Collaboratori esterni dell'Amministrazione federale Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 7 ottobre 2014 Parere del Consiglio federale del 28 gennaio 2015

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto del 7 marzo 2014 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati concernente il ricorso a collaboratori esterni da parte dell'Amministrazione federale.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-3356

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 27 gennaio 2012 le CdG hanno deciso di esaminare in maniera approfondita il ricorso a collaboratori esterni1 da parte dell'Amministrazione federale. L'esame è stato trasmesso alla CdG-S che ha incaricato il CPA di valutare il volume, la legalità, la trasparenza e l'opportunità del ricorso a collaboratori esterni nell'Amministrazione federale. Nel suo rapporto il CPA parla di «collaboratori esterni». Questo concetto non può essere definito in maniera concludente. Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare nel nostro parere l'espressione più ampia di «specialisti esterni» o di «personale esterno», che funge da concetto generico e comprende i «collaboratori esterni» ai sensi del CPA.

Nel suo rapporto del 7 ottobre 2014 la CdG-S ha valutato i risultati e le constatazioni del CPA e formulato sei raccomandazioni all'attenzione del nostro Consiglio. La CdG-S constata che presso le nove unità amministrative esaminate (DFAE: DSC; DFI: DFI: UFSP, UST; DFGP: CSI; DDPS: BAC; DFF: UFIT; DEFR: SECO; DATEC: USTRA, UFAM) sono occupati numerosi collaboratori esterni (circa 500), che manca una strategia di ricorso ai collaboratori esterni, come pure un controllo centrale. Le basi giuridiche poi sono lacunose, l'osservanza della legislazione in materia di acquisti pubblici è dubbia e la trasparenza carente. Infine il CPA si pone interrogativi in relazione al CSP.

Con il presente rapporto prendiamo posizione sulle sei raccomandazioni della CdG-S e illustriamo quali raccomandazioni siamo disposti a riprendere e con quali misure intendiamo ottimizzare il ricorso a specialisti esterni nell'Amministrazione federale.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Osservazioni generali

Non si può e non si deve rinunciare al ricorso a specialisti esterni, che può essere opportuno e necessario per superare picchi di lavoro di breve durata o in caso di mancanza di competenze. La valutazione e in parte il rapporto tracciano il quadro di una Confederazione con seri problemi a tutti i livelli nell'impiego di specialisti esterni. Come emerge dal rapporto spesso, questa immagine va però relativizzata, come illustrato dalle considerazioni seguenti: ­

1

nelle nove unità amministrative esaminate le spese per i collaboratori esterni sono ammontate complessivamente a 137 milioni di franchi nel 2012. A parere del CPA il ricorso a collaboratori esterni è inadeguato nella metà dei casi (circa 70 mio. fr.); Per la definizione cfr. il n. 1.2 del rapporto del CPA del 10 aprile 2014. Il rapporto può essere scaricato dal sito dell'Assemblea federale all'indirizzo www.parlament.ch > Organi e loro membri > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione > Rapporti > Rapporti 2014 > Collaboratori esterni dell'Amministrazione federale. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione a destinazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

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il volume quantitativo di questi impieghi non può essere proiettato sull'intera Amministrazione federale. Le nove unità amministrative considerate sono state scelte dal CPA perché vi si presumeva la presenza di un numero elevato di collaboratori esterni. Questa presunzione non sempre si è dimostrata appropriata;

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per valutare l'opportunità del ricorso a un collaboratore esterno bisogna fondarsi sui rapporti di subordinazione. Il rapporto del CPA conferma che tale valutazione può essere effettuata soltanto caso per caso. In considerazione del loro grande numero la CPA non ha però potuto eseguire verifiche singole dei rapporti contrattuali da esaminare;

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il rapporto della CdG-S (cfr. cap. 2, pag. 5) rileva che i costi di un collaboratore esterno sarebbero di norma superiori del 40 al 50 per cento rispetto a quelli di un collaboratore interno. Gli accorpamenti operati in 12 unità amministrative da noi decisi nel quadro dell'elaborazione del preventivo 2015 non confermano queste cifre. Lo sgravio medio del bilancio è stato in questo ambito del 18,5 per cento (cfr. n. 2.2). L'entità effettiva del potenziale di risparmio dipende da diversi fattori e richiede una valutazione caso per caso;

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per alcune unità amministrative esaminate, la base di dati e la fonte di dati non sono ricostruibili.

Nel corso della sua sessione autunnale 2014 il Parlamento ha adottato le basi del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG). Il modello di gestione persegue tra l'altro un rafforzamento del controllo degli output e offre in contropartita una maggiore flessibilità all'Amministrazione, nel senso che i crediti budgetari del settore proprio finora ripartiti per genere di spese sono riuniti in un preventivo globale. Così facendo si intende anche rafforzare gli incentivi a favore di una fornitura più economica delle prestazioni.

Abbiamo comunque sempre ribadito che nonostante l'istituzione di preventivi globali non intendiamo rinunciare al controllo delle principali risorse dell'Amministrazione (come il personale e l'informatica). In questo contesto va osservato che per quanto riguarda le spese per il personale si dispone attualmente di strumenti di controllo adeguati che esisteranno anche in regime di NMG, ma mancano per quanto concerne il settore in una certa qual misura concorrenziale degli specialisti esterni.

In passato questa circostanza ha determinato in alcuni settori una propensione al ricorso a specialisti esterni che in certi casi può apparire sproporzionata. Si tratta di impedire in futuro questa tendenza, in particolare se la fornitura di prestazioni a livello interno dovesse essere più economica del ricorso a prestazioni esterne. Nel contesto del NMG tutte le unità amministrative fruiscono di un'accresciuta flessibilità grazie al preventivo globale; il rischio di un costoso ricorso a personale esterno dovrebbe pertanto diminuire. Nondimeno, anche in futuro si farà capo a specialisti esterni perché in determinati casi ciò può essere opportuno e necessario. Siamo pertanto disposti a ricercare soluzioni in vista di un migliore controllo del ricorso a specialisti esterni.

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2.2

Misura immediata

Spinti dalla verifica del CPA, abbiamo deciso nel quadro del preventivo 2015 che diverse prestazioni di servizi finora affidate all'esterno saranno fornite in futuro con personale proprio. L'internalizzazione è avvenuta in parte per motivi economici (fornitura più conveniente) e in parte anche per diminuire i rischi (preservazione del know-how). Su proposta abbiamo deciso internalizzazioni presso 12 unità amministrative per un volume complessivo di 24 milioni di franchi. Sette di queste unità amministrative fanno parte di quelle esaminate dal CPA (DFI: UST; DFGP: CSI; DDPS: BAC; DFF: UFIT; DEFR: SECO; DATEC: USTRA, UFAM) e assorbono circa 22 milioni di franchi. Questa misura dovrebbe aver consentito di convertire in un normale rapporto di assunzione almeno una parte dei casi esaminati ritenuti inadeguati dal CPA.

Abbiamo informato le Camere federali di questa misura nel quadro del messaggio sul preventivo 2015. Nel corso dei dibattiti sul preventivo essa è stata in parte oggetto di discussioni in seno alle sottocommissioni delle Commissioni delle finanze.

2.3

Ad raccomandazione 1

Raccomandazione 1:

Catalogo dei criteri per il ricorso ai collaboratori esterni

La CdG-S invita il Consiglio federale a definire una strategia applicabile a tutti i dipartimenti e alla Cancelleria federale che comprenda in modo generale i criteri da osservare per il ricorso a collaboratori esterni.

Il nostro Consiglio è disposto a tenere conto di questa raccomandazione e a definire criteri e principi per l'impiego di collaboratori esterni.

Partiremo dalla premessa che non si può rinunciare in linea di massima ad avvalersi di specialisti esterni. Ciò può essere opportuno e necessario per superare picchi di lavoro di breve durata o in caso di mancanza di competenze.

Le basi giuridiche in vigore in ambito di ricorso a specialisti esterni nell'Amministrazione federale devono essere rispettate (cfr. n. 2.3). I dipartimenti e le unità amministrative devono tuttavia poter fruire per quanto possibile e necessario delle possibilità di manovra nel quadro della legislazione in vigore.

I criteri e i principi saranno definiti di concerto con i dipartimenti e la CaF e li adotteremo entro la metà del 2015.

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2.4

Ad raccomandazione 2

Raccomandazione 2: Introduzione e attuazione di una procedura di controllo La CdG-S invita il Consiglio federale a introdurre una procedura di controllo nel quadro dell'attuazione di una strategia globale di ricorso a collaboratori esterni che consenta di verificare l'attuazione della strategia e di accertare il potenziale di risparmio. È inoltre necessario un piano di attuazione in vista dell'introduzione corretta e trasparente delle nuove regole.

L'accettazione di questa raccomandazione discende dall'accettazione della raccomandazione 1: per definire i criteri di impiego occorre un piano di attuazione affinché i dipartimenti dispongano di strumenti di ottimizzazione dell'impiego di specialisti esterni. In luogo della procedura di controllo va invece definito e introdotto un processo sistematico di reporting e di controlling che crei la trasparenza necessaria.

Al riguardo bisogna fondarsi nella misura del possibile sui processi già disponibili.

Le unità amministrative sono in linea di massima competenti per l'impiego economico delle risorse e l'individuazione del potenziale di risparmio. Esse non possono e non devono essere dispensate dalla responsabilità definita nell'articolo 57 LFC.

2.5

Ad raccomandazione 3

Raccomandazione 3:

Chiarimento delle basi giuridiche del ricorso a collaboratori esterni

La CdG-S invita il Consiglio federale a verificare in maniera approfondita la situazione giuridica e se del caso ad adeguare le basi giuridiche vigenti per il ricorso a collaboratori esterni.

La CdG-S invita inoltre il Consiglio federale a provvedere affinché i contratti conclusi con i collaboratori esterni siano designati correttamente.

La base legale per il ricorso a specialisti esterni è costituita dall'articolo 57 capoverso 1 LOGA: secondo questa disposizione il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. Si può trattare sia di commissioni ad hoc (commissioni di esperti), sia del ricorso a singoli specialisti ed esperti. Il loro impiego da parte delle unità amministrative è ammesso soltanto in presenza di una regolamentazione corrispondente nei pertinenti regolamenti interni (art. 29 cpv. 1 lett. d OLOGA) (FF 2007 6027, 6035 e 6036).

L'articolo 57 capoverso 1 LOGA e le relative spiegazioni non precisano sotto che forma sia possibile avvalersi di specialisti esterni. Le unità amministrative possono ricorrere a persone esterne all'Amministrazione federale in particolare stipulando con un'azienda contratti di mandato o contratti di fornitura di personale a prestito.

Le forme contrattuali che entrano in linea di conto sono disciplinate dal CO e dalla 2979

LC. Non sono quindi necessarie disposizioni supplementari per disciplinare le forme contrattuali in questione. Se del caso e sempre che ciò non sia già avvenuto (cfr.

art. 29 cpv. 1 lett. d OLOGA) dovrebbe essere integrata nei regolamenti interni dei dipartimenti una norma che disciplini la competenza delle unità amministrative a ricorrere a personale esterno.

La LPers disciplina il rapporto di lavoro presso la Confederazione (art. 1 LPers), ossia i rapporti di diritto del lavoro tra la Confederazione e il suo personale. Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta (art. 8 cpv. 1 LPers). In casi motivati il Consiglio federale può subordinare talune categorie di personale al CO, segnatamente il personale ausiliario e i praticanti (art. 6 cpv. 5 LPers). Dalle disposizioni menzionate più sopra, ma anche secondo il senso e lo scopo delle altre disposizioni della LPers, si può concludere che la LPers disciplina unicamente l'assunzione del personale sotto forma di contratto di lavoro. Le altre forme di assunzione, come per l'appunto il mandato o il contratto di fornitura di personale a prestito, non rientrano per la loro propria natura nella LPers. In considerazione di questa circostanza e dell'attuale base legale dell'articolo 57 LOGA, non è necessario inserire nella LPers disposizioni esplicite sul ricorso a persone esterne. I dubbi espressi a questo proposito nel rapporto della CdG-S sono pertanto infondati.

Non intravediamo quindi nessuna necessità di intervento sul piano della raccomandazione 3 per quanto riguarda la regolamentazione legale del ricorso a specialisti esterni. Le unità amministrative sono invece tenute a designare correttamente di volta in volta la forma contrattuale scelta. In base alla valutazione effettuata dalla CdG-S esiste in questo campo un'evidente necessità di intervento. Nell'assegnazione di mandati ai sensi dell'articolo 394­406 CO le unità amministrative devono provvedere affinché le condizioni necessarie siano adempite. In presenza in particolare di un rapporto di subordinazione tra l'unità amministrativa e lo specialista esterno non si dovrebbe optare per la forma contrattuale del mandato, ma si dovrebbe invece concludere un contratto di lavoro o di fornitura di personale a prestito.

Terremo conto di questa tematica nell'attuazione della raccomandazione 1.

2.6

Ad raccomandazione 4

Raccomandazione 4:

Migliore conoscenza delle basi giuridiche in materia di acquisti pubblici

La CdG-S invita il Consiglio federale a provvedere affinché nelle unità che ricorrono a collaboratori esterni venga migliorata la conoscenza delle basi giuridiche in materia di acquisti pubblici e delle conseguenze che ne derivano.

La CdG-S invita inoltre il Consiglio federale a porre particolare attenzione nell'ambito della sua attività di controllo all'osservanza della legislazione sugli acquisti pubblici.

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L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) offre da parecchi anni formazioni e corsi nel settore degli acquisti pubblici. In base al nuovo piano di sviluppo della formazione e della formazione continua figurano in programma nuove possibilità supplementari di formazione specifiche ai gruppi mirati e alle necessità.

Le unità amministrative che ricorrono a specialisti esterni possono provvedere alla loro formazione presso l'UFCL in funzione dei livelli e della necessità, nel quadro di 50 diversi corsi di formazione e di formazione continua. L'offerta va da corsi per quadro a moduli brevi che presentano unicamente uno sguardo sulla tematica fino a basi fondate e specifiche a tematiche (tra l'altro su prestazioni di servizi e personale a prestito) che preparano a un esame di certificazione. Il numero di partecipanti è passato nel corso degli ultimi anni da circa 850 (2011) a oltre 1300 (2014). Ciò corrisponde a un aumento di oltre il 50 per cento. I partecipanti provengono da diverse unità amministrative della Confederazione e anche da aziende vicine alla Confederazione. In considerazione delle constatazioni effettuate dalla CdG-S, il Consiglio federale solleciterà i dipartimenti e le unità amministrative ad ampliare il loro attuale stato di conoscenze sulla procedura degli acquisti pubblici e a sfruttare in maniera ancor più coerente l'offerta di formazione dell'UFCL.

Accogliamo inoltre con favore la richiesta della CdG-S di porre particolare attenzione all'osservanza della legislazione sugli acquisti pubblici nell'ambito della sua attività di controllo. I dipartimenti e le unità amministrative sono sollecitati a garantire tramite un sistema di controllo interno adeguato che gli acquisti di prestazioni di servizi di specialisti esterni siano effettuati opportunamente e conformemente alla legge. Attualmente il CDF e i servizi interni di revisione delle singole unità amministrative verificano l'osservanza delle prescrizioni della legislazione sugli acquisti pubblici molto più sistematicamente e in misura maggiore rispetto a qualche anno fa.

Questa attività di controllo deve essere proseguita.

Rinviamo infine alla nostra risposta del 15 ottobre 2014 alla lettera del 4 settembre 2014 della DelFin concernente il settore degli acquisti pubblici e il loro controlling strategico da parte
della Confederazione. Ci adoperiamo a favore di un ulteriore miglioramento nel settore degli acquisti e di una strutturazione più efficace dei meccanismi di controllo mediante diverse disposizioni, in particolare tramite un adeguamento delle basi giuridiche (tra l'altro revisione della LAPub, dell'OAPub e dell'O-OAPub) e l'avvio di misure organizzative.

Sono così adempite in ampia misura le richieste della raccomandazione 4. Le ottimizzazioni sono operate su vasta scala e non riguardano soltanto il ricorso a specialisti esterni.

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2.7

Raccomandazione 5

Raccomandazione 5: Miglioramento della trasparenza interna ed esterna come base di controllo degli effettivi di personale La CdG-S invita il Consiglio federale a migliorare la trasparenza all'interno dell'Amministrazione federale e nei confronti del Parlamento con riferimento al ricorso a collaboratori esterni: ­

introducendo un processo interno di reporting;

­

modificando la direttiva «Categorie di prestazioni di servizi di personale, di consulenza e altre prestazioni esterne di servizi» dell'AFF, nel senso che tutti i costi nel contesto dell'assunzione di collaboratori esterni siano documentati nelle spese per il personale;

­

indicando chiaramente nel preventivo e nel consuntivo il numero e i costi dei collaboratori esterni.

Condividiamo il parere della CdG-S, secondo cui la trasparenza all'interno dell'Amministrazione federale e nei confronti del Parlamento con riferimento al ricorso a specialisti esterni deve e può essere migliorata. Siamo pertanto disposti ad accogliere la raccomandazione con alcune riserve o precisazioni.

Per poter accrescere la trasparenza, il piano contabile e le direttive in materia di contabilità devono essere modificati nel senso che i costi degli specialisti esterni siano computati nelle spese per il personale a condizioni ancora da definire. Ciò comporta una chiara definizione dei termini utilizzati. Il nostro Consiglio si adopera a favore di una definizione molto stretta del personale esterno, orientata su criteri semplici e comprensibili.

Le nuove direttive in materia di contabilità dovranno garantire che i costi degli specialisti esterni nel settore dell'informatica possano essere registrati in maniera separata. Soltanto così i compiti trasversali possono essere documentati in modo trasparente. Tuttavia, la modifica del piano contabile e delle direttive in materia di contabilità potrà entrare in vigore unicamente nel 2017, con l'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale. Sarà così garantito che le unità amministrative potranno operare trasferimenti di risorse all'interno del loro preventivo globale tra le spese per il personale e le spese per beni e servizi. Questa flessibilità è necessaria perché al momento dell'allestimento del preventivo non si sa ancora, segnatamente nel settore dell'informatica, se i progetti previsti potranno essere eseguiti con il personale proprio o se si dovrà far capo a specialisti esterni. La modifica del piano contabile comporterà un aumento delle spese per il personale; all'opposto le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio diminuiranno in misura analoga (in particolare nel settore dell'informatica).

Siamo altresì disposti a introdurre il processo di controlling e di reporting menzionato nel numero 2.4. Esso dovrà essere possibilmente snello e integrato nel quadro degli strumenti esistenti. Nell'ottica attuale figura in primo piano il modulo SAP «Gestione di contratti». Esso comporta nondimeno l'inconveniente di poter rilevare soltanto i costi, non però i costi degli equivalenti a tempo pieno (ETP). Ciò è co-

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munque difendibile dato che controlliamo le spese per il personale tramite grandezze finanziarie e non tramite il numero di ETP.

Siamo parimenti disposti ad accrescere la trasparenza per quanto riguarda il personale esterno nei messaggi sul preventivo e sul consuntivo. Non è tuttavia possibile attuare pienamente la corrispondente raccomandazione della CdG-S. In questo senso non è praticamente possibile prevedere il numero e i costi degli specialisti esterni nelle singole unità amministrative. Dato che si ricorre primariamente agli specialisti esterni per colmare picchi di lavoro e per acquisire conoscenze specialistiche, ciò significa che vi ci si fa capo, almeno parzialmente, per attività non prevedibili al momento dell'allestimento del preventivo. Una valutazione affidabile dei costi o addirittura del numero di ETP esterni non è pertanto possibile al momento dell'allestimento del preventivo. In fase di preventivazione occorre quindi fondarsi su valori sperimentali (ad es. il valore effettivo degli esercizi precedenti). Per questo motivo intendiamo rinunciare a indicare nel preventivo il numero previsto di specialisti esterni (ETP). Per quanto riguarda i costi, assicuriamo invece la CdG-S di voler prendere in considerazione nella preventivazione i valori sperimentali.

A livello di consuntivo si possono fornire indicazioni sui costi effettivi del personale esterno, ad esempio nell'ambito delle motivazioni del preventivo globale. Non è ancora possibile affermare definitivamente se oltre al numero degli specialisti esterni potrà anche essere documentato il valore di riferimento ETP, molto più probante; ciò dipende fortemente dalle definizioni dei termini impiegati e dal processo di controlling e di reporting.

2.8

Raccomandazione 6

Raccomandazione 6:

Esecuzione sistematica di CSP e conoscenza dei risultati prima dell'entrata in funzione

La CdG-S invita il Consiglio federale a porre particolare attenzione al CSP di collaboratori esterni con compiti in ambito di informatica perché essi hanno accesso a informazioni o materiale classificati come confidenziali o segreti ai sensi dell'articolo 6 lettera a numero 1 OCSP.

La Commissione invita inoltre il Consiglio federale a modificare le basi giuridiche del CSP in maniera che il risultato di questo controllo sia noto prima dell'entrata in funzione del collaboratore esterno.

Le basi giuridiche dell'esecuzione di un CSP sono già disponibili fin da prima dell'attribuzione della funzione o del mandato. Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LMSI il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato; è irrilevante al riguardo che si tratti di un impiegato o di uno specialista esterno.

Le unità amministrative sono tenute a porre particolare attenzione ai CSP degli specialisti esterni che hanno accesso a informazioni classificate come confidenziali o segrete o materiale classificato nel medesimo modo. Ciò a prescindere dal settore di impiego, ossia non soltanto nel caso di personale esterno con compiti in ambito di informatica.

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È quindi già adempita l'esigenza posta dalla Commissione in merito alle basi giuridiche. Riteniamo nondimeno necessario intensificare ulteriormente la sensibilizzazione dei servizi richiedenti nel quadro del perfezionamento professionale già attualmente offerto ed effettuato. Così facendo si raggiungerà una maggiore osservanza dell'esecuzione coerente e tempestiva del CSP.

3

Procedura ulteriore

Nel quadro del rendiconto sulla gestione del personale, informeremo nella primavera del 2016 le CdG in merito alle misure di attuazione delle raccomandazioni avviate e a quelle già concluse.

2984

Elenco delle abbreviazioni BAC CaF CDF CdG CdG S CO CPA CSI CSP DATEC DDPS DEFR DelFin DFAE DFF DFGP DFI DSC ETP FF LAPub LC LFC LMSI LOGA LPers NMG OAPub OCSP OLOGA

Base d'aiuto alla condotta Cancelleria federale Controllo federale delle finanze Commissione della gestione Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) Controllo parlamentare dell'amministrazione Centro servizi informatici Controllo di sicurezza relativo alle persone Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Delegazione delle finanze delle Camere federali Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Equivalenti a tempo pieno Foglio federale Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11) Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale Ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11) Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4) Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1)

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OOAPub RS SCI SECO UFAM UFCL UFIT UFSP UST USTRA

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Ordinanza del 28 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (RS 172.056.15) Raccolta sistematica del diritto federale Sistema di controllo interno Segreteria di Stato dell'economia Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale di statistica Ufficio federale delle strade