Codice civile svizzero

Disegno

(Adozione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta: I Il libro secondo del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 264 A. Adozione di minorenni I. Condizioni generali

Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.

1

Un'adozione è possibile soltanto se gli aspiranti all'adozione sono presumibilmente in grado, tenuto conto della loro età e della loro situazione personale, di provvedere ai bisogni del minorenne fino alla sua maggiore età.

2

Art. 264a II. Adozione congiunta

I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

1

È possibile derogare all'età minima se appare necessario per il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la deroga.

2

Art. 264b III. Adozione singola

Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.

1

Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

2

1 2

FF 2015 793 RS 210

2014-1876

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Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

3

È possibile derogare all'età minima se appare necessario per il bene del minore. L'aspirante all'adozione deve motivare la deroga.

4

Art. 264c IV. Adozione del 1 figliastro

2

Una persona può adottare il figlio del: 1.

coniuge;

2.

partner registrato;

3.

convivente di fatto.

La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

3

Art. 264d V. Differenza d'età

La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Sono possibili deroghe se appare necessario per il bene dell'adottando.

VI. Consenso dell'adottando e dell'autorità di protezione dei minori

1

VII. Consenso dei genitori 1. Forma

3

Art. 265 Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento.

2

Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.

Art. 265c 3. Astrazione.

a. Condizioni

Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.

Art. 265d cpv. 1 e 3 Se fa difetto il consenso di uno dei genitori del minorenne da affidarsi, in vista dell'adozione, agli aspiranti all'adozione, l'autorità di

1

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protezione dei minori del domicilio del minorenne decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima dell'affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.

3

Abrogato

Art. 266 B. Adozione di maggiorenni

1

Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1.

è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione l'hanno assistita per almeno un anno;

2.

durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o

3.

esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione.

Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni. È eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

2

Art. 267 C. Effetti I. In generale

1

L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.

2

I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.

3

Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: 1.

coniuge dell'adottante;

2.

partner registrato dell'adottante;

3.

convivente di fatto dell'adottante.

Art. 267a II. Nome

In caso di adozione congiunta o adozione singola può essere dato all'adottato minorenne, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenne è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Se il minorenne ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

1

Il cognome dell'adottato minorenne è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenne è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

2

L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

3

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Art. 267b III. Cittadinanza

L'adottato minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

1

Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2

Art. 268 D. Procedura I. In generale

La procedura d'adozione compete a un'unica autorità cantonale del domicilio dell'aspirante all'adozione.

1

Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.

2

Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.

3

Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.

4

La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel registro dello stato civile concernenti il prenome, il cognome e la cittadinanza dell'adottato.

5

Art. 268a cpv. 2 e 3 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all'adozione, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.

2

3

Abrogato

Art. 268abis III. Audizione dell'adottando

L'adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall'autorità cantonale o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

1

2

L'audizione è messa a verbale.

L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

3

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Art. 268ater IV. Rappresentanza dell'adottando

Se necessario, l'autorità cantonale ordina che l'adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

1

La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l'adottando capace di discernimento la chiede.

2

L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.

3

Art. 268aquater V. Considerazione dell'atteggiamento dei congiunti

Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all'adozione.

1

Prima dell'adozione di un maggiorenne va considerato anche l'atteggiamento:

2

1.

del coniuge o del partner registrato dell'adottando;

2.

dei genitori biologici dell'adottando; e

3.

dei discendenti dell'adottando, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata alle persone di cui ai capoversi 1 e 2.

3

Art. 268b Dbis.

Segreto

L'adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell'adozione.

1

Informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l'adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l'adottato vi hanno acconsentito.

2

Informazioni atte a identificare l'adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l'adottato vi ha acconsentito.

3

Art. 268c 1 I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione Dter. Informazione circa conto della sua età e del suo grado di maturità.

l'adozione e i genitori biologici 2 L'adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi

tenendo

genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

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L'adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi.

3

Art. 268d Dquater. Servizio cantonale preposto all'informazione

Le informazioni circa i genitori biologici o l'adottato sono fornite dall'autorità cantonale.

1

L'autorità cantonale informa in merito alla domanda d'informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti.

2

Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d'informazione.

3

I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici o l'adottato che ne facciano richiesta.

4

Art. 268e 1 I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai Dquinquies.

Relazioni secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni persopersonali con i genitori biologici nali con l'adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali

modifiche sono sottoposte per approvazione all'autorità di protezione dei minori del domicilio dell'adottato. Prima di decidere, l'autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l'adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l'adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

Se il bene dell'adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l'attuazione della convenzione, decide l'autorità di protezione dei minori.

2

L'adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.

3

Art. 298e Aquinquies..

Modificazione delle circostanze dopo l'adozione del figliastro del convivente di fatto

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Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verificano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sentenza di paternità.

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Art. 299, titolo marginale Asexies.

Patrigno e matrigna

Art. 300, titolo marginale Asepties.

Genitori affilianti

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 12b 2. Procedure pendenti

Alle procedure di adozione pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

Art. 12c

3. Soggezione al nuovo diritto

Le disposizioni della modifica del ... relative al segreto dell'adozione, all'informazione circa i genitori biologici e alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l'adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore o pendenti al momento dell'entrata in vigore di dette disposizioni.

Art. 12cbis Abrogato

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20043 sull'unione domestica registrata Art. 13 cpv. 1, secondo periodo ... Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163­165 del Codice civile4 (CC) concernenti il mantenimento della famiglia.

1

Art. 17 cpv. 3bis Se un partner ha adottato il figlio minorenne dell'altro partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270­327c CC5.

3bis

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196­219 CC6.

1

Art. 27a

Adozione del figliastro

Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 270­327c CC7.

Art. 28

Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 34 cpv. 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126­134 CC8 concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

4

3 4 5 6 7 8

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RS 211.231 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210

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2. Codice di procedura civile9 Titolo prima dell'art. 307a

Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata Art. 307a Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295­302.

3. Legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 19a

Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

4. Legge del 24 marzo 200611 sugli assegni familiari Art. 3 cpv. 3, ultimo periodo ... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile12 non conferisce alcun diritto.

3

9 10 11 12

RS 272 RS 831.40 RS 836.2 RS 210

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