Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 300036 del 30 aprile 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 16c LOTC, decide:

1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Teigwaren (paste alimentari) fabbricate secondo il diritto tedesco e legalmente immesse in commercio in Germania possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Germania. In particolare sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova3 Leitsätze für Teigwaren vom 2. Dezember 19984 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6 BAnz. Nr. 66a vom 9. April 1999, GMBl. Nr. 11 S. 231 vom 26. April 1999

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4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro i 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 52 cpv. 1 PA).

5 maggio 2015

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

RS 172.021

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