Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81a1, 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20143, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina il trasporto di merci per ferrovia, nonché la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e binari di raccordo.

1

Essa si applica per analogia anche al trasporto di merci con impianti a fune e per idrovia.

2

Art. 2 1

1 2 3

Principi e obiettivi

La Confederazione crea le condizioni quadro per: a.

uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia (traffico merci);

b.

un'interazione efficace con gli altri vettori di trasporto;

c.

la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria, stradale e portuale;

d.

un accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC e ai binari di raccordo.

RU 2015 645 RS 101 FF 2014 3253

2014-0476

5993

Legge sul trasporto di merci

Le offerte del trasporto di merci per ferrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:

2

a.

partecipare alle ordinazioni di offerte effettuate dai Cantoni;

b.

promuovere lo sviluppo di nuove offerte.

Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il traffico merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

3

Art. 3

Concezione del trasporto di merci per ferrovia

Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci per ferrovia una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

1

2

In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo: a.

delle stazioni di smistamento e degli altri impianti di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie (Lferr);

b.

degli impianti di carico e scarico di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;

c.

degli impianti di trasbordo TC;

d.

dei binari di raccordo;

e.

di altre installazioni importanti per il trasporto di merci per ferrovia.

Coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

3

Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i soggetti interessati nell'elaborazione della concezione.

4

Art. 4

Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo può essere esercitato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione.

4 5 6

RS 700 RS 742.101 RS 711

5994

Legge sul trasporto di merci

Art. 5

Trasporto di merci pericolose

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

2

Emana in particolare prescrizioni riguardanti: a.

la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose ai requisiti essenziali;

b.

la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

Art. 6

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

Nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.

2

Art. 7

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b­40f Lferr8.

Sezione 2: Promovimento finanziario Art. 8

Contributi d'investimento

La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo.

1

Il contributo della Confederazione può ammontare al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.

2

Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente gli obiettivi della politica dei trasporti, dell'energia e della protezione ambientale, i criteri economici, i vantaggi per terzi e in particolare la concezione di cui all'articolo 3.

3

Per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero la Confederazione può accordare, oltre a contributi d'investimento a fondo perso, anche mutui rimborsabili.

4

La concessione dei contributi è vincolata a oneri che garantiscano in particolare l'accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC.

5

7 8

RS 510.10 RS 742.101

5995

Legge sul trasporto di merci

La Confederazione può inoltre accordare contributi d'investimento per la costruzioni di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

6

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti quadro pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

7

Art. 9

Contributi d'esercizio

Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione. L'aiuto finanziario della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale. Tale limitazione non si applica ai contributi d'esercizio destinati al trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.

1

La Confederazione può promuovere le nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia fintanto che le stesse non possano essere prestate in modo finanziariamente autonomo, ma al massimo per tre anni.

2

Art. 10

Innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia.

Sezione 3: Costruzione ed esercizio di impianti di trasbordo TC Art. 11 1 La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti sono rette dalla Lferr9.

La Confederazione designa nella concezione di cui all'articolo 3 gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.

2

Sezione 4: Costruzione ed esercizio di binari di raccordo Art. 12

Allacciamento

Mediante misure di pianificazione del territorio, i Cantoni e i Comuni provvedono, per quanto possibile ed economicamente sostenibile, affinché le zone industriali e commerciali siano allacciate ai binari di raccordo.

Art. 13

Licenza di costruzione e autorizzazione d'esercizio

La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

1

9

RS 742.01

5996

Legge sul trasporto di merci

2 Prima di decidere, l'autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.

L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere sotto il profilo del diritto ferroviario. Sulla base di quest'ultimo esprime il proprio parere; in esso precisa anche se occorra un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr10.

3

4

Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

L'autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all'UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale.

5

Art. 14

Disposizioni del diritto ferroviario e prescrizioni d'esercizio

Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

1

2

I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

3

Art. 15 1

Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se: a.

lo svolgimento sicuro dell'esercizio ferroviario rimane garantito;

b.

l'ampliamento futuro degli impianti ferroviari non è pregiudicato; e

c.

ne è comprovato il bisogno.

Il gestore dell'infrastruttura non può subordinare la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.

2

3

Il gestore dell'infrastruttura può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo se: a.

modifiche della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura lo richiedono;

b.

la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

c.

il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato in un prossimo futuro.

Art. 16

Rapporti di proprietà

Il binario di raccordo e il fondo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.

1

Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

2

10

RS 742.101

5997

Legge sul trasporto di merci

Art. 17

Disposizioni contrattuali

Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.

1

2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione delle installazioni importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.

I raccordati regolano per scritto i loro rapporti con terzi interessati per quanto concerne il binario di raccordo.

3

Art. 18

Costi

Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

1

Il raccordato è tenuto a mantenere il binario di raccordo in condizioni pronte per l'esercizio. I terzi autorizzati a raccordarsi al binario e a utilizzarlo devono partecipare ai costi che ne derivano nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo.

2

Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.

3

Il gestore dell'infrastruttura assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni il gestore dell'infrastruttura può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.

4

Art. 19

Obblighi reciproci fra raccordati

Se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere effettuato altrimenti in modo più appropriato, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi.

1

Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che ulteriori raccordi rimangano possibili.

2

Il raccordato deve adattare, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato trae dall'adattamento sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo sui costi.

3

I raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Sezione 5: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 20

Contratto d'utilizzazione di veicoli

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

1

5998

Legge sul trasporto di merci

Al contratto d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario ­ CUV) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)11.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 21

Contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

1

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci ­ CIM) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)12.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 6: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali Art. 22

Vigilanza sui binari di raccordo

L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo.

Il Consiglio federale può delegarla a terzi.

1

L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l'UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.

2

Per il resto, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell'autorità competente secondo il diritto cantonale.

3

I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari all'esercizio della vigilanza nel rispettivo settore di competenza e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.

4

Art. 23 1

Tutela giurisdizionale

L'UFT giudica le controversie riguardanti: a.

11 12

l'obbligo di concedere il raccordo (art. 15) e le condizioni imposte al raccordato;

RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

5999

Legge sul trasporto di merci

b.

l'applicazione della Lferr13, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, nonché il loro incrocio con strade e altri impianti e i veicoli;

c.

i requisiti di sicurezza per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei binari di raccordo.

La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

3 Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 8­10.

Le controversie di cui all'articolo 40abis capoverso 1 Lferr sono giudicate dalla Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria.

4

Tutte le altre controversie sono giudicate dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

5

Art. 24

Disposizioni penali

Chiunque contravviene a una delle disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 o all'articolo 6 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

1

Chiunque commette un'infrazione che può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge.

2

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

4

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 25 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

In particolare, può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci.

2

Art. 26

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

13

RS 742.101

6000

Legge sul trasporto di merci

Art. 27

Disposizioni transitorie

Per le offerte ordinate secondo il diritto anteriore possono essere conclusi contratti in virtù di tale diritto per tre anni al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

1

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il gestore dell'infrastruttura diventa proprietario dei dispositivi di raccordo alla sua rete senza versare alcun indennizzo.

2

I raccordati che intendono restare proprietari di tali dispositivi di raccordo devono comunicarlo per scritto al gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso restano responsabili del finanziamento della manutenzione, del rinnovo e dell'ampliamento dei dispositivi di raccordo.

3

Art. 28

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

L'articolo 9 ha effetto sino al 31 dicembre 2027.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 201514 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

14

FF 2015 5993

6001

Legge sul trasporto di merci

Allegato (art. 26)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1.

la legge del 19 dicembre 200815 sul trasporto di merci;

2.

la legge federale del 5 ottobre 199016 sui binari di raccordo ferroviario.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 198517 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali Titolo prima dell'art. 18

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo, nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati Art. 18 Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di ammodernamento di binari di raccordo e di impianti di trasbordo per il traffico combinato, nonché contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.

1

I contributi sono accordati nella misura necessaria ad assicurare l'autonomia finanziaria. La Confederazione provvede affinché sia garantito un esercizio non discriminatorio.

2

I contributi per il trasporto di veicoli stradali accompagnati sono accordati nella misura in cui consentano riduzioni tariffali.

3

4 Sono applicabili gli articoli 8, 9 e 28 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 201518 sul trasporto di merci.

15 16 17

RU 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603 RU 1992 565, 1995 3517, 2000 2355, 2006 2197, 2007 5779, 2009 5597 5973 RS 725.116.2

6002

Legge sul trasporto di merci

Sezione 2 (art. 21 e 22) Abrogata

2. Legge federale del 19 dicembre 195819 sulla circolazione stradale Art. 30 cpv. 4 e 5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti nocivi o ripugnanti.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose. Stabilisce i tratti sui quali, per motivi dipendenti da condizioni locali o per necessità di regolazione del traffico, i veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare o possono circolare soltanto in maniera limitata. A proposito dei mezzi di contenimento per merci pericolose disciplina: 5

a.

la procedura di verifica della conformità ai requisiti essenziali;

b.

la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

3. Legge federale del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie Art. 9a cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 9b

Utilizzazione della rete e attribuzione delle tracce

Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da riservare ai singoli generi di trasporto. Al riguardo considera in particolare:

1

18 19 20

a.

gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai privati per il traffico ferroviario;

b.

la richiesta di catene di trasporto concertate nel traffico viaggiatori e merci;

c.

le capacità necessarie per soddisfare la domanda prevista nel traffico viaggiatori e merci;

d.

la possibilità di ottenere un'esecuzione economica del traffico viaggiatori e merci per ferrovia.

RS ... ; FF 2015 5993 RS 741.01 RS 742.101

6003

Legge sul trasporto di merci

2

Se necessario, il Consiglio federale adegua il programma alle mutate condizioni.

I gestori dell'infrastruttura elaborano un piano di utilizzazione della rete per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d'orario. Nel piano concretizzano il programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce per i singoli generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all'UFT.

3

Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nella misura in cui esistano capacità libere, la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio.

4

5 L'UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete.

Art. 9c Ex art. 9b Art. 38 cpv. 1bis 1bis La revoca di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare al meglio la capacità esistente.

Art. 40abis cpv. 1 e 5 1

La CAF decide sulle controversie concernenti: a.

la concessione dell'accesso alla rete;

b.

le convenzioni sull'accesso alla rete;

c.

il calcolo della rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

d.

l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione.

Se deve giudicare questioni fondamentali che interessano la legge del 6 ottobre 199521 sui cartelli, la CAF consulta la Commissione della concorrenza. Nella decisione menziona il parere di tale Commissione.

5

Art. 40ater

Caratteristiche del procedimento su azione

Al procedimento su azione davanti alla CAF si applicano gli articoli 7­43 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA), nonché le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso che possono essere applicate per analogia in un procedimento in prima istanza, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63­71 PA.

1

21 22

RS 251 RS 172.021

6004

Legge sul trasporto di merci

Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 194723 di procedura civile federale.

2

Gli atti scritti e gli allegati devono essere presentati in un esemplare per la CAF e uno per ogni controparte.

3

Art. 40aquater

Apertura del procedimento su azione

Il presidente apre il procedimento su azione confermando per scritto il ricevimento dell'azione.

1

2 Se non reputa a priori che l'azione sia inammissibile, il presidente invita la controparte alla consultazione.

Art. 40aquinquies

Composizione richiesta per la decisione

La CAF decide nella composizione dell'intera Commissione. Per questioni giuridiche di importanza secondaria decide nella composizione del presidente e di altri due membri.

1

Al termine della procedura d'istruzione, il presidente decide se la CAF giudicherà nella composizione di tre membri o dell'intera Commissione e designa i membri che partecipano alla decisione.

2

Art. 40asexies

Trattamento dei dati

Nell'ambito della sua attività di sorveglianza del mercato, la CAF è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. Le imprese ferroviarie devono fornire i dati necessari.

Art. 40b cpv. 2 lett. b e 3 2

Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati: b.

agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù del Codice delle obbligazioni24 e dei pertinenti accordi internazionali.

In quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 25 settembre 201525 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai contratti.

3

Art. 62

Estensione dell'infrastruttura

L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

1

23 24 25

RS 273 RS 220 RS ... ; FF 2015 5993

6005

Legge sul trasporto di merci

a.

la via di corsa;

b.

gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;

c.

gli impianti di sicurezza;

d.

le installazioni per il pubblico;

e.

le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;

f.

gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);

g.

i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;

h.

gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a­g.

L'infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

2

3

a.

gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;

b.

le centrali elettriche e gli elettrodotti;

c.

le installazioni di vendita;

d.

i locali per servizi accessori;

e.

i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;

f.

gli alloggi di servizio;

g.

le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;

h.

gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.

Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell'infrastruttura: a.

i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);

b.

i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);

c.

i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l'accesso a tali cantieri (binari di cantiere).

4 Non fa parte dell'infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

6006