15.028 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste) del 6 marzo 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2012

M

12.4203

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste (S 11.3.2013, Baumann; N 25.9.2013)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-0073

1951

Compendio Accogliendo la mozione 12.4203 del consigliere agli Stati Isidor Baumann, il 25 settembre 2013 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali, affinché i carburanti impiegati dai veicoli adibiti alla preparazione di piste siano parzialmente esentati dall'imposta sugli oli minerali.

Inoltre, nella legge viene aggiunta una delega di competenze nel settore delle esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari.

I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste vanno esentati dall'imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale. La restituzione dell'imposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Confederazione, ad eccezione dell'eventuale maggiore fabbisogno di personale per il disbrigo della procedura di restituzione. Per ridurre al minimo le emissioni di fuliggine di diesel cancerogene, per i veicoli diesel viene introdotto un sistema di incentivazione, mentre per i veicoli vecchi è prevista una soluzione transitoria.

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l'esenzione dall'imposta per le forniture di carburanti e combustibili nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari. Nell'ambito dell'adeguamento dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali si è constatato che nella legge sull'imposizione degli oli minerali manca una disposizione che attribuisce all'autorità fiscale la competenza di disciplinare la procedura. La relativa base va creata nel quadro del presente disegno.

1952

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

La mozione Baumann del 13 dicembre 2012 (12.4203 «Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste») incarica il nostro Collegio di proporre una modifica della legislazione sull'imposta sugli oli minerali, al fine di concedere l'esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali ai veicoli adibiti alla preparazione di piste. Affinché tale modifica non influisca sulla cassa generale della Confederazione, si chiede che l'esenzione dall'imposta venga applicata solo nella misura in cui l'imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.

Il consigliere agli Stati Baumann motiva il suo intervento in particolare con il fatto che il turismo di montagna si trova dinanzi a grandi sfide. L'aumento degli obblighi nell'ambito della sicurezza causa costi supplementari che non generano valore aggiunto né possono essere ripartiti sui prezzi. Qualsiasi miglioramento delle condizioni quadro contribuisce a rafforzare il turismo invernale in Svizzera.

Nel nostro parere del 13 febbraio 2013 abbiamo proposto di respingere la mozione per ragioni di politica di regolamentazione e di politica finanziaria, aggiungendo che essa si trova in contraddizione con l'impegno internazionale della Svizzera a favore della riduzione dei sussidi per gli agenti energetici fossili.

L'11 marzo 2013 la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati, mentre il 19 agosto 2013 è stata respinta dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale. Il 25 settembre 2013 il Consiglio nazionale ha invece approvato la mozione. Di conseguenza, il nostro Collegio è incaricato di presentare una modifica della legge federale del 21 giugno 19961 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm).

Il presente disegno è stato elaborato d'intesa con le associazioni di categoria Seilbahnen Schweiz (Funivie Svizzere) e Loipen Schweiz, che rappresenta anche gli interessi di Romandie ski de fond.

1.1.2

Delega di competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Con la modifica del 23 ottobre 20132 dell'ordinanza del 20 novembre 19963 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm), il nostro Collegio ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l'esenzione dall'imposta per le forniture di carburanti e 1 2 3

RS 641.61 RU 2013 4479 RS 641.611

1953

combustibili nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari. A tale proposito abbiamo stabilito che nella LIOm va aggiunta una disposizione che attribuisca all'autorità fiscale la competenza di disciplinare la procedura relativa a tale esenzione.

1.2

Principi dell'imposta sugli oli minerali

L'imposta sugli oli minerali è un'imposta di consumo particolare, il cui scopo è garantire allo Stato le entrate necessarie per il finanziamento dei compiti attribuitigli per legge.

Essa include: ­

un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti («imposta di base») (cfr. art. 1 cpv. 1 LIOm);

­

un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. art. 1 cpv. 2 LIOm).

1.2.1

Onere fiscale

La benzina e l'olio diesel utilizzati come carburanti sono imposti come segue: Imposta (in franchi per 1000 litri a 15 C)

Benzina

Imposta sugli oli minerali (art. 12 cpv. 1 in combinato 431.20 disposto con l'allegato 1 LIOm [tariffa dell'imposta sugli oli minerali]) Supplemento fiscale sugli oli minerali 300.00 (art. 12 cpv. 2 LIOm) Onere complessivo 731.20

1.2.2

Olio diesel

458.70 300.00 758.70

Entrate e impiego dei mezzi finanziari

Le entrate derivanti dall'imposta ammontano a circa cinque miliardi di franchi, il che corrisponde al 7,5­8 per cento delle entrate della Confederazione. Tre miliardi di franchi provengono dall'imposta sugli oli minerali e due miliardi dal supplemento fiscale.

In virtù della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin), la metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali e l'intero prodotto del supplemento fiscale sono impiegati a destinazione vincolata per compiti nell'ambito del traffico stradale e aereo. L'altra metà confluisce nella cassa generale della Confederazione.

4

RS 725.116.2

1954

1.2.3

Agevolazioni fiscali

Le restituzioni dell'imposta sono previste in particolare per i carburanti utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca professionale, da parte di imprese di trasporto concessionarie, nell'estrazione di pietra da taglio naturale nonché nell'industria e nell'artigianato (cfr. art. 17 cpv. 3 LIOm in combinato disposto con art. 49 OIOm e art. 18 LIOm).

Il diritto alla restituzione dell'imposta per le merci consumate più di due anni prima dell'inoltro della domanda decade (cfr. art. 48 cpv. 2 OIOm).

Volume delle restituzioni del 2014 Settore

Volume delle restituzioni (in 1000 fr.)

Agricoltura Silvicoltura Imprese di trasporto concessionarie Estrazione della pietra da taglio naturale Industria e artigianato

ca. 66 000* ca. 3000* 65 253 1330 3625

* L'esatto volume delle restituzioni del 2014 sarà reso noto solo a metà 2015

Inoltre, dal 1° luglio 2008 vengono concesse esenzioni fiscali per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, a condizione che soddisfino le esigenze ecologiche e sociali minime stabilite dal nostro Collegio (cfr. art. 12b LIOm). Per i carburanti con esenzione fiscale non esiste alcun diritto alla restituzione dell'imposta.

1.3

La normativa proposta

1.3.1

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

Per attuare la mozione occorre adeguare l'articolo 18 LIOm. Poiché la mozione richiede un'attuazione senza ripercussioni sulla cassa generale della Confederazione, oltre al supplemento fiscale sugli oli minerali va restituita solo la parte dell'imposta sugli oli minerali destinata, in virtù dell'articolo 86 della Costituzione federale (Cost.)5, alle spese connesse alla circolazione stradale, ma non la parte che confluisce nella cassa generale della Confederazione.

Veicoli beneficiari La restituzione dell'imposta deve essere concessa per i veicoli cingolati da neve, in particolare i classici veicoli adibiti alla preparazione di piste (spartineve cingolati, Ratrac, PistenBully, Leitner, gatti delle nevi ecc.). Anche le slitte a motore e i quad cingolati (All-terrain vehicle, ATV) devono poter beneficiare dell'agevolazione 5

RS 101

1955

fiscale, a condizione che vengano impiegati per gli stessi scopi. Per i veicoli con pneumatici (p. es. trattori) non deve essere concessa la restituzione.

Da una statistica dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) emerge che a inizio 2015 erano immatricolati i seguenti veicoli: Tipo di veicolo

Numero

Veicoli adibiti alla prepa- 1385 razione di piste Slitte a motore/quad 18946

Di cui con filtro antiparticolato

Numero di veicoli/propulsione

34

1342 motore diesel 43 motore a benzina 14 motore diesel 1874 motore a benzina 6 motore elettrico

14

Impieghi che danno diritto all'agevolazione Non tutti gli impieghi dei suddetti veicoli devono poter beneficiare della restituzione dell'imposta. D'intesa con le due associazioni di categoria sono stati definiti i seguenti impieghi che danno diritto all'agevolazione fiscale: ­

preparazione di piste da sci, percorsi di sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali;

­

preparazione di piste e parchi per snowboard;

­

trasporto di materiale di manutenzione e sicurezza delle piste, dei parchi, dei percorsi di sci di fondo, delle piste per slitte e dei sentieri invernali;

­

salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali;

­

corse combinate con la preparazione come scopo principale;

­

corse in sostituzione delle sciovie in casi d'emergenza nonché a scopo d'istruzione (scuola guida).

Impieghi che non danno diritto all'agevolazione Gli impieghi non esentati e quindi senza diritto alla restituzione riguardano in particolare l'utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione di piste: ­

6

presso i cantieri come macchine di cantiere (in estate e inverno);

­

per lavori agricoli e forestali;

­

per il trasporto di bagagli e merci per imprese ferroviarie, alberghi, ristoranti, baite di montagne, compresi quelli in possesso di imprese di trasporto a fune e gestori di percorsi di sci di fondo, privati ecc.;

­

per trasporti di persone (ad eccezione del salvataggio di persone infortunate e sostituzione di sciovie).

Slitte a motore: 1794 veicoli; quad cingolati: all'incirca 100 veicoli (nessuna indicazione disponibile).

1956

Differenziazione della restituzione dell'imposta secondo l'equipaggiamento tecnico Il nostro Collegio deve avere la possibilità di disciplinare la restituzione dell'imposta per il consumo di olio diesel in maniera differenziata sulla base dell'equipaggiamento tecnico dei veicoli adibiti alla preparazione di piste. Questa restituzione differenziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggine ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione. Essa riguarda la parte dell'imposta sugli oli minerali destinata, sulla base dell'articolo 86 Cost., al traffico stradale, ma non il supplemento fiscale sugli oli minerali che va restituito indipendentemente dal resto.

A questo proposito si rammenta che nel 2006 abbiamo adottato un piano d'azione contro le polveri fini. Obiettivo delle misure elaborate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è ridurre notevolmente le emissioni di fuliggine.

Per tale motivo, a fine 2009 il DATEC ha concluso con l'associazione Funivie Svizzere una convenzione facoltativa per l'equipaggiamento con filtri antiparticolato di nuovi (classici) veicoli adibiti alla preparazione di piste che consumano olio diesel. Stando a questa convenzione, per migliorare la qualità dell'aria dal 2010 devono entrare in commercio solo veicoli adibiti alla preparazione di piste muniti di filtri per fuliggine o di tecnologia equivalente. Inoltre, dal 2015 nei seguenti Cantoni entra in vigore un obbligo di filtro per tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste (anche per quelli vecchi): Zugo, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo.

Di conseguenza, in caso di veicoli con motore diesel la quota dell'imposta sugli oli minerali va restituita solo per i veicoli equipaggiati con filtri antiparticolato (questa regolamentazione non riguarda il supplemento fiscale sugli oli minerali che viene restituito integralmente). Per la restituzione occorre utilizzare esclusivamente filtri antiparticolato o motori conformi all'ordinanza del 16 dicembre 19857 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)8. Per contro, per i veicoli adibiti alla preparazione di piste a olio diesel che non soddisfano i suddetti requisiti va restituito solo il supplemento fiscale sugli oli minerali. Questa
soluzione si presta dato che una restituzione differenziata dell'imposta applicata dal 2008 per le imprese di trasporto concessionarie è risultata molto efficace e ha comportato una rapida introduzione della nuova tecnologia e di conseguenza una riduzione della fuliggine di diesel.

Questa regolamentazione non si applica ai veicoli con motori a benzina cui viene restituita integralmente l'imposta.

Risultano le seguenti aliquote di restituzione: Imposta (in franchi per 1000 litri a 15 C)

Benzina

Supplemento fiscale sugli oli minerali Imposta sugli oli minerali Totale restituzione

300.00 215.60 515.60

7 8

Olio diesel Veicoli conformi all'OIAt

Veicoli non conformi all'OIAt

300.00 229.35 529.35

300.00 0.00 300.00

RS 814.318.142.1 Per ulteriori informazioni vedi il sito dell'Ufficio federale dell'ambiente: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it

1957

Per la proroga del termine di pianificazione e per l'attenuazione dei costi, il sistema di incentivazione va impostato sulla base delle seguenti considerazioni: ­

veicoli adibiti alla preparazione di piste con messa in circolazione entro fine 2009: nessun sistema di incentivazione, quindi restituzione integrale dell'imposta (metà dell'imposta sugli oli minerali e intero supplemento fiscale sugli oli minerali);

­

veicoli adibiti alla preparazione di piste con messa in circolazione dal 2010 a fine 2015: tre anni di soluzione transitoria senza sistema di incentivazione, quindi restituzione differenziata dell'imposta a seconda dell'equipaggiamento dei veicoli, ovvero con filtro (restituzione integrale dell'imposta) o senza filtro (solo restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali);

­

veicoli adibiti alla preparazione di piste con messa in circolazione a partire dal 2016: sistema di incentivazione, ovvero restituzione differenziata dell'imposta a seconda dell'equipaggiamento dei veicoli.

Procedura In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali disciplinate nell'OIOm. Per la restituzione il richiedente deve rivolgersi all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e comprovare la quantità di carburante impiegata per scopi che danno diritto all'agevolazione. A tal fine egli deve registrare le entrate, le uscite e il consumo (controlli sul consumo). Tali controlli vanno registrati separatamente per ogni veicolo. Se la prova non è addotta nella forma prescritta, non è concessa alcuna restituzione.

Già ora molte delle nuove imprese che hanno diritto alla restituzione registrano il consumo dei propri veicoli. Di conseguenza si può partire dal presupposto che il dispendio amministrativo supplementare sarà ridotto.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 46­48 OIOm si applicano anche alla nuova procedura.

1.3.2

Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

L'autorità fiscale, nel presente caso la Direzione generale delle dogane, deve disciplinare la procedura di esenzione dall'imposta per le forniture di carburanti e combustibili nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. La relativa base legale va introdotta mediante l'aggiunta di un nuovo capoverso all'articolo 17 LIOm. Tale aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali concesse attualmente.

1.4

Procedura di consultazione

Il 13 agosto 2014 abbiamo autorizzato il Dipartimento federale delle finanze ad avviare la procedura di consultazione relativa alla modifica della LIOm.

La consultazione si è svolta dal 26 agosto al 26 novembre 2014.

1958

1.4.1

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

Alla procedura di consultazione hanno preso parte 39 partecipanti, di cui 18 sono favorevoli al progetto e 21 contrari.

Contro il disegno si sono espressi la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 15 Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, VD, ZH), quattro partiti politici (PLR, PVL, I Verdi, PS) e un'associazione (Le Centre Patronal).

Nella loro argomentazione, gli oppositori appoggiano il nostro Collegio che nel suo parere del 13 febbraio 2013 ha respinto la mozione Baumanm 12.4203 in particolare per i seguenti motivi: ­

L'imposta sugli oli minerali è un'imposta a destinazione parzialmente vincolata e non una tassa per l'impiego delle strade. Perciò è irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove. La LIOm prevede le restituzioni dell'imposta, ma queste riguardano solo il settore primario (agricoltura e silvicoltura), che non va gravato con tributi fiscali, o le imprese di trasporto concessionarie che forniscono prestazioni di interesse pubblico.

­

La Confederazione finanzia i propri compiti e le proprie spese connessi alla circolazione stradale attraverso entrate a destinazione vincolata, costituite dalla metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali, dal supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti e dal prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale). A tale scopo gestisce il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Per strutturare l'esenzione dall'imposta in modo che non abbia ripercussioni sul bilancio statale, come richiesto dalla mozione, occorrerebbe ridurre di conseguenza tali spese. Come indicato nel nostro messaggio del 18 gennaio 20129 sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e sul suo finanziamento, le spese in questo settore aumenteranno.

Già a breve termine risulta necessario aumentare le entrate per soddisfare il fabbisogno ordinario. Di conseguenza l'attuazione della mozione non può avvenire senza ripercussioni sul bilancio.

­

Inoltre, secondo la legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi (LSu), di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per ragioni di politica istituzionale e finanziaria (copertura insufficiente del FSTS) non è pertanto opportuno estendere i sussidi sotto forma di restituzione sul carburante.

A favore del disegno si sono espressi otto Cantoni (AR, BE, GL, GR, SO, TI, UR, VS), la Conferenza governativa dei Cantoni alpini, due partiti politici (PPD, UDC), sei associazioni, ovvero Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), l'Unione sindacale svizzera (USS), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Bergbahnen Graubünden (BBGR), Funivie Svizzere (FUS), la Federazione svizzera

9 10

FF 2012 543 RS 616.1

1959

del turismo (FST) nonché l'Associazione Svizzera proprietari di draghe e chiatte (VBL).

I sostenitori argomentano il loro parere favorevole in particolare con il fatto che il turismo di montagna si trova dinanzi a grandi sfide e che l'aumento degli obblighi nell'ambito della sicurezza causa costi supplementari. Inoltre, visto che il numero dei clienti ha subito una flessione, ogni miglioramento delle condizioni quadro va accolto con favore.

Il Cantone del Vallese e quattro associazioni (BBGR, SAB, FUS, FST) richiedono un'introduzione possibilmente rapida dell'esenzione parziale dall'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste. Tali associazioni chiedono che la modifica della legge entri in vigore al più tardi il 1° gennaio 2016. I Cantoni di Berna e di Soletta sono d'accordo con la data proposta, mentre cinque Cantoni (AR, GL, GR, TI, UR) e la Conferenza governativa dei Cantoni alpini non esprimono alcun parere a tale proposito.

Quattro Cantoni (GL, GR, UR, VS), quattro associazioni (BBGR, SAB, FUS, FST), la Conferenza governativa dei Cantoni alpini nonché due partiti politici (PPD, UDC) sono contrari all'introduzione di un sistema di incentivazione. I Cantoni di Appenzello Esterno, di Berna, di Glarona e del Ticino non si esprimo sul sistema di incentivazione. L'Unione sindacale svizzera chiede che la restituzione venga concessa solo ai veicoli che adempiono le condizioni dell'OIAt.

Il Cantone di Obvaldo e due partiti politici (I Verdi, PS) sono contrari al disegno, ma lo approverebbero in caso di introduzione del sistema di incentivazione.

Sulla base dei risultati della consultazione lo scadenzario subisce una notevole accelerazione. Di conseguenza, la modifica in questione potrebbe entrare in vigore entro il 1° febbraio 2016, a condizione che il processo politico non subisca ritardi e che non venga lanciato un referendum. Un'entrata in vigore al 1° gennaio 2016, come richiesto da più parti, non è possibile per via della procedura prestabilita di elaborazione dei testi legislativi e del termine di referendum di 100 giorni.

1.4.2

Delega di competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

In merito alla delega di competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, i 20 partecipanti alla consultazione si sono espressi tutti a favore del disegno.

1.5

Interventi parlamentari

Con il presente disegno di legge viene adempiuta la richiesta della mozione Baumann 12.4203 «Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste». Pertanto, proponiamo di togliere dal ruolo la mozione.

1960

2

Commento ai singoli articoli

Art. 17 Capoverso 1bis: con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'OIOm sono stati rielaborati tutti gli articoli riguardanti l'esenzione dall'imposta per le forniture di carburanti e combustibili nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. La competenza normativa in tale ambito si presenta come segue: il nostro Collegio disciplina le condizioni dell'esenzione dall'imposta per le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari (cfr. art. 26­28b OIOm) e la Direzione generale delle dogane ne disciplina la procedura (cfr. art. 28a cpv. 3 e 28b cpv. 2 OIOm). In occasione della revisione sopra menzionata è stato stabilito che manca una delega di competenze a favore dell'autorità fiscale per il disciplinamento della procedura relativa a tali esenzioni dall'imposta. La competenza illustrata viene resa comprensibile con il completamento dell'articolo 17 LIOm. In questo modo si tiene conto delle esigenze poste a una base legale affinché la competenza normativa possa essere delegata a un Ufficio (cfr. art. 48 cpv. 2 della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Il capoverso 3 può essere abrogato, visto che il suo contenuto è ora disciplinato nell'articolo 18 capoverso 1bis.

Art. 18 Capoverso 1bis: nel senso di una rettifica sistematica della legge, il tenore dell'articolo 17 capoverso 3 viene spostato nell'articolo 18 capoverso 1bis. Già oggi l'imposta è restituita alle imprese di trasporto concessionarie (cfr. art. 49 OIOm).

Tale adeguamento non ha alcun influsso sulla restituzione dell'imposta concessa attualmente.

Capoverso 1ter: questo articolo crea la base legale per la restituzione dell'imposta (imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali) per i veicoli adibiti alla preparazione di piste. Tale imposta è destinata a compiti e spese in relazione al traffico stradale.

Il nostro Consiglio disciplina i tipi di veicoli e gli impieghi che danno diritto all'agevolazione fiscale (cfr. n. 1.3.1). Inoltre disciplina le condizioni che determinano la restituzione parziale della parte d'imposta. Si prevede che per i veicoli diesel non dotati di filtro antiparticolato venga restituito solo il supplemento d'imposta.

Ciò non concerne i veicoli con motore a benzina ai quali viene restituita l'intera imposta.

11

RS 172.010

1961

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Dal punto di vista dell'imposta sugli oli minerali, la restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste non ha ripercussioni sul bilancio della Confederazione. La restituzione dell'imposta va completamente a carico dei ricavi a destinazione vincolata e dei versamenti effettuati per il finanziamento speciale del traffico stradale (cfr. LUMin).

È ipotizzabile che la restituzione dell'imposta registri, di anno in anno, notevoli differenze dovute alle condizioni meteorologiche, in particolare nelle stazioni invernali prive di impianti di innevamento. L'importo delle restituzioni dovrebbe ammontare a circa 13 milioni di franchi all'anno.

La stima si basa sul numero di veicoli di cui al numero 1.3.1 (per il calcolo relativo alle slitte a motore e ai quad cingolati sono stati presi in considerazione solo i veicoli di persone giuridiche, cioè il 40 % dei veicoli immatricolati secondo il n. 1.3.1) e sulle seguenti stime sul consumo di carburante e sulla durata d'impiego: ­

veicoli adibiti alla preparazione di piste: consumo (benzina e olio diesel): 20 litri/ora; durata d'impiego: 6,5 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 780 ore/anno;

­

slitte a motore/quad: consumo (benzina e olio diesel): 15 litri/ora; durata d'impiego: 2 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 240 ore/anno (secondo Funivie Svizzere).

Calcolo approssimativo: Tipo di veicolo

Numero

Veicoli adibiti 1342 alla preparazione 43 di piste Slitte a motore/ 6 quad 750 Totale

Tipo di carburante

Durata d'impiego in h/anno

Consumo (1000 litri)

Aliquota di restituzione (in franchi per 1000 litri a 15 0C)

Restituzione dell'imposta (in 1000 franchi)

Olio diesel Benzina

1 046 760 33 540

20 935 670

529.35 515.60

11 082 345

Olio diesel Benzina

1 440 180 000

21 2 700

529.35 515.60

11 1 392 12 830

Per via del previsto sistema di incentivazione in combinazione con le soluzioni transitorie, l'importo della restituzione dovrebbe diminuire leggermente e in modo temporaneo tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica della legge. Non è possibile effettuare stime sulla durata e sull'entità di tale diminuzione visto che non è noto come il sistema di incentivazione previsto influirà sul comportamento degli aventi diritto alla restituzione.

1962

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Sulla base delle informazioni attuali, nel settore della restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste i controlli formali delle domande di restituzione e le verifiche materiali mediante controlli aziendali in loco comportano un fabbisogno supplementare di personale presso l'AFD, attualmente stimato a circa quattro posti di lavoro a tempo pieno, cioè a 720 000 franchi all'anno. Nell'ambito dei lavori successivi si provvederà a fare una stima più precisa delle risorse di personale necessarie. L'eventuale fabbisogno supplementare di personale non sarà possibile senza incidere sui conti pubblici e dovrà essere finanziato tramite il bilancio generale della Confederazione.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La restituzione dell'imposta va completamente a carico dei ricavi a destinazione vincolata e dei versamenti effettuati per il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Mediante quest'ultimo vengono finanziati diversi compiti in relazione al traffico stradale. Oltre al finanziamento dell'infrastruttura stradale federale (strade nazionali), dal FSTS arrivano anche contributi ai Cantoni per la loro infrastruttura stradale o a favore di altri compiti della Confederazione relativi alla circolazione stradale (cfr. LUMin).

3.3

Ripercussioni per l'economia e i singoli attori

La modifica della LIOm non ha pressoché ripercussioni sull'economia generale. Per contro, la restituzione dell'imposta sui carburanti per i veicoli adibiti alla preparazione di piste sarà importante per le imprese di funivie e i gestori di percorsi di sci di fondo.

Per le imprese che intendono beneficiare dell'agevolazione fiscale, l'onere amministrativo aumenterà leggermente, ad esempio, per la delimitazione tra gli impieghi che danno diritto alla restituzione e quelli che non ne danno, tra i veicoli con e quelli senza filtro antiparticolato nonché per le registrazioni delle entrate, delle uscite e del consumo di carburante.

3.4

Ripercussioni per l'ambiente

L'esenzione integrale o parziale dall'imposta sugli oli minerali per i veicoli adibiti alla preparazione di piste riduce i costi di benzina e diesel diminuendo, di conseguenza, l'incentivo a un impiego al risparmio. Questo sussidio per gli agenti energetici fossili è contrario agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica, ambientale e climatica.

L'introduzione di un simile sistema di incentivazione pregiudica la credibilità dell'impegno della Svizzera a livello internazionale contro il cambiamento climatico e il sovvenzionamento degli agenti energetici fossili (cfr. n. 5.2).

L'esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste richiede, per motivi ecologici, l'introduzione 1963

di un sistema di incentivazione per l'equipaggiamento con filtro antiparticolato (restituzione differenziata per veicoli a motore diesel; cfr. n. 1.3.1). Il rendimento dei filtri antiparticolato conformi all'OIAt ammonta almeno al 97 per cento delle particelle solide. Di fatto, il rendimento di molti filtri antiparticolato è pari al 99,9 per cento. In tal modo si ridurrebbero le emissioni di fuliggine di diesel cancerogene.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201212 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201213 sul programma di legislatura 2011­2015. Il progetto deve essere tuttavia presentato, poiché il 25 settembre 2013 le Camere federali hanno trasmesso la mozione Baumann 12.4203.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

La LIOm si basa sull'articolo 131 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta di consumo su petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché su carburanti di altri prodotti di base.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

Tuttavia esso è in contraddizione con l'impegno internazionale della Svizzera all'interno del gruppo «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR)», che si adopera, a livello diplomatico, a favore della soppressione dei sussidi per gli agenti energetici fossili. La problematica delle esenzioni dall'imposta per gli agenti energetici fossili è criticata in particolare dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dal Fondo monetario internazionale (FMI), dalla Banca mondiale e dall'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) sulla base dei loro dati economici.

5.3

Forma dell'atto

Come indicato nel numero 5.1, per la modifica di legge proposta sono sufficienti le attuali disposizioni costituzionali. Non è necessaria alcuna modifica della Costituzione federale. In virtù dell'articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre

12 13

FF 2012 305 FF 2012 6413

1964

200214 sul Parlamento, l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

5.4

Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto si discosta dal principio sull'elaborazione delle disposizioni sugli aiuti finanziari di all'articolo 7 lettera g LSu, secondo cui di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.

5.5

Delega di competenze legislative

Secondo l'articolo 164 capoverso 2 Cost., le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione federale non lo escluda. Oggetto della norma di delega è descrivere la portata e i principi della normativa delegata. Le competenze delegate al nostro Collegio in virtù dell'articolo 18 capoverso 1ter LIOm soddisfano tali esigenze.

Con la delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari l'autorità fiscale può, sulla base dell'articolo 17 capoverso 1bis LIOm, disciplinare la procedura d'esenzione.

14

RS 171.10

1965

1966