU 2014 979) Semplificazione delle disposizioni nel traffico turistico Con effetto dal 1° luglio 2014, il Consiglio federale ha semplificato la procedura per la dichiarazione doganale nel traffico turistico. Oltre alle modifiche dell'ordinanza del 1° novembre 20064 sulle dogane (OD) riguardanti le quantità ammesse in franchigia di cui i viaggiatori possono beneficiare all'importazione di determinate merci, è stato abrogato l'allegato 5 OIAgr che disciplinava le quantità massime non computate sul contingente doganale e le quantità massime per le deroghe all'obbligo del permesso generale d'importazione. Dal 1° luglio 2014, nel traffico turistico tutte le merci possono pertanto essere importate senza permesso generale d'importazione (PGI). Le quantità delle merci importate nel traffico turistico non vengono inoltre computate sul rispettivo contingente doganale. Le quantità superiori ai limiti in franchigia a tenore dell'OD soggiacciono alle aliquote di dazio previste dalla tariffa doganale per il traffico turistico.

Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane, sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta con sé attraversando il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

La modifica del 2 aprile 2014 non fissa nuovi quantitativi per i contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Modifiche del 20 maggio, del 22 luglio e del 22 settembre 2014 (RU 2014 1203 2371 3051) Modifiche dell'imposizione doganale sullo zucchero Conformemente al protocollo numero 2 del 22 luglio 19726 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 19727 concluso tra la Svizzera e l'UE, negli scambi commerciali entrambi i partner rinunciano bilateralmente alle misure di compensazione dei prezzi previste per lo zucchero e i tipi di zucchero delle voci di tariffa 1701­1703. Il corretto funzionamento di questa «soluzione doppio zero» presuppone che il livello dei prezzi dello 4 5 6 7

RS 631.01 RS 631.0 RS 0.632.401.2 RS 0.632.401

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zucchero in vigore in Svizzera e nell'UE sia grosso modo equivalente. Secondo la normativa in vigore nell'UE, il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo, l'articolo 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr) incarica il DEFR di adeguare periodicamente le aliquote doganali di questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano dai prezzi di mercato praticati nell'UE. L'imposizione doganale deve essere adeguata solo se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'UE di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso. I prezzi sono determinati sulla base delle informazioni borsistiche e di quelle riguardanti i prezzi.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) per la voce di tariffa 1701.9999 determinante è stata ridotta tre volte nell'anno in rassegna: il 1° giugno da 26 a 21 franchi per 100 chilogrammi, il 1° agosto da 21 a 18 franchi per 100 chilogrammi e il 1° ottobre da 18 a 14 franchi per 100 chilogrammi. Dall'ultimo adeguamento, l'aliquota di dazio ammonta a zero franchi e il contributo al fondo di garanzia a 14 franchi per 100 chilogrammi lordi. I tributi doganali per i tipi di zucchero delle altre linee tariffali regolamentate derivano dall'imposizione doganale per lo zucchero cristallizzato e sono adeguati in contemporanea.

Le modifiche del 20 maggio, del 22 luglio e del 22 settembre 2014 dell'allegato 1 numero 18 OIAgr sono state effettuate nell'ambito della delega di competenze all'UFAG approvata dal Parlamento (art. 5 OIAgr), che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva.

Rapporto sugli adeguamenti da parte dell'UFAG dell'imposizione doganale per lo zucchero e i cereali destinati all'alimentazione umana ­ modifica della prassi Nell'ambito della politica agricola 2014­2017 il legislatore ha modificato l'articolo 10 capoverso 3 LTD8 in modo tale che il Consiglio federale possa delegare anche all'UFAG la competenza di fissare aliquote di dazio se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti e il margine di manovra accordato all'UFAG è esiguo. Il Consiglio federale ha modificato
l'OIAgr a decorrere dal 1° gennaio 2014, rendendo di fatto effettiva la delega (cfr. rapporto del 15 gennaio 2014 concernente le misure tariffali prese nel 20139).

A tenore dell'articolo 5 OIAgr, l'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio per lo zucchero e, nell'allegato 1, le fissa in modo tale che i prezzi dello zucchero importato, compresi il contributo al fondo di garanzia e le aliquote di dazio, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'UE. Alla stessa stregua l'UFAG verifica mensilmente in virtù degli articoli 6 e 9 OIAgr le aliquote di dazio per i cereali grezzi (orzo, avena, granoturco), per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana (p. es. farina) e per gli alimenti per animali, i semi oleosi e i cereali da semina e, se necessario, li adegua all'andamento dei prezzi franco dogana svizzera negli allegati 1 e 2 OIAgr. Infine, l'UFAG stabilisce al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre l'aliquota di dazio per i cereali del contingente doganale numero 27 nell'allegato 1 OIAgr in modo tale che il prezzo dei cereali importati destinati all'alimentazione umana, compresi il contributo al fondo di garanzia e le aliquote di dazio, corrisponda al prezzo di riferimento fissato.

8 9

RU 2013 3463 (all. n. 4) FF 2014 1381

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Le disposizioni dettagliate contemplate dall'OIAgr lasciano un esiguo spazio di manovra all'UFAG nell'ambito dell'adeguamento periodico delle aliquote. Seguendo la prassi in vigore per la pubblicazione delle modifiche dell'imposizione doganale per i cereali da semina, nonché per gli alimenti per animali e i semi oleosi, anche le modifiche per lo zucchero e i cereali panificabili saranno pubblicate online sul sito dell'UFAG10. Con un rinvio alle misure pubblicate elettronicamente, l'obbligo di fare rapporto sancito dall'articolo 13 LTD può essere ritenuto adempiuto. Le informazioni riguardanti le aliquote doganali attuali e quelle precedenti per voce di tariffa sono disponibili nella tariffa elettronica11.

Modifica del 29 ottobre 2014 (RU 2014 4001) Riduzione delle aliquote di dazio fuori contingente per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi Le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) per i contingenti doganali numero 26 (grano duro), 27 (cereali panificabili) e 28 (cereali grezzi destinati all'alimentazione umana) erano sensibilmente più elevate di quelle per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. Le aziende di trasformazione svizzere potevano importare tali prodotti nell'ambito dei rispettivi contingenti, ma se le disposizioni di legge non venivano rispettate (ad es. resa minima della trasformazione di grano duro secondo l'art. 30 OIAgr), gli importatori potevano essere chiamati a pagare il dazio sulla differenza. La discriminazione per le aziende di trasformazione svizzere è stata eliminata riducendo le ADFC per i prodotti dei contingenti numero 26­28 al di sotto della soglia di protezione alla frontiera per i cereali trasformati.

Le ADFC per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi sono state ridotte come segue: ­

grano duro: da 74 a 30 franchi per 100 chilogrammi;

­

cereali panificabili (grano tenero, segale, triticale): da rispettivamente 76 e 81 a 40 franchi per 100 chilogrammi;

­

cereali grezzi: da rispettivamente 51 (orzo) e 45,90 (avena e granoturco) a 20 franchi per 100 chilogrammi.

L'imposizione per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi fuori del contingente è quindi ora inferiore a quella per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Agganciamento dell'aliquota doganale per il semolino di grano duro a quella per il grano duro L'aliquota normale per il semolino di grano duro è stata agganciata all'ADFC per il grano duro nel frattempo ridotta. Questa misura si è resa necessaria poiché il semolino di grano duro importato all'aliquota normale non soggiace a una limitazione circa l'uso mentre il grano duro destinato all'alimentazione umana può essere importato solo nel contingente doganale se è macinato, trasformato in semolino da cucina 10 11

www.import.ufag.admin.ch www.tares.ch

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oppure come friscello per produrre paste alimentari. Vi era quindi un incentivo a utilizzare per la panetteria il semolino di grano duro importato, che soggiace a una protezione alla frontiera nettamente inferiore a quella della farina di grano tenero.

Sulla base di un'ADFC per il grano duro di 30 franchi per 100 chilogrammi, una resa del 64 per cento e un sopraddazio di 20 franchi per 100 chilogrammi, l'aliquota di dazio è stata aumentata da 23,40 a 66,90 franchi per 100 chilogrammi. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Modifica del 29 ottobre 2014 (RU 2014 4003) Modifica dello scaglionamento e delle quantità parziali liberate per il contingente doganale per i cereali panificabili Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 OIAgr, l'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi delle liberazioni scaglionate del contingente doganale numero 27 per i cereali panificabili per un volume di 70 000 tonnellate.

Vista la scarsità del raccolto di cereali panificabili nell'anno precedente, nel 2014 la quantità generalmente liberata in luglio è stata ripartita sulle due quantità parziali del primo semestre. Per poter aggiungere ai cereali panificabili svizzeri di scarsa qualità del raccolto 2014 una quantità adeguata di cereali d'importazione, il contingente doganale per il 2015 è stato liberato come segue: ­

dal 5 gennaio al 31 dicembre: 30 000 tonnellate;

­

dal 7 aprile al 31 dicembre: 30 000 tonnellate;

­

dal 6 luglio al 31 dicembre: 5000 tonnellate;

­

dal 5 ottobre al 31 dicembre: 5000 tonnellate.

La modifica dello scaglionamento e delle quantità parziali liberate è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il fatto che le quantità parziali per il primo semestre siano state aumentate rispetto agli anni precedenti permette di rinviare la decisione relativa a un eventuale aumento dei contingenti per il secondo semestre 2015. Il settore ha già presentato una richiesta in tal senso. Una decisione verrà presa nell'ambito del pacchetto di ordinanze agricole ­ primavera 2015.

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2.2

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza sulle preferenze tariffali del 16 marzo 2007 (RS 632.911) Modifiche del 6 giugno, del 20 agosto e del 19 novembre 2014 (RU 2014 1463 1573 2749 4499)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) conclusi con la Repubblica popolare Cinese, il Bahrain, l'Oman e l'Arabia Saudita (gli ultimi tre quali membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo), gli Stati dell'America centrale (CAS; accordi conclusi con Costa Rica e Panama) e la Bosnia ed Erzegovina L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi in sviluppo che beneficiano di preferenze tariffali. I Paesi con i quali la Svizzera conclude un ALS vengono stralciati dall'elenco e, di conseguenza, le preferenze tariffali autonome sono sostituite dalle concessioni stipulate negli Accordi.

Al termine della procedura di ratifica degli ALS conclusi con la Repubblica popolare Cinese (decreto federale del 20 marzo 201412), con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Stati del GCC)13 (decreto federale del 7 marzo 201014), con gli Stati dell'America centrale (CAS; Accordi conclusi con Costa Rica e Panama) (decreto federale del 16 giugno 201415) e con la Bosnia ed Erzegovina (decreto federale del 17 marzo 201416), le concessioni doganali fissate in tali Accordi sono state recepite nel diritto nazionale e sono entrate in vigore il 1° luglio 2014 (Cina, Stati del GCC), il 28 agosto 2014 (CAS) e il 1° gennaio 2015 (Bosnia ed Erzegovina).

Con l'entrata in vigore di questi Accordi, Cina, Bahrain, Oman, Arabia Saudita, Costa Rica, Panama e Bosnia ed Erzegovina sono stati stralciati dall'elenco dei Paesi in sviluppo contemplato dall'ordinanza sulle preferenze tariffali a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del rispettivo ALS.

2.3

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199817, il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr): 12 13 14 15 16 17

RU 2014 1315 Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti.

RU 2014 1899 RU 2014 2533 RU 2015 83 RS 910.1

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a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG18.

18

www.ufag.admin.ch > Temi > Importazione di prodotti agricoli

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