Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

20 luglio 2015

Swiss Life SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Riduzione dei tassi di conversione del regime sovraobbligatorio al 1° gennaio 2017.

Tale modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza riassicurati presso Swiss Life SA.

In conformità della tariffa presentata, per quanto riguarda gli affari in portafoglio e gli affari nuovi a partire dal 2017 dovrà essere applicato un tasso di conversione per gli averi di vecchiaia del regime sovraobbligatorio del 5,57 per cento (U/65) rispettivamente del 5,56 per cento (D/64). Fino al 2016 si applicano tassi pari al 5,84 per cento rispettivamente al 5,72 per cento. Tali tassi riguardano prodotti di assicurazione integrale. Se il processo di risparmio viene effettuato in maniera autonoma, sono applicati tassi pari al 4,47 per cento rispettivamente al 4,49%.

Con lettera del 27 aprile 2015, Swiss Life SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per i tassi di conversione del regime sovraobbligatorio.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 20 luglio 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2017 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni

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nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

1° settembre 2015

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA