Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale della comunità d'interessi degli artigiani del legno del 31 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:
Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale della comunità d'interessi degli artigiani del legno (IGKH, Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz), conformemente al regolamento del 17 maggio 20112.
Art. 2 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2015.
2
L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.
3
31 marzo 2015
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 2
RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 75 del 21 aprile 2015.
2015-0367
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Regolamento relativo al fondo per la formazione professionale della comunità d'interessi degli artigiani del legno
Allegato (art. 1)
Regolamento relativo al fondo per la formazione professionale della comunità d'interessi degli artigiani del legno
Sezione I: Nome e scopo Art. 1
Nome
Il presente regolamento crea un fondo per la formazione professionale (fondo) con il nome artigiani del legno ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).
1
L'organizzazione titolare del fondo è la comunità d'interessi degli artigiani del legno (IGKH, Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz).
2
Art. 2
Scopo
Il fondo è volto a finanziare la formazione professionale di base nel settore artigiani del legno.
Sezione II: Campo d'applicazione Art. 3
Campo d'applicazione territoriale
Il fondo è valido per tutta la Svizzera.
Art. 4
Campo d'applicazione professionale
Il fondo è valido per tutte le imprese o unità operative che, indipendentemente dalla propria forma giuridica, operano nei settori della scultura su legno, tornitura del legno, produzione di mastelli, produzione di botti e intrecciatura e che esercitano le attività e fabbricano i prodotti sotto elencati.
a.
3
Scultura su legno 1. La lavorazione di materiali da scultura (materiali intagliabili, modellabili, colabili), in prevalenza legno, plastica, plastilina, argilla, gesso, calcestruzzo, bronzo.
RS 412.10
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2.
3.
4.
La produzione, integrazione, riproduzione e riparazione di oggetti figurativi, ornamentali e artistici costruiti con i materiali di cui al punto 1, nonché il commercio e la vendita degli stessi.
La realizzazione e la conduzione di corsi d'intaglio.
Principali gruppi di prodotti: oggetti figurativi e ornamentali di ogni tipo, in copia unica o prodotti in serie.
b.
Tornitura e produzione di mastelli 1. La lavorazione di massello, materiali legnosi e non legnosi, in particolare al tornio (lavorazione manuale o automatizzata).
2. Il commercio, la vendita, la riproduzione di oggetti secondo il punto 1.
3. La produzione e riparazione di pezzi torniti e fresati e la produzione di mastelli tradizionali in legno nell'industria casearia, in copia unica o in serie.
4. La realizzazione e conduzione di corsi di tornitura e produzione di mastelli.
5. Principali gruppi di prodotti nella tornitura: traverse, piatti, bacinelle, macinini da pepe, portacandele, sfere di legno, calici, giroscopi, parti di lampade, ruote, pipe da tabacco, gambe di tavoli e sedie, utensili domestici, colonne, giocattoli, pezzi di giochi, sedute, articoli da falegnameria, assi, portagioie, custodie, contenitori in legno, articoli tecnici ecc.
Principali gruppi di prodotti nella produzione di mastelli: mastelli di legno, secchi e zangole.
c.
Produzione di botti 1. La lavorazione di diversi tipi di masselli legati a inox o acciaio zincato.
2. La produzione, riparazione, manutenzione e vendita di botti in legno, banchi e tutti i recipienti costruiti dai bottai.
3. La realizzazione e la conduzione di corsi per bottai.
4. Principali gruppi di prodotti: botti e recipienti di ogni tipo.
d.
Intrecciatura 1. La lavorazione di specifici materiali, quali salice, rotang, canna d'India, bondoot, giunco di palma, elha, crine vegetale, giunco, paglia, trucioli di legno, rafia, fildiferro, cordoncino di carta e cordoncino sintetico.
2. La produzione e riparazione di cesti e altri oggetti intrecciati, la produzione e riparazione di sedute e altri pezzi intrecciati in oggetti costruiti con i materiali di cui al punto 1.
3. La realizzazione e la conduzione di corsi per intrecciatori.
4. Principali gruppi di prodotti: cesti e prodotti di vimini di ogni tipo, mobili di vimini, sedute intrecciate, costruzioni intrecciate e oggetti intrecciati da giardino.
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Art. 5
Campo d'applicazione personale
Il fondo è valido per tutte le imprese o unità operative in cui, indipendentemente dalla forma giuridica, le persone svolgono le attività tipiche del settore sulla base dei seguenti attestati riconosciuti della formazione professionale di base:
1
a.
scultore su legno AFC / scultrice su legno AFC;
b.
artigiano/a del legno AFC;
c.
bottaio/a AFC;
d.
intrecciatore AFC / intrecciatrice AFC.
Il fondo è valido anche per tutte le imprese o unità operative in cui, indipendentemente dalla forma giuridica, le persone senza gli attestati di cui al capoverso 1 e i praticanti svolgono le attività tipiche del settore e producono i prodotti di cui all'articolo 4.
2
Art. 6
Validità per la singola impresa o unità operativa
Il fondo è valido per tutte le imprese o unità operative che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, professionale e personale del fondo.
Sezione III: Prestazione di servizi Art. 7 Nell'ambito della formazione professionale di base, il fondo contribuisce al finanziamento delle seguenti misure:
1
a.
gestione di un sistema completo di formazione professionale di base;
b.
informazione, trasmissione delle conoscenze e controllo;
c.
gestione e aggiornamento delle ordinanze relative alla formazione professionale di base;
d.
sviluppo e aggiornamento della documentazione e del materiale didattico;
e.
copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo della IGKH relative agli adempimenti della formazione professionale di base;
f.
sviluppo, gestione e aggiornamento delle procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dalla IGKH;
g.
coordinamento e controllo delle procedure, inclusa la garanzia di qualità;
h.
organizzazione e realizzazione di corsi interaziendali.
Il comitato della IGKH può deliberare ulteriori contributi finanziari per eventuali misure conformi allo scopo del fondo.
2
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Sezione IV: Finanziamento Art. 8
Obbligo contributivo
Le imprese e unità operative facenti parte del fondo versano il proprio contributo ai fini del conseguimento dei suoi scopi.
1
2
Le imprese individuali sono soggette a contribuzione.
Art. 9
Base di calcolo
Base di calcolo dei contributi sono la specifica impresa o unità operativa ai sensi dell'articolo 4 e il totale dei posti di lavoro ai sensi dell'articolo 5.
1
Il contributo viene calcolato sulla base di un'autocertificazione dell'impresa. Se un'impresa rifiuta di fornire l'autocertificazione, il contributo è calcolato dalla commissione del fondo (art. 14) secondo una stima, dopo un singolo sollecito.
2
Art. 10 1
Contributi
I contributi sono così composti: a.
il contributo per impresa o unità operativa secondo l'articolo 4:
b.
i contributi a persona secondo l'articolo 5:
fr. 200 fr. 50
Per le aziende di istituti di pena e per gli impieghi protetti, invece dei contributi di cui al capoverso 1 lettera b sono richiesti i seguenti importi forfetari:
2
a.
15 collaboratori:
fr. 100
b.
610 collaboratori:
fr. 200
c.
da 11 collaboratori:
fr. 300
3
Per gli apprendisti non devono essere versati contributi.
4
Le imprese individuali pagano solo il contributo relativo all'azienda.
Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale i contributi devono essere versati proporzionalmente al livello d'impiego.
5
I contributi versati ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono indicizzati in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2014. Il comitato della IGKH verifica annualmente i contributi ed eventualmente li adegua all'indice svizzero dei prezzi al consumo.
6
7
I contributi devono essere versati annualmente.
Per tutti i contributi, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione. Gli interessi di mora sono del 5 % a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al secondo sollecito, viene addebitata una penale di 50 franchi.
8
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Se un'impresa viene valutata in base a una stima (art. 9 cpv. 2), è addebitata una penale di 50 franchi.
9
Art. 11
Esonero dall'obbligo contributivo
L'impresa che desideri essere esonerata del tutto o in parte dall'obbligo contributivo deve presentare una domanda motivata alla commissione del fondo.
1
L'esonero dall'obbligo contributivo avviene sulla base dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale.
2
Art. 12
Limitazione delle entrate
Le entrate derivanti dai contributi non possono superare il costo totale dei servizi erogati ai sensi dell'articolo 7 (media di sei anni), considerando un'adeguata riserva.
Sezione V: Organizzazione, revisione e sorveglianza Art. 13
Comitato della IGKH
Il comitato della IGKH è l'organo di sorveglianza del fondo e ne decide la strategia.
1
2
Esso svolge in particolare le seguenti mansioni: a.
nomina dei membri della commissione del fondo;
b.
designazione di una segreteria;
c.
emanazione di un regolamento esecutivo;
d.
ripartizione delle risorse secondo il relativo catalogo e determinazione della quota destinata alla riserva;
e.
decisione sui ricorsi contro le decisioni della commissione del fondo.
Art. 14
Commissione del fondo
La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e lo dirige dal punto di vista operativo.
1
2
4
Essa delibera in merito a: a.
l'assoggettamento di un'impresa al fondo;
b.
l'accertamento del contributo di un'impresa in caso di mora;
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c.
3
l'esenzione dal contributo se l'impresa versa contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di tale fondo.
Essa approva il bilancio preventivo e sorveglia la segreteria.
Art. 15
Segreteria
La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nel quadro delle proprie competenze.
1
2
Essa è responsabile di quanto segue: a.
la riscossione dei contributi;
b.
l'erogazione di contributi per i servizi di cui all'articolo 7;
c.
l'amministrazione e la contabilità.
Art. 16
Calcolo, revisione e contabilità
La segreteria gestisce il fondo come un conto indipendente con contabilità autonoma, conto economico e bilancio e con un proprio centro di spesa.
1
2
L'assemblea dei delegati designa l'ufficio di revisione.
Nel quadro della revisione annuale della contabilità dell'associazione, il conto economico del fondo viene verificato da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727731a del Codice delle obbligazioni5.
3
4
Periodo contabile è l'anno civile.
Art. 17
Vigilanza del fondo dichiarato d'obbligatorietà generale
Se al fondo è stata conferita l'obbligatorietà generale, esso è soggetto alla vigilanza della SEFRI ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.
1
Il conto economico del fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi alla SEFRI, che ne prende atto.
2
Sezione VI: Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento Art. 18
Approvazione
Ai sensi dell'articolo 4 lettera b degli statuti dell'associazione del 17 maggio 2011, il presente regolamento del fondo è stato approvato dai delegati della IGKH in data 17 maggio 2011.
5
RS 220
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Art. 19
Conferimento dell'obbligatorietà generale
Il conferimento dell'obbligatorietà generale si basa sul decreto del Consiglio federale.
Art. 20
Scioglimento
Qualora lo scopo del fondo non possa essere più conseguito o non vi sia più una base legale, l'assemblea dei delegati della IGKH scioglie il fondo.
1
2 Se al fondo è stata conferita l'obbligatorietà generale, lo scioglimento necessita l'autorizzazione della SEFRI.
In presenza di un eventuale residuo del patrimonio del fondo, esso viene reso disponibile per uno scopo affine.
3
Approvato dall'assemblea dei delegati il 17 maggio 2011.
Comunità d'interessi degli artigiani del legno: Thomas Meier Presidente
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Tony Bucheli-Furrer Segretario