Termine di referendum: 9 luglio 2015

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) Modifica del 20 marzo 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale2 Art. 66a 1a. Espulsione.

a. Espulsione obbligatoria

1 2

1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

a.

omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);

b.

lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134);

c.

appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2­4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);

d.

furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);

FF 2013 5163 RS 311.0

2013-0153

2281

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

3

RS 313.0

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e.

truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);

f.

truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1, 2 e 4 della LF del 22 mar. 19743 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena massima di uno o più anni;

g.

matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);

h.

atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);

i.

incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma);

j.

pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione intenzionale di malattie dell'uomo (art. 231 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);

k.

perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 237 n. 1, secondo comma), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 238 cpv. 1);

l.

atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies);

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost.

sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

m. genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19494 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d­264h); n.

infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri;

o.

infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19516 sugli stupefacenti (LStup).

Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

2

Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1).

3

Art. 66abis b. Espulsione non obbligatoria

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59­61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a.

c. Disposizioni comuni.

Recidiva

1

Art. 66b Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

L'espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente.

2

Art. 66c d. Momento dell'esecuzione

1

L'espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza.

Prima dell'espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà.

2

4 5 6

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 RS 142.20 RS 812.121

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

L'espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura privativa della libertà.

3

Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l'espulsione è trasferita nel suo Paese d'origine per l'esecuzione della pena o della misura, l'espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento.

4

La durata dell'espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.

5

Art. 66d e. Sospensione dell'esecuzione dell'espulsione obbligatoria

L'esecuzione dell'espulsione obbligatoria di cui all'articolo 66a può essere sospesa soltanto se:

1

a.

l'interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 della legge del 26 giugno 19987 sull'asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;

b.

altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.

Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

2

Art. 105 cpv. 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.

1

7

RS 142.31

2284

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 148a 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicu- o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenenrazione sociale o do in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociadell'aiuto sociale

le o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi la pena è della multa.

Art. 367 cpv. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies e 2septies 2ter Le autorità di cui ai capoversi 2 lettere c­l e 2septies possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.

2quater

Ex cpv. 2ter

Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2quater che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.

2quinquies

2sexies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quinquies possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e il casellario.

2septies

Ex cpv. 2sexies

Art. 369 cpv. 5bis 5bis Le sentenze che contengono l'espulsione rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato. Se l'interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è eliminata dal casellario giudiziale al più tardi cento anni dopo la sua nascita. Se acquisisce la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l'interessato può presentare una domanda di eliminazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 15.

Art. 371 cpv. 3, 4, 4bis e 5 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 15 e 6.

3

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 15 e 6.

4

4bis Le sentenze che contengono l'espulsione figurano nell'estratto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell'estratto.

5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19278 Art. 49a 1a. Espulsione.

a. Espulsione obbligatoria

8

RS 321.0

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Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: 1

a.

omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);

b.

lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);

c.

appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto qualificato (art. 131 n. 3 e 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2­4), ricettazione per mestiere (art. 137b cpv. 2), saccheggio qualificato (art. 139 cpv. 2);

d.

furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152);

e.

sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d'ostaggio (art. 151c);

f

coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1);

g.

incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso col-

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

poso intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione intenzionale di malattie dell'uomo (art. 167 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 169a n. 2), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 170 cpv. 1), atti preparatori punibili (art. 171b); h.

genocidio (art. 108), crimini contro l'umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19499 (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112­112d).

Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

2

Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 17a cpv. 1).

3

Art. 49abis b. Espulsione non obbligatoria

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59­61 o 64 del Codice penale svizzero10 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 49a.

c. Disposizioni comuni.

Recidiva

1

Art. 49b Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

L'espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente.

2

9 10

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 RS 311.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 49c d. Esecuzione

L'esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale svizzero11.

Art. 60b cpv. 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull'espulsione (art. 49a­49c) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.

1

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 marzo 201512 Termine di referendum: 9 luglio 2015

11 12

RS 311.0 FF 2015 2281

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri Art. 5 cpv. 1 lett. d 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: d.

non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)14 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM).

Art. 59 cpv. 3 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP16 o dell'articolo 49a o 49abis CPM17.

3

Art. 61 cpv. 1 lett. e e f 1

Un permesso decade:

13 14 15 16 17 18 19

e.

con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP18 o dell'articolo 49a CPM19;

f.

con l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66abis CP o dell'articolo 49abis CPM.

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Art. 62 cpv. 1 lett. b e 2 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

1

b.

lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59­61 o 64 CP20;

Un permesso non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena ma ha rinunciato all'espulsione.

2

Art. 63 cpv. 3 Un permesso non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena ma ha rinunciato all'espulsione.

3

Art. 67 cpv. 5 L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.

5

Art. 71, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP21 o dell'articolo 49a o 49abis CPM22, in particolare: Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP23 o dell'articolo 49a o 49abis CPM24, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

1

20 21 22 23 24

RS 311.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

2290

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a.

nella procedura d'asilo o d'allontanamento oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva e 4 Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure è stata pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP25 o dell'articolo 49a o 49abis CPM26, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: 1

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.

4

Art. 78 cpv. 1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione, passata in giudicato, d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP27 o dell'articolo 49a o 49abis CPM28, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

1

Art. 83 cpv. 7 lett. a e 9 L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

7

a.

è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59­61 o 64 CP29;

L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM30.

9

25 26 27 28 29 30

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Art. 86 cpv. 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80­84 LAsi31 concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP32 o dell'articolo 49a o 49abis CPM33 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

1

2. Legge del 26 giugno 199834 sull'asilo Sostituzione di un termine Nell'articolo 115, frase introduttiva, «Codice penale» è sostituito con «CP».

Art. 37 cpv. 4 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione oppure se nei suoi confronti è stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)35 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192736 (CPM), la SEM decide con particolare celerità.

4

Art. 53

Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato: a.

che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;

b.

che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o

c.

nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP37 o dell'articolo 49a o 49abis CPM38.

Art. 59

Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi

31 32 33 34 35 36 37 38

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost.

sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 195139 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 64 cpv. 1 lett. e 1

L'asilo in Svizzera ha termine se: è passata in giudicato l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP40 o dell'articolo 49a o 49abis CPM41.

e.

Art. 73

Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione: a.

adempie una delle fattispecie di cui all'articolo 53;

b.

ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente; o

c.

è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP42 o dell'articolo 49a o 49abis CPM43 passata in giudicato.

Art. 79

Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: a.

trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese;

b.

rinuncia alla protezione provvisoria;

c.

ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr44; o

d.

è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP45 o dell'articolo 49a o 49abis CPM46 passata in giudicato.

Art. 88 cpv. 3 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP47 o dell'articolo 49a o 49abis CPM48, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

RS 0.142.30 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost.

sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.

Art. 109 cpv. 5 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione o se nei suoi confronti è stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP49 o dell'articolo 49a o 49abis CPM50, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

5

3. Legge federale del 20 giugno 200351 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 4bis 4bis Per l'allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell'ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti:

a.

le relative fattispecie penali;

b.

il rimpatrio volontario o coatto;

c.

i Paesi d'origine o di provenienza interessati.

4. Legge del 19 marzo 201052 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 74 cpv. 1 lett. gbis I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:

1

gbis. espulsioni;

5. Codice di procedura penale53 Art. 130 lett. b L'imputato deve essere difeso se: b.

49 50 51 52 53

rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione;

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.51 RS 173.71 RS 312.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 220 cpv. 1 e 2 1

Concerne soltanto il testo francese

La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà, l'esecuzione dell'espulsione o la liberazione.

2

Art. 352 cpv. 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e­73 CP54.

2

6. Legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo Art. 21 cpv. 1 Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale56, il giudizio spetta al tribunale.

1

Art. 73 cpv. 1, primo periodo Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale57, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente. ...

1

7. Procedura penale militare del 23 marzo 197958 Art. 56, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che: a.

54 55 56 57 58

si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; o RS 311.0 RS 313.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 322.1

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 119 cpv. 2 lett. e 2

La procedura del decreto d'accusa non ha luogo: e.

se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM, oppure se è prevista l'espulsione (art. 49a e 49abis CPM).

8. Legge federale del 13 giugno 200859 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 15 cpv. 1 lett. d Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

1

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a o 66abis del Codice penale60 o l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192761, la legge federale del 16 dicembre 200562 sugli stranieri e la legge del 26 giugno 199863 sull'asilo.

9. Legge del 20 giugno 200364 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 4 In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale65 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192766, l'Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall'internamento o dopo l'esecuzione della misura o dell'espulsione.

4

59 60 61 62 63 64 65 66

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

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