Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 20141; visto il parere del Consiglio federale del 14 gennaio 20152, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 16c

Sezione 8: Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica Art. 16c

Basi legali e competenze

L'ordinanza del Consiglio federale del 22 febbraio 20124 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

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Le competenze che l'ordinanza del Consiglio federale sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dal delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale.

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1 2 3 4

FF 2015 913 FF 2015 923 RS 171.115 RS 172.010.442

2014-3122

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O sull'amministrazione parlamentare

Art. 16d

Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata al delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale, questi ne informa la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

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Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica: a.

che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e

b.

che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

Se non vi è il consenso della persona interessata, l'analisi deve essere autorizzata: a.

per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;

b.

per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.

Il delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

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5 I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi al delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale. Quest'ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo interessato.

Art. 27 cpv. 1bis 1bis La Delegazione amministrativa nomina un delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale. Egli è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell'organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza.

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